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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZ. CIVILE
RG. N. 1953/2024
Il Giudice dott.ssa Martina Fusco, rilevato che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite e che nessuna delle stesse si è opposta alla sostituzione nel termine previsto dalla legge;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti;
letti gli atti del procedimento ex art 703 c.p.c. vertente tra
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Sergio Costabile, presso cui elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
E
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio CP_1 Controparte_2
Ascolese, presso cui elettivamente domiciliano;
RESISTENTI
OSSERVA
Con ricorso ex art 703 c.p.c. i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale premettendo:
- di essere titolari di due distinte proprietà immobiliari site alla Via Federici n.77 Nocera
Inferiore e che l'accesso ai suddetti immobili si divide in un primo tratto, rappresentato dalla scala di accesso che si diparte dalla corte, comune sia ai ricorrenti che ai sig.ri CP_1
e e in un secondo tratto, di pertinenza delle sole proprietà dei ricorrenti;
Controparte_2
- che il corridoio di accesso alle proprietà , con riferimento al solo secondo tratto, nel Parte_1
1990 è stato oggetto di lavori di straordinaria manutenzione, sopportati economicamente dal medesimo, volti essenzialmente ad allargare l'accesso a proprio favore e Parte_1 nell'occasione gli ex proprietari del fondo oggi costituivano in loro favore una servitù CP_1 di passaggio su detto tratto;
- che detto stato di fatto dal 1990 è rimasto immutato sino al 17.06.2023 quando il resistente, illegittimamente, ha realizzato un'apertura nel muro di recinzione della sua proprietà creando, di fatto, uno sbocco direttamente sul viale di accesso di esclusiva pertinenza dell'abitazione e dei terreni dei ricorrenti come da foto che si rimettono in atti;
- che, rilevata anche la finalità dell'ulteriore apertura realizzata per consentire l'accesso ad una nuova unità abitativa derivata dal frazionamento dell'unico corpo di fabbrica originario, è evidente che vi sia una illegittima limitazione al diritto di godimento del bene con una intensità apprezzabile e tale da legittimare una pronuncia giurisprudenziale che ordini ai molestatori di cessare subito l'attività denunciata;
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c., ricorrono all'Ill.mo Tribunale adito affinché, ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, voglia, sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata l'emergenza:
“A) ordinare con decreto e inaudita altera parte, l'immediata cessazione della turbativa e della molestia al godimento dei ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato previo immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso del corridoio di accesso alle proprietà dei ricorrenti, nonché all'esecuzione, a cura e a spese del resistente di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
B) fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente;
C) con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna al risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da liquidarsi nei confronti del sottoscritto difensore antistatario.”.
Si costituivano in giudizio i resistenti, i quali eccepivano in primo luogo il difetto di litisconsorzio necessario, per non aver i ricorrenti evocato anche gli altri soggetti che vantano un diritto di proprietà sui beni il cui accesso è garantito dal medesimo passaggio oggetto del presente giudizio. Ancora eccepivano la carenza dei requisiti del fumus e del periculum;
in ogni caso, l'infondatezza delle avverse pretese, non rappresentando, i varchi in questione, alcuna turbativa per il possesso dedotto.
Espletata la prova orale articolata, e rigettata la richiesta di CTU, la causa veniva rinviata per la decisione.
La domanda va rigettata.
In premessa deve ribadirsi l'irrilevanza della eccezione di violazione del litisconsorzio necessario sollevata dai resistenti.
In termini va rilevato che a mente della giurisprudenza maggioritaria (così, Cass. Civ. sentenza n.
3933 del 18/02/2010) “in tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ., sicché, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente
l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto. Tuttavia, il litisconsozio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone (nella specie, l'abbattimento di una recinzione con paletti in ferro e rete metallica). In tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe "inutiliter data", giacchè la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio.”
Ebbene nel caso in esame se è vero che la domanda ha ad oggetto la rimozione di qualunque turbativa del possesso, ivi compresa l'eliminazione delle opere murarie compiute dai resistenti, è anche vero che i resistenti sarebbero gli unici destinatari dell'eventuale ordine di ripristino perché le suddette opere murarie sono state effettuate nella loro proprietà. Il fatto che vi sono altri soggetti che godono del medesimo passaggio dei ricorrenti non incide in alcun modo sul presente giudizio e non rientra nell'unico caso- di cui alla giurisprudenza sopra riportata- di estensione necessaria del contraddittorio nei giudizi possessori.
Sempre preliminarmente va precisato che il presente giudizio, essendo stato instaurato ai sensi dell'art
703 c.p.c., non richiede che il Giudice verifichi la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, che sono, invece, espressamente richiesti nel caso dei provvedimenti cautelari strictu sensu intesi.
Ciò, oltre a potersi facilmente dedurre dalla normativa richiamata (art 703 c.p.c, che a sua volta richiama gli artt 1168.1170 c.c., i quali non prevedono espressamente la verifica dei presupposti in esame), deve essere escluso anche per la natura del procedimento in questione, il quale, a differenza dei provvedimenti cautelari letteralmente intesi, non prevede che la richiesta sia strumentale rispetto ad un successivo giudizio di merito.
In sostanza, il richiamo agli artt 669 bis e s.s. c.p.c, operato dall'art 703 c.p.c., per altro con espresso riferimento alle norme compatibili, deve ritenersi valido solo quanto al procedimento da seguire, e non anche con riferimento, invece, ai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora che, laddove posti dal legislatore a fondamento di una domanda, sono stati esplicitamente individuati (si veda, per esempio, l'art 700 cpc). Inconferenti, pertanto, appaiono i rilievi sul punto avanzati da parte resistente. Venendo al merito, la domanda proposta deve qualificarsi quale domanda di manutenzione del possesso.
L'accoglimento dell'azione di manutenzione, avente funzione repressiva (ovvero di cessazione di turbative già avvenute) e preventiva (cioè, di impedimento di turbative future, e quindi esperibile a fronte della minaccia di compromissione del preesistente stato di fatto), presuppone in modo indefettibile la concorrenza di due requisiti.
Da un lato, va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione di possesso, stricto sensu inteso (con esclusione della detenzione, ancorché qualificata). D'altro canto, è necessaria una molestia, ovvero, secondo l'accezione accolta dalla prevalente giurisprudenza, un qualsiasi comportamento che ostacoli o rechi pregiudizio in modo apprezzabile al legittimo possesso altrui, limitando o modificando il modo di esercizio di esso, caratterizzato dall'animus turbandi, consistente nella volontarietà del fatto compiuto e nella consapevolezza della alterazione, modificazione o contrazione dell'altrui possesso, contro la volontà, manifestata o presunta, del possessore.
Più specificamente, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di azione di manutenzione del possesso, le turbative possono assumere la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del precedente esercizio operate contro la volontà del possessore.”.
Ebbene nel caso di specie deve dirsi non provata la turbativa dedotta sulla base delle risultanze istruttorie.
Ed infatti, deve rilevarsi che la mera apertura dei varchi sul muro di proprietà dei resistenti non può considerarsi, da sola, come turbativa del possesso precedentemente esercitato – per altro non contestato- dovendo essere accertato, al contrario, un mutamento concreto delle modalità di godimento del suddetto possesso.
Né tantomeno assumono rilievo i precedenti giurisprudenziali citati dalla parte ricorrente, che fanno riferimento a ipotesi in cui il varco venga aperto su di un muro comune, fattispecie in cui non rientra il caso in esame.
Le informazioni assunte nel corso dell'istruttoria hanno evidenziato che alcuna modifica delle precedenti modalità di passaggio può riscontrarsi.
Assolutamente prive di pregio le dichiarazioni rese dall'informatore di parte ricorrente
[...]
, il quale ha dichiarato di aver frequentato casa di ma “sono due anni Tes_1 Parte_1 che non ci vado più e prima la frequentavo con abbastanza assiduità (…) l'ultima volta che sono andato ricordo che lungo questo viale non c'era nessun cancello di ingresso se non un cancello di ingresso dell'abitazione del vicino di casa del poi per il resto era un viale chiuso (…) Parte_1 quando ho frequentato i luoghi di causa non ho mai riscontrato alcuna turbativa lungo il percorso.”
L'informatore ha quindi una conoscenza dello stato dei luoghi antecedente alle modifiche oggetto del presente giudizio.
L'altro informatore di parte ricorrente, quotidiano frequentatore della zona, ha Persona_1 dichiarato “dopo l'apertura dei varchi non abbiamo difficoltà per il passaggio;
però specifico che il passaggio all'epoca è stato fatto a spese del padre del;
(…) il vialetto è rimasto quello che Parte_1
è, però è stata fatta l'apertura che non esisteva”: anche in questo caso è stata esclusa qualunque turbativa.
Per altro a nulla rileva la circostanza per cui il passaggio all'epoca era stato finanziato dai , Parte_1 in quanto ciò che conta, in questa sede, è unicamente l'eventuale turbativa al passaggio precedentemente esercitato dai ricorrenti su quel tratto di strada: tutte le altre questioni sono rimesse ad altre sedi, petitorie e/o risarcitorie.
Anche i testi di parte resistente hanno descritto lo stato dei luoghi all'attualità, permettendo di escludere la sussistenza di qualunque turbativa.
L'informatore ha dichiarato “questa apertura è stata fatta sul muro dei miei suoceri, Testimone_2 mentre sul vialetto non è stato fatto niente, non ci sono né scalini;
ADR chiarisco che l'apertura della porta è stata fatta verso l'interno, così come gli scalini;
anche la grandezza del vialetto non si è modificata”. Parimenti l'informatore ha dichiarato “l'apertura è all'interno, così Testimone_3 come i gradini, quindi non viene invaso il vialetto stesso;
è stato aperto un solo varco;
il vialetto non
è stato inciso dall'apertura del varco quindi come si passava prima si passa anche ora”.
Emerge quindi dall'istruttoria, pur sommaria, svolta, che la modalità di passaggio dei ricorrenti non
è stata in alcun modo soggetta a concreta modifica e/o turbativa dopo la costruzione del varco, che non ha comportato né l'apertura del relativo portone sul viale, né l'apposizione di gradini esterni – circostanze, queste, che potevano considerarsi una molestia nella misura in cui avessero invaso il vialetto e quindi diminuito lo spazio per il passaggio.
Tutti gli informatori, ivi compreso quello dei ricorrenti, hanno quindi confermato che le modalità di passaggio non sono state in alcun modo alternate;
né è stato dedotto e provato un potenziale – ma concreto- futuro pericolo di effettivo turbamento, legato all'apertura dei varchi in questione.
Anche in questo caso, infatti, la deduzione in ordine ad un futuro pericolo di molestia sarebbe dovuta essere precisa e specifica e avrebbe dovuto portare all'allegazione di un comportamento tale da ostacolare e pregiudicare in modo apprezzabile il legittimo possesso.
La CTU richiesta, anche da ultimo, da ambo le parti, si sarebbe palesata assolutamente ininfluente ai fini della presente decisione: la descrizione dello stato dei luoghi, per quanto qui è di interesse, è emersa in maniera chiara e univoca dalle dichiarazioni dei testi. Ciò che rileva, si ribadisce, considerando la natura del giudizio instaurato –tutela del possesso- è unicamente la situazione di fatto rappresentata dalle modalità di passaggio dei ricorrenti e dall'eventuale modifica delle stesse, essendo estranee al presente procedimento tutte le altre questioni (per esempio attinenti al diritto di servitù vantato) da trattarsi in eventuale sede petitoria.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, per la fase decisoria.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c., non essendo apparsa la questione temeraria ma anzi necessaria istruttoria per la risoluzione della questione sottoposta all'attenzione del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.965,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
Si comunichi
Depositato telematicamente in data 26/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
II SEZ. CIVILE
RG. N. 1953/2024
Il Giudice dott.ssa Martina Fusco, rilevato che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite e che nessuna delle stesse si è opposta alla sostituzione nel termine previsto dalla legge;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti;
letti gli atti del procedimento ex art 703 c.p.c. vertente tra
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Sergio Costabile, presso cui elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
E
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio CP_1 Controparte_2
Ascolese, presso cui elettivamente domiciliano;
RESISTENTI
OSSERVA
Con ricorso ex art 703 c.p.c. i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale premettendo:
- di essere titolari di due distinte proprietà immobiliari site alla Via Federici n.77 Nocera
Inferiore e che l'accesso ai suddetti immobili si divide in un primo tratto, rappresentato dalla scala di accesso che si diparte dalla corte, comune sia ai ricorrenti che ai sig.ri CP_1
e e in un secondo tratto, di pertinenza delle sole proprietà dei ricorrenti;
Controparte_2
- che il corridoio di accesso alle proprietà , con riferimento al solo secondo tratto, nel Parte_1
1990 è stato oggetto di lavori di straordinaria manutenzione, sopportati economicamente dal medesimo, volti essenzialmente ad allargare l'accesso a proprio favore e Parte_1 nell'occasione gli ex proprietari del fondo oggi costituivano in loro favore una servitù CP_1 di passaggio su detto tratto;
- che detto stato di fatto dal 1990 è rimasto immutato sino al 17.06.2023 quando il resistente, illegittimamente, ha realizzato un'apertura nel muro di recinzione della sua proprietà creando, di fatto, uno sbocco direttamente sul viale di accesso di esclusiva pertinenza dell'abitazione e dei terreni dei ricorrenti come da foto che si rimettono in atti;
- che, rilevata anche la finalità dell'ulteriore apertura realizzata per consentire l'accesso ad una nuova unità abitativa derivata dal frazionamento dell'unico corpo di fabbrica originario, è evidente che vi sia una illegittima limitazione al diritto di godimento del bene con una intensità apprezzabile e tale da legittimare una pronuncia giurisprudenziale che ordini ai molestatori di cessare subito l'attività denunciata;
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c., ricorrono all'Ill.mo Tribunale adito affinché, ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, voglia, sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata l'emergenza:
“A) ordinare con decreto e inaudita altera parte, l'immediata cessazione della turbativa e della molestia al godimento dei ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato previo immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso del corridoio di accesso alle proprietà dei ricorrenti, nonché all'esecuzione, a cura e a spese del resistente di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
B) fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente;
C) con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna al risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da liquidarsi nei confronti del sottoscritto difensore antistatario.”.
Si costituivano in giudizio i resistenti, i quali eccepivano in primo luogo il difetto di litisconsorzio necessario, per non aver i ricorrenti evocato anche gli altri soggetti che vantano un diritto di proprietà sui beni il cui accesso è garantito dal medesimo passaggio oggetto del presente giudizio. Ancora eccepivano la carenza dei requisiti del fumus e del periculum;
in ogni caso, l'infondatezza delle avverse pretese, non rappresentando, i varchi in questione, alcuna turbativa per il possesso dedotto.
Espletata la prova orale articolata, e rigettata la richiesta di CTU, la causa veniva rinviata per la decisione.
La domanda va rigettata.
In premessa deve ribadirsi l'irrilevanza della eccezione di violazione del litisconsorzio necessario sollevata dai resistenti.
In termini va rilevato che a mente della giurisprudenza maggioritaria (così, Cass. Civ. sentenza n.
3933 del 18/02/2010) “in tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ., sicché, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente
l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto. Tuttavia, il litisconsozio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone (nella specie, l'abbattimento di una recinzione con paletti in ferro e rete metallica). In tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe "inutiliter data", giacchè la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio.”
Ebbene nel caso in esame se è vero che la domanda ha ad oggetto la rimozione di qualunque turbativa del possesso, ivi compresa l'eliminazione delle opere murarie compiute dai resistenti, è anche vero che i resistenti sarebbero gli unici destinatari dell'eventuale ordine di ripristino perché le suddette opere murarie sono state effettuate nella loro proprietà. Il fatto che vi sono altri soggetti che godono del medesimo passaggio dei ricorrenti non incide in alcun modo sul presente giudizio e non rientra nell'unico caso- di cui alla giurisprudenza sopra riportata- di estensione necessaria del contraddittorio nei giudizi possessori.
Sempre preliminarmente va precisato che il presente giudizio, essendo stato instaurato ai sensi dell'art
703 c.p.c., non richiede che il Giudice verifichi la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, che sono, invece, espressamente richiesti nel caso dei provvedimenti cautelari strictu sensu intesi.
Ciò, oltre a potersi facilmente dedurre dalla normativa richiamata (art 703 c.p.c, che a sua volta richiama gli artt 1168.1170 c.c., i quali non prevedono espressamente la verifica dei presupposti in esame), deve essere escluso anche per la natura del procedimento in questione, il quale, a differenza dei provvedimenti cautelari letteralmente intesi, non prevede che la richiesta sia strumentale rispetto ad un successivo giudizio di merito.
In sostanza, il richiamo agli artt 669 bis e s.s. c.p.c, operato dall'art 703 c.p.c., per altro con espresso riferimento alle norme compatibili, deve ritenersi valido solo quanto al procedimento da seguire, e non anche con riferimento, invece, ai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora che, laddove posti dal legislatore a fondamento di una domanda, sono stati esplicitamente individuati (si veda, per esempio, l'art 700 cpc). Inconferenti, pertanto, appaiono i rilievi sul punto avanzati da parte resistente. Venendo al merito, la domanda proposta deve qualificarsi quale domanda di manutenzione del possesso.
L'accoglimento dell'azione di manutenzione, avente funzione repressiva (ovvero di cessazione di turbative già avvenute) e preventiva (cioè, di impedimento di turbative future, e quindi esperibile a fronte della minaccia di compromissione del preesistente stato di fatto), presuppone in modo indefettibile la concorrenza di due requisiti.
Da un lato, va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione di possesso, stricto sensu inteso (con esclusione della detenzione, ancorché qualificata). D'altro canto, è necessaria una molestia, ovvero, secondo l'accezione accolta dalla prevalente giurisprudenza, un qualsiasi comportamento che ostacoli o rechi pregiudizio in modo apprezzabile al legittimo possesso altrui, limitando o modificando il modo di esercizio di esso, caratterizzato dall'animus turbandi, consistente nella volontarietà del fatto compiuto e nella consapevolezza della alterazione, modificazione o contrazione dell'altrui possesso, contro la volontà, manifestata o presunta, del possessore.
Più specificamente, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di azione di manutenzione del possesso, le turbative possono assumere la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del precedente esercizio operate contro la volontà del possessore.”.
Ebbene nel caso di specie deve dirsi non provata la turbativa dedotta sulla base delle risultanze istruttorie.
Ed infatti, deve rilevarsi che la mera apertura dei varchi sul muro di proprietà dei resistenti non può considerarsi, da sola, come turbativa del possesso precedentemente esercitato – per altro non contestato- dovendo essere accertato, al contrario, un mutamento concreto delle modalità di godimento del suddetto possesso.
Né tantomeno assumono rilievo i precedenti giurisprudenziali citati dalla parte ricorrente, che fanno riferimento a ipotesi in cui il varco venga aperto su di un muro comune, fattispecie in cui non rientra il caso in esame.
Le informazioni assunte nel corso dell'istruttoria hanno evidenziato che alcuna modifica delle precedenti modalità di passaggio può riscontrarsi.
Assolutamente prive di pregio le dichiarazioni rese dall'informatore di parte ricorrente
[...]
, il quale ha dichiarato di aver frequentato casa di ma “sono due anni Tes_1 Parte_1 che non ci vado più e prima la frequentavo con abbastanza assiduità (…) l'ultima volta che sono andato ricordo che lungo questo viale non c'era nessun cancello di ingresso se non un cancello di ingresso dell'abitazione del vicino di casa del poi per il resto era un viale chiuso (…) Parte_1 quando ho frequentato i luoghi di causa non ho mai riscontrato alcuna turbativa lungo il percorso.”
L'informatore ha quindi una conoscenza dello stato dei luoghi antecedente alle modifiche oggetto del presente giudizio.
L'altro informatore di parte ricorrente, quotidiano frequentatore della zona, ha Persona_1 dichiarato “dopo l'apertura dei varchi non abbiamo difficoltà per il passaggio;
però specifico che il passaggio all'epoca è stato fatto a spese del padre del;
(…) il vialetto è rimasto quello che Parte_1
è, però è stata fatta l'apertura che non esisteva”: anche in questo caso è stata esclusa qualunque turbativa.
Per altro a nulla rileva la circostanza per cui il passaggio all'epoca era stato finanziato dai , Parte_1 in quanto ciò che conta, in questa sede, è unicamente l'eventuale turbativa al passaggio precedentemente esercitato dai ricorrenti su quel tratto di strada: tutte le altre questioni sono rimesse ad altre sedi, petitorie e/o risarcitorie.
Anche i testi di parte resistente hanno descritto lo stato dei luoghi all'attualità, permettendo di escludere la sussistenza di qualunque turbativa.
L'informatore ha dichiarato “questa apertura è stata fatta sul muro dei miei suoceri, Testimone_2 mentre sul vialetto non è stato fatto niente, non ci sono né scalini;
ADR chiarisco che l'apertura della porta è stata fatta verso l'interno, così come gli scalini;
anche la grandezza del vialetto non si è modificata”. Parimenti l'informatore ha dichiarato “l'apertura è all'interno, così Testimone_3 come i gradini, quindi non viene invaso il vialetto stesso;
è stato aperto un solo varco;
il vialetto non
è stato inciso dall'apertura del varco quindi come si passava prima si passa anche ora”.
Emerge quindi dall'istruttoria, pur sommaria, svolta, che la modalità di passaggio dei ricorrenti non
è stata in alcun modo soggetta a concreta modifica e/o turbativa dopo la costruzione del varco, che non ha comportato né l'apertura del relativo portone sul viale, né l'apposizione di gradini esterni – circostanze, queste, che potevano considerarsi una molestia nella misura in cui avessero invaso il vialetto e quindi diminuito lo spazio per il passaggio.
Tutti gli informatori, ivi compreso quello dei ricorrenti, hanno quindi confermato che le modalità di passaggio non sono state in alcun modo alternate;
né è stato dedotto e provato un potenziale – ma concreto- futuro pericolo di effettivo turbamento, legato all'apertura dei varchi in questione.
Anche in questo caso, infatti, la deduzione in ordine ad un futuro pericolo di molestia sarebbe dovuta essere precisa e specifica e avrebbe dovuto portare all'allegazione di un comportamento tale da ostacolare e pregiudicare in modo apprezzabile il legittimo possesso.
La CTU richiesta, anche da ultimo, da ambo le parti, si sarebbe palesata assolutamente ininfluente ai fini della presente decisione: la descrizione dello stato dei luoghi, per quanto qui è di interesse, è emersa in maniera chiara e univoca dalle dichiarazioni dei testi. Ciò che rileva, si ribadisce, considerando la natura del giudizio instaurato –tutela del possesso- è unicamente la situazione di fatto rappresentata dalle modalità di passaggio dei ricorrenti e dall'eventuale modifica delle stesse, essendo estranee al presente procedimento tutte le altre questioni (per esempio attinenti al diritto di servitù vantato) da trattarsi in eventuale sede petitoria.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, per la fase decisoria.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c., non essendo apparsa la questione temeraria ma anzi necessaria istruttoria per la risoluzione della questione sottoposta all'attenzione del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.965,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
Si comunichi
Depositato telematicamente in data 26/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco