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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 874/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 874/2025 e promosso da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. TADDEO ANDREA elettivamente C.F._1 domiciliato in CORSO MAZZINI N.14 47100 FORLI' presso lo studio dell'avv. TADDEO
ANDREA
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GUERRINI SARA elettivamente domiciliato presso il difensore
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 29.10.2025 per come di seguito integralmente trascritte: '' 1) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
1 e in Forlì il 13/10/1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
medesimo Comune al N.° 284 Parte 2^ Serie A dell'anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Forlì di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) DARE
ATTO che nessun provvedimento deve essere emesso in merito al mantenimento personale dei coniugi;
3) DICHIARARE , con effetto dalla data di presentazione del Pt_2 ricorso, l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e 4) Persona_1 Persona_2
DICHIARARE TENUTO , con effetto dalla data di presentazione del Parte_1
ricorso, a contribuire al mantenimento della figlia Persona_3 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile Controparte_1
ISTAT, nonché al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% attendendosi a quanto previsto nel Protocollo d'intesa in materia di famiglia applicato dal Tribunale di
Forlì. Spese interamente compensate fra le parti” .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 aprile 2025, , ha chiesto la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con , deducendo quanto di Controparte_1
seguito indicato: di avere contratto matrimonio con con rito concordatario Controparte_1
in Forlì il 13 ottobre 1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 284 Parte 2ª Serie A dell'anno 1990; dal matrimonio sono nati quattro figli: (1991), Per_1
(1993), (1999) ed (2004), tutti oggi maggiorenni, Persona_4 Persona_2 Per_3 di cui i primi tre economicamente autosufficienti, mentre la figlia ancora a Per_3
carico dei genitori in quanto studentessa universitaria;
i coniugi si sono separati consensualmente, comparendo all'udienza presidenziale del 13 marzo 2017 nel procedimento R.G. n. 492/2017, con omologa del Tribunale di Forlì in data 17 marzo 2017
(cron. 771/2017) e da tale data la separazione è perdurata ininterrottamente per oltre otto anni, senza ripresa della convivenza;
le condizioni della separazione avevano escluso il mantenimento reciproco tra i coniugi, prevedendo a carico del ricorrente un contributo per le figlie allora minorenni e per il figlio oltre alla ripartizione paritaria delle spese Per_1
straordinarie.
Deduceva inoltre che anche attualmente entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti in quanto lui è operaio dipendente presso la Soc. Ferretti S.p.A., mentre
è dipendente OSS presso la struttura residenziale “Casa Nazaret” in Forlì. Controparte_1
2 Chiedeva quindi, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione di cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e Per_1 Persona_2 divenuti economicamente autosufficienti, e la conferma dell'obbligo di mantenimento per la sola figlia nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da Per_3
corrispondere direttamente alla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la resistente dichiarando di essersi accordata con la controparte per la definizione della controversia.
Con note scritte depositate in data 29.10.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte e quindi la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
Ciò premesso, non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta. Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55, essendosi la separazione protrattasi ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta il 13.03.2017) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il
17.03.2017 e considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso.
Non vi sono poi ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, potendosi ritenere fondato il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]), tenuto conto dell'età.
[...]
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti, come dalle stesse richiesto, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_1
3 22/01/1966, unitisi in matrimonio in Forlì il 13 ottobre 1990, trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 284 Parte 2ª Serie A dell'anno 1990;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1990, atto n. 284, parte II, serie A);
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 874/2025 e promosso da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. TADDEO ANDREA elettivamente C.F._1 domiciliato in CORSO MAZZINI N.14 47100 FORLI' presso lo studio dell'avv. TADDEO
ANDREA
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GUERRINI SARA elettivamente domiciliato presso il difensore
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 29.10.2025 per come di seguito integralmente trascritte: '' 1) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
1 e in Forlì il 13/10/1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
medesimo Comune al N.° 284 Parte 2^ Serie A dell'anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Forlì di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) DARE
ATTO che nessun provvedimento deve essere emesso in merito al mantenimento personale dei coniugi;
3) DICHIARARE , con effetto dalla data di presentazione del Pt_2 ricorso, l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e 4) Persona_1 Persona_2
DICHIARARE TENUTO , con effetto dalla data di presentazione del Parte_1
ricorso, a contribuire al mantenimento della figlia Persona_3 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile Controparte_1
ISTAT, nonché al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% attendendosi a quanto previsto nel Protocollo d'intesa in materia di famiglia applicato dal Tribunale di
Forlì. Spese interamente compensate fra le parti” .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 aprile 2025, , ha chiesto la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con , deducendo quanto di Controparte_1
seguito indicato: di avere contratto matrimonio con con rito concordatario Controparte_1
in Forlì il 13 ottobre 1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 284 Parte 2ª Serie A dell'anno 1990; dal matrimonio sono nati quattro figli: (1991), Per_1
(1993), (1999) ed (2004), tutti oggi maggiorenni, Persona_4 Persona_2 Per_3 di cui i primi tre economicamente autosufficienti, mentre la figlia ancora a Per_3
carico dei genitori in quanto studentessa universitaria;
i coniugi si sono separati consensualmente, comparendo all'udienza presidenziale del 13 marzo 2017 nel procedimento R.G. n. 492/2017, con omologa del Tribunale di Forlì in data 17 marzo 2017
(cron. 771/2017) e da tale data la separazione è perdurata ininterrottamente per oltre otto anni, senza ripresa della convivenza;
le condizioni della separazione avevano escluso il mantenimento reciproco tra i coniugi, prevedendo a carico del ricorrente un contributo per le figlie allora minorenni e per il figlio oltre alla ripartizione paritaria delle spese Per_1
straordinarie.
Deduceva inoltre che anche attualmente entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti in quanto lui è operaio dipendente presso la Soc. Ferretti S.p.A., mentre
è dipendente OSS presso la struttura residenziale “Casa Nazaret” in Forlì. Controparte_1
2 Chiedeva quindi, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la dichiarazione di cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e Per_1 Persona_2 divenuti economicamente autosufficienti, e la conferma dell'obbligo di mantenimento per la sola figlia nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da Per_3
corrispondere direttamente alla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la resistente dichiarando di essersi accordata con la controparte per la definizione della controversia.
Con note scritte depositate in data 29.10.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte e quindi la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
Ciò premesso, non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta. Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55, essendosi la separazione protrattasi ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta il 13.03.2017) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il
17.03.2017 e considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso.
Non vi sono poi ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, potendosi ritenere fondato il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]), tenuto conto dell'età.
[...]
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti, come dalle stesse richiesto, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_1
3 22/01/1966, unitisi in matrimonio in Forlì il 13 ottobre 1990, trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 284 Parte 2ª Serie A dell'anno 1990;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1990, atto n. 284, parte II, serie A);
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi
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