TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3578/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3578/2022 promossa da:
AVV. (C.F.: , Email_1 Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Folco Portinari n. 65, presso lo studio dell'avv.
VALERIO GALLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Noto Controparte_2 C.F._2
(SR), via Filippo Tortora n. 6, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI DE FELICE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del settembre 2020 l'avv. NI RL Parente RE ha evocato in giudizio, avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Noto, , chiedendo condannare quest'ultimo Controparte_2 al pagamento in suo favore della somma di €. 4.822,39 o di quell'altra maggiore o minore determinata in corso di causa, a titolo di compenso, comprensivo degli accessori di legge, per l'attività professionale espletata nell'interesse del convenuto.
L'attore ha in particolare dedotto di aver proposto, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, un ricorso per l'annullamento del decreto 20.11.2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 29.11.2013 n. 94, con cui il aveva Controparte_3 bandito un concorso per il reclutamento di n. 208 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria maschile.
Con comparsa del gennaio 2021 si è costituito in giudizio . Controparte_2
Il convenuto – odierno appellato –, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 162/2014, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, reputandolo obbligatorio per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti €. 50.000,00, nonché l'inammissibilità della stessa ex art. 28 della legge n. 794/1942, poiché promossa con rito ordinario di cognizione, anziché con il procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. o con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 14 del decr. lgs. n. 150/2011, procedimenti questi da ritenersi obbligatori per tutte le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato.
Nel merito, ha eccepito la violazione dell'obbligo di diligenza professionale, per Controparte_2 avere l'avv. NI RL Parente RE impugnato il succitato bando di concorso con ricorso ordinario anziché con ricorso cautelare, così impedendo al cliente di ottenere una pronuncia giudiziale in tempi celeri e di partecipare ad ulteriori concorsi.
Ancora, il convenuto ha contestato la quantificazione dell'onorario ex adverso richiesto, ora per aver il professionista applicato i parametri normativi previsti per le cause di complessità media anziché per quelle di complessità bassa, ora per non aver incluso nel calcolo l'acconto di €. 242,00 da lui corrisposto.
ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda avversaria o, in via subordinata, Controparte_2
per la rideterminazione del quantum dovuto.
Con ordinanza del 29.7.2021 il Giudice di Pace di Noto ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda ex art. 28 della legge n. 794/1942, ritenendo che siffatta norma non troverebbe applicazione alle controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato per prestazioni in materia amministrativa.
Con sentenza n. 53/2022 emessa a definizione del giudizio n. R.G. 201/2020, depositata il 26.5.2022
e non notificata, la domanda attorea è stata rigettata e l'attore è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che l'avv. NI RL Parente RE fosse incorso in negligenza professionale, ora per aver omesso di depositare un'istanza cautelare di sospensione degli effetti del bando di concorso impugnato, ora per aver depositato l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione solo a distanza di anni dall'introduzione del giudizio, concludendo che il professionista avesse “errato nella strategia processuale che si è rivelata inutile per l'interessato”. Con citazione del luglio 2022 l'avv. NI RL Parente RE ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia.
L'appellante ha chiesto riformare integralmente la sentenza di primo grado, avendo, a suo avviso, il
Giudice di Pace erroneamente valutato le prove documentali offerte ed erroneamente interpretato e applicato i principi di diritto in materia di responsabilità professionale.
Il medesimo avv. NI RL Parente RE, inoltre, ha rappresentato di aver eseguito spontaneamente la sentenza appellata, avendo corrisposto a complessivi €. Controparte_2
1.103,45 per spese di lite, e, per l'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, ha domandato la condanna dell'appellato alla restituzione di siffatta somma.
Con comparsa del gennaio 2023 si è costituito in giudizio l'appellato, opponendosi al gravame.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è fondato.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'avv. NI RL Parente RE ha chiesto condannare al pagamento in suo favore di €. 4.822,39 a titolo di compenso Controparte_2
per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio n. 2073/2014 R.G. del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, avente ad oggetto l'annullamento del decreto 20.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 29.11.2013 n. 94, di indizione del concorso per il reclutamento di n. 208 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile.
2.1. In ossequio alle regole generali sul riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533), l'attore – odierno appellante –, quale creditore della prestazione, ha provato la fonte del proprio diritto e allegato l'inadempimento avversario.
In primo luogo, l'avv. NI RL Parente RE ha dimostrato di aver ricevuto da CP
l'incarico professionale per il quale oggi chiede di essere remunerato.
[...]
La circostanza in questione, infatti, oltre che non contestata da controparte, risulta comprovata dalla procura alle liti apposta a margine del ricorso introduttivo del procedimento n. 2073/2014 R.G. del
TAR Lazio, recante la sottoscrizione dell'appellato (v. pag. 2 dell'all.
2.1 del fascicolo di parte di primo grado).
Il medesimo attore ha poi dimostrato di aver dato corso all'incarico conferitogli.
L'avv. NI RL Parente RE, infatti, ha documentato di aver predisposto e notificato, nel gennaio 2014, il ricorso per l'annullamento del citato bando di concorso (v. all.
2.1 del fascicolo di parte di primo grado), nonché di averlo iscritto a ruolo e di aver depositato istanza di fissazione udienza nel febbraio 2014 (v. all.
2.2 del fascicolo di parte di primo grado).
Il materiale depositato si rivela idoneo ad attestare il concreto svolgimento di attività difensiva per conto dell'appellato . Controparte_2
Ed infatti, in conformità al prevalente indirizzo del Supremo Collegio, deve ritenersi che, nell'ipotesi di contratto di patrocinio legale, gli atti difensivi redatti dall'avvocato nonché la partecipazione di quest'ultimo alle udienze costituiscano prova privilegiata dell'espletamento del mandato professionale conferito al difensore (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI 6.2.2015, n. 2321).
In ultimo, l'avv. NI RL Parente RE ha allegato che non ha inteso Controparte_2
corrispondere il compenso dovuto, già richiesto con missiva del 3.12.2019 e determinato nella minor misura di €. 2.042,77, inclusi gli accessori di legge (v. all.
2.7 del fascicolo di parte di primo grado).
2.2. Al fine di paralizzare la domanda attorea, invece, l'appellato, debitore della prestazione, ha eccepito, ex art. 1460 c.c., la violazione dell'obbligo di diligenza professionale.
2.2.1. Segnatamente, stando alla tesi del convenuto – odierno appellato –, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, siffatta violazione dovrebbe ravvisarsi nella circostanza che il professionista, anteriormente o contestualmente alla proposizione del ricorso per l'annullamento del decreto
20.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 29.11.2013 n. 94, abbia omesso di proporre una domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo.
Secondo la tesi del convenuto, l'inadempimento in questione, avendogli impedito di conseguire una pronuncia giudiziale in tempi celeri e precluso la possibilità di partecipare ad ulteriori concorsi, gli avrebbe arrecato un pregiudizio tale da giustificare il mancato pagamento al professionista del corrispettivo richiesto per l'attività espletata (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado: “nel determinare la somma dovuta a parte attrice non si può, infatti, ancora non evidenziare come la scelta processuale adottata da controparte nell'impugnare il bando in questione è stata del tutto errata e dannosa per parte convenuta. Il sig. aveva infatti fretta CP
di arrivare a una decisione allo stesso favorevole o sfavorevole che fosse, in modo da poter partecipare ai futuri concorsi per poliziotti penitenziari. Controparte, dunque, avrebbe dovuto seguire la procedura più celere e accelerata per impugnare il bando e non quella ordinaria. Non si comprende infatti il motivo per cui controparte non abbia instaurato il giudizio cautelare davanti al
TAR.”; v. ancora pag. 5 della comparsa: “la mancata instaurazione del giudizio cautelare davanti al
G.A. ha costituito per il sig. un danno inestimabile e di gran lunga superiore a qualunque CP
cifra che controparte possa mai chiedere al e, dunque, nessuna somma parte convenuta CP deve oggi corrispondere a parte attrice.”; v. ancora pag. 6 della comparsa: “a conferma della cattiva esecuzione del mandato parte convenuta eccepisce a parte attrice di non esser stato in grado in cinque anni di giudizio di non esser riuscito ad ottenere nemmeno una decisione del TAR, favorevole
o sfavorevole che fosse, facendo addirittura scattare la perenzione”).
2.2.2. Le superiori conclusioni, tuttavia, non appaiono condivisibili.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte “il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi,
è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà)
e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. Tuttavia,
l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale (nella specie, omettendo di produrre un documento e di presenziare all'udienza di ammissione dei mezzi di prova) purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire
l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la “chance” di vittoria in giudizio. Sicché, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11304 del 05/07/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5928 del
23/04/2002)” (così Cass. Civ. Sez. II 15.12.2016, n. 25894; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ. Sez.
II 20.6.2023, n. 17589; Cass. Civ. Sez. II 12.3.2021, n. 7064, nonché Cass. Civ. Sez. VI 12.11.2020,
n. 25464, per cui non può essere applicata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per negare il pagamento del compenso all'avvocato che sia incorso in negligenza professionale, se il cliente non dimostri che la condotta sia stata causativa del danno subito, non potendosi avvalere, perché contrario a buona fede, dell'esercizio di poteri di autotutela).
Venendo al caso di specie, dunque, si tratta di stabilire, con un giudizio prognostico, quale sarebbe stato il probabile esito dell'azione non compiuta dall'avv. NI RL Parente RE, ossia di valutare se l'avvenuta presentazione, anteriormente o contestualmente al deposito del ricorso per l'annullamento del decreto 20.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 29.11.2013 n. 94, di una domanda cautelare avrebbe avuto un effetto vantaggioso per CP
, facendogli ottenere un provvedimento anticipatorio della decisione sul merito.
[...]
Ebbene, la risposta risulta essere negativa per le ragioni di cui in appresso.
Al pari di quanto previsto per il processo civile, anche nel processo amministrativo la tutela cautelare
(disciplinata dal Titolo II del Libro II del codice del processo amministrativo e, segnatamente, dall'art. 61 quella ante causam, dall'art. 55 quella collegiale e dall'art. 56 quella monocratica) richiede, per la sua concessione, l'accertamento dei tradizionali presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora.
Del primo, implicante un giudizio di probabilità e di verosimiglianza dell'esistenza del diritto, si rinviene menzione nel comma 9 dell'art. 55, laddove è precisato che l'ordinanza cautelare “indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso”.
Il periculum in mora, invece, è espressamente citato dal comma 1 dell'art. 55, ove è richiesta la sussistenza di un “pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso”.
Sempre con riferimento a tale secondo requisito, l'art. 56, poi, limita l'adozione di misure cautelari provvisorie al solo “caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” fissata per la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, mentre l'art. 61 ammette l'adozione di misure cautelari anteriori alla causa esclusivamente “in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale”.
Ora, l'appellante – attore in primo grado – ha esposto che “la circostanza poi di non aver chiesto la sospensiva non costituisce in alcun modo un errore nella strategia difensiva adottata dall'avv.to
Parente, come sostenuto nella Sentenza impugnata. Ed invero, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del TAR Lazio, difettava completamente il pericolo grave ed irreparabile che solo avrebbe potuto giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare da parte del Giudice. In altre parole il TAR avrebbe sicuramente rigettato l'istanza cautelare poiché nell'ipotesi di esito positivo del ricorso promosso dal sig. esso avrebbe potuto essere pienamente reintegrato nella CP
medesima posizione giuridica ed economica, senza alcun pregiudizio per lo stesso” (v. pag. 6 dell'atto di citazione in appello).
Ancora, l'avv. NI RL Parente RE ha aggiunto di non aver “presentato istanza cautelare non per un errore professionale, ma semplicemente perché ha ritenuto che nel caso di specie perché non vi erano i presupposti per un suo accoglimento. Va infatti evidenziata la natura del ricorso promosso per conto del sig. . Il ricorso promosso, infatti, non aveva a oggetto CP
una semplice esclusione dal concorso (rispetto alla quale si sarebbe potuta ottenere un'eventuale ammissione con riserva), ma aveva ad oggetto l'impugnativa di un intero bando di concorso indetto dal con la quale si contestava la decisione presa dal di bandire un nuovo CP_3 CP_3
concorso invece di scorrere la precedente graduatoria. Riguardava cioè una valutazione dell'Amministrazione che come tale non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere “sospesa”. È di tutta evidenza che non vi era alcuna ragionevole possibilità che il TAR annullasse in via cautelare
l'intero bando di concorso indetto (sic!)” (v. anche pagg. 2 e 3 della comparsa conclusionale).
Come fondatamente rappresentato dall'appellante, dunque, nel caso posto all'attenzione dell'avv.
NI RL Parente RE un ricorso cautelare sarebbe andato incontro ad un probabile rigetto per difetto dei superiori presupposti e, precisamente, per difetto del periculum in mora.
Occorre premettere che con il ricorso principale depositato nel febbraio 2014 aveva Controparte_2
impugnato il decreto 20.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del
29.11.2013 n. 94, con cui il aveva bandito un concorso per l'arruolamento Controparte_3
di n. 208 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria maschile, chiedendone l'annullamento per aver l'amministrazione optato di procedere al reclutamento di ulteriore personale con siffatta modalità, piuttosto che con lo scorrimento della preesistente graduatoria formatasi all'esito del concorso a n. 375 posti di allievo agente del Corpo della polizia penitenziaria maschile, indetto con decreto 29.11.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 13.12.2011 n. 98, nella cui posizione n. 1555 risultava collocato il ricorrente (v. all.
2.1 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado).
Ciò posto, non appare ravvisabile nella specie quel “pregiudizio grave e irreparabile” cui l'adozione di misure cautelari, addirittura ante causam, avrebbe dovuto ovviare, non avendo l'appellato – convenuto in primo grado – neppure esplicitato negli atti di causa quale fosse il pregiudizio in questione.
Orbene, nei propri scritti difensivi, si è limitato ad un generico riferimento alla Controparte_2
“fretta di arrivare ad una decisione allo stesso favorevole o sfavorevole che fosse, in modo da poter partecipare ai futuri concorsi per poliziotti penitenziari” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado).
Invero, un pregiudizio grave e irreparabile non avrebbe potuto individuarsi, ipoteticamente, nella perdita della possibilità per l'appellato di essere assunto mediante scorrimento della graduatoria preesistente, avendo l'amministrazione manifestato, con il nuovo bando impugnato, l'intenzione di procedere all'arruolamento di sole n. 208 unità ed essendo invece l'odierno appellato collocato, nella graduatoria formatasi all'esito del precedente concorso per n. 375 unità, alla posizione n. 1555, dunque in posizione non utile ai fini di un'ipotetica assunzione mediante scorrimento. Né tantomeno il danno paventato avrebbe potuto individuarsi nella perdita della possibilità di partecipare a futuri concorsi banditi dall'amministrazione, nulla impedendo a , in Controparte_2
pendenza del giudizio di annullamento, siffatta partecipazione.
2.2.3. In considerazione di quanto sopra, dunque, deve escludersi che, omettendo di depositare, anteriormente o contestualmente al deposito del ricorso per l'annullamento del decreto 20.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 29.11.2013 n. 94, una domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del bando impugnato, l'avv. RL Parente RE abbia CP violato l'obbligo di diligenza professionale in termini tali da cagionare un danno al proprio cliente.
2.2.4. Né una siffatta violazione può ravvisarsi nella condotta tenuta dal professionista successivamente al deposito del ricorso per annullamento.
Diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace (v. pag. 1 della sentenza impugnata) e come fondatamente censurato dall'appellante (v. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in appello), risulta infatti documentato che l'avv. NI RL Parente RE abbia provveduto:
- a depositare l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 71, comma 1, c.p.a. in data
25.2.2014, ossia a distanza di pochi giorni dal deposito del ricorso, avvenuto il 19.2.2014;
- a depositare, in data 23.5.2018, istanza di prelievo ex art. 71, comma 2, c.p.a., stante l'inerzia dell'ufficio giudiziario, ad esso certamente non imputabile (cfr. all.
2.2 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado);
- ad informare prontamente il proprio assistito, nel corso degli anni e con successive missive, sullo stato del giudizio (cfr. all.
2.4 e 2.5 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado).
2.3. In conclusione, l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da Controparte_2
deve ritenersi infondata e, dunque, inidonea a paralizzare la domanda di pagamento l'avv. NI
RL Parente RE, la quale, di contro, va accolta nei termini di seguito precisati.
2.4. Occorre premettere che, secondo quanto statuito dall'art. 1 della legge n. 247/2012, allorquando il compenso spettante all'avvocato non sia stato determinato in forma scritta, lo stesso è dovuto dal cliente in base ai parametri ministeriali (contenuti nel D.M. n. 55/2014).
Ebbene, quanto richiesto dall'avv. NI RL Parente RE per l'attività da questi espletata appare del tutto conforme ai citati indici, nella versione vigente alla data della domanda giudiziale e assunta a riferimento dall'attore.
Invero, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 dispone che ai fini della liquidazione del compenso per l'attività giudiziale il giudice tiene conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; quanto alla difficoltà dell'affare, in particolare, deve tener conto “dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Ancora, la medesima norma statuisce che la liquidazione deve effettuarsi sulla base “dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” e che il compenso “si liquida per fasi”.
Infine, l'art. 5 del D.M. n. 55/2014 specifica che “le cause di valore indeterminabile si considerano
a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”.
Ciò posto, deve rilevarsi che gli importi di €. 1.955,00 ed €. 1.350,00 richiesti dal professionista (v. all.
2.8 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado) corrispondono appieno al valore medio dei compensi previsti dal D.M. per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio nei procedimenti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, laddove la causa sia di valore indeterminabile e abbia una complessità non media, come erroneamente riportato in parcella dal professionista (v. sempre l'all. 2.8, ove si legge: “valore della Causa: indeterminabile – complessità media”), bensì bassa (diversamente, gli importi richiesti sarebbero stati indicati in €.
2.598,00 per la fase di studio ed €. 1.585,00 per la fase introduttiva).
Per altro verso, non sussistono ragioni che giustifichino una riduzione al minimo dei valori medi in questione.
Né può attribuirsi rilevanza in tal senso alla circostanza che prima dell'introduzione dell'odierno giudizio l'avv. NI RL Parente RE con nota del dicembre 2019 avesse chiesto al cliente il minor compenso di €. 1.400,00 (v. all.
2.7 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado), non potendosi ravvisare gli estremi di un accordo raggiunto tra le parti sull'ammontare del corrispettivo dovuto.
2.4.1. Dalla somma complessivamente dovuta di €. 4.822,39 (di cui €. 3.305,00 per compensi, €.
495,75 per spese generali al 15%, €. 152,03 per C.P.A. al 4% ed €. 869,61 per I.V.A. al 22%) deve tuttavia detrarsi l'importo di €. 242,00.
Invero, sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado Controparte_2 ha dedotto di aver corrisposto all'avv. NI RL Parente RE il superiore importo a titolo di acconto per l'attività di notificazione e deposito del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale (v. pag. 10 della comparsa: “controparte, inoltre, ha omesso di indicare che il convenuto in data 25.08.2014 gli aveva già versato in acconto per l'attività di notifica e deposito del ricorso al
TAR la somma di euro 242,00, come da ricevuta di bonifico allegata”). Il professionista, dal canto suo, nei verbali di causa e negli scritti successivi al deposito della comparsa avversaria (cfr., in particolare, il verbale di prima udienza del 14.1.2021 e le note autorizzate del
15.4.2021, contenuti nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado) non ha mai contestato di aver ricevuto l'acconto in questione, ragion per cui l'avvenuta corresponsione del medesimo deve ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c.
3. Per tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto dall'avv. NI RL Parente RE va accolto e, in riforma della sentenza n. 53/2022 emessa a definizione del procedimento n. R.G.
201/2020 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Noto, depositata il 26.5.2022, va Controparte_2
condannato al pagamento in suo favore della somma di €. 4.580,39 (pari ad €. 4.822,39 meno €.
242,00).
4. In seno all'atto di citazione in appello l'avv. NI RL Parente RE ha poi avanzato domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata.
L'appellante ha rappresentato di aver corrisposto all'appellato - onde evitare l'esecuzione forzata della sentenza del Giudice di Pace, recante la condanna del medesimo, quale parte soccombente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 900,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge - la complessiva somma di €. 1.103,45, a mezzo bonifico bancario (v. pag. 8, par. 3, dell'atto di citazione in appello: “la sentenza impugnata, come anticipato, ha condannato: AR
RE NI RL nato ad Edimburgo l'[...] a rifondere a nato a [...]
Noto l'11.02.1984 le spese di giudizio che liquida in € 900,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge». Anche tale capo della Sentenza dovrà essere riformato a seguito dell'accoglimento del presente appello. Orbene, al solo fine di evitare l'esecuzione, e fatto espressamente salvo il diritto all'impugnazione, l'avv.to Parente RE ha corrisposto al sig. la complessiva somma CP di euro 1.103,45, come quantificata dall'avv.to De Felice (cfr. docc. 4 e 5). Con il presente atto, pertanto, l'avv.to Parente RE chiede che, a fronte della riforma della sentenza impugnata, codesta Corte d'Appello voglia condannare gli appellanti alla restituzione della predetta somma”).
A tal fine ha prodotto, in uno alla nota del 19.6.2022 inviatagli dal difensore di controparte, contenente il calcolo dell'importo complessivamente dovuto e gli estremi del conto corrente presso il quale corrisponderlo (all. 4 dell'atto di citazione in appello), la distinta del bonifico bancario effettuato in data 24.6.2022 (all. 5 dell'atto di citazione in appello).
Ora, in disparte la pacifica ammissibilità della domanda in esame, la quale, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non ha carattere di novità ed è perciò proponibile in appello, deve ritenersi che la stessa meriti accoglimento.
Ed invero, pur non essendo la distinta del bonifico bancario documento idoneo a dimostrare l'effettività dell'esborso, l'avvenuta corresponsione da parte dell'avv. NI RL Parente RE a dell'importo di €. 1.103,45 deve ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. Controparte_2
L'appellato non ha infatti contestato la circostanza in questione né in seno alla comparsa di costituzione e risposta in appello, né nei verbali di causa del presente giudizio di impugnazione.
5. Per quanto sopra, va condannato alla restituzione in favore dell'avv. NI Controparte_2
RL Parente RE dell'importo di €. 1.103,45, versato dal secondo al primo a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza impugnata.
6. L'appellato va in conclusione reputato soccombente.
La liquidazione delle spese viene effettuata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate:
- quanto al primo grado, in misura pari ad €. 900,00, secondo valori prossimi ai parametri medi del
D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva e secondo valori prossimi ai parametri minimi del D.M. n. 55/2014 per le fasi istruttoria e decisionale, avuto riguardo all'entità del credito spettante alla parte vittoriosa (€. 1.101,00 - €. 5.200,00);
- quanto al secondo grado, in misura pari ad €. 2.000,00 secondo valori prossimi ai parametri medi del D.M. n. 55/2014 per la fase introduttiva e secondo valori prossimi ai parametri minimi del D.M.
n. 55/2014 per le fasi di studio e decisionale – con esclusione di quella istruttoria, non espletata -, avuto riguardo all'entità del credito accordato all'appellante vittorioso in tale fase (€. 5.201,00 - €.
26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 3578/2022:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 53/2022 emessa a definizione del procedimento n. R.G. 201/2020 dal Giudice di Pace di Noto, depositata il 26.5.2022, e, per l'effetto, condanna a pagare in favore dell'avv. NI RL Parente RE la somma di €. Controparte_2
4.580,39, nonché a restituire al medesimo appellante l'importo di €. 1.103,45 versato in esecuzione della riformata pronuncia di primo grado, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare all'avv. NI RL Parente RE le spese di lite, Controparte_2 che liquida per i compensi del giudizio di primo grado in €. 900,00 e per i compensi del giudizio di secondo grado in €. 2.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 21.3.2025.
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3578/2022 promossa da:
AVV. (C.F.: , Email_1 Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Folco Portinari n. 65, presso lo studio dell'avv.
VALERIO GALLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Noto Controparte_2 C.F._2
(SR), via Filippo Tortora n. 6, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI DE FELICE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del settembre 2020 l'avv. NI RL Parente RE ha evocato in giudizio, avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Noto, , chiedendo condannare quest'ultimo Controparte_2 al pagamento in suo favore della somma di €. 4.822,39 o di quell'altra maggiore o minore determinata in corso di causa, a titolo di compenso, comprensivo degli accessori di legge, per l'attività professionale espletata nell'interesse del convenuto.
L'attore ha in particolare dedotto di aver proposto, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, un ricorso per l'annullamento del decreto 20.11.2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 29.11.2013 n. 94, con cui il aveva Controparte_3 bandito un concorso per il reclutamento di n. 208 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria maschile.
Con comparsa del gennaio 2021 si è costituito in giudizio . Controparte_2
Il convenuto – odierno appellato –, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 162/2014, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, reputandolo obbligatorio per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti €. 50.000,00, nonché l'inammissibilità della stessa ex art. 28 della legge n. 794/1942, poiché promossa con rito ordinario di cognizione, anziché con il procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. o con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 14 del decr. lgs. n. 150/2011, procedimenti questi da ritenersi obbligatori per tutte le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato.
Nel merito, ha eccepito la violazione dell'obbligo di diligenza professionale, per Controparte_2 avere l'avv. NI RL Parente RE impugnato il succitato bando di concorso con ricorso ordinario anziché con ricorso cautelare, così impedendo al cliente di ottenere una pronuncia giudiziale in tempi celeri e di partecipare ad ulteriori concorsi.
Ancora, il convenuto ha contestato la quantificazione dell'onorario ex adverso richiesto, ora per aver il professionista applicato i parametri normativi previsti per le cause di complessità media anziché per quelle di complessità bassa, ora per non aver incluso nel calcolo l'acconto di €. 242,00 da lui corrisposto.
ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda avversaria o, in via subordinata, Controparte_2
per la rideterminazione del quantum dovuto.
Con ordinanza del 29.7.2021 il Giudice di Pace di Noto ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda ex art. 28 della legge n. 794/1942, ritenendo che siffatta norma non troverebbe applicazione alle controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato per prestazioni in materia amministrativa.
Con sentenza n. 53/2022 emessa a definizione del giudizio n. R.G. 201/2020, depositata il 26.5.2022
e non notificata, la domanda attorea è stata rigettata e l'attore è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che l'avv. NI RL Parente RE fosse incorso in negligenza professionale, ora per aver omesso di depositare un'istanza cautelare di sospensione degli effetti del bando di concorso impugnato, ora per aver depositato l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione solo a distanza di anni dall'introduzione del giudizio, concludendo che il professionista avesse “errato nella strategia processuale che si è rivelata inutile per l'interessato”. Con citazione del luglio 2022 l'avv. NI RL Parente RE ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia.
L'appellante ha chiesto riformare integralmente la sentenza di primo grado, avendo, a suo avviso, il
Giudice di Pace erroneamente valutato le prove documentali offerte ed erroneamente interpretato e applicato i principi di diritto in materia di responsabilità professionale.
Il medesimo avv. NI RL Parente RE, inoltre, ha rappresentato di aver eseguito spontaneamente la sentenza appellata, avendo corrisposto a complessivi €. Controparte_2
1.103,45 per spese di lite, e, per l'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, ha domandato la condanna dell'appellato alla restituzione di siffatta somma.
Con comparsa del gennaio 2023 si è costituito in giudizio l'appellato, opponendosi al gravame.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è fondato.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'avv. NI RL Parente RE ha chiesto condannare al pagamento in suo favore di €. 4.822,39 a titolo di compenso Controparte_2
per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio n. 2073/2014 R.G. del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, avente ad oggetto l'annullamento del decreto 20.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 29.11.2013 n. 94, di indizione del concorso per il reclutamento di n. 208 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile.
2.1. In ossequio alle regole generali sul riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533), l'attore – odierno appellante –, quale creditore della prestazione, ha provato la fonte del proprio diritto e allegato l'inadempimento avversario.
In primo luogo, l'avv. NI RL Parente RE ha dimostrato di aver ricevuto da CP
l'incarico professionale per il quale oggi chiede di essere remunerato.
[...]
La circostanza in questione, infatti, oltre che non contestata da controparte, risulta comprovata dalla procura alle liti apposta a margine del ricorso introduttivo del procedimento n. 2073/2014 R.G. del
TAR Lazio, recante la sottoscrizione dell'appellato (v. pag. 2 dell'all.
2.1 del fascicolo di parte di primo grado).
Il medesimo attore ha poi dimostrato di aver dato corso all'incarico conferitogli.
L'avv. NI RL Parente RE, infatti, ha documentato di aver predisposto e notificato, nel gennaio 2014, il ricorso per l'annullamento del citato bando di concorso (v. all.
2.1 del fascicolo di parte di primo grado), nonché di averlo iscritto a ruolo e di aver depositato istanza di fissazione udienza nel febbraio 2014 (v. all.
2.2 del fascicolo di parte di primo grado).
Il materiale depositato si rivela idoneo ad attestare il concreto svolgimento di attività difensiva per conto dell'appellato . Controparte_2
Ed infatti, in conformità al prevalente indirizzo del Supremo Collegio, deve ritenersi che, nell'ipotesi di contratto di patrocinio legale, gli atti difensivi redatti dall'avvocato nonché la partecipazione di quest'ultimo alle udienze costituiscano prova privilegiata dell'espletamento del mandato professionale conferito al difensore (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI 6.2.2015, n. 2321).
In ultimo, l'avv. NI RL Parente RE ha allegato che non ha inteso Controparte_2
corrispondere il compenso dovuto, già richiesto con missiva del 3.12.2019 e determinato nella minor misura di €. 2.042,77, inclusi gli accessori di legge (v. all.
2.7 del fascicolo di parte di primo grado).
2.2. Al fine di paralizzare la domanda attorea, invece, l'appellato, debitore della prestazione, ha eccepito, ex art. 1460 c.c., la violazione dell'obbligo di diligenza professionale.
2.2.1. Segnatamente, stando alla tesi del convenuto – odierno appellato –, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, siffatta violazione dovrebbe ravvisarsi nella circostanza che il professionista, anteriormente o contestualmente alla proposizione del ricorso per l'annullamento del decreto
20.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 29.11.2013 n. 94, abbia omesso di proporre una domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo.
Secondo la tesi del convenuto, l'inadempimento in questione, avendogli impedito di conseguire una pronuncia giudiziale in tempi celeri e precluso la possibilità di partecipare ad ulteriori concorsi, gli avrebbe arrecato un pregiudizio tale da giustificare il mancato pagamento al professionista del corrispettivo richiesto per l'attività espletata (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado: “nel determinare la somma dovuta a parte attrice non si può, infatti, ancora non evidenziare come la scelta processuale adottata da controparte nell'impugnare il bando in questione è stata del tutto errata e dannosa per parte convenuta. Il sig. aveva infatti fretta CP
di arrivare a una decisione allo stesso favorevole o sfavorevole che fosse, in modo da poter partecipare ai futuri concorsi per poliziotti penitenziari. Controparte, dunque, avrebbe dovuto seguire la procedura più celere e accelerata per impugnare il bando e non quella ordinaria. Non si comprende infatti il motivo per cui controparte non abbia instaurato il giudizio cautelare davanti al
TAR.”; v. ancora pag. 5 della comparsa: “la mancata instaurazione del giudizio cautelare davanti al
G.A. ha costituito per il sig. un danno inestimabile e di gran lunga superiore a qualunque CP
cifra che controparte possa mai chiedere al e, dunque, nessuna somma parte convenuta CP deve oggi corrispondere a parte attrice.”; v. ancora pag. 6 della comparsa: “a conferma della cattiva esecuzione del mandato parte convenuta eccepisce a parte attrice di non esser stato in grado in cinque anni di giudizio di non esser riuscito ad ottenere nemmeno una decisione del TAR, favorevole
o sfavorevole che fosse, facendo addirittura scattare la perenzione”).
2.2.2. Le superiori conclusioni, tuttavia, non appaiono condivisibili.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte “il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi,
è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà)
e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. Tuttavia,
l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale (nella specie, omettendo di produrre un documento e di presenziare all'udienza di ammissione dei mezzi di prova) purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire
l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la “chance” di vittoria in giudizio. Sicché, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11304 del 05/07/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5928 del
23/04/2002)” (così Cass. Civ. Sez. II 15.12.2016, n. 25894; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ. Sez.
II 20.6.2023, n. 17589; Cass. Civ. Sez. II 12.3.2021, n. 7064, nonché Cass. Civ. Sez. VI 12.11.2020,
n. 25464, per cui non può essere applicata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per negare il pagamento del compenso all'avvocato che sia incorso in negligenza professionale, se il cliente non dimostri che la condotta sia stata causativa del danno subito, non potendosi avvalere, perché contrario a buona fede, dell'esercizio di poteri di autotutela).
Venendo al caso di specie, dunque, si tratta di stabilire, con un giudizio prognostico, quale sarebbe stato il probabile esito dell'azione non compiuta dall'avv. NI RL Parente RE, ossia di valutare se l'avvenuta presentazione, anteriormente o contestualmente al deposito del ricorso per l'annullamento del decreto 20.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 29.11.2013 n. 94, di una domanda cautelare avrebbe avuto un effetto vantaggioso per CP
, facendogli ottenere un provvedimento anticipatorio della decisione sul merito.
[...]
Ebbene, la risposta risulta essere negativa per le ragioni di cui in appresso.
Al pari di quanto previsto per il processo civile, anche nel processo amministrativo la tutela cautelare
(disciplinata dal Titolo II del Libro II del codice del processo amministrativo e, segnatamente, dall'art. 61 quella ante causam, dall'art. 55 quella collegiale e dall'art. 56 quella monocratica) richiede, per la sua concessione, l'accertamento dei tradizionali presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora.
Del primo, implicante un giudizio di probabilità e di verosimiglianza dell'esistenza del diritto, si rinviene menzione nel comma 9 dell'art. 55, laddove è precisato che l'ordinanza cautelare “indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso”.
Il periculum in mora, invece, è espressamente citato dal comma 1 dell'art. 55, ove è richiesta la sussistenza di un “pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso”.
Sempre con riferimento a tale secondo requisito, l'art. 56, poi, limita l'adozione di misure cautelari provvisorie al solo “caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” fissata per la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, mentre l'art. 61 ammette l'adozione di misure cautelari anteriori alla causa esclusivamente “in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale”.
Ora, l'appellante – attore in primo grado – ha esposto che “la circostanza poi di non aver chiesto la sospensiva non costituisce in alcun modo un errore nella strategia difensiva adottata dall'avv.to
Parente, come sostenuto nella Sentenza impugnata. Ed invero, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del TAR Lazio, difettava completamente il pericolo grave ed irreparabile che solo avrebbe potuto giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare da parte del Giudice. In altre parole il TAR avrebbe sicuramente rigettato l'istanza cautelare poiché nell'ipotesi di esito positivo del ricorso promosso dal sig. esso avrebbe potuto essere pienamente reintegrato nella CP
medesima posizione giuridica ed economica, senza alcun pregiudizio per lo stesso” (v. pag. 6 dell'atto di citazione in appello).
Ancora, l'avv. NI RL Parente RE ha aggiunto di non aver “presentato istanza cautelare non per un errore professionale, ma semplicemente perché ha ritenuto che nel caso di specie perché non vi erano i presupposti per un suo accoglimento. Va infatti evidenziata la natura del ricorso promosso per conto del sig. . Il ricorso promosso, infatti, non aveva a oggetto CP
una semplice esclusione dal concorso (rispetto alla quale si sarebbe potuta ottenere un'eventuale ammissione con riserva), ma aveva ad oggetto l'impugnativa di un intero bando di concorso indetto dal con la quale si contestava la decisione presa dal di bandire un nuovo CP_3 CP_3
concorso invece di scorrere la precedente graduatoria. Riguardava cioè una valutazione dell'Amministrazione che come tale non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere “sospesa”. È di tutta evidenza che non vi era alcuna ragionevole possibilità che il TAR annullasse in via cautelare
l'intero bando di concorso indetto (sic!)” (v. anche pagg. 2 e 3 della comparsa conclusionale).
Come fondatamente rappresentato dall'appellante, dunque, nel caso posto all'attenzione dell'avv.
NI RL Parente RE un ricorso cautelare sarebbe andato incontro ad un probabile rigetto per difetto dei superiori presupposti e, precisamente, per difetto del periculum in mora.
Occorre premettere che con il ricorso principale depositato nel febbraio 2014 aveva Controparte_2
impugnato il decreto 20.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del
29.11.2013 n. 94, con cui il aveva bandito un concorso per l'arruolamento Controparte_3
di n. 208 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria maschile, chiedendone l'annullamento per aver l'amministrazione optato di procedere al reclutamento di ulteriore personale con siffatta modalità, piuttosto che con lo scorrimento della preesistente graduatoria formatasi all'esito del concorso a n. 375 posti di allievo agente del Corpo della polizia penitenziaria maschile, indetto con decreto 29.11.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 13.12.2011 n. 98, nella cui posizione n. 1555 risultava collocato il ricorrente (v. all.
2.1 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado).
Ciò posto, non appare ravvisabile nella specie quel “pregiudizio grave e irreparabile” cui l'adozione di misure cautelari, addirittura ante causam, avrebbe dovuto ovviare, non avendo l'appellato – convenuto in primo grado – neppure esplicitato negli atti di causa quale fosse il pregiudizio in questione.
Orbene, nei propri scritti difensivi, si è limitato ad un generico riferimento alla Controparte_2
“fretta di arrivare ad una decisione allo stesso favorevole o sfavorevole che fosse, in modo da poter partecipare ai futuri concorsi per poliziotti penitenziari” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado).
Invero, un pregiudizio grave e irreparabile non avrebbe potuto individuarsi, ipoteticamente, nella perdita della possibilità per l'appellato di essere assunto mediante scorrimento della graduatoria preesistente, avendo l'amministrazione manifestato, con il nuovo bando impugnato, l'intenzione di procedere all'arruolamento di sole n. 208 unità ed essendo invece l'odierno appellato collocato, nella graduatoria formatasi all'esito del precedente concorso per n. 375 unità, alla posizione n. 1555, dunque in posizione non utile ai fini di un'ipotetica assunzione mediante scorrimento. Né tantomeno il danno paventato avrebbe potuto individuarsi nella perdita della possibilità di partecipare a futuri concorsi banditi dall'amministrazione, nulla impedendo a , in Controparte_2
pendenza del giudizio di annullamento, siffatta partecipazione.
2.2.3. In considerazione di quanto sopra, dunque, deve escludersi che, omettendo di depositare, anteriormente o contestualmente al deposito del ricorso per l'annullamento del decreto 20.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 29.11.2013 n. 94, una domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del bando impugnato, l'avv. RL Parente RE abbia CP violato l'obbligo di diligenza professionale in termini tali da cagionare un danno al proprio cliente.
2.2.4. Né una siffatta violazione può ravvisarsi nella condotta tenuta dal professionista successivamente al deposito del ricorso per annullamento.
Diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace (v. pag. 1 della sentenza impugnata) e come fondatamente censurato dall'appellante (v. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in appello), risulta infatti documentato che l'avv. NI RL Parente RE abbia provveduto:
- a depositare l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 71, comma 1, c.p.a. in data
25.2.2014, ossia a distanza di pochi giorni dal deposito del ricorso, avvenuto il 19.2.2014;
- a depositare, in data 23.5.2018, istanza di prelievo ex art. 71, comma 2, c.p.a., stante l'inerzia dell'ufficio giudiziario, ad esso certamente non imputabile (cfr. all.
2.2 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado);
- ad informare prontamente il proprio assistito, nel corso degli anni e con successive missive, sullo stato del giudizio (cfr. all.
2.4 e 2.5 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado).
2.3. In conclusione, l'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da Controparte_2
deve ritenersi infondata e, dunque, inidonea a paralizzare la domanda di pagamento l'avv. NI
RL Parente RE, la quale, di contro, va accolta nei termini di seguito precisati.
2.4. Occorre premettere che, secondo quanto statuito dall'art. 1 della legge n. 247/2012, allorquando il compenso spettante all'avvocato non sia stato determinato in forma scritta, lo stesso è dovuto dal cliente in base ai parametri ministeriali (contenuti nel D.M. n. 55/2014).
Ebbene, quanto richiesto dall'avv. NI RL Parente RE per l'attività da questi espletata appare del tutto conforme ai citati indici, nella versione vigente alla data della domanda giudiziale e assunta a riferimento dall'attore.
Invero, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 dispone che ai fini della liquidazione del compenso per l'attività giudiziale il giudice tiene conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; quanto alla difficoltà dell'affare, in particolare, deve tener conto “dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Ancora, la medesima norma statuisce che la liquidazione deve effettuarsi sulla base “dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” e che il compenso “si liquida per fasi”.
Infine, l'art. 5 del D.M. n. 55/2014 specifica che “le cause di valore indeterminabile si considerano
a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”.
Ciò posto, deve rilevarsi che gli importi di €. 1.955,00 ed €. 1.350,00 richiesti dal professionista (v. all.
2.8 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado) corrispondono appieno al valore medio dei compensi previsti dal D.M. per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio nei procedimenti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, laddove la causa sia di valore indeterminabile e abbia una complessità non media, come erroneamente riportato in parcella dal professionista (v. sempre l'all. 2.8, ove si legge: “valore della Causa: indeterminabile – complessità media”), bensì bassa (diversamente, gli importi richiesti sarebbero stati indicati in €.
2.598,00 per la fase di studio ed €. 1.585,00 per la fase introduttiva).
Per altro verso, non sussistono ragioni che giustifichino una riduzione al minimo dei valori medi in questione.
Né può attribuirsi rilevanza in tal senso alla circostanza che prima dell'introduzione dell'odierno giudizio l'avv. NI RL Parente RE con nota del dicembre 2019 avesse chiesto al cliente il minor compenso di €. 1.400,00 (v. all.
2.7 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado), non potendosi ravvisare gli estremi di un accordo raggiunto tra le parti sull'ammontare del corrispettivo dovuto.
2.4.1. Dalla somma complessivamente dovuta di €. 4.822,39 (di cui €. 3.305,00 per compensi, €.
495,75 per spese generali al 15%, €. 152,03 per C.P.A. al 4% ed €. 869,61 per I.V.A. al 22%) deve tuttavia detrarsi l'importo di €. 242,00.
Invero, sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado Controparte_2 ha dedotto di aver corrisposto all'avv. NI RL Parente RE il superiore importo a titolo di acconto per l'attività di notificazione e deposito del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale (v. pag. 10 della comparsa: “controparte, inoltre, ha omesso di indicare che il convenuto in data 25.08.2014 gli aveva già versato in acconto per l'attività di notifica e deposito del ricorso al
TAR la somma di euro 242,00, come da ricevuta di bonifico allegata”). Il professionista, dal canto suo, nei verbali di causa e negli scritti successivi al deposito della comparsa avversaria (cfr., in particolare, il verbale di prima udienza del 14.1.2021 e le note autorizzate del
15.4.2021, contenuti nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado) non ha mai contestato di aver ricevuto l'acconto in questione, ragion per cui l'avvenuta corresponsione del medesimo deve ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c.
3. Per tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto dall'avv. NI RL Parente RE va accolto e, in riforma della sentenza n. 53/2022 emessa a definizione del procedimento n. R.G.
201/2020 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Noto, depositata il 26.5.2022, va Controparte_2
condannato al pagamento in suo favore della somma di €. 4.580,39 (pari ad €. 4.822,39 meno €.
242,00).
4. In seno all'atto di citazione in appello l'avv. NI RL Parente RE ha poi avanzato domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata.
L'appellante ha rappresentato di aver corrisposto all'appellato - onde evitare l'esecuzione forzata della sentenza del Giudice di Pace, recante la condanna del medesimo, quale parte soccombente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 900,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge - la complessiva somma di €. 1.103,45, a mezzo bonifico bancario (v. pag. 8, par. 3, dell'atto di citazione in appello: “la sentenza impugnata, come anticipato, ha condannato: AR
RE NI RL nato ad Edimburgo l'[...] a rifondere a nato a [...]
Noto l'11.02.1984 le spese di giudizio che liquida in € 900,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge». Anche tale capo della Sentenza dovrà essere riformato a seguito dell'accoglimento del presente appello. Orbene, al solo fine di evitare l'esecuzione, e fatto espressamente salvo il diritto all'impugnazione, l'avv.to Parente RE ha corrisposto al sig. la complessiva somma CP di euro 1.103,45, come quantificata dall'avv.to De Felice (cfr. docc. 4 e 5). Con il presente atto, pertanto, l'avv.to Parente RE chiede che, a fronte della riforma della sentenza impugnata, codesta Corte d'Appello voglia condannare gli appellanti alla restituzione della predetta somma”).
A tal fine ha prodotto, in uno alla nota del 19.6.2022 inviatagli dal difensore di controparte, contenente il calcolo dell'importo complessivamente dovuto e gli estremi del conto corrente presso il quale corrisponderlo (all. 4 dell'atto di citazione in appello), la distinta del bonifico bancario effettuato in data 24.6.2022 (all. 5 dell'atto di citazione in appello).
Ora, in disparte la pacifica ammissibilità della domanda in esame, la quale, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non ha carattere di novità ed è perciò proponibile in appello, deve ritenersi che la stessa meriti accoglimento.
Ed invero, pur non essendo la distinta del bonifico bancario documento idoneo a dimostrare l'effettività dell'esborso, l'avvenuta corresponsione da parte dell'avv. NI RL Parente RE a dell'importo di €. 1.103,45 deve ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. Controparte_2
L'appellato non ha infatti contestato la circostanza in questione né in seno alla comparsa di costituzione e risposta in appello, né nei verbali di causa del presente giudizio di impugnazione.
5. Per quanto sopra, va condannato alla restituzione in favore dell'avv. NI Controparte_2
RL Parente RE dell'importo di €. 1.103,45, versato dal secondo al primo a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza impugnata.
6. L'appellato va in conclusione reputato soccombente.
La liquidazione delle spese viene effettuata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate:
- quanto al primo grado, in misura pari ad €. 900,00, secondo valori prossimi ai parametri medi del
D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva e secondo valori prossimi ai parametri minimi del D.M. n. 55/2014 per le fasi istruttoria e decisionale, avuto riguardo all'entità del credito spettante alla parte vittoriosa (€. 1.101,00 - €. 5.200,00);
- quanto al secondo grado, in misura pari ad €. 2.000,00 secondo valori prossimi ai parametri medi del D.M. n. 55/2014 per la fase introduttiva e secondo valori prossimi ai parametri minimi del D.M.
n. 55/2014 per le fasi di studio e decisionale – con esclusione di quella istruttoria, non espletata -, avuto riguardo all'entità del credito accordato all'appellante vittorioso in tale fase (€. 5.201,00 - €.
26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 3578/2022:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 53/2022 emessa a definizione del procedimento n. R.G. 201/2020 dal Giudice di Pace di Noto, depositata il 26.5.2022, e, per l'effetto, condanna a pagare in favore dell'avv. NI RL Parente RE la somma di €. Controparte_2
4.580,39, nonché a restituire al medesimo appellante l'importo di €. 1.103,45 versato in esecuzione della riformata pronuncia di primo grado, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare all'avv. NI RL Parente RE le spese di lite, Controparte_2 che liquida per i compensi del giudizio di primo grado in €. 900,00 e per i compensi del giudizio di secondo grado in €. 2.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 21.3.2025.
Il Giudice dott. Gabriele Patti