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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli recante il n.
7218/2019 del 15 luglio 2019, iscritto al n. 708/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto appalto di opere pubbliche, pendente
TRA
( quale successore ex lege della Parte_1 [...]
-) (codice fiscale ) TR P.IVA_1 costituitasi in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (codice fiscale ) P.IVA_2
- Appellante -
E
(codice fiscale ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Truncellito (codice fiscale: ) e C.F._1 Controparte_3
(codice fiscale CodiceFiscale_2
1 - Appellata –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudizio di Primo Grado
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2012 la conveniva in Controparte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la TR
- al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ -Accertare
[...]
e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto n. 005158, sottoscritto in data 03.06.2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e/o 1454, e 1455 c.c, adottando ogni conseguente pronuncia dichiarativa e/o costitutiva e di condanna. - Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a vedersi riconosciuta la somma di € 11.374,64 pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti a titolo di mancato utile, oltre a € 739.403,75 quale maggiore importo dovuto a compenso del valore venale dei lavori eseguiti e, per l'effetto condannare l' , in CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della CP_2 della predetta somma, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da
[...]
liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso, indipendentemente dall'accoglimento delle precedenti domande:
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 1, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
42.043,10 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata
2 ex art.2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 2, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
8.698,03 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 3, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 163.945,17 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o
[...]
a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 4, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
18.276,81 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata
3 ex art.2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 5, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 675.571,32oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 6, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
8.583,18 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 7, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
7.117,36 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata
4 ex art. 2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 8, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 1.103,39 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
-Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 9, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 1.082.512,73 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o
[...]
a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.
2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 10, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
2.184,97 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata
5 ex art. 2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 11, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 14.442,83 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 12, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 2.024,71 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 13, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 123.491,12 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o
[...]
a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.
2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
6 - Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 14, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
2'552,27 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 15, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 3.805,16 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...] maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 16, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 400,67 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 17, per i titoli e le
7 ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 42.053,52 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
-Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 18, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 3.995,48 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 19, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 12.270,28 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 20, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 941,95 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
8 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 21, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 10.256,12 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 22, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 5.518,43 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 23, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 8.113,36 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge. 9 - Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 24, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 1.042,70 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 25, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 6.821,30 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 26 , per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 1.472,82 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 27, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 10. 362,08 oltre
10 IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...] maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 28, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
528,67 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 29, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 997.286,71 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o
[...]
a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.
2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso, condannare, , in persona del TR
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Esponeva in fatto che, con contratto d'appalto rep. n. 005158 del 3 giugno 2004 registrato il 21 giugno 2004 sottoscritto con il Commissario di Governo per
11 l'emergenza idrogeologica nella Regione la assumeva i Pt_1 Controparte_2
lavori di “Realizzazione, sistemazione ed ampliamento delle strade di esodo in località Acqua
Rossa Lavorate”, da eseguirsi presso il , per un corrispettivo pari a € Controparte_5
3.973.349,95 al netto del ribasso offerto, pari al 24,813 % della base d'asta come da articolo 3 del suddetto contratto.
Il contratto prevedeva che i lavori fossero eseguiti nel termine di 300 giorni dalla data di consegna dei lavori. I lavori venivano consegnati a più riprese: una parte in via d'urgenza in data 09.03.2004, poi per effetto di una consegna parziale in data
20.09.2004 ed in via definitiva il 05.07.2005.
Tali lavori subivano un andamento del tutto anomalo dovuto, a dire della società attrice, a fatti e circostanze imputabili esclusivamente alla Committente. In particolare, i lavori subivano una sospensione parziale essendo emersa la necessità di eseguire lavori maggiori rispetto a quanto indicato nel progetto originario;
successivamente, a causa di alcune difficoltà relative al piano di esproprio, il D.L. ordinava la sospensione totale dei lavori con verbale del 28 luglio 2006. Intervenivano due perizie di variante, dovute a cambiamenti del progetto ed alla integrazione delle prestazioni stabilite in contratto con nuove lavorazioni.
La prima perizia veniva approvata con ordinanza commissariale n.4899 del 14 agosto
2007, con conseguente sottoscrizione del relativo atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi e così, con atto aggiuntivo del 23 ottobre 2007 rep.
14022 registrato il 29 ottobre 2007, l'importo contrattuale subiva un aumento di €
713.669,41 ed il tempo per ultimare i lavori veniva fissato in 299 giorni dalla data del verbale di ripresa dei lavori, avvenuta il 20 agosto 2007.
Allegava che, a causa dell'anomalo andamento dei lavori, l'Impresa subiva un aumento dei costi relativi alle materie prime, compromettendo la corrispettività delle prestazioni oggetto di contratto, ad esclusivo danno dell'Impresa.
Il 18 aprile 2008 il Direttore dei Lavori concedeva una proroga sui tempi contrattualizzati a causa del mancato ottenimento di nulla osta da parte di per l'ampliamento di un cavalcavia esistente in via Fiorentini “Ferrovia Cancello Codola”.
12 Altri impedimenti sconvolgevano l'esecuzione dei lavori e, con verbale del 20 ottobre
2008, i lavori venivano nuovamente sospesi, per poi essere ripresi il 15 dicembre 2009 con ordinanza n.5443 del Commissario di Governo con la quale veniva approvata la perizia di variante n.2 e rideterminato il quadro economico con un incremento di €
241.166,41.
Dalla data di sospensione parziale dei lavori n. 2 i lavori non venivano più ripresi a causa dell'inadempimento della Quindi, con raccomandata a.r. Pt_1
n.13624820696-5 del 3.3.2010 la società attrice segnalava la situazione di grave compromissione derivante dalle sospensioni dei lavori e denunciava la sussistenza di danni riportati, chiedendo di poter conoscere i tempi previsti per la ripresa dei lavori e di essere “disponibile anche al recesso contrattuale ai sensi dell'art.134 D.lgs. 163/2006”.
A tale invito la committente non dava risposta e proseguiva nel suo atteggiamento negligente, con conseguenti danni economici all'Impresa, i quali venivano portati alla conoscenza della con n.29 riserve iscritte in contabilità nel corso dell'appalto Pt_1
per un importo complessivo di € 3.257.416,29, oltre interessi e rivalutazione di legge.
In particolare, la società si vedeva costretta a sostenere maggiori oneri dovuti a:
1) Incremento dei prezzi dei materiali da costruzione (esplicitato nelle riserve nn.
1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28) dovuto al protrarsi del tempo delle lavorazioni
2) Frammentazione dei lavori (riserve nn.3,5,13,17,21,25)
3) Illegittimità delle sospensioni parziali (riserve nn.21, 25)
4) Mancata compensazione per ulteriori forniture e posa in opera realizzate
(riserve nn.7,11,15,19,23,27);
5) Maggiori oneri per attività connesse ad espropriazione, servitù ed occupazione.
A causa della perdurante inadempienza della la società attrice in data Pt_1
14.11.2011, inoltrava un atto di significazione, diffida e messa in mora con cui intimava alla stessa di ordinare la ripresa dei lavori e di attivare la procedura di accordo bonario ex art. 31 bis L. 109/1994, ai fini della definizione delle riserve iscritte, ma senza avere alcun riscontro.
13 Con nota dell'11.4.2012 l'appaltatrice chiedeva “la collocazione delle dividenti particelle di esproprio;
la liquidazione delle somme per le procedure espropriative già effettuate;
la ripresa in consegna anticipata delle opere eseguite” per un importo complessivo per attività connesse ad espropriazione, servitù ed occupazioni pari ad € 205.323,38.
Tanto premesso in fatto, l'attrice allegava che l'Amministrazione committente risultava inadempiente ai seguenti obblighi:
1) Violazione delle norme disciplinanti gli obblighi della stazione appaltante in tema di progettazione esecutiva posta a base di gara;
2) Mancata rimozione delle interferenze e dei sottoservizi riscontrati in fase esecutiva e mai evidenziati negli elaborati progettuali;
3) Indisponibilità delle aree di cantiere;
4) Omessa e/o ritardata approvazione di perizia di variante tecnica dell'opera volta a superare le problematiche esecutive emerse nel corso d'appalto;
5) Violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede;
6) Violazione del dovere di collaborazione e cooperazione nell'esecuzione del contratto.
Per la società appaltatrice sussisteva una responsabilità esclusiva della Committente per non aver adottato alcuna soluzione per far fronte alle cause ostative e per favorire la rapida ripresa delle opere illegittimamente sospese e per definire le riserve tempestivamente e specificatamente iscritte. Non aveva ottemperato ai propri obblighi per ottenere le necessarie autorizzazioni dei lavori di ampliamento del cavalcavia esistente in via Fiorentini alla progr. 30+696,30 “Ferrovia Cancello
Cordola”, impedendo alla società di lavorare;
non aveva dato avvio al procedimento ex at.31 bis della L. 109/1994 e si era resa inadempiente per “l'omesso riallineamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 del D. lgs 163/2006, del mancato posizionamento delle dividenti particelle di esproprio ed alla liquidazione delle somme per le procedure espropriative già effettuate dall'Impresa” (cfr pagg.17-18).
Con ordinanza del 9 maggio 2014 il Tribunale rilevava che le prime due domande formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione ai punti 1) e 2), risultavano
14 erroneamente proposte nei confronti di nziché di pertanto, CP_4 CP_1
dichiarava la nullità dell'atto di citazione disponendo la rinnovazione dello stesso.
Con atto di citazione in rinnovazione notificato l'11 giugno 2013, la CP_2
citava la questa, nel costituirsi
[...] Controparte_7 resisteva alla domanda evidenziando che le allegate anomalie dell'appalto erano state determinate da gravi carenze e le inadempienze contrattuali della società appaltatrice.
Eccepiva che tutte le richieste di cui alle riserve erano infondate “in quanto attengono a responsabilità dell'appaltatore e alle proprie specifiche inadempienze che sono state causa dei ritardi e dei danni arrecati” (cfr pag.6 della comparsa di costituzione e risposta).
Riassumeva le 29 riserve in 6 gruppi:
1) Variazione imprevedibile del prezzo materiali siderurgici (riserva n.1)
2) Richiesta di riallinamento costi per materiali da costruzione più significativi
(riserve nn. 2,4,6,10,14,18,22,26)
3) Maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni (riserve nn.3,5,13,17,21,25)
4) Richiesta di compenso per fornitura e posa in opera di binder per superfici inferiori a 5000,99 mq (riserve nn.7,11,15,18,23,27)
5) Illegittimità della sospensione dei lavori (riserva n.9)
6) Illegittimità della sospensione parziale dei lavori n.2 del 2 febbraio 2009)
(riserva n.29).
Sul primo e secondo gruppo di riserve, avente ad oggetto la richiesta di compensazione per aumento dei prezzi delle materie prime con riferimento particolare ai materiali siderurgici ed acciaio, l' eccepiva che la stessa era inammissibile CP_1
in quanto “non rientra tra le riserve da potersi iscrivere nel registro di contabilità”.
Richiamava l'art. 26 comma 4 bis della legge 11.02.94 n.109 come modificata dall'art. 1 comma 550 della legge 311/2004 e dalla Circolare esplicativa del MIT 04.08.2005
n.871 che stabilisce che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 10% del prezzo individuato dal Ministero delle Infrastrutture ogni anno con un apposito provvedimento, il prezzo appaltato di tali materiali dovrà essere variato (in aumento o in diminuzione) della
15 percentuale eccedente il 10%. Inoltre, qualora il decreto ministeriale annuale rilevi variazioni in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione, si deve procedere a compensazione nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori. Tuttavia, alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti da essa fissati ed è il risultato di un procedimento di verifica istruito dal Direttore dei Lavori in merito alla eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore.
Sul terzo gruppo di riserve, l'Amministrazione evidenziava che la consegna parziale e la presenza di sottoservizi ed interferenze non erano state causa di frammentazione dei lavori in quanto espressamente previsto in sede di appalto e di capitolato speciale, il quale all'art 15 prevedeva la facoltà per l'appaltante di procedere alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziale mediante successive operazioni e in tale ipotesi era previsto anche l'obbligo per l'appaltatore di presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevedesse la realizzazione prioritaria delle lavoratori sulle aree e sugli immobili disponibili, così come previsto dall'art. 130 D.P.R. 554/99.
Eccepiva che la richiesta era anche infondata per maturata decadenza, a norma dell'art. 131 D.P.R. 554/1999 che prevede che qualora l'impresa riscontri, all'atto della consegna dei lavori, delle differenze fra le condizioni locali e il progetto ha l'onere di iscrivere riserva tempestivamente al momento della firma nel relativo processo verbale di consegna, “le cui risultanze si avranno altrimenti come definite definitivamente accertate”. Inoltre, nessun inadempimento poteva essere connesso alla consegna frazionata in quanto essa era espressamente prevista in contratto ( consegna dei lavori frazionata e continuativa).
Con riferimento alle interferenze e sottoservizi evidenziava che l'articolo 20 del capitolato prevedeva che la risoluzione dell'interferenza rientrasse negli “oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore” tenuto allo svolgimento “di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti …sia per le installazioni di cantiere che per le opere da realizzare, in particolare sarà cura dell'appaltatore ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni. Concessioni, permessi, convenzioni sulla base di disegni esecutivi. Tale obbligo
è esteso anche alle autorizzazioni relative agli attraversamenti delle Ferrovie dello Stato, con 16 la sola esclusione dell'onere di indennizzo per il rallentamento dei convogli che resta a carico dell'amministrazione”.
Sul quarto gruppo di riserve, concernente la richiesta di compenso relativa ai maggiori oneri derivanti dalla frammentazione dei lavori di pavimentazione delle vie
Fiorentini, Fosso Lupara, San Vito, Sant'Eramo, San Vito, Fosso, Lupara – Voscone,
Quattrofuni, osservava che il aveva adottato ordinanza municipale di CP_5
temporanea chiusura delle strade e dunque l'impresa aveva facoltà di interdizione temporanea del traffico veicolare suddette strade al fine di svolgere gli interventi previsti. In alternativa alla chiusura temporanea dell'intera carreggiata, gli interventi di pavimentazione avrebbero dovuto essere realizzati limitando il transito a corsie alternate e riservandolo ai soli residenti e indicando percorsi alternativi per non i residenti. Pertanto, tali riserve non erano accoglibili perché determinate da discutibili inerzie della stazione appaltante.
Sul quinto gruppo di riserve, concernente l'illegittimità della sospensione dei lavori, la Amministrazione allegava che la richiesta non era supportata da valida motivazione, evidenziando che :
1) Il verbale di sospensione risultava redatto in virtù dell'art. 122 comma 7 del
D.P.R. 21.12.99 n.554 e dell'art. 24 del D.M. n. 145/2000 e nelle
“Considerazioni” riporta le motivazioni che hanno portato alla sospensione dei lavori, che rientrano nelle previsioni normative;
2) I maggiori oneri non erano dovuti in virtù dell'art. 133 del D.P.R. 21.12.99
n.554 e dell'art. 24 comma 5 del C.G.A. n.D.M. n. 145/2000 che prevede “per la sospensione dei lavori qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo”. La sospensione non era illegittima in quanto era finalizzata non già a rimediare a difetti di progettazione ma giustificata dalla mancata acquisizione, per fatto o colpa della medesima appaltatrice, dei permessi e delle autorizzazioni per la risoluzione delle interferenze.
Sul sesto gruppo di riserve, concernente l'illegittimità della sospensione parziale dei lavori numero 2 del 2 Febbraio 2009, l'Amministrazione evidenziava che la società non aveva quantificato l'importo di tale riserva all'atto della sua iscrizione sul verbale
17 di sospensione né sul registro di contabilità, ma di averne determinato il valore solo con l'atto di citazione.
Respinte le altre richieste istruttorie, il Tribunale con provvedimento del 17 novembre 2014 nominava CTU l'architetto Persona_1 formulando i seguenti quesiti: “Sulla scorta della documentazione in atti del contratto di appalto intercorso tra le parti e della legislazione ivi richiamata e applicabile, -Accerti se il progetto esecutivo posto alla base d el contratto di appalto, fosse completo, idoneo ed eseguibile, ai fini della realizzazione dell'opera; -Accerti se i lavori oggetto di appalto abbiano avuto corretta e completa esecuzione;
se l'esecuzione dei lavori abbia subìto un andamento anomalo
e in caso affermativo ne individui causa e riferibilità; ove occorra, poi, responsabilità della committente, accerti la rispondenza dei danni lamentati dall'impresa e il relativo ammontare;
-Accerti se sono state approvate perizie di variante, loro contenuto e motivazione della loro adozione da parte della D.L.; -Accerti tempestività e regolarità della iscrizione di riserva da parte dell'impresa; -Accerti l'effettiva ricorrenza nel caso di specie dei motivi specifici indicati dalla committente a giustificazione dell'ordine di sospensione dei lavori;
verifichi che gli specifici motivi addotti dalla committente, ai sensi dell'art. 30, Co. II, DPR
1063/1963/1962, si identifichino con esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza e in alcun modo riferibili a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima”.
Nell'elaborato peritale, depositato il 24 maggio 2016, l'ausiliario così rispondeva ai quesiti posti:
Sul quesito n. 1) (Accerti se il progetto esecutivo posto alla base del contratto di appalto fosse completo, idoneo ed eseguibile ai fini della realizzazione dell'opera) il Ctu rispondeva che, da un lato il progetto esecutivo posto alla base del contratto di appalto non era completo per mancata esplicitazione delle circostanze ostative che avevano impedito il completamento dell'opera e, dall'altro lato, precisava che il Capitolato Speciale di
Appalto all'art. 15 prevedeva la possibilità per l'Amministrazione di effettuare la consegna dei lavori a più riprese anche con verbali di consegna parziale. In tale caso era posto a carico dell'Appaltatore l'onere di presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevedesse la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
18 immobili disponibili. Inoltre, l'art. 20 del Capitolato Speciale poneva a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese relative alle pratiche ed autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (Enel, USL, ISPESL, VVF, Amministrazione CP_4
comunale ecc.) sia per le installazioni di cantiere che per le opere da realizzare, ivi compresi gli atti necessari al rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni.
Sulla base di tale clausola l'Appaltatore aveva l'obbligo di effettuare i saggi necessari per accertare l'esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici o altri ostacoli che comunque potessero interferire con l'esecuzione dei lavori;
tale attività non risultava essere stata effettuata.
Sul quesito n. 2) (Accerti se i lavori oggetto di appalto abbiamo avuto corretta e completa esecuzione;
se l'esecuzione dei lavori abbia avuto un andamento anomalo e in caso affermativo ne individui causa e riferibilità; ove ricorra, poi, responsabilità della committente accerti la rispondenza dei danni lamentati dall'impresa e il relativo ammontare) ribadiva quanto già risposto al primo quesito e precisava che: “L'esecuzione dei lavori ha avuto pertanto un andamento anomalo a causa delle carenze progettuali esposte, allo stato di fatto ed alle interferenze che sono state riscontrate dalla Direzione Lavori nei verbali di consegna dei lavori e sospensione degli stessi”, richiamava poi l'art. 15 e 20 del Capitolato.
In ordine alle riserve, le divideva in 5 gruppi:
1) eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nell'appalto de quo (esplicitato nelle riserve nn.
1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28);
2) frammentazione dei lavori oggetto di contratto (riserve nn. 3,5,13,17,21,25);
3) illegittimità delle sospensioni parziali intervenute durante l'appalto (riserve nn.9 e
29);
4) mancata compensazione per ulteriori forniture e posa in opera effettuate (riserve nn. 7,11,15,19,23,27);
5) maggiori oneri per attività connesse ad espropriazione, servitù ed occupazione.
Per quanto concerne il primo gruppo relativo alle riserve nn.1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 e 28, con le quali l'Appaltatore chiedeva il 19 riconoscimento delle variazioni di prezzo imprevedibili relative a materiali da costruzione più significativi, il CTU non attribuiva alcuna somma, in considerazione della mancanza della prova documentale di una effettiva maggiore onerosità subita.
Segnalava però che il D.L. arch. in parziale accoglimento della Persona_2 richiesta dell'Appaltatore aveva riconosciuto a titolo di aumento prezzi l'importo di
€ 57.324,13.
In relazione al secondo gruppo di riserve nn. 3,5,13,17,21,25, il Tecnico richiamava il contenuto degli articoli 15 e 20 del Capitolato Speciale d'appalto rappresentando che “Alla luce di tali previsioni contrattuali emerge che il rischio della consegna frazionata
e della gestione dei sottoservizi fosse affidata all'Appaltatore sin dall'espletamento del bando.
Non può tuttavia considerarsi esonerata l'Amministrazione dall'obbligo di predisporre una progettazione esecutiva adeguata a consentire all'Appaltatore di conoscere l'entità degli oneri che andava ad assumere con la presentazione dell'offerta. Pertanto se è vero che l'Appaltatore aveva assunto l'onere di programmare l'esecuzione delle opere anche in presenza di consegne parziali è altrettanto evidente che la precisa previsione, ad esempio, di taluni sottoservizi che andavano ad interferire in modo rilevante con le lavorazioni, ed un progetto non completo abbiano determinato una frammentazione delle lavorazioni maggiore di quella che l'Impresa poteva ragionevolmente prevedere al momento della stipula del contratto sulla base degli allegati progettuali. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di poter riconoscere un anomalo andamento non prevedibile e quindi risarcibile a titolo di maggiori oneri per la parte relativa al progetto, dimostratosi non completo, ed ai sottoservizi non dettagliatamente evidenziati.
Pertanto l'effettivo danno riconoscibile sarà individuato, per le ragioni su esposte, attraverso una valutazione analitica che tenga conto dei rispettivi obblighi e del pari grado di responsabilità emerso”.
RISERVE DEL II GRUPPO
RISERVA n.3 - Maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni per €
163.945,17. Il Ctu riconosceva l'importo per ritardato ammortamento spese di investimento capitalizzate nella misura calcolata dall'impresa di € 1.680,53.
20 Quanto alle maggiori spese generali per mancata o frammentaria produttività, effettuando una valutazione che tenesse conto delle reciproche responsabilità della committente e dell'impresa, riconosceva l'importo pari a € 59.704,50.
Sulla riserva n. 5 relativa ai maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni per
€ 1.003.192,24, calcolava il ritardato ammortamento delle spese di investimento capitalizzate e le maggiori spese generali per mancata o frammentaria produttività ,
e, ribadita la pari responsabilità paritetica delle parti, riteneva di riconoscere all'impresa € 332.625,63.
Sulla riserva n.13 - Maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni, applicando le medesime modalità di calcolo e riconoscendo la responsabilità paritetica delle parti, riconosceva l'importo pari a € 39.383,24.
Per la riserva n.17 relativa ai Maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni, preso atto della richiesta di parte di € 42.053,52, riconosceva, premessa la pari responsabilità dei contraenti, l'importo pari a € 17.015,00.
Per la riserva n.21 relativa a maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni, preso atto della richiesta di € 10.256,12, riconosceva l'importo pari a € 4.170,99, sempre sul presupposto della ripartizione paritetica delle responsanbilità..
In relazione alla riserva n.25 relativa a maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni, per la quale l'impresa chiedeva € 6.821,30, riconosceva € 2.878,90 ( ribadita la pari responsabilità). In totale, per le riserve nn. 3,5,13,17,21 e 25 riconosceva un danno pari a € 455.778,25.
Poi è passato ad esaminare le riserve raggruppate sotto il I gruppo.
RISERVE DEL I GRUPPO
In merito alle riserve nn. 9 e 29 ha spiegato che l'impresa le ha riconnesse ai danni determinati dalla illegittima sospensione dei lavori ed ha messo in luce le responsabilità delle parti. Ha ricordato quanto oggetto della risposta al quesito 1 e cioè che la committente andava ritenuta in parte responsabile per aver affidato all'impresa un progetto esecutivo carente, cioè privo del richiamo alla verifica ed allo studio necessario per definire esattamente le condizioni della gara, il costo dell'opera 21 e le modalità di esecuzione e per individuare esattamente e preventivamente le soluzioni progettuali da adottare, condizionate materialmente dallo stato dei luoghi e dalla interferenza di vari fattori ambientali e legali. Il Ctu osservava che il Capitolato
Speciale di Appalto, oltre a prevedere espressamente all'art. 15 la possibilità per l'Amministrazione di effettuare la consegna dei lavori a più riprese anche con verbali di consegna parziale, all'art. 20 poneva a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese relative alle pratiche ed autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (Enel, USL,
ISPESL, VVF, Amministrazione comunale ecc.) sia per le installazione di CP_4
cantiere che per le opere da realizzare, ivi compresi gli atti necessari al rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni, ma anche che tale forte onere presupponeva lo studio e l'indicazione grafica di tali interferenze in contratto, non essendo sufficiente all'uopo la generica previsione della estensione della responsabilità dell'impresa. Ha comunque sottolineato anche la responsabilità di quest'ultima, avendo essa assunto l'obbligo di effettuare i saggi necessari per accertare l'esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici o altri ostacoli che comunque potessero interferire con l'esecuzione dei lavori, senza poi provvedere ad effettuarli.
Per la riserva n.9 relativa alla sospensione lavori dal 28.7.2006 al 20.8.2007, per la quale l'impresa formulava richiesta di un importo dei maggiori oneri pari a €
1.082.512,73, ha riconosciuto, in ragione del pari grado di responsabilità, €
238.285,85.
Quanto alla riserva n.29 relativa alla sospensione lavori dal 20.10.2008 al 2.2.2009,
a fronte di una richiesta di € 997.286,71, ha riconosciuto in ragione del pari grado di responsabilità € 144.392,82.
Per le riserve nn. 7,11,15,19,23 e 27, tutte relative a materiali e lavorazioni aggiuntive, applicando il medesimo criterio di ripartizione delle responsabilità, ha dimezzato le richieste ed € riconosciuto per tutte le suddette riserve € 28.055,54 .
Nulla ha riconosciuto per maggiori oneri per attività connesse ad espropriazione, servitù ed occupazione conseguenti alla Perizia di Variante n.2, richiesti per un importo di € 205.323,38 in quanto parte attrice non ha offerto alcun documento comprovante gli esborsi.
22 Sul quesito n. 3), relativo all'approvazione delle perizie di variante ed alle motivazioni che le avevano ispirate, ha chiarito che nel corso dei lavori venivano approvate due varianti, la prima con Ordinanza commissariale n. 4899 del 14.08.2007 seguita da Atto di Sottomissione del 23.10.2007 e la seconda con Ordinanza commissariale n. 5443 del 15.12.2009.
Ha chiarito che la prima perizia di variante veniva redatta, come descritto dalla stessa
DL, per i seguenti motivi: “Cause impreviste ed imprevedibili;
Rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;
Risolvere aspetti di dettaglio;
Piccoli errori del progetto esecutivo” scaturendo da: “Rielaborazione di alcune scelte all'interno del progetto originario;
Nuove direttive fornite dagli Organi del Commissariato di Governo;
Adeguamenti del progetto. Ha fatto rilevare che nello stesso atto di sottomissione del 23.10.2007 venivano individuate le motivazioni che avevano reso necessaria la redazione della prima perizia di variante in quanto la DL “comunicava al RUP e al progettista la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto alle previsioni del progetto originario, per apportare miglioramenti all'opera e alla sua funzionalità, nonché di sopperire ad omissioni progettuali che hanno dato luogo, per la relativa valutazione economica, alla redazione di verbali di concordamento nuovi prezzi”. Ha concluso, quindi, che la prima perizia di variante si era resa necessaria, come dichiarato dalla DL, a causa di esigenze successivamente avvertite e di omissioni e inadeguatezze progettuali, non per circostanze imprevedibili.
Sulla seconda perizia di variante, sintetizzava gli interventi in essa previsti in tre gruppi:
1. Adeguamenti e variazioni di alcune scelte all'interno del progetto di variante n.1;
2. Opere non facenti parte del progetto originario ma pertinenti a strade da ritenersi complementari al funzionamento dell'intero reticolo viario in cui si attuava il piano di esodo;
3. Aspetti di dettaglio o miglioramenti del progetto di variante n.1.
Accertava che, come dichiarato dalla stessa DL, la seconda variante era stata determinata dalla necessità di “eseguire una serie di lavori complementari non previsti nel
23 progetto originario, suddivisibili in due categorie: a. lavori necessari al completamento della funzionalità dell'opera nel suo complesso;
b. lavori necessari al completamento della funzionalità dell'opera nel suo complesso ma non indispensabili al suo funzionamento e più facilmente stralciabili quale lotto funzionale da eseguire successivamente, una volta reperiti i relativi necessari fondi”; concludeva che anche la seconda perizia si rendeva necessaria per eseguire lavori non previsti nel progetto originario e non per fattori imprevedibili.
In risposta al quesito 4), relativo alla tempestività e regolarità delle iscrizione di riserve da parte della Impresa, il CTU ha evidenziato che le riserve erano state
“iscritte dall'appaltatore nel Registro di Contabilità all'atto della presentazione dello stesso per la firma dei vari stati di avanzamento lavori e che tutte erano state esplicitate dalla stessa Impresa nei termini di legge”.
In merito alla riserva n. 29, il Ctu l'ha parimenti considerata tempestiva e regolare precisando che l'impresa aveva firmato con riserva il verbale di sospensione parziale dei lavori n.2 e nel registro di contabilità aveva scritto, al momento di cessazione della sospensione: “in assenza del verbale di ripresa dei lavori non è possibile quantificare la riserva”. In merito, ha ritenuto la riserva valida in applicazione del principio dettato dall'art. 191 co. 2 del DPR 207/2010 ( “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore”).
In risposta al quesito 5) (“Accerti l'effettiva ricorrenza nel caso di specie dei motivi specifici indicati dalla committente a giustificazione dell'ordine della sospensione dei lavori;
verifichi che gli specifici motivi addotti dalla committente ai sensi dell'art. 30, comma secondo, D.P.R.
1063/1962, si identifichino con esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza e in alcun modo riferibili
a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima”) il Ctu forniva risposta negativa e, cioè, che i motivi che avevano determinato la sospensione dei lavori non rientravano tra quelli previsti dall'art. 24 del D.M. in applicazione. Dall'esame della documentazione risultava, infatti, che la sospensione parziale dei lavori del
15.03.2006 con decorrenza anticipata al 09.01.2006 era avvenuta a causa di
“Interferenze pali Enel, Telecom ecc;
Autorizzazione FF.SS. all'ampliamento del cavalcavia
24 di via Fiorentini;
Approvazione perizia di variante Tecnica e Suppletiva”; nel verbale di sospensione dei lavori n.1 (28.7.2006 – 20.8.2007) si leggeva: “Approvazione perizia di variante;
Interferenze pali Enel, Telecom, ecc.”, nel verbale della sospensione totale dei lavori n.2 del 20.10.2008 si leggeva “i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per il temporaneo mancato ottenimento
Nulla Osta da parte delle Rfi per l'ampliamento del cavalcavia esistente, in via Fiorentini, alla progr. 30 + 696,30 Ferrovia Cancello - Cordola”. In merito alla prima di tali sospensioni il Ctu esponeva che il rinvenimento nell'area di sedime di linee telefoniche ed elettriche interferenti con l'esecuzione dei lavori costituiva un impedimento che avrebbe dovuto essere regolarmente rappresentato nel progetto esecutivo, cui il committente avrebbe dovuto allegare i rilievi delle reti dei sottoservizi.
Anche la sospensione dei lavori n.2 del 20.10.2008 era, a parere del Ctu, dovuta alla impossibilità di procedere alla esecuzione dei lavori per il mancato ottenimento del nulla osta per l'ampliamento del cavalcavia esistente. Riteneva che tali evenienze fossero frutto di un non corretto modus operandi da parte della stazione appaltante, tenuto conto del fatto che in fase preprogettuale essa avrebbe dovuto coinvolgere le autorità titolari di posizioni potenzialmente confliggenti o interferenti con il lavori appaltandi.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza n.7218/2019 del 15 luglio 2019 così decideva:
“1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto dichiara risolto per inadempimento il contratto stipulato tra la e la datato Controparte_2 CP_8
03/06/2004 e per l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante p.t al CP_1
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., della Controparte_2
somma complessiva di euro 1.291.313,40, oltre interessi legali: su tale ultima somma dalla presente pronuncia al saldo effettivo e sulla somma di euro 1.257.364,56 , progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T., dalla domanda fino alla presente pronuncia;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t al pagamento, CP_1
in favore della in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di Controparte_2 giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500, 00 per spese, ed euro 36.145,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone definitivamente a
25 carico dell' in persona del legale rappresentante p.t tutte le spese di C.T.U. come CP_1
liquidate - in via provvisoria - in corso di causa, con decreto del 27/07/2016”
In particolare, il Tribunale accoglieva la domanda attrice evidenziando che:
- i lavori non avevano avuto una corretta e completa esecuzione a causa dell'andamento anomalo determinato dal comportamento negligente della stazione appaltante, che aveva redatto un progetto incompleto, nonché a causa dello stato di fatto e delle interferenze di carattere amministrativo riscontrate;
- nel corso dei lavori erano state approvate due perizie di variante, la prima approvata con Ordinanza commissariale n. 4899 del 14.08.2007 seguita da
[...]
del 23.10.2007 e la seconda con Ordinanza commissariale n. Controparte_9
5443 del 15.12.2009.
- La prima variante veniva redatta, come dichiarato dalla stessa DL, per “ Cause impreviste ed imprevedibili;
Rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;
Risolvere aspetti di dettaglio;
Piccoli errori del progetto esecutivo;
scaturendo da “Rielaborazione di alcune scelte all'interno del progetto originario;
Nuove direttive fornite dagli Organi del Commissariato di Governo;
Adeguamenti del progetto”.
- Nello stesso atto di sottomissione del 23.10.2007 venivano individuate le motivazioni che avevano reso necessaria la redazione della prima perizia di variante in quanto la DL “comunicava al RUP e al progettista la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto alle previsioni del progetto originario, per apportare miglioramenti all'opera e alla sua funzionalità, nonché di sopperire ad omissioni progettuali che hanno dato luogo, per la relativa valutazione economica, alla redazione di verbali di concordamento nuovi prezzi”.
- Per quanto attiene la Seconda perizia di variante, gli interventi venivano sintetizzati in tre gruppi: “
1. Adeguamenti e variazioni di alcune scelte all'interno del progetto di variante n.1; 2. Opere non facenti parte del progetto originario ma pertinenti a strade da ritenersi complementari al funzionamento dell'intero reticolo viario in cui si attua il piano di esodo;
3. Aspetti di dettaglio o miglioramenti del progetto di variante n.1”.
26 - La seconda perizia di variante si era resa necessaria, sempre come dichiarato dalla stessa DL, a seguito della necessità di “eseguire una serie di lavori complementari non previsti nel progetto originario, suddivisibili in due categorie: a. lavori necessari al completamento della funzionalità dell'opera nel suo complesso;
b. lavori necessari al completamento della funzionalità dell'opera nel suo complesso ma non indispensabili al suo funzionamento e più facilmente stralciabili quale lotto funzionale da eseguire successivamente, una volta reperiti i relativi necessari fondi.
- I motivi che avevano determinato la sospensione dei lavori non rientravano tra quelli previsti dall'art. 24 DM 145/2000, come accertato correttamente dal Ctu.
Sulle premesse così riassunte, il Tribunale:
- Accertava e dichiarava la risoluzione del contratto per responsabilità esclusiva della Arcadia, stante il suo grave inadempimento.
- Accertava e dichiarava il diritto della al risarcimento dei Controparte_2
danni, che liquidava attribuendo il reintegro del ribasso offerto sui lavori eseguiti, così individuando il valore di mercato “dell'opus nell'importo stimato dall'amministrazione e posto a base di gara. Dunque, tenuto conto che l'importo dei lavori eseguiti, è pari ad € 4.949.941,16 (€ 5.057.451,98 – 107.510,82), e che
l'importo dei lavori eseguiti e certificati al netto del ribasso, è pari ad € 4.201.157,66, la convenuta è tenuta al pagamento del valore venale delle opere realizzate pari alla differenza degli importi sopra citati ossia € 748.783,50, tuttavia la attrice ha richiesto
€ 739.403,75 e, pertanto, viene riconosciuta tale minore somma.
- Con riferimento ai lavori non eseguiti, riconosceva alla il 10% di € CP_2
107.510,82, corrispondente ad € 10.751,08.
- Con riferimento alle riserve apposte dall'appaltatore per i maggiori oneri resisi necessari nel corso dell'appalto, condivideva le risultanze della ctu precisando che le “riserve sono state iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità all'atto di presentazione dello stesso per la firma dei vari stati di avanzamento lavori e tutte esplicitate dalla stessa Impresa nei termini di legge”.
- In merito alla riserva n. 29, la accoglieva condividendo quanto ritenuto dal Ctu, secondo il quale “ l'impresa ha firmato con riserva il verbale di sospensione parziale dei lavori n.2 e nel registro di contabilità ha scritto: “in assenza del verbale di ripresa 27 dei lavori non è possibile quantificare la riserva”. Per fatti cosiddetti “continuativi”, che non si esauriscono in un preciso momento, ma che si protraggono nel tempo, è da considerarsi tempestiva anche la riserva iscritta solo al momento della cessazione del fatto stesso, alla luce dei disposti di cui all'art. 191 del DPR 207/2010.
- Condivideva la relazione del Ctu sulla descrizione e quantificazione delle riserve, senza, tuttavia, prendere atto del fatto che il Ctu aveva ridotto del 50%
l'importo riconosciuto per ciascuna riserva, sul presupposto della pari responsabilità dei contraenti.
- Condannava la al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_2
della somma di euro 1.291.313,40, manifestamente viziata da un errore di calcolo ( addizionando correttamente le somme riconosciute, infatti, sarebbe risultato l'importo di € 1.606.667,29).
- In ordine agli accessori del credito così disponeva “ Configurando l'obbligazione di risarcimento del danno, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, un debito di valore, detta somma va rivalutata all'attualità e maggiorata degli interessi compensativi da computarsi sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo
i criteri indicati nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 1712 del
17.2.95 a decorrere dall'atto di messa in mora che va individuato nella proposizione della domanda (11.06.2013) alla data della pubblicazione della presente sentenza”.
Il Giudizio di Appello
S'è appellata alla detta sentenza la con una citazione, corredata Parte_1
da istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., notificata il 15 febbraio 2020 alla
[...]
per i motivi che di seguito verranno esaminati, formulando le seguenti CP_2
conclusioni: “ Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello, così gradatamente provvedere: - in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata e per
l'effetto dichiarare inammissibili e infondate tutte le domanda attoree;
- in via istruttoria, disporre – ove ritenuto necessario- la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, alla luce dei rilievi critici svolti dall'appellante in relazione alla CTU acquisita nel primo grado. Il tutto con integrale vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20 maggio 2020 si è costituita l'appellata resistendo all'avversa impugnazione eccependo la Controparte_2
28 carenza di interesse della ad ottenere una pronuncia di sospensione della Pt_1
sentenza appellata “attesi sia l'assenza di coltivazione della medesima richiesta - mediante autonoma istanza proposta dalla nel presente giudizio - sia l'avvio di Parte_1
procedura esecutiva mobiliare presso terzi nei confronti di quest'ultima, nell'ambito della quale
è stata resa, peraltro, positiva dichiarazione del Terzo in relazione all'accantonamento delle somme portate dalla sentenza oggi gravata”.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:“In via preliminare - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
In via principale, nel merito: - rigettare per tutti i motivi in narrativa l'appello avversario e tutte le domande, eccezioni ed istanze avanzate dalla poiché inammissibili oltre che infondate in fatto e Parte_1
in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza n. 7218/2019, resa inter partes dal Tribunale
Ordinario di Napoli pubblicata in data 15.07.2019. In ogni caso con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza depositata il 16.6.2020 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
La rendeva noto che, nelle more del giudizio di appello, in data 24 CP_2
febbraio 2020, aveva presentato al Tribunale istanza di correzione di errore materiale per erronea sommatoria delle voci di danno riconosciute, ammontanti non ad €
1.291.313,40, bensì ad € 1.712.109,94 e che con provvedimento del 4 febbraio 2022 il
Tribunale aveva accolto l'istanza statuendo che la somma dovuta dalla Pt_1
era di € 1.608.089,625, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo e sulla somma di
[...] euro 1.565.812,69, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T., dalla domanda fino alla presente pronuncia”.
All'udienza dell'1 aprile 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza con termini di
50 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di 20 successivi per le memorie di replica.
Il 20 maggio 2025 la società appellata ha depositato la comparsa conclusionale nella quale non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già in limine, mentre la non ha provveduto al deposito. Pt_1
29 Con la memoria di replica depositata il 10 giugno 2025 la parte appellata ha rappresentato che, non avendo la depositato la comparsa conclusionale entro Pt_1
i termini concessi dalla Corte, non le era concesso articolare le repliche. Ha eccepito, quindi, l'inammissibilità della comparsa conclusionale di replica avversa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della memoria di replica della sollevata dalla Ed infatti, nessuna Parte_1 Controparte_2
norma processuale subordina il diritto di replica al deposito della prima comparsa conclusionale illustrativa delle difese. Anche secondo i giudici di legittimità, invero, la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. va considerata dall'adita
Autorità Giudiziaria anche nel caso in cui la controparte non abbia depositato preventivamente la comparsa conclusionale ( cfr. Cass. Ord. n. 7606/2022, pubblicata il 9 marzo 2022).
Va premessa la legittimazione della ad impugnare la sentenza resa nei Pt_1
confronti dell' stante l'intervenuta TR successione ex lege nei rapporti giuridici precedentemente facenti capo alla suddetta per effetto della L.R. 5 aprile 2016 n. 6 con cui la ha assunto le CP_1 Pt_1 funzioni, le competenze e le responsabilità dell'ente soppresso, inclusi gli eventuali obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato.
In via preliminare deve darsi atto dell'ammissibilità dell'appello in relazione al modello impugnatorio dettato dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis. ( ante D.Lgs 149/2022).
I motivi di appello da 1 a 4 vanno trattati congiuntamente in ragione della loro intima connessione.
La lamenta “illegittimità statuizione risoluzione contratto per inadempimento Pt_1
committente – assenza presupposti di legge – responsabilità esclusiva appaltatore – travisamento ctu- omesso esame atti – omesso esame rilievi critici convenuta alla ctu – ingiustizia palese, la completezza, idoneità ed eseguibilità del progetto esecutivo ai fini della realizzazione dell'opera, l'erroneità del giudizio sulle sospensioni dei lavori”.
30 In particolare, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe proceduto ad una incompleta e parziale ricostruzione in punto di fatto della vicenda contrattuale, dell'andamento dei lavori e delle cause che hanno condotto all'adozione delle perizie di variante, individuate erroneamente nell' incompletezza del progetto originario . A parere della infatti, erroneamente il Tribunale ha accolto la domanda di Pt_1
risoluzione del contratto per inadempimento della committente, posto che la lamentata frammentazione dei lavori è da imputare esclusivamente alle inadempienze della che era onerata contrattualmente della risoluzione delle Controparte_2
interferenze, a partire dal rilievo dei sottoservizi presenti lungo il tratto stradale interessato dai lavori.
Inoltre, la società appellata aveva in citazione indicato solo genericamente i punti in cui la progettazione posta a base di gara si sarebbe rivelata carente o incompleta e le condotte con cui la committente avrebbe contravvenuto ai propri doveri di cooperazione, di buona fede oggettiva e di correttezza nell'esecuzione del contratto, circostanza smentita dal fatto che le due perizie di variante intervenute avevano avuto l'obbiettivo di andare incontro alle esigenze dell'impresa nella risoluzioni di interferenze di tipo amministrativo.
L'appellante ha precisato che, al raggiungimento del 98% dei lavori ( Sal n. 9) per l'importo totale netto di € 4.389.369,53, di cui € 3.798.574,70 per lavori a misura, €
402.582,96 per lavori a corpo ed € 188.211 ,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa aveva inopinatamente abbandonato il cantiere, di qui l'infondatezza della pretesa di ottenere un ristoro sulla esigua parte di lavori non eseguiti;
di tale circostanza a parere dell'appellante il Ctu non aveva tenuto correttamente conto.
Inoltre erroneamente il Ctu aveva assunto motivazione vaga ed incerta sulla responsabilità dell in quanto, pur individuando anche nella condotta della CP_1
stessa impresa la causa del preteso anomalo andamento, aveva ribadito la responsabilità concorrente della committente – ignorata dal Tribunale - riferendosi ad un progetto “non del tutto completo”, senza specificare in relazione a quali interferenze e/o sottoservizi la progettazione fosse colpevolmente lacunosa.
Tanto premesso, la conclude che: Pt_1
31 • non sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento del committente;
• le disfunzioni effettivamente ravvisabili sono imputabili in via esclusiva alla condotta dell'impresa appaltatrice;
• la sentenza impugnata va riformata – nel senso del rigetto della domanda - in quanto il Tribunale ha travisato i fatti ed ha basato la decisione su una consulenza d'ufficio lacunosa e che non ha tenuto conto dei rilievi critici alla
CTU, pervenendo a una decisione manifestamente ingiusta.
La censura è fondata per le motivazioni che seguono.
A parere della Corte la sentenza di primo grado risulta viziata da un corposo errore interpretativo delle risultanze processuali. In particolare, da un lato il Tribunale ha equivocato la ricostruzione delle responsabilità delle parti del contratto effettuata dal
Ctu (errore da cui ha fatto derivare la declaratoria di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante) e, dall'altro, ha omesso la disamina critica della documentazione offerta dalle parti all'esame tecnico dell'ausiliario ( da cui ha fatto derivare l'erronea decisione sulle riserve).
Ha errato il Tribunale nel pronunziare la risoluzione del contratto per responsabilità esclusiva da inadempimento (grave) della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1453
c.c.; tale errore risulta determinato dalla errata interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio e dalla inesatta applicazione dei principi di diritto dettati in materia di risoluzione per inadempimento. Ed infatti il Ctu ha detto chiaramente che l'andamento fortemente anomalo del contratto – che ha visto la luce in periodo emergenziale - è stato determinato da responsabilità ricadenti su entrambi i contraenti al 50%.
In particolare, secondo il Ctu la stazione appaltante non ha offerto al contraente un progetto effettivamente esecutivo, cioè cantierabile, quindi conforme al modello dettato dagli artt. 35 – 44 del dpr 554/1999, trasfusi negli artt. 33 – 43 del dpr
207/2010 ( sul tema si veda Cass. Ord n. 28799 del 09/11/2018, conf. a Cass. n.
8779/2012, che esprime e spiega il concetto di “ progetto immediatamente cantierabile” ). Sul punto l'architetto non ha precisato se al progetto Per_1 esecutivo non fossero stati allegati i grafici particolareggiati illustranti la situazione
32 di fatto in cui l'appaltatore doveva operare, anche rispetto alle prescrizioni di tutti gli organismi competenti;
tuttavia tale lacuna emerge dal fatto che il progetto esecutivo approvato il 9.7.2002 ( per gli “eventi alluvionali maggio 98”) richiamava Pt_1
un “elenco allegati grafici” tra cui planimetrie di sottoservizi ma tali planimetrie non sono state rinvenute, come affermato dal Ctp di parte nel corso della CP_1
consulenza, e non sono state prodotte dalla difesa erariale.
Di conseguenza, la corresponsabilità della committente al 50% è stata correttamente evidenziata dal Ctu, ma il ragionamento dell'ausiliario non è stato compreso dal
Tribunale.
Sull'altro versante, il Ctu non ha mancato di sottolineare la pari responsabilità della la quale ha dato causa in misura del 50% all'andamento anomalo delle CP_2
lavorazioni omettendo le attività di verifica e le indagini tecniche sul territorio che era tenuta espressamente ad effettuare e che non ha effettuato. Tale parte della consulenza
è stata dal Tribunale del tutto ignorata in quanto non compresa, a parere della Corte.
Né potrebbe sostenersi, come sembra suggerire l'appellata, che tale parte del giudizio tecnico sia stata disattesa implicitamente dal Tribunale, poiché ciò non emerge in alcun modo – neanche indirettamente – dalla motivazione della sentenza;
se, invece, tale implicita decisione fosse in qualche modo ricavabile dagli atti ( ma così non è), essa rappresenterebbe un evidente vizio della motivazione di primo grado su cui il giudice d'appello, correttamente investito, sarebbe tenuto ad intervenire ( cfr. Cass.
13399/2018).
In definitiva erroneamente il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che dai documenti esaminati dal Ctu era emerso che, da un lato, il progetto esecutivo posto alla base del contratto di appalto non era corredato da documentazione grafica attestante l'entità, importanza e durata delle circostanze ostative materiali e amministrative e, dall'altro, che il Capitolato Speciale di Appalto, liberamente e ritualmente negoziato tra le parti contraenti, prevedeva espressamente all'art. 15 la possibilità per l'Amministrazione di effettuare la consegna dei lavori a più riprese anche con verbali di consegna parziale e, all'art. 20, che era posto a carico dell'Appaltatore tutto l'onere relativo alle cd. interferenze, cioè l'iniziativa e la spesa relativa alle pratiche ed autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (Enel, USL,
33 ISPESL, VVF, Amministrazione comunale ecc.) sia per le installazione di CP_4
cantiere che per le opere da realizzare, ivi compresi gli atti necessari al rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni;
prova ne sia che la si era obbligata CP_2
a redigere immediatamente un piano di interventi relativi alle interferenze ed a realizzare saggi sulle parti di cantiere progressivamente consegnate. Tale attività di indagine preventiva ed amministrativa non è stata compiuta dall'impresa , la CP_2 quale, quindi, per parte sua, non ha fatto uso di un necessariamente elevato livello di diligenza, esplicitabile in sopralluoghi ed indagini tese a percepire autonomamente l'esistenza di sottoservizi evocanti competenze aliene.
Tuttavia non può concludersi, come vorrebbe la che avendo la Pt_1 CP_2
accettato le suddette pattuizioni, la stazione appaltante era del tutto esonerata dai compiti di direzione, vigilanza e controllo sulla stessa incombenti, anche tenuto conto degli oneri dettati a suo carico dalla disciplina degli appalti pubblici, cui si è fatto riferimento ( in particolare, dall'art. 47 DPR 554/1999 cpv lettere D) ed L) )
Anche la consegna frazionata era stata negoziata ( art. 15); tuttavia, ciò non comportava che tutto il tempo intercorrente tra le frazioni fosse nella disponibilità della committente, alla stregua dell'esercizio di un potere insindacabile.
Ne consegue che bene ha fatto il Ctu a ritenere i contraenti responsabili al 50% dell'andamento anomalo e disordinato del contratto;
male ha fatto il Tribunale a non tenere conto di tale indicazione.
Tanto affermato, correttamente applicando i principi civilistici in materia di buona fede nella formazione ( art. 1337 c.c.) e dell'esecuzione ( art. 1375 c.c.) del contratto nonché in materia di risoluzione per inadempimento ( art. 1453 c.c.) e di importanza dell'inadempimento ( art. 1455 c.c.), il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto per grave ed esclusivo inadempimento della stazione appaltante.
Avrebbe dovuto, per contro, tener conto del fatto che il capitolato speciale d'appalto, approvato con ordinanza 2382 del 9.7.2002, sorgeva nell'ambito degli eventi alluvionali in del maggio 1998 ed era motivato dalla necessità di Pt_1
provvedere in via di urgenza alla realizzazione di strade di esodo dall'area sottoposta ad eventi franosi nel territorio di . L'urgenza di iniziare tali lavori determinava CP_5
34 il fatto che una prima tranche di interventi era disposta su un lotto consegnato anticipatamente al perfezionamento del contratto, ragion per cui il capitolato speciale prevedeva necessariamente il frazionamento delle consegne ( art. 15 ), stante la natura dell'intervento, nonché l'onere a carico dell'impresa delineato dall'art. 20 del CsA. In altre parole può serenamente affermarsi che il progetto ed il lavoro affidato erano parametrati sull'urgenza e ciò è stato consapevolmente accettato da entrambe le parti, di modo che la stazione appaltante era tenuta a collaborare ( attraverso l'attività del
D.L. e del R.U.P. ) per affrontare impedimenti che andavano oltre le possibilità di gestione autonoma della consegna frazionata e delle interferenze da parte dell'impresa e quest'ultima, consapevole degli impegni contrattuali assunti, non poteva restare inerte dedicandosi esclusivamente alle lavorazioni.
In proposito non può condividersi la tesi della secondo la quale la Pt_1 [...]
una volta accettate le clausole di cui agli artt. 15 e 20 del CsA non avrebbe CP_2 potuto più dolersi delle conseguenze dell'assunzione di tali responsabilità. L'esame degli atti, infatti, depone a favore della responsabilità reciproca delle parti, tenuto conto della peculiare situazione emergenziale in cui maturava il contratto ed alla luce dei principi dettati dall'art. 1375 c.c. ( che vanno letti in armonia con il dettato dell'art. 1362 comma 2 c.c.) in tema di buona fede nella esecuzione del contratto. E' noto, infatti, il consolidato indirizzo di legittimità per il quale il principio di buona fede ha natura solidaristica e vale ad ampliare o restringere, in termini interpretativi, gli obblighi assunti nel contratto quando il tenore letterale degli stessi comporterebbe in concreto l'annullamento del criterio di reciprocità da osservare da entrambe le parti vicendevolmente ( Cass. 15159/2003 ). Questo comporta che nella esecuzione del contratto le parti sono tenute a favorire il reciproco adempimento;
né il solo tenore letterale delle pattuizioni può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione complessiva del contenuto dell'accordo, poiché questa deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali ed, in particolare, al comportamento complessivo delle parti. In altre parole, l'interpretazione complessiva delle clausole del contratto deve garantire che esse, esplicitate o non esplicitate con chiarezza letterale, siano anche coerenti con indici esterni rivelatori della volontà dei contraenti. ( cfr. Cass. 24560/2016, Cass. 16161/2017 ).
35 Nel caso in esame, la peculiare situazione dei luoghi ( emergenza disastro ambientale, territorio franoso, intensamente urbanizzato) prevedeva una concreta e costante nonché regolare collaborazione tra stazione appaltante ed impresa, collaborazione che si rintraccia solo in parte nei provvedimenti assunti dal D.L. e che non si rinviene appieno neanche nel procedere dell'impresa la quale, nella consapevolezza di aver assunto oneri a suo carico incidenti in concreto sul regolare svolgimento delle attività, avrebbe dovuto dimostrare, per andare esente del tutto da corresponsabilità, di aver svolto concrete iniziative acceleratorie quantomeno a far tempo dalla consegna definitiva del cantiere, in data 5.7.2005, iniziative e risoluzioni tecniche di cui non ha offerto prova.
In definitiva entrambi i contraenti devono essere ritenuti reciprocamente responsabili dell'andamento anomalo delle attività in misura paritaria, come ha ritenuto il Ctu, con la conseguenza che il Tribunale ha errato nel pronunziare la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante.
Sul tema deve farsi applicazione del consolidato orientamento di legittimità per il quale anche il parziale ed inesatto adempimento può dar luogo a risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c. ma, in questo caso, il giudice è tenuto a valutare oculatamente il valore concreto che la parte del contratto non adempiuta esercita sull'intera pattuizione, in termini economici e di conseguenze funzionali. Questo in quanto la norma suddetta deve essere letta in collegamento con quella di cui all'art. 1455 c.c. giacché l'inadempimento deve essere valutato in termini di proporzionalità della prestazione mancata rispetto al tutto e di indagine sull'effettiva alterazione del complessivo equilibrio contrattuale ( cfr. Cass. 15052/2018, conf. a Cass. 3742/2006,
Cass. 6367/1993) .
Nel nostro caso, la pronunzia di risoluzione per inadempimento per responsabilità esclusiva della stazione appaltante si rivela illogica per tutte le ragioni spiegate, così come sarebbe stata illogica la pronunzia di responsabilità della peraltro CP_2
non invocata in primo grado dall'amministrazione convenuta. Inoltre, nella ricerca di fattori determinanti uno squilibrio contrattuale sanzionabile con una pronunzia di risoluzione per inadempimento parziale di entrambe le parti, uno squilibrio effettivo non si rintraccia nei fatti.
36 Ne consegue che erroneamente il Tribunale ha riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell l'importo di € 739.403,75 che CP_1 ha calcolato parametrandolo alla differenza tra prezzo delle opere al momento della risoluzione ( non accertato ) e prezzo pattuito in contratto in conseguenza del ribasso offerto sulla base d'asta; tale somma non va riconosciuta.
Altrettanto erroneamente, a parere della Corte, il Tribunale ha accolto la domanda di riconoscimento del mancato utile di impresa sul non lavorato, sul riconosciuto presupposto della risoluzione del contratto per inadempimento esclusivo della committente.
Dall'esame degli atti emerge incontestatamente che il residuo non lavorato era di scarsissima entità ed era costituito esclusivamente dall'ampliamento del cavalcavia ferroviario in merito al quale si era verificata la corposa interferenza della prova ne sia che la stessa aveva richiesto con istanza del 18.04.2008 proroga di ben CP_2 gg. 300 del termine di ultimazione, evidentemente consapevole del fatto che, a norma dell'art. 20 del CsA, l'onere di ottenere il nulla osta delle Ferrovie era originariamente a suo carico. Ebbene, dalla lettura del carteggio intervenuto tra l'impresa ed il R.U.P. ingegner ( atti nel fascicolo attoreo di primo grado) emerge che l'impresa Per_3 prendeva atto dell'impossibilità materiale del completamento dell'opera per effetto della mancata concessione del nulla osta e, di conseguenza, dell'esistenza di un fattore esterno interferente. A fronte di tale situazione creatasi, male ha fatto il Tribunale ad addebitare alla stazione appaltante il costo del recesso dell'impresa, posto che le ragioni della non ultimazione dei lavori o erano addebitabili all'impresa stessa, a norma del citato art. 20, oppure ad un fattore esterno dipendente da un soggetto terzo. La decisione va riformata anche sul punto.
Con il motivo rubricato al n. 5 dell'atto di appello la lamenta l'illegittimo Pt_1
riconoscimento delle riserve, poiché in presenza di declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della committente tali riserve sarebbero superate. La doglianza è superata dalla riforma della decisione in ordine alla risoluzione contrattuale.
Con l'ultimo motivo la lamenta l'erronea riconoscimento delle riserve sotto Pt_1 altro profilo, argomentando in primis la loro inammissibilità per essere le stesse non
37 iscritte ritualmente nelle forme e nei termini di legge. Ha ricordato che ai sensi dell'art. 165 DPR 554/99 / (Regolamento di attuazione della Legge 109/1994 –
"Legge Merloni") co. 2, “ Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”; il comma 4: “Analogamente dispone l'art. 31 D.M. 145/2000 ( Cap. Ge. LL.PP.): “ Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
Sulla base di tale premessa normativa, ha impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui con essa il Tribunale, a fronte di specifiche contestazioni della parte convenuta, ha omesso di considerare che:
l'impresa aveva sottoscritto puramente e semplicemente il verbale di sospensione parziale lavori n. 1 del 15.03.06, i verbali di sospensione lavori n. 1 del 28.07.06 e n. 2 del 20.10.08; il verbale di sospensione parziale lavori n. 2 del 02.02.09 era stato sottoscritto con riserva, senza che essa fosse esplicata nelle susseguenti forme e termini di legge mentre il verbale di ripresa totale lavori n. 2 del 2.2.09, era stato sottoscritto puramente e semplicemente;
aveva sottoscritto senza riserva il verbale di concessione di proroga dei termini contrattuali del 22.4.08, emesso su istanza dell'impresa per il mancato ottenimento dei necessari permessi alla rimozione delle interferenze;
aveva sottoscritto senza riserve anche lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 23.10.07 n. rep. 14022 relativa alla perizia di variante n. 1, ove assumeva " l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante, così come riportato negli elaborati grafici e nel computo metrico estimato allegati alla perizia sovradescritta"( art. 2 ).
38 Inoltre il Tribunale aveva ammesso la riserva n. 29 pur senza specificazione dell'importo richiesto, apposta al SAL n. 9 per lavori a tutto il 23.03.09 e, quindi, dopo ca. 50 gg dal verbale di sospensione.
Ancora, ha lamentato, quanto alle riserve, la carenza di prova dell'asserito pregiudizio patito per gli eventi di cui alle riserve, sia in termini di durata dei lavori che per costi aggiuntivi. Ha eccepito che, perché la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato ( ha citato Cass. 6911/82; Cass. 2395/89/; Cass. 13399/99).
Il motivo relativo alle riserve è fondato .
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che “ In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni
a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto”.
( nei termini Cass. n. 27451 del 20/09/2022).
Giova ricordare che l'art. 31 della normativa citata prescrive che “ 2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano
39 dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.
La regola dettata dal riportato comma 2 è stata interpretata nel senso che l'onere formale a completamento dell'iter di legge va identificato nella iscrizione delle riserve nel registro di contabilità. Premesso il principio enunziato nella massima, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nelle somme;
che, inoltre, egli è tenuto a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale (Cass. n. 4718/2018; Cass. n. 7479/2017). In aggiunta hanno precisato che a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestivamente inserite nel registro di contabilità, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione - secondo le modalità prescritte dalla legge - grava sull'appaltatore ( cfr. Cass. n. 14361/2000; Cass. n. 1637/2006;
Cass. n. 7805/2018). Ed infatti, se per l'appaltatore l'iscrizione della riserva costituisce un onere, al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande, le stesse non possono considerarsi provate per il semplice fatto dell'iscrizione stessa, se non conforme a quanto previsto dalla legge sulla specificità delle riserve. Ed invero, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. n. 19802/2016).
Ebbene, nel caso in esame da pagina 25 a pagina 80 dell'atto di citazione la
[...]
ha elencato le 29 riserve a suo dire regolarmente e tempestivamente CP_2
iscritte. Non ha offerto, tuttavia ( esaminato il fascicolo telematico di primo grado, prodotto dalla Lista in appello) alcuna allegazione specifica sulla tempestività e ritualità di ciascuna riserva e non ha offerto idonea prova documentale del rispetto
40 delle regole dettate dall'art. 31 già richiamato. La norma, come già esposto, prevede l'iscrizione, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore e la successiva iscrizione di ciascuna riserva, sempre a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Dai documenti prodotti dalla in primo grado, il rispetto dell'intero procedimento CP_2
non è provato. Quindi deve concludersi che fondatamente la ha impugnato la Pt_1
decisione sulle riserve facendo presente che “ risultano sottoscritti puramente e semplicemente il verbale di sospensione parziale lavori n. 1 del 15.03.06, i verbali di sospensione lavori n. 1 del 28.07.06 e n. 2 del 20.10.08; il verbale di sospensione parziale lavori n. 2 del 02.02.09, risulta sottoscritto con riserva, tuttavia non esplicata nelle forme e termini di legge;
mentre quello di ripresa totale lavori n. 2 del 2.2.09 pure risulta sottoscritto puramente e semplicemente. Del pari risulta sottoscritto senza riserva il verbale di concessione di proroga dei termini contrattuali del 22.4.08, emesso su istanza dell'impresa per il mancato ottenimento dei necessari permessi alla rimozione delle interferenze. Inoltre, l'impresa ha sottoscritto senza riserve anche lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 23.10.07 n. rep. 14022 relativa alla perizia di variante n. 1, ove assume "
l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante, così come riportato negli elaborati grafici e nel computo metrico estimato allegati alla perizia sovradescritta").
A fronte di tali contestazioni, l'appellata si è limitata a richiamare la parte a sé favorevole della sentenza di primo grado, per vero molto stringata.
Dall'esame del fascicolo della Lista non emerge, per nessuna riserva, l'iscrizione nel registro di contabilità, e tanto basta a ritenere carente la prova della ammissibilità delle riserve;
inoltre si rinviene una iscrizione senza riserva per la sospensione del
28.7.2006, una firma senza riserva per la sospensione del 20.10.2008, una accettazione senza riserva del successivo verbale di ripresa dei lavori.
Né l'indagine sulla ritualità e tempestività delle riserve è stata correttamente e specificamente effettuata dal Ctu, che ha affrontato il tema nel merito della quantificazione degli importi ed ha risolto del tutto apoditticamente la questione della
41 tempestività e regolarità della iscrizione delle riserve – oggetto del quesito n.
4 - con la seguente considerazione “ Le riserve sono state iscritte dall'Appaltatore nel Registro di contabilità all'atto della presentazione dello stesso per la firma dei vari stati di avanzamento lavori e tutte esplicitate dalla stessa Impresa nei termini di legge”. L'ausiliario non ha fatto riferimento per ciascuna riserva né alla sua tempistica nè alla modalità di formulazione;
la documentazione restituita dal Ctu unitamente al deposito della relazione non contiene atti relativi alle riserve.
A sua volta, nella sentenza di primo grado a pagina 11, il Tribunale ha preso atto della formulazione dell'eccezione di decadenza per tardività ( ed irritualità ) delle riserve ma ha affermato sinteticamente “ come accertato e come rilevato dalla C.T.U. e come si evince dalla documentazione in atti le riserve sono state iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità” Tale affermazione, accompagnata da una motivazione lacunosa e solo apparente ed, anzi, effettuata con richiamo de relato ad un testo, la consulenza, a sua volta lacunoso, non soddisfa l'onere probatorio imposto dalla normativa in applicazione.
La censura relativa all'infondatezza nel merito delle riserve è superata.
Le censure che investono specificamente le due perizie di variante sono superate, dal momento che l'asserita illegittimità delle varianti ha avuto la sua ricaduta esclusivamente sulle riserve, rigettate in questa sede in quanto inammissibili.
In definitiva, respinta ogni altra eccezione e deduzione di parte appellata, l'appello va accolto e le domande proposte da vanno in toto respinte. Controparte_2
Spese del doppio grado a carico della liquidate d'ufficio sulla base Controparte_2
dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia
55/2014 (come d.m. n. 147/2022), tenuto conto dello scaglione di valore correlato al disputatum ( da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00), nei seguenti importi: per il primo grado di giudizio, in complessivi € 23.000,00 , di cui 20.000,00 € per compenso per le quattro fasi in tariffa ( 3000,00 + 2000,00 + 9000,00 + 6.000,00 ) ed
€ 3.000,00 per le spese generali di rappresentanza in misura del 15%; per il secondo grado in complessivi € 24.406,00 di cui € 19.000,00 per compensi per le quattro fasi in tariffa ( 4000,00 + 3000,00 + 5000,00 + 7000,00 ), € 2.850,00 per spese generali di rappresentanza al 15% ed € 2556,00 per spese vive documentate.
42 A carico della cedono anche le spese della ctu disposta in primo Controparte_2
grado, limitatamente al rapporto tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 notificato alla il 15 febbraio 2020, avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Napoli n. 7218/2019 del 15 luglio 2019:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta interamente le domande formulate dalla Controparte_2
2. condanna la al rimborso delle spese del doppio grado in Controparte_2
favore della liquidate in € 23.000,00 per il primo grado ed in € Pt_1
24.406,00 per l'appello;
3. pone le spese di ctu a carico della limitatamente al rapporto Controparte_2
tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli recante il n.
7218/2019 del 15 luglio 2019, iscritto al n. 708/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto appalto di opere pubbliche, pendente
TRA
( quale successore ex lege della Parte_1 [...]
-) (codice fiscale ) TR P.IVA_1 costituitasi in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (codice fiscale ) P.IVA_2
- Appellante -
E
(codice fiscale ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Truncellito (codice fiscale: ) e C.F._1 Controparte_3
(codice fiscale CodiceFiscale_2
1 - Appellata –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudizio di Primo Grado
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2012 la conveniva in Controparte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la TR
- al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ -Accertare
[...]
e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto n. 005158, sottoscritto in data 03.06.2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e/o 1454, e 1455 c.c, adottando ogni conseguente pronuncia dichiarativa e/o costitutiva e di condanna. - Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a vedersi riconosciuta la somma di € 11.374,64 pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti a titolo di mancato utile, oltre a € 739.403,75 quale maggiore importo dovuto a compenso del valore venale dei lavori eseguiti e, per l'effetto condannare l' , in CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della CP_2 della predetta somma, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da
[...]
liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso, indipendentemente dall'accoglimento delle precedenti domande:
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 1, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
42.043,10 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata
2 ex art.2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 2, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
8.698,03 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 3, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 163.945,17 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o
[...]
a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 4, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
18.276,81 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata
3 ex art.2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 5, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 675.571,32oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 6, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
8.583,18 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 7, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
7.117,36 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata
4 ex art. 2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 8, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 1.103,39 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
-Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 9, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 1.082.512,73 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o
[...]
a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.
2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 10, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
2.184,97 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata
5 ex art. 2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 11, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 14.442,83 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 12, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 2.024,71 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 13, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 123.491,12 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o
[...]
a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.
2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
6 - Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 14, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
2'552,27 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 15, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 3.805,16 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...] maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 16, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 400,67 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 17, per i titoli e le
7 ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 42.053,52 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
-Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 18, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 3.995,48 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 19, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 12.270,28 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 20, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 941,95 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
8 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 21, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 10.256,12 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 22, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 5.518,43 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 23, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 8.113,36 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge. 9 - Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 24, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 1.042,70 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 25, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 6.821,30 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 26 , per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 1.472,82 oltre
IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...]
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 27, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 10. 362,08 oltre
10 IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o a quella
[...] maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041
c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 28, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €.
528,67 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta
[...]
somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
- Accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 29, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di €. 997.286,71 oltre IVA come per legge e per l'effetto condannare TR
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della suddetta somma o
[...]
a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art.
2041 c.c.. Il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso, condannare, , in persona del TR
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Esponeva in fatto che, con contratto d'appalto rep. n. 005158 del 3 giugno 2004 registrato il 21 giugno 2004 sottoscritto con il Commissario di Governo per
11 l'emergenza idrogeologica nella Regione la assumeva i Pt_1 Controparte_2
lavori di “Realizzazione, sistemazione ed ampliamento delle strade di esodo in località Acqua
Rossa Lavorate”, da eseguirsi presso il , per un corrispettivo pari a € Controparte_5
3.973.349,95 al netto del ribasso offerto, pari al 24,813 % della base d'asta come da articolo 3 del suddetto contratto.
Il contratto prevedeva che i lavori fossero eseguiti nel termine di 300 giorni dalla data di consegna dei lavori. I lavori venivano consegnati a più riprese: una parte in via d'urgenza in data 09.03.2004, poi per effetto di una consegna parziale in data
20.09.2004 ed in via definitiva il 05.07.2005.
Tali lavori subivano un andamento del tutto anomalo dovuto, a dire della società attrice, a fatti e circostanze imputabili esclusivamente alla Committente. In particolare, i lavori subivano una sospensione parziale essendo emersa la necessità di eseguire lavori maggiori rispetto a quanto indicato nel progetto originario;
successivamente, a causa di alcune difficoltà relative al piano di esproprio, il D.L. ordinava la sospensione totale dei lavori con verbale del 28 luglio 2006. Intervenivano due perizie di variante, dovute a cambiamenti del progetto ed alla integrazione delle prestazioni stabilite in contratto con nuove lavorazioni.
La prima perizia veniva approvata con ordinanza commissariale n.4899 del 14 agosto
2007, con conseguente sottoscrizione del relativo atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi e così, con atto aggiuntivo del 23 ottobre 2007 rep.
14022 registrato il 29 ottobre 2007, l'importo contrattuale subiva un aumento di €
713.669,41 ed il tempo per ultimare i lavori veniva fissato in 299 giorni dalla data del verbale di ripresa dei lavori, avvenuta il 20 agosto 2007.
Allegava che, a causa dell'anomalo andamento dei lavori, l'Impresa subiva un aumento dei costi relativi alle materie prime, compromettendo la corrispettività delle prestazioni oggetto di contratto, ad esclusivo danno dell'Impresa.
Il 18 aprile 2008 il Direttore dei Lavori concedeva una proroga sui tempi contrattualizzati a causa del mancato ottenimento di nulla osta da parte di per l'ampliamento di un cavalcavia esistente in via Fiorentini “Ferrovia Cancello Codola”.
12 Altri impedimenti sconvolgevano l'esecuzione dei lavori e, con verbale del 20 ottobre
2008, i lavori venivano nuovamente sospesi, per poi essere ripresi il 15 dicembre 2009 con ordinanza n.5443 del Commissario di Governo con la quale veniva approvata la perizia di variante n.2 e rideterminato il quadro economico con un incremento di €
241.166,41.
Dalla data di sospensione parziale dei lavori n. 2 i lavori non venivano più ripresi a causa dell'inadempimento della Quindi, con raccomandata a.r. Pt_1
n.13624820696-5 del 3.3.2010 la società attrice segnalava la situazione di grave compromissione derivante dalle sospensioni dei lavori e denunciava la sussistenza di danni riportati, chiedendo di poter conoscere i tempi previsti per la ripresa dei lavori e di essere “disponibile anche al recesso contrattuale ai sensi dell'art.134 D.lgs. 163/2006”.
A tale invito la committente non dava risposta e proseguiva nel suo atteggiamento negligente, con conseguenti danni economici all'Impresa, i quali venivano portati alla conoscenza della con n.29 riserve iscritte in contabilità nel corso dell'appalto Pt_1
per un importo complessivo di € 3.257.416,29, oltre interessi e rivalutazione di legge.
In particolare, la società si vedeva costretta a sostenere maggiori oneri dovuti a:
1) Incremento dei prezzi dei materiali da costruzione (esplicitato nelle riserve nn.
1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28) dovuto al protrarsi del tempo delle lavorazioni
2) Frammentazione dei lavori (riserve nn.3,5,13,17,21,25)
3) Illegittimità delle sospensioni parziali (riserve nn.21, 25)
4) Mancata compensazione per ulteriori forniture e posa in opera realizzate
(riserve nn.7,11,15,19,23,27);
5) Maggiori oneri per attività connesse ad espropriazione, servitù ed occupazione.
A causa della perdurante inadempienza della la società attrice in data Pt_1
14.11.2011, inoltrava un atto di significazione, diffida e messa in mora con cui intimava alla stessa di ordinare la ripresa dei lavori e di attivare la procedura di accordo bonario ex art. 31 bis L. 109/1994, ai fini della definizione delle riserve iscritte, ma senza avere alcun riscontro.
13 Con nota dell'11.4.2012 l'appaltatrice chiedeva “la collocazione delle dividenti particelle di esproprio;
la liquidazione delle somme per le procedure espropriative già effettuate;
la ripresa in consegna anticipata delle opere eseguite” per un importo complessivo per attività connesse ad espropriazione, servitù ed occupazioni pari ad € 205.323,38.
Tanto premesso in fatto, l'attrice allegava che l'Amministrazione committente risultava inadempiente ai seguenti obblighi:
1) Violazione delle norme disciplinanti gli obblighi della stazione appaltante in tema di progettazione esecutiva posta a base di gara;
2) Mancata rimozione delle interferenze e dei sottoservizi riscontrati in fase esecutiva e mai evidenziati negli elaborati progettuali;
3) Indisponibilità delle aree di cantiere;
4) Omessa e/o ritardata approvazione di perizia di variante tecnica dell'opera volta a superare le problematiche esecutive emerse nel corso d'appalto;
5) Violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede;
6) Violazione del dovere di collaborazione e cooperazione nell'esecuzione del contratto.
Per la società appaltatrice sussisteva una responsabilità esclusiva della Committente per non aver adottato alcuna soluzione per far fronte alle cause ostative e per favorire la rapida ripresa delle opere illegittimamente sospese e per definire le riserve tempestivamente e specificatamente iscritte. Non aveva ottemperato ai propri obblighi per ottenere le necessarie autorizzazioni dei lavori di ampliamento del cavalcavia esistente in via Fiorentini alla progr. 30+696,30 “Ferrovia Cancello
Cordola”, impedendo alla società di lavorare;
non aveva dato avvio al procedimento ex at.31 bis della L. 109/1994 e si era resa inadempiente per “l'omesso riallineamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 del D. lgs 163/2006, del mancato posizionamento delle dividenti particelle di esproprio ed alla liquidazione delle somme per le procedure espropriative già effettuate dall'Impresa” (cfr pagg.17-18).
Con ordinanza del 9 maggio 2014 il Tribunale rilevava che le prime due domande formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione ai punti 1) e 2), risultavano
14 erroneamente proposte nei confronti di nziché di pertanto, CP_4 CP_1
dichiarava la nullità dell'atto di citazione disponendo la rinnovazione dello stesso.
Con atto di citazione in rinnovazione notificato l'11 giugno 2013, la CP_2
citava la questa, nel costituirsi
[...] Controparte_7 resisteva alla domanda evidenziando che le allegate anomalie dell'appalto erano state determinate da gravi carenze e le inadempienze contrattuali della società appaltatrice.
Eccepiva che tutte le richieste di cui alle riserve erano infondate “in quanto attengono a responsabilità dell'appaltatore e alle proprie specifiche inadempienze che sono state causa dei ritardi e dei danni arrecati” (cfr pag.6 della comparsa di costituzione e risposta).
Riassumeva le 29 riserve in 6 gruppi:
1) Variazione imprevedibile del prezzo materiali siderurgici (riserva n.1)
2) Richiesta di riallinamento costi per materiali da costruzione più significativi
(riserve nn. 2,4,6,10,14,18,22,26)
3) Maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni (riserve nn.3,5,13,17,21,25)
4) Richiesta di compenso per fornitura e posa in opera di binder per superfici inferiori a 5000,99 mq (riserve nn.7,11,15,18,23,27)
5) Illegittimità della sospensione dei lavori (riserva n.9)
6) Illegittimità della sospensione parziale dei lavori n.2 del 2 febbraio 2009)
(riserva n.29).
Sul primo e secondo gruppo di riserve, avente ad oggetto la richiesta di compensazione per aumento dei prezzi delle materie prime con riferimento particolare ai materiali siderurgici ed acciaio, l' eccepiva che la stessa era inammissibile CP_1
in quanto “non rientra tra le riserve da potersi iscrivere nel registro di contabilità”.
Richiamava l'art. 26 comma 4 bis della legge 11.02.94 n.109 come modificata dall'art. 1 comma 550 della legge 311/2004 e dalla Circolare esplicativa del MIT 04.08.2005
n.871 che stabilisce che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 10% del prezzo individuato dal Ministero delle Infrastrutture ogni anno con un apposito provvedimento, il prezzo appaltato di tali materiali dovrà essere variato (in aumento o in diminuzione) della
15 percentuale eccedente il 10%. Inoltre, qualora il decreto ministeriale annuale rilevi variazioni in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione, si deve procedere a compensazione nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori. Tuttavia, alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti da essa fissati ed è il risultato di un procedimento di verifica istruito dal Direttore dei Lavori in merito alla eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore.
Sul terzo gruppo di riserve, l'Amministrazione evidenziava che la consegna parziale e la presenza di sottoservizi ed interferenze non erano state causa di frammentazione dei lavori in quanto espressamente previsto in sede di appalto e di capitolato speciale, il quale all'art 15 prevedeva la facoltà per l'appaltante di procedere alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziale mediante successive operazioni e in tale ipotesi era previsto anche l'obbligo per l'appaltatore di presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevedesse la realizzazione prioritaria delle lavoratori sulle aree e sugli immobili disponibili, così come previsto dall'art. 130 D.P.R. 554/99.
Eccepiva che la richiesta era anche infondata per maturata decadenza, a norma dell'art. 131 D.P.R. 554/1999 che prevede che qualora l'impresa riscontri, all'atto della consegna dei lavori, delle differenze fra le condizioni locali e il progetto ha l'onere di iscrivere riserva tempestivamente al momento della firma nel relativo processo verbale di consegna, “le cui risultanze si avranno altrimenti come definite definitivamente accertate”. Inoltre, nessun inadempimento poteva essere connesso alla consegna frazionata in quanto essa era espressamente prevista in contratto ( consegna dei lavori frazionata e continuativa).
Con riferimento alle interferenze e sottoservizi evidenziava che l'articolo 20 del capitolato prevedeva che la risoluzione dell'interferenza rientrasse negli “oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore” tenuto allo svolgimento “di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti …sia per le installazioni di cantiere che per le opere da realizzare, in particolare sarà cura dell'appaltatore ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni. Concessioni, permessi, convenzioni sulla base di disegni esecutivi. Tale obbligo
è esteso anche alle autorizzazioni relative agli attraversamenti delle Ferrovie dello Stato, con 16 la sola esclusione dell'onere di indennizzo per il rallentamento dei convogli che resta a carico dell'amministrazione”.
Sul quarto gruppo di riserve, concernente la richiesta di compenso relativa ai maggiori oneri derivanti dalla frammentazione dei lavori di pavimentazione delle vie
Fiorentini, Fosso Lupara, San Vito, Sant'Eramo, San Vito, Fosso, Lupara – Voscone,
Quattrofuni, osservava che il aveva adottato ordinanza municipale di CP_5
temporanea chiusura delle strade e dunque l'impresa aveva facoltà di interdizione temporanea del traffico veicolare suddette strade al fine di svolgere gli interventi previsti. In alternativa alla chiusura temporanea dell'intera carreggiata, gli interventi di pavimentazione avrebbero dovuto essere realizzati limitando il transito a corsie alternate e riservandolo ai soli residenti e indicando percorsi alternativi per non i residenti. Pertanto, tali riserve non erano accoglibili perché determinate da discutibili inerzie della stazione appaltante.
Sul quinto gruppo di riserve, concernente l'illegittimità della sospensione dei lavori, la Amministrazione allegava che la richiesta non era supportata da valida motivazione, evidenziando che :
1) Il verbale di sospensione risultava redatto in virtù dell'art. 122 comma 7 del
D.P.R. 21.12.99 n.554 e dell'art. 24 del D.M. n. 145/2000 e nelle
“Considerazioni” riporta le motivazioni che hanno portato alla sospensione dei lavori, che rientrano nelle previsioni normative;
2) I maggiori oneri non erano dovuti in virtù dell'art. 133 del D.P.R. 21.12.99
n.554 e dell'art. 24 comma 5 del C.G.A. n.D.M. n. 145/2000 che prevede “per la sospensione dei lavori qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo”. La sospensione non era illegittima in quanto era finalizzata non già a rimediare a difetti di progettazione ma giustificata dalla mancata acquisizione, per fatto o colpa della medesima appaltatrice, dei permessi e delle autorizzazioni per la risoluzione delle interferenze.
Sul sesto gruppo di riserve, concernente l'illegittimità della sospensione parziale dei lavori numero 2 del 2 Febbraio 2009, l'Amministrazione evidenziava che la società non aveva quantificato l'importo di tale riserva all'atto della sua iscrizione sul verbale
17 di sospensione né sul registro di contabilità, ma di averne determinato il valore solo con l'atto di citazione.
Respinte le altre richieste istruttorie, il Tribunale con provvedimento del 17 novembre 2014 nominava CTU l'architetto Persona_1 formulando i seguenti quesiti: “Sulla scorta della documentazione in atti del contratto di appalto intercorso tra le parti e della legislazione ivi richiamata e applicabile, -Accerti se il progetto esecutivo posto alla base d el contratto di appalto, fosse completo, idoneo ed eseguibile, ai fini della realizzazione dell'opera; -Accerti se i lavori oggetto di appalto abbiano avuto corretta e completa esecuzione;
se l'esecuzione dei lavori abbia subìto un andamento anomalo
e in caso affermativo ne individui causa e riferibilità; ove occorra, poi, responsabilità della committente, accerti la rispondenza dei danni lamentati dall'impresa e il relativo ammontare;
-Accerti se sono state approvate perizie di variante, loro contenuto e motivazione della loro adozione da parte della D.L.; -Accerti tempestività e regolarità della iscrizione di riserva da parte dell'impresa; -Accerti l'effettiva ricorrenza nel caso di specie dei motivi specifici indicati dalla committente a giustificazione dell'ordine di sospensione dei lavori;
verifichi che gli specifici motivi addotti dalla committente, ai sensi dell'art. 30, Co. II, DPR
1063/1963/1962, si identifichino con esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza e in alcun modo riferibili a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima”.
Nell'elaborato peritale, depositato il 24 maggio 2016, l'ausiliario così rispondeva ai quesiti posti:
Sul quesito n. 1) (Accerti se il progetto esecutivo posto alla base del contratto di appalto fosse completo, idoneo ed eseguibile ai fini della realizzazione dell'opera) il Ctu rispondeva che, da un lato il progetto esecutivo posto alla base del contratto di appalto non era completo per mancata esplicitazione delle circostanze ostative che avevano impedito il completamento dell'opera e, dall'altro lato, precisava che il Capitolato Speciale di
Appalto all'art. 15 prevedeva la possibilità per l'Amministrazione di effettuare la consegna dei lavori a più riprese anche con verbali di consegna parziale. In tale caso era posto a carico dell'Appaltatore l'onere di presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevedesse la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
18 immobili disponibili. Inoltre, l'art. 20 del Capitolato Speciale poneva a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese relative alle pratiche ed autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (Enel, USL, ISPESL, VVF, Amministrazione CP_4
comunale ecc.) sia per le installazioni di cantiere che per le opere da realizzare, ivi compresi gli atti necessari al rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni.
Sulla base di tale clausola l'Appaltatore aveva l'obbligo di effettuare i saggi necessari per accertare l'esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici o altri ostacoli che comunque potessero interferire con l'esecuzione dei lavori;
tale attività non risultava essere stata effettuata.
Sul quesito n. 2) (Accerti se i lavori oggetto di appalto abbiamo avuto corretta e completa esecuzione;
se l'esecuzione dei lavori abbia avuto un andamento anomalo e in caso affermativo ne individui causa e riferibilità; ove ricorra, poi, responsabilità della committente accerti la rispondenza dei danni lamentati dall'impresa e il relativo ammontare) ribadiva quanto già risposto al primo quesito e precisava che: “L'esecuzione dei lavori ha avuto pertanto un andamento anomalo a causa delle carenze progettuali esposte, allo stato di fatto ed alle interferenze che sono state riscontrate dalla Direzione Lavori nei verbali di consegna dei lavori e sospensione degli stessi”, richiamava poi l'art. 15 e 20 del Capitolato.
In ordine alle riserve, le divideva in 5 gruppi:
1) eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nell'appalto de quo (esplicitato nelle riserve nn.
1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28);
2) frammentazione dei lavori oggetto di contratto (riserve nn. 3,5,13,17,21,25);
3) illegittimità delle sospensioni parziali intervenute durante l'appalto (riserve nn.9 e
29);
4) mancata compensazione per ulteriori forniture e posa in opera effettuate (riserve nn. 7,11,15,19,23,27);
5) maggiori oneri per attività connesse ad espropriazione, servitù ed occupazione.
Per quanto concerne il primo gruppo relativo alle riserve nn.1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 e 28, con le quali l'Appaltatore chiedeva il 19 riconoscimento delle variazioni di prezzo imprevedibili relative a materiali da costruzione più significativi, il CTU non attribuiva alcuna somma, in considerazione della mancanza della prova documentale di una effettiva maggiore onerosità subita.
Segnalava però che il D.L. arch. in parziale accoglimento della Persona_2 richiesta dell'Appaltatore aveva riconosciuto a titolo di aumento prezzi l'importo di
€ 57.324,13.
In relazione al secondo gruppo di riserve nn. 3,5,13,17,21,25, il Tecnico richiamava il contenuto degli articoli 15 e 20 del Capitolato Speciale d'appalto rappresentando che “Alla luce di tali previsioni contrattuali emerge che il rischio della consegna frazionata
e della gestione dei sottoservizi fosse affidata all'Appaltatore sin dall'espletamento del bando.
Non può tuttavia considerarsi esonerata l'Amministrazione dall'obbligo di predisporre una progettazione esecutiva adeguata a consentire all'Appaltatore di conoscere l'entità degli oneri che andava ad assumere con la presentazione dell'offerta. Pertanto se è vero che l'Appaltatore aveva assunto l'onere di programmare l'esecuzione delle opere anche in presenza di consegne parziali è altrettanto evidente che la precisa previsione, ad esempio, di taluni sottoservizi che andavano ad interferire in modo rilevante con le lavorazioni, ed un progetto non completo abbiano determinato una frammentazione delle lavorazioni maggiore di quella che l'Impresa poteva ragionevolmente prevedere al momento della stipula del contratto sulla base degli allegati progettuali. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di poter riconoscere un anomalo andamento non prevedibile e quindi risarcibile a titolo di maggiori oneri per la parte relativa al progetto, dimostratosi non completo, ed ai sottoservizi non dettagliatamente evidenziati.
Pertanto l'effettivo danno riconoscibile sarà individuato, per le ragioni su esposte, attraverso una valutazione analitica che tenga conto dei rispettivi obblighi e del pari grado di responsabilità emerso”.
RISERVE DEL II GRUPPO
RISERVA n.3 - Maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni per €
163.945,17. Il Ctu riconosceva l'importo per ritardato ammortamento spese di investimento capitalizzate nella misura calcolata dall'impresa di € 1.680,53.
20 Quanto alle maggiori spese generali per mancata o frammentaria produttività, effettuando una valutazione che tenesse conto delle reciproche responsabilità della committente e dell'impresa, riconosceva l'importo pari a € 59.704,50.
Sulla riserva n. 5 relativa ai maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni per
€ 1.003.192,24, calcolava il ritardato ammortamento delle spese di investimento capitalizzate e le maggiori spese generali per mancata o frammentaria produttività ,
e, ribadita la pari responsabilità paritetica delle parti, riteneva di riconoscere all'impresa € 332.625,63.
Sulla riserva n.13 - Maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni, applicando le medesime modalità di calcolo e riconoscendo la responsabilità paritetica delle parti, riconosceva l'importo pari a € 39.383,24.
Per la riserva n.17 relativa ai Maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni, preso atto della richiesta di parte di € 42.053,52, riconosceva, premessa la pari responsabilità dei contraenti, l'importo pari a € 17.015,00.
Per la riserva n.21 relativa a maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni, preso atto della richiesta di € 10.256,12, riconosceva l'importo pari a € 4.170,99, sempre sul presupposto della ripartizione paritetica delle responsanbilità..
In relazione alla riserva n.25 relativa a maggiori oneri per frammentazione delle lavorazioni, per la quale l'impresa chiedeva € 6.821,30, riconosceva € 2.878,90 ( ribadita la pari responsabilità). In totale, per le riserve nn. 3,5,13,17,21 e 25 riconosceva un danno pari a € 455.778,25.
Poi è passato ad esaminare le riserve raggruppate sotto il I gruppo.
RISERVE DEL I GRUPPO
In merito alle riserve nn. 9 e 29 ha spiegato che l'impresa le ha riconnesse ai danni determinati dalla illegittima sospensione dei lavori ed ha messo in luce le responsabilità delle parti. Ha ricordato quanto oggetto della risposta al quesito 1 e cioè che la committente andava ritenuta in parte responsabile per aver affidato all'impresa un progetto esecutivo carente, cioè privo del richiamo alla verifica ed allo studio necessario per definire esattamente le condizioni della gara, il costo dell'opera 21 e le modalità di esecuzione e per individuare esattamente e preventivamente le soluzioni progettuali da adottare, condizionate materialmente dallo stato dei luoghi e dalla interferenza di vari fattori ambientali e legali. Il Ctu osservava che il Capitolato
Speciale di Appalto, oltre a prevedere espressamente all'art. 15 la possibilità per l'Amministrazione di effettuare la consegna dei lavori a più riprese anche con verbali di consegna parziale, all'art. 20 poneva a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese relative alle pratiche ed autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (Enel, USL,
ISPESL, VVF, Amministrazione comunale ecc.) sia per le installazione di CP_4
cantiere che per le opere da realizzare, ivi compresi gli atti necessari al rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni, ma anche che tale forte onere presupponeva lo studio e l'indicazione grafica di tali interferenze in contratto, non essendo sufficiente all'uopo la generica previsione della estensione della responsabilità dell'impresa. Ha comunque sottolineato anche la responsabilità di quest'ultima, avendo essa assunto l'obbligo di effettuare i saggi necessari per accertare l'esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici o altri ostacoli che comunque potessero interferire con l'esecuzione dei lavori, senza poi provvedere ad effettuarli.
Per la riserva n.9 relativa alla sospensione lavori dal 28.7.2006 al 20.8.2007, per la quale l'impresa formulava richiesta di un importo dei maggiori oneri pari a €
1.082.512,73, ha riconosciuto, in ragione del pari grado di responsabilità, €
238.285,85.
Quanto alla riserva n.29 relativa alla sospensione lavori dal 20.10.2008 al 2.2.2009,
a fronte di una richiesta di € 997.286,71, ha riconosciuto in ragione del pari grado di responsabilità € 144.392,82.
Per le riserve nn. 7,11,15,19,23 e 27, tutte relative a materiali e lavorazioni aggiuntive, applicando il medesimo criterio di ripartizione delle responsabilità, ha dimezzato le richieste ed € riconosciuto per tutte le suddette riserve € 28.055,54 .
Nulla ha riconosciuto per maggiori oneri per attività connesse ad espropriazione, servitù ed occupazione conseguenti alla Perizia di Variante n.2, richiesti per un importo di € 205.323,38 in quanto parte attrice non ha offerto alcun documento comprovante gli esborsi.
22 Sul quesito n. 3), relativo all'approvazione delle perizie di variante ed alle motivazioni che le avevano ispirate, ha chiarito che nel corso dei lavori venivano approvate due varianti, la prima con Ordinanza commissariale n. 4899 del 14.08.2007 seguita da Atto di Sottomissione del 23.10.2007 e la seconda con Ordinanza commissariale n. 5443 del 15.12.2009.
Ha chiarito che la prima perizia di variante veniva redatta, come descritto dalla stessa
DL, per i seguenti motivi: “Cause impreviste ed imprevedibili;
Rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;
Risolvere aspetti di dettaglio;
Piccoli errori del progetto esecutivo” scaturendo da: “Rielaborazione di alcune scelte all'interno del progetto originario;
Nuove direttive fornite dagli Organi del Commissariato di Governo;
Adeguamenti del progetto. Ha fatto rilevare che nello stesso atto di sottomissione del 23.10.2007 venivano individuate le motivazioni che avevano reso necessaria la redazione della prima perizia di variante in quanto la DL “comunicava al RUP e al progettista la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto alle previsioni del progetto originario, per apportare miglioramenti all'opera e alla sua funzionalità, nonché di sopperire ad omissioni progettuali che hanno dato luogo, per la relativa valutazione economica, alla redazione di verbali di concordamento nuovi prezzi”. Ha concluso, quindi, che la prima perizia di variante si era resa necessaria, come dichiarato dalla DL, a causa di esigenze successivamente avvertite e di omissioni e inadeguatezze progettuali, non per circostanze imprevedibili.
Sulla seconda perizia di variante, sintetizzava gli interventi in essa previsti in tre gruppi:
1. Adeguamenti e variazioni di alcune scelte all'interno del progetto di variante n.1;
2. Opere non facenti parte del progetto originario ma pertinenti a strade da ritenersi complementari al funzionamento dell'intero reticolo viario in cui si attuava il piano di esodo;
3. Aspetti di dettaglio o miglioramenti del progetto di variante n.1.
Accertava che, come dichiarato dalla stessa DL, la seconda variante era stata determinata dalla necessità di “eseguire una serie di lavori complementari non previsti nel
23 progetto originario, suddivisibili in due categorie: a. lavori necessari al completamento della funzionalità dell'opera nel suo complesso;
b. lavori necessari al completamento della funzionalità dell'opera nel suo complesso ma non indispensabili al suo funzionamento e più facilmente stralciabili quale lotto funzionale da eseguire successivamente, una volta reperiti i relativi necessari fondi”; concludeva che anche la seconda perizia si rendeva necessaria per eseguire lavori non previsti nel progetto originario e non per fattori imprevedibili.
In risposta al quesito 4), relativo alla tempestività e regolarità delle iscrizione di riserve da parte della Impresa, il CTU ha evidenziato che le riserve erano state
“iscritte dall'appaltatore nel Registro di Contabilità all'atto della presentazione dello stesso per la firma dei vari stati di avanzamento lavori e che tutte erano state esplicitate dalla stessa Impresa nei termini di legge”.
In merito alla riserva n. 29, il Ctu l'ha parimenti considerata tempestiva e regolare precisando che l'impresa aveva firmato con riserva il verbale di sospensione parziale dei lavori n.2 e nel registro di contabilità aveva scritto, al momento di cessazione della sospensione: “in assenza del verbale di ripresa dei lavori non è possibile quantificare la riserva”. In merito, ha ritenuto la riserva valida in applicazione del principio dettato dall'art. 191 co. 2 del DPR 207/2010 ( “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore”).
In risposta al quesito 5) (“Accerti l'effettiva ricorrenza nel caso di specie dei motivi specifici indicati dalla committente a giustificazione dell'ordine della sospensione dei lavori;
verifichi che gli specifici motivi addotti dalla committente ai sensi dell'art. 30, comma secondo, D.P.R.
1063/1962, si identifichino con esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza e in alcun modo riferibili
a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima”) il Ctu forniva risposta negativa e, cioè, che i motivi che avevano determinato la sospensione dei lavori non rientravano tra quelli previsti dall'art. 24 del D.M. in applicazione. Dall'esame della documentazione risultava, infatti, che la sospensione parziale dei lavori del
15.03.2006 con decorrenza anticipata al 09.01.2006 era avvenuta a causa di
“Interferenze pali Enel, Telecom ecc;
Autorizzazione FF.SS. all'ampliamento del cavalcavia
24 di via Fiorentini;
Approvazione perizia di variante Tecnica e Suppletiva”; nel verbale di sospensione dei lavori n.1 (28.7.2006 – 20.8.2007) si leggeva: “Approvazione perizia di variante;
Interferenze pali Enel, Telecom, ecc.”, nel verbale della sospensione totale dei lavori n.2 del 20.10.2008 si leggeva “i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per il temporaneo mancato ottenimento
Nulla Osta da parte delle Rfi per l'ampliamento del cavalcavia esistente, in via Fiorentini, alla progr. 30 + 696,30 Ferrovia Cancello - Cordola”. In merito alla prima di tali sospensioni il Ctu esponeva che il rinvenimento nell'area di sedime di linee telefoniche ed elettriche interferenti con l'esecuzione dei lavori costituiva un impedimento che avrebbe dovuto essere regolarmente rappresentato nel progetto esecutivo, cui il committente avrebbe dovuto allegare i rilievi delle reti dei sottoservizi.
Anche la sospensione dei lavori n.2 del 20.10.2008 era, a parere del Ctu, dovuta alla impossibilità di procedere alla esecuzione dei lavori per il mancato ottenimento del nulla osta per l'ampliamento del cavalcavia esistente. Riteneva che tali evenienze fossero frutto di un non corretto modus operandi da parte della stazione appaltante, tenuto conto del fatto che in fase preprogettuale essa avrebbe dovuto coinvolgere le autorità titolari di posizioni potenzialmente confliggenti o interferenti con il lavori appaltandi.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza n.7218/2019 del 15 luglio 2019 così decideva:
“1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto dichiara risolto per inadempimento il contratto stipulato tra la e la datato Controparte_2 CP_8
03/06/2004 e per l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante p.t al CP_1
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., della Controparte_2
somma complessiva di euro 1.291.313,40, oltre interessi legali: su tale ultima somma dalla presente pronuncia al saldo effettivo e sulla somma di euro 1.257.364,56 , progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T., dalla domanda fino alla presente pronuncia;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t al pagamento, CP_1
in favore della in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di Controparte_2 giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500, 00 per spese, ed euro 36.145,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone definitivamente a
25 carico dell' in persona del legale rappresentante p.t tutte le spese di C.T.U. come CP_1
liquidate - in via provvisoria - in corso di causa, con decreto del 27/07/2016”
In particolare, il Tribunale accoglieva la domanda attrice evidenziando che:
- i lavori non avevano avuto una corretta e completa esecuzione a causa dell'andamento anomalo determinato dal comportamento negligente della stazione appaltante, che aveva redatto un progetto incompleto, nonché a causa dello stato di fatto e delle interferenze di carattere amministrativo riscontrate;
- nel corso dei lavori erano state approvate due perizie di variante, la prima approvata con Ordinanza commissariale n. 4899 del 14.08.2007 seguita da
[...]
del 23.10.2007 e la seconda con Ordinanza commissariale n. Controparte_9
5443 del 15.12.2009.
- La prima variante veniva redatta, come dichiarato dalla stessa DL, per “ Cause impreviste ed imprevedibili;
Rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;
Risolvere aspetti di dettaglio;
Piccoli errori del progetto esecutivo;
scaturendo da “Rielaborazione di alcune scelte all'interno del progetto originario;
Nuove direttive fornite dagli Organi del Commissariato di Governo;
Adeguamenti del progetto”.
- Nello stesso atto di sottomissione del 23.10.2007 venivano individuate le motivazioni che avevano reso necessaria la redazione della prima perizia di variante in quanto la DL “comunicava al RUP e al progettista la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto alle previsioni del progetto originario, per apportare miglioramenti all'opera e alla sua funzionalità, nonché di sopperire ad omissioni progettuali che hanno dato luogo, per la relativa valutazione economica, alla redazione di verbali di concordamento nuovi prezzi”.
- Per quanto attiene la Seconda perizia di variante, gli interventi venivano sintetizzati in tre gruppi: “
1. Adeguamenti e variazioni di alcune scelte all'interno del progetto di variante n.1; 2. Opere non facenti parte del progetto originario ma pertinenti a strade da ritenersi complementari al funzionamento dell'intero reticolo viario in cui si attua il piano di esodo;
3. Aspetti di dettaglio o miglioramenti del progetto di variante n.1”.
26 - La seconda perizia di variante si era resa necessaria, sempre come dichiarato dalla stessa DL, a seguito della necessità di “eseguire una serie di lavori complementari non previsti nel progetto originario, suddivisibili in due categorie: a. lavori necessari al completamento della funzionalità dell'opera nel suo complesso;
b. lavori necessari al completamento della funzionalità dell'opera nel suo complesso ma non indispensabili al suo funzionamento e più facilmente stralciabili quale lotto funzionale da eseguire successivamente, una volta reperiti i relativi necessari fondi.
- I motivi che avevano determinato la sospensione dei lavori non rientravano tra quelli previsti dall'art. 24 DM 145/2000, come accertato correttamente dal Ctu.
Sulle premesse così riassunte, il Tribunale:
- Accertava e dichiarava la risoluzione del contratto per responsabilità esclusiva della Arcadia, stante il suo grave inadempimento.
- Accertava e dichiarava il diritto della al risarcimento dei Controparte_2
danni, che liquidava attribuendo il reintegro del ribasso offerto sui lavori eseguiti, così individuando il valore di mercato “dell'opus nell'importo stimato dall'amministrazione e posto a base di gara. Dunque, tenuto conto che l'importo dei lavori eseguiti, è pari ad € 4.949.941,16 (€ 5.057.451,98 – 107.510,82), e che
l'importo dei lavori eseguiti e certificati al netto del ribasso, è pari ad € 4.201.157,66, la convenuta è tenuta al pagamento del valore venale delle opere realizzate pari alla differenza degli importi sopra citati ossia € 748.783,50, tuttavia la attrice ha richiesto
€ 739.403,75 e, pertanto, viene riconosciuta tale minore somma.
- Con riferimento ai lavori non eseguiti, riconosceva alla il 10% di € CP_2
107.510,82, corrispondente ad € 10.751,08.
- Con riferimento alle riserve apposte dall'appaltatore per i maggiori oneri resisi necessari nel corso dell'appalto, condivideva le risultanze della ctu precisando che le “riserve sono state iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità all'atto di presentazione dello stesso per la firma dei vari stati di avanzamento lavori e tutte esplicitate dalla stessa Impresa nei termini di legge”.
- In merito alla riserva n. 29, la accoglieva condividendo quanto ritenuto dal Ctu, secondo il quale “ l'impresa ha firmato con riserva il verbale di sospensione parziale dei lavori n.2 e nel registro di contabilità ha scritto: “in assenza del verbale di ripresa 27 dei lavori non è possibile quantificare la riserva”. Per fatti cosiddetti “continuativi”, che non si esauriscono in un preciso momento, ma che si protraggono nel tempo, è da considerarsi tempestiva anche la riserva iscritta solo al momento della cessazione del fatto stesso, alla luce dei disposti di cui all'art. 191 del DPR 207/2010.
- Condivideva la relazione del Ctu sulla descrizione e quantificazione delle riserve, senza, tuttavia, prendere atto del fatto che il Ctu aveva ridotto del 50%
l'importo riconosciuto per ciascuna riserva, sul presupposto della pari responsabilità dei contraenti.
- Condannava la al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_2
della somma di euro 1.291.313,40, manifestamente viziata da un errore di calcolo ( addizionando correttamente le somme riconosciute, infatti, sarebbe risultato l'importo di € 1.606.667,29).
- In ordine agli accessori del credito così disponeva “ Configurando l'obbligazione di risarcimento del danno, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, un debito di valore, detta somma va rivalutata all'attualità e maggiorata degli interessi compensativi da computarsi sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo
i criteri indicati nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 1712 del
17.2.95 a decorrere dall'atto di messa in mora che va individuato nella proposizione della domanda (11.06.2013) alla data della pubblicazione della presente sentenza”.
Il Giudizio di Appello
S'è appellata alla detta sentenza la con una citazione, corredata Parte_1
da istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., notificata il 15 febbraio 2020 alla
[...]
per i motivi che di seguito verranno esaminati, formulando le seguenti CP_2
conclusioni: “ Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello, così gradatamente provvedere: - in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata e per
l'effetto dichiarare inammissibili e infondate tutte le domanda attoree;
- in via istruttoria, disporre – ove ritenuto necessario- la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, alla luce dei rilievi critici svolti dall'appellante in relazione alla CTU acquisita nel primo grado. Il tutto con integrale vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20 maggio 2020 si è costituita l'appellata resistendo all'avversa impugnazione eccependo la Controparte_2
28 carenza di interesse della ad ottenere una pronuncia di sospensione della Pt_1
sentenza appellata “attesi sia l'assenza di coltivazione della medesima richiesta - mediante autonoma istanza proposta dalla nel presente giudizio - sia l'avvio di Parte_1
procedura esecutiva mobiliare presso terzi nei confronti di quest'ultima, nell'ambito della quale
è stata resa, peraltro, positiva dichiarazione del Terzo in relazione all'accantonamento delle somme portate dalla sentenza oggi gravata”.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:“In via preliminare - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
In via principale, nel merito: - rigettare per tutti i motivi in narrativa l'appello avversario e tutte le domande, eccezioni ed istanze avanzate dalla poiché inammissibili oltre che infondate in fatto e Parte_1
in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza n. 7218/2019, resa inter partes dal Tribunale
Ordinario di Napoli pubblicata in data 15.07.2019. In ogni caso con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza depositata il 16.6.2020 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
La rendeva noto che, nelle more del giudizio di appello, in data 24 CP_2
febbraio 2020, aveva presentato al Tribunale istanza di correzione di errore materiale per erronea sommatoria delle voci di danno riconosciute, ammontanti non ad €
1.291.313,40, bensì ad € 1.712.109,94 e che con provvedimento del 4 febbraio 2022 il
Tribunale aveva accolto l'istanza statuendo che la somma dovuta dalla Pt_1
era di € 1.608.089,625, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo e sulla somma di
[...] euro 1.565.812,69, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T., dalla domanda fino alla presente pronuncia”.
All'udienza dell'1 aprile 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza con termini di
50 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di 20 successivi per le memorie di replica.
Il 20 maggio 2025 la società appellata ha depositato la comparsa conclusionale nella quale non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già in limine, mentre la non ha provveduto al deposito. Pt_1
29 Con la memoria di replica depositata il 10 giugno 2025 la parte appellata ha rappresentato che, non avendo la depositato la comparsa conclusionale entro Pt_1
i termini concessi dalla Corte, non le era concesso articolare le repliche. Ha eccepito, quindi, l'inammissibilità della comparsa conclusionale di replica avversa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della memoria di replica della sollevata dalla Ed infatti, nessuna Parte_1 Controparte_2
norma processuale subordina il diritto di replica al deposito della prima comparsa conclusionale illustrativa delle difese. Anche secondo i giudici di legittimità, invero, la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. va considerata dall'adita
Autorità Giudiziaria anche nel caso in cui la controparte non abbia depositato preventivamente la comparsa conclusionale ( cfr. Cass. Ord. n. 7606/2022, pubblicata il 9 marzo 2022).
Va premessa la legittimazione della ad impugnare la sentenza resa nei Pt_1
confronti dell' stante l'intervenuta TR successione ex lege nei rapporti giuridici precedentemente facenti capo alla suddetta per effetto della L.R. 5 aprile 2016 n. 6 con cui la ha assunto le CP_1 Pt_1 funzioni, le competenze e le responsabilità dell'ente soppresso, inclusi gli eventuali obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato.
In via preliminare deve darsi atto dell'ammissibilità dell'appello in relazione al modello impugnatorio dettato dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis. ( ante D.Lgs 149/2022).
I motivi di appello da 1 a 4 vanno trattati congiuntamente in ragione della loro intima connessione.
La lamenta “illegittimità statuizione risoluzione contratto per inadempimento Pt_1
committente – assenza presupposti di legge – responsabilità esclusiva appaltatore – travisamento ctu- omesso esame atti – omesso esame rilievi critici convenuta alla ctu – ingiustizia palese, la completezza, idoneità ed eseguibilità del progetto esecutivo ai fini della realizzazione dell'opera, l'erroneità del giudizio sulle sospensioni dei lavori”.
30 In particolare, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe proceduto ad una incompleta e parziale ricostruzione in punto di fatto della vicenda contrattuale, dell'andamento dei lavori e delle cause che hanno condotto all'adozione delle perizie di variante, individuate erroneamente nell' incompletezza del progetto originario . A parere della infatti, erroneamente il Tribunale ha accolto la domanda di Pt_1
risoluzione del contratto per inadempimento della committente, posto che la lamentata frammentazione dei lavori è da imputare esclusivamente alle inadempienze della che era onerata contrattualmente della risoluzione delle Controparte_2
interferenze, a partire dal rilievo dei sottoservizi presenti lungo il tratto stradale interessato dai lavori.
Inoltre, la società appellata aveva in citazione indicato solo genericamente i punti in cui la progettazione posta a base di gara si sarebbe rivelata carente o incompleta e le condotte con cui la committente avrebbe contravvenuto ai propri doveri di cooperazione, di buona fede oggettiva e di correttezza nell'esecuzione del contratto, circostanza smentita dal fatto che le due perizie di variante intervenute avevano avuto l'obbiettivo di andare incontro alle esigenze dell'impresa nella risoluzioni di interferenze di tipo amministrativo.
L'appellante ha precisato che, al raggiungimento del 98% dei lavori ( Sal n. 9) per l'importo totale netto di € 4.389.369,53, di cui € 3.798.574,70 per lavori a misura, €
402.582,96 per lavori a corpo ed € 188.211 ,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa aveva inopinatamente abbandonato il cantiere, di qui l'infondatezza della pretesa di ottenere un ristoro sulla esigua parte di lavori non eseguiti;
di tale circostanza a parere dell'appellante il Ctu non aveva tenuto correttamente conto.
Inoltre erroneamente il Ctu aveva assunto motivazione vaga ed incerta sulla responsabilità dell in quanto, pur individuando anche nella condotta della CP_1
stessa impresa la causa del preteso anomalo andamento, aveva ribadito la responsabilità concorrente della committente – ignorata dal Tribunale - riferendosi ad un progetto “non del tutto completo”, senza specificare in relazione a quali interferenze e/o sottoservizi la progettazione fosse colpevolmente lacunosa.
Tanto premesso, la conclude che: Pt_1
31 • non sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento del committente;
• le disfunzioni effettivamente ravvisabili sono imputabili in via esclusiva alla condotta dell'impresa appaltatrice;
• la sentenza impugnata va riformata – nel senso del rigetto della domanda - in quanto il Tribunale ha travisato i fatti ed ha basato la decisione su una consulenza d'ufficio lacunosa e che non ha tenuto conto dei rilievi critici alla
CTU, pervenendo a una decisione manifestamente ingiusta.
La censura è fondata per le motivazioni che seguono.
A parere della Corte la sentenza di primo grado risulta viziata da un corposo errore interpretativo delle risultanze processuali. In particolare, da un lato il Tribunale ha equivocato la ricostruzione delle responsabilità delle parti del contratto effettuata dal
Ctu (errore da cui ha fatto derivare la declaratoria di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante) e, dall'altro, ha omesso la disamina critica della documentazione offerta dalle parti all'esame tecnico dell'ausiliario ( da cui ha fatto derivare l'erronea decisione sulle riserve).
Ha errato il Tribunale nel pronunziare la risoluzione del contratto per responsabilità esclusiva da inadempimento (grave) della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1453
c.c.; tale errore risulta determinato dalla errata interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio e dalla inesatta applicazione dei principi di diritto dettati in materia di risoluzione per inadempimento. Ed infatti il Ctu ha detto chiaramente che l'andamento fortemente anomalo del contratto – che ha visto la luce in periodo emergenziale - è stato determinato da responsabilità ricadenti su entrambi i contraenti al 50%.
In particolare, secondo il Ctu la stazione appaltante non ha offerto al contraente un progetto effettivamente esecutivo, cioè cantierabile, quindi conforme al modello dettato dagli artt. 35 – 44 del dpr 554/1999, trasfusi negli artt. 33 – 43 del dpr
207/2010 ( sul tema si veda Cass. Ord n. 28799 del 09/11/2018, conf. a Cass. n.
8779/2012, che esprime e spiega il concetto di “ progetto immediatamente cantierabile” ). Sul punto l'architetto non ha precisato se al progetto Per_1 esecutivo non fossero stati allegati i grafici particolareggiati illustranti la situazione
32 di fatto in cui l'appaltatore doveva operare, anche rispetto alle prescrizioni di tutti gli organismi competenti;
tuttavia tale lacuna emerge dal fatto che il progetto esecutivo approvato il 9.7.2002 ( per gli “eventi alluvionali maggio 98”) richiamava Pt_1
un “elenco allegati grafici” tra cui planimetrie di sottoservizi ma tali planimetrie non sono state rinvenute, come affermato dal Ctp di parte nel corso della CP_1
consulenza, e non sono state prodotte dalla difesa erariale.
Di conseguenza, la corresponsabilità della committente al 50% è stata correttamente evidenziata dal Ctu, ma il ragionamento dell'ausiliario non è stato compreso dal
Tribunale.
Sull'altro versante, il Ctu non ha mancato di sottolineare la pari responsabilità della la quale ha dato causa in misura del 50% all'andamento anomalo delle CP_2
lavorazioni omettendo le attività di verifica e le indagini tecniche sul territorio che era tenuta espressamente ad effettuare e che non ha effettuato. Tale parte della consulenza
è stata dal Tribunale del tutto ignorata in quanto non compresa, a parere della Corte.
Né potrebbe sostenersi, come sembra suggerire l'appellata, che tale parte del giudizio tecnico sia stata disattesa implicitamente dal Tribunale, poiché ciò non emerge in alcun modo – neanche indirettamente – dalla motivazione della sentenza;
se, invece, tale implicita decisione fosse in qualche modo ricavabile dagli atti ( ma così non è), essa rappresenterebbe un evidente vizio della motivazione di primo grado su cui il giudice d'appello, correttamente investito, sarebbe tenuto ad intervenire ( cfr. Cass.
13399/2018).
In definitiva erroneamente il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che dai documenti esaminati dal Ctu era emerso che, da un lato, il progetto esecutivo posto alla base del contratto di appalto non era corredato da documentazione grafica attestante l'entità, importanza e durata delle circostanze ostative materiali e amministrative e, dall'altro, che il Capitolato Speciale di Appalto, liberamente e ritualmente negoziato tra le parti contraenti, prevedeva espressamente all'art. 15 la possibilità per l'Amministrazione di effettuare la consegna dei lavori a più riprese anche con verbali di consegna parziale e, all'art. 20, che era posto a carico dell'Appaltatore tutto l'onere relativo alle cd. interferenze, cioè l'iniziativa e la spesa relativa alle pratiche ed autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (Enel, USL,
33 ISPESL, VVF, Amministrazione comunale ecc.) sia per le installazione di CP_4
cantiere che per le opere da realizzare, ivi compresi gli atti necessari al rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni;
prova ne sia che la si era obbligata CP_2
a redigere immediatamente un piano di interventi relativi alle interferenze ed a realizzare saggi sulle parti di cantiere progressivamente consegnate. Tale attività di indagine preventiva ed amministrativa non è stata compiuta dall'impresa , la CP_2 quale, quindi, per parte sua, non ha fatto uso di un necessariamente elevato livello di diligenza, esplicitabile in sopralluoghi ed indagini tese a percepire autonomamente l'esistenza di sottoservizi evocanti competenze aliene.
Tuttavia non può concludersi, come vorrebbe la che avendo la Pt_1 CP_2
accettato le suddette pattuizioni, la stazione appaltante era del tutto esonerata dai compiti di direzione, vigilanza e controllo sulla stessa incombenti, anche tenuto conto degli oneri dettati a suo carico dalla disciplina degli appalti pubblici, cui si è fatto riferimento ( in particolare, dall'art. 47 DPR 554/1999 cpv lettere D) ed L) )
Anche la consegna frazionata era stata negoziata ( art. 15); tuttavia, ciò non comportava che tutto il tempo intercorrente tra le frazioni fosse nella disponibilità della committente, alla stregua dell'esercizio di un potere insindacabile.
Ne consegue che bene ha fatto il Ctu a ritenere i contraenti responsabili al 50% dell'andamento anomalo e disordinato del contratto;
male ha fatto il Tribunale a non tenere conto di tale indicazione.
Tanto affermato, correttamente applicando i principi civilistici in materia di buona fede nella formazione ( art. 1337 c.c.) e dell'esecuzione ( art. 1375 c.c.) del contratto nonché in materia di risoluzione per inadempimento ( art. 1453 c.c.) e di importanza dell'inadempimento ( art. 1455 c.c.), il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto per grave ed esclusivo inadempimento della stazione appaltante.
Avrebbe dovuto, per contro, tener conto del fatto che il capitolato speciale d'appalto, approvato con ordinanza 2382 del 9.7.2002, sorgeva nell'ambito degli eventi alluvionali in del maggio 1998 ed era motivato dalla necessità di Pt_1
provvedere in via di urgenza alla realizzazione di strade di esodo dall'area sottoposta ad eventi franosi nel territorio di . L'urgenza di iniziare tali lavori determinava CP_5
34 il fatto che una prima tranche di interventi era disposta su un lotto consegnato anticipatamente al perfezionamento del contratto, ragion per cui il capitolato speciale prevedeva necessariamente il frazionamento delle consegne ( art. 15 ), stante la natura dell'intervento, nonché l'onere a carico dell'impresa delineato dall'art. 20 del CsA. In altre parole può serenamente affermarsi che il progetto ed il lavoro affidato erano parametrati sull'urgenza e ciò è stato consapevolmente accettato da entrambe le parti, di modo che la stazione appaltante era tenuta a collaborare ( attraverso l'attività del
D.L. e del R.U.P. ) per affrontare impedimenti che andavano oltre le possibilità di gestione autonoma della consegna frazionata e delle interferenze da parte dell'impresa e quest'ultima, consapevole degli impegni contrattuali assunti, non poteva restare inerte dedicandosi esclusivamente alle lavorazioni.
In proposito non può condividersi la tesi della secondo la quale la Pt_1 [...]
una volta accettate le clausole di cui agli artt. 15 e 20 del CsA non avrebbe CP_2 potuto più dolersi delle conseguenze dell'assunzione di tali responsabilità. L'esame degli atti, infatti, depone a favore della responsabilità reciproca delle parti, tenuto conto della peculiare situazione emergenziale in cui maturava il contratto ed alla luce dei principi dettati dall'art. 1375 c.c. ( che vanno letti in armonia con il dettato dell'art. 1362 comma 2 c.c.) in tema di buona fede nella esecuzione del contratto. E' noto, infatti, il consolidato indirizzo di legittimità per il quale il principio di buona fede ha natura solidaristica e vale ad ampliare o restringere, in termini interpretativi, gli obblighi assunti nel contratto quando il tenore letterale degli stessi comporterebbe in concreto l'annullamento del criterio di reciprocità da osservare da entrambe le parti vicendevolmente ( Cass. 15159/2003 ). Questo comporta che nella esecuzione del contratto le parti sono tenute a favorire il reciproco adempimento;
né il solo tenore letterale delle pattuizioni può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione complessiva del contenuto dell'accordo, poiché questa deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali ed, in particolare, al comportamento complessivo delle parti. In altre parole, l'interpretazione complessiva delle clausole del contratto deve garantire che esse, esplicitate o non esplicitate con chiarezza letterale, siano anche coerenti con indici esterni rivelatori della volontà dei contraenti. ( cfr. Cass. 24560/2016, Cass. 16161/2017 ).
35 Nel caso in esame, la peculiare situazione dei luoghi ( emergenza disastro ambientale, territorio franoso, intensamente urbanizzato) prevedeva una concreta e costante nonché regolare collaborazione tra stazione appaltante ed impresa, collaborazione che si rintraccia solo in parte nei provvedimenti assunti dal D.L. e che non si rinviene appieno neanche nel procedere dell'impresa la quale, nella consapevolezza di aver assunto oneri a suo carico incidenti in concreto sul regolare svolgimento delle attività, avrebbe dovuto dimostrare, per andare esente del tutto da corresponsabilità, di aver svolto concrete iniziative acceleratorie quantomeno a far tempo dalla consegna definitiva del cantiere, in data 5.7.2005, iniziative e risoluzioni tecniche di cui non ha offerto prova.
In definitiva entrambi i contraenti devono essere ritenuti reciprocamente responsabili dell'andamento anomalo delle attività in misura paritaria, come ha ritenuto il Ctu, con la conseguenza che il Tribunale ha errato nel pronunziare la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante.
Sul tema deve farsi applicazione del consolidato orientamento di legittimità per il quale anche il parziale ed inesatto adempimento può dar luogo a risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c. ma, in questo caso, il giudice è tenuto a valutare oculatamente il valore concreto che la parte del contratto non adempiuta esercita sull'intera pattuizione, in termini economici e di conseguenze funzionali. Questo in quanto la norma suddetta deve essere letta in collegamento con quella di cui all'art. 1455 c.c. giacché l'inadempimento deve essere valutato in termini di proporzionalità della prestazione mancata rispetto al tutto e di indagine sull'effettiva alterazione del complessivo equilibrio contrattuale ( cfr. Cass. 15052/2018, conf. a Cass. 3742/2006,
Cass. 6367/1993) .
Nel nostro caso, la pronunzia di risoluzione per inadempimento per responsabilità esclusiva della stazione appaltante si rivela illogica per tutte le ragioni spiegate, così come sarebbe stata illogica la pronunzia di responsabilità della peraltro CP_2
non invocata in primo grado dall'amministrazione convenuta. Inoltre, nella ricerca di fattori determinanti uno squilibrio contrattuale sanzionabile con una pronunzia di risoluzione per inadempimento parziale di entrambe le parti, uno squilibrio effettivo non si rintraccia nei fatti.
36 Ne consegue che erroneamente il Tribunale ha riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell l'importo di € 739.403,75 che CP_1 ha calcolato parametrandolo alla differenza tra prezzo delle opere al momento della risoluzione ( non accertato ) e prezzo pattuito in contratto in conseguenza del ribasso offerto sulla base d'asta; tale somma non va riconosciuta.
Altrettanto erroneamente, a parere della Corte, il Tribunale ha accolto la domanda di riconoscimento del mancato utile di impresa sul non lavorato, sul riconosciuto presupposto della risoluzione del contratto per inadempimento esclusivo della committente.
Dall'esame degli atti emerge incontestatamente che il residuo non lavorato era di scarsissima entità ed era costituito esclusivamente dall'ampliamento del cavalcavia ferroviario in merito al quale si era verificata la corposa interferenza della prova ne sia che la stessa aveva richiesto con istanza del 18.04.2008 proroga di ben CP_2 gg. 300 del termine di ultimazione, evidentemente consapevole del fatto che, a norma dell'art. 20 del CsA, l'onere di ottenere il nulla osta delle Ferrovie era originariamente a suo carico. Ebbene, dalla lettura del carteggio intervenuto tra l'impresa ed il R.U.P. ingegner ( atti nel fascicolo attoreo di primo grado) emerge che l'impresa Per_3 prendeva atto dell'impossibilità materiale del completamento dell'opera per effetto della mancata concessione del nulla osta e, di conseguenza, dell'esistenza di un fattore esterno interferente. A fronte di tale situazione creatasi, male ha fatto il Tribunale ad addebitare alla stazione appaltante il costo del recesso dell'impresa, posto che le ragioni della non ultimazione dei lavori o erano addebitabili all'impresa stessa, a norma del citato art. 20, oppure ad un fattore esterno dipendente da un soggetto terzo. La decisione va riformata anche sul punto.
Con il motivo rubricato al n. 5 dell'atto di appello la lamenta l'illegittimo Pt_1
riconoscimento delle riserve, poiché in presenza di declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della committente tali riserve sarebbero superate. La doglianza è superata dalla riforma della decisione in ordine alla risoluzione contrattuale.
Con l'ultimo motivo la lamenta l'erronea riconoscimento delle riserve sotto Pt_1 altro profilo, argomentando in primis la loro inammissibilità per essere le stesse non
37 iscritte ritualmente nelle forme e nei termini di legge. Ha ricordato che ai sensi dell'art. 165 DPR 554/99 / (Regolamento di attuazione della Legge 109/1994 –
"Legge Merloni") co. 2, “ Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”; il comma 4: “Analogamente dispone l'art. 31 D.M. 145/2000 ( Cap. Ge. LL.PP.): “ Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
Sulla base di tale premessa normativa, ha impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui con essa il Tribunale, a fronte di specifiche contestazioni della parte convenuta, ha omesso di considerare che:
l'impresa aveva sottoscritto puramente e semplicemente il verbale di sospensione parziale lavori n. 1 del 15.03.06, i verbali di sospensione lavori n. 1 del 28.07.06 e n. 2 del 20.10.08; il verbale di sospensione parziale lavori n. 2 del 02.02.09 era stato sottoscritto con riserva, senza che essa fosse esplicata nelle susseguenti forme e termini di legge mentre il verbale di ripresa totale lavori n. 2 del 2.2.09, era stato sottoscritto puramente e semplicemente;
aveva sottoscritto senza riserva il verbale di concessione di proroga dei termini contrattuali del 22.4.08, emesso su istanza dell'impresa per il mancato ottenimento dei necessari permessi alla rimozione delle interferenze;
aveva sottoscritto senza riserve anche lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 23.10.07 n. rep. 14022 relativa alla perizia di variante n. 1, ove assumeva " l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante, così come riportato negli elaborati grafici e nel computo metrico estimato allegati alla perizia sovradescritta"( art. 2 ).
38 Inoltre il Tribunale aveva ammesso la riserva n. 29 pur senza specificazione dell'importo richiesto, apposta al SAL n. 9 per lavori a tutto il 23.03.09 e, quindi, dopo ca. 50 gg dal verbale di sospensione.
Ancora, ha lamentato, quanto alle riserve, la carenza di prova dell'asserito pregiudizio patito per gli eventi di cui alle riserve, sia in termini di durata dei lavori che per costi aggiuntivi. Ha eccepito che, perché la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato ( ha citato Cass. 6911/82; Cass. 2395/89/; Cass. 13399/99).
Il motivo relativo alle riserve è fondato .
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che “ In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni
a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto”.
( nei termini Cass. n. 27451 del 20/09/2022).
Giova ricordare che l'art. 31 della normativa citata prescrive che “ 2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano
39 dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.
La regola dettata dal riportato comma 2 è stata interpretata nel senso che l'onere formale a completamento dell'iter di legge va identificato nella iscrizione delle riserve nel registro di contabilità. Premesso il principio enunziato nella massima, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nelle somme;
che, inoltre, egli è tenuto a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale (Cass. n. 4718/2018; Cass. n. 7479/2017). In aggiunta hanno precisato che a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestivamente inserite nel registro di contabilità, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione - secondo le modalità prescritte dalla legge - grava sull'appaltatore ( cfr. Cass. n. 14361/2000; Cass. n. 1637/2006;
Cass. n. 7805/2018). Ed infatti, se per l'appaltatore l'iscrizione della riserva costituisce un onere, al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande, le stesse non possono considerarsi provate per il semplice fatto dell'iscrizione stessa, se non conforme a quanto previsto dalla legge sulla specificità delle riserve. Ed invero, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. n. 19802/2016).
Ebbene, nel caso in esame da pagina 25 a pagina 80 dell'atto di citazione la
[...]
ha elencato le 29 riserve a suo dire regolarmente e tempestivamente CP_2
iscritte. Non ha offerto, tuttavia ( esaminato il fascicolo telematico di primo grado, prodotto dalla Lista in appello) alcuna allegazione specifica sulla tempestività e ritualità di ciascuna riserva e non ha offerto idonea prova documentale del rispetto
40 delle regole dettate dall'art. 31 già richiamato. La norma, come già esposto, prevede l'iscrizione, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore e la successiva iscrizione di ciascuna riserva, sempre a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Dai documenti prodotti dalla in primo grado, il rispetto dell'intero procedimento CP_2
non è provato. Quindi deve concludersi che fondatamente la ha impugnato la Pt_1
decisione sulle riserve facendo presente che “ risultano sottoscritti puramente e semplicemente il verbale di sospensione parziale lavori n. 1 del 15.03.06, i verbali di sospensione lavori n. 1 del 28.07.06 e n. 2 del 20.10.08; il verbale di sospensione parziale lavori n. 2 del 02.02.09, risulta sottoscritto con riserva, tuttavia non esplicata nelle forme e termini di legge;
mentre quello di ripresa totale lavori n. 2 del 2.2.09 pure risulta sottoscritto puramente e semplicemente. Del pari risulta sottoscritto senza riserva il verbale di concessione di proroga dei termini contrattuali del 22.4.08, emesso su istanza dell'impresa per il mancato ottenimento dei necessari permessi alla rimozione delle interferenze. Inoltre, l'impresa ha sottoscritto senza riserve anche lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 23.10.07 n. rep. 14022 relativa alla perizia di variante n. 1, ove assume "
l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante, così come riportato negli elaborati grafici e nel computo metrico estimato allegati alla perizia sovradescritta").
A fronte di tali contestazioni, l'appellata si è limitata a richiamare la parte a sé favorevole della sentenza di primo grado, per vero molto stringata.
Dall'esame del fascicolo della Lista non emerge, per nessuna riserva, l'iscrizione nel registro di contabilità, e tanto basta a ritenere carente la prova della ammissibilità delle riserve;
inoltre si rinviene una iscrizione senza riserva per la sospensione del
28.7.2006, una firma senza riserva per la sospensione del 20.10.2008, una accettazione senza riserva del successivo verbale di ripresa dei lavori.
Né l'indagine sulla ritualità e tempestività delle riserve è stata correttamente e specificamente effettuata dal Ctu, che ha affrontato il tema nel merito della quantificazione degli importi ed ha risolto del tutto apoditticamente la questione della
41 tempestività e regolarità della iscrizione delle riserve – oggetto del quesito n.
4 - con la seguente considerazione “ Le riserve sono state iscritte dall'Appaltatore nel Registro di contabilità all'atto della presentazione dello stesso per la firma dei vari stati di avanzamento lavori e tutte esplicitate dalla stessa Impresa nei termini di legge”. L'ausiliario non ha fatto riferimento per ciascuna riserva né alla sua tempistica nè alla modalità di formulazione;
la documentazione restituita dal Ctu unitamente al deposito della relazione non contiene atti relativi alle riserve.
A sua volta, nella sentenza di primo grado a pagina 11, il Tribunale ha preso atto della formulazione dell'eccezione di decadenza per tardività ( ed irritualità ) delle riserve ma ha affermato sinteticamente “ come accertato e come rilevato dalla C.T.U. e come si evince dalla documentazione in atti le riserve sono state iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità” Tale affermazione, accompagnata da una motivazione lacunosa e solo apparente ed, anzi, effettuata con richiamo de relato ad un testo, la consulenza, a sua volta lacunoso, non soddisfa l'onere probatorio imposto dalla normativa in applicazione.
La censura relativa all'infondatezza nel merito delle riserve è superata.
Le censure che investono specificamente le due perizie di variante sono superate, dal momento che l'asserita illegittimità delle varianti ha avuto la sua ricaduta esclusivamente sulle riserve, rigettate in questa sede in quanto inammissibili.
In definitiva, respinta ogni altra eccezione e deduzione di parte appellata, l'appello va accolto e le domande proposte da vanno in toto respinte. Controparte_2
Spese del doppio grado a carico della liquidate d'ufficio sulla base Controparte_2
dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia
55/2014 (come d.m. n. 147/2022), tenuto conto dello scaglione di valore correlato al disputatum ( da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00), nei seguenti importi: per il primo grado di giudizio, in complessivi € 23.000,00 , di cui 20.000,00 € per compenso per le quattro fasi in tariffa ( 3000,00 + 2000,00 + 9000,00 + 6.000,00 ) ed
€ 3.000,00 per le spese generali di rappresentanza in misura del 15%; per il secondo grado in complessivi € 24.406,00 di cui € 19.000,00 per compensi per le quattro fasi in tariffa ( 4000,00 + 3000,00 + 5000,00 + 7000,00 ), € 2.850,00 per spese generali di rappresentanza al 15% ed € 2556,00 per spese vive documentate.
42 A carico della cedono anche le spese della ctu disposta in primo Controparte_2
grado, limitatamente al rapporto tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 notificato alla il 15 febbraio 2020, avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Napoli n. 7218/2019 del 15 luglio 2019:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta interamente le domande formulate dalla Controparte_2
2. condanna la al rimborso delle spese del doppio grado in Controparte_2
favore della liquidate in € 23.000,00 per il primo grado ed in € Pt_1
24.406,00 per l'appello;
3. pone le spese di ctu a carico della limitatamente al rapporto Controparte_2
tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
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