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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai SInori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2789/2024 R.G. promosso con ricorso in data 23 dicembre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] (Cod. Fisc ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti a [...] ed entrambi rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Letizia Solimene (Cod. Fisc.: ), presso il cui studio CodiceFiscale_3
in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, sono elettivamente domiciliati, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervento senza rassegnare conclsioni;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Il figlio verrà affidato a entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_1
1 3) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore, salvo diverso accordo e compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e lavorative del padre, a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera;
- nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, i ricorrenti concorderanno con congruo anticipo alcuni giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il Capodanno e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - nel corso delle vacanze estive
(dal termine delle lezioni scolastiche alla ripresa): tre settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
nei restanti periodi i genitori si atterranno alle ordinarie modalità di frequentazione.
4) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , entro il giorno 5 (cinque) di ogni Pt_2 Parte_1 mese l'importo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
5) I coniugi convengono che la SI.ra percepirà integralmente e in via esclusiva Parte_1
l'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio . Per_1
6) Il SI. concorrerà inoltre in ragione del 70%, al pagamento delle seguenti Parte_2 spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio : a) spese mediche (da documentare) Per_1
che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal pediatra di base o medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal pediatra o medico curante;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
6) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
4) farmaci omeopatici, integratori di varia natura e tipologia, probiotici, medicinali da banco, prodotti estetici/curativi; c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo;
3) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
4) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); 5) assicurazione scolastica;
6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
7) gite scolastiche senza pernottamento;
8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza della madre all'istituto scolastico;
9) mensa scolastica;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
2) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
3) gite
2 scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) corsi di specializzazione/master e corsi ost universitari in Italia e all'estero; 6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di lingue;
2) baby-sitter; 3) campi estivi
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); 4) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
5) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); 6) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per i mezzi di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro quindici giorni successivi alla richiesta.
7) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , entro il giorno 5 Parte_2 Parte_1
(cinque) di ogni mese, l'importo di Euro 1.000,00, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat,
a titolo di contributo al di lei mantenimento.
8) Il SI. continuerà a farsi carico in via esclusiva e integrale del pagamento Parte_2
delle rate del mutuo cointestato con il coniuge contratto, in data 19.06.2023, per l'acquisto della casa coniugale, sita in Ferrara, Via Gualtiero Medri n. 14, con Webank it – Servizio on line del Banco
BPM S.p.a.. (doc. 6), rinunciando sin d'ora a chiedere alla SI.ra la quale accetta tale Pt_1
rinuncia, il rimborso, sia delle rate scadute alla data della sottoscrizione del presente ricorso, sia delle rate che matureranno sino a cinque anni dalla sottoscrizione, anche in caso di vendita a terzi.
9) Fermo l'impegno del SI. ad accollarsi il pagamento integrale del mutuo come indicato Pt_2 al punto n. 8), qualora, trascorsi i cinque anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'immobile venga venduto a terzi, il SI. potrà richiedere il rimborso delle rate pro quota versate in Pt_2
luogo della SI.ra per il predetto mutuo per il periodo successivo al compimento del quinto Pt_1
anno, rivalendosi sul prezzo ricavato dalla vendita.
10) Qualora, nel frattempo, la SI.ra reperirà un impiego, che garantisca alla stessa uno Pt_1
stipendio mensile pari almeno a Euro 1.200,00, a decorrere dal compimento del quinto anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, rimborserà al SI. le rate pro quota del mutuo cointestato Pt_2
di cui sopra, concordandone le modalità con il SI. Pt_2
3 11) Qualora l'immobile venga venduto, ferme le condizioni di cui ai punti 8), 9), 10), il prezzo di vendita, al netto della somma necessaria a saldare il mutuo, verrà ripartito tra i coniugi comproprietari nella misura del 50% ciascuno.
12) La casa coniugale, sita in Ferrara, Via Gualtiero Medri n. 14, con tutti gli arredi, verrà assegnata alla SI.ra , la quale continuerà a ivi risiedere con il figlio . Parte_1 Per_1
13) La SI.ra si impegna a cedere al SI. entro sessanta giorni Parte_1 Parte_2 dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la propria quota della proprietà sull'autovettura modello BMW Coupè targata GR183BP; a propria volta, il SI. si impegna a Parte_2
cedere alla SI.ra , entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di Parte_1 separazione, la propria quota della proprietà sull'autovettura modello Hyundai targata FH953PW
(docc. 7,8).
14) I coniugi convengono che porteranno in detrazione fiscale le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura rispettivamente il SI. nella misura del 70% e la Per_1 Pt_2
SI.ra nella misura del 30%. Pt_1
15) I coniugi si atterranno alle suindicate condizioni dal momento della cessazione della convivenza che potrà avvenire sin dalla sottoscrizione del presente atto.
16) I coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio /rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ossia carta d'identità e passaporto, sia propri che del figlio . Le parti si impegnano Per_1
a comunicarsi con congruo anticipo eventuali soggiorni all'estero del minore.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 5 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso pur essendo intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/03/1971, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Lecce il giorno 11 maggio 1996 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Lecce: Atto n. 85 Parte II Serie A - Anno 1996).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 5 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai SInori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2789/2024 R.G. promosso con ricorso in data 23 dicembre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] (Cod. Fisc ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti a [...] ed entrambi rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Letizia Solimene (Cod. Fisc.: ), presso il cui studio CodiceFiscale_3
in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, sono elettivamente domiciliati, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervento senza rassegnare conclsioni;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Il figlio verrà affidato a entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_1
1 3) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il minore, salvo diverso accordo e compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e lavorative del padre, a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera;
- nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, i ricorrenti concorderanno con congruo anticipo alcuni giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il Capodanno e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - nel corso delle vacanze estive
(dal termine delle lezioni scolastiche alla ripresa): tre settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
nei restanti periodi i genitori si atterranno alle ordinarie modalità di frequentazione.
4) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , entro il giorno 5 (cinque) di ogni Pt_2 Parte_1 mese l'importo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
5) I coniugi convengono che la SI.ra percepirà integralmente e in via esclusiva Parte_1
l'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio . Per_1
6) Il SI. concorrerà inoltre in ragione del 70%, al pagamento delle seguenti Parte_2 spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio : a) spese mediche (da documentare) Per_1
che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal pediatra di base o medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal pediatra o medico curante;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
6) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
4) farmaci omeopatici, integratori di varia natura e tipologia, probiotici, medicinali da banco, prodotti estetici/curativi; c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo;
3) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
4) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); 5) assicurazione scolastica;
6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
7) gite scolastiche senza pernottamento;
8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza della madre all'istituto scolastico;
9) mensa scolastica;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
2) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
3) gite
2 scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) corsi di specializzazione/master e corsi ost universitari in Italia e all'estero; 6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di lingue;
2) baby-sitter; 3) campi estivi
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); 4) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
5) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); 6) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per i mezzi di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro quindici giorni successivi alla richiesta.
7) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , entro il giorno 5 Parte_2 Parte_1
(cinque) di ogni mese, l'importo di Euro 1.000,00, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat,
a titolo di contributo al di lei mantenimento.
8) Il SI. continuerà a farsi carico in via esclusiva e integrale del pagamento Parte_2
delle rate del mutuo cointestato con il coniuge contratto, in data 19.06.2023, per l'acquisto della casa coniugale, sita in Ferrara, Via Gualtiero Medri n. 14, con Webank it – Servizio on line del Banco
BPM S.p.a.. (doc. 6), rinunciando sin d'ora a chiedere alla SI.ra la quale accetta tale Pt_1
rinuncia, il rimborso, sia delle rate scadute alla data della sottoscrizione del presente ricorso, sia delle rate che matureranno sino a cinque anni dalla sottoscrizione, anche in caso di vendita a terzi.
9) Fermo l'impegno del SI. ad accollarsi il pagamento integrale del mutuo come indicato Pt_2 al punto n. 8), qualora, trascorsi i cinque anni dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'immobile venga venduto a terzi, il SI. potrà richiedere il rimborso delle rate pro quota versate in Pt_2
luogo della SI.ra per il predetto mutuo per il periodo successivo al compimento del quinto Pt_1
anno, rivalendosi sul prezzo ricavato dalla vendita.
10) Qualora, nel frattempo, la SI.ra reperirà un impiego, che garantisca alla stessa uno Pt_1
stipendio mensile pari almeno a Euro 1.200,00, a decorrere dal compimento del quinto anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, rimborserà al SI. le rate pro quota del mutuo cointestato Pt_2
di cui sopra, concordandone le modalità con il SI. Pt_2
3 11) Qualora l'immobile venga venduto, ferme le condizioni di cui ai punti 8), 9), 10), il prezzo di vendita, al netto della somma necessaria a saldare il mutuo, verrà ripartito tra i coniugi comproprietari nella misura del 50% ciascuno.
12) La casa coniugale, sita in Ferrara, Via Gualtiero Medri n. 14, con tutti gli arredi, verrà assegnata alla SI.ra , la quale continuerà a ivi risiedere con il figlio . Parte_1 Per_1
13) La SI.ra si impegna a cedere al SI. entro sessanta giorni Parte_1 Parte_2 dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la propria quota della proprietà sull'autovettura modello BMW Coupè targata GR183BP; a propria volta, il SI. si impegna a Parte_2
cedere alla SI.ra , entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di Parte_1 separazione, la propria quota della proprietà sull'autovettura modello Hyundai targata FH953PW
(docc. 7,8).
14) I coniugi convengono che porteranno in detrazione fiscale le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura rispettivamente il SI. nella misura del 70% e la Per_1 Pt_2
SI.ra nella misura del 30%. Pt_1
15) I coniugi si atterranno alle suindicate condizioni dal momento della cessazione della convivenza che potrà avvenire sin dalla sottoscrizione del presente atto.
16) I coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio /rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ossia carta d'identità e passaporto, sia propri che del figlio . Le parti si impegnano Per_1
a comunicarsi con congruo anticipo eventuali soggiorni all'estero del minore.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 5 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso pur essendo intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/03/1971, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Lecce il giorno 11 maggio 1996 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Lecce: Atto n. 85 Parte II Serie A - Anno 1996).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 5 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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