Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2631 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: modifica condizioni esercizio responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. GHIZZI ELISA presso cui elettivamente domicilia in VIA G. CHIASSI 54 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv.BOMBONATI MATTEO presso cui elettivamente domicilia inVIA PIETRO TORELLI 14 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie,
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1. Affidare il minore , c.f. , ad Persona_1 CodiceFiscale_3
entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
2. Regolamentare i tempi di permanenza del minore presso il padre con le seguenti modalità:
A) due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, con ritiro da scuola o dall'abitazione materna alle ore 17:30 (durante il periodo scolastico) e permanenza fino alle 20:30, con impegno del padre ad assistere il minore nello svolgimento dei compiti scolastici;
B) durante il periodo estivo, l'orario sarà esteso dalle 18:00 alle 22:30 circa, salvo diverso accordo tra le parti. Il minore trascorrerà, inoltre, fine settimana alternati con il padre, senza pernottamento, per la permanenza di problematiche legate al sonnambulismo, in corso di progressivo miglioramento.
Le parti si riservano la possibilità di modificare tale previsione, d'intesa tra loro, anche tenendo conto della volontà del minore e delle sue esigenze psico- fisiche, al fine di non destabilizzarlo.
C) sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
D) 15 giorni (continuativi o alternati), nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento;
3. Stabilire che il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese (con una tolleranza massima di cinque giorni), la somma mensile di € 300,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal luglio 2024.
4. Stabilire che le spese straordinarie relative al minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova di seguito trascritto: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed
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oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche
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dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
In caso di mancata attività lavorativa del padre il contribuito per le spese straordinarie nonché il mantenimento ordinario, dovranno essere comunque garantiti, anche con il supporto economico dei genitori o della sorella del padre del minore. Il padre si impegna a rateizzare l'importo pregresso non corrisposto forfettizzato in € 3.000 mediante rateizzazione di importo non inferiore a 50 € mensili sempre a mezzo bonifico a favore della Sig.ra Pt_1
5. Prevedere che il padre depositi la propria firma presso l'Istituto
Scolastico del figlio al fine di poterlo prelevare al termine delle lezioni.
6. Prevedere che il padre in presenza del figlio mantenga un comportamento consono alla tutela della serenità e del benessere del bambino.
7. Stabilire che il minore potrà incontrare i nonni paterni e altri parenti del padre, esclusivamente se questi si recheranno nella città di residenza del minore o nelle immediate vicinanze (es. Cremona).
Non sono consentiti viaggi a Pavia, salvo diverso e specifico accordo tra le parti, in forma scritta.
8. Compensare le spese del giudizio dando atto della rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 LPF."
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Il Pubblico Ministero ha preso visione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso premesso che dalla relazione con Parte_1
nasceva in data 05.05.2014 il minore , e Controparte_1 Persona_1
che con Decreto di accoglimento n. 3673/2021 del 24.05.2021 il Tribunale di
Mantova accoglieva le condizioni concordate dalle parti, disponendo l'affidamento esclusivo “rafforzato” del figlio alla madre, ha chiesto la Persona_1
modifica delle condizioni contenute nel predetto decreto. A sostegno della domanda ha dedotto che, a seguito del provvedimento di regolamentazione, e dell'uscita dal carcere del resistente, il Sig. disattendeva il Per_1 provvedimento, non versando regolarmente l'assegno di mantenimento per il figlio stabilito e mostrando disinteresse e non sottoponendosi ai controlli al serd. Ha chiesto pertanto modificarsi le condizioni esistenti prevedendosi solo visite protette padre-figlio.
Costituendosi il resistente ha dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative e tengono conto degli interessi della prole, l'accordo raggiunto dalle parti e sopra riportato può essere recepito dal Tribunale.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) A parziale modifica del Decreto di accoglimento n. 3673/2021 del
24.05.2021 il Tribunale di Mantova, regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto alla prole nei termini concordati dalle stesse e riportati nelle conclusioni;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 29/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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