Decreto cautelare 23 agosto 2024
Decreto presidenziale 30 agosto 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 6 agosto 2025
Decreto presidenziale 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 06/08/2025, n. 15335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15335 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15335/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08897/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8897 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Manfredo PIzza, GI Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia GI, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale ARa, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA EL IA, non costituito in giudizio;
NI OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
AN UC, ON NC, LI OC, MO DE Valle, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Sandulli, TO Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SA EL, SA AN DI, AN Di AL, IU FO, FI La SP, AZ ZZ, ZA ME NA, OG DD, Leonardo Pirrello, Giovanni Massimo Angileri, AN ID, LI AR, IA IT BA, NA IA AB MO, NA BO, AN RI CO, AN IA RU, AZ LA, ME AL, GI CA, AT IV, VI OR, AN Di RO, IT Di RO, ON Di AU, AN RR, IL GR, IN IE, IT NG, AN GN PR, FI LI, OR TR MA, NT NT, EL MA, IA RI MA, RA GE, IA RI GE, TA ON GE, AN IA GL, EL UL, SAria ME, CE UZ, KA NO, IS RI RO IN, IA GI PR, NC TI, SA RI IC, TO ON, EL CA, LA AI, AR GI RE, IT NT, UR CI, IA OL, rappresentati e difesi dagli avvocati IU Mingiardi, Ottavia Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OR AR, rappresentato e difeso dall'avvocato IZ Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MO DI, MO DI, AG AS, RA La OV, RA IA, EL AS, EL AG, EL CC, AN Di TA, AN TE, ANluce PI, NT De MO, AN AL, TO D'AG, MI SAria OS, RI LO, BR ER, CA IA SA, CA FI, IA SP, IA Lo AN, CI NI, CL AN, CE LA, IA OL, IE RE, ON CI, NA BA, ELbetta ZZ, AN MA, FA RA, ME SAno, LO IA, NC RI, TAna ZZ, IC AR, GI AS, GI AT, GI AN, IU Di FA, IU PU, AZ BE, IL DE, CO Di LM, AT RG, UR BE, LI RE, UC IA Di TO, GI NI ON, LL NZ, MA ME, IA LI, IA MO, IA IZ IO, IA SAria ER, IA EL RI, IA RE SI, LL RI, AM DI, ON MA, OR AZ, RS AN, PA NO, PI OL SI, AT La AI, RI IO, OR ND, SA ON, MO AR, AN SA, RE ZA, NTna OL, LE GIni, rappresentati e difesi dall'avvocato IN Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IU Lo UE, NA LA, NC RI, CE AO DO, IZ GU, IA CR TA, SA ZZ, IN IA, IO NU, IA ND NI, AN PI, IA LU ER, NC IL ZO, OC AB, CA VE DA, IA RE GIna, IU Lo UE, NA LA, NC RI, CE AO DO, IZ GU, IA CR TA, SA ZZ, IN IA, IO NU, IA ND NI, AN PI, IA LU ER, NC IL ZO, OC AB, CA VE DA, IA RE GIna, rappresentati e difesi dall'avvocato Nadia Spallitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LI SE, LI SE, LV AL, LA AL, RI AM, NC EL, LO GL, IA RI DU, DA RD, ANrita LI, BE AL, GI ON CA, CL AS, RI AR, EL RÀ, AN IA CC, BE NT AS, ANisa CA, AN HE, UR EL, M. AZ GI LE, IA AZ NA, IA SAria FI, ED LL, EA NT, ME RI, IA IS D’MI, OL D’AN, RT IA RE D’AN, GI De LI, LI De IL, RB De LI, IA De RA, EL OG IA PI Di CA, LA Di AI, GI Di UL, IAN UR, NTna D’RB, AN IA FA, IU AN ID, NA RE, IA LO, CL LI, ZA IO, IA AN NI, OR IC, EL IA GIno, ON NE, IE La IN, RB ND, RI IO, SQ TR IS, MI Lo IC, AV ES, EL LO, ELbetta LL, LI ER, LE NC, GI RR, NA MA, ON SC, UE LI, CA MA, LI HI, FL LE, LE MU, AZ PI, CO AV, NA ON, OL RO, LL AR, RT RI, VI DO, UC AR, IC OZ, MA NT, NA RE, NT TA, CA FL EN IO, NT SC, GI CA, LI TA, DA MOtti, NE RU, TE LI, LV RA, IA CA RM, SO AN, AO OM, IZ HE, MOtta LA CI, MO NT, TR GG, AO IT, CL HI, TR UM, rappresentati e difesi dagli avvocati Michelangelo Fiorentino, IA SAria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente;
3. dell’Avviso prot. n. 124319 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;
4. dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
5. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente, ivi compreso espressamente, in parte qua, il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 19 agosto 2024 prot. N. 2206 con cui è stata rettificata (per non meglio identificati errori materiali) la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, come da allegato, che fa parte integrante del detto decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia GI e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale ARa e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di NI OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 20 agosto 2024, tempestivamente depositato, i ricorrenti premesso, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura concorsuale riservata per il reclutamento di 519 unità del personale dirigenziale scolastico, indetta con D.M. prot. 107 dell’8 giugno 2023, attuativo dell’art. 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di avere svolto il corso di formazione e la relativa prova finale, di essere stati inclusi nell’elenco graduato con calcolo del punteggio complessivo che ne ha determinato un peggioramento delle rispettive posizioni in quanto il Ministero, anziché attenersi a quanto disposto dal D.M. 107 dell’8.6.2023, il quale prevedeva la somma del punteggio ridotto in decimali della prova (scritta o orale) di accesso, al punteggio dei titoli secondo la Tabella A del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, ha introdotto con il provvedimento di approvazione della graduatoria del 9.8.2024, un criterio nuovo non previsto in alcuna norma del D.L. che ha istituito la procedura, né ancor meno nel citato D.M. 107, che ha ridotto in decimali anche il punteggio per titoli.
2.In effetti, sostengono, che la procedura, che doveva essere adottata per la formazione della graduatoria di merito, è racchiusa su quanto decretato nell’art. 6 comma 2 e nell’art. 9 comma 1 del DM 107/2023.
3.Il punteggio finale di un candidato avrebbe dovuto essere ottenuto dal punteggio della prova (test del 6 maggio 2024), valutata in decimi secondo l’art. 6 comma 2 del DM 107/2023, sommato al punteggio dei titoli espressi in trentesimi secondo l’art. 9 comma 1 del DM 107/2023 e rispetto a quanto indicato nella Tabella A allegata al DM n. 138/2017.
4.L’erroneo calcolo determina spostamenti abissali nell’elenco graduato in quanto molti tra i ricorrenti subiscono variazioni di centinaia di posti.
5. Ciò premesso, con il presente ricorso la parte ricorrente, lamentando l’illegittimità del criterio di conversione del punteggio dei titoli su base decimale, ha impugnato in parte qua i provvedimenti in epigrafe, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1) OLzione dell’art. 5 comma 11 quinquies del D.L. n. 29 dicembre 2022, n. 198;
2) VIOLAZIONE artt. 6 comma 2 e 9 comma 1 del DM 107/2023, per non avere sommato al punteggio ottenuto dai candidati nella prova di accesso al corso di formazione i titoli espressi in trentesimi secondo l’art. 9 comma 1 del DM 107/2023 violando manifestamente quanto indicato nella Tabella A allegata al DM n. 138/2017
3) VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA DI CUI all’articolo 11 del DM n. 107 del 2023, nella parte in cui prevede che: “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (…)”;
4) VIOLAZIONE, ERRATA E INAPPROPRIATA APPLICAZIONE DELL’ART. Art. 8 DPR 09-05-1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi – non essendo la procedura selettiva in oggetto un vero e proprio concorso pubblico, in quanto si tratta di procedura riservata a personale che aveva gia’ sostenuto le prove d’esame del concorso pubblico per dirigente scolastico di cui al bando del novembre 2017;
5) VIOLAZIONE art. 12 del D.P.R. N. 487/94 titolato “Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” che stabilisce, tra altro, che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”;
6) VIOLAZIONE DEGLI ELEMENTARI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA avendo il Ministero proceduto a una tardiva fissazione dei criteri di valutazione nell’ambito della procedura selettiva, dopo avere preso visione dell’elenco degli ammessi e preso visione degli elementi da valutare ai fini dell’elenco graduato erroneamente definito “graduatoria generale nazionale della procedura”;
7)ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO - SVIAMENTO E VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DEL 107/2023, perche’ il Ministero avrebbe dovuto approvare un “elenco graduato” e non una “graduatoria”;
8) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA essendo la procedura finalizzata alla costituzione di un elenco funzionale precipuamente individui l’ordine di priorita’ dei candidati nelle immissioni in ruolo che, secondo quanto stabilito all’art. 9 del d.m. 107/2023, avrebbe dovuto dare peso preponderante ai titoli e non alle prove di accesso, come invece illegittimamente operato da parte dell’amministrazione;
9) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO tra i concorrenti mediante enucleazione, in coda alla procedura selettiva, di nuovi parametri di valutazione, con evidente imparzialità dell’operato dell’Amministrazione.
Per tali ragioni, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati.
6. Con decreto monocratico n. -OMISSIS-, è stata respinta l’istanza cautelare monocratica, e fissata per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale la Camera di Consiglio -OMISSIS- innanzi questa Sezione, divenuta nel frattempo competente sulla materia.
7. In data 23 agosto 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
8. Sono intervenuti ad opponendum i soggetti in epigrafe indicati chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito avrebbe correttamente operato la conversione dei punteggi.
9. Con ordinanza n.-OMISSIS-, resa all’esito della Camera di Consiglio -OMISSIS-, questa Sezione ha rigettato la richiesta cautelare per assenza di fumus boni iuris, sulla base del presupposto per cui “l’Amministrazione si è attenuta all’art 8, comma 2, del D.P.R. 487/1994, che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi similari”.
10. Con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a..
11. Alla pubblica udienza del 16 luglio 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
12. Hanno depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse i ricorrenti -OMISSIS- per i quali il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
13. Per i restanti ricorrenti indicati in epigrafe il ricorso è manifestatamente infondato ai sensi dell’art 49 comma 2 c.p.a. e deve, pertanto, essere respinto.
13.1. In via preliminare, ritiene il Collegio che i motivi di ricorso possano essere tutti delibati unitariamente in ragione della stretta connessione logica delle questioni ivi articolate.
13.2. La parte ricorrente, premesso di aver partecipato alla procedura straordinaria di reclutamento di n. 519 unità del personale dirigenziale scolastico di cui al D.M. n. 107/2023, si duole, in estrema sintesi, della conversione per dieci del punteggio attribuito per i titoli, originariamente previsto in trentesimi secondo quanto indicato nella Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017, disposta al momento dell’approvazione della graduatoria.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe potuto discostarsi dalle previsioni contenute nella lex specialis, ove era stato chiaramente indicato che i titoli dovevano essere attribuiti in trentesimi, tenuto conto dell’autovincolo che essa stessa si era imposta. L’Amministrazione, quindi, avrebbe dovuto dare maggior “peso” ai titoli rispetto alle altre prove, proprio in ragione della necessità di valorizzare la professionalità dei candidati chiamati a ricoprire i ruoli dirigenziali nell’ambito di una procedura riservata.
La dedotta errata conversione del punteggio per i titoli avrebbe quindi determinato una lesione della posizione in graduatoria di tutti i ricorrenti che hanno perso numerose posizioni.
13.3. Ritiene questo Collegio che tali censure non siano condivisibili.
Sul punto, giova richiamare le conclusioni cui è pervenuta questa Sezione, in relazione a contenziosi del tutto similari a quello oggetto del presente giudizio, secondo cui:
“- il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” costituisce una disciplina generale applicabile a tutti i concorsi pubblici;
- con il D.M. n. 107/2023 il Ministero dell’Istruzione del Merito ha inteso indire e disciplinare una procedura concorsuale per titoli ed esami (vedi: Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2019 che ha definito “ concorso” la procedura straordinaria perfettamente sovrapponibile a quella in esame ovvero la speciale procedura prevista dalla legge n. 107/2015, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale riservata a coloro che avevano un contenzioso pendente derivante dai precedenti concorsi per dirigenti scolastici), secondo il modello generale previsto dall’art 8 del D.P.R n. 487/1994;
- l’art 11 del D.M. 107/2023, a conferma dell’applicazione della disciplina generale dei concorsi pubblici, prevede che “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 89 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche”;
- il D.P.R. n. 487/1994, all’art. 8, comma 2, dispone che “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”;
- tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla G.A nel senso che “si ritiene che il comma 2 dell’articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà, proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell’esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all’interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall’altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio (Tar Lazio Roma sent. n. 6611/2014); ed ancora “Ai fini del decidere, premessa fondamentale è la circostanza che nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. 487/1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922). Orbene, sul punto il T.A.R. si è preoccupato di chiarire se tale tetto massimo sia da rapportare al punteggio delle altre prove o al punteggio complessivo finale, concludendo, in termini che questo Collegio non può che condividere, che il punteggio massimo di 10/30 o equivalente sia da rapportare non al punteggio delle altre prove ma al punteggio complessivo, e ciò in base a vari indici interpretativi e precedenti giurisprudenziali. Tale interpretazione, contrariamente da quanto assunto dall'appellante, consente di far proprio un metodo di calcolo e di distribuzione dei punteggi che non attribuisce prevalenza determinante, né ai titoli né alle singole prove d'esame e concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 3 maggio 2015 n. 1614);
- l’art 9 del D.M. n. 107/2023, invocato da parte ricorrente, non introduce affatto una deroga alla disciplina generale sul punteggio da attribuire ai titoli (il citato art il D.P.R. n. 487/1994, all’art. 8, comma 2) ma si limita a richiamare la Tab A allegata al D.M. n. 138/2017 ai fini della valutabilità dei singoli titoli (e non della valutazione) senza precisare alcunché sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove;
- risolutivo, al contrario, appare il richiamo contenuto nell’art 9 del D.M. n. 107/2023 al D.M. n. 138/2017 che all’art. 12 (Valutazione delle prove e dei titoli) prevede che “per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”. Anche secondo questa disciplina, dunque, il peso ponderato dei titoli sul punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale di merito non deve eccedere i 30/230simi pari a 0,13 % quindi al di sotto della soglia prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 487/1994;
- l’aver proceduto alla divisione del punteggio dei titoli per 10, risponde all’esigenza di rispettare il limite previsto all’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994; ed invero, dividendo invece in decimi, il punteggio totale sarebbe stato pari a 20 e il punteggio dei titoli rispetto al totale sarebbe stato pari a 10/20, ossia superiore al rapporto tra prove/titoli stabilito inderogabilmente in 10/30 dalla citata
norma;
- conclusivamente, con il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 n. 2187 e la previsione di procedere alla conversione del punteggio attribuito ai titoli l’amministrazione si è attenuta all’art 8, comma 2, del D.P.R. 487/1994, che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi similari;” (vedi, ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, ordinanza dell’11 ottobre 2024, n. 4601).
Tanto chiarito, ritiene questo Collegio di aderire alle conclusioni rassegnate da questa Sezione nella citata pronuncia (vedi anche: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 2 luglio 2025, n. 12989), per cui le censure sollevate dalla parte ricorrente devono essere respinte, avendo l’Amministrazione correttamente attribuito i punteggi in piena conformità con le prescrizioni cogenti contenute nel D.P.R. n. 487/1994.
13.4. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso delle signore -OMISSIS-; per i restanti ricorrenti indicati in epigrafe il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
14. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e della assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
-dichiara il sopravvenuto difetto di interesse per le signore -OMISSIS-;
- per gli altri ricorrenti in epigrafe lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IEL Caminiti, Presidente
OR Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | IEL Caminiti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.