Sentenza 27 maggio 2015
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, sicché il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti" contenuto nell'art. 26 della legge reg. Calabria 19 ottobre 1992, n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato il 26 agosto 2024, e iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione), in riferimento, complessivamente, agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione. 1.1.- In particolare, è impugnato l'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge reg. Calabria n. 27 del 2024, là dove, inserendo i commi 5 e 6, modifica l'art. 11 della legge …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2015, n. 10973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10973 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20614-2013 proposto da:
A.F.O.R. - AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA P.I. 01969100799, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 99, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO PANETTA, (studio legale M & P), rappresentata e difesa dall'avvocato NERI CARMELA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TR GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 600/2013 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/04/2013 R.G.N. 1142/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato ULISSE COREA per delega NERI CARMELA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Servello Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.3-28.4.2013, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di prime cure, riconobbe a FR GI, operaio idraulico-forestale alle dipendenze dell'A.FO.R. - Azienda Forestale della Regione Calabria (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Afor), il diritto al trattamento economico, nella misura indicata in dispositivo, per le festività cadenti in giorni non lavorativi (con esclusione del sabato), relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, alla stregua di quanto disposto dall'art. 11 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Sostenne al riguardo la Corte territoriale che il rapporto di lavoro degli operai forestali dipendenti dall'Afor, seppur avente natura pubblicistica, continuava ad essere regolato, per effetto della L.R. Calabria n. 20 del 1992, art. 26, con disposizione confermata dalla L.R. Calabria n. 14 del 1999, dalla disciplina collettiva di diritto privato, non contenendo il CCNL del Personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali alcuna disposizione per gli operai idraulico- forestali e non essendo stato stipulato un contratto integrativo regionale a mente del D.Lgs. n. 165 del 2001; poiché il diritto vantato non discendeva dalla legge, ma dalla contrattazione collettiva, al riguardo nessun effetto andava riconosciuto alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, in base al quale "Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso la L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, comma 3, come sostituito dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'A.F.O.R. - Azienda Forestale della Regione Calabria ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
L'intimato RA GI non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata è stata notificata non già al procuratore dell'Afor costituito in giudizio, ma alla parte personalmente;
pertanto tale notificazione non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (cfr, ex plurimis e fra le più recenti, Cass., SU, n. 12898/2011; Cass., nn. 19070/2011; 4384/2013); il ricorso, avuto riguardo al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile al presente procedimento, anteriore alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009), alla data di pubblicazione della sentenza e a quella di notifica dell'impugnazione (11.9.2013) è dunque tempestivo.
2. Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione di plurime norme di diritto, deduce che il CCNL di diritto comune di cui ha fatto applicazione la sentenza impugnata non appartiene al novero dei contratti collettivi stipulati con il concorso dell'ARAN e, pertanto, non è strutturalmente idoneo ad impegnare le pubbliche amministrazioni;
assume inoltre che la legge regionale istitutiva dell'Afor, se in un primo momento costituiva la fonte legittimante dei contratti collettivi privatistici, ha cessato di avere efficacia a seguito della delegificazione della materia contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, le cui previsioni sono norme fondamentali alle quali anche le Regioni si devono attenere;
in ogni caso le norme della contrattazione collettiva di diritto privato potrebbero trovare applicazione soltanto nei limiti in cui le loro previsioni non fossero in contrasto con le norme imperative volte ad armonizzare la gestione dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato con le risorse di bilancio dello Stato e degli enti pubblici, cosicché un'eventuale deroga alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, dovrebbe essere legislativamente prevista;
difetta pertanto nella specie, per i lavoratori dell'Afor, una valida base contrattuale per giustificare la corresponsione degli emolumenti richiesti, così come vi risulta d'ostacolo il principio di omnicomprensività del trattamento retributivo nel pubblico impiego.
3. Osserva la Corte che, a mente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, "Salvo che per le materie di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. c), gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla L. 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego,
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001". Tale disposizione è stata integrata, per ciò che qui specificamente rileva, dal già ricordato L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224. Tale ultima disposizione, secondo quanto già reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è di interpretazione autentica (e, quindi, ha efficacia retroattiva), come è fatto palese dalla specifica salvaguardia delle situazioni coperte da un giudicato formatosi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr, Cass., nn. 14048/2009; 6736/2010; 19827/2013). Va altresì rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma di interpretazione autentica, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., per la prevista disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, incoerente con la riforma del pubblico impiego, e l'applicazione al medesimo, in linea di massima, della stessa disciplina prevista per il lavoro privato;
al riguardo la Corte Costituzionale, oltre a richiamare i propri orientamenti circa la possibilità di discipline differenziate del rapporto di lavoro pubblico, per l'operatività del limite, alla sua assimilazione al lavoro privato, costituito dalla specialità del rapporto e dalle esigenze di perseguimento degli interessi generali, ha osservato in particolare che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, ha inteso riservare alla contrattazione collettiva l'intera definizione del trattamento economico e che i contratti collettivi relativi al pubblico impiego hanno previsto una dettagliata regolamentazione del godimento delle ferie, delle festività e degli eventuali riposi compensativi, con la conseguenza che l'eventuale concorrente applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5 comporterebbe una almeno parziale duplicazione degli stessi benefici.
Deve inoltre considerarsi che non è stato oggetto di discussione che l'Afor, istituita con la L.R. Calabria n. 20 del 1992, abbia natura di ente pubblico non economico, come espressamente riconosciuto nella sentenza impugnata (cfr, altresì, con riferimento all'azienda delle foreste demaniali sarde, Cass., SU, n. 7419/98). Ai fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente "dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
3.1 La Corte territoriale ha ritenuto la perdurante efficacia della fonte legale, costituita nella specie dalla L.R. Calabria n. 20 del 1992, art. 26 (secondo cui, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa: "Gli operai idraulico-forestali di cui all'art. 25 rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto circoscrizionale)", che a sua volta, secondo l'interpretazione accolta dai Giudici del merito, richiama i contratti collettivi di diritto privato, sul rilievo che il CCNL del personale del Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali non contiene alcuna disposizione per gli operai idraulico-forestali. Ancorché non esplicitato, deve ritenersi che tale considerazione sia correlata al ridetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, laddove, al secondo periodo, dispone l'inapplicabilità della predetta disciplina legale a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, "in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati". Deve però considerarsi che il successivo terzo periodo, sempre con riferimento alle medesime disposizioni (fra le quali vanno ricomprese, per quanto già detto, anche le disposizioni contemplate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224), prevede che le stesse "cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001", senza quindi prevedere più la limitazione "ai soggetti e alle materie" contemplati dai contratti collettivi, ma ricollegando tale cessazione di efficacia soltanto alla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998- 2001 "per ciascun ambito di riferimento".
Cosicché, in relazione alla fattispecie all'esame, deve convenirsi che l'efficacia della disciplina legale, per quanto riferibile all'applicabilità del CCNL di diritto comune, è sicuramente cessata con la sottoscrizione del CCNL del personale del Comparto delle regioni e delle autonomie locali 1998-2001, stipulato il 1.4.1999, che, per il suo ambito di applicazione, rimanda espressamente, all'art. 1, al ricordato Accordo quadro del 2.6.1998. 3.2 Peraltro, anche in disparte del rilievo che il richiamo ai contratti di lavoro vigenti, di cui alla L.R. Calabria n. 20 del 1992, art. 26, riguarda espressamente le qualifiche e i livelli relativi agli operai idraulico-forestali e non le altre disposizioni normative di tali contratti, neppure può condividersi la correttezza dell'interpretazione resa dalla Corte territoriale al predetto articolo di legge regionale nel testo vigente all'epoca dei fatti (la norma è stata infatti modificata dalla L.R. Calabria n. 47 del 2011, art. 34, con la sua prevista applicazione al "personale di forestazione, impiegato e di cantiere"). Infatti, se non è dubitabile che, quando fu emanata, in epoca anteriore alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, il richiamo al CCNL andasse riferito alla contrattazione di diritto comune, deve considerarsi che, la disciplina del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, ora raccolta e coordinata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede espressamente (art. 2, comma 3), che le relative disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. e che le Regioni a statuto ordinario vi si debbono attenere, rendendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Orbene, fra le norme del ridetto decreto legislativo, aventi come tali natura di principi fondamentali, sono comprese quelle di cui all'art. 40 e ss., disciplinanti la contrattazione collettiva, da attuarsi con la partecipazione dell'ARAN, attraverso un'apposita procedura e nel rispetto delle programmate disponibilità economiche, con previsione altresì di appositi controlli sulla compatibilità dei costi in relazione alla contrattazione integrativa (tanto che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, resta escluso che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate - cfr, Cass., SU, n. 9146/2009). Pertanto, una volta venuta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, è da escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione possa trovare la sua fonte in contratti collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alle suddetta specifica inderogabile disciplina. Ne discende che, nel nuovo contesto legislativo proprio dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti contenuto nel ridetto L.R. Calabria, art. 26 non può più essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla specifica contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza.
3.3 Non essendosi la Corte territoriale conformata ai suddetti principi, il motivo svolto deve trovare accoglimento.
4. Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo applicabile la normativa collettiva di diritto comune su cui il lavoratore ha fondato le proprie pretese (ivi compresa quella relativa alla festività del Santo Patrono, afferente al secondo motivo svolto con il ricorso d'appello), ne' la disciplina legale contemplata dalla ricordata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, e non presentandosi quindi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande svolte. La complessità delle questioni trattate, la mancanza di precedenti specifici di legittimità e l'esito tra loro difforme dei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese afferenti all'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande originariamente proposte dalla RA.
Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015