Decreto cautelare 13 giugno 2024
Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/08/2025, n. 15271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15271 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06527/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6527 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN CA DU, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Già Ministero Dell’Istruzione, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Immacolata Ingenito, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 1217 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione disponeva l’esclusione di parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023 per mancanza dei requisiti di legge, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito valutava la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da parte ricorrente non conforme al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Dell’Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione – D.M. 8 giugno 2023, n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, che verrà pubblicata all’esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all’art. 8.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SA AN RI il 20\10\2024:
1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui il nominativo di parte ricorrente risulta inserito con riserva;
2. Dell’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura de qua, alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui il nominativo di parte ricorrente risulta inserito con riserva;
4. Della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l’avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;
5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente è una candidata al concorso straordinario per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione destinato ai partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 che avevano svolto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale.
L’art. 2 del D.M. n. 107/2023 individuava tra i soggetti ammessi a partecipare al corso di formazione coloro che avevano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versavano in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
<<a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di
un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso
giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.
2. Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.
3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per:
a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;
b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;
c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito
finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;
d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato,
avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.
Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
4. Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso.
5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023>>.
Il successivo art. 3 rubricato “Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione, contenuto e termini” specificava i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura e, con specifico riferimento alla pendenza dei procedimenti giurisdizionali pendenti di cui all’art. 2, così specificava:
<<5. Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati al precedente articolo 2, indicando espressamente:
a. l’Autorità presso cui il ricorso è pendente;
b. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio
2023;
c. gli estremi dei provvedimenti impugnati;
d. l’indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente
lettera b);
e. la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero lettera b), ovvero lettera c)>>.
Parte ricorrente, presentava la domanda di partecipazione di cui all’art. 3, indicando nello specifico di aver sostenuto e non superato la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, circostanza per cui presentava ricorso entro i termini di legge, pendente alla data del 28.02.2023 (cfr. doc. 2: Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva).
Nella sezione “d. data di proposizione del ricorso”, conformemente alla disposizione sopra richiamata che chiedeva ai candidati di indicare la data di proposizione del ricorso pendente alla data del 28.02.2023, la ricorrente dichiarava quanto segue: “ricorso al TAR Lazio Roma Sez. III Bis R.G. nr. 6165 in data 24.05.2019”.
Con provvedimento prot. n. 64933 del 07.05.2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicava gli esiti della prova scritta tenutasi in data 06.05.2024 e il relativo elenco allegato, ove parte ricorrente veniva inserita tra i candidati ammessi al corso di formazione de quo (cfr. doc. 3: Avviso M.I.M. prot. n. 64933 del 07.05.2024).
Successivamente con Decreto Dipartimentale prot. n. 1217 del 24.05.2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito disponeva l’esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023, per presunta mancanza dei requisiti richiesti per legge (cfr. doc. 5: Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 1217 del 24.05.2024).
Più nello specifico, nel decreto in tale sede impugnato il Ministero resistente così motivava: <<[…] VISTA la Domanda di partecipazione al Concorso riservato, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui al D.M. 8 giugno 2023, n. 107 prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0104519.15-01-2024 presentata da AN RI SA ; VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da AN RI SA , ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, unitamente con la Domanda di partecipazione alla procedura di cui al DM n. 107/2023; VISTO che l'art. 10-bis della legge 241/1990, che dispone la obbligatoria comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima della formale adozione di un provvedimento negativo, non si applica alle procedure concorsuali; CONSIDERATO che nella sopraccitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà AN RI SA ha attestato ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023; DISPONE ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 8 giugno 2023, n. 107 nonché dell'Avviso DGPER 29 dicembre 2023, n. 79720 l'esclusione di AN RI SA nato/a a TARANTO (TARANTO) il 04/07/1974 dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 per mancanza dei requisiti richiesti per legge. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità>>.
Il decreto è stato impugnato dalla ricorrente, in quanto ritenuto emesso in conseguenza di una errata valutazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito in relazione ai requisiti di cui all’art. 3 dichiarati dalla ricorrente.
All’esito della camera di consiglio, il Tribunale con ordinanza collegiale n. 3033/2024, ammetteva parte ricorrente allo svolgimento del corso intensivo di formazione.
La predetta ordinanza cautelare veniva sottoposta a gravame dal Ministero resistente dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 3579/2024 del 25.09.2024, rigettava la tesi prospettata dall’Amministrazione, così motivando: <<[…] Considerato che l’istanza cautelare non si mostra assistita dal prescritto fumus boni iuris, in quanto la tesi del Ministero appellante, per cui la prof.ssa DU non si sarebbe trovata alla data del 28 febbraio 2023 nella condizione di pendenza di un contenzioso previsto dall’art. 2 del d.m. n. 107/2023, prima facie risulta contraddetta dal fatto che il giudizio di appello proposto, tra gli altri, dalla citata prof.ssa DU contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III stralcio, n. 17060 del 19 dicembre 2022 (che ha respinto il ricorso collettivo di un gruppo di candidati avverso il mancato superamento della prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017) è stato deciso da questa Sezione con sentenza n. 6790 del 29 luglio 2024;[…]>>
All’esito dell’espletamento del corso e della valutazione dei titoli dei candidati, con Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024, impugnato dalla ricorrente, l’Amministrazione resistente pubblicava la graduatoria di merito della procedura riservata di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, all’interno della quale il nominativo di parte ricorrente veniva inserito con l’apposizione della riserva.
Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19.08.2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicava la graduatoria di merito rettificata in autotutela e anche all’interno della predetta graduatoria la ricorrente veniva inserita con riserva, nello specifico alla posizione n. 1274 con il punteggio complessivo pari a 7,6.
La ricorrente procedeva all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti presenti nelle graduatorie impugnate.
Il Ministero resistente si costituiva in giudizio con una articolata memoria cumulativa (ovvero riferita ad una pluralità di ricorrenti) chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione versta in atti emerge che la ricorrente adiva, nei termini di legge, il T.A.R. avverso i provvedimenti di esclusione dalla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici, giudizio iscritto al R.G. n. 6165/2019 che si definiva con sentenza n. 9095/2019 del 09.07.2019.
La predetta sentenza veniva sottoposta a gravame dinanzi al Consiglio di Stato, di cui al R.G. n. 6573/2019, che si definiva con sentenza n. 1356/2021.
Con successivo atto di intervento, la ricorrente interveniva al Consiglio di Stato nel giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 1021/2021 iscritto al R.G. n. 4125/2022, tenuto conto delle medesime motivazioni avanzate dai ricorrenti principali.
Il Consiglio di Stato si pronunciava definitivamente con sentenza n. 4697/2023 pubblicata il 09.05.2023.
Il predetto contenzioso era dunque pendente alla data del 28.02.2023.
Nella autocertificazione resa, la ricorrente dunque dichiarava di aver presentato ricorso entro i termini di legge, pendente alla data del 28.02.2023.
La ricorrente inoltre impugnava con autonomo giudizio la graduatoria definitiva del concorso per Dirigenti scolastici con giudizio iscritto al R.G. n. 12548/2019 dinanzi al T.A.R. del Lazio, che si pronunciava con sentenza n. 17060/2022.
La predetta sentenza veniva impugnata al Consiglio di Stato (RG 3073/2023) il cui giudizio è stato definito con sentenza n. 6790/2024 richiamata dal Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare n. 3579/2024.
Dunque, alla data del 28.02.2023 la ricorrente aveva pendenti dinanzi al Consiglio di Stato il giudizio di cui al R.G. n. 4125/2022, nonché quello di cui al R.G. n. 3073/2023.
Nell’autocertificazione resa dalla ricorrente la predetta ha indicato quale “data di proposizione del ricorso” quella del 24.05.2019, ossia del giudizio R.G. n. 6165/2019 instaurato inizialmente dinanzi al T.A.R. nei termini di legge.
Pur avendo la ricorrente seguito le indicazioni fornite dal Ministero resistente avuto riguardo al contenuto specifico della dichiarazione sostitutiva, ove attestava le pendenza del ricorso per revocazione, il Ministero si determinava per la sua esclusione senza dare conto delle ragioni.
Il fatto che a tali elementi di specificazione motivazionale abbia fatto riferimento l’amministrazione, solo “ex post” in corso di causa, nella relazione versata in atti, costituisce in realtà la conferma dell’inadeguatezza della motivazione espressa dal provvedimento (che è l’unica che rileva) e i predetti elementi aggiuntivi integrano, in definitiva, un’ipotesi di illegittima motivazione postuma.
L’assoluta carenza di motivazione del provvedimento di esclusione, a fronte di dati oggettivi documentali, nonché il mero richiamo a errati presupposti di fatto, ne determinano l’illegittimità.
Ne consegue, che il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale, è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato.
L’accoglimento del ricorso principale determina l’accoglimento anche dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la graduatoria definitiva, così come rettificata.
A tal proposito, questo Collegio precisa che l’accoglimento dei motivi aggiunti determina il consolidamento della posizione della parte ricorrente all’interno della graduatoria definitiva, salvi comunque i conseguenti provvedimenti successivi dell’Amministrazione.
In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini suindicati.
Tenuto conto dell’assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO