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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13399/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13399/2022
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Messina via Sacro Cuore di Gesù n. 25, presso lo studio dell'avvocato
TORRE BARBERA CARMELO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato l'[...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Itala (ME) via Casalello n. 18, presso lo studio C.F._2 dell'avvocato FOTI NANCY, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 20/10/2022 - premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con a Catania il 16/09/2020, unione dalla quale è nata la figlia Controparte_1 Per_1
(il 24/05/2021) - ha adito questo Tribunale per chiedere di pronunciare la separazione
[...]
personale dal marito.
La ricorrente ha esposto in ricorso che il matrimonio è entrato in crisi a causa di reciproche incomprensioni determinate da insanabili incompatibilità di carattere e ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della minore , Per_1
con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Catania via Galati n. 9; la regolamentazione degli incontri padre-figlia, considerando con particolare attenzione la tenerissima
Pers età della bambina, evitando i pernotti;
un assegno di mantenimento per la minore da corrispondersi alla ricorrente, di importo non inferiore ad euro 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, oltre il
50% delle spese straordinarie;
un assegno di mantenimento in proprio favore pari ad euro 250,00
mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, come per legge;
di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Catania di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di ordinare/autorizzare il necessario consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto con l'inserimento nello stesso della figlia Per_1
2 All'udienza presidenziale del 23/02/2023, sentiti i coniugi - ivi compreso il convenuto,
personalmente comparso in udienza pur non essendo ancora costituito - ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con successiva ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 24/02/2023, ha disposto quanto segue:
Per
“DISPONE l'affidamento condiviso della figlia della coppia ad entrambi i genitori con collocamento della preso
la madre nella casa familiare sita in Catania, Via Galati 9; . Parte_2
DISPONE che il padre possa incontrare la suddetta figlia secondo le modalità riportate in parte motiva;
Per DISPONE allo stato degli atti che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia dalla Controparte_1
data di deposito della presente ordinanza, versando alla moglie collocataria ,entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, un assegno di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra
assegno e straordinarie (per le attività sportive, sanitarie, ludiche e scolastiche, ecc); le suddette spese dovranno
essere concordate previamente tra i genitori salvo il caso di spese necessarie urgenti;
RIGETTA le altre domande.”.
Con memoria integrativa, parte ricorrente ha precisato le domande in precedenza formulate.
Successivamente si è costituito in giudizio, non opponendosi né contestando le Controparte_1
statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e rappresentando la volontà dei coniugi di addivenire ad un accordo di separazione alle condizioni ivi stabilite.
All'udienza del 13/11/2024, chiesto dal Giudice alle parti, personalmente presenti, se vi è una gestione concorde della minore o se vi sono criticità, le stesse hanno confermato che riescono a
Pers gestire serenamente la figlia minore e che non vi sono criticità e hanno precisato che il padre vede regolarmente la minore, anche con pernottamento.
3 I procuratori delle parti hanno, dunque, chiesto la decisione della causa con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, con pronuncia sullo status e, per il resto, alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 708 c.p.c., con le seguenti modifiche:
“- Per quanto riguarda la permanenza della minore con il padre, con applicazione del calendario
previsto in ordinanza ex art. 708 c.p.c. dai tre anni di età modificato per quanto riguarda la prima
settimana di permanenza con il padre (quella senza pernottamento) con indicazione del martedi
pomeriggio con pernottamento, prelievo alle ore 16:00 del martedì provvedendo ad accompagnare
la minore presso l'abitazione materna alle ore 12.00 o ad accompagnarla all'asilo e/o a scuola la
mattina del mercoledì, ed inoltre il giovedì dall'uscita da scuola o in mancanza di scuola alle ore
15:00 fino alle ore 19:00;
- Nella settimana del pernottamento con il padre, il lunedì dall'uscita da scuola e in mancanza di
scuola alle ore 15:00 fino alle ore 19:00 e il venerdì dall'uscita da scuola o in mancanza di scuola
dalle ore 16:00 fino alla domenica alle 19:00, con pernottamento presso il padre nelle notti del
venerdì e dl sabato;
- dichiara di dare il proprio consenso alla percezione integrale dell'assegno unico Controparte_1
Pers per la minore alla madre;
Parte_1
- Per il resto di confermano le condizioni dell'ordinanza presidenziale;
- Spese compensate.”.
Alla predetta udienza, le parti personalmente presenti hanno dichiarato di aderire alle precedenti condizioni rilette alle stesse in udienza, sicché il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero, invitato ad esprimere il proprio parere, nulla ha opposto.
4 Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e le deduzioni di entrambe le parti risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Quanto alle condizioni di affidamento, permanenza con il genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore, si riportano di seguito le condizioni di cui al dispositivo dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., come richiamate e confermate dalle parti all'udienza del 13/11/2024:
Pers
“- DISPONE l'affidamento condiviso della figlia della coppia ad entrambi i genitori con
collocamento della preso la madre nella casa familiare sita in Catania, Via Galati 9; . Parte_2
- DISPONE che il padre possa incontrare la suddetta figlia secondo le modalità riportate in parte
motiva
- DISPONE allo stato degli atti che il resistente contribuisca al mantenimento Controparte_1
Pers della figlia dalla data di deposito della presente ordinanza, versando alla moglie collocataria
,entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno e straordinarie (per le attività
sportive, sanitarie, ludiche e scolastiche, ecc); le suddette spese dovranno essere concordate
previamente tra i genitori salvo il caso di spese necessarie urgenti.”.
Va tuttavia precisato che, laddove nel dispositivo della citata ordinanza con riferimento agli incontri padre-figlia si richiamavano “le modalità riportate in parte motiva”, devono intendersi in
5 via residuale confermate dalle parti quelle non espressamente modificate a verbale all'udienza del
Pers 13/11/2024, che di seguito si riportano (tenuto conto che la figlia ha già compiuto tre anni e che, dunque, deve considerarsi implicitamente superata la disciplina degli incontri padre-figlia vigente fino al compimento dei tre anni di età della minore) aventi ad oggetto la permanenza con il padre : Controparte_1
- in occasione delle festività natalizie, per una settimana (anche non continuativa), alternando di anno in anno il Natale con un genitore, il Capodanno con l'altro e viceversa;
- in occasione delle festività Pasquali, per tre giorni consecutivi, alternando con un genitore il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa;
- durante il periodo delle vacanze estive per la durata di due settimane (anche non continuative)
durante i mesi di giugno, luglio e agosto, previo accordo tra i genitori;
- Qualora la figlia non possa intrattenersi col padre per motivi di salute, quest'ultimo potrà vedere la stessa presso l'abitazione materna, previo accordo tra i genitori.
Infine, per quanto non riportato, ha applicazione la modifica della permanenza ordinaria approvata dalle parti a verbale della udienza del 13/11/2024
Le condizioni raggiunte dalle parti - che richiamano quelle di cui all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.,
con le modifiche riportate a verbale all'udienza del 13/11/2024 - vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti a verbale all'udienza del
13/11/2024 in ordine all'assegno unico.
6 Le spese processuali vanno compensate, come concordato dalle parti e in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13399/2022 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
CATANIA (CT), e nato l'[...] a [...] Controparte_1
CATANIA (CT), che hanno contratto matrimonio a Catania in data 16/09/2020, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania (CT) al N. 156, Parte 1, anno 2020;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza della figlia minore con il padre Per_1 Controparte_1
come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore oltre il 50 % delle spese Per_1
extra assegno e straordinarie (per le attività sportive, sanitarie, ludiche e scolastiche, ecc.), che dovranno essere concordate previamente tra i genitori salvo il caso di spese necessarie urgenti;
COMPENSA le spese processuali;
PRENDE ATTO del consenso prestato da alla percezione integrale dell'assegno Controparte_1
unico da parte di , madre della minore Parte_1 Per_1
7 DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13399/2022
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Messina via Sacro Cuore di Gesù n. 25, presso lo studio dell'avvocato
TORRE BARBERA CARMELO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato l'[...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Itala (ME) via Casalello n. 18, presso lo studio C.F._2 dell'avvocato FOTI NANCY, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 20/10/2022 - premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con a Catania il 16/09/2020, unione dalla quale è nata la figlia Controparte_1 Per_1
(il 24/05/2021) - ha adito questo Tribunale per chiedere di pronunciare la separazione
[...]
personale dal marito.
La ricorrente ha esposto in ricorso che il matrimonio è entrato in crisi a causa di reciproche incomprensioni determinate da insanabili incompatibilità di carattere e ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della minore , Per_1
con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Catania via Galati n. 9; la regolamentazione degli incontri padre-figlia, considerando con particolare attenzione la tenerissima
Pers età della bambina, evitando i pernotti;
un assegno di mantenimento per la minore da corrispondersi alla ricorrente, di importo non inferiore ad euro 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, oltre il
50% delle spese straordinarie;
un assegno di mantenimento in proprio favore pari ad euro 250,00
mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, come per legge;
di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Catania di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di ordinare/autorizzare il necessario consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto con l'inserimento nello stesso della figlia Per_1
2 All'udienza presidenziale del 23/02/2023, sentiti i coniugi - ivi compreso il convenuto,
personalmente comparso in udienza pur non essendo ancora costituito - ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con successiva ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 24/02/2023, ha disposto quanto segue:
Per
“DISPONE l'affidamento condiviso della figlia della coppia ad entrambi i genitori con collocamento della preso
la madre nella casa familiare sita in Catania, Via Galati 9; . Parte_2
DISPONE che il padre possa incontrare la suddetta figlia secondo le modalità riportate in parte motiva;
Per DISPONE allo stato degli atti che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia dalla Controparte_1
data di deposito della presente ordinanza, versando alla moglie collocataria ,entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, un assegno di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra
assegno e straordinarie (per le attività sportive, sanitarie, ludiche e scolastiche, ecc); le suddette spese dovranno
essere concordate previamente tra i genitori salvo il caso di spese necessarie urgenti;
RIGETTA le altre domande.”.
Con memoria integrativa, parte ricorrente ha precisato le domande in precedenza formulate.
Successivamente si è costituito in giudizio, non opponendosi né contestando le Controparte_1
statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e rappresentando la volontà dei coniugi di addivenire ad un accordo di separazione alle condizioni ivi stabilite.
All'udienza del 13/11/2024, chiesto dal Giudice alle parti, personalmente presenti, se vi è una gestione concorde della minore o se vi sono criticità, le stesse hanno confermato che riescono a
Pers gestire serenamente la figlia minore e che non vi sono criticità e hanno precisato che il padre vede regolarmente la minore, anche con pernottamento.
3 I procuratori delle parti hanno, dunque, chiesto la decisione della causa con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, con pronuncia sullo status e, per il resto, alle condizioni di cui all'ordinanza ex art. 708 c.p.c., con le seguenti modifiche:
“- Per quanto riguarda la permanenza della minore con il padre, con applicazione del calendario
previsto in ordinanza ex art. 708 c.p.c. dai tre anni di età modificato per quanto riguarda la prima
settimana di permanenza con il padre (quella senza pernottamento) con indicazione del martedi
pomeriggio con pernottamento, prelievo alle ore 16:00 del martedì provvedendo ad accompagnare
la minore presso l'abitazione materna alle ore 12.00 o ad accompagnarla all'asilo e/o a scuola la
mattina del mercoledì, ed inoltre il giovedì dall'uscita da scuola o in mancanza di scuola alle ore
15:00 fino alle ore 19:00;
- Nella settimana del pernottamento con il padre, il lunedì dall'uscita da scuola e in mancanza di
scuola alle ore 15:00 fino alle ore 19:00 e il venerdì dall'uscita da scuola o in mancanza di scuola
dalle ore 16:00 fino alla domenica alle 19:00, con pernottamento presso il padre nelle notti del
venerdì e dl sabato;
- dichiara di dare il proprio consenso alla percezione integrale dell'assegno unico Controparte_1
Pers per la minore alla madre;
Parte_1
- Per il resto di confermano le condizioni dell'ordinanza presidenziale;
- Spese compensate.”.
Alla predetta udienza, le parti personalmente presenti hanno dichiarato di aderire alle precedenti condizioni rilette alle stesse in udienza, sicché il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero, invitato ad esprimere il proprio parere, nulla ha opposto.
4 Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e le deduzioni di entrambe le parti risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Quanto alle condizioni di affidamento, permanenza con il genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore, si riportano di seguito le condizioni di cui al dispositivo dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., come richiamate e confermate dalle parti all'udienza del 13/11/2024:
Pers
“- DISPONE l'affidamento condiviso della figlia della coppia ad entrambi i genitori con
collocamento della preso la madre nella casa familiare sita in Catania, Via Galati 9; . Parte_2
- DISPONE che il padre possa incontrare la suddetta figlia secondo le modalità riportate in parte
motiva
- DISPONE allo stato degli atti che il resistente contribuisca al mantenimento Controparte_1
Pers della figlia dalla data di deposito della presente ordinanza, versando alla moglie collocataria
,entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno e straordinarie (per le attività
sportive, sanitarie, ludiche e scolastiche, ecc); le suddette spese dovranno essere concordate
previamente tra i genitori salvo il caso di spese necessarie urgenti.”.
Va tuttavia precisato che, laddove nel dispositivo della citata ordinanza con riferimento agli incontri padre-figlia si richiamavano “le modalità riportate in parte motiva”, devono intendersi in
5 via residuale confermate dalle parti quelle non espressamente modificate a verbale all'udienza del
Pers 13/11/2024, che di seguito si riportano (tenuto conto che la figlia ha già compiuto tre anni e che, dunque, deve considerarsi implicitamente superata la disciplina degli incontri padre-figlia vigente fino al compimento dei tre anni di età della minore) aventi ad oggetto la permanenza con il padre : Controparte_1
- in occasione delle festività natalizie, per una settimana (anche non continuativa), alternando di anno in anno il Natale con un genitore, il Capodanno con l'altro e viceversa;
- in occasione delle festività Pasquali, per tre giorni consecutivi, alternando con un genitore il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa;
- durante il periodo delle vacanze estive per la durata di due settimane (anche non continuative)
durante i mesi di giugno, luglio e agosto, previo accordo tra i genitori;
- Qualora la figlia non possa intrattenersi col padre per motivi di salute, quest'ultimo potrà vedere la stessa presso l'abitazione materna, previo accordo tra i genitori.
Infine, per quanto non riportato, ha applicazione la modifica della permanenza ordinaria approvata dalle parti a verbale della udienza del 13/11/2024
Le condizioni raggiunte dalle parti - che richiamano quelle di cui all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.,
con le modifiche riportate a verbale all'udienza del 13/11/2024 - vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti a verbale all'udienza del
13/11/2024 in ordine all'assegno unico.
6 Le spese processuali vanno compensate, come concordato dalle parti e in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13399/2022 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
CATANIA (CT), e nato l'[...] a [...] Controparte_1
CATANIA (CT), che hanno contratto matrimonio a Catania in data 16/09/2020, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania (CT) al N. 156, Parte 1, anno 2020;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza della figlia minore con il padre Per_1 Controparte_1
come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore oltre il 50 % delle spese Per_1
extra assegno e straordinarie (per le attività sportive, sanitarie, ludiche e scolastiche, ecc.), che dovranno essere concordate previamente tra i genitori salvo il caso di spese necessarie urgenti;
COMPENSA le spese processuali;
PRENDE ATTO del consenso prestato da alla percezione integrale dell'assegno Controparte_1
unico da parte di , madre della minore Parte_1 Per_1
7 DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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