Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2014, n. 11379
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Sentenza 22 maggio 2014

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Gli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (applicabile "ratione temporis") hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l'effettiva occupazione di nuovi dipendenti, per cui è condizione per il loro riconoscimento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), della citata legge, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell'anno precedente. Ne consegue che non ricorre il requisito dell'effettivo incremento occupazionale ove l'impresa, senza creare nuovi posti di lavoro, si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, facenti capo ad un'altra azienda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2014, n. 11379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11379
    Data del deposito : 22 maggio 2014

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