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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6901/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6901/2021 promossa da:
con l'Avv. IOPPOLI CARLO (pec: ) Parte_1 Email_1
ATTORE
contro con gli Avv.ti Marco Meliti e Simona Bevilacqua (pec: Controparte_1
e Email_2 Email_3
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero (visto in data 21.6.2025)
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. B, della legge
1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla Legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del pagina 1 di 13 matrimonio concordatario contratto in Fermo il 08.06.2014, tra il sig. e la sig.ra Parte_1
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'anno 2014 n 29 parte II del Controparte_1
Comune di Fermo, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 n. 1238 e successive modificazioni;
- Confermare tutte le condizioni cui all'Accordo conciliativo del 23 aprile 2020, con sola modifica del calendario dei tempi di frequentazione padre/figli, considerato l'acquisto di nuova abitazione in Pomezia da parte del sig. per poter stare più Pt_1 vicino alle figlie e poter gestire più agevolmente gli orari di lavoro, e conseguentemente che venga adottato il seguente calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli IN VIA SUBORDINATA -
Stabilire affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, prevedendo tempi di frequentazione padre/figlie tendenzialmente paritari, ovvero 12 pernotti al mese presso l'abitazione paterna - In tale ipotesi, prevedere che il padre versi per il mantenimento di entrambe le figlie la somma mensile non superiore ad euro 300 oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e concordate come da Protocollo del Tribunale di Velletri IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA - Stabilire affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, ampliando i tempi di frequentazione padre/figlie tuttora vigenti, prevedendo 10 pernotti al mese delle minori presso l'abitazione paterna, (sostanzialmente aggiungendo, a quanto sinora provvisoriamente stabilito, che le figlie possano pernottare nei 2 mercoledì che trascorrono col padre) - In tale ipotesi, prevedere che il padre versi per il mantenimento di entrambe le figlie la somma mensile non superiore ad euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e concordate come da Protocollo del Tribunale di Velletri. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre contributo forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, disporre le formalità di rito al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed Controparte_1 il Sig. in data 8.06.2014, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1
Comune di Fermo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, disponendo per il regime divorzile le condizioni di seguito riportate: 1) Affidare, alla luce delle risultanze della CTU e del percorso di coordinazione genitoriale, le figlie minori e Per_1
in via esclusiva alla madre, la quale potrà prendersi carico delle principali necessità delle Per_2 minori ed assumere decisioni nel loro interesse, con particolare riferimento a quelle educative e cliniche. 2) Confermare che le figlie minori rimarranno a vivere in via prevalente insieme alla madre, nell'abitazione sita in Pomezia, Via delle Margherite n. 36. 3) Confermare l'attuale calendario di frequentazione , così come stabilito con provvedimento del 23.06.2023, ovvero: • a Parte_2
pagina 2 di 13 settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola (o alle ore 16,00, recandosi a prenderle presso l'abitazione materna in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola (o alle ore 10,00 in periodo non scolastico, accompagnandole presso l'abitazione materna); • nella settimana in cui le minori trascorrono il fine settimana con la madre, un pomeriggio, con pernotto (indicativamente il mercoledì); • nella settimana in cui le minori trascorreranno il fine settimana con il padre un pomeriggio (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle ore alle 21,00 accompagnandole presso l'abitazione materna. 4) Quanto alla frequentazione straordinaria: • durante il periodo natalizio, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, nonché, sempre in via alternata tra i genitori, il periodo compreso tra il 26 ed il 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• le vacanze pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, le figlie minori le trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore;
• durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno i periodi durante i quali le figlie minori staranno con ciascuno genitore. In ogni caso, il padre avrà diritto a trascorrere con e due Per_1 Per_2 settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto (in mancanza di diverso accordo, ad anni alterni, il periodo dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto, oppure dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto). Nei restanti periodi di vacanza di giugno e settembre rimarrà in vigore l'ordinario regime di frequentazione ordinaria. 5) Disporre che il Sig. , ai fini della corretta realizzazione Parte_1 del principio di proporzionalità nel mantenimento delle figlie minori e corrisponda Per_1 Per_2 alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno per il contributo al loro Controparte_1 mantenimento ordinario non inferiore ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla domanda e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del 2015.
In via istruttoria: ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 e 211 c.p.c., al Sig. Parte_1
l'esibizione della dichiarazione di successione relativa al decesso del padre, gli estratti di conto corrente mancanti in essere presso (30.09.2024; 30.3.2024; 31.12.2023; 30.09.2023; CP_2
30.03.2023), nonché gli estratti di conto corrente, italiani od esteri, e delle carte di credito degli ultimi due anni, a lui intestati e/o cointestati o sui quali abbia la delega ad operare, nonché il deposito delle polizze assicurative a lui intestate, di ogni altra forma di investimento e dei contratti lavorativi e/o attività di consulenza da lui prestata e delle fatture/ ricevute emesse in relazione all'affitto dell'immobile sito in Sardegna. In caso di inadempimento da parte dell' , si chiede che Pt_1
l'ordinanza di esibizione ex. art. 210 e 211 c.p.c. venga emessa direttamente nei confronti dei terzi ed in particolare di IA delle AT (P.IVA ) e ED S.p.A (P.IVA P.IVA_1 P.IVA_2 pagina 3 di 13 in persona del suo legale p.t.. In ogni caso: disporre la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso introduttivo, così come spiegato in memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento anche risarcitorio. Con vittoria di compensi e spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato in fatto
Il Sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 celebrato a Fermo in data 08.06.2014 con la Sig.ra dal quale si è separato Controparte_1 mediante accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Velletri con decreto del
15.10.2020. Ha inoltre chiesto una modifica del calendario di visita con le figlie allegando a sostegno della domanda di aver acquistato una casa in Pomezia per stare più vicino alle figlie minori, accollandosi gli oneri legati al mutuo stipulato per l'acquisto e chiedendo la conferma di un mantenimento diretto delle figlie. A sostegno della domanda ha essenzialmente ripercorso lo sviluppo processuale del giudizio di separazione sfociato nell'accordo omologato dal Tribunale, raggiunto all'esito dello svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede presidenziale in ragione della delicatezza dei rapporti familiari.
Si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si è associata alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio ma si è opposta alla modifica del regime di frequentazione delle figlie proposto dal ricorrente, in ragione del desiderio espresso dalle figlie minori di poter trascorrere maggior tempo presso la casa familiare, insieme alla madre.
Ha inoltre chiesto la cancellazione ex art 89 c.p.c. delle affermazioni “secondo le quali la CP_1 avrebbe una “grave instabilità psichica” “sempre manifestato seri disturbi dell'umore”, persino
“atteggiamenti bipolari” !!!” contenute nel ricorso, ritenute sconvenienti ed offensive e non rispondenti al vero.
Ha inoltre allegato che successivamente alla separazione il ricorrente avrebbe continuato a serbare comportamenti ossessivi e controllanti nei confronti della destinataria di continue denigrazioni CP_1
e svalutazioni del suo ruolo genitoriale, anche in presenza delle figlie minori, ed ostative ad un condiviso esercizio della responsabilità genitoriale in ragione del fatto che il padre perseverava nel voler imporre le proprie decisioni fondate sulle proprie convinzioni personali e così: impedendo la vaccinazione delle figlie contro il Covid-19; imponendo l'attività sportiva alla figlia senza Per_1 alcun minimo di gradualità dopo che la stessa si era ripresa da una fase acuta legata a disturbi di natura alimentare, in contrasto con i pareri medici;
ritardando l'intervento dei medici per una estrazione di due pagina 4 di 13 denti da latte per una figlia o per curare una verruca ed omettendo di seguire le figlie nei compiti a casa.
Ha quindi chiesto un collocamento prevalente delle figlie presso la madre, conformemente ai desiderata delle figlie, con disciplina dei tempi di visita del padre, e previsione a carico del medesimo di un assegno perequativo di mantenimento pari alla somma mensile di euro 350,00 per ciascuna figlia in ragione dei maggiori redditi percepiti sia per l'attività lavorativa svolta che per la locazione di una casa vacanze in Sardegna.
In sede presidenziale sono stati confermati i provvedimenti della separazione.
La causa è stata istruita con lo svolgimento di una ctu sulle competenze genitoriale e con l'aggiornamento della situazione economico reddituale;
è stato inoltre svolto l'ascolto del minore.
Con ordinanza del 23.6.2023 è stato disposto un regime di collocamento prevalente delle minori presso la madre, disciplinato il diritto di visita paterno e posto a carico del medesimo un contributo di mantenimento per le figlie pari alla somma mensile di euro 600,00 in ragione del fatto “che allo stato, in attesa degli esiti della ctu, tenuto conto delle conclusioni sul regime di affido condiviso avanzate dalla difesa della resistente (nonostante le reiterate censure avanzate in atti in ordine all'asserita inidoneità genitoriale del padre con particolare riferimento alle cure mediche) non sia opportuno modificare il regime di affido condiviso;
ritenuto tuttavia che, allo stato, alla luce della bocciatura della minore nonché del tenore degli audio depositati dalla difesa della resistente, occorre Per_1 disporre un collocamento prevalente della prole presso la madre, disciplinando le modalità di vista padre/figlie secondo il calendario di cui in dispositivo. Ritenuto inoltre che, alla luce dei dati reddituali in atti (i redditi del ricorrente risultano dall'ultima dichiarazione in atti pari alla somma di euro 2.907) e tenuto conto della non specifica contestazione da parte della difesa del ricorrente dell'ulteriore collaborazione del ricorrente presso la Rai e dei redditi allegati dalla difesa della resistente derivante dalla locazione di un immobile in Sardegna (che peraltro non risultano dalle dichiarazioni dei redditi in atti) la cui proprietà in capo al ricorrente è stata dal medesimo confermata in sede di udienza presidenziale, possa essere disposto un assegno di mantenimento pari alla somma mensile di 600,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie”.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Ritenuto in diritto
1. Domanda di cancellazione di frasi ex art 89 c.p.c.
pagina 5 di 13 Osserva il Collegio che dall'analisi del costrutto argomentativo della difesa del ricorrente, le frasi stigmatizzate dalla difesa avversaria non sono veicolate direttamente nei confronti della persona della resistente ma, lette nel contesto dell'atto, non mirano a ledere l'immagine o il decoro della madre quanto ad argomentare le ragioni in forza delle quali emergerebbe la sua inidoneità genitoriale.
Ne segue che le espressioni, prive di una loro intrinseca offensività nei confronti della persona della resistente, essendo strettamente legata alla tesi difensiva circa le sue carenze genitoriali ed educative, non sono estranee all'oggetto della causa e – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 2 c.p.c. – non comportano il diritto al risarcimento del danno, peraltro genericamente allegato (cfr. Cass.
8861/2021 “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”). Ed infatti, come detto, le espressioni non risultano avulse dall'oggetto della lite ma strumentali ad argomentare, seppure in via suggestiva, la asserita inidoneità genitoriale tale da rendere preferibile un collocamento presso il padre, domanda oggetto del giudizio (cfr. Cass. 14552/2009 “L'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice”). Ne segue che le frasi incriminati non si pongono in termini di assoluta estraneità con la strategia difensiva e quindi con l'oggetto della causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. 2188/1992 “A norma dell'art. 89 cod. proc. civ. l'offesa all'onore ed al decoro comporta, indipendentemente dalla possibilità o meno della cancellazione delle frasi offensive contenute negli atti difensivi, l'obbligo del risarcimento del danno non solo nell'ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa, ma anche nell'ipotesi che esse si presentino come eccedenti le esigenze difensive;
l'apprezzamento dell'avvenuto superamento dei limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l'esplicazione della difesa integra, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato”).
2. Affidamento, collocamento e frequentazione della prole pagina 6 di 13 Non può trovare conferma il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori per le seguenti concorrenti ragioni.
Come noto, secondo il condiviso orientamento nomofilattico il regime di affido condiviso risulta inattuabile in caso di eccezionale livello di litigiosità di coppia (cfr. Cass. 5108/2012 “In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse”) tale da impedire concretamente l'assunzione delle decisione nell'interesse della prole come nel caso di specie avvenuto anteriormente all'avvio della consulenza tecnica d'ufficio con particolare riferimento alle scelte nel campo medico e dell'affiancamento scolastico.
Nel corso di svolgimento della ctu tali criticità hanno trovato conferma come messo in luce dal consulente tecnico (cfr. relazione pag. 68 “La consulenza oggetto della valutazione è caratterizzata da diverse criticità che purtroppo hanno condizionato la crescita delle minori esponendole a numerose situazioni di conflitto, messaggi confusivi che i genitori hanno talvolta portato avanti esprimendo opinioni diametralmente opposte. I signori hanno mostrato nel corso della consulenza opinioni e punti di vista opposti spesso caratterizzati dalla difficoltà reciproca a comprendersi e a centrarsi più che sul proprio punto di vista, sulle reali necessità delle minori. In sostanza, tale criticità ha rappresentato il vulnus al quale le minori sono state esposte e a seguito del quale continuano ad essere triangolate. A tratti sembra emergere una maggiore capacità da parte della sig.ra a mostrare comprensione CP_1 nei riguardi delle riflessioni del sig. , circostanza che è emersa più raramente nell' Pt_1 Pt_1
(almeno durante le operazioni peritali) se non dopo accurata riflessione ed insistenza da parte dell'intero collegio peritale. Ci si riferisce ad esempio, e solo a titolo esemplificativo, al problema del vaccino per il quale la scrivente ha addirittura chiesto che il consenso per la somministrazione dello stesso, stante l'ampia discussione avvenuta in consulenza, fosse comunicato tramite PEC inoltrata dai rispettivi avvocati. È appena il caso di evidenziare, con seria preoccupazione, come ogni problematica che riguarda le minori sembra scatenare una discussione infinita tra i signori a causa degli approcci risolutivi differenti evidenziati nelle parti: da un lato l'eccessiva rigidità mostrata dal padre che, prima di prendere una decisione, tende a riflettere oltremodo rischiando di rimandare sino a condizionare non tanto il buon esito dell'intervento, quanto il modo in cui viene vissuto lo spazio che intercorre tra la valutazione del problema e la ricerca della soluzione idonea per gestirla;
dall'altro, l'atteggiamento preoccupato e risolutivo della madre che tenderebbe a mettere in atto le soluzione proposte dai pagina 7 di 13 professionisti ai quali si affida se solo le fosse concesso a seguito di uno scambio equilibrato con il padre delle figlie.”).
Ed infatti è emersa l'alta conflittualità tra le parti (“È chiaro che l'alto livello di conflittualità presente tra loro condizioni fortemente anche gli aspetti legati alla genitorialità, emerge pertanto la necessità di fare luce sulle motivazioni che sono alla base del forte risentimento che entrambi sembrano provare nei confronti dell'altro, al fine di gestire al meglio i rapporti fra le parti e far in modo che i diversi livelli non si confondano.”) nonché le difficoltà nel condividere scelte nel campo medico e scolastico
(“I signori, intanto, si rendono disponibili per procedere con il richiamo vaccinale e il vaccino contro l'HPV consigliato dalla pediatra. Le parti si accordano anche per andare a parlare con la scuola o con i servizi per l'attivazione e l'organizzazione della valutazione da effettuare alla figlia Per_2 relativa alle difficoltà di apprendimento evidenziate dalla scuola nel precedente anno accademico.
Anche nello stabilire i suddetti accordi, appare evidente quanto la comunicazione tra le parti non sia affatto chiara, il Sig. prova a cambiare discorso continuamente e a prender tempo, Pt_1 perfettamente in linea con le modalità di comunicazione emerse finora.”).
Appare provato come il regime di affido condiviso sinora seguito abbia recato pregiudizio alla prole in occasione di molteplici eventi occorsi nella vita delle minori, come rilevato anche dal consulente
(“Nell'ambiente familiare ogni problema manifestato dalle ragazze sembra innescare un conflitto infinito per il quale la ricerca di una soluzione efficace passa da innumerevoli discussioni, giochi di potere, angosce che dipendono da una alterata comunicazione tra i genitori, così come ben chiarito nella parte iniziale di questo documento (…) A dare una spiegazione a questo problema ci possono aiutare certamente i professionisti che hanno preso in carico questo nucleo familiare. Si prenda solo a titolo esemplificativo la pediatra che, dopo 10 anni di assistenza alle minori, decide di dimettersi dall'incarico a seguito della bronchite che colpisce la minore e per la quale era stato prescritto Per_2 un antibiotico, messo in discussione dal sig. che riteneva fosse necessaria una cura Pt_1 omeopatica, in data 25.02.2023 formalizza la sua revoca per “turbativa del rapporto di fiducia”(doc presente atti – nota di deposito – doc. b); la scuola di che già dall'anno scorso ravvisa delle Per_2 difficoltà nella gestione dell'attenzione e della concentrazione e nella gestione dei compiti della piccola, ma pur di non incidere negativamente sulla motivazione della minore, decide di aiutarla non infierendo con cattivi voti, ma chiedendo ai genitori di approfondire le condizioni della minore. Da tale richiesta è passato un anno ed è stato possibile effettuare una valutazione proprio a ridosso della chiusura di questa CTU. Dai racconti dei signori è emerso che il padre aveva necessità di capire se la valutazione fosse realmente necessaria considerando anche ciò che egli osservava nella figlia e soprattutto i voti che la stessa prendeva a scuola che erano dignitosamente buoni. Egli riporta nei pagina 8 di 13 colloqui effettuati che la (….(…)…relazione sollecitata dalla mamma, dove io non ho avuto modo di interloquire con i professori al di la di alcune mail con la professoressa di matematica [...] nel modo in cui è andata, io vengo sempre escluso [...] quello che provo? io mi calo nel mondo reale, questi sono problemi che ha l'98% della classe, la maggior parte dei ragazzi si distrae, [...] io sto solo dicendo che tutto ciò stride con i dati oggettivi, i 7 in pagella, sia di quest'anno che dell'anno scorso”.).
Ne segue che allo stato non può essere confermato il regime di affido condiviso e deve essere disposto un affido esclusivo alla madre con facoltà per la stessa di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla scuola e alla salute tenuto conto delle gravi criticità emerse in capo al padre.
In particolare, pur dovendosi dare atto come anche nel corso della ctu sia emerso il sincero legame del padre per le figlie, deve tuttavia darsi atto del dato oggettivo relativo alla incapacità del resistente ad assumersi la responsabilità di prendere decisioni nei momenti di criticità relative alla vita delle figlie come pure ribadito dal consulente tecnico a causa dei suoi tratti di personalità (“Il Sig. , che Pt_1 specifica che il suo tornare indietro su determinati episodi è per far meglio comprendere le sue paure di oggi, viene sollecitato ad interrogarsi rispetto a quali secondo lui possano essere state le sue responsabilità nel fallimento di questa relazione “non voglio dare l'impressione di essere perfetto, sicuramente nella vita matrimoniale da un po' di tempo chiedeva di fare una terapia di CP_1 coppia e io ho molto temporeggiato perché pensavo fossero risolvibili magari migliorando il dialogo”.
Emerge chiaramente un tratto caratteristico del Sig. , si coglie pertanto l'occasione per Pt_1 indagare su cosa lo spinga costantemente a temporeggiare quando si trova dinanzi a qualsiasi decisione da prendere, sulla sua difficoltà nell'affidarsi al punto di vista altrui.” cfr. elaborato peritale pag. 37).
Occorre in particolare dare atto come all'esito della valutazione della personalità condotta dal consulente siano emerse criticità nella funzione protettiva della capacità genitoriale (“La funzione non appare sufficientemente rappresentata. Dai test e dai colloqui clinici è emerso che, pur possedendo sufficienti capacità generiche, il Sig. tende a rimandare od opporsi alle azioni di cura della Pt_1 salute e gestione delle problematiche scolastiche. Nei test è emersa sia una impulsività ideativa che una forte spinta al perfezionismo (con difficoltà a spostare l'attenzione da un particolare all'altro).
Queste due forze contrastanti (la spinta a prendere una decisione con modalità non adeguatamente ponderate, contro quella di fare qualcosa di preciso e impeccabile) blocca di fatto le decisioni stesse, tanto che l'uomo talvolta rischia di rimandare troppo, per il timore di fare qualcosa di incoerente con i propri standard interni”; cfr. ctu pag. 65) che del resto hanno trovato conferma con particolare riferimento all'aspetto delle cure mediche delle minori. Sono in atti certificati medici che attestano pagina 9 di 13 come il ritardo nelle cure per i funghi della pelle della figlia abbia determinato il moltiplicarsi Per_2 delle relative pustole, nell'ordine di circa cento in tutto il corpo, con concreti rischi per la salute della stessa.
Analogo discorso può essere fatto per il ritardo nella somministrazione dei vaccini per la figlia
Per_1
Ne segue che, ferma restando la possibilità in futuro di mutare il regime di affido condiviso all'esito dello svolgimento da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità, allo stato deve essere disposto un regime di affido esclusivo alla madre con facoltà per la medesima di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla scuola e alla salute delle figlie.
Per quanto riguardo il collocamento delle minori e il regime di visita del genitore non collocatario possono trovare conferma i provvedimenti di cui all'ordinanza del giudice istruttore atteso il miglioramento della serenità delle ragazze successivamente al mutamento del loro collocamento registrato in corso di causa dal consulente tecnico.
3. Mantenimento della prole
Come noto l'art. 337 ter, comma 4, c.c. prevede la possibilità che per il mantenimento dei figli sia stabilita la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità
(c.d. assegno perequativo), da determinare tenuto conto di alcuni parametri, specificamente individuati dalla norma: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame, quanto al primo criterio, deve riconoscersi, in base all'id quod plerumque accidit, un aumento dei bisogni delle figlie, evidentemente aumentate in ragione dell'età con conseguente maggiori oneri di mantenimento in capo ad entrambi i genitori (cfr. Cass. 8927/2012 “L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Si rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass. 13664/2022 “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed pagina 10 di 13 assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”).
Occorre poi considerare, con riferimento agli ulteriori successivi parametri richiamati dalla disposizione, le condizioni economico reddituali delle parti che incidono sul tenore di vita della prole.
Sotto tale aspetto dalla documentazione depositata in atti emerge che la madre percepisce redditi netti pari alla somma mensile di euro 1.950 euro circa per dodici mensilità, comprensivi dei canoni di locazione di un immobile. La medesima è proprietaria dell'abitazione in cui vive non gravata da mutuo.
Il padre percepisce redditi pari alla somma mensile di euro 3.300,00 per dodici mensilità oltre ai redditi derivanti dalla locazione di un immobile in Sardegna di cui è proprietario e non oggetto di dichiarazione fiscale;
dagli estratti conto depositati (peraltro solo parzialmente) emergono bonifici per il solo mese di giugno 2024, riconducibili alla locazione del suddetto immobile, pari alla somma di euro 1.810,00 circa.
Il padre è altresì proprietario dell'abitazione principale in Pomezia, è gravato da un mutuo mensile di euro 664,00, acceso per l'acquisto dell'abitazione in Pomezia, e di un ulteriore finanziamento con scadenza nel 2028 di importo mensile pari ad euro 225,00.
Il medesimo ha da ultimo acquistato un ulteriore immobile in Roma in via Marco Atilio, con la provvista derivante dalla vendita di un immobile ricevuto in eredità dalla madre, che verosimilmente sarà ceduto in locazione con conseguente ulteriore fonte di reddito.
Tenuto conto di tali elementi reddituali e dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, ritiene il Collegio congruo porre a carico del padre un assegno perequativo pari alla somma mensile di euro 700,00 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese straordinarie, disciplinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA, devono essere ripartite tra i genitori in misura paritaria.
4. Spese processuali
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto degli esiti della decisione;
le spese della ctu possono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Da ultimo deve essere notiziata la Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36
DPR 600/1973 (“I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni,
pagina 11 di 13 vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli”) in relazione all'omesso inserimento nelle dichiarazioni dei redditi del resistente dei canoni di locazione percepiti per l'attività ricettiva svolta nella casa di sua proprietà ubicata comune di Monte Petrosu (San
Teodoro) ed oggetto di pubblicizzazione mediante il sito internet www.casamontepetrosu.it.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, preso atto che con sentenza 164/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Fermo l'08/06/2014 dai signori e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Fermo al n. 29 parte II, serie A, anno 2014, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre con facoltà per la stessa di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla scuola e alla salute delle stesse;
2. dispone il collocamento prevalente delle figlie presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
un pomeriggio, seguito da pernottamento, nella settimana in cui le minori trascorreranno il week- end con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle 21; per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal
31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per un periodo di 30 giorni, anche suddiviso in due periodi, durante le vacanze estive (in assenza di accordo, i primi 15 giorni di agosto e i primi 15 giorni di settembre con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
gli ultimi 15 giorni di luglio e gli ultimi 15 giorni di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore e avendo cura di non separare le sorelle. Durante i periodi di spettanza esclusiva delle figlie, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e pagina 12 di 13 le figlie;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale le figlie saranno raggiungibili;
3. dispone che il padre corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento della prole, l'assegno periodico di € 700,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
4. compensa le spese di lite tra le parti e pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, in solido tra loro;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla Guardia di finanza ai sensi e per le finalità di cui all'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, in relazione alla rilevanza tributaria delle condotte omissive del Sig. in ordine ai canoni di Parte_1 locazione percepiti e fiscalmente non dichiarati relativi agli immobili siti nel Comune di San
Teodoro, Localita' Montepetrosu n. SN Piano 1, identificato al Catasto dei Fabbricati, Sez
Urbana Foglio 2, Numero 1619, Sub 7.
Così deciso a Velletri nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco Valecchi dott. Riccardo Massera
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6901/2021 promossa da:
con l'Avv. IOPPOLI CARLO (pec: ) Parte_1 Email_1
ATTORE
contro con gli Avv.ti Marco Meliti e Simona Bevilacqua (pec: Controparte_1
e Email_2 Email_3
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero (visto in data 21.6.2025)
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. B, della legge
1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla Legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del pagina 1 di 13 matrimonio concordatario contratto in Fermo il 08.06.2014, tra il sig. e la sig.ra Parte_1
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'anno 2014 n 29 parte II del Controparte_1
Comune di Fermo, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo, di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 n. 1238 e successive modificazioni;
- Confermare tutte le condizioni cui all'Accordo conciliativo del 23 aprile 2020, con sola modifica del calendario dei tempi di frequentazione padre/figli, considerato l'acquisto di nuova abitazione in Pomezia da parte del sig. per poter stare più Pt_1 vicino alle figlie e poter gestire più agevolmente gli orari di lavoro, e conseguentemente che venga adottato il seguente calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli IN VIA SUBORDINATA -
Stabilire affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, prevedendo tempi di frequentazione padre/figlie tendenzialmente paritari, ovvero 12 pernotti al mese presso l'abitazione paterna - In tale ipotesi, prevedere che il padre versi per il mantenimento di entrambe le figlie la somma mensile non superiore ad euro 300 oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e concordate come da Protocollo del Tribunale di Velletri IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA - Stabilire affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, ampliando i tempi di frequentazione padre/figlie tuttora vigenti, prevedendo 10 pernotti al mese delle minori presso l'abitazione paterna, (sostanzialmente aggiungendo, a quanto sinora provvisoriamente stabilito, che le figlie possano pernottare nei 2 mercoledì che trascorrono col padre) - In tale ipotesi, prevedere che il padre versi per il mantenimento di entrambe le figlie la somma mensile non superiore ad euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e concordate come da Protocollo del Tribunale di Velletri. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre contributo forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, disporre le formalità di rito al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed Controparte_1 il Sig. in data 8.06.2014, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1
Comune di Fermo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, disponendo per il regime divorzile le condizioni di seguito riportate: 1) Affidare, alla luce delle risultanze della CTU e del percorso di coordinazione genitoriale, le figlie minori e Per_1
in via esclusiva alla madre, la quale potrà prendersi carico delle principali necessità delle Per_2 minori ed assumere decisioni nel loro interesse, con particolare riferimento a quelle educative e cliniche. 2) Confermare che le figlie minori rimarranno a vivere in via prevalente insieme alla madre, nell'abitazione sita in Pomezia, Via delle Margherite n. 36. 3) Confermare l'attuale calendario di frequentazione , così come stabilito con provvedimento del 23.06.2023, ovvero: • a Parte_2
pagina 2 di 13 settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola (o alle ore 16,00, recandosi a prenderle presso l'abitazione materna in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola (o alle ore 10,00 in periodo non scolastico, accompagnandole presso l'abitazione materna); • nella settimana in cui le minori trascorrono il fine settimana con la madre, un pomeriggio, con pernotto (indicativamente il mercoledì); • nella settimana in cui le minori trascorreranno il fine settimana con il padre un pomeriggio (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle ore alle 21,00 accompagnandole presso l'abitazione materna. 4) Quanto alla frequentazione straordinaria: • durante il periodo natalizio, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, nonché, sempre in via alternata tra i genitori, il periodo compreso tra il 26 ed il 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• le vacanze pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, le figlie minori le trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore;
• durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno i periodi durante i quali le figlie minori staranno con ciascuno genitore. In ogni caso, il padre avrà diritto a trascorrere con e due Per_1 Per_2 settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto (in mancanza di diverso accordo, ad anni alterni, il periodo dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto, oppure dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto). Nei restanti periodi di vacanza di giugno e settembre rimarrà in vigore l'ordinario regime di frequentazione ordinaria. 5) Disporre che il Sig. , ai fini della corretta realizzazione Parte_1 del principio di proporzionalità nel mantenimento delle figlie minori e corrisponda Per_1 Per_2 alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno per il contributo al loro Controparte_1 mantenimento ordinario non inferiore ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla domanda e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del 2015.
In via istruttoria: ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 e 211 c.p.c., al Sig. Parte_1
l'esibizione della dichiarazione di successione relativa al decesso del padre, gli estratti di conto corrente mancanti in essere presso (30.09.2024; 30.3.2024; 31.12.2023; 30.09.2023; CP_2
30.03.2023), nonché gli estratti di conto corrente, italiani od esteri, e delle carte di credito degli ultimi due anni, a lui intestati e/o cointestati o sui quali abbia la delega ad operare, nonché il deposito delle polizze assicurative a lui intestate, di ogni altra forma di investimento e dei contratti lavorativi e/o attività di consulenza da lui prestata e delle fatture/ ricevute emesse in relazione all'affitto dell'immobile sito in Sardegna. In caso di inadempimento da parte dell' , si chiede che Pt_1
l'ordinanza di esibizione ex. art. 210 e 211 c.p.c. venga emessa direttamente nei confronti dei terzi ed in particolare di IA delle AT (P.IVA ) e ED S.p.A (P.IVA P.IVA_1 P.IVA_2 pagina 3 di 13 in persona del suo legale p.t.. In ogni caso: disporre la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso introduttivo, così come spiegato in memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento anche risarcitorio. Con vittoria di compensi e spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato in fatto
Il Sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 celebrato a Fermo in data 08.06.2014 con la Sig.ra dal quale si è separato Controparte_1 mediante accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Velletri con decreto del
15.10.2020. Ha inoltre chiesto una modifica del calendario di visita con le figlie allegando a sostegno della domanda di aver acquistato una casa in Pomezia per stare più vicino alle figlie minori, accollandosi gli oneri legati al mutuo stipulato per l'acquisto e chiedendo la conferma di un mantenimento diretto delle figlie. A sostegno della domanda ha essenzialmente ripercorso lo sviluppo processuale del giudizio di separazione sfociato nell'accordo omologato dal Tribunale, raggiunto all'esito dello svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede presidenziale in ragione della delicatezza dei rapporti familiari.
Si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si è associata alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio ma si è opposta alla modifica del regime di frequentazione delle figlie proposto dal ricorrente, in ragione del desiderio espresso dalle figlie minori di poter trascorrere maggior tempo presso la casa familiare, insieme alla madre.
Ha inoltre chiesto la cancellazione ex art 89 c.p.c. delle affermazioni “secondo le quali la CP_1 avrebbe una “grave instabilità psichica” “sempre manifestato seri disturbi dell'umore”, persino
“atteggiamenti bipolari” !!!” contenute nel ricorso, ritenute sconvenienti ed offensive e non rispondenti al vero.
Ha inoltre allegato che successivamente alla separazione il ricorrente avrebbe continuato a serbare comportamenti ossessivi e controllanti nei confronti della destinataria di continue denigrazioni CP_1
e svalutazioni del suo ruolo genitoriale, anche in presenza delle figlie minori, ed ostative ad un condiviso esercizio della responsabilità genitoriale in ragione del fatto che il padre perseverava nel voler imporre le proprie decisioni fondate sulle proprie convinzioni personali e così: impedendo la vaccinazione delle figlie contro il Covid-19; imponendo l'attività sportiva alla figlia senza Per_1 alcun minimo di gradualità dopo che la stessa si era ripresa da una fase acuta legata a disturbi di natura alimentare, in contrasto con i pareri medici;
ritardando l'intervento dei medici per una estrazione di due pagina 4 di 13 denti da latte per una figlia o per curare una verruca ed omettendo di seguire le figlie nei compiti a casa.
Ha quindi chiesto un collocamento prevalente delle figlie presso la madre, conformemente ai desiderata delle figlie, con disciplina dei tempi di visita del padre, e previsione a carico del medesimo di un assegno perequativo di mantenimento pari alla somma mensile di euro 350,00 per ciascuna figlia in ragione dei maggiori redditi percepiti sia per l'attività lavorativa svolta che per la locazione di una casa vacanze in Sardegna.
In sede presidenziale sono stati confermati i provvedimenti della separazione.
La causa è stata istruita con lo svolgimento di una ctu sulle competenze genitoriale e con l'aggiornamento della situazione economico reddituale;
è stato inoltre svolto l'ascolto del minore.
Con ordinanza del 23.6.2023 è stato disposto un regime di collocamento prevalente delle minori presso la madre, disciplinato il diritto di visita paterno e posto a carico del medesimo un contributo di mantenimento per le figlie pari alla somma mensile di euro 600,00 in ragione del fatto “che allo stato, in attesa degli esiti della ctu, tenuto conto delle conclusioni sul regime di affido condiviso avanzate dalla difesa della resistente (nonostante le reiterate censure avanzate in atti in ordine all'asserita inidoneità genitoriale del padre con particolare riferimento alle cure mediche) non sia opportuno modificare il regime di affido condiviso;
ritenuto tuttavia che, allo stato, alla luce della bocciatura della minore nonché del tenore degli audio depositati dalla difesa della resistente, occorre Per_1 disporre un collocamento prevalente della prole presso la madre, disciplinando le modalità di vista padre/figlie secondo il calendario di cui in dispositivo. Ritenuto inoltre che, alla luce dei dati reddituali in atti (i redditi del ricorrente risultano dall'ultima dichiarazione in atti pari alla somma di euro 2.907) e tenuto conto della non specifica contestazione da parte della difesa del ricorrente dell'ulteriore collaborazione del ricorrente presso la Rai e dei redditi allegati dalla difesa della resistente derivante dalla locazione di un immobile in Sardegna (che peraltro non risultano dalle dichiarazioni dei redditi in atti) la cui proprietà in capo al ricorrente è stata dal medesimo confermata in sede di udienza presidenziale, possa essere disposto un assegno di mantenimento pari alla somma mensile di 600,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie”.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Ritenuto in diritto
1. Domanda di cancellazione di frasi ex art 89 c.p.c.
pagina 5 di 13 Osserva il Collegio che dall'analisi del costrutto argomentativo della difesa del ricorrente, le frasi stigmatizzate dalla difesa avversaria non sono veicolate direttamente nei confronti della persona della resistente ma, lette nel contesto dell'atto, non mirano a ledere l'immagine o il decoro della madre quanto ad argomentare le ragioni in forza delle quali emergerebbe la sua inidoneità genitoriale.
Ne segue che le espressioni, prive di una loro intrinseca offensività nei confronti della persona della resistente, essendo strettamente legata alla tesi difensiva circa le sue carenze genitoriali ed educative, non sono estranee all'oggetto della causa e – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 2 c.p.c. – non comportano il diritto al risarcimento del danno, peraltro genericamente allegato (cfr. Cass.
8861/2021 “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”). Ed infatti, come detto, le espressioni non risultano avulse dall'oggetto della lite ma strumentali ad argomentare, seppure in via suggestiva, la asserita inidoneità genitoriale tale da rendere preferibile un collocamento presso il padre, domanda oggetto del giudizio (cfr. Cass. 14552/2009 “L'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice”). Ne segue che le frasi incriminati non si pongono in termini di assoluta estraneità con la strategia difensiva e quindi con l'oggetto della causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. 2188/1992 “A norma dell'art. 89 cod. proc. civ. l'offesa all'onore ed al decoro comporta, indipendentemente dalla possibilità o meno della cancellazione delle frasi offensive contenute negli atti difensivi, l'obbligo del risarcimento del danno non solo nell'ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa, ma anche nell'ipotesi che esse si presentino come eccedenti le esigenze difensive;
l'apprezzamento dell'avvenuto superamento dei limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l'esplicazione della difesa integra, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato”).
2. Affidamento, collocamento e frequentazione della prole pagina 6 di 13 Non può trovare conferma il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori per le seguenti concorrenti ragioni.
Come noto, secondo il condiviso orientamento nomofilattico il regime di affido condiviso risulta inattuabile in caso di eccezionale livello di litigiosità di coppia (cfr. Cass. 5108/2012 “In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse”) tale da impedire concretamente l'assunzione delle decisione nell'interesse della prole come nel caso di specie avvenuto anteriormente all'avvio della consulenza tecnica d'ufficio con particolare riferimento alle scelte nel campo medico e dell'affiancamento scolastico.
Nel corso di svolgimento della ctu tali criticità hanno trovato conferma come messo in luce dal consulente tecnico (cfr. relazione pag. 68 “La consulenza oggetto della valutazione è caratterizzata da diverse criticità che purtroppo hanno condizionato la crescita delle minori esponendole a numerose situazioni di conflitto, messaggi confusivi che i genitori hanno talvolta portato avanti esprimendo opinioni diametralmente opposte. I signori hanno mostrato nel corso della consulenza opinioni e punti di vista opposti spesso caratterizzati dalla difficoltà reciproca a comprendersi e a centrarsi più che sul proprio punto di vista, sulle reali necessità delle minori. In sostanza, tale criticità ha rappresentato il vulnus al quale le minori sono state esposte e a seguito del quale continuano ad essere triangolate. A tratti sembra emergere una maggiore capacità da parte della sig.ra a mostrare comprensione CP_1 nei riguardi delle riflessioni del sig. , circostanza che è emersa più raramente nell' Pt_1 Pt_1
(almeno durante le operazioni peritali) se non dopo accurata riflessione ed insistenza da parte dell'intero collegio peritale. Ci si riferisce ad esempio, e solo a titolo esemplificativo, al problema del vaccino per il quale la scrivente ha addirittura chiesto che il consenso per la somministrazione dello stesso, stante l'ampia discussione avvenuta in consulenza, fosse comunicato tramite PEC inoltrata dai rispettivi avvocati. È appena il caso di evidenziare, con seria preoccupazione, come ogni problematica che riguarda le minori sembra scatenare una discussione infinita tra i signori a causa degli approcci risolutivi differenti evidenziati nelle parti: da un lato l'eccessiva rigidità mostrata dal padre che, prima di prendere una decisione, tende a riflettere oltremodo rischiando di rimandare sino a condizionare non tanto il buon esito dell'intervento, quanto il modo in cui viene vissuto lo spazio che intercorre tra la valutazione del problema e la ricerca della soluzione idonea per gestirla;
dall'altro, l'atteggiamento preoccupato e risolutivo della madre che tenderebbe a mettere in atto le soluzione proposte dai pagina 7 di 13 professionisti ai quali si affida se solo le fosse concesso a seguito di uno scambio equilibrato con il padre delle figlie.”).
Ed infatti è emersa l'alta conflittualità tra le parti (“È chiaro che l'alto livello di conflittualità presente tra loro condizioni fortemente anche gli aspetti legati alla genitorialità, emerge pertanto la necessità di fare luce sulle motivazioni che sono alla base del forte risentimento che entrambi sembrano provare nei confronti dell'altro, al fine di gestire al meglio i rapporti fra le parti e far in modo che i diversi livelli non si confondano.”) nonché le difficoltà nel condividere scelte nel campo medico e scolastico
(“I signori, intanto, si rendono disponibili per procedere con il richiamo vaccinale e il vaccino contro l'HPV consigliato dalla pediatra. Le parti si accordano anche per andare a parlare con la scuola o con i servizi per l'attivazione e l'organizzazione della valutazione da effettuare alla figlia Per_2 relativa alle difficoltà di apprendimento evidenziate dalla scuola nel precedente anno accademico.
Anche nello stabilire i suddetti accordi, appare evidente quanto la comunicazione tra le parti non sia affatto chiara, il Sig. prova a cambiare discorso continuamente e a prender tempo, Pt_1 perfettamente in linea con le modalità di comunicazione emerse finora.”).
Appare provato come il regime di affido condiviso sinora seguito abbia recato pregiudizio alla prole in occasione di molteplici eventi occorsi nella vita delle minori, come rilevato anche dal consulente
(“Nell'ambiente familiare ogni problema manifestato dalle ragazze sembra innescare un conflitto infinito per il quale la ricerca di una soluzione efficace passa da innumerevoli discussioni, giochi di potere, angosce che dipendono da una alterata comunicazione tra i genitori, così come ben chiarito nella parte iniziale di questo documento (…) A dare una spiegazione a questo problema ci possono aiutare certamente i professionisti che hanno preso in carico questo nucleo familiare. Si prenda solo a titolo esemplificativo la pediatra che, dopo 10 anni di assistenza alle minori, decide di dimettersi dall'incarico a seguito della bronchite che colpisce la minore e per la quale era stato prescritto Per_2 un antibiotico, messo in discussione dal sig. che riteneva fosse necessaria una cura Pt_1 omeopatica, in data 25.02.2023 formalizza la sua revoca per “turbativa del rapporto di fiducia”(doc presente atti – nota di deposito – doc. b); la scuola di che già dall'anno scorso ravvisa delle Per_2 difficoltà nella gestione dell'attenzione e della concentrazione e nella gestione dei compiti della piccola, ma pur di non incidere negativamente sulla motivazione della minore, decide di aiutarla non infierendo con cattivi voti, ma chiedendo ai genitori di approfondire le condizioni della minore. Da tale richiesta è passato un anno ed è stato possibile effettuare una valutazione proprio a ridosso della chiusura di questa CTU. Dai racconti dei signori è emerso che il padre aveva necessità di capire se la valutazione fosse realmente necessaria considerando anche ciò che egli osservava nella figlia e soprattutto i voti che la stessa prendeva a scuola che erano dignitosamente buoni. Egli riporta nei pagina 8 di 13 colloqui effettuati che la (….(…)…relazione sollecitata dalla mamma, dove io non ho avuto modo di interloquire con i professori al di la di alcune mail con la professoressa di matematica [...] nel modo in cui è andata, io vengo sempre escluso [...] quello che provo? io mi calo nel mondo reale, questi sono problemi che ha l'98% della classe, la maggior parte dei ragazzi si distrae, [...] io sto solo dicendo che tutto ciò stride con i dati oggettivi, i 7 in pagella, sia di quest'anno che dell'anno scorso”.).
Ne segue che allo stato non può essere confermato il regime di affido condiviso e deve essere disposto un affido esclusivo alla madre con facoltà per la stessa di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla scuola e alla salute tenuto conto delle gravi criticità emerse in capo al padre.
In particolare, pur dovendosi dare atto come anche nel corso della ctu sia emerso il sincero legame del padre per le figlie, deve tuttavia darsi atto del dato oggettivo relativo alla incapacità del resistente ad assumersi la responsabilità di prendere decisioni nei momenti di criticità relative alla vita delle figlie come pure ribadito dal consulente tecnico a causa dei suoi tratti di personalità (“Il Sig. , che Pt_1 specifica che il suo tornare indietro su determinati episodi è per far meglio comprendere le sue paure di oggi, viene sollecitato ad interrogarsi rispetto a quali secondo lui possano essere state le sue responsabilità nel fallimento di questa relazione “non voglio dare l'impressione di essere perfetto, sicuramente nella vita matrimoniale da un po' di tempo chiedeva di fare una terapia di CP_1 coppia e io ho molto temporeggiato perché pensavo fossero risolvibili magari migliorando il dialogo”.
Emerge chiaramente un tratto caratteristico del Sig. , si coglie pertanto l'occasione per Pt_1 indagare su cosa lo spinga costantemente a temporeggiare quando si trova dinanzi a qualsiasi decisione da prendere, sulla sua difficoltà nell'affidarsi al punto di vista altrui.” cfr. elaborato peritale pag. 37).
Occorre in particolare dare atto come all'esito della valutazione della personalità condotta dal consulente siano emerse criticità nella funzione protettiva della capacità genitoriale (“La funzione non appare sufficientemente rappresentata. Dai test e dai colloqui clinici è emerso che, pur possedendo sufficienti capacità generiche, il Sig. tende a rimandare od opporsi alle azioni di cura della Pt_1 salute e gestione delle problematiche scolastiche. Nei test è emersa sia una impulsività ideativa che una forte spinta al perfezionismo (con difficoltà a spostare l'attenzione da un particolare all'altro).
Queste due forze contrastanti (la spinta a prendere una decisione con modalità non adeguatamente ponderate, contro quella di fare qualcosa di preciso e impeccabile) blocca di fatto le decisioni stesse, tanto che l'uomo talvolta rischia di rimandare troppo, per il timore di fare qualcosa di incoerente con i propri standard interni”; cfr. ctu pag. 65) che del resto hanno trovato conferma con particolare riferimento all'aspetto delle cure mediche delle minori. Sono in atti certificati medici che attestano pagina 9 di 13 come il ritardo nelle cure per i funghi della pelle della figlia abbia determinato il moltiplicarsi Per_2 delle relative pustole, nell'ordine di circa cento in tutto il corpo, con concreti rischi per la salute della stessa.
Analogo discorso può essere fatto per il ritardo nella somministrazione dei vaccini per la figlia
Per_1
Ne segue che, ferma restando la possibilità in futuro di mutare il regime di affido condiviso all'esito dello svolgimento da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità, allo stato deve essere disposto un regime di affido esclusivo alla madre con facoltà per la medesima di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla scuola e alla salute delle figlie.
Per quanto riguardo il collocamento delle minori e il regime di visita del genitore non collocatario possono trovare conferma i provvedimenti di cui all'ordinanza del giudice istruttore atteso il miglioramento della serenità delle ragazze successivamente al mutamento del loro collocamento registrato in corso di causa dal consulente tecnico.
3. Mantenimento della prole
Come noto l'art. 337 ter, comma 4, c.c. prevede la possibilità che per il mantenimento dei figli sia stabilita la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità
(c.d. assegno perequativo), da determinare tenuto conto di alcuni parametri, specificamente individuati dalla norma: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame, quanto al primo criterio, deve riconoscersi, in base all'id quod plerumque accidit, un aumento dei bisogni delle figlie, evidentemente aumentate in ragione dell'età con conseguente maggiori oneri di mantenimento in capo ad entrambi i genitori (cfr. Cass. 8927/2012 “L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Si rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass. 13664/2022 “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed pagina 10 di 13 assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”).
Occorre poi considerare, con riferimento agli ulteriori successivi parametri richiamati dalla disposizione, le condizioni economico reddituali delle parti che incidono sul tenore di vita della prole.
Sotto tale aspetto dalla documentazione depositata in atti emerge che la madre percepisce redditi netti pari alla somma mensile di euro 1.950 euro circa per dodici mensilità, comprensivi dei canoni di locazione di un immobile. La medesima è proprietaria dell'abitazione in cui vive non gravata da mutuo.
Il padre percepisce redditi pari alla somma mensile di euro 3.300,00 per dodici mensilità oltre ai redditi derivanti dalla locazione di un immobile in Sardegna di cui è proprietario e non oggetto di dichiarazione fiscale;
dagli estratti conto depositati (peraltro solo parzialmente) emergono bonifici per il solo mese di giugno 2024, riconducibili alla locazione del suddetto immobile, pari alla somma di euro 1.810,00 circa.
Il padre è altresì proprietario dell'abitazione principale in Pomezia, è gravato da un mutuo mensile di euro 664,00, acceso per l'acquisto dell'abitazione in Pomezia, e di un ulteriore finanziamento con scadenza nel 2028 di importo mensile pari ad euro 225,00.
Il medesimo ha da ultimo acquistato un ulteriore immobile in Roma in via Marco Atilio, con la provvista derivante dalla vendita di un immobile ricevuto in eredità dalla madre, che verosimilmente sarà ceduto in locazione con conseguente ulteriore fonte di reddito.
Tenuto conto di tali elementi reddituali e dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, ritiene il Collegio congruo porre a carico del padre un assegno perequativo pari alla somma mensile di euro 700,00 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese straordinarie, disciplinate dal protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA, devono essere ripartite tra i genitori in misura paritaria.
4. Spese processuali
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto degli esiti della decisione;
le spese della ctu possono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Da ultimo deve essere notiziata la Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36
DPR 600/1973 (“I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni,
pagina 11 di 13 vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli”) in relazione all'omesso inserimento nelle dichiarazioni dei redditi del resistente dei canoni di locazione percepiti per l'attività ricettiva svolta nella casa di sua proprietà ubicata comune di Monte Petrosu (San
Teodoro) ed oggetto di pubblicizzazione mediante il sito internet www.casamontepetrosu.it.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, preso atto che con sentenza 164/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Fermo l'08/06/2014 dai signori e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Fermo al n. 29 parte II, serie A, anno 2014, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre con facoltà per la stessa di assumere unilateralmente le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla scuola e alla salute delle stesse;
2. dispone il collocamento prevalente delle figlie presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
un pomeriggio, seguito da pernottamento, nella settimana in cui le minori trascorreranno il week- end con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle 21; per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal
31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per un periodo di 30 giorni, anche suddiviso in due periodi, durante le vacanze estive (in assenza di accordo, i primi 15 giorni di agosto e i primi 15 giorni di settembre con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
gli ultimi 15 giorni di luglio e gli ultimi 15 giorni di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore e avendo cura di non separare le sorelle. Durante i periodi di spettanza esclusiva delle figlie, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e pagina 12 di 13 le figlie;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale le figlie saranno raggiungibili;
3. dispone che il padre corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento della prole, l'assegno periodico di € 700,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
4. compensa le spese di lite tra le parti e pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, in solido tra loro;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla Guardia di finanza ai sensi e per le finalità di cui all'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, in relazione alla rilevanza tributaria delle condotte omissive del Sig. in ordine ai canoni di Parte_1 locazione percepiti e fiscalmente non dichiarati relativi agli immobili siti nel Comune di San
Teodoro, Localita' Montepetrosu n. SN Piano 1, identificato al Catasto dei Fabbricati, Sez
Urbana Foglio 2, Numero 1619, Sub 7.
Così deciso a Velletri nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco Valecchi dott. Riccardo Massera
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