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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9731/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Nicola Americo Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
oggetto: pensione anticipata di vecchiaia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.11.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1
d. lgs n. 503/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando la sussistenza del requisito sanitario.
1.2. Quindi, la causa, istruita con CTU medico legale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, al cui esito è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
2.1. Com'è noto, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, a parte il raggiungimento del limite di età previsto dalla legge (per gli invalidi in misura non inferiore all'80% non si applica l'innalzamento previsto dal
D.lgs. n. 503/92)1, è subordinato alla ricorrenza di determinati requisiti contributivi ed assicurativi. In particolare, il citato testo normativo subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 D.lgs. n. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo – contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 D.lgs. n.
503 cit.).
L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80%
(art. 1, ultimo comma, D. lgs. 503/1992).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato il principio in forza del quale: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lettera a), del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella
L. 30 luglio 2010, n. 122, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 503 del
1992, subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa ("finestra"), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione”
(Cassazione civile sez. lav., 14/08/2023, (ud. 23/03/2023, dep. 14/08/2023), n.24617).
2.2. Venendo al caso di specie, la sussistenza del requisito contributivo non è stato minimamente contestato CP_ dall' risultando anche comprovato dall'estratto contributivo depositato in atti.
CP_
2.3. Con riguardo al requisito sanitario, unico requisito contestato dall' il CTU nominato, dott.
[...]
all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione medica prodotta, ha accertato che il Per_1 ricorrente si trova nella condizione sanitaria per beneficiare della pensione anticipata di vecchiaia.
In particolare, il CTU ha evidenziato che: “L'esame clinico, integrato dai dati della documentazione in Atti, consente di affermare che il Sig. , di anni 63, è attualmente affetto da: − Parte_1
Neoplasia vescicale recidivante sottoposta a procedure di TURBT. Incontinenza urinaria. − Anoftalmo O.D. con sostituzione protesica bulbare. − Cardiopatia ipertensiva 2a classe N.Y.H.A. − Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva. − Spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1. Ricordiamo brevemente in merito che il periziando è affetto da cardiopatia ipertensiva classificata da Specialista Cardiologo nell'ambito della 2a – 3
a classe N.Y.H.A. con riscontro di frazione di eiezione pari al 50 %. Al ns. controllo clinico, effettuato nell'ambito delle operazioni peritali, pur confermandosi la presenza di elevati pressori (145/95 mmHg) nonostante la terapia farmacologica effettuata, abbiamo rilevato la assenza di segni di insufficienza cardiocircolatoria (arti inferiori asciutti – segno della fovea negativo bilateralmente); la patologia, pertanto, può essere riclassificata nell'ambito della 2a classe in base alle indicazioni della New York Heart Association.
Il ricorrente è stato inoltre sottoposto nell'agosto 2021 ad interventi chirurgici di TURBT + TUR per la presenza di neoplasia vescicale;
la patologia oncologica è recidivata nel giugno 2023 allorquando una Cistoscopia evidenziò la presenza di almeno ulteriori n. 4 lesioni neoplastiche della mucosa vescicale (la più grande delle quali di circa cm 2) che hanno reso opportuno un ulteriore trattamento con TURBT. È inoltre del tutto attendibile la ricorrenza di ulteriori recidive neoplastiche a distanza. Da considerare inoltre, nella valutazione del caso, la sussistenza delle altre patologie diagnosticate ovvero la cecità in O.D., la bronco-pneumopatia cronica ostruttiva, la spondiloartrosi lombare e la incontinenza urinaria con necessità dell'utilizzo di presidi assorbenti. Passando ora a valutare l'incidenza del complesso patologico obiettivato sulla capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti le sue attitudini, occorre ricordare che il Sig. , soggetto di Pt_1 anni 63 con scolarità 3 a Media inferiore, ha espletato le attività lavorative di “Macellaio industriale –
Salumiere – Bracciante Agricolo” e che attualmente è inoccupato da circa 18 mesi;
in considerazione del dato anamnestico e di quello lavorativo riteniamo pertanto che le attività confacenti le attitudini dell'assicurato debbano necessariamente essere ricercate fra quelle ad impegno psico-fisico di grado “pesante”. Nel caso in esame, il complesso patologico riscontrato compromette in misura rilevante la funzione dei principali organi ed apparati chiamati in causa nell'espletamento lavorativo incidendo in maniera considerevole sulla possibilità di un corretto svolgimento delle operatività correlate ai lavori già espletati, sia di quelli confacenti le sue attitudini. Gli organi interessati dalle patologie riscontrate, mostrano una scarsa capacità funzionale residua. Pertanto, in termini di valutazione delle summenzionate patologie sulla capacità lavorativa attitudinale del soggetto, si deve sostanzialmente affermare che il grado di invalidità dell'assicurato, in occupazioni confacenti le sue attitudini, può essere agevolmente attestato nella misura dell'80 – 85 %, con decorrenza dalla data della domanda (11 maggio 2023), in quanto in tale epoca le patologie diagnosticate erano sicuramente già presenti”.
Il CTU ha, pertanto, così concluso: “Il Sig. , in base alla documentazione Parte_1 medica esaminata ed al ns. controllo clinico e Medico-Legale, risulta essere affetto dalle seguenti patologie:
− Neoplasia vescicale recidivante sottoposta a procedure di TURBT. Incontinenza urinaria. − Anoftalmo O.D. con sostituzione protesica bulbare. − Cardiopatia ipertensiva 2a classe N.Y.H.A. − Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva. − Spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1. Trattasi di un complesso patologico che riduce in maniera permanente la capacità lavorativa del soggetto, in occupazioni confacenti le sue attitudini, in misura superiore all'80 %. Tale condizione, in base alla documentazione clinica esaminata e per quanto motivato nella parte analitica, decorre a partire dalla data della domanda (11 maggio 2023)”.
2.4. Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
2.5.
Considerato che
il trattamento pensionistico decorre al compimento dei dodici mesi dalla maturazione di tutti i requisiti, come di recente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità (“per i soggetti indicati dall'art.
12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari” – Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 24617 del 14/08/2023), deve quindi essere accertato in favore di parte istante il diritto di vedersi riconosciuto la pensione di vecchiaia CP_ da maggio 2024, con condanna dell' a corrispondere i ratei dal momento della maturazione del diritto riconosciuto.
Il tutto aumentato dagli accessori di legge dalla maturazione al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate in atti, vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9731/2023, proposto da
[...] CP_
, nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso alla pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal mese di maggio 2024; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.700,00, oltre contributo unificato, se versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione;
CP_
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 1 comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1993, ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata allo stesso decreto. In base ad essa l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8, ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.