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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.10405/2021 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CUSUMANO GIUSEPPINA ALESSIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. TOCCO PASQUALE)
CP_2
(avv.ti PIRAS MARIANTONIETTA, DOA ALESSANDRO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 05/03/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.258,44, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'1.12.2024 sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che liquida in
2.626,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 1.029,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per CP_2 legge;
- pone a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2021 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
e , deducendo di aver lavorato alle dipendenze della prima dall'8.6.2020 al CP_3 CP_2
31.12.2020 con la qualifica di addetto al volantinaggio, con inquadramento nel VI livello del CCNL commercio/terziario e con contratto di lavoro a tempo parziale misto del 30% per 12 ore settimanali
(dal lunedì al mercoledì 8.30-12.30), percependo una retribuzione di euro 401,08, osservando un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato (06:00-15:00 per quattro/cinque giorni a settimana, comprese le festività); chiedeva “ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1
diritto al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di differenze retributive, nonché a titolo di TFR maturato sulle maggiori somme, per un totale di € 8.157,00 al lordo delle imposte e degli acconti già versati;
conseguentemente condannare la in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore sig. della somma di € Parte_1
8.157,00, al lordo delle imposte e degli acconti già versati, a titolo di differenze retributive, nonché
a titolo di TFR, maturato sulle maggiori somme dovute, nonché ogni altro emolumento, tutto incluso e nulla escluso spettante al sig. e maturato nel corso del rapporto di Parte_1 lavoro”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta contestava la fondatezza del CP_ ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
invece chiedeva “Nell'ipotesi di riconoscimento del rapporto di lavoro, dichiarare il conseguente obbligo della parte datrice di lavoro a corrispondere alle
Casse dell'Ente previdenziale le somme dovute per contributi omessi, entro i limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica all' dell'atto introduttivo del presente CP_2 giudizio (13.01.2023), oltre sanzioni dovute per legge”.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti, indi, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Deve innanzitutto rilevarsi che il ricorrente non ha articolato alcuna specifica domanda che implicasse la presenza dell' in giudizio, non avendo espressamente richiesto la condanna della CP_2
società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Come premesso, il ricorrente ha dedotto di aver osservato dall'8.6.2020 al 31.12.2020 il seguente orario di lavoro: 06:00-15:00 per quattro/cinque giorni a settimana, a volte 7, comprese le festività, chiedendo il pagamento delle relative differenze retributive.
Dall'istruttoria esperita è emersa l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato – risultando particolarmente attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, in particolare dal teste - scevro da legami con le parti, laddove invece i Testimone_1
testi di parte ricorrente hanno in corso cause di tenore analogo alla presente e la teste ha Parte_1
anche un legame di parentela col ricorrente – nonché dal teste , responsabile del Testimone_2
magazzino e unico detentore delle relative chiavi, ancora dipendente della convenuta.
Il teste ha riferito che la distribuzione iniziava intorno alle 8,00-8,30 per terminare verso le Tes_1
12,30-13,30 dal lunedì al mercoledì, salvo variazioni, che le diverse squadre si recavano prima in magazzino per caricare e di non aver mai visto il ricorrente prima delle 7,30-7,45 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 9.7.2024); il teste ha riferito che il ricorrente “arrivava verso le 7.00- Tes_2
7.15 in base al traffico, loro rientravano intorno alle 13.00/13.30 salvo imprevisti” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.9.2024).
Deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia lavorato dal lunedì al mercoledì con orario 7.15-
13.00.
Passando alla quantificazione del credito vanno condivisi, poiché esenti da evidenti vizi logico- giuridici i conteggi effettuati dal CTU (cfr. relazione in atti).
La società convenuta va, quindi, condannata a versare al ricorrente la somma di € 2.258,44, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati da 1.12.2024 sino al soddisfo.
Tanto premesso, non potendosi ritenere provati i presupposti per gli ulteriori emolumenti richiesti (indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti), il ricorso può trovare accoglimento nei limiti sopra indicati, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, e del ricorrente al pagamento di quelle sostenute da
, evocata in giudizio senza che nei suoi riguardi fosse stata articolata alcuna specifica richiesta, CP_2
ponendo le spese e le competenze del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi separatamente, a carico dell'Erario.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.10405/2021 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CUSUMANO GIUSEPPINA ALESSIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. TOCCO PASQUALE)
CP_2
(avv.ti PIRAS MARIANTONIETTA, DOA ALESSANDRO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 05/03/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.258,44, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'1.12.2024 sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che liquida in
2.626,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 1.029,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per CP_2 legge;
- pone a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2021 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
e , deducendo di aver lavorato alle dipendenze della prima dall'8.6.2020 al CP_3 CP_2
31.12.2020 con la qualifica di addetto al volantinaggio, con inquadramento nel VI livello del CCNL commercio/terziario e con contratto di lavoro a tempo parziale misto del 30% per 12 ore settimanali
(dal lunedì al mercoledì 8.30-12.30), percependo una retribuzione di euro 401,08, osservando un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato (06:00-15:00 per quattro/cinque giorni a settimana, comprese le festività); chiedeva “ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1
diritto al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di differenze retributive, nonché a titolo di TFR maturato sulle maggiori somme, per un totale di € 8.157,00 al lordo delle imposte e degli acconti già versati;
conseguentemente condannare la in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore sig. della somma di € Parte_1
8.157,00, al lordo delle imposte e degli acconti già versati, a titolo di differenze retributive, nonché
a titolo di TFR, maturato sulle maggiori somme dovute, nonché ogni altro emolumento, tutto incluso e nulla escluso spettante al sig. e maturato nel corso del rapporto di Parte_1 lavoro”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta contestava la fondatezza del CP_ ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
invece chiedeva “Nell'ipotesi di riconoscimento del rapporto di lavoro, dichiarare il conseguente obbligo della parte datrice di lavoro a corrispondere alle
Casse dell'Ente previdenziale le somme dovute per contributi omessi, entro i limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica all' dell'atto introduttivo del presente CP_2 giudizio (13.01.2023), oltre sanzioni dovute per legge”.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti, indi, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Deve innanzitutto rilevarsi che il ricorrente non ha articolato alcuna specifica domanda che implicasse la presenza dell' in giudizio, non avendo espressamente richiesto la condanna della CP_2
società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Come premesso, il ricorrente ha dedotto di aver osservato dall'8.6.2020 al 31.12.2020 il seguente orario di lavoro: 06:00-15:00 per quattro/cinque giorni a settimana, a volte 7, comprese le festività, chiedendo il pagamento delle relative differenze retributive.
Dall'istruttoria esperita è emersa l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato – risultando particolarmente attendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, in particolare dal teste - scevro da legami con le parti, laddove invece i Testimone_1
testi di parte ricorrente hanno in corso cause di tenore analogo alla presente e la teste ha Parte_1
anche un legame di parentela col ricorrente – nonché dal teste , responsabile del Testimone_2
magazzino e unico detentore delle relative chiavi, ancora dipendente della convenuta.
Il teste ha riferito che la distribuzione iniziava intorno alle 8,00-8,30 per terminare verso le Tes_1
12,30-13,30 dal lunedì al mercoledì, salvo variazioni, che le diverse squadre si recavano prima in magazzino per caricare e di non aver mai visto il ricorrente prima delle 7,30-7,45 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 9.7.2024); il teste ha riferito che il ricorrente “arrivava verso le 7.00- Tes_2
7.15 in base al traffico, loro rientravano intorno alle 13.00/13.30 salvo imprevisti” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.9.2024).
Deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia lavorato dal lunedì al mercoledì con orario 7.15-
13.00.
Passando alla quantificazione del credito vanno condivisi, poiché esenti da evidenti vizi logico- giuridici i conteggi effettuati dal CTU (cfr. relazione in atti).
La società convenuta va, quindi, condannata a versare al ricorrente la somma di € 2.258,44, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati da 1.12.2024 sino al soddisfo.
Tanto premesso, non potendosi ritenere provati i presupposti per gli ulteriori emolumenti richiesti (indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti), il ricorso può trovare accoglimento nei limiti sopra indicati, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, e del ricorrente al pagamento di quelle sostenute da
, evocata in giudizio senza che nei suoi riguardi fosse stata articolata alcuna specifica richiesta, CP_2
ponendo le spese e le competenze del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi separatamente, a carico dell'Erario.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro Santina Bruno