Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessione di crediti.
Fra:
in persona del procuratore Dott. Parte_1 Parte_2
in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in data 1/06/2018, rep. Persona_1
19897, racc. 7889 e del procuratore speciale Avv. , in Parte_3
virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata dal
Notaio in data 24/07/2023, rep. Persona_1
n. 28762, racc. n. 12646, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Davide Arnaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via Pietro Cossa, n. 2, come da mandato in atti;
- Appellante –
-
contro
-
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Giorgio Fonzi ed elettivamente domiciliato presso
1
- Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova - riformare parzialmente
la sentenza n. 1059/2023 resa (nella causa civile iscritta al RG.
n. 7005/2020) pubblicata in data 4.05.2023 e non notificata,
conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
a ottenere il pagamento da parte del dei
[...] Controparte_1
seguenti importi.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
(A) confermare la Sentenza del Tribunale di Genova n. 1059/2023
pubblicata in data 4.05.2023 nella parte in cui il Tribunale di ha
così deciso: “€ 11.007,24 in linea capitale portato dalle fatture
indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc.
13-14; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art.
5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla
precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di
ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici,
nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del
rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi
di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con
decorrenza dalla data di notifica della citazione al saldo;
d. €
80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione
di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto
quale doc. 03 e prodotte quali docc. 13-14 (…….) “Compensa le spese
di lite nella misura di un terzo e condanna il a Controparte_1
corrispondere alla controparte la residua frazione dei due terzi,
2 che si liquida in euro 176,00 per spese esenti, euro 2.824,00 per
compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso
forfetario spese generali”
(B) riformare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1059/2023 resa
(nella causa civile iscritta al RG. n. 7005/2020) pubblicata in data
4.05.2023 nella parte in cui, respinge ogni altra domanda e per
l'effetto condannare il al pagamento degli importi Controparte_1
dovuti per interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi
maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a
quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici sugli
interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
costi
di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle
cd. Note Debito Interessi relativamente ai seguenti importi:
e. € 1.863,73 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del
ritardato pagamento, da parte del di crediti Controparte_1
ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco
prodotto quale doc. 04 e prodotta quale doc. 05;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista
dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art.
1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente
lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data
di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 2.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in
ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato
pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di CP_2
cui alla precedente lettera e.;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
3 (A) confermare la Sentenza del Tribunale di Genova n. 1059/2023
pubblicata in data 4.05.2023 nella parte in cui il Tribunale di ha
così deciso: “€ 11.007,24 in linea capitale portato dalle fatture
indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc.
13-14; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art.
5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla
precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di
ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici,
nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del
rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi
di cui alla precedente lettera b., scaduti da sei mesi, con Pt_4
decorrenza dalla data di notifica della citazione al saldo;
d. €
80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione
di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto
quale doc. 03 e prodotte quali docc. 13-14 (…..) “Compensa le spese
di lite nella misura di un terzo e condanna il a Controparte_1
corrispondere alla controparte la residua frazione dei due terzi,
che si liquida in euro 176,00 per spese esenti, euro 2.824,00 per
compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso
forfetario spese generali”
(B) riformare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1059/2023 resa
(nella causa civile iscritta al RG. n. 7005/2020) pubblicata in data
4.05.2023 nella parte in cui, respinge ogni altra domanda e per
l'effetto condannare il al pagamento degli importi Controparte_1
dovuti a titolo di interessi moratori portati dalla cd. Note Debito
Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori
rispetto a quelli costituenti la sorte capitale;
interessi
anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito
Interessi; costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02
4 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
ovvero di ogni diversa,
maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a Pt_1
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi
di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”;
Per l'appellata:
“La Corte di Appello di Genova, previe le pronunce più opportune,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinga
l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n° 1059/2023 del
Tribunale di Genova, del 4/5/2023, mai notificata, confermata la
stessa per intero.
Condanni l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 13/08/2020,
[...]
(attuale conveniva in Parte_5 Parte_1
giudizio il , deducendo che: Controparte_1
- a seguito di contratto di cessione del credito con CP_3
del 17/07/2018 (notificata al debitore ceduto), era divenuta
[...]
cessionaria del credito vantato da quest'ultima nei confronti del per fornitura di energia elettrica per Euro Controparte_1
11.007,24 oltre interessi moratori, anatocistici e costi di recupero del credito ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002;
- in forza di ulteriore contratto di cessione del credito stipulato con del 26/06/2015 (notificato anch'esso al Controparte_4
debitore ceduto), era divenuta cessionaria del credito vantato da quest'ultima nei confronti del relativo a interessi Controparte_1
moratori in capo a e derivati dal tardivo Controparte_4
pagamento delle fatture di cui ad una “Nota Debito Interessi”, per
5 Euro 1.863,73, oltre interessi anatocistici e costi di recupero del credito ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002.
Pertanto, chiedeva: Parte_5
- in via principale, l'accertamento e conseguente condanna al pagamento del credito nei confronti del per i Controparte_1
seguenti importi:
a. Euro 11.007,24 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 13-14;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D.lgs.
231/2002, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lett. a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.lgs. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, c. 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lett. b., caduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. Euro 80,00 ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002 in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 13-14;
e. Euro 1.863,73 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note
Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 e prodotta quale doc. 05;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284,
c. 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lett. e.,
6 scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. Eur 2.360,00 ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002 in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lett. e..
In via subordinata domandava l'accertamento e conseguente condanna al pagamento del credito nei confronti del relativo Controparte_1
a diverse somme risultanti in corso causa, a titolo di:
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lett.
a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd.
Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002 in relazione alle cd. Note Debito Interessi.
In via ulteriormente subordinata domandava , la condanna del
[...]
al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute dal P_
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato Controparte_1
arricchimento ex art. 2041 c.c., in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
7 2. Si costituiva nel giudizio di primo grado il , Controparte_1
eccependo:
- in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- l'inefficacia della cessione del credito intervenuta tra l'attrice ed ex art. 1264 c.c., stante la nullità della Controparte_4
notifica ex art. 11 l. 53/1994 per difetto di sottoscrizione digitale della relazione di notificazione e per l'utilizzo di una e-mail diversa da quella ufficiale del difensore;
- in subordine, il riconoscimento del credito operato da Parte_1
in favore del di , del 9/05/2017, per la somma
[...] P_ P_
di Euro 1.969,07 e, conseguentemente, per l'effetto della compensazione, l'accertamento di un residuo credito del per P_
euro 105,34;
- l'inefficacia ex art. 1264 c.c., per la nullità della notifica,
della cessione tra e e, in ogni Parte_1 Controparte_3
caso, la non debenza del credito da essa portato stante l'inadempimento della società cedente, poiché questa aveva effettuato un'unica fatturazione per due differenti contratti,
circostanza già oggetto di reclamo proposto dal ex art. 44 P_
D.lgs. 93/2011;
- l'inammissibilità delle domande attoree subordinate, stante la loro indeterminatezza.
Pertanto, il chiedeva: Controparte_1
- in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- dichiararsi l'inefficacia della cessione del credito intervenuta tra l'attrice ed e, per l'effetto, Controparte_4
l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a tale titolo;
8 - in via subordinata, dichiararsi compensata la somma richiesta di
Euro 1.863,73 con il credito vantato dal Comune di P_
nel merito, dichiararsi non dovuta la somma di euro 11.007,24 attrice per inadempimento riferibile all'attrice, dichiararsi la mora del creditore ex art. 1206 c.c. e, per l'effetto, non dovute le somme richieste a titolo di interessi e costi di recupero;
con vittoria delle spese di lite.
3. Con sentenza n. 1059 del 4/05/2023, il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda di , Parte_5
condannava il a corrispondere all'attrice le Controparte_1
seguenti somme:
a. Euro 11.007,24 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 13-14;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D.lgs.
n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica della citazione al saldo;
d. Euro 80,00 ex art. 6, c. 2, D.lgs. n. 231/2002 in ragione di Euro
40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 13-14.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di cui al punto e) delle conclusioni formulate dall'attrice e compensava le spese di lite nella misura di un terzo, condannando il a Controparte_1
corrispondere alla controparte la residua frazione dei due terzi.
9 Dato atto del fallimento del tentativo di negoziazione assistita intervenuto tra le parti, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di inefficacia della cessione effettuata da
[...]
in favore di e la connessa eccezione CP_4 Parte_1
di prescrizione del relativo credito per interessi moratori di Euro
1.863,73 (sorto in data posteriore alla cessione), in quanto, la cessione poteva dirsi, comunque, regolarmente tempestivamente notificata con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Invece il Tribunale affermava la non debenza, da parte del
[...]
, del credito per interessi moratori di Euro 1.863,73 e dei P_
relativi accessori richiesti, ritenendo che, a fronte dell'eccezione, formulata dall'Ente locale, di avvenuto pagamento tempestivo delle fatture da cui era sorto tale credito, perché
ricevute solo nel 2017, spettasse a dare prova Parte_1
dell'esistenza dei presupposti per la maturazione di tale credito.
Quanto alla somma di Euro 11.007,24 e ai relativi accessori richiesti, il Tribunale accoglieva la domanda di Parte_1
ritenendo infondata l'eccezione di inadempimento del relativa P_
alla mancata doppia fatturazione, siccome la Convenzione Consip
evocata dall'Ente locale prevedeva solo l'obbligo di emettere fatture contenenti riferimenti dettagliati sui consumi e sulle tariffe applicate, come risultava nel caso di specie.
4. In data 5/12/2023, proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza, formulando due motivi di impugnazione.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a rigettare la domanda relativa al credito per interessi moratori di Euro 1.863,73 e ai relativi accessori,
affermando che, a fronte dell'eccezione di tempestivo pagamento
10 delle fatture di spettava a Controparte_4 Parte_1
provare la debenza di tale credito.
Secondo l'appellante, il Tribunale, nel giungere a tale statuizione,
non aveva esaminato correttamente i documenti prodotti in giudizio.
Inoltre, l'appellante affermava che, in base al principio dell'onere della prova in materia contrattuale, spettava, in realtà, al
[...]
fornire la prova dell'avvenuto tempestivo pagamento delle P_
fatture di ovvero del loro invio solo nel Controparte_4
2017, posto che l'Ente locale si era limitato ad eccepire tale circostanza, senza fornire valida prova documentale a sostegno dell'asserzione.
Secondo motivo di appello.
Sempre con riferimento al credito ceduto da Controparte_4
secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato ad affermare che la Banca era consapevole dell'inesistenza del debito, in quanto aveva mandato al una e-mail del 9/05/2017 con cui Controparte_1
dichiarava di rimborsare il Comune del suo credito, mediante emissione di una nota di credito di importo pari a quello del credito ottenuto dalla cessione.
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato a considerare tale e-mail, perché in essa non viene indicato l'importo del credito de
quo, né viene fatto riferimento ad alcuna compensazione.
5. Si costituiva in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello, deducendo, in particolare, che:
- rispetto al credito ceduto da controparte Controparte_4
aveva prodotto in giudizio solo 54 delle 103 fatture allegate nell'atto di citazione in primo grado;
- la nota di debito per interessi moratori prodotta da controparte non era idonea a provare l'esistenza del relativo credito, in quanto
11 il conteggio in essa riportato non esplicitava il tipo di ritardo per ogni singola fattura;
- il in realtà, aveva tempestivamente pagato le Controparte_1
fatture in argomento, non appena ricevute, ossia nel 2017;
- non vi era prova in atti dell'avvenuta costituzione in mora del
, salva una richiesta di pagamento del giugno 2020, comunque P_
posteriore alla e-mail di riconoscimento di debito del 9/05/2017 di controparte, con la quale riconosceva l'esistenza di un controcredito del Comune per Euro 1.969,07;
- tale comunicazione del 9/05/2017 non era stata disconosciuta da controparte e attestava l'inesistenza del credito ex adverso vantato di Euro 1.863,73, ovvero la possibilità di procedere a compensazione giudiziale con il menzionato controcredito del Comune;
- non essendo dovuto il credito di Euro 1.863,73, non erano nemmeno dovute le ulteriori somme accessorie richieste da controparte.
6. All'udienza del 30/01/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
7.Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante ha agito per il pagamento, nei confronti del P_
, della somma di Euro 1.863,73 relativa ad un credito per
[...]
interessi moratori, a suo dire, maturati per il ritardo nel saldo di fatture di emesse nel periodo 2013-2015 e Controparte_4
cedute all'appellante con contratto del 26/06/2015, oltre ai relativi accessori (gli interessi anatocistici ex art. 5 D.lgs.
12 231/2002 e la somma di Euro 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo
ex art. 6, c. 2 D.lgs. 231/2002).
E' pacifico che le stesse sono state pagate dal Controparte_1
tutte insieme il 20 marzo 2017 .
Il ha eccepito, sin dal primo grado, la carenza dei Controparte_1
presupposti della domanda avversaria per aver tempestivamente pagato tali fatture, comunicategli, in realtà, solo a marzo 2017, come risulta dalla loro contabilità e che tale ritardata comunicazione è
espressamente indicata dal nel documento di pagamento. P_
A questo punto poiché l'obbligazione principale è stata pacificamente adempiuta e vi sono elementi che indicano che le fatture sono state considerate ricevute e contabilizzate dal P_
di solo nel 2017, diventa onere dell'appellante provare i P_
presupposti della propria domanda, ossia che le fatture sono state inviate tempestivamente e che sono state pagate in ritardo.
Al riguardo, deve rilevarsi che l'appellante ha prodotto il contratto di cessione, il contratto di somministrazione intercorso tra
[...]
e l'Ente locale, 54 fatture (docc. 17-70) e la nota CP_4
di debito del 24/07/2017 riepilogativa del credito per interessi moratori maturato su ogni singola predetta fattura.
Tuttavia, non è stata fornita prova in giudizio della data di inoltro di tali fatture asseritamente pagate in ritardo.
Non solo, pur riportando le fatture la data di alcuni anni prima
(2013,2014,2015) non risulta neanche negli anni successivi alcun sollecito di pagamento che, pur non essendo necessaria una costituzione in mora, è prassi fare.
Il rigetto del primo motivo di appello assorbe il secondo motivo di impugnazione, siccome volto contestare il valore probatorio conferito dal Tribunale alla e-mail di riconoscimento di debito
13 emessa da in favore dell'Ente locale del 9/05/2017 Parte_1
e perché riguardante l'eccezione di compensazione giudiziale con il credito vantato dalla Banca, formulata dal , che non Controparte_1
è necessario esaminare, stante la carenza di prova della sussistenza del credito vantato dall'appellante.
In ogni caso nella e-mail del 9/05/2017 di al Parte_1 [...]
riconosce di essere debitrice nei P_ Parte_1
confronti del della somma di Euro 1.969,07, affermando di P_
aver avviato, in quella data, la procedura di accredito di tale somma.
Tuttavia, nonostante l'eccezione del Controparte_1 Parte_1
non ha mai provato di aver pagato a controparte tale somma,
[...]
né ha disconosciuto tempestivamente tale documento, limitandosi a contestarne il valore probatorio affermando il fatto che nella e-
mail non si fa riferimento al tipo di obbligazione cui la somma si riferisce.
Essendo a tutti gli effetti tale e-mail un riconoscimento di debito,
l'onere di provare l'insussistenza di tale controcredito spettava a
Parte_1
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata,
con conseguente rigetto sia della domanda di volta Parte_1
ad ottenere la condanna del al pagamento della somma Controparte_1
di Euro 1.863,73 a titolo di interessi moratori, sia delle domande connesse volte ad ottenere il pagamento dei relativi interessi anatocistici ex art. 5 D.lgs. 231/2002 e della somma ex art. 6, c.
2 D.lgs. 231/2002.
Infine sono egualmente corrette sia la compensazione parziale delle spese fatta in primo grado, data la reciproca soccombenza , sia la
14 quantificazione delle spese legali fatta dal Tribunale per le spese legali .
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto che in appello il valore della controversia si limita a Euro 1.863,73, in Euro 1.550,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (Euro 300,00 per la fase di studio, Euro 300,00 per la fase introduttiva, Euro 500,00
per la fase di trattazione, Euro 450,00 per la fase della decisione)
Si deve dichiarare che l'appello è stato interamente respinto ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30
maggio 2012 n. 115.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Genova n. 1059 del 4/05/2023 respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
spese legali del giudizio di appello liquidate in Euro 1.550,00 per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. .
Dichiara che l'appello è stato interamente respinto ai fini
dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
15 Genova, lì 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
16