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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 14 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 3334 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
(avv. CONTI STEFANO)
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede
1 legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA.)
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento requisito sanitario assegno di invalidità civile L.118/71 .
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento,
l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità civile di cui alla l.118/71 negatagli sia in sede amministrativa che in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo fin dalla data della domanda amministrativa. Con condanna di controparte al pagamento dei compensi professionali
2 e delle anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, tanto della fase di A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c. quanto della presente fase di merito, con distrazione a favore dei i
Procuratori i quali, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., hanno dichiarato di averle anticipate.
A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico- legali alle quali si era pervenuti in sede di A.T.P. non erano condivisibili avendo il C.T.U. in tale fase sottovalutato le patologie di cui parte ricorrente era affetta meglio dedotte in ricorso. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti e per l'effetto ottenere il riconoscimento alla relativa prestazione .
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa
Valentina Di Salvo la quale delegava, la trattazione decisione della presente causa alla dott.ssa Rosa Gerardi che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese del presente giudizio .
La causa istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il
3 rinnovo della C.T.U. medico-legale, veniva pertanto, rinviata all'udienza dell' 11 dicembre 2024 ore 9,30 per discussione e decisione.
Cambiato nelle more la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore la causa veniva rinviata all'udienza del 14 aprile 2025 per le medesime attività.
All'odierna udienza del 14 aprile 2025 le parti discutevano la causa come da verbale di udienza ed il Giudice del Lavoro la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E
DI FATTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza resa da questo
Giudice in data 1 aprile 2025 che qui si ha come riportata e trascritta.
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la L .118/1971 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge
(percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno
4 di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari previsti dalla norma sopra citata non risulta soddisfatto.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott. previo esame della Persona_1
perizianda , dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha ritenuto, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), che parte ricorrente è “ (…) soggetto invalido in misura del 68% e pertanto NON meritevole di assegno di invalidità ai sensi di legge. (…) “ e pertanto non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento della prestazione richiesta assegno di invalidità civile .
E che anche dopo l'attenta analisi delle note controdeduttive mosse alla bozza della CTU da parte del CTP dell'odierna parte ricorrente , ha correttamente affermato che “ (…) In conclusione, ad oggi, le affezioni possedute dal ricorrente, a nostro avviso, determinano una permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 68% e, pertanto, si ribadisce il giudizio già in precedenza espresso nella CTU sul riconoscimento dei soli benefici previsti per tale fascia invalidante senza diritto all'assegno mensile di assistenza.(…) “
5 Ebbene, la CTU appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio , fase di A.T.P. e di merito unitamente alla valutazione della Commissione Medica Invalidi
Civili vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
Le spese di lite ex art. 91 c.p.c seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'esito della lite e dell'attività svolta dalle parti;
Pone ad integrale carico della parte ricorrente le spese di
C.T.U., come separatamente liquidate.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso dichiara che la parte ricorrente è invalida civile invalido nella misura del 68% (sessantotto)
Condanna la parte ricorrente a rifondere all'
[...]
- in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore le spese del
6 giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie come per legge;
Pone ad integrale carico della parte ricorrente le spese di
C.T.U., come separatamente liquidate.
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 14 aprile 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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