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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 2510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 2510/2023 R.a.c.c. vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in atti Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MATTOZZI ELISABETTA e GEMMA ANDREA
ATTORE
E
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 come in atti dall'avv. LABIA MARIA ALESSANDRA
CONVENUTO
Conclusioni: all'udienza del 6.3.2025 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1 1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4)
e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo n. 948/2023 emesso in data 17/11/23 e notificato in data 20/11/23 su ricorso RG. n. 2045/2023 con il quale il
Tribunale di Rovigo, su istanza di ha ingiunto a Controparte_1 il pagamento della somma di €72.293,14 oltre interessi e Parte_1 spese di procedura.
3. L'opponente allega in fatto quanto segue:
ha stipulato con un accordo di fornitura per Parte_1 P_ pali per l'illuminazione e torri faro;
tale accordo di fornitura era funzionale all'adempimento di un contratto di appalto stipulato dall'odierna opponente con la committente appalto che CP_2 prevedeva, tra le condizioni, l'approvvigionamento presso fornitori preselezionati: con riguardo ai componenti sopra richiamati, erano indicati cinque fornitori, tra i quali, appunto, ; l'esistenza P_ di tale contratto di appalto, così come le penali ad esso riconnesse, erano note all'odierna opposta, a cui erano state comunicate.
Il contratto di fornitura tra e prevedeva due lotti T_ P_ di produzione: il lotto 1 (tipici di progetto L11, L12 e L13) e il lotto 2
(tipici di progetto L15B, L16B e L16C); successivamente, il lotto 2 fu frazionato in due lotti: il lotto 2.16 e il lotto 2.15. Le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto sono riferibili alla fornitura di cui al lotto 2.15. Nel corso del rapporto, avrebbe adottato P_ condotte abusive, pretendendo il pagamento a mezzo lettera di cambio, ponendosi in condizione di non adempiere tempestivamente - posticipando e revocando gli ordini di materie prime- e consegnando la merce con grave ritardo, provocando così l'applicazione di pesanti penali contrattuali da parte del committente Il tutto CP_2 secondo la seguente cronologia:
7.6.2021: trasmette a la commessa e General Purchase T_ P_
Conditions (doc. 5 att.);
2 19.7.2021: trasmette a la Richiesta d'Ordine N° T_ P_
MS211268-21 Rev. 0 (e sua successiva modifica: la “RDO”, Doc. 6 , Pt_2 in cui stabiliva, come richiesto, il pagamento mediante lettera di credito (“L/C”) e fissa le date di consegna – 30.11.2021 per il lotto 1 e
31.1.2022 per il lotto 2;
20.7.2021: PI riscontra positivamente con la Conferma d'Ordine
(la “CDO”, Doc. 7 Att.);
8.10.2021: PI riceve la L/C con scadenza al 21/2/22 e un importo di €838.400,00 (doc. 9 Att.);
3.11.2021: chiede la modifica delle date della lettera di P_ credito, ipotizzando la consegna della merce per inizio maggio 2022
(doc. 10 att.);
11.1.2022: sospende l'ordine per le materie prime del lotto 2, P_ lamentando la mancata modifica delle date della L/C (doc. 11 att.);
9.2.2022: annulla l'ordine per le materie prime del lotto 2, per P_ le medesime ragioni (doc. 12 att.):
31.3.2022: rifiuta di rilasciare la merce del lotto 1, per le P_ medesime ragioni (doc. 13 att.);
9.5.2022: chiede una modifica contrattuale, con incremento P_ dei prezzi del 30%; che infine non avviene, a seguito di rinegoziazione
(doc. 14 att.);
7.9.2022: viene stipulata una revisione contrattuale, con cui il lotto 2 è frazionato nei lotti 2.16 e 2.15, con le seguenti nuove tempistiche di evasione: Lotto 2.16 - collaudo entro il 18.10.22, consegna entro il
4.11.22; Lotto 2.15, collaudo entro il 30.1.23 e consegna entro il 3.2.23
(“RDO 2”, Doc. 15 Att. e la “CDO 2”, Doc. 16 Att.).
Anche le tempistiche da ultimo rinegoziate sarebbero poi state disattese, con definitivi significativi ritardi, così quantificabili:
3 Posizione Settimane di ritardo Settimane di ritardo (massimo) (massimo) rispetto ai termini della rispetto ai termini della RDO RDO 2 Lotto 1 19 / Lotto 2.16 42 2 Lotto 2.15 63 10
In ragione di tali ritardi, che si sono ripercossi sull'appalto stipulato da con quest'ultima ha applicato una penale T_ CP_2 contrattuale di €184.357,02 (doc. 23 Att.), successivamente rinegoziata nella minor somma di €69.000,00, corrisposta mediante compensazione sul maggior avere di verso la sua committente (doc. 24 Att.). T_
Poste tali allegazioni in fatto, l'opponente ha: T_
a) Eccepito l'incompetenza del Tribunale di Rovigo in favore del
Tribunale di Roma, ritenendo che la sia il foro CP_3 competente sia in quanto foro del convenuto (art. 19 c.p.c.), sia in quanto luogo in cui è sorta l'obbligazione, che quale luogo in cui questa debba essere eseguita (art. 20 c.p.c.), non costituendo il credito azionato una obbligazione portabile, per difetto di liquidità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, - Sez. Un., 13/9/2016,
n. 17989;
b) Contestato la prova del credito di controparte, essendo il ricorso monitorio fondato su mere fatture;
c) Eccepito il grave inadempimento di controparte, in ragione dei gravi ritardi nella consegna della merce, nonché dell'ingiustificata sospensione degli ordini di materie prime per mancata estensione della durata della L/C, anche a fronte delle rassicurazioni fornite per iscritto il 25.2.2022 (doc. 22 Att.);
d) Spiegato domanda riconvenzionale risarcitoria per violazione dei principi di correttezza e buona fede, sotto i profili delle condotte che hanno provocato il ritardo produttivo (sospensione/revoca ordini delle materie prime) e per il rifiuto ingiustificato di consegnare la merce già pronta relativa al lotto 1. quantifica T_
4 il danno negli €69.000,00 corrisposti a a titolo di penale CP_2 contrattuale;
e) Spiegato domanda riconvenzionale risarcitoria per abuso di dipendenza economica, sotto i profili delle condotte che hanno provocato il ritardo produttivo (sospensione/revoca ordini delle materie prime), per il rifiuto ingiustificato di consegnare la merce già pronta relativa al lotto 1, per il tentativo di applicare un rincaro dei prezzi del 30%, per aver imposto il rilascio di una L/C con copertura superiore al necessario, per aver imposto la dilazione di termini -potendo così, nelle more, curare altre commesse- il tutto abusando della dipendenza economica di che, vincolata dal T_ contratto di appalto a monte e dagli stretti termini contrattuali, non aveva alcuna valida alternativa sul mercato. Danno ritenuto da quantificarsi con riguardo al costo sopportato da per la T_ richiesta alle banche di emissione di L/C superiori rispetto a quelle necessarie e al profitto ottenuto da dagli ulteriori ordini P_ che la stessa è riuscita ad evadere rallentando la fornitura della
Commessa, o, comunque, secondo equità.
4. Si è costituito il convenuto, contestando l'avversa ricostruzione fattuale e chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali. Il convenuto allega in fatto quanto segue.
Il 19.7.2021 trasmette a la Richiesta d'Ordine N° T_ P_
MS211268-21 Rev. 0 (e sua successiva modifica: la RDO); questi atti negoziali facevano seguito, dopo lungo termine, a un prima richiesta di offerta del settembre 2020, tempestivamente riscontrata e non seguita da ordine (docc. 2 e 3 conv.), e sono stati preceduti da ampi contatti telefonici tra giugno e luglio 2021; la L/C è stata richiesta come modalità di pagamento in ragione degli importi estremamente elevati della commessa, pari a oltre €800.000,00, trattandosi di modalità conforme agli usi commerciali, maggiormente tutelante per ambo le parti.
Il 20.7.2021, il giorno successivo, trasmette il contratto di P_ vendita n. A/001303/2021; esso prevede espressamente che il contratto
5 è “bloccato in attesa del ricevimento della lettera di credito”, non indicando, conseguentemente, termini di consegna della merce (doc. 7 att. / doc. 5 conv); il contratto fissa l'importo totale dovuto, pari a
€838.400,00, la quantità, la tipologia di merce da consegnare e i prezzi unitari e il metodo di pagamento a mezzo di L/C, mentre nulla è fissato in punto di termini di consegna. Riguardo a tale ultimo aspetto, non sono stati infatti riprodotti in contratto i termini proposti nell'offerta del 19.7.2021, ma gli stessi sono stati oggetto di successiva negoziazione e riprodotti nella L/C e nelle successive quattro modifiche alla stessa. Solo tali atti negoziali regolano i rapporti tra le parti, mentre nessun rilievo hanno, nei riguardi di , i P_ rapporti contrattuali intrattenuti da con che T_ CP_2 peraltro riporterebbero quantitativi di merce differenti e una data di consegna addirittura antecedente alla stipula del contratto per cui è causa (21.5.2021). In definitiva, a luglio la produzione non poteva essere avviata, in mancanza della trasmissione di una bozza della lettera di credito redatta dalla banca, con puntuale indicazione di tutti gli elementi della compravendita (validità credito, termine di consegna, termine presentazione documenti).
Nelle more, il 4.8.2021, ha predisposto e trasmetto a P_ T_ disegni esecutivi del materiale (doc. 7 Conv.); seguivano variazioni dei disegni, inoltrate da a , non prontamente approvate da P_ T_
, malgrado i solleciti, per mancata ricezione dell'approvazione T_ definitiva da parte del suo committente (mail del 1.9.2021 e 3.9.2021 – docc. 8 conv.).
Al 20.9.2021 ancora non risultano approvati i disegni, né comunicata la
L/C, malgrado solleciti (doc. 9 conv.).
L'8.10.2021 invia la L/C (doc. 9 Att. / doc. 10 Conv.). T_
Il 28.10.2021, tuttavia, evidenzia la necessità di differire le P_ tempistiche indicate nella lettera, incompatibili con le ulteriori richieste di modifica dei disegni, circostanza non negata da , che T_ qualifica come meri “esempi” di cronoprogramma le date indicate
(doc. 11 conv.).
6 Il 2.11.2021 conferma l'approvazione dei disegni (doc. 12. T_
Conv.), con possibilità di concordare i termini effettivi per la consegna del primo lotto;
conseguentemente, il 5.11.2021, ha chiesto alla T_ propria banca la modifica dei termini della L/C, per “slittamento dei tempi di consegna, dovuto a ritardi sull'approvazione alla costruzione delle apparecchiature, da parte del cliente finale ” (doc. 13 CP_4 conv.).
Al 20.12.2021 non risulta ancora inoltrata la L/C aggiornata con le nuove tempistiche, malgrado i solleciti (mail dell'8.11.2021 e 18.11.2021
– doc. 14 conv.). A tale data, comunica che, in mancanza di P_ tempestivi aggiornamenti, bloccherà la commessa (doc. 15 Conv.).
L'11.1.2022 è concordato tra le parti un differimento della consegna del lotto 1 al 31.1.2022, venendo contestualmente estesa la scadenza della
L/C al 21.2.2022 (doc. 16 conv.); contestualmente, blocca la P_ fornitura della materia prima per il lotto 2, non essendo stata modificata, sul punto, la L/C.
Il 12.1.2022 comunica di essere pronta al collaudo per la data P_ del 21.01.2022 e per le consegne dei carichi, per i giorni 26.01, 27.01 e
28.01 2022, con richiesta di immediata conferma dello stazionamento dei container per le date concordate del 26, 27 e 28 gennaio (docc. 17 e
18 conv.).
Il 24.1.2022 comunica l'indisponibilità a ritirare la merce nelle T_ date previste, con conseguente slittamento concordato della data di consegna al 2.3.2022 e della scadenza della L/C al 17.3.2022 (docc. 19 e
20 conv.).
Tra il 14 e il 21.2.2022 comunica l'impossibilità di trasmettere le T_ packing list e indicare le date di carico, non comunicate da CP_4
(doc. 22 Conv.); conseguentemente, chiede e ottiene la modifica T_ dei dati della L/C, con data di consegna al 31.3.2022 e scadenza a 90gg
(docc. 23 e 24 conv.);
Il 18.3.2022/24.3.2022 sollecita, prima, l'indicazione delle date P_ di carico, e propone, poi, le date del 28, 29 e 30.3.2022; GE non
7 riesce a rispettare tali date e chiede un nuovo differimento (indiando come potenziali date il 4, 5 e 6 aprile), circostanza che rende necessaria una nuova modifica della L/C (docc. 25, 26 e 27 conv.).
Il 31.3.2022/1.4.2022 sollecita l'invio della L/C emendata, che P_ viene infine trasmessa da il 1.4.2022, alle ore 14:46; la nuova L/C T_ prevede consegna il 10.4.2024 e scadenza del credito il 23.4.2022 (docc.
28 e 29 Conv.).
L'8.4.2022 comunica di poter ritirare la merce solo nelle date del T_
12, 13 e 14.4.2022, con ulteriore necessità di emendare la L/C; conseguentemente, viene effettuata la quarta modifica, con termine di consegna indicato al 30.4.2022 e scadenza del credito al 15.5.2022
(docc. 30 e 31 conv.).
Il 12, 13 e 14.4.2022 provvede effettivamente al ritiro della T_ merce del lotto 1, emette fattura per €270.053,78 e l'importo è P_ incassato senza osservazioni da parte di (docc. 31, 32 e 33 T_
Conv.).
[lotto 2]
Il 9.5.2022/25.5.2022 a riscontro della richiesta di P_ T_ prevenuta in maggio [n.d.r.: non è documentata con esattezza la data], fornisce il preventivo aggiornato del lotto 2, con incremento del prezzo rispetto al precedente in ragione del sensibile aumento del prezzo di acciaio e zinco (doc. 35; docc. 36, 37 e 38 Conv.).
Il 29.8.2022 a seguito di lunghe trattative telefoniche, rivede P_ al ribasso gli importi e fornisce un nuovo preventivo (doc. 39 Conv.).
Il 5.9.2022 trasmette a l'ORDINE N. MS211268-21 T_ P_
REV. 2 datato 01.09.2022, con contabile di pagamento dell'acconto stabilito di €265.176,27 e riscontra emettendo il contratto di P_ vendita A/001303/2021 del 20 luglio 2021 “revisione del 07 settembre
2022”; nella mail di trasmissione è indicata espressamente la sostituzione del nuovo accordo al precedente ed è riepilogato il piano dei pagamenti, previsti a mezzo bonifico con varie scadenze (docc. 40,
8 41 Conv.). Nel contratto trasmesso, ha indicato, per le date di P_ consegna, la settimana 44/22 (6.11.2022) per i pali L16B e L16C e la settimana 5/23 (5.2.2023) per i pali L15B; nel documento non sono riportate le date del 18.10.2022 e del 30.01.2023 indicate da nel T_
RDO 2, circostanza che, in tesi convenuta, ne implicherebbe la non accettazione;
, inoltre nulla ha osservato su tale ultimo aspetto, e T_
i termini sarebbero in ogni caso da qualificarsi come non vincolanti, giusta previsione delle condizioni generali di contratto.
Il 10.10.2022 dichiara di essere pronta al collaudo dei pali P_
L16B e L16C (lotto 2.16) per il 27.10.2022, ma chiede il T_ differimento di tale attività prima al 4.11.2022 e quindi al 7.11.2022
(docc. 42 e 43 ). T_
Il 9.11.2022 avvisa che procederà alla numerazione delle T_ packing list non appena ricevuta dal committente la Shipping Release
Note (SRN), ciò che avviene il 16.11.2022 (doc. 44 Conv.).
Il 17.11.2022 comunica la propria disponibilità alla consegna T_ della merce il 22 e 23.11.2022, data confermata da il P_ medesimo giorno (doc. 45). Gli acconti sono quindi regolarmente pagati e la merce consegnata, senza rilievi. Si tratta dei pali L16B e
L16C- lotto 2.16 (docc. 46, 47, 48, 49, 50 Conv.)
Il 12.1.2023 con riguardo ai 657 pali L15B – lotto 2.15, P_ originariamente programmato per la settimana 5/2023 (5.2.2023) - propone due date di ispezione: una per 200 pezzi per la settimana
6/2023 (10.2.2023), l'altra, per i residui 457 pezzi, da fissarsi. GE riscontra positivamente, “come da intese”, tale programmazione con mail del 16.1.2023 (doc. 51 conv.).
Il 24.1.2023 differisce la data di collaudo a metà marzo, P_ novità riscontrata da (doc. 21 att. / doc. 52 Conv.); in tesi, il T_ tenore della mail è da interpretare come di insoddisfazione.
Il 13 e 14.3.2023 è consegnata la tranche di 225 pali L15B, secondo le date concordate;
la merce è pronta dall'8.3.2023 (docc. 53 e 54 conv.).
9 Il 29/30.3.2023 comunica che è pronto il ritiro dei restanti 432 P_ pezzi L15B per inizio aprile 2023. , con mail del 4.4.2023, T_ riscontra dichiarandosi pronta a ricevere dalla settimana successiva, stanti le ferie pasquali (docc. 56 e 57 Conv.)
Il 14 e 18.4.2023 sono consegnati i restanti 432 pali L15B, pronti da inizio aprile (doc. 57 conv.).
Poste tali allegazioni in fatto, l'opposta ha: P_
a) Contestato l'eccezione di incompetenza formulata da controparte, essendo la stessa incompleta (non tiene conto del foro ex art. 20
c.p.c./1498 c.c.) e comunque infondata per essere liquido il credito azionato monitoriamente;
b) Evidenziato l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria per ottenere l'emissione del decreto oggi opposto;
c) Contestato che sia ascrivibile a una condotta P_ inadempiente o, comunque, contraria a buona fede, osservando che l'ultima relazione commerciale tra le parti risale a un ventennio prima;
d) Contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale di controparte relativa alle penali contrattuali sostenute da , per T_ avere esattamente adempiuto e per non essere tale rapporto ad essa opponibile;
ha inoltre lamentato la produzione di documentazione in inglese non tradotta (docc. 2, 3, 4, 5 e 35 attorei);
e) Contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale di controparte per ritenuto abuso di dipendenza economica: per non essere l'art. 9 l.192/1998 applicabile ai contratti di compravendita;
per essere, in ogni caso, il “subfornitore” non , ma T_ P_ per non essere stato adeguatamente provato da controparte l'asserito squilibrio di diritti e obblighi;
per essere la limitazione dei fornitori stata imposta da e non da per essere CP_4 P_ mere petizioni di principio sia il danno reputazionale scontato da
10 , sia la coltivazione di altre commesse da nel tempo T_ P_ guadagnato dal differimento della commessa di . T_
5. In sede di prima memoria ex art. 281-duoedecies parte opponente ha svolto le seguenti precisazioni della domanda e contestazioni rispetto alla comparsa avversaria:
a) Ribadito le proprie eccezioni pregiudiziali e preliminari.
b) Rilevato che la lettera di cambio (modalità di pagamento prevista per il solo primo lotto), è un mero strumento di pagamento e non vale a modificare le pattuizioni negoziali, né l'emissione della stessa era condizione sospensiva del contratto;
che i termini contenuti nella LC dell'8.10.2021 coincidevano proprio con quelli previsti nella RDO di (doc. 10 att.), ovverosia il 30.1.2022. T_
c) Quanto alla contestazione per cui la responsabilità del ritardo andrebbe ascritta alla committente , la corrispondenza sub CP_5 doc. 13 conv. è confidenziale e quindi non utilizzabile, e le circostanze in parola atterebbero comunque al lotto 1, mentre le fatture azionate sono relative al lotto 2.
d) Quanto alla contestazione per cui avrebbe potuto iniziare la P_ produzione della merce solo a novembre 2021, dovendo attendere l'approvazione dei disegni di costruzione, la convalida all'inizio della produzione è stata rilasciata da già a fine ottobre 2021 T_
(all. 11 conv.); in ogni caso, avrebbe dovuto avviare P_
l'approvvigionamento della materia prima senza attendere la LC.
e) Quanto alla contestazione per cui non avrebbe P_ ingiustificatamente differito la produzione della commessa, in particolare del Lotto 2, in attesa dell'emissione della L/C, osserva che 1) sin da dicembre 2021 si è rifiutata di adempiere, quindi P_ già prima della scadenza della prima L/C prevista per fine febbraio
2022 (docc. 25 3 27 att.); 2) in data 11.1.2022 e 9.2.2022 ha poi sospeso e successivamente annullato l'ordine delle materie del
Lotto 2 sebbene la L/C avesse scadenza a marzo 2022; 3) in data
11 31.3.2022 si è addirittura rifiutata di consegnare la merce del Lotto
1.
f) Quanto alla contestazione per cui 1) non sarebbe responsabile P_ del ritardo per non aver rispettato la tempistica concordata, non essendo questa vincolante secondo le condizioni generali di vendita, nonché 2) alla circostanza per cui avrebbe accettato T_ sia la suddivisione della consegna in più tranches, sia il differimento dei termini di consegna del Lotto 2.15:
1) il documento relativo alle condizioni generali di vendita non è sottoscritto da , e l'assenza di un termine ad adempiere non è T_ comunque una clausola valida;
2) non vi è stato poi alcun accordo sul differimento della consegna del lotto 2, avendo anzi controparte riconosciuto il proprio ritardo sui termini concordati, come si ricava dagli stessi documenti prodotti da controparte (consegnare il Lotto 2.16 entro la settimana 44/22 (dal 31.10 al 6.11) ed il Lotto 2.15 entro la settimana
5/23 (dal 30.1 al 5.2); collaudo concordato in data 18.10.2022 per il
Lotto 2.16 e in data 30.1.2023 per il Lotto 2.15). La mail del 16.1.2023
(doc. 51 conv.) non è prova del raggiungimento di un accordo sullo slittamento dei termini di consegna posto che, in riscontro alla comunicazione con cui ha dichiarato che l'approntamento P_ del materiale sarebbe avvenuto “per metà marzo”, ha T_ contesto a controparte il ritardo in cui era incorsa (docc. 20 e 21 att.).
g) Ribadito la contestazione di abusività del tentativo di aumentare i prezzi del lotto 2, asseritamente per incremento dei prezzi delle materie prime: qualora queste fossero state acquistate tempestivamente, non vi sarebbe stato alcun problema sul punto.
h) Quanto al danno da ritardo consistito nelle penali applicate dal committente : CP_2
1) il purchase order (doc. 29 att.) con i termini di consegna è stato consegnato a mani alla Dr.ssa già a settembre 2021, P_ motivo per cui tali termini erano noti;
12 2) l'esistenza di penali a carico di è stato riferito a T_ da parte di collaboratori di e risulta P_ T_ documentalmente dalla trasmissione delle General Purchase
Conditions (doc. 5 att.), oltre a essere circostanza nota secondo la comune esperienza;
che la commessa fosse riconnessa a un contratto a monte era fatto noto a come risulta dalla sua stessa P_ produzione documentale (doc. 7 conv.)
3) le penali sono riconnesse al doloso ritardo nella consegna dei beni oggetto della commessa de quo, in cui ha ritardato P_ nell'adempimento, e il danno liquidato dal committente , pari CP_2
a €69.000,00 è stato interamente pagato (doc. 23-bis conv.)
i) Quanto al danno da abuso di dipendenza economica, il contratto sarebbe riconducibile alla subfornitura, essendo stati commissionali a dei componenti da eseguire secondo schematiche fornite e da P_ incorporare in beni complessi prodotti da , il tutto secondo lo T_ schema negoziale tipico della subfornitura. In ogni caso, la tutela risarcitoria per l'abuso di dipendenza economica è invocabile a prescindere dalla tipologia negoziale, qualora, come nel caso odierno, la parte non abbia alternative negoziali praticabili: solo infatti, tra i fornitori indicati in vendor list, poteva realizzare le P_ torri faro, circostanza che era già stata indicata a come CP_2 rischiosa per la commessa (doc. 25 att.), senza che ciononostante il committente premettesse il ricorso ad altri fornitori, e fermo restando che la modifica di fornitore in corso d'opera non avrebbe comunque consentito il rispetto dei tempi.
Provata la condotta abusiva, inoltre, la disciplina legale de qua non esigerebbe la prova del dolo o della volontà di nuocere.
Il danno risarcibile corrisponderebbe all'impegno aggiuntivo sopportato da per la richiesta alla banca di modifiche T_ ultronee della L/C, alla perdita di occasioni lavorative, all'aver investito nella commessa in termini di tempo e denaro, P_ nonché al profitto ottenuto da controparte dagli ulteriori ordini che
è riuscita ad evadere rallentando la fornitura di . P_ T_
13 Sono così riepilogabili le contestazioni in fatto rispetto alle difese di controparte:
(i) i termini di consegna coincidono per l'intera commessa con quelli indicati nella RDO e recepiti nella L/C dell'8.10.2021 con termine definitivo di consegna al 30.1.2022, e per il solo Lotto 2 con quelli indicati nella RDO 2 e recepiti nella corrispondente CDO 2, con termine definitivo di consegna al 3.2.2023 (ovvero settimana 5/23) (cfr. all.ti 6, 7, 15, 16 att. e all. 10 conv.);
(ii) i suddetti termini di consegna non sono mai stati contestati da che, invece, li ha condivisi ed accettati (cfr. all.ti 10 e 41 P_ conv.);
(iii) ha eseguito la propria prestazione in spregio ai doveri di P_ buona fede e correttezza, rifiutandosi ingiustificatamente di adempiere
(all.ti 11, 12 e 13 att. e all. 28 conv.);
(iv) per l'effetto, controparte ha consegnato la merce in ritardo, in spregio agli accordi intercorsi tra le parti.
Viceversa, non ha dimostrato di aver tempestivamente adempiuto P_ la propria prestazione;
anzi, con riguardo al Lotto 2.15, la stessa ha ammesso (i) di aver sospeso e annullato l'ordine delle materie prime
(all.ti 16 e 34 comparsa) e (ii) di aver riconosciuto il ritardo in cui era incorsa esclusivamente per propria colpa (all.ti 51 e 52 comparsa).
Queste, invece, le allegazioni definitivamente formulate in punto di abuso di dipendenza economica:
- al solo fine di ottenere la concessione della L/C a termini e condizioni di proprio interesse (i) ha eseguito l'approvvigionamento delle materie prime della commessa in ritardo rispetto agli standard di mercato (all.
11 comparsa e all. 28); (ii) ha sospeso e annullato l'ordine delle materie prime del Lotto 2 (all.ti 11 e 12 citazione); (iii) si è rifiutata di rilasciare la merce del Lotto 1 (all. 13 citazione);
14 - ha tentato di imporre condizioni economiche peggiorative, nonostante la rinegoziazione dei termini negoziali fosse dipesa esclusivamente dal suo inadempimento (all. 13 citazione);
- ha abusato dei propri diritti perseguendo un vantaggio – quello della copertura della L/C – di gran lunga superiore rispetto al danno da ritardo subito da che non ha avuto possibilità di evitare l'abuso, T_ dovendo evadere la Commessa.
6. In replica alla prima memoria istruttoria di parte opponente, con la seconda memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. parte opposta ha svolto le seguenti deduzioni:
a) Ribadito le proprie contestazioni alle eccezioni pregiudiziali e preliminari;
b) In punto di allegato inadempimento:
1) ribadito che i termini da prendere in considerazione sono quelli di cui alla lettera di credito IV emendamento (doc. 31 conv.), emessa dalla banca di GE su esplicite indicazioni di questa;
2) ribadito che il contratto era bloccato in attesa dell'emissione della
LC e che per tali ragioni non vi era indicazione delle date di consegna;
3) contestato che avrebbe rifiutato di adempiere ancora prima P_ della scadenza della prima L/C prevista per fine febbraio 2022 e sin da dicembre 2021; ribadito che i termini di consegna del lotto 2 vanno individuati nelle date del 22/23-11-2022, del 13/14-03-2023 e del 13-14-18 aprile 2023, per effetto di accordi tra le parti, fermo restando che era pronta per la consegna sin da fine ottobre P_
2022, primi di marzo 2023 e primi di aprile 2023 (è riepilogato quanto già dedotto, con richiamo ai documenti già in atti);
c) Ribadito di aver dato prova documentale del proprio diritto di credito
15 d) In punto di domanda riconvenzionale avversaria per abuso di dipendenza economica ha:
1) negato che fosse a conoscenza dei termini di consegna P_ imposti a da;
T_ CP_2
2) negato che abbia ricevuto, a mani di P_ CP_6
il di cui al doc. 29 att., con la prima
[...] CP_7 memoria ex art. 281 duodecies c.p.c., e osservato che tale documento, revisione contrattuale dell'accordo tra attrice opponente e sua committente, si fa riferimento a date di consegna
(15.12.2021/30.01.2022), non corrispondenti alle date convenute tra e;
T_ P_
3) negato che i propri dipendenti abbiano avuto notizia verbale dell'esistenza di penali contrattuali in capo a;
T_
4) ribadito che il doc. 5 att. nulla indicava né in punto di termini di consegna, né di penali;
5) evidenziato che il doc. 23-bis attore, che reca le penali contestate da a , include forniture anche ulteriori rispetto a CP_2 T_ quelle affidate a e non è indicato l'importo per singolo ritardo;
P_
6) contestato la novità della domanda risarcitoria nella parte in cui chiede il risarcimento del danno “nella minor o maggior Parte_1 misura stabilita in via equitativa” e comunque contestato che possa operarsi la liquidazione equitativa in surroga dell'onere della prova;
7) puntualizzato che la mail sub doc. 26 att. è stata inviata dalla dott.ssa al sig. per sollecitare l'approvazione di P_ CP_8
alla modifica/revisione 1 disegni (“sostituzione mat con T_ piastrina 50x70x5”), approvazione che tardava ad arrivare, nonostante un primo sollecito del 16.12.2021 e la raccomandazione dell'arch. di di ricevere approvazione entro la Per_1 P_ mattinata dello stesso giorno 16.12.2021, come emerge dallo scambio mail integrale (nuovo doc. 67 conv.);
16 8) puntualizzato che la mail sub doc. 27 att. (e già doc. 15 conv.) è stata inviata dalla dott.ssa una volta abbandonata la P_ possibilità di poter comprendere anche le consegne previste per il secondo lotto all'interno della lettera di credito, poiché, nonostante i ripetuti solleciti di (doc. 14 conv.) alla data del 20.12.2021 P_
non aveva ancora trasmesso la lettera di credito con la T_ variazione dei tempi di consegna;
il tutto con la consequenziale fissazione del termine di consegna del 31.01.2022 per il primo lotto
(doc. 10 e 16 conv.) e sospensione dell'ordine della materia prima per il lotto 2;
9) puntualizzato che il doc. 28 att., già doc. 11 conv., prova la necessità di slittamento dei termini in ragione delle modifiche ai disegni che necessitavano approvazione della committente;
CP_2
10) contestato che vi sia danno risarcibile o che, comunque, questo fosse prevedibile, ove esistente;
11) ribadito che ogni consegna è sempre stata accettata senza riserve e che gli acconti sono stati pagati senza osservazioni;
12) ribadito che il rapporto non è inquadrabile nella subfornitura, perché non è stata mera esecutrice di istruzioni altrui, ma ha P_ contribuito alla specifica progettazione dei pezzi (doc. 68), e che il contratto si presenta come un ordinario contratto di compravendita;
sono reiterate argomentazioni già in precedenza svolte;
13) evidenziato che il doc. 25 att., a pag. 3, smentisce la tesi avversaria per cui non sarebbe stato possibile avvalersi di fornitori diversi e che, in definitiva, appare che abbia mal T_ organizzato la propria attività.
7. In sede di prima memoria ex art. 281-duoedecies parte opposta ha svolto le seguenti precisazioni della domanda e contestazioni rispetto alla comparsa avversaria:
a) Dato atto dell'avvenuta corresponsione dell'importo portato dal decreto opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo con
17 ordinanza del 10.5.2024, ed offerto a controparte di definire la vertenza mediante pagamento di €5.783,45, pari all'8% del valore delle fatture oggetto di causa;
b) Reiterato la contestazione alle eccezioni pregiudiziali e preliminari controparte;
c) Richiamato le deduzioni svolte nell'atto introduttivo in punto di ricostruzione fattuale (ricostruzione poi ulteriormente puntualizzata, come si è visto sopra, in seconda memoria);
d) Contestato le omissioni presenti nel doc. 23 att. – documento che, come visto sopra, è stato in prima memoria di parte attrice ridepositato quale doc. 23-bis senza cancellature, e contestato per altre le ragioni in precedenza riepilogate in seconda memoria di parte opposta;
e) Evidenziato che il doc. 25 att., contrariamente a quanto sostenuto da parte avversaria, dimostra che la committente avrebbe CP_2 accettato anche il ricorso ad altri fornitori, previa valutazione degli stessi, ma che non ha presentato richieste di T_ prequalificazione per fornitori ulteriori, dovendo ora rispondere della propria disorganizzazione.
8. In replica alla prima memoria istruttoria di parte opposta, con la seconda memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. parte opponente ha svolto le seguenti deduzioni:
a) Riepilogato nuovamente le allegazioni e contestazioni svolte in precedenza;
b) Contestato le argomentazioni svolte da controparte con riguardo all'interpretazione da dare al doc. 25 att.. Secondo la tesi prospettata da parte attrice, in particolare:
(i) aveva fatto presente alla Committente che era T_ P_
l'unico fornitore di pali per l'illuminazione e torri faro;
18 (ii) aveva proposto in alternativa altri fornitori (“we sent an T_ email, as you mentioned…It was clear to us that the 3 manufactures [Pali
; Siderpaly – Italy;
N.C.M. – Italy] were alternative sub- P_ suppliers”; “during subsequent discussions we also added to our alternative sub-sippliers the manufacturer , that Controparte_9 was an approved supplier” (mail del 7.10.2020 in risposta alla precedente della Committente del 5.10.2024);
(iii) tuttavia, la Committente ha imposto comunque la scelta della
Subfornitrice.
Con ciò ricavandosi che per non è stato possibile T_ individuare in origine un fornitore diverso, né ottenere in seguito la sostituzione, che è stata rifiutata dal committente . CP_2
c) Osservato che dal doc. 23-bis si evince che le commesse gestite da erano quelle maggiormente in ritardo e che, pertanto, è P_ giustificata la domanda di ribaltare su quest'ultima gli oneri delle penali pagate per €69.000,00.
8. Tutto quanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata.
8.1. Per esigenze redazionali e di semplificazione di lettura, anche in ragione della notevole complessità delle vicende negoziali, la sintesi degli atti introduttivi e delle successive memorie integrative è stata organizzata in forma quanto più possibile schematica, facendo puntuale riferimento ai documenti che sostengono ogni asserzione e dando evidenza delle affermazioni di ordine valutativo svolte dai rispettivi procuratori. Per tali ragioni, si procederà ora direttamente all'esame delle questioni rilevanti, senza riepilogare nuovamente ogni aspetto in fatto, anche in considerazione della natura documentale della causa.
9. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza è infondata. Come noto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c. le questioni di competenza sono decise in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. Nel caso di specie è sufficiente
19 osservare che, al primo momento utile per la decisione sulla competenza (ovverosia all'udienza dell'8.5.2024), lo stato degli atti era tale da consentire il riscontro documentale dei titoli negoziali posti a base dell'azione monitoria, così come di ogni elemento volto a riscontrare la puntuale liquidazione del credito effettuata dal ricorrente in sede monitoria. Deve pertanto ritenersi ritualmente incardinato il giudizio presso il forum destinatae solutionis, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dall'opponente.
10. In via principale, l'opponente chiede “accertare e dichiarare la carenza di allegazione e prova dell'avversa pretesa creditoria, nonché
l'infondatezza del credito ingiunto e, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n.
948/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo;
- in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da a per le ragioni di Parte_1 Controparte_1 cui in atti;
e per l'effetto - condannare alla restituzione della P_ somma di Euro 83.895,38 pagata da in esecuzione del decreto T_ ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al soddisfo.
11. Osserva questo giudicante che, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell' an ed il quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass.
Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore, il quale agisce
20 in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova - secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione -; nonché la persistenza presuntiva del diritto - per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
A ciò si aggiunga che, nel quadro del principio, espresso dall'art. 116
c.p.c., di libera valutazione delle prove e libero convincimento del
Giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano prevalere necessariamente su altri elementi probatori, dal momento che la valutazione probatoria è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice;
ne consegue che il convincimento circa la verità di un fatto potrà basarsi anche su una presunzione, "se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari" (Cass., sez.
III, 18.04.07, n.9245).
11.1. .Dall'esame degli atti di causa, così come compiutamente ricostruiti, emerge che è totalmente documentato, così come sostanzialmente incontestato, il fatto che il rapporto contrattuale esista e che le prestazioni richieste in via monitoria abbiano base negoziale, dovendosi così presumere regolarmente sorto ed esistente il diritto del creditore a vedersi corrisposto il corrispettivo pattuito, salva la prova, a carico di controparte debitrice, dell'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa idonei a paralizzarla, come si dirà oltre.
21 12. A tale riguardo, parte opponente, nelle proprie articolate difese, eccepisce il grave inadempimento di controparte, contestando le modalità di gestione del rapporto dal lato creditorio con riferimento non solo alla specifica frazione azionata in via monitoria, ma al suo intero svolgimento. Detti asseriti inadempimenti, peraltro, sono posti dall'opponente a base di una richiesta risarcitoria fondata sulla necessità di corrispondere penali alla propria committente per i ritardi cagionati dalle ipotizzate dolose condotte di controparte, pretese che riguardano sia la rifusione di quanto pagato a tale titolo, sia il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di buona fede contrattuale e del divieto di abuso di dipendenza economica, come sopra analiticamente riportato.
12.1. La questione va innanzitutto esaminata sotto il profilo dell'inadempimento, onde verificare se la contestata condotta di parte creditrice integri i presupposti minimi per autorizzare la sospensione del dovere di adempimento a carico della controparte.
Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“L'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto "ex adverso", non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, né essendo l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, subordinato ad alcuna condizione né, in particolare, alla previa intimazione di una diffida o ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento, l'eccezione stessa” (da ultimo, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 17214 del 18/08/2020).
Chiarisce quindi la corte di legittimità, quanto al canone di applicazione di detta eccezione, che “Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro
22 rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22626 del 08/11/2016).
Sull'onere della prova, viene poi chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021). Più analiticamente, la
Cassazione ha chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di
23 diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del
12/02/2010).
12.2. Nel caso di specie, come anticipato, le rimostranze attengono non solo alla parte di rapporto azionata in via monitoria, ma anche a quella, di importo ben maggiore, in precedenza già eseguita. Ritiene questo giudicante che, esaminata la copiosa documentazione prodotta e le rispettive posizioni delle parti, non possa ravvisarsi, nel complesso, un grave inadempimento di parte creditrice.
Osserva questo giudicante che, dalla lettura dei documenti e degli scambi di corrispondenza tra le parti, non paia potersi ravvisare una gestione delle lavorazioni da parte del committente tale da integrare gli estremi della responsabilità negoziale.
Innanzitutto, con riguardo all'avvio delle attività preliminari ad inizio commessa, che si riconnettono alla già problematica individuazione del momento perfezionativo del contratto, può osservarsi che, anche a ritenere che l'invio del contratto di vendita n.
A/001303/2021 con termini diversi da quelli proposti Parte_3 non costituisca accettazione in senso tecnico, ma nuova proposta ai sensi dell'art. 1326, ult. co. c.c., resta il fatto che il successivo comportamento negoziale delle parti (in specie, l'assenza di contestazioni su tale variazione e il pacifico prosieguo dell'esecuzione) implicano necessariamente la conclusione del contratto come da ultimo modificato. Ad ogni buon conto, in un'ottica di complessiva ermeneutica contrattuale, la mancata indicazione delle date di consegna dei pezzi nella conferma d'ordine sub doc. 7 attoreo appare coerente con la stasi riconnessa, nel medesimo documento, all'attesa della produzione della LC. Tale
“sospensione” appare costituire non una clausola arbitraria e di iniquo favore per l'opposta, ma una ragionevole cautela apprestata in ragione degli importi estremamente elevati della commessa, e finalizzata ad evitare che venissero impegnate somme ingenti senza una certa copertura finanziaria.
24 Proprio per tale ragione (sebbene ciò attenga a una questione prenegoziale e non esecutiva, e quindi rilevante semmai ai fini delle successive domande risarcitorie), appare del tutto ragionevole la scelta dell'opponente di esigere tale modalità per il pagamento, costituendo essa una forma di sicura garanzia del pagamento mediante l'intervento di un terzo soggetto certamente solvibile;
proprio per tale ragione, e per le modalità in cui opera la lettera di credito, la quale ha una data di validità predeterminata, non può ritenersi arbitraria la scelta di differire le attività di produzione allorquando la stessa non fosse ancora stata tempestivamente prodotta, o, di volta in volta, emendata per riportare dei termini di validità tali da consentire l'intera copertura dell'attività svolta: affermare il contrario significherebbe accollare al creditore il rischio dell'insolvenza di controparte, peraltro a fronte di fabbricazione di componenti su misura che non consentirebbero nemmeno l'agevole reimpiego in altri contratti. La mancanza di sicura provvista, dunque, giustifica di volta in volta il differimento delle attività, la consegna della merca già realizzata (ci si riferisce, in specie, al lotto 1), o quello dell'acquisto delle materie prime, di modo che, con specifico riguardo a quest'ultimo, non può addebitarsi al creditore l'incremento dei costi dovuto al differimento degli approvvigionamenti a loro volta dovuti a ritardo del debitore nel fornire la copertura finanziaria.
In ogni caso, sono del pari documentati slittamenti delle tempistiche riconnessi anche a condotte del debitore (a sua volta dipendenti da ritardi del committente a monte), e relativi a ritardi nei processi di approvazione dei disegni.
Nell'ambito di tale quadro istruttorio, appaiono superflue le richieste di prova orale avanzate da parte opponente (si fa riferimento ai capitoli 9 e 10 della prima memoria integrativa), in quanto la questione che rileva non è se vi siano state contestazioni di ritardi, quanto piuttosto se i ritardi di cronoprogramma siano o meno giustificabili.
25 Va comunque ravvisato che, con riguardo al lotto di produzione che in seguito ha assunto il nome convenzionale di lotto 2.15, i ritardi di produzione e consegna in ragione di condotta imputabile al creditore sono sostanzialmente documentati, essendo ricavabile dallo stesso tenore del doc. 52 di parte convenuta che lo slittamento a dopo marzo non era affatto gradito, e non potendo dunque ravvisarsi in tale documento un consenso alla modifica dei termini (termini che prevedevano la consegna del Lotto 2.15 entro la settimana 5/23 (dal
30.1 al 5.2); con collaudo in data 30.1.2023).
Orbene, a fronte di tale accertato ritardo, di circa due mesi, è necessario chiedersi se esso sia idoneo a giustificare il rifiuto dell'adempimento da parte del debitore, sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati. Ritiene questo giudicante che, in considerazione dell'entità del complessivo rapporto e della circostanza che l'esecuzione, pur in ritardo, vi è comunque stata, non
è legittimo, secondo buona fede, un rifiuto della prestazione, consentendo tuttavia la formulazione di domanda risarcitoria per il ritardo nell'adempimento a fronte del danno regolarmente allegato e provato. Tale questione sarà esaminata nel prosieguo.
13. Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno da ritardo formulata da parte opponente, danno quantificato nelle penali ad essa imposte dalla propria committente. Sebbene debba ritenersi provato che vi è stato certamente un ritardo di un paio di mesi nella consegna del lotto 2.15 imputabile al creditore, la domanda non può essere accolta per la mancata esatta prova del quantum, come si dirà oltre.
13.1. Deve innanzitutto osservarsi, in via generale, che non è necessario pretendere dall'opponente la prova della conoscenza delle esatte clausole contrattuali che regolano i liquidated damages a carico di e a vantaggio della propria committente, e ciò in quanto, T_ nell'ambito della responsabilità contrattuale, a norma dell'art. 1225
c.c. chi versi in inadempimento è tenuto a risarcire il danno prevedibile: ebbene, deve ritenersi che risponda certamente a normalità economica che, nel quadro di contratti di questo tipo, le parti convengano penali per il ritardo, di regola parametrate
26 all'estensione del ritardo e all'entità della commessa. Va dunque, del pari, ritenuta superflua la prova orale richiesta da parte opponente in prima memoria integrativa, capitoli 5-8.
13.2. Tuttavia, le argomentazioni allegate e la documentazione prodotta da parte opponente non consentono di quantificare esattamente il danno-conseguenza sofferto, con conseguente rigetto della domanda secondo la regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., integrata con il tralatizio principio di diritto a mente del quale la liquidazione equitativa del danno è subordinata alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare (ex plurimis, Sez. 3 - ,
Sentenza n. 16344 del 30/07/2020; Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del
22/02/2018).
13.3. Nel caso di specie va infatti osservato che l'opponente ha prodotto sub doc. 23-bis una tabella riepilogativa dei liquidated damages che non consente di quantificare il danno patito dalla stessa in ragione dei ritardi imputabili a detta tabella riporta un tabulato con P_ codici di componenti per i quali ha effettuato la consegna in T_ ritardo, con puntuale indicazione del numero di settimane;
dalla lettura del documento si ricava, innanzitutto, che non tutte le voci
(ma solo circa la metà) afferiscono a componenti la cui produzione è stata commissionata a e che, di questi, non è chiaro quali siano P_ riferibili alla parte del contratto per cui sussiste un ritardo realmente imputabile a quest'ultima. Ne consegue che è, allo stato, impossibile determinale quale sia la quota di penale (e quindi, di riflesso, di danno da ritardo) effettivamente addebitabile all'opposta, essendo di tutta evidenza che la stessa non può essere tenuta a risarcire pregiudizi cagionati da terzi o comunque a essa non imputabili giuridicamente. Posto che l'opponente non ha fornito le indicazioni necessarie al calcolo (ma ha anzi chiesto un risarcimento pari all'intera penale applicata, quando è palese che questa si riferisce anche a componenti totalmente estranei al contratto per cui è causa), la domanda andrà rigettata per difetto di prova del danno- conseguenza, non essendo neppure ammissibile, in forza dei principi sopra richiamati, la liquidazione equitativa.
27 14. Può ora passarsi all'esame della domanda risarcitoria per abuso di dipendenza economica;
la domanda è infondata.
14.1. È innanzitutto opportuno prendere le mosse da alcuni rilevanti principi di diritto a cui si dovrà dare applicazione.
La normativa rilevante è quella dettata dalla legge 18 giugno 1998, n.
192, che, al primo comma dell'art. 1, definisce la subfornitura come il contratto con cui “un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità
a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.”
La medesima legge, all'art. 2, fissa il contenuto del contratto, stabilendo quanto segue:
1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.
28 3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.
Il successivo art. 9, quindi, fissa il generale divieto di abuso di dipendenza economica, che trova generale applicazione al rapporto di subfornitura, ma anche a ogni altro rapporto in cui si verifichi tra imprese un significativo squilibrio di diritti e obblighi, purché ricorrano le condizioni indicate dalla legge. Questo il dettato della norma in commento, nel testo ratione temporis vigente:
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità
29 per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie,
l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.
14.2. Il concetto di abuso di dipendenza economica è stato oggetto di esame da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla
30 sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui”
(Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 1184 del 21/01/2020, massima ufficiale in italgiure).
Puntualizza la Corte di legittimità, in parte motiva della medesima sentenza, che “l'art. 9 I. n. 192 del 1998 costituisce fattispecie riconducibile al più vasto tema dell'abuso del diritto, quale applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza: si tratta di canoni, alla cui stregua valutare la condotta idonea a ripercuotersi nella sfera giuridica di un altro soggetto. I ricordati concetti sono evocati dal comma 2 del menzionato art. 9: laddove richiama, in modo non tassativo, l'imposizione di condizioni contrattuali «ingiustificatamente» gravose e l'interruzione «arbitraria» delle relazioni commerciali in atto. Trattandosi di concetti indeterminati, vale quanto afferma questa Corte in tema di clausole generali, laddove ritiene che si tratti di giudizio di diritto: ivi, infatti, la legge delinea «un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa (...); tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge» (così Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; nonché, e multis, Cass. 6 novembre 2017, n. 26273; Cass. 25 maggio 2017, n. 13196; Cass. 25 maggio
2017, n. 13178; Cass. 24 novembre 2016, n. 24023; Cass. 15 aprile 2016, n.
7568; Cass. 24 marzo 2015, n. 5878; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 4 maggio 2005, n. 9266). La nozione di abuso del diritto che si fonda sulle predette clausole generali si collega al concetto, proprio della nostra
31 tradizione costituzionale, della utilità sociale (cfr. art. 41 Cost.; v. pure la funzione sociale ex art. 42 Cost.), nell'ambito del pieno riconoscimento della libertà d'impresa, dato che l'iniziativa economica privata è libera (art. 41, comma 1) e deve rispettare le libertà altrui (art. 41, comma 2), dunque con duplice richiamo al concetto, In tal modo, l'art. 9 della I. n. 192 del 1998 provvede a circoscrivere le condotte abusive, pur in presenza dei concetti indeterminati che compongono le fattispecie, ma che, appunto, devono essere interpretate e rese concrete dagli interpreti nell'individuazione delle condotte fattuali che integrano violazione del divieto, e non, invece, il legittimo esercizio del diritto d'intrapresa economica. L'ordinamento, invero, tutela la libertà d'impresa, anche di quella dominante: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profitto che, secondo l'iniziale regolamento negoziale, avrebbe dovuto competere alla controparte imprenditoriale, in quanto il comportamento tenuto dall'impresa dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possa giustificare sulla base delle necessità dell'impresa, vuoi di tipo economico, vuoi di tipo industriale e tecnico, nell'ambito dei propri processi produttivi o distributivi, al contrario mirando ad "appropriarsi" del legittimo margine di profitto altrui. Prima di tale momento, le conseguenze sanzionatorie, incisive per la libertà negoziale, previste dalla legge non possono operare;
pena il rischio di soluzioni, in definitiva, disfunzionali per il sistema, che finirebbero anzi per contrastare gli obiettivi voluti, al di là della singola vicenda concreta, costituendo, piuttosto, ostacoli allo stesso sviluppo dell'impresa c.d. dipendente.
Nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 9 cit. è, pertanto, essenziale
l'enucleazione della causa del contratto, nozione sorta per l'esigenza di una verifica della cosiddetta "razionalità mercantile" delle convenzioni fra i privati, ed ora intesa unanimemente quale causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza. Occorre
l'individuazione di una condotta contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizioni contrattuali trasli nell'illecita imposizione di clausole o di patti contrari alla cd. razionalità del mercato. L'impostazione seguita assume un criterio teleologico di valutazione, in cui l'abuso viene descritto come uno sviamento del diritto rispetto alla sua funzione tipica, le facoltà ed
i poteri inerenti a un diritto soggettivo venendo utilizzati dal titolare per perseguire un interesse diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti.
Il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso per la controparte, e
32 comportamento "vietato" passa dunque per l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto.
Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
e, tuttavia, ciò non è dato allorché, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, «tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi» (cfr. Cass. 7 maggio 2013, n. 10568; Cass.
29 maggio 2012, n. 8567). Proprio in quanto si supera il principio della c.d. autoresponsabilità imprenditoriale, mettendo fuori gioco l'autonomia contrattuale ed il vincolo negoziale raggiunto dalle parti - senza che ricorrano i presupposti dei rimedi della rescissione o dei vizi del consenso ex artt. 1425 ss. cod. civ. - la valutazione delle condotte deve essere svolta secondo criteri approfonditi, completi e coerenti. Atteso il principio costituzionale della libertà d'iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sé, di una diversa forza negoziale delle parti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto
e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni: non avendo
l'arbitro, così come il giudice, il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Onde l'esigenza di accertare, in concreto, l'esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata”.
14.3. Tutto ciò premesso in diritto, ritiene questo giudicante che non sussistano gli elementi della contestata responsabilità, per le ragioni che di seguito si esporranno.
14.4. Con riguardo al primo profilo, ovverosia quello strutturale della dipendenza economica, per essere il contraente debole privo di reali alternative economiche sul mercato, va osservato che la situazione odiernamente sottoposta a giudizio non rientra nella fattispecie considerata. Va innanzitutto rilevato che il rapporto non è certamente inquadrabile in quello di subfornitura, apparendo semmai invertito, nella misura in cui è ad aver commissionato a la T_ P_ realizzazione di componentistica da inserire in un progetto di
33 maggiori dimensioni, fornendo puntuali indicazioni su quanto andava fabbricato, mentre la legge in parola tutela, in prima battuta, proprio il soggetto che è posto alla base della catena di produzione dei semilavorati. Ad ogni buon conto, come si è visto, l'esistenza di un rapporto di subfornitura in senso tecnico non è condizione necessaria per l'operatività della normativa ora richiamata, potendo assumere rilievo anche il mero abuso di dipendenza economica comunque realizzatosi, purché siano individuabili i requisiti più volte richiamati.
Ebbene, si ritiene che la condizione di sudditanza sostanziale tra e non sussista. In primo luogo, è il caso di T_ P_ osservare che la commessa di cui si discorre costituisce, sulla base di quanto è dato apprendere dagli atti, l'unico rapporto commerciale stretto tra le parti negli ultimi anni, di modo che non è dato ravvisare una perdurante situazione di soggezione di un'impresa all'altra, connotata dallo sfruttamento della posizione data dall'impossibilità, per controparte, di procacciarsi una diversa alternativa commerciale, con sottoposizione alla dura alternativa di soggiacere alle prevaricazioni altrui, oppure di uscire dal mercato: al contrario, il contratto per cui è causa costituisce una commessa occasionale, seppur di ragguardevole importo, tale da non poter infirmare in alcun modo la posizione negoziale di , la quale, al più, si è T_ trovata in condizione di avere opzioni limitate in ragione delle scelte effettuate a monte dal proprio committente in sede di stesura della vendor list.
Anche a tale proposito, nondimeno, non appare corretto quanto sostenuto dall'opponente in ordine alla impossibilità di rivolgersi a interlocutori diversi rispetto a . Dall'esame del doc. 25 P_ di parte opponente si ricava che , nell'ottobre 2020 e quindi T_ nella fase iniziale della commessa, omise di richiedere a CP_2
l'integrazione della dei vendor, di cui pure era possibile Parte_4 richiedere, secondo tempistiche predefinite, la modifica;
34 (ns evidenziazione in giallo)
Ne consegue che avrebbe potuto richiedere (nei tempi dettati T_ dalla propria committente, stanti le necessità di effettuare le verifiche di prequalificazione), l'autorizzazione ad avvalersi di un diverso fornitore, ciò che, tuttavia, non ha fatto: non potrà dunque ora dolersi della impossibilità di cambiare fornitore in corso d'opera.
Per le medesime ragioni, risulta superflua la prova per testi dedotta ai capitoli 1-4 della prima memoria integrativa di , volti a T_ dimostrare che (ma le ragioni risultano ovvie in base a quanto
35 appena detto), nel 2022, avesse rifiutato la modifica del CP_2 subfornitore delle torri faro.
Ciò solo appare sufficiente a ritenere la inoperatività del titolo di responsabilità azionato.
14.5. Quanto poi al secondo requisito, ovverosia quello dell'abuso, della
“intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale”, esso non appare ravvisabile per le medesime ragioni argomentate in precedenza in ordine al dedotto inadempimento, trovando i comportamenti contrattuali tenuti da una ragionevole P_ giustificazione nelle vicende di volta in volta accadute;
peraltro, va evidenziato che la normativa speciale azionata impone un rigore decisamente significativo nella prova delle condotte abusive, imponendo la dimostrazione di comportamenti tali da non trovare altra giustificazione se non quella di sfruttare illecitamente l'altrui posizione di debolezza economica, senza che possa rinvenirsi alcuna fondamenta legittima rispetto al comportamento tenuto. Ciò deriva, come è stato evidenziato dalla Suprema Corte, dalla copertura costituzionale (Art. 41 Cost.) della libertà di iniziativa economica, di modo che il libero gioco della concorrenza tra imprese, che tendono per loro natura a agire nel proprio esclusivo interesse, può trovare limite solo allorquando non si versi più in un giudizio di convenienza-sconvenienza di un dato affare, ma emerga uno strutturato sistema di squilibri tali da contrastare con i fondamentali principi di ordine pubblico economico.
14.6. Per tutte le ragioni evidenziate, si ritiene che non sussista, nel caso di specie, né una posizione di dipendenza economica, né una situazione di abuso di un'impresa ai danni dell'altra. La domanda risarcitoria va pertanto rigettata.
15. In definitiva, l'opposizione va respinta, il decreto ingiuntivo revocato per essere intervenuto il pagamento della somma ingiunta (cfr. doc.
33 opponente) e le domande riconvenzionali di parte opposta rigettate.
36 16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile di media complessità (facendosi riferimento alla dichiarazione di valore dell'opponente-attore in riconvenzionale soccombente) a valori massimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, in ragione della complessità della vicenda e della notevolissima quantità di documenti prodotti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto, per essere l'importo ingiunto già stato integralmente corrisposto in corso di causa a seguito della concessione della provvisoria esecuzione.
3. Rigetta le domande riconvenzionali di parte opponente.
4. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €16.291,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso in data 8.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 2510/2023 R.a.c.c. vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in atti Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. MATTOZZI ELISABETTA e GEMMA ANDREA
ATTORE
E
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 come in atti dall'avv. LABIA MARIA ALESSANDRA
CONVENUTO
Conclusioni: all'udienza del 6.3.2025 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1 1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4)
e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo n. 948/2023 emesso in data 17/11/23 e notificato in data 20/11/23 su ricorso RG. n. 2045/2023 con il quale il
Tribunale di Rovigo, su istanza di ha ingiunto a Controparte_1 il pagamento della somma di €72.293,14 oltre interessi e Parte_1 spese di procedura.
3. L'opponente allega in fatto quanto segue:
ha stipulato con un accordo di fornitura per Parte_1 P_ pali per l'illuminazione e torri faro;
tale accordo di fornitura era funzionale all'adempimento di un contratto di appalto stipulato dall'odierna opponente con la committente appalto che CP_2 prevedeva, tra le condizioni, l'approvvigionamento presso fornitori preselezionati: con riguardo ai componenti sopra richiamati, erano indicati cinque fornitori, tra i quali, appunto, ; l'esistenza P_ di tale contratto di appalto, così come le penali ad esso riconnesse, erano note all'odierna opposta, a cui erano state comunicate.
Il contratto di fornitura tra e prevedeva due lotti T_ P_ di produzione: il lotto 1 (tipici di progetto L11, L12 e L13) e il lotto 2
(tipici di progetto L15B, L16B e L16C); successivamente, il lotto 2 fu frazionato in due lotti: il lotto 2.16 e il lotto 2.15. Le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto sono riferibili alla fornitura di cui al lotto 2.15. Nel corso del rapporto, avrebbe adottato P_ condotte abusive, pretendendo il pagamento a mezzo lettera di cambio, ponendosi in condizione di non adempiere tempestivamente - posticipando e revocando gli ordini di materie prime- e consegnando la merce con grave ritardo, provocando così l'applicazione di pesanti penali contrattuali da parte del committente Il tutto CP_2 secondo la seguente cronologia:
7.6.2021: trasmette a la commessa e General Purchase T_ P_
Conditions (doc. 5 att.);
2 19.7.2021: trasmette a la Richiesta d'Ordine N° T_ P_
MS211268-21 Rev. 0 (e sua successiva modifica: la “RDO”, Doc. 6 , Pt_2 in cui stabiliva, come richiesto, il pagamento mediante lettera di credito (“L/C”) e fissa le date di consegna – 30.11.2021 per il lotto 1 e
31.1.2022 per il lotto 2;
20.7.2021: PI riscontra positivamente con la Conferma d'Ordine
(la “CDO”, Doc. 7 Att.);
8.10.2021: PI riceve la L/C con scadenza al 21/2/22 e un importo di €838.400,00 (doc. 9 Att.);
3.11.2021: chiede la modifica delle date della lettera di P_ credito, ipotizzando la consegna della merce per inizio maggio 2022
(doc. 10 att.);
11.1.2022: sospende l'ordine per le materie prime del lotto 2, P_ lamentando la mancata modifica delle date della L/C (doc. 11 att.);
9.2.2022: annulla l'ordine per le materie prime del lotto 2, per P_ le medesime ragioni (doc. 12 att.):
31.3.2022: rifiuta di rilasciare la merce del lotto 1, per le P_ medesime ragioni (doc. 13 att.);
9.5.2022: chiede una modifica contrattuale, con incremento P_ dei prezzi del 30%; che infine non avviene, a seguito di rinegoziazione
(doc. 14 att.);
7.9.2022: viene stipulata una revisione contrattuale, con cui il lotto 2 è frazionato nei lotti 2.16 e 2.15, con le seguenti nuove tempistiche di evasione: Lotto 2.16 - collaudo entro il 18.10.22, consegna entro il
4.11.22; Lotto 2.15, collaudo entro il 30.1.23 e consegna entro il 3.2.23
(“RDO 2”, Doc. 15 Att. e la “CDO 2”, Doc. 16 Att.).
Anche le tempistiche da ultimo rinegoziate sarebbero poi state disattese, con definitivi significativi ritardi, così quantificabili:
3 Posizione Settimane di ritardo Settimane di ritardo (massimo) (massimo) rispetto ai termini della rispetto ai termini della RDO RDO 2 Lotto 1 19 / Lotto 2.16 42 2 Lotto 2.15 63 10
In ragione di tali ritardi, che si sono ripercossi sull'appalto stipulato da con quest'ultima ha applicato una penale T_ CP_2 contrattuale di €184.357,02 (doc. 23 Att.), successivamente rinegoziata nella minor somma di €69.000,00, corrisposta mediante compensazione sul maggior avere di verso la sua committente (doc. 24 Att.). T_
Poste tali allegazioni in fatto, l'opponente ha: T_
a) Eccepito l'incompetenza del Tribunale di Rovigo in favore del
Tribunale di Roma, ritenendo che la sia il foro CP_3 competente sia in quanto foro del convenuto (art. 19 c.p.c.), sia in quanto luogo in cui è sorta l'obbligazione, che quale luogo in cui questa debba essere eseguita (art. 20 c.p.c.), non costituendo il credito azionato una obbligazione portabile, per difetto di liquidità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, - Sez. Un., 13/9/2016,
n. 17989;
b) Contestato la prova del credito di controparte, essendo il ricorso monitorio fondato su mere fatture;
c) Eccepito il grave inadempimento di controparte, in ragione dei gravi ritardi nella consegna della merce, nonché dell'ingiustificata sospensione degli ordini di materie prime per mancata estensione della durata della L/C, anche a fronte delle rassicurazioni fornite per iscritto il 25.2.2022 (doc. 22 Att.);
d) Spiegato domanda riconvenzionale risarcitoria per violazione dei principi di correttezza e buona fede, sotto i profili delle condotte che hanno provocato il ritardo produttivo (sospensione/revoca ordini delle materie prime) e per il rifiuto ingiustificato di consegnare la merce già pronta relativa al lotto 1. quantifica T_
4 il danno negli €69.000,00 corrisposti a a titolo di penale CP_2 contrattuale;
e) Spiegato domanda riconvenzionale risarcitoria per abuso di dipendenza economica, sotto i profili delle condotte che hanno provocato il ritardo produttivo (sospensione/revoca ordini delle materie prime), per il rifiuto ingiustificato di consegnare la merce già pronta relativa al lotto 1, per il tentativo di applicare un rincaro dei prezzi del 30%, per aver imposto il rilascio di una L/C con copertura superiore al necessario, per aver imposto la dilazione di termini -potendo così, nelle more, curare altre commesse- il tutto abusando della dipendenza economica di che, vincolata dal T_ contratto di appalto a monte e dagli stretti termini contrattuali, non aveva alcuna valida alternativa sul mercato. Danno ritenuto da quantificarsi con riguardo al costo sopportato da per la T_ richiesta alle banche di emissione di L/C superiori rispetto a quelle necessarie e al profitto ottenuto da dagli ulteriori ordini P_ che la stessa è riuscita ad evadere rallentando la fornitura della
Commessa, o, comunque, secondo equità.
4. Si è costituito il convenuto, contestando l'avversa ricostruzione fattuale e chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali. Il convenuto allega in fatto quanto segue.
Il 19.7.2021 trasmette a la Richiesta d'Ordine N° T_ P_
MS211268-21 Rev. 0 (e sua successiva modifica: la RDO); questi atti negoziali facevano seguito, dopo lungo termine, a un prima richiesta di offerta del settembre 2020, tempestivamente riscontrata e non seguita da ordine (docc. 2 e 3 conv.), e sono stati preceduti da ampi contatti telefonici tra giugno e luglio 2021; la L/C è stata richiesta come modalità di pagamento in ragione degli importi estremamente elevati della commessa, pari a oltre €800.000,00, trattandosi di modalità conforme agli usi commerciali, maggiormente tutelante per ambo le parti.
Il 20.7.2021, il giorno successivo, trasmette il contratto di P_ vendita n. A/001303/2021; esso prevede espressamente che il contratto
5 è “bloccato in attesa del ricevimento della lettera di credito”, non indicando, conseguentemente, termini di consegna della merce (doc. 7 att. / doc. 5 conv); il contratto fissa l'importo totale dovuto, pari a
€838.400,00, la quantità, la tipologia di merce da consegnare e i prezzi unitari e il metodo di pagamento a mezzo di L/C, mentre nulla è fissato in punto di termini di consegna. Riguardo a tale ultimo aspetto, non sono stati infatti riprodotti in contratto i termini proposti nell'offerta del 19.7.2021, ma gli stessi sono stati oggetto di successiva negoziazione e riprodotti nella L/C e nelle successive quattro modifiche alla stessa. Solo tali atti negoziali regolano i rapporti tra le parti, mentre nessun rilievo hanno, nei riguardi di , i P_ rapporti contrattuali intrattenuti da con che T_ CP_2 peraltro riporterebbero quantitativi di merce differenti e una data di consegna addirittura antecedente alla stipula del contratto per cui è causa (21.5.2021). In definitiva, a luglio la produzione non poteva essere avviata, in mancanza della trasmissione di una bozza della lettera di credito redatta dalla banca, con puntuale indicazione di tutti gli elementi della compravendita (validità credito, termine di consegna, termine presentazione documenti).
Nelle more, il 4.8.2021, ha predisposto e trasmetto a P_ T_ disegni esecutivi del materiale (doc. 7 Conv.); seguivano variazioni dei disegni, inoltrate da a , non prontamente approvate da P_ T_
, malgrado i solleciti, per mancata ricezione dell'approvazione T_ definitiva da parte del suo committente (mail del 1.9.2021 e 3.9.2021 – docc. 8 conv.).
Al 20.9.2021 ancora non risultano approvati i disegni, né comunicata la
L/C, malgrado solleciti (doc. 9 conv.).
L'8.10.2021 invia la L/C (doc. 9 Att. / doc. 10 Conv.). T_
Il 28.10.2021, tuttavia, evidenzia la necessità di differire le P_ tempistiche indicate nella lettera, incompatibili con le ulteriori richieste di modifica dei disegni, circostanza non negata da , che T_ qualifica come meri “esempi” di cronoprogramma le date indicate
(doc. 11 conv.).
6 Il 2.11.2021 conferma l'approvazione dei disegni (doc. 12. T_
Conv.), con possibilità di concordare i termini effettivi per la consegna del primo lotto;
conseguentemente, il 5.11.2021, ha chiesto alla T_ propria banca la modifica dei termini della L/C, per “slittamento dei tempi di consegna, dovuto a ritardi sull'approvazione alla costruzione delle apparecchiature, da parte del cliente finale ” (doc. 13 CP_4 conv.).
Al 20.12.2021 non risulta ancora inoltrata la L/C aggiornata con le nuove tempistiche, malgrado i solleciti (mail dell'8.11.2021 e 18.11.2021
– doc. 14 conv.). A tale data, comunica che, in mancanza di P_ tempestivi aggiornamenti, bloccherà la commessa (doc. 15 Conv.).
L'11.1.2022 è concordato tra le parti un differimento della consegna del lotto 1 al 31.1.2022, venendo contestualmente estesa la scadenza della
L/C al 21.2.2022 (doc. 16 conv.); contestualmente, blocca la P_ fornitura della materia prima per il lotto 2, non essendo stata modificata, sul punto, la L/C.
Il 12.1.2022 comunica di essere pronta al collaudo per la data P_ del 21.01.2022 e per le consegne dei carichi, per i giorni 26.01, 27.01 e
28.01 2022, con richiesta di immediata conferma dello stazionamento dei container per le date concordate del 26, 27 e 28 gennaio (docc. 17 e
18 conv.).
Il 24.1.2022 comunica l'indisponibilità a ritirare la merce nelle T_ date previste, con conseguente slittamento concordato della data di consegna al 2.3.2022 e della scadenza della L/C al 17.3.2022 (docc. 19 e
20 conv.).
Tra il 14 e il 21.2.2022 comunica l'impossibilità di trasmettere le T_ packing list e indicare le date di carico, non comunicate da CP_4
(doc. 22 Conv.); conseguentemente, chiede e ottiene la modifica T_ dei dati della L/C, con data di consegna al 31.3.2022 e scadenza a 90gg
(docc. 23 e 24 conv.);
Il 18.3.2022/24.3.2022 sollecita, prima, l'indicazione delle date P_ di carico, e propone, poi, le date del 28, 29 e 30.3.2022; GE non
7 riesce a rispettare tali date e chiede un nuovo differimento (indiando come potenziali date il 4, 5 e 6 aprile), circostanza che rende necessaria una nuova modifica della L/C (docc. 25, 26 e 27 conv.).
Il 31.3.2022/1.4.2022 sollecita l'invio della L/C emendata, che P_ viene infine trasmessa da il 1.4.2022, alle ore 14:46; la nuova L/C T_ prevede consegna il 10.4.2024 e scadenza del credito il 23.4.2022 (docc.
28 e 29 Conv.).
L'8.4.2022 comunica di poter ritirare la merce solo nelle date del T_
12, 13 e 14.4.2022, con ulteriore necessità di emendare la L/C; conseguentemente, viene effettuata la quarta modifica, con termine di consegna indicato al 30.4.2022 e scadenza del credito al 15.5.2022
(docc. 30 e 31 conv.).
Il 12, 13 e 14.4.2022 provvede effettivamente al ritiro della T_ merce del lotto 1, emette fattura per €270.053,78 e l'importo è P_ incassato senza osservazioni da parte di (docc. 31, 32 e 33 T_
Conv.).
[lotto 2]
Il 9.5.2022/25.5.2022 a riscontro della richiesta di P_ T_ prevenuta in maggio [n.d.r.: non è documentata con esattezza la data], fornisce il preventivo aggiornato del lotto 2, con incremento del prezzo rispetto al precedente in ragione del sensibile aumento del prezzo di acciaio e zinco (doc. 35; docc. 36, 37 e 38 Conv.).
Il 29.8.2022 a seguito di lunghe trattative telefoniche, rivede P_ al ribasso gli importi e fornisce un nuovo preventivo (doc. 39 Conv.).
Il 5.9.2022 trasmette a l'ORDINE N. MS211268-21 T_ P_
REV. 2 datato 01.09.2022, con contabile di pagamento dell'acconto stabilito di €265.176,27 e riscontra emettendo il contratto di P_ vendita A/001303/2021 del 20 luglio 2021 “revisione del 07 settembre
2022”; nella mail di trasmissione è indicata espressamente la sostituzione del nuovo accordo al precedente ed è riepilogato il piano dei pagamenti, previsti a mezzo bonifico con varie scadenze (docc. 40,
8 41 Conv.). Nel contratto trasmesso, ha indicato, per le date di P_ consegna, la settimana 44/22 (6.11.2022) per i pali L16B e L16C e la settimana 5/23 (5.2.2023) per i pali L15B; nel documento non sono riportate le date del 18.10.2022 e del 30.01.2023 indicate da nel T_
RDO 2, circostanza che, in tesi convenuta, ne implicherebbe la non accettazione;
, inoltre nulla ha osservato su tale ultimo aspetto, e T_
i termini sarebbero in ogni caso da qualificarsi come non vincolanti, giusta previsione delle condizioni generali di contratto.
Il 10.10.2022 dichiara di essere pronta al collaudo dei pali P_
L16B e L16C (lotto 2.16) per il 27.10.2022, ma chiede il T_ differimento di tale attività prima al 4.11.2022 e quindi al 7.11.2022
(docc. 42 e 43 ). T_
Il 9.11.2022 avvisa che procederà alla numerazione delle T_ packing list non appena ricevuta dal committente la Shipping Release
Note (SRN), ciò che avviene il 16.11.2022 (doc. 44 Conv.).
Il 17.11.2022 comunica la propria disponibilità alla consegna T_ della merce il 22 e 23.11.2022, data confermata da il P_ medesimo giorno (doc. 45). Gli acconti sono quindi regolarmente pagati e la merce consegnata, senza rilievi. Si tratta dei pali L16B e
L16C- lotto 2.16 (docc. 46, 47, 48, 49, 50 Conv.)
Il 12.1.2023 con riguardo ai 657 pali L15B – lotto 2.15, P_ originariamente programmato per la settimana 5/2023 (5.2.2023) - propone due date di ispezione: una per 200 pezzi per la settimana
6/2023 (10.2.2023), l'altra, per i residui 457 pezzi, da fissarsi. GE riscontra positivamente, “come da intese”, tale programmazione con mail del 16.1.2023 (doc. 51 conv.).
Il 24.1.2023 differisce la data di collaudo a metà marzo, P_ novità riscontrata da (doc. 21 att. / doc. 52 Conv.); in tesi, il T_ tenore della mail è da interpretare come di insoddisfazione.
Il 13 e 14.3.2023 è consegnata la tranche di 225 pali L15B, secondo le date concordate;
la merce è pronta dall'8.3.2023 (docc. 53 e 54 conv.).
9 Il 29/30.3.2023 comunica che è pronto il ritiro dei restanti 432 P_ pezzi L15B per inizio aprile 2023. , con mail del 4.4.2023, T_ riscontra dichiarandosi pronta a ricevere dalla settimana successiva, stanti le ferie pasquali (docc. 56 e 57 Conv.)
Il 14 e 18.4.2023 sono consegnati i restanti 432 pali L15B, pronti da inizio aprile (doc. 57 conv.).
Poste tali allegazioni in fatto, l'opposta ha: P_
a) Contestato l'eccezione di incompetenza formulata da controparte, essendo la stessa incompleta (non tiene conto del foro ex art. 20
c.p.c./1498 c.c.) e comunque infondata per essere liquido il credito azionato monitoriamente;
b) Evidenziato l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria per ottenere l'emissione del decreto oggi opposto;
c) Contestato che sia ascrivibile a una condotta P_ inadempiente o, comunque, contraria a buona fede, osservando che l'ultima relazione commerciale tra le parti risale a un ventennio prima;
d) Contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale di controparte relativa alle penali contrattuali sostenute da , per T_ avere esattamente adempiuto e per non essere tale rapporto ad essa opponibile;
ha inoltre lamentato la produzione di documentazione in inglese non tradotta (docc. 2, 3, 4, 5 e 35 attorei);
e) Contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale di controparte per ritenuto abuso di dipendenza economica: per non essere l'art. 9 l.192/1998 applicabile ai contratti di compravendita;
per essere, in ogni caso, il “subfornitore” non , ma T_ P_ per non essere stato adeguatamente provato da controparte l'asserito squilibrio di diritti e obblighi;
per essere la limitazione dei fornitori stata imposta da e non da per essere CP_4 P_ mere petizioni di principio sia il danno reputazionale scontato da
10 , sia la coltivazione di altre commesse da nel tempo T_ P_ guadagnato dal differimento della commessa di . T_
5. In sede di prima memoria ex art. 281-duoedecies parte opponente ha svolto le seguenti precisazioni della domanda e contestazioni rispetto alla comparsa avversaria:
a) Ribadito le proprie eccezioni pregiudiziali e preliminari.
b) Rilevato che la lettera di cambio (modalità di pagamento prevista per il solo primo lotto), è un mero strumento di pagamento e non vale a modificare le pattuizioni negoziali, né l'emissione della stessa era condizione sospensiva del contratto;
che i termini contenuti nella LC dell'8.10.2021 coincidevano proprio con quelli previsti nella RDO di (doc. 10 att.), ovverosia il 30.1.2022. T_
c) Quanto alla contestazione per cui la responsabilità del ritardo andrebbe ascritta alla committente , la corrispondenza sub CP_5 doc. 13 conv. è confidenziale e quindi non utilizzabile, e le circostanze in parola atterebbero comunque al lotto 1, mentre le fatture azionate sono relative al lotto 2.
d) Quanto alla contestazione per cui avrebbe potuto iniziare la P_ produzione della merce solo a novembre 2021, dovendo attendere l'approvazione dei disegni di costruzione, la convalida all'inizio della produzione è stata rilasciata da già a fine ottobre 2021 T_
(all. 11 conv.); in ogni caso, avrebbe dovuto avviare P_
l'approvvigionamento della materia prima senza attendere la LC.
e) Quanto alla contestazione per cui non avrebbe P_ ingiustificatamente differito la produzione della commessa, in particolare del Lotto 2, in attesa dell'emissione della L/C, osserva che 1) sin da dicembre 2021 si è rifiutata di adempiere, quindi P_ già prima della scadenza della prima L/C prevista per fine febbraio
2022 (docc. 25 3 27 att.); 2) in data 11.1.2022 e 9.2.2022 ha poi sospeso e successivamente annullato l'ordine delle materie del
Lotto 2 sebbene la L/C avesse scadenza a marzo 2022; 3) in data
11 31.3.2022 si è addirittura rifiutata di consegnare la merce del Lotto
1.
f) Quanto alla contestazione per cui 1) non sarebbe responsabile P_ del ritardo per non aver rispettato la tempistica concordata, non essendo questa vincolante secondo le condizioni generali di vendita, nonché 2) alla circostanza per cui avrebbe accettato T_ sia la suddivisione della consegna in più tranches, sia il differimento dei termini di consegna del Lotto 2.15:
1) il documento relativo alle condizioni generali di vendita non è sottoscritto da , e l'assenza di un termine ad adempiere non è T_ comunque una clausola valida;
2) non vi è stato poi alcun accordo sul differimento della consegna del lotto 2, avendo anzi controparte riconosciuto il proprio ritardo sui termini concordati, come si ricava dagli stessi documenti prodotti da controparte (consegnare il Lotto 2.16 entro la settimana 44/22 (dal 31.10 al 6.11) ed il Lotto 2.15 entro la settimana
5/23 (dal 30.1 al 5.2); collaudo concordato in data 18.10.2022 per il
Lotto 2.16 e in data 30.1.2023 per il Lotto 2.15). La mail del 16.1.2023
(doc. 51 conv.) non è prova del raggiungimento di un accordo sullo slittamento dei termini di consegna posto che, in riscontro alla comunicazione con cui ha dichiarato che l'approntamento P_ del materiale sarebbe avvenuto “per metà marzo”, ha T_ contesto a controparte il ritardo in cui era incorsa (docc. 20 e 21 att.).
g) Ribadito la contestazione di abusività del tentativo di aumentare i prezzi del lotto 2, asseritamente per incremento dei prezzi delle materie prime: qualora queste fossero state acquistate tempestivamente, non vi sarebbe stato alcun problema sul punto.
h) Quanto al danno da ritardo consistito nelle penali applicate dal committente : CP_2
1) il purchase order (doc. 29 att.) con i termini di consegna è stato consegnato a mani alla Dr.ssa già a settembre 2021, P_ motivo per cui tali termini erano noti;
12 2) l'esistenza di penali a carico di è stato riferito a T_ da parte di collaboratori di e risulta P_ T_ documentalmente dalla trasmissione delle General Purchase
Conditions (doc. 5 att.), oltre a essere circostanza nota secondo la comune esperienza;
che la commessa fosse riconnessa a un contratto a monte era fatto noto a come risulta dalla sua stessa P_ produzione documentale (doc. 7 conv.)
3) le penali sono riconnesse al doloso ritardo nella consegna dei beni oggetto della commessa de quo, in cui ha ritardato P_ nell'adempimento, e il danno liquidato dal committente , pari CP_2
a €69.000,00 è stato interamente pagato (doc. 23-bis conv.)
i) Quanto al danno da abuso di dipendenza economica, il contratto sarebbe riconducibile alla subfornitura, essendo stati commissionali a dei componenti da eseguire secondo schematiche fornite e da P_ incorporare in beni complessi prodotti da , il tutto secondo lo T_ schema negoziale tipico della subfornitura. In ogni caso, la tutela risarcitoria per l'abuso di dipendenza economica è invocabile a prescindere dalla tipologia negoziale, qualora, come nel caso odierno, la parte non abbia alternative negoziali praticabili: solo infatti, tra i fornitori indicati in vendor list, poteva realizzare le P_ torri faro, circostanza che era già stata indicata a come CP_2 rischiosa per la commessa (doc. 25 att.), senza che ciononostante il committente premettesse il ricorso ad altri fornitori, e fermo restando che la modifica di fornitore in corso d'opera non avrebbe comunque consentito il rispetto dei tempi.
Provata la condotta abusiva, inoltre, la disciplina legale de qua non esigerebbe la prova del dolo o della volontà di nuocere.
Il danno risarcibile corrisponderebbe all'impegno aggiuntivo sopportato da per la richiesta alla banca di modifiche T_ ultronee della L/C, alla perdita di occasioni lavorative, all'aver investito nella commessa in termini di tempo e denaro, P_ nonché al profitto ottenuto da controparte dagli ulteriori ordini che
è riuscita ad evadere rallentando la fornitura di . P_ T_
13 Sono così riepilogabili le contestazioni in fatto rispetto alle difese di controparte:
(i) i termini di consegna coincidono per l'intera commessa con quelli indicati nella RDO e recepiti nella L/C dell'8.10.2021 con termine definitivo di consegna al 30.1.2022, e per il solo Lotto 2 con quelli indicati nella RDO 2 e recepiti nella corrispondente CDO 2, con termine definitivo di consegna al 3.2.2023 (ovvero settimana 5/23) (cfr. all.ti 6, 7, 15, 16 att. e all. 10 conv.);
(ii) i suddetti termini di consegna non sono mai stati contestati da che, invece, li ha condivisi ed accettati (cfr. all.ti 10 e 41 P_ conv.);
(iii) ha eseguito la propria prestazione in spregio ai doveri di P_ buona fede e correttezza, rifiutandosi ingiustificatamente di adempiere
(all.ti 11, 12 e 13 att. e all. 28 conv.);
(iv) per l'effetto, controparte ha consegnato la merce in ritardo, in spregio agli accordi intercorsi tra le parti.
Viceversa, non ha dimostrato di aver tempestivamente adempiuto P_ la propria prestazione;
anzi, con riguardo al Lotto 2.15, la stessa ha ammesso (i) di aver sospeso e annullato l'ordine delle materie prime
(all.ti 16 e 34 comparsa) e (ii) di aver riconosciuto il ritardo in cui era incorsa esclusivamente per propria colpa (all.ti 51 e 52 comparsa).
Queste, invece, le allegazioni definitivamente formulate in punto di abuso di dipendenza economica:
- al solo fine di ottenere la concessione della L/C a termini e condizioni di proprio interesse (i) ha eseguito l'approvvigionamento delle materie prime della commessa in ritardo rispetto agli standard di mercato (all.
11 comparsa e all. 28); (ii) ha sospeso e annullato l'ordine delle materie prime del Lotto 2 (all.ti 11 e 12 citazione); (iii) si è rifiutata di rilasciare la merce del Lotto 1 (all. 13 citazione);
14 - ha tentato di imporre condizioni economiche peggiorative, nonostante la rinegoziazione dei termini negoziali fosse dipesa esclusivamente dal suo inadempimento (all. 13 citazione);
- ha abusato dei propri diritti perseguendo un vantaggio – quello della copertura della L/C – di gran lunga superiore rispetto al danno da ritardo subito da che non ha avuto possibilità di evitare l'abuso, T_ dovendo evadere la Commessa.
6. In replica alla prima memoria istruttoria di parte opponente, con la seconda memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. parte opposta ha svolto le seguenti deduzioni:
a) Ribadito le proprie contestazioni alle eccezioni pregiudiziali e preliminari;
b) In punto di allegato inadempimento:
1) ribadito che i termini da prendere in considerazione sono quelli di cui alla lettera di credito IV emendamento (doc. 31 conv.), emessa dalla banca di GE su esplicite indicazioni di questa;
2) ribadito che il contratto era bloccato in attesa dell'emissione della
LC e che per tali ragioni non vi era indicazione delle date di consegna;
3) contestato che avrebbe rifiutato di adempiere ancora prima P_ della scadenza della prima L/C prevista per fine febbraio 2022 e sin da dicembre 2021; ribadito che i termini di consegna del lotto 2 vanno individuati nelle date del 22/23-11-2022, del 13/14-03-2023 e del 13-14-18 aprile 2023, per effetto di accordi tra le parti, fermo restando che era pronta per la consegna sin da fine ottobre P_
2022, primi di marzo 2023 e primi di aprile 2023 (è riepilogato quanto già dedotto, con richiamo ai documenti già in atti);
c) Ribadito di aver dato prova documentale del proprio diritto di credito
15 d) In punto di domanda riconvenzionale avversaria per abuso di dipendenza economica ha:
1) negato che fosse a conoscenza dei termini di consegna P_ imposti a da;
T_ CP_2
2) negato che abbia ricevuto, a mani di P_ CP_6
il di cui al doc. 29 att., con la prima
[...] CP_7 memoria ex art. 281 duodecies c.p.c., e osservato che tale documento, revisione contrattuale dell'accordo tra attrice opponente e sua committente, si fa riferimento a date di consegna
(15.12.2021/30.01.2022), non corrispondenti alle date convenute tra e;
T_ P_
3) negato che i propri dipendenti abbiano avuto notizia verbale dell'esistenza di penali contrattuali in capo a;
T_
4) ribadito che il doc. 5 att. nulla indicava né in punto di termini di consegna, né di penali;
5) evidenziato che il doc. 23-bis attore, che reca le penali contestate da a , include forniture anche ulteriori rispetto a CP_2 T_ quelle affidate a e non è indicato l'importo per singolo ritardo;
P_
6) contestato la novità della domanda risarcitoria nella parte in cui chiede il risarcimento del danno “nella minor o maggior Parte_1 misura stabilita in via equitativa” e comunque contestato che possa operarsi la liquidazione equitativa in surroga dell'onere della prova;
7) puntualizzato che la mail sub doc. 26 att. è stata inviata dalla dott.ssa al sig. per sollecitare l'approvazione di P_ CP_8
alla modifica/revisione 1 disegni (“sostituzione mat con T_ piastrina 50x70x5”), approvazione che tardava ad arrivare, nonostante un primo sollecito del 16.12.2021 e la raccomandazione dell'arch. di di ricevere approvazione entro la Per_1 P_ mattinata dello stesso giorno 16.12.2021, come emerge dallo scambio mail integrale (nuovo doc. 67 conv.);
16 8) puntualizzato che la mail sub doc. 27 att. (e già doc. 15 conv.) è stata inviata dalla dott.ssa una volta abbandonata la P_ possibilità di poter comprendere anche le consegne previste per il secondo lotto all'interno della lettera di credito, poiché, nonostante i ripetuti solleciti di (doc. 14 conv.) alla data del 20.12.2021 P_
non aveva ancora trasmesso la lettera di credito con la T_ variazione dei tempi di consegna;
il tutto con la consequenziale fissazione del termine di consegna del 31.01.2022 per il primo lotto
(doc. 10 e 16 conv.) e sospensione dell'ordine della materia prima per il lotto 2;
9) puntualizzato che il doc. 28 att., già doc. 11 conv., prova la necessità di slittamento dei termini in ragione delle modifiche ai disegni che necessitavano approvazione della committente;
CP_2
10) contestato che vi sia danno risarcibile o che, comunque, questo fosse prevedibile, ove esistente;
11) ribadito che ogni consegna è sempre stata accettata senza riserve e che gli acconti sono stati pagati senza osservazioni;
12) ribadito che il rapporto non è inquadrabile nella subfornitura, perché non è stata mera esecutrice di istruzioni altrui, ma ha P_ contribuito alla specifica progettazione dei pezzi (doc. 68), e che il contratto si presenta come un ordinario contratto di compravendita;
sono reiterate argomentazioni già in precedenza svolte;
13) evidenziato che il doc. 25 att., a pag. 3, smentisce la tesi avversaria per cui non sarebbe stato possibile avvalersi di fornitori diversi e che, in definitiva, appare che abbia mal T_ organizzato la propria attività.
7. In sede di prima memoria ex art. 281-duoedecies parte opposta ha svolto le seguenti precisazioni della domanda e contestazioni rispetto alla comparsa avversaria:
a) Dato atto dell'avvenuta corresponsione dell'importo portato dal decreto opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo con
17 ordinanza del 10.5.2024, ed offerto a controparte di definire la vertenza mediante pagamento di €5.783,45, pari all'8% del valore delle fatture oggetto di causa;
b) Reiterato la contestazione alle eccezioni pregiudiziali e preliminari controparte;
c) Richiamato le deduzioni svolte nell'atto introduttivo in punto di ricostruzione fattuale (ricostruzione poi ulteriormente puntualizzata, come si è visto sopra, in seconda memoria);
d) Contestato le omissioni presenti nel doc. 23 att. – documento che, come visto sopra, è stato in prima memoria di parte attrice ridepositato quale doc. 23-bis senza cancellature, e contestato per altre le ragioni in precedenza riepilogate in seconda memoria di parte opposta;
e) Evidenziato che il doc. 25 att., contrariamente a quanto sostenuto da parte avversaria, dimostra che la committente avrebbe CP_2 accettato anche il ricorso ad altri fornitori, previa valutazione degli stessi, ma che non ha presentato richieste di T_ prequalificazione per fornitori ulteriori, dovendo ora rispondere della propria disorganizzazione.
8. In replica alla prima memoria istruttoria di parte opposta, con la seconda memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. parte opponente ha svolto le seguenti deduzioni:
a) Riepilogato nuovamente le allegazioni e contestazioni svolte in precedenza;
b) Contestato le argomentazioni svolte da controparte con riguardo all'interpretazione da dare al doc. 25 att.. Secondo la tesi prospettata da parte attrice, in particolare:
(i) aveva fatto presente alla Committente che era T_ P_
l'unico fornitore di pali per l'illuminazione e torri faro;
18 (ii) aveva proposto in alternativa altri fornitori (“we sent an T_ email, as you mentioned…It was clear to us that the 3 manufactures [Pali
; Siderpaly – Italy;
N.C.M. – Italy] were alternative sub- P_ suppliers”; “during subsequent discussions we also added to our alternative sub-sippliers the manufacturer , that Controparte_9 was an approved supplier” (mail del 7.10.2020 in risposta alla precedente della Committente del 5.10.2024);
(iii) tuttavia, la Committente ha imposto comunque la scelta della
Subfornitrice.
Con ciò ricavandosi che per non è stato possibile T_ individuare in origine un fornitore diverso, né ottenere in seguito la sostituzione, che è stata rifiutata dal committente . CP_2
c) Osservato che dal doc. 23-bis si evince che le commesse gestite da erano quelle maggiormente in ritardo e che, pertanto, è P_ giustificata la domanda di ribaltare su quest'ultima gli oneri delle penali pagate per €69.000,00.
8. Tutto quanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata.
8.1. Per esigenze redazionali e di semplificazione di lettura, anche in ragione della notevole complessità delle vicende negoziali, la sintesi degli atti introduttivi e delle successive memorie integrative è stata organizzata in forma quanto più possibile schematica, facendo puntuale riferimento ai documenti che sostengono ogni asserzione e dando evidenza delle affermazioni di ordine valutativo svolte dai rispettivi procuratori. Per tali ragioni, si procederà ora direttamente all'esame delle questioni rilevanti, senza riepilogare nuovamente ogni aspetto in fatto, anche in considerazione della natura documentale della causa.
9. L'eccezione pregiudiziale di incompetenza è infondata. Come noto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c. le questioni di competenza sono decise in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. Nel caso di specie è sufficiente
19 osservare che, al primo momento utile per la decisione sulla competenza (ovverosia all'udienza dell'8.5.2024), lo stato degli atti era tale da consentire il riscontro documentale dei titoli negoziali posti a base dell'azione monitoria, così come di ogni elemento volto a riscontrare la puntuale liquidazione del credito effettuata dal ricorrente in sede monitoria. Deve pertanto ritenersi ritualmente incardinato il giudizio presso il forum destinatae solutionis, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dall'opponente.
10. In via principale, l'opponente chiede “accertare e dichiarare la carenza di allegazione e prova dell'avversa pretesa creditoria, nonché
l'infondatezza del credito ingiunto e, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n.
948/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo;
- in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da a per le ragioni di Parte_1 Controparte_1 cui in atti;
e per l'effetto - condannare alla restituzione della P_ somma di Euro 83.895,38 pagata da in esecuzione del decreto T_ ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al soddisfo.
11. Osserva questo giudicante che, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell' an ed il quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass.
Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore, il quale agisce
20 in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova - secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione -; nonché la persistenza presuntiva del diritto - per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
A ciò si aggiunga che, nel quadro del principio, espresso dall'art. 116
c.p.c., di libera valutazione delle prove e libero convincimento del
Giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano prevalere necessariamente su altri elementi probatori, dal momento che la valutazione probatoria è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice;
ne consegue che il convincimento circa la verità di un fatto potrà basarsi anche su una presunzione, "se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari" (Cass., sez.
III, 18.04.07, n.9245).
11.1. .Dall'esame degli atti di causa, così come compiutamente ricostruiti, emerge che è totalmente documentato, così come sostanzialmente incontestato, il fatto che il rapporto contrattuale esista e che le prestazioni richieste in via monitoria abbiano base negoziale, dovendosi così presumere regolarmente sorto ed esistente il diritto del creditore a vedersi corrisposto il corrispettivo pattuito, salva la prova, a carico di controparte debitrice, dell'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa idonei a paralizzarla, come si dirà oltre.
21 12. A tale riguardo, parte opponente, nelle proprie articolate difese, eccepisce il grave inadempimento di controparte, contestando le modalità di gestione del rapporto dal lato creditorio con riferimento non solo alla specifica frazione azionata in via monitoria, ma al suo intero svolgimento. Detti asseriti inadempimenti, peraltro, sono posti dall'opponente a base di una richiesta risarcitoria fondata sulla necessità di corrispondere penali alla propria committente per i ritardi cagionati dalle ipotizzate dolose condotte di controparte, pretese che riguardano sia la rifusione di quanto pagato a tale titolo, sia il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di buona fede contrattuale e del divieto di abuso di dipendenza economica, come sopra analiticamente riportato.
12.1. La questione va innanzitutto esaminata sotto il profilo dell'inadempimento, onde verificare se la contestata condotta di parte creditrice integri i presupposti minimi per autorizzare la sospensione del dovere di adempimento a carico della controparte.
Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“L'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto "ex adverso", non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, né essendo l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, subordinato ad alcuna condizione né, in particolare, alla previa intimazione di una diffida o ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento, l'eccezione stessa” (da ultimo, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 17214 del 18/08/2020).
Chiarisce quindi la corte di legittimità, quanto al canone di applicazione di detta eccezione, che “Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro
22 rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22626 del 08/11/2016).
Sull'onere della prova, viene poi chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021). Più analiticamente, la
Cassazione ha chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di
23 diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del
12/02/2010).
12.2. Nel caso di specie, come anticipato, le rimostranze attengono non solo alla parte di rapporto azionata in via monitoria, ma anche a quella, di importo ben maggiore, in precedenza già eseguita. Ritiene questo giudicante che, esaminata la copiosa documentazione prodotta e le rispettive posizioni delle parti, non possa ravvisarsi, nel complesso, un grave inadempimento di parte creditrice.
Osserva questo giudicante che, dalla lettura dei documenti e degli scambi di corrispondenza tra le parti, non paia potersi ravvisare una gestione delle lavorazioni da parte del committente tale da integrare gli estremi della responsabilità negoziale.
Innanzitutto, con riguardo all'avvio delle attività preliminari ad inizio commessa, che si riconnettono alla già problematica individuazione del momento perfezionativo del contratto, può osservarsi che, anche a ritenere che l'invio del contratto di vendita n.
A/001303/2021 con termini diversi da quelli proposti Parte_3 non costituisca accettazione in senso tecnico, ma nuova proposta ai sensi dell'art. 1326, ult. co. c.c., resta il fatto che il successivo comportamento negoziale delle parti (in specie, l'assenza di contestazioni su tale variazione e il pacifico prosieguo dell'esecuzione) implicano necessariamente la conclusione del contratto come da ultimo modificato. Ad ogni buon conto, in un'ottica di complessiva ermeneutica contrattuale, la mancata indicazione delle date di consegna dei pezzi nella conferma d'ordine sub doc. 7 attoreo appare coerente con la stasi riconnessa, nel medesimo documento, all'attesa della produzione della LC. Tale
“sospensione” appare costituire non una clausola arbitraria e di iniquo favore per l'opposta, ma una ragionevole cautela apprestata in ragione degli importi estremamente elevati della commessa, e finalizzata ad evitare che venissero impegnate somme ingenti senza una certa copertura finanziaria.
24 Proprio per tale ragione (sebbene ciò attenga a una questione prenegoziale e non esecutiva, e quindi rilevante semmai ai fini delle successive domande risarcitorie), appare del tutto ragionevole la scelta dell'opponente di esigere tale modalità per il pagamento, costituendo essa una forma di sicura garanzia del pagamento mediante l'intervento di un terzo soggetto certamente solvibile;
proprio per tale ragione, e per le modalità in cui opera la lettera di credito, la quale ha una data di validità predeterminata, non può ritenersi arbitraria la scelta di differire le attività di produzione allorquando la stessa non fosse ancora stata tempestivamente prodotta, o, di volta in volta, emendata per riportare dei termini di validità tali da consentire l'intera copertura dell'attività svolta: affermare il contrario significherebbe accollare al creditore il rischio dell'insolvenza di controparte, peraltro a fronte di fabbricazione di componenti su misura che non consentirebbero nemmeno l'agevole reimpiego in altri contratti. La mancanza di sicura provvista, dunque, giustifica di volta in volta il differimento delle attività, la consegna della merca già realizzata (ci si riferisce, in specie, al lotto 1), o quello dell'acquisto delle materie prime, di modo che, con specifico riguardo a quest'ultimo, non può addebitarsi al creditore l'incremento dei costi dovuto al differimento degli approvvigionamenti a loro volta dovuti a ritardo del debitore nel fornire la copertura finanziaria.
In ogni caso, sono del pari documentati slittamenti delle tempistiche riconnessi anche a condotte del debitore (a sua volta dipendenti da ritardi del committente a monte), e relativi a ritardi nei processi di approvazione dei disegni.
Nell'ambito di tale quadro istruttorio, appaiono superflue le richieste di prova orale avanzate da parte opponente (si fa riferimento ai capitoli 9 e 10 della prima memoria integrativa), in quanto la questione che rileva non è se vi siano state contestazioni di ritardi, quanto piuttosto se i ritardi di cronoprogramma siano o meno giustificabili.
25 Va comunque ravvisato che, con riguardo al lotto di produzione che in seguito ha assunto il nome convenzionale di lotto 2.15, i ritardi di produzione e consegna in ragione di condotta imputabile al creditore sono sostanzialmente documentati, essendo ricavabile dallo stesso tenore del doc. 52 di parte convenuta che lo slittamento a dopo marzo non era affatto gradito, e non potendo dunque ravvisarsi in tale documento un consenso alla modifica dei termini (termini che prevedevano la consegna del Lotto 2.15 entro la settimana 5/23 (dal
30.1 al 5.2); con collaudo in data 30.1.2023).
Orbene, a fronte di tale accertato ritardo, di circa due mesi, è necessario chiedersi se esso sia idoneo a giustificare il rifiuto dell'adempimento da parte del debitore, sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati. Ritiene questo giudicante che, in considerazione dell'entità del complessivo rapporto e della circostanza che l'esecuzione, pur in ritardo, vi è comunque stata, non
è legittimo, secondo buona fede, un rifiuto della prestazione, consentendo tuttavia la formulazione di domanda risarcitoria per il ritardo nell'adempimento a fronte del danno regolarmente allegato e provato. Tale questione sarà esaminata nel prosieguo.
13. Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno da ritardo formulata da parte opponente, danno quantificato nelle penali ad essa imposte dalla propria committente. Sebbene debba ritenersi provato che vi è stato certamente un ritardo di un paio di mesi nella consegna del lotto 2.15 imputabile al creditore, la domanda non può essere accolta per la mancata esatta prova del quantum, come si dirà oltre.
13.1. Deve innanzitutto osservarsi, in via generale, che non è necessario pretendere dall'opponente la prova della conoscenza delle esatte clausole contrattuali che regolano i liquidated damages a carico di e a vantaggio della propria committente, e ciò in quanto, T_ nell'ambito della responsabilità contrattuale, a norma dell'art. 1225
c.c. chi versi in inadempimento è tenuto a risarcire il danno prevedibile: ebbene, deve ritenersi che risponda certamente a normalità economica che, nel quadro di contratti di questo tipo, le parti convengano penali per il ritardo, di regola parametrate
26 all'estensione del ritardo e all'entità della commessa. Va dunque, del pari, ritenuta superflua la prova orale richiesta da parte opponente in prima memoria integrativa, capitoli 5-8.
13.2. Tuttavia, le argomentazioni allegate e la documentazione prodotta da parte opponente non consentono di quantificare esattamente il danno-conseguenza sofferto, con conseguente rigetto della domanda secondo la regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., integrata con il tralatizio principio di diritto a mente del quale la liquidazione equitativa del danno è subordinata alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare (ex plurimis, Sez. 3 - ,
Sentenza n. 16344 del 30/07/2020; Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del
22/02/2018).
13.3. Nel caso di specie va infatti osservato che l'opponente ha prodotto sub doc. 23-bis una tabella riepilogativa dei liquidated damages che non consente di quantificare il danno patito dalla stessa in ragione dei ritardi imputabili a detta tabella riporta un tabulato con P_ codici di componenti per i quali ha effettuato la consegna in T_ ritardo, con puntuale indicazione del numero di settimane;
dalla lettura del documento si ricava, innanzitutto, che non tutte le voci
(ma solo circa la metà) afferiscono a componenti la cui produzione è stata commissionata a e che, di questi, non è chiaro quali siano P_ riferibili alla parte del contratto per cui sussiste un ritardo realmente imputabile a quest'ultima. Ne consegue che è, allo stato, impossibile determinale quale sia la quota di penale (e quindi, di riflesso, di danno da ritardo) effettivamente addebitabile all'opposta, essendo di tutta evidenza che la stessa non può essere tenuta a risarcire pregiudizi cagionati da terzi o comunque a essa non imputabili giuridicamente. Posto che l'opponente non ha fornito le indicazioni necessarie al calcolo (ma ha anzi chiesto un risarcimento pari all'intera penale applicata, quando è palese che questa si riferisce anche a componenti totalmente estranei al contratto per cui è causa), la domanda andrà rigettata per difetto di prova del danno- conseguenza, non essendo neppure ammissibile, in forza dei principi sopra richiamati, la liquidazione equitativa.
27 14. Può ora passarsi all'esame della domanda risarcitoria per abuso di dipendenza economica;
la domanda è infondata.
14.1. È innanzitutto opportuno prendere le mosse da alcuni rilevanti principi di diritto a cui si dovrà dare applicazione.
La normativa rilevante è quella dettata dalla legge 18 giugno 1998, n.
192, che, al primo comma dell'art. 1, definisce la subfornitura come il contratto con cui “un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità
a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.”
La medesima legge, all'art. 2, fissa il contenuto del contratto, stabilendo quanto segue:
1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.
28 3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.
Il successivo art. 9, quindi, fissa il generale divieto di abuso di dipendenza economica, che trova generale applicazione al rapporto di subfornitura, ma anche a ogni altro rapporto in cui si verifichi tra imprese un significativo squilibrio di diritti e obblighi, purché ricorrano le condizioni indicate dalla legge. Questo il dettato della norma in commento, nel testo ratione temporis vigente:
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità
29 per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie,
l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.
14.2. Il concetto di abuso di dipendenza economica è stato oggetto di esame da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla
30 sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui”
(Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 1184 del 21/01/2020, massima ufficiale in italgiure).
Puntualizza la Corte di legittimità, in parte motiva della medesima sentenza, che “l'art. 9 I. n. 192 del 1998 costituisce fattispecie riconducibile al più vasto tema dell'abuso del diritto, quale applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza: si tratta di canoni, alla cui stregua valutare la condotta idonea a ripercuotersi nella sfera giuridica di un altro soggetto. I ricordati concetti sono evocati dal comma 2 del menzionato art. 9: laddove richiama, in modo non tassativo, l'imposizione di condizioni contrattuali «ingiustificatamente» gravose e l'interruzione «arbitraria» delle relazioni commerciali in atto. Trattandosi di concetti indeterminati, vale quanto afferma questa Corte in tema di clausole generali, laddove ritiene che si tratti di giudizio di diritto: ivi, infatti, la legge delinea «un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa (...); tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge» (così Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; nonché, e multis, Cass. 6 novembre 2017, n. 26273; Cass. 25 maggio 2017, n. 13196; Cass. 25 maggio
2017, n. 13178; Cass. 24 novembre 2016, n. 24023; Cass. 15 aprile 2016, n.
7568; Cass. 24 marzo 2015, n. 5878; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 4 maggio 2005, n. 9266). La nozione di abuso del diritto che si fonda sulle predette clausole generali si collega al concetto, proprio della nostra
31 tradizione costituzionale, della utilità sociale (cfr. art. 41 Cost.; v. pure la funzione sociale ex art. 42 Cost.), nell'ambito del pieno riconoscimento della libertà d'impresa, dato che l'iniziativa economica privata è libera (art. 41, comma 1) e deve rispettare le libertà altrui (art. 41, comma 2), dunque con duplice richiamo al concetto, In tal modo, l'art. 9 della I. n. 192 del 1998 provvede a circoscrivere le condotte abusive, pur in presenza dei concetti indeterminati che compongono le fattispecie, ma che, appunto, devono essere interpretate e rese concrete dagli interpreti nell'individuazione delle condotte fattuali che integrano violazione del divieto, e non, invece, il legittimo esercizio del diritto d'intrapresa economica. L'ordinamento, invero, tutela la libertà d'impresa, anche di quella dominante: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profitto che, secondo l'iniziale regolamento negoziale, avrebbe dovuto competere alla controparte imprenditoriale, in quanto il comportamento tenuto dall'impresa dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possa giustificare sulla base delle necessità dell'impresa, vuoi di tipo economico, vuoi di tipo industriale e tecnico, nell'ambito dei propri processi produttivi o distributivi, al contrario mirando ad "appropriarsi" del legittimo margine di profitto altrui. Prima di tale momento, le conseguenze sanzionatorie, incisive per la libertà negoziale, previste dalla legge non possono operare;
pena il rischio di soluzioni, in definitiva, disfunzionali per il sistema, che finirebbero anzi per contrastare gli obiettivi voluti, al di là della singola vicenda concreta, costituendo, piuttosto, ostacoli allo stesso sviluppo dell'impresa c.d. dipendente.
Nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 9 cit. è, pertanto, essenziale
l'enucleazione della causa del contratto, nozione sorta per l'esigenza di una verifica della cosiddetta "razionalità mercantile" delle convenzioni fra i privati, ed ora intesa unanimemente quale causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza. Occorre
l'individuazione di una condotta contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizioni contrattuali trasli nell'illecita imposizione di clausole o di patti contrari alla cd. razionalità del mercato. L'impostazione seguita assume un criterio teleologico di valutazione, in cui l'abuso viene descritto come uno sviamento del diritto rispetto alla sua funzione tipica, le facoltà ed
i poteri inerenti a un diritto soggettivo venendo utilizzati dal titolare per perseguire un interesse diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti.
Il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso per la controparte, e
32 comportamento "vietato" passa dunque per l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto.
Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
e, tuttavia, ciò non è dato allorché, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, «tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi» (cfr. Cass. 7 maggio 2013, n. 10568; Cass.
29 maggio 2012, n. 8567). Proprio in quanto si supera il principio della c.d. autoresponsabilità imprenditoriale, mettendo fuori gioco l'autonomia contrattuale ed il vincolo negoziale raggiunto dalle parti - senza che ricorrano i presupposti dei rimedi della rescissione o dei vizi del consenso ex artt. 1425 ss. cod. civ. - la valutazione delle condotte deve essere svolta secondo criteri approfonditi, completi e coerenti. Atteso il principio costituzionale della libertà d'iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sé, di una diversa forza negoziale delle parti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto
e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni: non avendo
l'arbitro, così come il giudice, il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Onde l'esigenza di accertare, in concreto, l'esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata”.
14.3. Tutto ciò premesso in diritto, ritiene questo giudicante che non sussistano gli elementi della contestata responsabilità, per le ragioni che di seguito si esporranno.
14.4. Con riguardo al primo profilo, ovverosia quello strutturale della dipendenza economica, per essere il contraente debole privo di reali alternative economiche sul mercato, va osservato che la situazione odiernamente sottoposta a giudizio non rientra nella fattispecie considerata. Va innanzitutto rilevato che il rapporto non è certamente inquadrabile in quello di subfornitura, apparendo semmai invertito, nella misura in cui è ad aver commissionato a la T_ P_ realizzazione di componentistica da inserire in un progetto di
33 maggiori dimensioni, fornendo puntuali indicazioni su quanto andava fabbricato, mentre la legge in parola tutela, in prima battuta, proprio il soggetto che è posto alla base della catena di produzione dei semilavorati. Ad ogni buon conto, come si è visto, l'esistenza di un rapporto di subfornitura in senso tecnico non è condizione necessaria per l'operatività della normativa ora richiamata, potendo assumere rilievo anche il mero abuso di dipendenza economica comunque realizzatosi, purché siano individuabili i requisiti più volte richiamati.
Ebbene, si ritiene che la condizione di sudditanza sostanziale tra e non sussista. In primo luogo, è il caso di T_ P_ osservare che la commessa di cui si discorre costituisce, sulla base di quanto è dato apprendere dagli atti, l'unico rapporto commerciale stretto tra le parti negli ultimi anni, di modo che non è dato ravvisare una perdurante situazione di soggezione di un'impresa all'altra, connotata dallo sfruttamento della posizione data dall'impossibilità, per controparte, di procacciarsi una diversa alternativa commerciale, con sottoposizione alla dura alternativa di soggiacere alle prevaricazioni altrui, oppure di uscire dal mercato: al contrario, il contratto per cui è causa costituisce una commessa occasionale, seppur di ragguardevole importo, tale da non poter infirmare in alcun modo la posizione negoziale di , la quale, al più, si è T_ trovata in condizione di avere opzioni limitate in ragione delle scelte effettuate a monte dal proprio committente in sede di stesura della vendor list.
Anche a tale proposito, nondimeno, non appare corretto quanto sostenuto dall'opponente in ordine alla impossibilità di rivolgersi a interlocutori diversi rispetto a . Dall'esame del doc. 25 P_ di parte opponente si ricava che , nell'ottobre 2020 e quindi T_ nella fase iniziale della commessa, omise di richiedere a CP_2
l'integrazione della dei vendor, di cui pure era possibile Parte_4 richiedere, secondo tempistiche predefinite, la modifica;
34 (ns evidenziazione in giallo)
Ne consegue che avrebbe potuto richiedere (nei tempi dettati T_ dalla propria committente, stanti le necessità di effettuare le verifiche di prequalificazione), l'autorizzazione ad avvalersi di un diverso fornitore, ciò che, tuttavia, non ha fatto: non potrà dunque ora dolersi della impossibilità di cambiare fornitore in corso d'opera.
Per le medesime ragioni, risulta superflua la prova per testi dedotta ai capitoli 1-4 della prima memoria integrativa di , volti a T_ dimostrare che (ma le ragioni risultano ovvie in base a quanto
35 appena detto), nel 2022, avesse rifiutato la modifica del CP_2 subfornitore delle torri faro.
Ciò solo appare sufficiente a ritenere la inoperatività del titolo di responsabilità azionato.
14.5. Quanto poi al secondo requisito, ovverosia quello dell'abuso, della
“intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale”, esso non appare ravvisabile per le medesime ragioni argomentate in precedenza in ordine al dedotto inadempimento, trovando i comportamenti contrattuali tenuti da una ragionevole P_ giustificazione nelle vicende di volta in volta accadute;
peraltro, va evidenziato che la normativa speciale azionata impone un rigore decisamente significativo nella prova delle condotte abusive, imponendo la dimostrazione di comportamenti tali da non trovare altra giustificazione se non quella di sfruttare illecitamente l'altrui posizione di debolezza economica, senza che possa rinvenirsi alcuna fondamenta legittima rispetto al comportamento tenuto. Ciò deriva, come è stato evidenziato dalla Suprema Corte, dalla copertura costituzionale (Art. 41 Cost.) della libertà di iniziativa economica, di modo che il libero gioco della concorrenza tra imprese, che tendono per loro natura a agire nel proprio esclusivo interesse, può trovare limite solo allorquando non si versi più in un giudizio di convenienza-sconvenienza di un dato affare, ma emerga uno strutturato sistema di squilibri tali da contrastare con i fondamentali principi di ordine pubblico economico.
14.6. Per tutte le ragioni evidenziate, si ritiene che non sussista, nel caso di specie, né una posizione di dipendenza economica, né una situazione di abuso di un'impresa ai danni dell'altra. La domanda risarcitoria va pertanto rigettata.
15. In definitiva, l'opposizione va respinta, il decreto ingiuntivo revocato per essere intervenuto il pagamento della somma ingiunta (cfr. doc.
33 opponente) e le domande riconvenzionali di parte opposta rigettate.
36 16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile di media complessità (facendosi riferimento alla dichiarazione di valore dell'opponente-attore in riconvenzionale soccombente) a valori massimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, in ragione della complessità della vicenda e della notevolissima quantità di documenti prodotti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto, per essere l'importo ingiunto già stato integralmente corrisposto in corso di causa a seguito della concessione della provvisoria esecuzione.
3. Rigetta le domande riconvenzionali di parte opponente.
4. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposto, che liquida in €16.291,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso in data 8.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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