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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dottoressa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato il
4 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 213 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1
CAVALLINI ELENA del Foro di Ferrara ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo
F A T T O E D I R I T T O
Richiamati, quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti e i verbali di causa, sulle conclusioni assunte all'udienza del 4 giugno 2025, all'esito della discussione orale, si osserva quanto segue.
, proprietaria dell'immobile sito in Consandolo di Argenta alla Parte_1
Via Burioni 26, concesso in locazione abitativa ad con contratto 3+2 Controparte_1
sottoscritto in data 3 novembre 2023 regolarmente registrato il 17 novembre 2023 ha agito nel presente giudizio per far dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto locatizio alla
1 data del 15 marzo 2024 a seguito di recesso legittimamente esercitato dalla conduttrice con missiva del 15 dicembre 2023 e, dato atto del fatto che l'immobile in questione non era stato ancora liberato dalla predetta convenuta, per ottenere la condanna della stessa al rilascio del bene.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente occorre dare atto del fatto che il ricorso introduttivo del procedimento risulta ritualmente e tempestivamente notificato alla convenuta in data 1° marzo 2025 via pec all'indirizzo tratto dal registro INIPEC: non essendosi costituita in giudizio, CP_1
va, dunque, formalmente dichiarata contumace.
[...]
Ciò posto, è documentalmente comprovato in atti che tra le parti è intercorso un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Consandolo alla via Burioni 26; è altresì documentalmente comprovato in atti che la conduttrice, , con missiva Controparte_1
datata 15 dicembre 2023 consegnata a mani della locatrice il giorno stesso, ha inteso recedere dal predetto contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 6, L. n.
431/1998, nonché dell'art. 8 del contratto stesso: è, pertanto, pacifico ed incontroverso che il rapporto locatizio oggetto di causa si è risolto, per legittimo esercizio del recesso da parte della conduttrice, alla data del 15 marzo 2024, ovvero alla scadenza dei tre mesi di preavviso dovuto.
A fronte di tale recesso, il conduttore ha l'obbligo di rilasciare l'immobile, non avendo più il titolo per trattenervisi (art.1590 c.c.).
Avendo il locatore agito per la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile, spetta al conduttore la prova di averlo liberato nei termini ossia di avere adempiuto al suo obbligo restitutorio (Cass.13533/2001, Cass.3587/2021).
Tale onere non è stato assolto, essendo la conduttrice rimasta contumace nel processo.
In accoglimento della domanda attorea la convenuta va, pertanto, Controparte_1 condannata all'immediato rilascio del bene illegittimamente occupato sine titulo.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di . La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del Controparte_1
valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P . Q . M .
2 definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 213 2025, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. accerta e dichiara che il contratto di locazione oggetto di causa si è risolto in data 15 marzo 2024 in conseguenza del recesso comunicato dalla parte conduttrice con missiva datata 15 dicembre 2024;
2. condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Controparte_1
Consandolo alla via Burioni 26;
3. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3397,00 per compensi di avvocato, comprensivi di quelli per la fase di mediazione, € 264,00 per anticipazioni, oltre al
15% sui compensi per spese forfettarie, tributi e contributi come per legge;
Così deciso in Ferrara in data 4/06/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Monica Bighetti
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