Articolo 27 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 26Articolo 28
Versione
17 dicembre 1988
Art. 27. 1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988