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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. ssa Lorenza Recano, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 01.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7992/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Martino Gragnaniello, col quale elett.te domicilia Parte_1 come in atti
Ricorrente
E
CP_
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Anna Oliva giusta procura generale alle liti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato in data 19.12.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 17.12.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ha tempestivamente proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché dello status di handicap grave. CP_ Costituitosi, l' con articolate argomentazioni eccepiva l'inammissibilità del ricorso e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 01.10.2025 il procedimento viene deciso con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è inammissibile.
L' art. 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere dello scrivente, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del C.T.U. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla
C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto. Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare, specificamente, le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell'errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Orbene nella presente fattispecie, va preliminarmente considerato che il ricorrente adiva il Tribunale al fine di vedersi riconoscere il requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità.
Il CTU Dott. , con ampia ed esaustiva argomentazione, riteneva l'istante non necessitante Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap comma 1 art. 3 della legge 104/92. In particolare, il CTU nella sua perizia così concludeva: « visto attentamente l'intera documentazione clinico - strumentale e le consulenze mediche specialistiche dell'ASL , la consulenza Ortopedica e Cardiologica Pt_2 relazionata ai fini medico- legali specialista con le scale di valutazione in ADL IADL e MMSE;
la invalidita' civile riscontrata nella Perizianda e' del 91% ( novantuno) per cento, NON INABILE e SENZA il riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento;
INVALIDO soggetto ultrasessantacinquenne con le difficolta' permanenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua tea' di tipo-medio-grave al 91%; poiche' e' in grado di compiere gli arti quotidiani della vita, punto n°3 e n°4 dei quesiti;
riscontrata nella Perizianda, Sig.ra di Parte_1 anni 73; con la decorrenza a far data dal 03/05/2021 e persona portatore di Handicap ai sdensi del comma
n°1 art.n°3 della Legge n°104/1992».
Le conclusioni a cui giungeva il CTU sono in linea con quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione:
«l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010;
Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n.
12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)» (Cass. n. 8557/2018).
Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - come definito dalla Legge
n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione da cui una persona è affetta. Lo stato di handicap riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92).
Ebbene, le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Il consulente ha, dunque, correttamente valutato il complessivo quadro clinico della parte ricorrente, avendo eseguito un esame obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata. Tale esposta valutazione svuota di significato le contestazioni svolte in ricorso, risolvendosi le stesse in un mero dissenso diagnostico.
In effetti, le critiche alla C.T.U. sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. disposta in precedenza, peraltro, sostanzialmente conforme alle risultanze dell'esame obiettivo ed alle certificazioni mediche depositate in atti.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erroneità della consulenza tecnico d'ufficio, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di Ctu vengono poste per legge a carico dell' e liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara inammissibile il ricorso CP_
- Dichiara irripetibili le spese di lite, ponendo le spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
Si comunichi
Nola, 23/10/2025
IL GL
Dott. ssa Lorenza Recano