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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5068/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Assunta C.F._1
Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno ordinario d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 29/09/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 5153/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per l'assegno ordinario d'invalidità, ritenendo che le infermità del paziente non determinassero la riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative utile al conseguimento della provvidenza economica richiesta.
Nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva pertanto il riconoscimento dell'invocato diritto a far data dalla domanda amministrativa, con accessori di legge. Spese e compensi integralmente rifusi, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva l' chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria CP_2
amministrativa e il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse in possesso Parte_1
dei requisiti costitutivi del diritto preteso.
Con note del mese di luglio 2024, il ricorrente depositava documentazione medica integrativa delle sue condizioni sanitarie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ. sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato le patologie da cui risultava affetto, gli esiti della consulenza apparendo contraddittori anche alla luce dei dati clinici.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dalla consulente dott.ssa
[...]
, partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando nel periziando “Asma Per_1 Bronchiale grave in trattamento con farmaco biologico, Cheratocono IV stadio, Poliposi nasale, Cervico lombalgia cronica”.
La ctu riteneva che le patologie sussistenti in capo al ricorrente non comportassero una riduzione permanente ed inferiore ad un terzo delle sue capacità lavorative (“non sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”), non riscontrando le condizioni sanitarie necessarie per la concessione del beneficio economico richiesto.
Il consulente riteneva pertanto congrua con le patologie accertate la diagnosi della
Commissione medica dell che non riconosceva al ricorrente la prestazione assistenziale. CP_2
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Alla luce della relazione della dott.ssa – Ctu nominato nel presente Persona_2
giudizio – si riscontra come l'interessato sia affetto da “asma bronchiale grave in trattamento farmacologico continuo, poliposi nasale, cheratocono 4° grado OSX, cervico-lombalgia cronica, a modesta incidenza funzionale”.
Il Ctu ritiene che le suddette malattie sarebbero tali da ridurre a meno di un terzo le capacità lavorative, ritenendo sussistente il requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 25/05/2022.
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso, possedendo i Parte_1
requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità e ciò alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi determinati dall'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, per compensare per un terzo le spese giudiziali del presente giudizio;
la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico dell' come CP_2
da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento. Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a i presupposti sanitari per il riconoscimento Parte_1
del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna alla corresponsione degli arretrati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.091,00 - già compensate CP_2
- per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, oltre le spese della fase per Atp pari a 1.528, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
della dott.ssa . Persona_2
Messina, 18/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando