CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 201/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 29 aprile 2025 da
(p.iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa Parte_2
dagli Avv.ti prof. Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Andrea
Bortoluzzi e Martina Carraro, come da procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
Email_2
Email_3
Email_4
-appellante-
Contro
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Marco Zanon e Mirco Broggiato, giusto mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_5
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 756/24 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento individuale per giusta causa.
Causa trattata all'udienza del 5 giugno 2025.
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale d'udienza del 5 giugno
2025: “…chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese del doppio grado.”
Svolgimento del processo
Con appello depositato in data 29 aprile 2025, la impugnava Parte_1
la sentenza non definitiva n. 756/24 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale, acclarata la nullità del licenziamento disciplinare intimato a in data 6 aprile 2022, in applicazione dell'art. Controparte_1
3 comma 2 D.L. n. 23/2015, condannava la società odierna appellante alla pag. 2/4 reintegrazione del sig. nel posto di lavoro e, per l'effetto, alla CP_1
corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento alla reintegra nel limite di 12 mensilità - oltre rivalutazione ed interessi - nonché dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
Con nota congiunta datata 5 maggio 2025 i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto componimento del giudizio in sede stragiudiziale, chiedendo pertanto alla Corte fissarsi “un'udienza per la comparizione spontanea delle Parti al fine di dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in funzione dell'estinzione del giudizio”.
Con memoria depositata in data 28 maggio 2025 si costituiva, a tale suddetto fine, parte appellata.
All'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Considerate le conclusioni nei suddetti termini rassegnate dalle parti, con le quali richiedevano concordemente pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo in sede stragiudiziale e l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, il
Collegio dà atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
pag. 3/4 Alla luce dell'accordo fra le parti in punto spese processuali, le medesime vengono compensate per entrambi i gradi.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- spese del doppio grado compensate.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4