Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 1
Gli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (applicabile "ratione temporis") hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l'effettiva occupazione di nuovi dipendenti, per cui è condizione per il loro riconoscimento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), della citata legge, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell'anno precedente. Ne consegue che non ricorre il requisito dell'effettivo incremento occupazionale ove l'impresa, senza creare nuovi posti di lavoro, si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, facenti capo ad un'altra azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2014, n. 11379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11379 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23454-2008 proposto da:
GA IG in qualità di titolare della impresa individuale EL DI GA IG, C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell'avvocato NANNA VITO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO DELUCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, CALIULO IG, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SI UG S.P.A. (ora EQUITALIA ETR S.P.A.);
- intimata -
avverso la sentenza n. 1154/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/06/2008 R.G.N. 485/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA AR, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5/6 - 26/6/2008 la Corte d'appello dell'Aquila ha rigettato l'impugnazione proposta dalla ditta EL di CI LU avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo;
che le aveva respinto l'opposizione alla cartella di pagamento notificatale dalla SI Puglia s.p.a per il recupero del credito contributivo vantato nei suoi confronti dall'Inps per l'importo di Euro 246.256,48 a titolo di sgravi non dovuti. Ha spiegato la Corte che correttamente il primo giudice aveva accertato l'insussistenza del diritto della ricorrente ai pretesi sgravi contributivi, non avendo la medesima dimostrato l'esistenza del requisito richiesto dell'effettivo incremento occupazionale all'interno della sua impresa, in quanto nella fattispecie si era avuto solo il passaggio di mano d'opera dalla precedente azienda aggiudicataria dell'appalto degli stessi lavori pubblici per i quali l'appellante aveva ricevuto incarico dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il CI, quale titolare dell'impresa individuale EL di CI LU, con cinque motivi illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso l'Inps.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, dedotto per violazione degli artt. 324, 339, 343 e 346 c.p.c. e della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. a), b), c), e), come richiamato dalla L. n. 488 del 2001, art. 44, comma 1, nonché per vizio di omessa motivazione, il ricorrente, dopo aver osservato che il giudice di prime cure aveva escluso qualunque forma di elusione delle condizioni normative contemplate dalle citate disposizioni della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6 per l'accesso agli sgravi contributivi, rileva che in ordine a tale statuizione, mai impugnata, si è formato il giudicato, per cui la ritenuta inapplicabilità delle predette agevolazioni, così come affermata nel giudizio d'appello, finirebbe per reggersi solo sulla presunta violazione della lett. d) della norma appena menzionata. Il motivo è infondato.
Invero, le ipotesi di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, lett. a), b), c) ed e) concernono solo alcune delle condizioni, per il conseguimento delle agevolazioni contributive di cui al precedente quinto comma, previste dalla stessa norma che ne contempla altre alle restanti lettere d), f), g), h) ed i), per cui il richiamo operato dal ricorrente alle prime quattro condizioni, al fine di prospettare l'esistenza di un giudicato sull'accertamento della loro mancata elusione, finisce per rivelarsi inconferente rispetto al reale tema d'indagine che è rappresentato dalla avvenuta verifica in concreto dell'insussistenza della specifica condizione di cui alla citata lettera d), vale a dire quella della realizzazione di un effettivo incremento occupazionale. Inoltre, nel caso di affidamento di servizi o di opere in concessione o appalto da parte di amministrazioni pubbliche, come nella fattispecie, la norma stabilisce che il predetto incremento debba avvenire al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente, accertamento, questo, adeguatamente compiuto dai giudici d'appello nel momento in cui sono pervenuti al convincimento dell'insussistenza di tale condizione.
2. Col secondo motivo, dedotto sia per violazione di legge che per difetto di motivazione in ordine alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. d), come richiamato dalla L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, il ricorrente censura la decisione nella parte in cui i giudici d'appello hanno ritenuto non reale l'incremento occupazionale per il personale assunto, avendolo considerato come già occupato nella stessa attività di appalto pubblico espletata dalla precedente impresa. Al riguardo il ricorrente si duole di tale decisione facendo osservare che si trattava di personale che era stato alle dipendenze di un'impresa diversa e che era rimasta incontestata la circostanza per la quale la nuova società aggiudicataria non era controllata dalla precedente, ne' era ad essa collegata, per cui non vi era continuità in tali rapporti di lavoro atta a far supporre l'esistenza di un intento elusivo della norma. Ne consegue, secondo il ricorrente, che non poteva negarsi che si era avuta assunzione di nuovo personale attraverso il reclutamento di quello licenziato dalla precedente impresa aggiudicataria dell'appalto, ragione per la quale era giustificata la richiesta di fruizione del relativo sgravio contributivo, in quanto connesso all'assunzione di personale rimasto privo di occupazione dopo il licenziamento.
3. Col terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. d), (come richiamato anche dalla L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1), nonché dell'omessa, insufficiente e contraddittoria interpretazione di tale norma. In sostanza, il ricorrente contesta la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto di non considerare, ai fini della verifica dell'incremento occupazionale, il personale assunto dalla nuova aggiudicataria dell'appalto che era stato già alle dipendenze della precedente impresa aggiudicataria degli stessi lavori e chiede di accertare se la più corretta interpretazione della norma in questione non sia quella in base alla quale il metodo di calcolo dell'incremento occupazionale al netto delle diminuzioni operate debba valere anche per le imprese controllate o riconducibili ad altra impresa, ivi comprese quelle operanti nello svolgimento degli appalti pubblici. Pertanto, secondo tale tesi difensiva, la Corte d'appello dell'Aquila avrebbe violato i canoni legali di interpretazione nel momento in cui ha ritenuto, ai fini della verifica dell'incremento della base occupazionale riguardante ipotesi di appalto o concessione di opere o servizi pubblici, che il personale assunto non dovesse essere stato già occupato nella stessa attività al 31 dicembre dell'anno precedente in altra impresa, nonostante che nella fattispecie non fosse esistito alcun collegamento tra la precedente impresa aggiudicataria dell'appalto e quella nuova che aveva proceduto all'assunzione del personale licenziato dalla prima.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione essendo ad essi comune la questione della ricorrenza o meno, nella fattispecie, del requisito dell'incremento dell'occupazione ai fini delle agevolazioni contributive di cui alle L. n. 448 del 1998 e L. n. 448 del 2001. Com'è noto la L. 23 dicembre 1998, n. 448, contenente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, prevedeva all'art. 3 incentivi per le imprese ed in particolare, al quinto comma, stabiliva che per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna era riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La stessa norma aggiungeva che il beneficio si intendeva riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venisse instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti e che nelle regioni Abruzzo e Molise tali disposizioni si applicavano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999.
Il successivo sesto comma dello stesso art. 3 stabiliva una serie di condizioni, tra le quali quella di cui alla lettera d) sull'incremento occupazionale sopra esaminata, per l'accesso alle suddette agevolazioni.
In particolare, quest'ultima disposizione prevedeva nella sua parte finale che in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, l'incremento della base occupazionale dovesse essere considerato al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente.
Infine, la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44, comma 1, (legge finanziaria 2002) previde, ai fini del riconoscimento degli sgravi per i nuovi assunti entro l'anno 2002 nelle suddette regioni del meridione, la proroga del regime introdotto con la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5. Così riassunto il percorso normativo riguardante gli sgravi contributivi in questione è agevole osservare che le finalità perseguite dal legislatore erano quelle di incrementare effettivamente l'occupazione al fine di sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e di favorire lo sviluppo di quelle zone, per cui i benefici in esame venivano riconosciuti alle aziende che, operando nei territori individuati dalla norma citata, avessero portato ad un effettivo incremento dell'occupazione. Tali essendo le finalità della summenzionata normativa è evidente che ai fini della fruizione dei predetti sgravi occorreva la prova della effettiva creazione di nuovi posti di lavoro in eccedenza rispetto a quelli esistenti ad una certa data, per cui non potevano ricorrere i presupposti per il riconoscimento del beneficio ove l'impresa, senza creare alcun posto di lavoro, si fosse limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, di un'altra azienda. Nè può aver rilievo il richiamo operato dal ricorrente alla circostanza che il personale assunto, già alle dipendenze della precedente impresa prima del licenziamento, non fosse più occupato, atteso che si assiste, in tal caso, all'attuazione di un semplice sistema rotativo dello stesso personale tra due imprese, a discapito dell'ingresso nella nuova impresa, aggiudicataria degli stessi lavori pubblici ed interessata al conseguimento degli sgravi contributivi, di nuovi lavoratori, operazione, quest'ultima, che avrebbe rappresentato il vero mezzo per la realizzazione dell'incremento della base occupazionale voluto dal legislatore attraverso il preciso riferimento, di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. d), al concetto di incremento al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente.
Da tale preciso riferimento normativo discende la logica conseguenza, considerata in modo attento dalla Corte di merito, che non poteva tenersi conto, ai fini del calcolo del suddetto incremento, del personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell'anno precedente.
Pertanto, è condivisibile la decisione dei giudici d'appello laddove i medesimi hanno adeguatamente motivato, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, in merito all'accertata insussistenza del requisito dell'effettivo incremento occupazionale ai fini del preteso sgravio contributivo, essendo stato ben posto in rilievo che i nuovi lavoratori assunti erano, in realtà, quelli che avevano svolto la stessa attività fino a tre giorni prima alle dipendenze della precedente impresa aggiudicataria dell'appalto pubblico della quale non rappresentavano più la forza lavoro, a nulla potendo rilevare la diversità delle imprese.
4. Col quarto motivo viene prospettata l'illegittimità costituzionale della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, lett. d), così come richiamato dalla L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, per violazione dell'art. 3 Cost.. Sostiene il ricorrente che l'interpretazione della norma in esame adottata dalla Corte territoriale, vale a dire quella di ritenere insussistente il diritto allo sgravio contributivo in questione nell'ipotesi di assunzione di personale che sia già stato al 31 dicembre dell'anno precedente alle dipendenze di altra impresa aggiudicataria degli stessi lavori pubblici o di impresa collegata a quest'ultima o dalla medesima controllata, finirebbe col violare il dettato di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori non occupati, provenienti da impresa presso la quale svolgevano lo stesso lavoro prima di essere licenziati, e lavoratori giammai impiegati in quel determinato servizio.
Osserva la Corte che la prospettata questione di incostituzionalità è manifestamente infondata in quanto la finalità perseguita con la citata norma è proprio quella di favorire, attraverso il riconoscimento degli sgravi contributivi, lo sviluppo delle imprese che e operano nel meridione d'Italia e che occupino realmente nuovi dipendenti, dando, in tal modo, vita ad un effettivo incremento dell'occupazione meritevole del sostegno pubblico. Tra l'altro, l'infondatezza della tesi del ricorrente discende anche dalla considerazione che l'interpretazione della norma in esame dal medesimo suggerita finirebbe per vanificare lo scopo dell'effettivo incremento occupazionale perseguito dal legislatore, in quanto i lavoratori destinatari delle nuove potenziali assunzioni, riconducibili nell'alveo delle agevolazioni contributive, si vedrebbero preclusa la possibilità di inserimento in quella determinata attività lavorativa a causa del ricorso da parte dell'impresa ad un sistema di reclutamento del personale già occupato fino a poco tempo prima nell'esecuzione delle stesse opere oggetto d'appalto pubblico. In tal modo sarebbe consentito all'impresa datrice di lavoro di fruire di un considerevole risparmio contributivo senza un reale incremento basato sull'occupazione di nuovi dipendenti, incremento da intendersi in senso oggettivo e costituente la vera ragione del beneficio di cui trattasi.
5. Col quinto motivo si deduce la nullità della contestazione della violazione in base alla L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendosi che l'organo procedente non aveva motivato la contestazione dell'indebita fruizione di sgravi contributivi, basando la stessa solo su mere presunzioni, con conseguente affievolimento del diritto di difesa.
Il motivo è infondato, posto che i giudici d'appello hanno adeguatamente spiegato, con motivazione esente da vizi di carattere logico-giuridico, che il verbale di accertamento ispettivo indicava puntualmente le ragioni della rilevata insussistenza dei requisiti per l'accesso ai pretesi sgravi contributivi. D'altra parte, gli stessi giudici hanno condiviso le risultanze dei predetti accertamenti unitamente ai riscontri documentali rappresentati dalla disamina dei modelli di denunzia delle posizioni contributive per gli sgravi presentati mensilmente dalla parte ricorrente, pervenendo al convincimento, congruamente motivato, della insussistenza del preteso diritto.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014