Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 ottobre 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 agosto 2022 |
Commentari • 205
- 1. Revoca Del Fido Bancario Senza Motivazione: Come ComportarsiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 21 luglio 2025
Hai ricevuto una comunicazione dalla banca che annuncia la revoca del fido bancario senza una motivazione chiara? Ti stai chiedendo se è legittimo e come puoi difendere la tua impresa o il tuo conto personale da questa decisione improvvisa? La revoca del fido può mettere seriamente in crisi la tua liquidità. Ecco perché è fondamentale capire quando la banca può farlo, cosa puoi contestare e come reagire nel modo giusto. La banca può revocare un fido senza spiegazioni? Sì, ma solo entro certi limiti. Il contratto di apertura di credito prevede di norma una clausola che autorizza la banca a revocare il fido “a vista” e senza preavviso, ma deve comunque rispettare principi di correttezza e …
Leggi di più… - 2. diritto dei contratti e delle obbligazioniWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Diritto / Contratti tra imprese e abuso di dipendenza economica L'art. 9 L. 192/1998, cd. legge sulla subfornitura, disciplina l'istituto dell'abuso di dipendenza economica e rappresenta, oggi, una norma rilevante al fine di... Diritto / Tribunale di Varese: abuso di processo e condanna per lite temeraria FATTO E DIRITTO La parte opposta, assumendo di essere proprietaria dell'impianto per cui è lite, ingiungeva alla opponente la consegna dello stesso, sulla base... Diritto / Il risarcimento del danno in caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie Le obbligazioni pecuniarie, consistenti nella corresponsione di una somma di denaro e disciplinate dagli artt. 1277 e ss. del codice …
Leggi di più… - 3. Le pratiche commerciali scorrette in danno del consumatore quale parte “debole” del rapporto negozialeAvv. Andrea Ravelli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 4. Rating di legalità: definizione e disciplina normativaAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 1 aprile 2026
Indice dei contenuti Toggle Che cos'è l'ambush marketing L'ambush marketing, noto in italiano come marketing d'imboscata o pubblicità parassitaria, è una strategia di comunicazione commerciale attraverso cui un'impresa cerca di associare il proprio marchio a un grande evento (spesso sportivo o culturale), senza averne titolo né autorizzazione. Questa pratica, sebbene talvolta posta in essere con modalità creative, può sfociare in violazioni della normativa sulla concorrenza, sulla proprietà intellettuale e sulla tutela del consumatore. Il termine ambush marketing fu coniato negli anni '80 dal manager di American Express Jerry Welsh, per descrivere le strategie di alcuni marchi che …
Leggi di più… - 5. L’AGCM impone a Meta di riprendere le trattative con SIAE e di ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook ed InstagramFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nell'adunanza del 20 aprile 2023, ha deliberato, con il provvedimento A559 proc. caut., di adottare misure cautelari nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito, Meta) nell'ambito dell'istruttoria avviata il 4 aprile 2023 per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti di SIAE nella negoziazione avente ad oggetto la stipula della licenza d'uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali. L'Autorità ha ritenuto che le condotte tenute da Meta integrino un abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9 L. 18 giugno …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2022, n. 1599Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 29979-2018 proposto da: ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 96, presso lo studio dell'avvocato MARINA ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO FUMAGALLI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 1599 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 19/01/2022 contro AIR KOSMO S.R.L., IMPORT EXPORT LA MINERVA S.A.S., LATASPED S.R.L., CAD MOLLICA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell'avvocato MO …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2020, n. 13178Provvedimento: ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. DA DO, nato a [...] il [...] 2. DA CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Gaetano De Annicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia il 14 gennaio 2016, che condannava DO DA e CI DA alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2020, n. 8240Provvedimento: .8 2401 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTROVERSIE RELATIVE AI CORRISPETTIVI PER AN NE - Primo Presidente - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE- TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE. COMPATIBILITA' O MENO GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - CON LA FASE SOMMARIA DEL PROCEDIMENTO MONITORIO Ud. 14/01/2020 - PU IA GARRI - Consigliere - R.G.N. 26180/2015 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Grow 8240 Rep. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - C. I. LINA RUBINO Rel. Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Consigliere -ROBERTA …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2020, n. 8241Provvedimento: .82411 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTROVERSIE RELATIVE AI CORRISPETTIVI PER AN MA -- Primo Presidente - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE-TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE- GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' Ud. 14/01/2020 - PU FABRIZIA GARRI - Consigliere - R.G.N. 402/2016 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Grou 8241 - Rep. - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO CI Rel. Consigliere - LINA RUBINO FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE -Consigliere - ROBERTA CRUCITTI Consigliere - ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/01/2020, n. 156Provvedimento: 1561 20 A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Internazionale privato Art. 5 comma 1 lett. B) - - Primo Presidente f.f. FRANCESCO TIRELLI Applicazione dei principi di cui a CG C-381-08 - Presidente Sezione - FELICE MANNA Ud. 21/05/2019 - UMBERTO BERRINO - Consigliere PU R.G.N. 12202/2018 MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - Cear 156 Rep. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere - C. I. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - s GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Definizione 1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformita' a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilita' e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Contratto di subfornitura:
forma e contenuto 1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullita'.
Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullita' ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni gia' effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalita' indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell' articolo 1341 del codice civile .
3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entita' delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalita' di consegna, di collaudo e di pagamento. - Art. 3. Termini di pagamento 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresi', gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non puo' eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Tuttavia, puo' essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Puo' altresi' essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato ((di otto punti percentuali)) , salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. ((4)) 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituira' titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile .
5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avra' diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".