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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9533 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 52656/2024
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico
RI Molinari, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 52656/2024 del Ruolo Generale e promossa da
(28.09.1979 -Franca - Brasil), in Parte_1
proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale - unitamente a
- del minore Parte_2 Controparte_1
(02.06.2015 - - Brasil); Persona_1 Persona_2 [...]
(03.07.1973 -Ribeirao Preto - Brasil); Parte_3 [...]
(28.01.1993 - Ribeirao Preto - Brasil); Parte_4 [...]
(23.05.1981 - Ribeirão Preto - Brasil) Parte_5
(28.06.1984 - Ribeirão Preto - Brasil), tutti Parte_6
elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CAROSI, (Cod. Fisc.:
– C.P.F. ) che li rappresenta e C.F._1 C.F._2
difende, giusta delega in atti
- ricorrenti . nei confronti di
, in persona del tempore, Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente –
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure in quanto discendenti di cittadino italiano, e per Per_3
l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_2
dell'Anagrafe e dello Stato civile del comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo : alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione
e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
CONDANNARE l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e delle integrali spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per la manifesta impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine, ove questo Giudice
Pag. 2 di 6 incomprensibilmente ritenga di dover procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio, si chiede che venga dichiarata la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese processuali, ponendo quindi l'importo del contributo unificato a carico della parte soccombente e ordinandone la ripetizione, esentando la parte ricorrente dal pagamento di tutte le eventuali spese, tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento - come ad esempio le spese di registrazione -, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione delle numerose sentenze emesse da differenti Tribunali;
Per il : Controparte_2
dichiarare la '…inammissibilità\infondatezza della domanda;
nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio'. premesso
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Signor nato il [...] a [...] Persona_4
(RI), successivamente emigrato in Brasile.
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto Controparte_2
l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso,
Pag. 3 di 6 osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma
Pag. 4 di 6 dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio non risulta corredato da alcun documento.
La documentazione atta a provare la discendenza in linea retta dei ricorrenti dal suddetto avo risulta invero prodotta soltanto in prossimità dell'udienza fissata, ovvero in data 12 giugno 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 16 giugno 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto CP_2
nella comparsa di risposta, ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n.
20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non
Pag. 5 di 6 per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, CP_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 25 giugno 2025.
il Giudice
RI Molinari
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 52656/2024
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico
RI Molinari, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 52656/2024 del Ruolo Generale e promossa da
(28.09.1979 -Franca - Brasil), in Parte_1
proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale - unitamente a
- del minore Parte_2 Controparte_1
(02.06.2015 - - Brasil); Persona_1 Persona_2 [...]
(03.07.1973 -Ribeirao Preto - Brasil); Parte_3 [...]
(28.01.1993 - Ribeirao Preto - Brasil); Parte_4 [...]
(23.05.1981 - Ribeirão Preto - Brasil) Parte_5
(28.06.1984 - Ribeirão Preto - Brasil), tutti Parte_6
elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CAROSI, (Cod. Fisc.:
– C.P.F. ) che li rappresenta e C.F._1 C.F._2
difende, giusta delega in atti
- ricorrenti . nei confronti di
, in persona del tempore, Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente –
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure in quanto discendenti di cittadino italiano, e per Per_3
l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_2
dell'Anagrafe e dello Stato civile del comune competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo : alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione
e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
CONDANNARE l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e delle integrali spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per la manifesta impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine, ove questo Giudice
Pag. 2 di 6 incomprensibilmente ritenga di dover procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio, si chiede che venga dichiarata la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese processuali, ponendo quindi l'importo del contributo unificato a carico della parte soccombente e ordinandone la ripetizione, esentando la parte ricorrente dal pagamento di tutte le eventuali spese, tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento - come ad esempio le spese di registrazione -, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione delle numerose sentenze emesse da differenti Tribunali;
Per il : Controparte_2
dichiarare la '…inammissibilità\infondatezza della domanda;
nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio'. premesso
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Signor nato il [...] a [...] Persona_4
(RI), successivamente emigrato in Brasile.
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto Controparte_2
l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso,
Pag. 3 di 6 osserva
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma
Pag. 4 di 6 dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio non risulta corredato da alcun documento.
La documentazione atta a provare la discendenza in linea retta dei ricorrenti dal suddetto avo risulta invero prodotta soltanto in prossimità dell'udienza fissata, ovvero in data 12 giugno 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 16 giugno 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto CP_2
nella comparsa di risposta, ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n.
20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non
Pag. 5 di 6 per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, CP_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 25 giugno 2025.
il Giudice
RI Molinari
Pag. 6 di 6