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Decreto 8 marzo 2025
Decreto 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
n. 243/2025 r.g.
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Giudice;
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida del trattenimento dello straniero proposta ai sensi dell'art. 6, comma 5 del
D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Brindisi il 7.03.2025, nei confronti di CP_1
nato in [...] il [...]; visti il verbale dell'udienza di convalida le conclusioni formulate dall'ispettore e dall'Avv. Tes_1
Gagliani; preso atto dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di trattenimento nelle more dell'esame della domanda di protezione internazionale e, segnatamente, del carattere pretestuoso della domanda di protezione (cfr. art. 6 comma 3 del D. Lgs 142/2015); ritenuto che in questa sede deve valutarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che hanno determinato il trattenimento;
letta la pertinente giurisprudenza di legittimità per la quale l'Autorità giurisdizionale, in sede di convalida del trattenimento fondato sul comma 3 dell'art. 6 cit., deve verificare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che (la domanda) sia stata presentata “al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione”: “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (così Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/05/2022) 06/06/2022, n. 18128); ritenuto, in applicazione dei suddetti canoni ermeneutici, che la domanda di protezione internazionale è stata presentata da al solo fine di ritardare l'allontanamento dal CP_1
territorio nazionale ed è, quindi, da qualificarsi strumentale, posto che, fino al provvedimento di espulsione, nel biennio di permanenza in Italia, ha presentato un'altra domanda di protezione internazionale, conclusasi con un rigetto e nei cui confronti non è stato proposto ricorso;
è stato accolto in un C.A.S. e ha avuto molteplici interlocuzioni con le Autorità di polizia, competenti a formalizzare tale istanza, considerato, ad esempio, il suo deferimento per furto, e vi è quindi certezza in ordine alla piena consapevolezza, in epoca anteriore rispetto al trattenimento finalizzato all'esecuzione del decreto di espulsione, dell'iter previsto in Italia per presentare tali domande;
1
considerato che
la circostanza rappresentata dal difensore in ordine all'allegazione di nuovi motivi fondanti la richiesta reiterata di protezione internazionale sarà valutata nel merito dall'Amministrazione e non rileva ai fini del trattenimento ex art. 6 comma 3 d. lgs. 142/2015; valutato, inoltre, che non è possibile disporre alcuna misura alternativa al trattenimento, considerata l'assenza di un passaporto in corso di validità; visto l'art. 6 del D. Lgs. 142/2015;
P.Q.M.
convalida il trattenimento per giorni 60 (sessanta) prorogabili per come richiesto dal Questore della
Provincia di Brindisi nei confronti di nato in [...] il [...]; CP_1
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 08/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Guido
2
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Giudice;
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida del trattenimento dello straniero proposta ai sensi dell'art. 6, comma 5 del
D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Brindisi il 7.03.2025, nei confronti di CP_1
nato in [...] il [...]; visti il verbale dell'udienza di convalida le conclusioni formulate dall'ispettore e dall'Avv. Tes_1
Gagliani; preso atto dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di trattenimento nelle more dell'esame della domanda di protezione internazionale e, segnatamente, del carattere pretestuoso della domanda di protezione (cfr. art. 6 comma 3 del D. Lgs 142/2015); ritenuto che in questa sede deve valutarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che hanno determinato il trattenimento;
letta la pertinente giurisprudenza di legittimità per la quale l'Autorità giurisdizionale, in sede di convalida del trattenimento fondato sul comma 3 dell'art. 6 cit., deve verificare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che (la domanda) sia stata presentata “al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione”: “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (così Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/05/2022) 06/06/2022, n. 18128); ritenuto, in applicazione dei suddetti canoni ermeneutici, che la domanda di protezione internazionale è stata presentata da al solo fine di ritardare l'allontanamento dal CP_1
territorio nazionale ed è, quindi, da qualificarsi strumentale, posto che, fino al provvedimento di espulsione, nel biennio di permanenza in Italia, ha presentato un'altra domanda di protezione internazionale, conclusasi con un rigetto e nei cui confronti non è stato proposto ricorso;
è stato accolto in un C.A.S. e ha avuto molteplici interlocuzioni con le Autorità di polizia, competenti a formalizzare tale istanza, considerato, ad esempio, il suo deferimento per furto, e vi è quindi certezza in ordine alla piena consapevolezza, in epoca anteriore rispetto al trattenimento finalizzato all'esecuzione del decreto di espulsione, dell'iter previsto in Italia per presentare tali domande;
1
considerato che
la circostanza rappresentata dal difensore in ordine all'allegazione di nuovi motivi fondanti la richiesta reiterata di protezione internazionale sarà valutata nel merito dall'Amministrazione e non rileva ai fini del trattenimento ex art. 6 comma 3 d. lgs. 142/2015; valutato, inoltre, che non è possibile disporre alcuna misura alternativa al trattenimento, considerata l'assenza di un passaporto in corso di validità; visto l'art. 6 del D. Lgs. 142/2015;
P.Q.M.
convalida il trattenimento per giorni 60 (sessanta) prorogabili per come richiesto dal Questore della
Provincia di Brindisi nei confronti di nato in [...] il [...]; CP_1
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 08/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Guido
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