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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, a seguito del 14.4.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3736/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Adrano, Via A. Spampinato n. 33, presso lo studio Parte_1
dell'avv.to Nicola Palermo, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso, dall'avv. Luciano Barbuto, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in 40124 Bologna, Via Garofalo, 6, giusta procura in atti.
Resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 11.4.2024, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione Parte_1
di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2024, emesso in data 10.01.2024 a definizione del procedimento monitorio R.G. n. 13157/2023, notificato in data 4.03.2024, per la somma di Euro 31.383,25, oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate in € 1.370,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie al 15%, in favore dell' a Controparte_1
titolo di contributi previdenziali non versati per gli anni che vanno dal 2015 fino al 2018.
1 A fondamento dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto che essa aveva aderito, nell'anno
2021, ad un piano di rateizzazione avente ad oggetto il recupero dei crediti previdenziali vantati dall'Ente (annualità 2015/2018) e che essa aveva provveduto al versamento di 23 rate periodiche di € 164,20 ciascuna, oltre ad altri versamenti pari ad € 1.515,64, per un totale di € 5.292,24, tuttavia non indicato nella Scheda B dell'estratto conto relativo alla posizione assicurativa.
Ha aggiunto l'opponente che alla data del deposito del ricorso in opposizione i versamenti effettuati ammontavano ad un totale di euro 6.605,84, risultanti dal pagamento di 31 rate, per un totale di euro 5.090,20, e degli ulteriori versamenti in precedenza effettuati, pari ad euro
1.515,64.
Quindi, l'istante, contestati la misura e la determinazione del tasso di interesse applicato secondo le disposizioni del Regolamento di Previdenza ritendo necessario un ricalcolo degli CP_1
stessi alla luce dei pagamenti intervenuti medio tempore, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare e/o annullare l'opposto decreto n. 51/2024 del 10.01.2024 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In via istruttoria si chiede la nomina di CTU tecnico affinché proceda al calcolo dei contributi effettivamente dovuti all'Ente dall'assicurata opponente, tenendo, altresì, conto delle somme già versate, nonché al calcolo degli interessi di mora e delle relative sanzioni nel rispetto dei tassi normativamente consentiti, tenendo conto delle somme già versate».
Con memoria depositata l'11.9.2024, si è costituito l' deducendo che parte opponente CP_1
non aveva mai formulato istanza, né ottenuto la concessione di un piano di rientro con riferimento al debito maturato per le annualità 2015-2018 oggetto dell'opposto decreto, avendo per contro questa sottoscritto nel 2021 un piano di rateizzazione, ancora in essere, relativo alle annualità 2013-2014, cui dovevano essere imputati i versamenti dell'importo di € 164,20 che parte ricorrente afferma di avere effettuato. Aggiunge parte opposta che il versamento di ulteriori
€ 1.515,64 era da imputare alle spese legali (€ 1.283,64), espressamente riconosciute in sede di accettazione del piano di rateizzazione, come dovute e pagate dall'opponente per l'attività giudiziale di recupero dei predetti crediti per gli anni 2013-2014, e di ulteriori spese legali (€
232,00) corrisposte già nel 2018 per l'attività stragiudiziale di recupero.
Quindi l' soffermatosi sui criteri di quantificazione dei contributi e degli interessi, ha CP_1
rassegnato le seguenti conclusioni «che Tribunale Ordinario Di Catania - Sez. Lavoro rigetti
l'opposizione e le domande tutte proposte dalla SI.ra , e, per l'effetto, confermi il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
2 Si chiede, altresì, che il Giudice voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con riserva di ogni più ampia deduzione istruttoria.
Con vittoria di spese e onorari del procedimento, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.».
Svoltasi l'udienza del 23.9.2024, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la causa, istruita mediante produzione documentale,
è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 14.4.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate entro il termine assegnato dalla sola parte opposta, e la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2024, emesso in data 10.01.2024 a definizione del procedimento monitorio R.G. n. 13157/2023 e notificato a parte opponente in data 4.3.2024, per la somma di Euro 31.383,25, oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate in € 1.370,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie al
15%, da versarsi in favore dell' Controparte_1
a titolo di contributi previdenziali non versati per gli anni che vanno
[...]
dal 2015 fino al 2018.
3. Parte ricorrente ha dedotto che essa aveva aderito, nell'anno 2021, ad un piano di rateizzazione avente ad oggetto il recupero dei crediti previdenziali vantati dall'Ente per le annualità 2015/2018 e che essa aveva provveduto al versamento di 23 rate periodiche di € 164,20 ciascuna, oltre ad altri versamenti pari ad € 1.515,64, per un totale di € 5.292,24, tuttavia non indicato nella Scheda B dell'estratto conto relativo alla posizione assicurativa. Ha aggiunto l'opponente che alla data del deposito del ricorso in opposizione i versamenti effettuati ammontavano ad un totale di euro 6.605,84, risultanti dal pagamento di 31 rate, per un totale di euro 5.090,20, e degli ulteriori versamenti in precedenza effettuati, pari ad euro 1.515,64.
Dal canto suo parte opposta ha dedotto che parte opponente non aveva mai formulato istanza, né ottenuto la concessione di un piano di rientro con riferimento al debito maturato per le annualità
2015-2018 oggetto dell'opposto decreto, avendo per contro questa sottoscritto nel 2021 un piano di rateizzazione, ancora in essere, relativo alle annualità 2013-2014, cui dovevano essere imputati i versamenti dell'importo di € 164,20. Parte opposta ha aggiunto che il versamento di
3 ulteriori € 1.515,64 doveva essere imputato alle spese legali (€ 1.283,64), espressamente riconosciute in sede di accettazione del piano di rateizzazione, come dovute e pagate dall'opponente per l'attività giudiziale di recupero dei predetti crediti per gli anni 2013-2014, e di ulteriori spese legali (€ 232,00) corrisposte già nel 2018 per l'attività stragiudiziale di recupero.
3. L'esistenza del credito vantato dall' ed incorporato nel decreto ingiuntivo opposto non CP_1
è dunque in contestazione, vertendo per contro la materia controversa del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in ordine all'esistenza del fatto parzialmente estintivo eccepito da parte opponente e consistente nell'avvenuto pagamento, in forza di un asserito piano di rateizzazione relativo alle annualità 2015-2018 per cui è causa, di euro 6.605,84, risultanti dal pagamento di 31 rate, per un totale di euro 5.090,20, e degli ulteriori versamenti in precedenza effettuati, pari ad euro 1.515,64.
Parte ricorrente non ha infatti contestato lo svolgimento di attività professionale di infermiera in via autonoma dal 2015 al 2018, né ha contestato l'iscrizione all'ente di previdenza opposto, che sorge per effetto dello svolgimento dell'attività professionale sopra menzionata (v. art. 1
Regolamento di previdenza . CP_1
Nulla inoltre ha dedotto parte opponente in ordine all'an e al quantum globale della pretesa creditoria, dell' con la conseguenza che tali elementi devono ritenersi come incontestati, CP_1
oltre che comprovati e riscontrati da idonea documentazione prodotta in atti da parte opposta
(sotto il profilo dell'idoneità probatoria dell'estratto contributivo, depositato in atti Cassazione n.
609/2019 e n. 23282/2016).
4. Ora, parte opponente ha sì invocato gli effetti estintivi del parziale pagamento, ma non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno dell'eccezione di parziale adempimento dalla stessa posta a fondamento dell'opposizione.
Diversamente, dalla documentazione in atti prodotta da parte opposta risulta che parte opponente ha, nell'anno 2021, sottoscritto sì un piano di rateizzazione, ma relativo al debito contributivo maturato in relazione alle annualità 2013-2014, di 72 rate dell'ammontare di € 164,20 cadauna
(v. fasc. parte opposta).
Inoltre, dalla documentazione in atti si evince altresì che la somma di euro 232,00 risulta versata da parte opponente con bonifico del 21.1.2018 a titolo di spese legali e che la somma di euro
1.283,64 risulta versata – come dichiarato dalla stessa parte ricorrente in seno al piano di ammortamento relativo alle annualità 2013 e 2014 – a titolo di onorari liquidati dal giudice in sede monitoria, esecutiva e giudiziale.
4 Sommati quindi gli importi di euro 232,00 e di euro 1.283,64 si ottiene l'importo di euro
1.515,64 che parte ricorrente assume di aver già versato, ma che, come visto, non è imputabile al credito di cui al decreto ingiuntivo opposto oggetto del presente giudizio.
Sulla scorta delle superiori osservazioni deve, quindi, essere respinta l'eccezione di parziale adempimento avanzata da parte opponente.
5. Deve essere respinto anche il secondo e ultimo motivo di opposizione, con cui parte ricorrente ha contestato la misura e la determinazione del tasso di interesse applicato, evidenziando che il
Regolamento prevede una capitalizzazione degli interessi di mora su base mensile o frazione di mese, e che alla luce dei pagamenti già effettuati, era necessario conoscere le modalità di calcolo, nonché le somme sulle quali sono stati calcolati gli interessi.
Ora, tale contestazione, oltre ad essere generica ed inidonea ad inficiare le risultanze dell'estratto contributivo prodotto dall' nella fase monitoria, è infondata, in quanto il dato che parte CP_1
ricorrente pone a base della contestazione relativa alla misura e alla determinazione degli interessi, ossia i pagamenti medio tempore intervenuti per le annualità 2015-2018, è stato smentito dalle risultanze della documentazione in atti.
A ogni modo, tenuto conto che ai sensi l'art. 11, comma 1, del Regolamento di previdenza dell' stabilisce «il mancato rispetto dei termini per il pagamento della contribuzione CP_1
dovuta per l'anno in corso di cui all'art. 8, comma 2, comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora calcolati in misura pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento» e tenuto conto che il termine ultimo per il pagamento della contribuzione dovuta coincide con il 10 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, attraverso un calcolo aritmetico, risulta che l'ente di previdenza opposto ha correttamente quantificato gli interessi richiesti, come risulta anche dal conteggio allegato al documento n. 14 e non contestato da parte opponente.
Parte opponente si è infatti limitata, nelle note depositate il 21.9.2024, a dedurre «contestando integralmente quanto dedotto ed eccepito da controparte in seno alla comparsa di costituzione e risposta depositata, e si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti», senza specificamente contestare i conteggi di cui al documento 14 della produzione di parte opposta.
6. Peraltro, l' ha depositato analitico conteggio (v. doc. n. 14) nel quale sono indicate CP_1
anno per anno le percentuali applicate per il calcolo del contributo soggettivo e integrativo, per le sanzioni e gli interessi dovuti da ogni iscritto nel caso di omesso e/o ritardato versamento dei contributi e dell'omesso invio della dichiarazione annuale alle singole scadenze (quanto alla
5 rilevanza da riconoscere all'attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, si veda
Cass. n. 1841 del 2019; Cass. n. 3461 del 2019).
Peraltro, stante l'immutata valenza pubblicistica della funzione previdenziale degli enti ex d.lgs.
509/1994 anche dopo la privatizzazione, per la certificazione degli enti previdenziali trova applicazione l'insegnamento dei giudici di legittimità secondo cui la certificazione dell'ente previdenziale «in ordine ai dati afferenti alla situazione previdenziale e pensionistica del lavoratore fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo» ( Cass. n. 6643/2020).
7. L'opposizione deve, quindi essere rigettata, e, per l'effetto, deve essere dichiarata la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 51/2024.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa;
con distrazione in favore del difensore della parte opposta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 51/2024;
- condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite della fase di opposizione, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3.290,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
con distrazione in favore del difensore della parte opposta, avv. Luciano Barbuto.
Così deciso in Catania, il 15.4.2025
La giudice
Federica Porcelli
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