Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/04/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11869 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
07/05/1960, residente in [...]9/10 17047 VADO LIGURE ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BERRINO GIACOMO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...]9/12 16142 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CECCONI PATRIZIA (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dal signor al fine di ottenere la pronuncia Parte_1
vista la comparsa di costituzione della signora CP_1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hanno rassegnato conclusioni congiunte,
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SIRACUSA il 13/09/1990 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative ai coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2. I signori e nell'ambito della regolamentazione e a Parte_2 CP_1
definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali, convengono di effettuare la seguente attribuzione patrimoniale come di seguito riportata per la sistemazione di equilibri familiari al fine di sciogliere la comunione legale relativa ai beni in comproprietà e pertanto, il signor
C.F. nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1
residente a [...]10, si impegna ed obbliga a cedere, a titolo gratuito, alla Sig.ra C.F. ), nata a [...] il 16 CP_1 C.F._3
dicembre 1962 e residente in Genova (GE) in Corso Sardegna 91/12 che si impegna ed obbliga ad accettare, la di lui quota pari al 50% della proprietà piena ed esclusiva delle unità immobiliari site nel Comune di Varano Borghi (VA) Via Brabbia 2: casa di abitazione su tre livelli costituita a piano terra da ingresso, soggiorno con cucina, locale sgombero-dispensa e lavanderia, al primo piano da disimpegno, due camere e bagno con annesso vano al piano cantinato e attiguo box al piano terra, nonché da circostante area scoperta pertinenziale, iscritti al Catasto Fabbricati
- a) foglio 5 particella 605, subalterni: 1, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, rendita catastale
503,55 euro - Via Brabbia 2
- b) categoria C/6, foglio 5 particella 605 subalterno 2, classe 8, metri quadrati 17, Via Brabbia
2 piano T, rendita catastale 44,78
- Con riferimento all'esatta identificazione di quanto verrà trasferito e della sua consistenza e confinazione le parti fanno espresso riferimento alla planimetria catastale che, controfirmata dalle medesime si allega e che le parti dichiarano e riconoscono essere conforme allo stato di fatto.
Le parti attestano, altresì, la conformità dell'intestazione catastale di detto immobile alle risultanze dei registri immobiliari.
il signor lacono dichiara e garantisce: ✴ di avere la piena e libera Parte_1
disponibilità di quanto verrà trasferito, in forza di successione testamentaria della signora
, nata ad [...] il [...], e deceduta Persona_1
il 3 novembre 2015 a Genova, ove era in vita residente e domiciliata per testamento pubblicato dal Notaio N.13431 di repertorio e N. 8127 di raccolta in data 13.11.2015. I Persona_2
predetti beni pervennero della signora , con donazione in data Persona_1
19.02.2009 a rogito Notaio in Sesto Calende iscritta al Collegio Persona_3
Notarile di Milano, n 258125 di repertorio e 5802 di raccolta ✴ Il diritto di proprietà sui predetti immobili verrà trasferito, con tutti i diritti, azioni, ragioni, dipendenze, pertinenze, accessioni ed annessioni, servitù attive e passive, nulla escluso o riservato, con i proporzionali diritti di comproprietà sull'area su cui sorge il fabbricato di cui quanto verrà trasferito è parte, sulle fondazioni, sui muri perimetrali, sulle scale e su tutto quanto per legge, uso e regolamento di norma è comune al complesso nel quale sono parti gli immobili.
✴ dichiara espressamente di rinunciare ad ogni ipoteca legale che potesse competergli, manlevando il Dirigente dell'Ufficio dell'Entrate - Direzione Provinciale di Genova - Ufficio
Provinciale Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare di competenza da ogni responsabilità al riguardo.
- Le parti convengono inoltre che l'immobile verrà trasferito nello stato di fatto in cui si trova.
Il signor lacono consegnerà alla signora tutta la Parte_1 CP_1
documentazione inerente l'impianto fotovoltaico i cui contratti e rapporti saranno volturati da parte della signora in proprio favore;
CP_1
- L'atto notarile definitivo di trasferimento dovrà essere stipulato entro tre mesi dall'emissione della sentenza di separazione. La data della stipula verrà fissata, comunque, di comune accordo tra le parti. Il rogito verrà redatto a ministero di Notaio a scelta della signora con preavviso da comunicarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita CP_1
per l'atto notarile Le spese, imposte e tasse per l'atto notarile definitivo saranno a carico della signora CP_1
- Le parti richiedono la totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi dell'art 19 della legge 74/1987 e delle sentenze C. Cost. 154/1999 e Cass 3110/16 e risoluzione Agenzia delle Entrate 2/E del 21.2.2014, Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Si rappresenta che il trasferimento immobiliare qui attuato, come chiarito con risoluzione n. 80/E
Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
3. Le parti provvederanno a volturare le utenze intestate al signor in Parte_2
favore della Sig.ra sia in relazione all'immobile di Genova Corso Sardegna 91/12 (gas, CP_1
luce e tassa rifiuti) sia in relazione all'immobile di Varano (gas, luce e tassa rifiuti). Gli importi dovuti per tali utenze saranno in ogni caso a esclusivo della Sig.ra a partire dal mese CP_1
di aprile 2025.
4. Le parti dichiarano di essere autonome economicamente e pertanto rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento;
5. I coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente ai medesimi cointestato il cui saldo attuale è da dividere al 50%;
6. Le parti danno atto, che con l'adempimento di quanto previsto dal presente accordo, con esplicito riferimento ai rapporti dare/avere, intercorsi tra i medesimi, di aver risolto ogni controversia e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
7. Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1990, Numero 101, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni