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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
Cod. Fisc.: , residente in 52100 – ZZ (AR) Corso Italia n. 17, CodiceFiscale_2 rappresentata, difesa dall'Avv. Niki Rappuoli (Cod. Fisc. , indirizzo CodiceFiscale_3 pec: ), presso lo Studio del quale, in Piazza Guido Monaco n. 11, Email_1
52100 – ZZ (AR) C/O AVV. SILVIA DI ELEONORA, ha eletto domicilio.
QUERELANTE
CONTRO
- - in persona del l.r.p.t. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato OLIVERIO HENRY ALESSANDRO, dell'avvocatura interna dell'ente, elettivamente domiciliata, in Roma, Viale Europa 190 , giusta procura depositata del notaio individuata in atti Persona_1
Convenuta
(P.I. ), nella persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e per esso del Responsabile Contenzioso CP_3
Dott. a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto del Notaio CP_4
pagina1 di 6 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, con sede Persona_2 legale a Roma, nella Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Cagliari, al n.
29 del Viale Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabiana Gervasi (C.F.
), che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale alle liti C.F._4 apposta su foglio separato, che si deposita telematicamente unitamente alla presente comparsa di costituzione e risposta, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via pec all'indirizzo e/o via fax al n. Email_2
070/6404701.
PM sede.
oggetto: querela di falso.
Conclusioni per parte attrice come in atti. “Voglia la giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza: A) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postala n. 69634729476 8; B) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale delle raccomandate postali n.
6963472947669634729476--88; C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Conclusioni per la parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio;
dichiarare l'inammissibilità della proposta Controparte_1 querela di falso;
Nel merito, accertare e dichiarare la veridicità di quanto risultante nell' avviso di ricevimento dell'atto giudiziario consegnato a mezzo del servizio postale con conseguente rigetto della querela di falso proposta dalla sig.ra nei confronti Pt_1 dell' e di con vittoria di spese e Controparte_2 Controparte_1 competenze.
Conclusioni per I – IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, accertare e CP_5 dichiarare, per le ragioni che precedono, il difetto di legittimazione passiva e/o a contraddire di in relazione alla querela di falso proposta Controparte_2 dalla odierna attrice e, in ogni caso, che nulla può essere contestato all'ente della riscossione, assolvendolo da ogni avversa domanda e/o pretesa. II – IN VIA PRINCIPALE,
In forza delle argomentazioni giuridiche e di fatto che precedono, rigettare in quanto inammissibile, irrilevante e comunque infondata ed inaccoglibile la querela di falso proposta dalla Signora in relazione alla firma apposta dal ricevente Parte_1 sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 69634729476-8, confermando la validità e regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 0070200006720463000, ed assolvendo l'ente della riscossione da ogni avversa domanda e/o pretesa. III - IN OGNI
CASO con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi, ex art 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 ed formulando le Controparte_1 Controparte_6 CP_5 conclusioni di cui in epigrafe.
Precisamente, rappresentava in via di mero fatto che in data 18.05.2023 ritirava personalmente, presso lo Sportello Polifunzionale del , la cartella n. 007 Controparte_7
2020 00067204 63 000. Avverso tale cartella la contribuente proponeva ricorso avanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 17.07.2023. L'
[...]
si costituiva in giudizio sostenendo la tardività del Ricorso Controparte_2 proposto per la previa notifica dell'atto mediante deposito nella casa comunale in data
24.04.2023, depositando copia della ricevuta di consegna della Raccomandata A/R n.
69634729476 8.
Posto che la sottoscrizione apposta a questa ricevuta si palesava firma apocrifa
(come da relazione di consulenza tecnica grafologica redatta dalla perita dr.ssa , Per_3 verificato che le firme apposte sul documento, di cui si richiedeva l'attestazione di falsità, risultavano del tutto difformi rispetto a quella dell'Istante ed alla sua grafia, la Pt_1
, intendeva far valere e dichiarare la falsità dell'atto allegato, depositato
[...] dall' nel procedimento instaurato avanti la Corte di Controparte_2
Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZZ, iscritto con R.G. n. 215/2023.
Si è costituita in giudizio che eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva;
evidenziava che le contestazioni sollevate non la individuavano come legittimata passiva, del tutto indifferente la società postale al profilo di falso contestato. Chiedeva, in ogni caso, di dichiarare l'inammissibilità della proposta querela di falso. Ed in effetti, l'attrice non contestava che l'agente postale non avesse provveduto alla notifica ovvero che non si fosse mai recato all'indirizzo indicato sull'avviso.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto la Controparte_2 pronuncia dell'inammissibilità della querela di falso: evidenziava il difetto della produzione della dichiarazione da unirsi al verbale di udienza che l'attrice avrebbe reso nel procedimento dinanzi alla Corte Tributaria di ZZ. Non v'era presentazione personale né procura speciale.
pagina3 di 6 Inoltre, l'avviso di ricevimento contestato non faceva piena prova, fino a querela di falso, della consegna del plico: trattavasi di notifica effettuata dall' ex art 26 D.p.r. CP_5
602/1973. La sottoscrizione apposta in sede di avviso non era un atto giudiziario e in relazione ad essa trovavano applicazione le norme che concernono il servizio postale di cui al DM 9.4.2001 e non quelle della Legge 890/1982; ciò comportava che, per il perfezionamento della notifica, era sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, circostanza non contestata, con presunzione di conoscenza ex art 1335 c.p.c. del procedimento notificatorio in tal modo perfezionatosi.
Incardinata in tal modo la causa, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza in ragione delle eccezioni preliminari sollevate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso proposta da è inammissibile. Parte_1
La signora infatti, ha proposto querela di falso per vedere accertato che non Pt_1 le apparterrebbe la firma apposta dal ricevente, in data 24.04.2023, nell'avviso di ricevimento della raccomandata A/r. n. 69634729476-8 spedita tramite , e CP_1 consegnata dall'agente postale presso la sua abitazione, con cui il messo che ha eseguito la notifica della cartella di pagamento n. 0070200006720463000, le ha trasmesso la comunicazione prevista dall'art. 140 c.p.c., tramite la quale l'ha informata che l'atto, stante la sua assenza e quella delle altre persone previste dall'art. 139, era stato depositato presso la casa Comunale del (dove ella risulta residente). Controparte_7
Va precisato quindi, che – stando a quanto dichiarato dalla stessa – viene Pt_1 contestata solo la natura apocrifa della sottoscrizione, non già il fatto storico che all'esito del mancato rinvenimento della destinataria della raccomandata, colei/colui che ha ricevuto l'atto e sottoscritto l'avviso di ricevimento lo ha fatto presso la residenza della querelante, (considerando infatti che la stessa andrà poi a ritirare la raccomandata Pt_1 di presso l'ufficio Postale, circostanza che dà conto dell'avvenuta Controparte_2 ricezione della notizia - comunicazione).
Giova premettere che per la notifica della cartella esattoriale, l' può avvalersi CP_5 dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della legge 20.11.1982, n. 890, ovvero può avvalersi direttamente del servizio postale, inviando al contribuente una raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973 n. 602.
Quest'ultimo è un regime indubbiamente meno garantista rispetto a quello di cui all'art. 149 c.p.c. che tuttavia ha superato il vaglio della Corte Costituzionale. Per il tramite della notifica a mezzo del servizio postale, l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, solo relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso pagina4 di 6 stesso, ma non anche relativamente all'identità della persona che abbia sottoscritto l'avviso per ricezione.
Pertanto, in relazione ad essa, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario contenute nel D.M. 9 aprile 2001, e non quelle previste dalla Legge n. 890 del 1982 per la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta.
In relazione alla notifica di quest'atto -- operato direttamente da CP_2
a mezzo servizio postale -- la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
[...]
(da ultimo 19.01.2023 n. 1686) “…. in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora CP_5 eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata dal messo postale come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma
– e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.
Ciò comporta che per il perfezionamento della notifica di detto atto è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335), dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto – come avvenuto nel caso di specie – ad indicarne le generalità, ciò anche quando la sottoscrizione del ricevente sia illeggibile o non chiara.
Ne consegue – inversamente – che solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto (come accade nel regime notificatorio più rigoroso previsto dalla L. n. 890 del 1982), l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, per cui solo in tal caso il destinatario appare legittimato a proporre querela di falso per accertare che la sottoscrizione non gli appartiene. Laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi del
D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore,
pagina5 di 6 addetto al ritiro o portiere, o chicchessia senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera, invece, la presunzione di consegna a mani del destinatario.
Alla luce dei suddetti principi, già da tempo recepiti e fatti propri da questo
Tribunale, la querela deve ritenersi inammissibile, poiché investe la verità di un fatto che l'agente postale non doveva/ non ha potuto verificare e non ha attestato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, in base ai compensi minimi di avvocato previsti dal D.M. 55/2014 ed aggiornati al D.M.
147/2022 per le cause di competenza del Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...]
a) Dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta.
b) Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida nella Parte_1 misura di € 2540,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. in favore di che si distraggono in favore dell'avvocato Fabiana Gervasi che CP_5 si è qualificata quale procuratore antistatario e di € 2540,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. in favore di Controparte_1
Roma lì 27/12/2024.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
Cod. Fisc.: , residente in 52100 – ZZ (AR) Corso Italia n. 17, CodiceFiscale_2 rappresentata, difesa dall'Avv. Niki Rappuoli (Cod. Fisc. , indirizzo CodiceFiscale_3 pec: ), presso lo Studio del quale, in Piazza Guido Monaco n. 11, Email_1
52100 – ZZ (AR) C/O AVV. SILVIA DI ELEONORA, ha eletto domicilio.
QUERELANTE
CONTRO
- - in persona del l.r.p.t. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato OLIVERIO HENRY ALESSANDRO, dell'avvocatura interna dell'ente, elettivamente domiciliata, in Roma, Viale Europa 190 , giusta procura depositata del notaio individuata in atti Persona_1
Convenuta
(P.I. ), nella persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e per esso del Responsabile Contenzioso CP_3
Dott. a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto del Notaio CP_4
pagina1 di 6 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, con sede Persona_2 legale a Roma, nella Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Cagliari, al n.
29 del Viale Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabiana Gervasi (C.F.
), che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale alle liti C.F._4 apposta su foglio separato, che si deposita telematicamente unitamente alla presente comparsa di costituzione e risposta, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via pec all'indirizzo e/o via fax al n. Email_2
070/6404701.
PM sede.
oggetto: querela di falso.
Conclusioni per parte attrice come in atti. “Voglia la giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza: A) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postala n. 69634729476 8; B) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale delle raccomandate postali n.
6963472947669634729476--88; C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Conclusioni per la parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio;
dichiarare l'inammissibilità della proposta Controparte_1 querela di falso;
Nel merito, accertare e dichiarare la veridicità di quanto risultante nell' avviso di ricevimento dell'atto giudiziario consegnato a mezzo del servizio postale con conseguente rigetto della querela di falso proposta dalla sig.ra nei confronti Pt_1 dell' e di con vittoria di spese e Controparte_2 Controparte_1 competenze.
Conclusioni per I – IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, accertare e CP_5 dichiarare, per le ragioni che precedono, il difetto di legittimazione passiva e/o a contraddire di in relazione alla querela di falso proposta Controparte_2 dalla odierna attrice e, in ogni caso, che nulla può essere contestato all'ente della riscossione, assolvendolo da ogni avversa domanda e/o pretesa. II – IN VIA PRINCIPALE,
In forza delle argomentazioni giuridiche e di fatto che precedono, rigettare in quanto inammissibile, irrilevante e comunque infondata ed inaccoglibile la querela di falso proposta dalla Signora in relazione alla firma apposta dal ricevente Parte_1 sull'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 69634729476-8, confermando la validità e regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 0070200006720463000, ed assolvendo l'ente della riscossione da ogni avversa domanda e/o pretesa. III - IN OGNI
CASO con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi, ex art 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 ed formulando le Controparte_1 Controparte_6 CP_5 conclusioni di cui in epigrafe.
Precisamente, rappresentava in via di mero fatto che in data 18.05.2023 ritirava personalmente, presso lo Sportello Polifunzionale del , la cartella n. 007 Controparte_7
2020 00067204 63 000. Avverso tale cartella la contribuente proponeva ricorso avanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 17.07.2023. L'
[...]
si costituiva in giudizio sostenendo la tardività del Ricorso Controparte_2 proposto per la previa notifica dell'atto mediante deposito nella casa comunale in data
24.04.2023, depositando copia della ricevuta di consegna della Raccomandata A/R n.
69634729476 8.
Posto che la sottoscrizione apposta a questa ricevuta si palesava firma apocrifa
(come da relazione di consulenza tecnica grafologica redatta dalla perita dr.ssa , Per_3 verificato che le firme apposte sul documento, di cui si richiedeva l'attestazione di falsità, risultavano del tutto difformi rispetto a quella dell'Istante ed alla sua grafia, la Pt_1
, intendeva far valere e dichiarare la falsità dell'atto allegato, depositato
[...] dall' nel procedimento instaurato avanti la Corte di Controparte_2
Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZZ, iscritto con R.G. n. 215/2023.
Si è costituita in giudizio che eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva;
evidenziava che le contestazioni sollevate non la individuavano come legittimata passiva, del tutto indifferente la società postale al profilo di falso contestato. Chiedeva, in ogni caso, di dichiarare l'inammissibilità della proposta querela di falso. Ed in effetti, l'attrice non contestava che l'agente postale non avesse provveduto alla notifica ovvero che non si fosse mai recato all'indirizzo indicato sull'avviso.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto la Controparte_2 pronuncia dell'inammissibilità della querela di falso: evidenziava il difetto della produzione della dichiarazione da unirsi al verbale di udienza che l'attrice avrebbe reso nel procedimento dinanzi alla Corte Tributaria di ZZ. Non v'era presentazione personale né procura speciale.
pagina3 di 6 Inoltre, l'avviso di ricevimento contestato non faceva piena prova, fino a querela di falso, della consegna del plico: trattavasi di notifica effettuata dall' ex art 26 D.p.r. CP_5
602/1973. La sottoscrizione apposta in sede di avviso non era un atto giudiziario e in relazione ad essa trovavano applicazione le norme che concernono il servizio postale di cui al DM 9.4.2001 e non quelle della Legge 890/1982; ciò comportava che, per il perfezionamento della notifica, era sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, circostanza non contestata, con presunzione di conoscenza ex art 1335 c.p.c. del procedimento notificatorio in tal modo perfezionatosi.
Incardinata in tal modo la causa, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza in ragione delle eccezioni preliminari sollevate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso proposta da è inammissibile. Parte_1
La signora infatti, ha proposto querela di falso per vedere accertato che non Pt_1 le apparterrebbe la firma apposta dal ricevente, in data 24.04.2023, nell'avviso di ricevimento della raccomandata A/r. n. 69634729476-8 spedita tramite , e CP_1 consegnata dall'agente postale presso la sua abitazione, con cui il messo che ha eseguito la notifica della cartella di pagamento n. 0070200006720463000, le ha trasmesso la comunicazione prevista dall'art. 140 c.p.c., tramite la quale l'ha informata che l'atto, stante la sua assenza e quella delle altre persone previste dall'art. 139, era stato depositato presso la casa Comunale del (dove ella risulta residente). Controparte_7
Va precisato quindi, che – stando a quanto dichiarato dalla stessa – viene Pt_1 contestata solo la natura apocrifa della sottoscrizione, non già il fatto storico che all'esito del mancato rinvenimento della destinataria della raccomandata, colei/colui che ha ricevuto l'atto e sottoscritto l'avviso di ricevimento lo ha fatto presso la residenza della querelante, (considerando infatti che la stessa andrà poi a ritirare la raccomandata Pt_1 di presso l'ufficio Postale, circostanza che dà conto dell'avvenuta Controparte_2 ricezione della notizia - comunicazione).
Giova premettere che per la notifica della cartella esattoriale, l' può avvalersi CP_5 dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della legge 20.11.1982, n. 890, ovvero può avvalersi direttamente del servizio postale, inviando al contribuente una raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973 n. 602.
Quest'ultimo è un regime indubbiamente meno garantista rispetto a quello di cui all'art. 149 c.p.c. che tuttavia ha superato il vaglio della Corte Costituzionale. Per il tramite della notifica a mezzo del servizio postale, l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, solo relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso pagina4 di 6 stesso, ma non anche relativamente all'identità della persona che abbia sottoscritto l'avviso per ricezione.
Pertanto, in relazione ad essa, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario contenute nel D.M. 9 aprile 2001, e non quelle previste dalla Legge n. 890 del 1982 per la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta.
In relazione alla notifica di quest'atto -- operato direttamente da CP_2
a mezzo servizio postale -- la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
[...]
(da ultimo 19.01.2023 n. 1686) “…. in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora CP_5 eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata dal messo postale come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma
– e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.
Ciò comporta che per il perfezionamento della notifica di detto atto è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335), dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto – come avvenuto nel caso di specie – ad indicarne le generalità, ciò anche quando la sottoscrizione del ricevente sia illeggibile o non chiara.
Ne consegue – inversamente – che solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto (come accade nel regime notificatorio più rigoroso previsto dalla L. n. 890 del 1982), l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, per cui solo in tal caso il destinatario appare legittimato a proporre querela di falso per accertare che la sottoscrizione non gli appartiene. Laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi del
D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore,
pagina5 di 6 addetto al ritiro o portiere, o chicchessia senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera, invece, la presunzione di consegna a mani del destinatario.
Alla luce dei suddetti principi, già da tempo recepiti e fatti propri da questo
Tribunale, la querela deve ritenersi inammissibile, poiché investe la verità di un fatto che l'agente postale non doveva/ non ha potuto verificare e non ha attestato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, in base ai compensi minimi di avvocato previsti dal D.M. 55/2014 ed aggiornati al D.M.
147/2022 per le cause di competenza del Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...]
a) Dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta.
b) Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida nella Parte_1 misura di € 2540,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. in favore di che si distraggono in favore dell'avvocato Fabiana Gervasi che CP_5 si è qualificata quale procuratore antistatario e di € 2540,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. in favore di Controparte_1
Roma lì 27/12/2024.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
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