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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/08/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
NR. 9867 /2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 9867 /2022 e promosso da :
, (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
ECUADOR il 17/04/1980 difesa dall'avv. FRANCHINI CARLO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 28/07/1978
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in GENOVA il 19/06/2008
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere il Parte_1 divorzio da;
Controparte_1
Rilevato che parte resistente non si è costituita all'udienza Controparte_1 presidenziale e che il ricorso è stato regolarmente notificato;
Ritenuto che all'udienza del il ricorrente dichiarava di volersi divorziare e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse il divorzio senza condizioni;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in GENOVA in data 19/06/2008 con matrimonio civile;
b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 2008, numero atto di matrimonio 505, numero registro I, parte I , serie così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che la Sig.ra nata a [...] il [...] codice fiscale Controparte_1
è cittadina straniera;
CodiceFiscale_3
d) che dall'unione non sono nati figli.
e) che da circa dodici anni i coniugi si sono di fatto separati e dal 22/8/2014 la moglie è stata cancellata dall'anagrafe del Comune di Genova per irreperibilità
f) che in realtà la convenuta da anni è rientrata in Equador dove il 5/11/2014 a Guayaquil si è sposata con il Sig. e da tale unione, in precedenza, era nata la figlia Controparte_2
, all'epoca del matrimonio minorenne Persona_1
Rilevato che avendo la Sig.ra contratto all'estero nuovo matrimonio, è consentito CP_1 ricorrere al divorzio ex art. 3 n. 2 lettera e) della Legge n. 898/1970 (il divorzio può essere concesso
“….. quando l'altro coniuge, cittadino straniero ….. ha contratto all'estero nuovo matrimonio”).
Rilevato che nel caso di specie, sussistono entrambi i due presupposti richiesti dalla norma sopracitata, la nazionalità straniera mantenuta dalla moglie dopo il “primo” matrimonio con il ricorrente, anch'egli di nazionalità equadoregna, e l'avere contratto, da parte della moglie, all'estero nuovo matrimonio.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Vista la richiesta del ricorrente di pronunciare, ex art. 3 n. 2 lettera e) della L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Genova il giorno 19/6/2008 tra il Signor
[...] nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_2 C.F._4
e la Signora nata a [...] il [...] codice
[...] Controparte_1 fiscale , matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CodiceFiscale_3
Genova Atto n. 505 P. I S. Vol. Anno 2008 Uff. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere alla trascrizione della sentenza
Vista le conclusioni precisate con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 3 n. 2 lettera e) della L. n. 898/1970,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il 19/06/2008 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, anno 2008, parte I , serie , numero atto matrimonio 505, numero registro I,
da
codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
ECUADOR il 17/04/1980
e
codice fiscale nato a [...]/07/1978 il Controparte_1 C.F._2
ECUADOR,
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 9867 /2022 e promosso da :
, (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
ECUADOR il 17/04/1980 difesa dall'avv. FRANCHINI CARLO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 28/07/1978
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in GENOVA il 19/06/2008
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere il Parte_1 divorzio da;
Controparte_1
Rilevato che parte resistente non si è costituita all'udienza Controparte_1 presidenziale e che il ricorso è stato regolarmente notificato;
Ritenuto che all'udienza del il ricorrente dichiarava di volersi divorziare e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse il divorzio senza condizioni;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in GENOVA in data 19/06/2008 con matrimonio civile;
b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 2008, numero atto di matrimonio 505, numero registro I, parte I , serie così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che la Sig.ra nata a [...] il [...] codice fiscale Controparte_1
è cittadina straniera;
CodiceFiscale_3
d) che dall'unione non sono nati figli.
e) che da circa dodici anni i coniugi si sono di fatto separati e dal 22/8/2014 la moglie è stata cancellata dall'anagrafe del Comune di Genova per irreperibilità
f) che in realtà la convenuta da anni è rientrata in Equador dove il 5/11/2014 a Guayaquil si è sposata con il Sig. e da tale unione, in precedenza, era nata la figlia Controparte_2
, all'epoca del matrimonio minorenne Persona_1
Rilevato che avendo la Sig.ra contratto all'estero nuovo matrimonio, è consentito CP_1 ricorrere al divorzio ex art. 3 n. 2 lettera e) della Legge n. 898/1970 (il divorzio può essere concesso
“….. quando l'altro coniuge, cittadino straniero ….. ha contratto all'estero nuovo matrimonio”).
Rilevato che nel caso di specie, sussistono entrambi i due presupposti richiesti dalla norma sopracitata, la nazionalità straniera mantenuta dalla moglie dopo il “primo” matrimonio con il ricorrente, anch'egli di nazionalità equadoregna, e l'avere contratto, da parte della moglie, all'estero nuovo matrimonio.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Vista la richiesta del ricorrente di pronunciare, ex art. 3 n. 2 lettera e) della L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Genova il giorno 19/6/2008 tra il Signor
[...] nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_2 C.F._4
e la Signora nata a [...] il [...] codice
[...] Controparte_1 fiscale , matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CodiceFiscale_3
Genova Atto n. 505 P. I S. Vol. Anno 2008 Uff. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere alla trascrizione della sentenza
Vista le conclusioni precisate con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 3 n. 2 lettera e) della L. n. 898/1970,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il 19/06/2008 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, anno 2008, parte I , serie , numero atto matrimonio 505, numero registro I,
da
codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
ECUADOR il 17/04/1980
e
codice fiscale nato a [...]/07/1978 il Controparte_1 C.F._2
ECUADOR,
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3