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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 3 luglio 2025, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc
nella causa civile iscritta al n. 2024/2022 R.G. e vertente
[...]
[
[...]
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale esclusiva sul C.F._2
figlio minore convivente c.f. , rappresentati e Persona_1 CodiceFiscale_3
difesi dall'Avv. Paola Santangelo e domiciliati presso il di lei studio in Potenza via Cavour 98, come da mandato in atti;
-
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia, domiciliato in Potenza presso l'ufficio legale della sede in via Pretoria CP_1
n. 263 come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di frequenza. FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 21.7.2022 e ritualmente notificato gli odierni ricorrenti hanno adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di frequenza denegata durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata il 7.2.2023 si è costituito l'istituto, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della C.T.U., sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza sulle discussioni delle parti la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2) La domanda deve essere accolta.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al richiedente, le condizioni legittimanti il riconoscimento della prestazione domandata.
In particolare, il C.T.U. dott. incaricato nella attuale fase in sostituzione della d.ssa Per_2 CP_2
rinunciataria, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha ritenuto che il ricorrente Parte_3
“…NECESSITA DI ASSISTENZA CONTINUA almeno finché egli non avrà acquisito
[...]
consapevolezza della propria patologia e delle possibili conseguenti implicazioni sul suo stato di salute. Ciò a nostro avviso potrebbe ragionevolmente verificarsi intorno all'età di 10 anni di vita, epoca in cui il soggetto andrebbe sottoposto a visita di revisione. Decorrenza 1 marzo 2024 data della visita medica peritale ”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere. Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta.
CP_ L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo di indennità di frequenza, a decorrere dalla data suindicata e fino all'età di dieci anni salvo rivedibilità.
3. Quanto alle spese di lite, per il principio di soccombenza, l' va condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite;
il riconoscimento del requisito sanitario a far data dal marzo 2024, impone la compensazione delle spese come da protocollo dell'Ufficio in data 3 novembre 2022, in considerazione del riconoscimento del beneficio richiesto da data successiva alla domanda e alla precedente visita peritale, vanno compensate in misura di 4/5 mentre per la restante quota 1/5 pari a euro 539,40 oltre accessori di legge va posta a carico dell' in favore della ricorrente. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Parte_2
esclusiva sul figlio minore convivente ogni altra domanda, eccezione e Persona_1
deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della Parte_3 indennità di frequenza a decorrere da marzo 2024 (data della visita peritale);
b) condanna, conseguentemente, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1 corrispondere a parte ricorrente l'indennità di frequenza, oltre accessori come per legge;
c) Compensa le spese di lite tra le parti in misura di 4/5 e condanna l' alle spese e CP_1 competenze di causa per 1/5 pari a euro 539,40 in favore dei ricorrenti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP_1
Potenza lì 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla