TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna
MANCA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N°337/2022 RG, pendente
tra
( c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti GIOVANNA ROSSO e CIRACI'
MARISA, elettivamente dom.ta in Francavilla Fontana alla via Barbaro F. n.13/A;
attrice
contro
( c.f. ), in proprio e quale titolare Controparte_1 C.F._1 dell'impresa individuale Bar Central di Pugliese Rosanna corrente in Latiano (BR) alla
Piazza Bartolo Longo 53
( contumace )
convenuta
Oggetto: risoluzione contrattuale per inadempimento - risarcimento danni;
precisazione delle conclusioni come da verbale di udienza del 12.12.24;
FATTO E DIRITTO
La società unipersonale a responsabilità limitata, in persona del suo l.r.p.t., ha Pt_1
convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in proprio e quale Controparte_1
titolare dell'impresa individuale Bar Central di Pugliese Rosanna, perché, previo accertamento e declaratoria di risoluzione ex art. 1454 cc per inadempimento del contratto stipulato il 13.12.2019, fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali lamentati, nonché al pagamento delle penali contrattualmente convenute.
L'attrice, in particolare, ha richiesto in risarcimento il pagamento della somma di € 9.507,52
a titolo di lucro cessante, nonché il pagamento della somma di € 6.000.00 a titolo di penale stabilita ai sensi degli artt. 6.1 , 2.2 e 2.2g del contratto, sul ritenuto presupposto che aveva omesso di rinnovare per l'anno 2021 l'iscrizione all'elenco RIES Controparte_1
(ndr. elenco degli esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi di intrattenimento, quali slot machine e similari, di cui all'articolo 1 comma 82 legge n.220/2010 e successive modifiche ed integrazioni, istituito e tenuto dall' , che Controparte_2
costituisce titolo abilitativo per l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento.
La convenuta restava contumace. Controparte_1
Istruita con produzione documentale, fatte precisare le conclusioni, la causa all'udienza del
12.12.2024 veniva riservata per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La società attrice ha dedotto che in qualità di titolare di licenza ex art. 86 ed iscritta CP_3
all'albo dei terzi raccoglitori, ex art. 1 co. 533 della L. n.266/2005, operante nel settore della gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento appartenenti alla tipologia degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773
(T.U.L.P.S.), conosciuti come New Slot o Awp, svolge l'attività di distribuzione, fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature da gioco presso esercenti debitamente autorizzati ed individuati, dal concessionario che gestisce la rete telematica per il gioco lecito, come soggetti idonei alla raccolta fisica delle giocate.
Nel corso del giudizio è stata data la prova (segnatamente documentale) che in data 13 dicembre 2019 l'attrice società ha stipulato un contratto con quale Controparte_1
pag. 2/10 titolare dell'impresa individuale Bar Central di Pugliese Rosanna corrente in Latiano, avente ad oggetto la concessione in uso di n. 4 apparecchi da gioco, corredati dei relativi accessori consistenti in n. 1 apparecchio cambiamonete e strumentazione per la connessione degli apparecchi alla rete telematica del concessionario secondo la normativa di settore vigente, dovendo i detti apparecchi essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di Contr proprietà dell' (i.e. . Successivamente, ovvero il Controparte_2
22.9.20, gli apparecchi installati venivano ridotti ad una sola unità.
Inoltre, sempre secondo le previsioni contrattuali, la durata del contratto veniva stabilita in anni 5, con tacito rinnovo alla scadenza per un periodo di uguale durata, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a/r con preavviso di mesi 12.
In punto di diritto deve in primo luogo rilevarsi come la concessione in uso di apparecchi da gioco rientri nel rapporto di somministrazione: di conseguenza, il riparto degli oneri probatori tra le parti si conforma al regime proprio della responsabilità da inadempimento o inesatto adempimento di una prestazione contrattuale, in forza del quale grava in capo al creditore unicamente l'onere di dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto, il danno e la sua riconducibilità, sotto il profilo causale, in via immediata e diretta, al mancato o inesatto conseguimento della prestazione attesa dalla controparte, essendo sufficiente, per contro, una mera allegazione dell'altrui inadempimento o inesatto adempimento.
A fronte di ciò, spetta al debitore – rectius alla parte cui si imputa l'inadempimento o inesatto adempimento - l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'esatto adempimento della propria prestazione, trattandosi (in applicazione del principio di vicinanza della prova) di un fatto riferibile alla sua sfera di azione.
Al fine di andare esente da responsabilità, la stessa parte imputata può dimostrare che il suo inadempimento o inesatto adempimento è dipeso da eventi già, eventualmente, contemplati in sede contrattuale come cause di giustificazione o, comunque, in generale, da fatti ad essa pag. 3/10 non imputabili, idonei a determinare l'impossibile regolare esecuzione della prestazione e tuttavia, con particolare riferimento a tale ultima ipotesi, deve trattarsi, pur sempre, di eventi oggettivi (causa di forza maggiore o caso fortuito) del tutto estranei alla volontà del soggetto tenuto all'esecuzione della prestazione e, altresì, imprevedibili e inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, idonei a superare la presunzione di colpa che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., grava sulla parte inadempiente.
Nel merito, parte attrice ha provato che in virtù del menzionato contratto consegnò i predetti apparecchi e che, successivamente all'avvenuta loro installazione all'interno dell'esercizio pubblico della convenuta (di seguito ridotta ad un solo apparecchio), vi fu lo Contr scollegamento alla rete telematica del concessionario , posto che l' apparecchio da gioco (codice SN06070600M) a far data dal 30.6.2021 (data di riapertura delle attività di sala giochi post-covid) non fu riacceso dalla convenuta e comunque risultò scollegato dalla rete Contr telematica del concessionario (cfr. allegato 2 «ElencoContatori_202309141106» - ).
Al contempo, risulta pure confermata la circostanza che omise di Controparte_1
rinnovare per l'anno 2021 l'iscrizione nel detto all'elenco RIES.
Tale specifica circostanza è stata avvalorata sia dalla documentazione prodotta dall'attrice
(segnatamente, dal c.d estratto ADM elenco soggetti RIES e dalle certificazioni ADM – v. all. 5 e 6 fascicolo di parte attrice) e sia dalla documentazione esibita ex art. 210 cpc dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Settore Giochi, Ufficio dei Monopoli per la Puglia,
Basilicata e Molise, acquisita agli atti del giudizio.
Contr Dalla menzionata documentazione trasmessa dall si è evinto, altresì, che CP_1
in qualità di titolare dell'esercizio Bar Centrale corrente in Latiano, non è stata
[...]
iscritta per l'anno 2021 nell'elenco nazionale dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ndr.
Ries) e che ha effettuato l'ultima iscrizione all'elenco nell'anno 2020. Pt_2
pag. 4/10 Tale situazione è rimasta immutata senza soluzione di continuità, per lo meno sino al
31.7.21 stante la proroga dell'iscrizione per l'anno solare 2020 disposta sino al 31.07.2021 a causa della pandemia covid-19, che tuttavia prevedeva l'obbligo di effettuare il rinnovo dal
01.08.2021 e così sino al termine tassativo del 30.09.2021.
Pertanto, così come sostenuto dall'attrice e confermato dalla documentazione del Contr concessionario datata 12.9.23 e 14.9.23 (v. note ADM in atti), la convenuta non ha provveduto al rinnovo per gli anni successivi, benché formalmente diffidata in tal senso dall'attrice a mezzo della missiva del 07.10.2021.
In tal senso, è significativa la mancata comparizione della parte convenuta contumace a rendere l'interrogatorio formale deferitole, sicché i fatti fin qui esaminati possono ritenersi ammessi ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Il rapporto contrattuale, dunque, che avrebbe dovuto proseguire di norma fino al
12.12.2024, si è invece interrotto appena due anni dopo la sua formalizzazione, a causa della condotta inadempiente di sottrattasi agli obblighi assunti in via Controparte_1
pattizia.
In questi termini la condotta della convenuta va qualificata senza dubbio come inadempiente, avendo la stessa violato gli obblighi contrattualmente assunti di mantenere il collegamento degli apparecchi alla rete telematica e di iscrizione e rinnovo annuale della sua attività commerciale nel richiamato elenco RIES, assumendo altresì rilievo in ordine anche alla gravità dell'inadempimento la possibilità che la società attrice, in qualità di gestore, subisse l'applicazione di sanzioni, previste e disciplinate dall'art. 110 co. 9 e ss. CP_3
La connessione degli apparecchi ex art. 110 co. 6 alla rete telematica risponde, infatti, CP_3
alla duplice funzione di verificare, da un lato, il numero complessivo di apparecchi installati presso ciascun esercizio in conformità al decreto sul contingentamento degli apparecchi di gioco ed intrattenimento (n. 2011/30011/giochi/UD pubblicato in G.U. del 12.08.2011) e pag. 5/10 di monitorare, dall'altro, il flusso delle giocate necessario ed indispensabile, poi, per determinare l'ammontare delle imposte da versarsi in favore dello Stato (canone AAMS e
Prelievo erariale unico).
Per altro verso, l'iscrizione all'elenco RIES costituisce titolo abilitativo per l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento, per cui l'omessa iscrizione e/o il mancato rinnovo annuale non ne consente più l'uso, aggiungendosi a ciò che, ai sensi dell'art. 12 del D.D.
2011/31857/giochi/ADI del 09.09.2011, in caso di stipula di contratti con soggetti non iscritti all'elenco RIES, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti o non abbiano rinnovato l'iscrizione, è comminata la sanzione amministrativa di €10.000,00 al Concessionario ed alle altre parti contraenti (ndr. il Gestore).
In buona sostanza, alla luce delle emergenze istruttorie, l'inadempienza contrattuale della convenuta deve essere affermata con riguardo all'interruzione dal collegamento telematico dell'apparecchio installato dalla società attrice, oltre che quanto all'anno 2021 al mancato rinnovo annuale dell'iscrizione della propria attività commerciale nell'elenco RES tenuto dall'ADM.
Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta, deve dichiararsi la risoluzione del rapporto contrattuale intervenuta in data 16/11/2021 (segnatamente, a far data dai quindici giorni decorrenti dall'ultima diffida ad adempiere ricevuta in data
28/10/2021 dalla convenuta società) in ragione del fatto che la società attrice ha inteso avvalersi degli effetti della previsione contrattuale di cui alla clausola risolutiva espressa prevista all'art.
2.2 del menzionato contratto.
Quanto al danno lamentato dall'attrice, sotto il profilo causale, questo risulta essere derivato dal mancato conseguimento della prestazione attesa dalla controparte.
pag. 6/10 L'attrice società, sul punto, ha dedotto un pregiudizio patrimoniale sotto il profilo del dedotto danno subito e risarcibile a titolo di lucro cessante (segnatamente, a causa dell'inoperatività delle apparecchiature da gioco che avrebbe compromesso il conseguimento dei ricavi derivanti dall'attività di raccolta del gioco).
Orbene, la richiesta attorea di risarcimento danni derivante dai mancati guadagni a titolo di lucro cessante merita accoglimento, seppur con la riduzione del quantum preteso dall'attrice ( € 9.507,52) per quanto di seguito si esporrà.
Invero il suddetto importo è stato quantificato dall'attrice moltiplicando l'importo di €. 8,14 per il numero complessivo di giorni in cui il contratto stipulato fra l'attrice e la convenuta avrebbe dovuto avere esecuzione (1168 giorni, dal 01.10.2021 data di “risoluzione del contratto ipso iure”, data di naturale scadenza del contratto).
Premesso che il predetto importo unitario (€. 8,14) corrisponderebbe, in tesi, all'incasso medio giornaliero netto realizzato complessivamente dai quattro apparecchi di gioco, poi ridotti ad uno, nel periodo di 100 giorni di regolare esecuzione del contratto (dal 22.9.2020 al 31.12.2020) lo stesso importo unitario è calcolato sottraendo agli incassi totali apparecchi, le vincite totali apparecchi, la quota Preu, il canone AAMS e la quota di compenso spettante all'esercente, pari rispettivamente ad euro 8.918,00 (incassi certificati Contr da vedi allegato 2 ElencoContatori_202309141106), le vincite totali erogate Contr dall'apparecchio pari ad euro 5.540,00 (certificati da vedi allegato 2
ElencoContatori_202309141106), la quota Preu pari ad euro 2.126,94 (24% sulle giocate effettuate ex D.L. n.269/2003), il canone AAMS pari ad euro 71,34 (0,80% su giocate effettuate ex L. n.266/2005), costo rete telematica pari ad euro 26,75 e la quota di compenso spettante all'esercente pari ad euro 338,88 (ex art. 6 del contratto del 13.12.2019 ovvero il 3,825% del totale giocate (coin in).
pag. 7/10 L'importo così risultante è pari ad € 814,07, che rappresenta il compenso totale netto conseguito dalla in 100 giorni ovvero nel periodo 22.09.2020-31.12.2020 di Controparte_5
regolare funzionamento dell'apparecchio collocato nell'esercizio pubblico della convenuta, con una media giornaliera quindi di euro 8,14.
Sul punto, però v'è da osservare che l'accertamento e la conseguente declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento a far data dai quindici giorni decorrenti dall'ultima diffida ad adempiere ricevuta in data 26.10.21 dalla convenuta società, sarebbe comunque elemento ostativo all'accoglimento della domanda risarcitoria così come formulata dall'attrice, la quale appunto non ha fondata ragione per conseguire i detti mancati guadagni commisurandoli per tutta la durata complessiva di cinque anni del rapporto contrattuale, anziché correttamente per il periodo intercorrente dal 01.7.2021 e sino al 10.11.2021, giorno della intervenuta risoluzione del contratto.
Pertanto, la domanda risarcitoria va accolta limitatamente ai mancati guadagni commisurati ai soli 132 giorni intercorrenti nel detto periodo così circoscritto e quantificati nella somma risultante di € 1.074,48 (€ 8,14 x 132 gg).
Deve, altresì, ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento della penale per violazione dell'obbligo di iscrizione e/o rinnovo annuale nell'elenco RIES tenuto Contr dall' , così come contemplato dall'art.
2.2 del rapporto contrattuale.
Come già esposto nelle motivazioni che precedono, la circostanza dedotta dall'attrice relativamente alla violazione da parte della convenuta dell'obbligo di iscrizione e/o rinnovo annuale nell'elenco RIES tenuto dall'ADM stabilito dal contratto oggetto del presente giudizio ha trovato conferma in giudizio e, pertanto, sussiste il fondamento per la richiesta di applicazione della forma alternativa risarcitoria stabilita dalla già menzionata penale ex art.
2.2 del contratto in questione.
pag. 8/10 Evidenziato sul punto che tale somma determinata in € 6.000.00, quale forma risarcitoria alternativa, scaturisce dal pagamento a titolo di penale di natura pattizia di una somma pari ad € 6.000,00 per ciascun apparecchio da gioco installato presso l'attività della convenuta, in ragione di tanto deve riconoscersi il diritto della società attrice ad ottenere il pagamento della somma pari ad € 6.000,00 (così determinata: € 6.000,00 moltiplicato n. 1 apparecchiatura installata) nei confronti della convenuta a titolo di penale prevista dall'art.
2.2 del contratto in questione, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla domanda e sino al soddisfo così come richiesto dall'attrice.
Le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, e ss. ii. e mm., tenuto conto del valore della domanda nei limiti del riconoscimento e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_3
persona del suo l.r.p.t., nei confronti di in proprio e quale titolare Controparte_1
dell'impresa individuale Bar Central di Pugliese Rosanna, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 13.12.2019 tra l'attrice e la convenuta in Parte_3 Controparte_1
proprio e quale titolare dell'impresa individuale Bar Central di Pugliese Rosanna, per grave inadempimento della convenuta società a far data dal 30.6.2020;
2) condanna in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Bar Controparte_1
Central di Pugliese Rosanna, al pagamento in favore di società a Pt_1
responsabilità limitata, delle seguenti somme: a) € 1.074,48 a titolo di lucro cessante,
pag. 9/10 oltre gli interessi legali dal 01.7.2020 al soddisfo;
b) € 6.000,00 a titolo di penale ex art.
2.2 del contratto stipulato in data 13.12.2019, oltre gli interessi legali dal 30.6.2020;
3) condanna infine la convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali che si liquidano in €.264,00 per le borsuali ed €.5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese gen., CAP e IVA.
Brindisi, lì 25.3.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente addetto all'Ufficio per il Processo.
pag. 10/10
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna
MANCA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia rubricata al N°337/2022 RG, pendente
tra
( c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti GIOVANNA ROSSO e CIRACI'
MARISA, elettivamente dom.ta in Francavilla Fontana alla via Barbaro F. n.13/A;
attrice
contro
( c.f. ), in proprio e quale titolare Controparte_1 C.F._1 dell'impresa individuale Bar Central di Pugliese Rosanna corrente in Latiano (BR) alla
Piazza Bartolo Longo 53
( contumace )
convenuta
Oggetto: risoluzione contrattuale per inadempimento - risarcimento danni;
precisazione delle conclusioni come da verbale di udienza del 12.12.24;
FATTO E DIRITTO
La società unipersonale a responsabilità limitata, in persona del suo l.r.p.t., ha Pt_1
convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in proprio e quale Controparte_1
titolare dell'impresa individuale Bar Central di Pugliese Rosanna, perché, previo accertamento e declaratoria di risoluzione ex art. 1454 cc per inadempimento del contratto stipulato il 13.12.2019, fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali lamentati, nonché al pagamento delle penali contrattualmente convenute.
L'attrice, in particolare, ha richiesto in risarcimento il pagamento della somma di € 9.507,52
a titolo di lucro cessante, nonché il pagamento della somma di € 6.000.00 a titolo di penale stabilita ai sensi degli artt. 6.1 , 2.2 e 2.2g del contratto, sul ritenuto presupposto che aveva omesso di rinnovare per l'anno 2021 l'iscrizione all'elenco RIES Controparte_1
(ndr. elenco degli esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi di intrattenimento, quali slot machine e similari, di cui all'articolo 1 comma 82 legge n.220/2010 e successive modifiche ed integrazioni, istituito e tenuto dall' , che Controparte_2
costituisce titolo abilitativo per l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento.
La convenuta restava contumace. Controparte_1
Istruita con produzione documentale, fatte precisare le conclusioni, la causa all'udienza del
12.12.2024 veniva riservata per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La società attrice ha dedotto che in qualità di titolare di licenza ex art. 86 ed iscritta CP_3
all'albo dei terzi raccoglitori, ex art. 1 co. 533 della L. n.266/2005, operante nel settore della gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento appartenenti alla tipologia degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773
(T.U.L.P.S.), conosciuti come New Slot o Awp, svolge l'attività di distribuzione, fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature da gioco presso esercenti debitamente autorizzati ed individuati, dal concessionario che gestisce la rete telematica per il gioco lecito, come soggetti idonei alla raccolta fisica delle giocate.
Nel corso del giudizio è stata data la prova (segnatamente documentale) che in data 13 dicembre 2019 l'attrice società ha stipulato un contratto con quale Controparte_1
pag. 2/10 titolare dell'impresa individuale Bar Central di Pugliese Rosanna corrente in Latiano, avente ad oggetto la concessione in uso di n. 4 apparecchi da gioco, corredati dei relativi accessori consistenti in n. 1 apparecchio cambiamonete e strumentazione per la connessione degli apparecchi alla rete telematica del concessionario secondo la normativa di settore vigente, dovendo i detti apparecchi essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di Contr proprietà dell' (i.e. . Successivamente, ovvero il Controparte_2
22.9.20, gli apparecchi installati venivano ridotti ad una sola unità.
Inoltre, sempre secondo le previsioni contrattuali, la durata del contratto veniva stabilita in anni 5, con tacito rinnovo alla scadenza per un periodo di uguale durata, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a/r con preavviso di mesi 12.
In punto di diritto deve in primo luogo rilevarsi come la concessione in uso di apparecchi da gioco rientri nel rapporto di somministrazione: di conseguenza, il riparto degli oneri probatori tra le parti si conforma al regime proprio della responsabilità da inadempimento o inesatto adempimento di una prestazione contrattuale, in forza del quale grava in capo al creditore unicamente l'onere di dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto, il danno e la sua riconducibilità, sotto il profilo causale, in via immediata e diretta, al mancato o inesatto conseguimento della prestazione attesa dalla controparte, essendo sufficiente, per contro, una mera allegazione dell'altrui inadempimento o inesatto adempimento.
A fronte di ciò, spetta al debitore – rectius alla parte cui si imputa l'inadempimento o inesatto adempimento - l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'esatto adempimento della propria prestazione, trattandosi (in applicazione del principio di vicinanza della prova) di un fatto riferibile alla sua sfera di azione.
Al fine di andare esente da responsabilità, la stessa parte imputata può dimostrare che il suo inadempimento o inesatto adempimento è dipeso da eventi già, eventualmente, contemplati in sede contrattuale come cause di giustificazione o, comunque, in generale, da fatti ad essa pag. 3/10 non imputabili, idonei a determinare l'impossibile regolare esecuzione della prestazione e tuttavia, con particolare riferimento a tale ultima ipotesi, deve trattarsi, pur sempre, di eventi oggettivi (causa di forza maggiore o caso fortuito) del tutto estranei alla volontà del soggetto tenuto all'esecuzione della prestazione e, altresì, imprevedibili e inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, idonei a superare la presunzione di colpa che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., grava sulla parte inadempiente.
Nel merito, parte attrice ha provato che in virtù del menzionato contratto consegnò i predetti apparecchi e che, successivamente all'avvenuta loro installazione all'interno dell'esercizio pubblico della convenuta (di seguito ridotta ad un solo apparecchio), vi fu lo Contr scollegamento alla rete telematica del concessionario , posto che l' apparecchio da gioco (codice SN06070600M) a far data dal 30.6.2021 (data di riapertura delle attività di sala giochi post-covid) non fu riacceso dalla convenuta e comunque risultò scollegato dalla rete Contr telematica del concessionario (cfr. allegato 2 «ElencoContatori_202309141106» - ).
Al contempo, risulta pure confermata la circostanza che omise di Controparte_1
rinnovare per l'anno 2021 l'iscrizione nel detto all'elenco RIES.
Tale specifica circostanza è stata avvalorata sia dalla documentazione prodotta dall'attrice
(segnatamente, dal c.d estratto ADM elenco soggetti RIES e dalle certificazioni ADM – v. all. 5 e 6 fascicolo di parte attrice) e sia dalla documentazione esibita ex art. 210 cpc dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Settore Giochi, Ufficio dei Monopoli per la Puglia,
Basilicata e Molise, acquisita agli atti del giudizio.
Contr Dalla menzionata documentazione trasmessa dall si è evinto, altresì, che CP_1
in qualità di titolare dell'esercizio Bar Centrale corrente in Latiano, non è stata
[...]
iscritta per l'anno 2021 nell'elenco nazionale dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ndr.
Ries) e che ha effettuato l'ultima iscrizione all'elenco nell'anno 2020. Pt_2
pag. 4/10 Tale situazione è rimasta immutata senza soluzione di continuità, per lo meno sino al
31.7.21 stante la proroga dell'iscrizione per l'anno solare 2020 disposta sino al 31.07.2021 a causa della pandemia covid-19, che tuttavia prevedeva l'obbligo di effettuare il rinnovo dal
01.08.2021 e così sino al termine tassativo del 30.09.2021.
Pertanto, così come sostenuto dall'attrice e confermato dalla documentazione del Contr concessionario datata 12.9.23 e 14.9.23 (v. note ADM in atti), la convenuta non ha provveduto al rinnovo per gli anni successivi, benché formalmente diffidata in tal senso dall'attrice a mezzo della missiva del 07.10.2021.
In tal senso, è significativa la mancata comparizione della parte convenuta contumace a rendere l'interrogatorio formale deferitole, sicché i fatti fin qui esaminati possono ritenersi ammessi ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Il rapporto contrattuale, dunque, che avrebbe dovuto proseguire di norma fino al
12.12.2024, si è invece interrotto appena due anni dopo la sua formalizzazione, a causa della condotta inadempiente di sottrattasi agli obblighi assunti in via Controparte_1
pattizia.
In questi termini la condotta della convenuta va qualificata senza dubbio come inadempiente, avendo la stessa violato gli obblighi contrattualmente assunti di mantenere il collegamento degli apparecchi alla rete telematica e di iscrizione e rinnovo annuale della sua attività commerciale nel richiamato elenco RIES, assumendo altresì rilievo in ordine anche alla gravità dell'inadempimento la possibilità che la società attrice, in qualità di gestore, subisse l'applicazione di sanzioni, previste e disciplinate dall'art. 110 co. 9 e ss. CP_3
La connessione degli apparecchi ex art. 110 co. 6 alla rete telematica risponde, infatti, CP_3
alla duplice funzione di verificare, da un lato, il numero complessivo di apparecchi installati presso ciascun esercizio in conformità al decreto sul contingentamento degli apparecchi di gioco ed intrattenimento (n. 2011/30011/giochi/UD pubblicato in G.U. del 12.08.2011) e pag. 5/10 di monitorare, dall'altro, il flusso delle giocate necessario ed indispensabile, poi, per determinare l'ammontare delle imposte da versarsi in favore dello Stato (canone AAMS e
Prelievo erariale unico).
Per altro verso, l'iscrizione all'elenco RIES costituisce titolo abilitativo per l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento, per cui l'omessa iscrizione e/o il mancato rinnovo annuale non ne consente più l'uso, aggiungendosi a ciò che, ai sensi dell'art. 12 del D.D.
2011/31857/giochi/ADI del 09.09.2011, in caso di stipula di contratti con soggetti non iscritti all'elenco RIES, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti o non abbiano rinnovato l'iscrizione, è comminata la sanzione amministrativa di €10.000,00 al Concessionario ed alle altre parti contraenti (ndr. il Gestore).
In buona sostanza, alla luce delle emergenze istruttorie, l'inadempienza contrattuale della convenuta deve essere affermata con riguardo all'interruzione dal collegamento telematico dell'apparecchio installato dalla società attrice, oltre che quanto all'anno 2021 al mancato rinnovo annuale dell'iscrizione della propria attività commerciale nell'elenco RES tenuto dall'ADM.
Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta, deve dichiararsi la risoluzione del rapporto contrattuale intervenuta in data 16/11/2021 (segnatamente, a far data dai quindici giorni decorrenti dall'ultima diffida ad adempiere ricevuta in data
28/10/2021 dalla convenuta società) in ragione del fatto che la società attrice ha inteso avvalersi degli effetti della previsione contrattuale di cui alla clausola risolutiva espressa prevista all'art.
2.2 del menzionato contratto.
Quanto al danno lamentato dall'attrice, sotto il profilo causale, questo risulta essere derivato dal mancato conseguimento della prestazione attesa dalla controparte.
pag. 6/10 L'attrice società, sul punto, ha dedotto un pregiudizio patrimoniale sotto il profilo del dedotto danno subito e risarcibile a titolo di lucro cessante (segnatamente, a causa dell'inoperatività delle apparecchiature da gioco che avrebbe compromesso il conseguimento dei ricavi derivanti dall'attività di raccolta del gioco).
Orbene, la richiesta attorea di risarcimento danni derivante dai mancati guadagni a titolo di lucro cessante merita accoglimento, seppur con la riduzione del quantum preteso dall'attrice ( € 9.507,52) per quanto di seguito si esporrà.
Invero il suddetto importo è stato quantificato dall'attrice moltiplicando l'importo di €. 8,14 per il numero complessivo di giorni in cui il contratto stipulato fra l'attrice e la convenuta avrebbe dovuto avere esecuzione (1168 giorni, dal 01.10.2021 data di “risoluzione del contratto ipso iure”, data di naturale scadenza del contratto).
Premesso che il predetto importo unitario (€. 8,14) corrisponderebbe, in tesi, all'incasso medio giornaliero netto realizzato complessivamente dai quattro apparecchi di gioco, poi ridotti ad uno, nel periodo di 100 giorni di regolare esecuzione del contratto (dal 22.9.2020 al 31.12.2020) lo stesso importo unitario è calcolato sottraendo agli incassi totali apparecchi, le vincite totali apparecchi, la quota Preu, il canone AAMS e la quota di compenso spettante all'esercente, pari rispettivamente ad euro 8.918,00 (incassi certificati Contr da vedi allegato 2 ElencoContatori_202309141106), le vincite totali erogate Contr dall'apparecchio pari ad euro 5.540,00 (certificati da vedi allegato 2
ElencoContatori_202309141106), la quota Preu pari ad euro 2.126,94 (24% sulle giocate effettuate ex D.L. n.269/2003), il canone AAMS pari ad euro 71,34 (0,80% su giocate effettuate ex L. n.266/2005), costo rete telematica pari ad euro 26,75 e la quota di compenso spettante all'esercente pari ad euro 338,88 (ex art. 6 del contratto del 13.12.2019 ovvero il 3,825% del totale giocate (coin in).
pag. 7/10 L'importo così risultante è pari ad € 814,07, che rappresenta il compenso totale netto conseguito dalla in 100 giorni ovvero nel periodo 22.09.2020-31.12.2020 di Controparte_5
regolare funzionamento dell'apparecchio collocato nell'esercizio pubblico della convenuta, con una media giornaliera quindi di euro 8,14.
Sul punto, però v'è da osservare che l'accertamento e la conseguente declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento a far data dai quindici giorni decorrenti dall'ultima diffida ad adempiere ricevuta in data 26.10.21 dalla convenuta società, sarebbe comunque elemento ostativo all'accoglimento della domanda risarcitoria così come formulata dall'attrice, la quale appunto non ha fondata ragione per conseguire i detti mancati guadagni commisurandoli per tutta la durata complessiva di cinque anni del rapporto contrattuale, anziché correttamente per il periodo intercorrente dal 01.7.2021 e sino al 10.11.2021, giorno della intervenuta risoluzione del contratto.
Pertanto, la domanda risarcitoria va accolta limitatamente ai mancati guadagni commisurati ai soli 132 giorni intercorrenti nel detto periodo così circoscritto e quantificati nella somma risultante di € 1.074,48 (€ 8,14 x 132 gg).
Deve, altresì, ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento della penale per violazione dell'obbligo di iscrizione e/o rinnovo annuale nell'elenco RIES tenuto Contr dall' , così come contemplato dall'art.
2.2 del rapporto contrattuale.
Come già esposto nelle motivazioni che precedono, la circostanza dedotta dall'attrice relativamente alla violazione da parte della convenuta dell'obbligo di iscrizione e/o rinnovo annuale nell'elenco RIES tenuto dall'ADM stabilito dal contratto oggetto del presente giudizio ha trovato conferma in giudizio e, pertanto, sussiste il fondamento per la richiesta di applicazione della forma alternativa risarcitoria stabilita dalla già menzionata penale ex art.
2.2 del contratto in questione.
pag. 8/10 Evidenziato sul punto che tale somma determinata in € 6.000.00, quale forma risarcitoria alternativa, scaturisce dal pagamento a titolo di penale di natura pattizia di una somma pari ad € 6.000,00 per ciascun apparecchio da gioco installato presso l'attività della convenuta, in ragione di tanto deve riconoscersi il diritto della società attrice ad ottenere il pagamento della somma pari ad € 6.000,00 (così determinata: € 6.000,00 moltiplicato n. 1 apparecchiatura installata) nei confronti della convenuta a titolo di penale prevista dall'art.
2.2 del contratto in questione, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla domanda e sino al soddisfo così come richiesto dall'attrice.
Le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, e ss. ii. e mm., tenuto conto del valore della domanda nei limiti del riconoscimento e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_3
persona del suo l.r.p.t., nei confronti di in proprio e quale titolare Controparte_1
dell'impresa individuale Bar Central di Pugliese Rosanna, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 13.12.2019 tra l'attrice e la convenuta in Parte_3 Controparte_1
proprio e quale titolare dell'impresa individuale Bar Central di Pugliese Rosanna, per grave inadempimento della convenuta società a far data dal 30.6.2020;
2) condanna in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Bar Controparte_1
Central di Pugliese Rosanna, al pagamento in favore di società a Pt_1
responsabilità limitata, delle seguenti somme: a) € 1.074,48 a titolo di lucro cessante,
pag. 9/10 oltre gli interessi legali dal 01.7.2020 al soddisfo;
b) € 6.000,00 a titolo di penale ex art.
2.2 del contratto stipulato in data 13.12.2019, oltre gli interessi legali dal 30.6.2020;
3) condanna infine la convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali che si liquidano in €.264,00 per le borsuali ed €.5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese gen., CAP e IVA.
Brindisi, lì 25.3.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo funzionario componente addetto all'Ufficio per il Processo.
pag. 10/10