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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 147/2015, alla quale sono state riunite le cause originariamente iscritte ai nn. r.g. 154/2015 e 1214/2015, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1 in proprio e nella sua qualità di erede di (C.F. ), nata Persona_1 C.F._2 a Oristano il 27.02.1941, deceduta in data 11 luglio 2022, con il patrocinio dell'Avv. MARCELLO SEQUI;
opponente
(nel procedimento n. 147/2015 r.g.)
nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...], in proprio e nella sua qualità di chiamato all'eredità di Per_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], deceduta in data 11 luglio
[...] C.F._2 2022, con il patrocinio dell'Avv. Rosa Chiericati;
opponente
(nel procedimento n. 154/2015 r.g.)
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 [...]
con sede legale in Santa Giusta (09096), località Commerciale Zinnigas s.n.c. (p. iva CP_1
), nella sua qualità di terza datrice di ipoteca, con il patrocinio dell'Avv. Rosa Chiericati;
P.IVA_1
opponente
(nel procedimento n. 1214/2015 r.g.) nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3 legale in Cagliari, viale Bonaria, 33 (Cod. Fisc. ), con il patrocinio dell'Avv. STEFANO P.IVA_2
BAGHINO;
opposta
e di
(C.F. , con sede in Santa Giusta, Controparte_4 P.IVA_3 località commerciale Zinniga s.r.l., in persona del suo curatore, Dott. ; Controparte_5
contumace in riassunzione pagina 1 di 27
CONCLUSIONI
Nell'interesse di voglia il Tribunale: “previa revoca del decreto opposto: in via Parte_1 principale: A) Accertare e dichiarare la nullità, per violazione dell'art. 2 L. 287/90 e provvedimenti consequenziali e dell'art. 1419 cod. civ., della clausola di cui alla lett. D) dell'art. 5 bis del contratto di mutuo 27.10.2011 per cui è causa;
B) per l'effetto, accertato e dichiarato l'inutile decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ., dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate dalle opponenti, e, revocato il decreto opposto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti delle Signore e siccome infondata;
In subordine: C) Persona_1 Parte_1
Accertato e dichiarato, per quanto occorra, il collegamento negoziale intercorrente fra il mutuo 27.10.2011 ed i tre precedenti e la conseguente natura usuraria ed anatocistica degli interessi pattuiti nel mutuo 27.10.2011, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del primo per violazione di norme imperative e/o per difetto e/o illiceità della causa diretta e derivata, anche in quanto mutuo di scopo finalizzato ad estinguere operazioni precedenti invalide e in quanto avente ad oggetto erogazione di somme in violazione di legge, e comunque per le ragioni tutte di cui all'atto di citazione ed alle conclusioni che precedono;
D) Accertare e dichiarare per l'effetto, ex art. 1939 cod. civile, la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate in atto 27.10.2011 dalle opponenti;
E) In subordine, previe le declaratorie di cui alle conclusioni che precedono e sulla base delle stesse, nonché, per quanto occorra, previo accertamento dell'intervenuta estinzione, ex art. 1956 cod. civile, delle fideiussioni prestate dalle opponenti relativamente al mutuo dell'anno 2000, pronunciare l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile in capo alle opponenti dei contratti di fideiussione dalle medesime stipulati in sede di contratto di mutuo sottoscritto in data 27.10.2011; F) In esito alla pronuncia sulle conclusioni che precedono, e in ogni caso, rigettare l'avversa domanda di condanna al pagamento della somma di €. 120.000,00 (originariamente in solido con ) proposta nei confronti Persona_1 dell'opponente anche quale erede di;
G) Ordinare e disporre che Parte_1 Persona_1 la banca opposta provveda alla corretta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'IA e/o ad ogni ulteriore Ente e/o Organismo eventualmente interessato, sotto la voce, “stato del rapporto” contestato, ai sensi della Circolare Bankitalia 11.2.1991 n. 139 s.m.i., e, all'esito del giudizio, disporre per ogni conseguente segnalazione ai medesimi Enti e/o Organismi da parte della Banca opposta. In via ulteriormente subordinata ed istruttoria, sospeso il giudizio su merito e spese: H) Disporre supplemento di CTU (ovvero in subordine il richiamo a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio) al fine di rispondere ai quesiti e di apportare le opportune integrazioni e modifiche all'elaborato peritale in dipendenza delle questioni sollevate nell'interesse delle opponenti in sede di osservazioni alla relazione provvisoria di CTU ed alle udienze in data 15.12.2017, 26.11.2018, 17.06.2019 e 5.10.2020, da ritenersi qui integralmente riportate e ritrascritte. In ogni caso: I) con vittoria di spese”.
Nell'interesse di voglia il Tribunale: “a) revocare il decreto opposto;
b) accertare CP_1 che i tassi pattuiti e applicati in forza dei contratti stipulati, rispettivamente, il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e 30 maggio 2006, tutti anticipatamente estinti, sono di misura superiore a quella consentita dalla legge;
c) accertare e dichiarare che le condizioni contenute nei suindicati contratti violano la normativa vigente e, conseguentemente, sono nulle, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.; d) dichiarare che in forza dei predetti contratti, non sono dovuti interessi;
e) accertare che la in forza del contratto stipulato il 14 giungo 2000 ha corrisposto al CP_6 [...] la somma di euro 823.586,09, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà Controparte_3 accertata nel corso di causa;
f) accertare che la in forza del contratto stipulato il 3 CP_6 novembre 2005 ha corrisposto al la somma di euro 1.018.661,41, ovvero Controparte_3 quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa, g) accertare che la CP_6
in forza del contratto stipulato il 30 maggio 2006, ha corrisposto al la
[...] Controparte_3 somma di euro 426.197,32, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di pagina 2 di 27 causa; h) accertare che gli importi pagati dalla al sono CP_6 Controparte_3 superiori a quelli dovuti per complessivi euro346.617,44 ovvero per quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
i) determinare l'esatto ammontare delle somme che sarebbero spettate al ad estinzione dei predetti contratti;
j) accertare e Controparte_3 dichiarare che il contratto in data 27/10/11 è nullo in quanto ha per oggetto l'erogazione di una somma determinata in violazione di espresse previsioni di legge;
k) accertare e dichiarare che il contratto in data 27/10/11 è nullo anche in quanto concretizzante mutuo di scopo erogato al solo fine di estinguere rapporti negoziali viziati dall'applicazione di interessi commissioni e spese non validamente pattuiti;
l) conseguentemente, ai punti j) e k), accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata da per il pagamento della somma erogata con il contratto in CP_1 data 27 ottobre 2011; m) accertare e dichiarare che l'ammontare della garanzia fideiussoria prestata da è, comunque, frutto di un errore causato dal comportamento tenuto dal CP_1 [...]
e, per l'effetto, annullare la stessa garanzia;
n) dichiarare che non può essere escussa Controparte_3 la garanzia prestata da e che quest'ultimo non è tenuto a pagare somma alcuna in CP_1 quanto libero da qualsiasi obbligazione;
o) accertare e determinare l'ammontare dei danni, patrimoniali e non , subiti e subendi da a causa del comportamento tenuto da CP_1 [...]
p) condannare il al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_3 CP_1 della somma determinata a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti con gli interessi e la
[...] rivalutazione monetaria;
q) in ogni caso accertare l'esatto dare avere fra le parti in forza di tutti i citati contratti di finanziamento stipulati fra le parti e dedotti in lite;
r) con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via subordinata: A. Revocare il decreto opposto;
B. accertare che i tassi applicati in forza dei contratti stipulati, rispettivamente, il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e
30maggio 2006, sono di misura superiore a quella consentita dalla legge;
C. accertare e dichiarare che le condizioni contenute nei suindicati contratti violano la normativa vigente e, conseguentemente, sono nulle, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.; D. dichiarare che in forza dei predetti contratti non sono dovuti interessi;
E. accertare che la in forza del contratto CP_6 stipulato il 14/6/2000 ha corrisposto al la somma di euro 823,586,09, ovvero Controparte_3 quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
F. accertare che la CP_6 in forza del contratto stipulato il 3/11/2005 ha corrisposto al la somma di Controparte_3 Euro 1.018.661,41, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
G. accertare che la in forza del contratto stipulato il 30/05/06 ha corrisposto al CP_6 [...] la somma di Euro 426.197,32, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà Controparte_3 accertata nel corso di causa;
H. accertare che gli importi pagati dalla al CP_6 [...] sono superiori a quelli dovuti per complessivi Euro 346.617,44, ovvero per quell'altra Controparte_3 somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
I. determinare l'esatto ammontare delle somme che sarebbero spettate al ad estinzione dei predetti contratti;
J. Controparte_3 accertare e dichiarare che il contratto in data 27/10/11 è nullo, anche solo parzialmente, in quanto concretizzante mutuo di scopo erogato al solo fine di estinguere rapporti negoziali viziati dall'applicazione di interessi, commissioni e spese non validamente pattuiti;
K. determinare l'ammontare dei danni subiti e subendi dalla a causa del comportamento tenuto dal CP_6
anche con riferimento al tipo di contratto stipulato il 27/10/11; L. Controparte_3 condannare il a rimborsare, e quindi, a pagare in favore della Controparte_3 CP_6 le somme da questa corrisposte in misura maggiore rispetto a quella dovuta per l'estinzione dei predetti contratti non ché la somma determinata, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla stessa il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria da ogni CP_6 singola data di maturazione dei crediti;
M. effettuare una compensazione tra reciproci debiti e crediti, all'esito della stessa determinare quale delle due parti sia creditrice nei confronti dell'altra, e, conseguentemente, solo in caso sia debitore il condannarlo al pagamento in Controparte_3 favore dell'altra parte della somma accertata;
N. qualora risulti debitrice la CP_6
pagina 3 di 27 rideterminare l'ammontare della garanzia fideiussoria prestata da in proporzione CP_1 alla somma che verrà accertata;
O. accertare e dichiarare che il è Controparte_3 illegittimamente receduto dal contratto in data 27/11/11 e quindi non aveva il diritto di dichiarare l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
P. ordinare al di rimettere Controparte_3 in termini la concedendole lo stesso numero di rate originariamente previste nel CP_6 contratto del 27/10/11, a decorrere dalla data dell'emanazione della sentenza;
Q. conseguentemente, dichiarare che, allo stato, non può essere escussa la garanzia fideiussoria prestata da CP_1
R. accertare e determinare l'ammontare dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da
[...]
a causa del comportamento tenuto dal S. condannare il CP_1 Controparte_3 al pagamento in favore di della somma determinata a titolo Controparte_3 CP_1 di risarcimento dei danni da lui subiti con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
T. in ogni caso accertare l'esatto dare avere tra le parti in forza di tutti i citati contratti di finanziamento stipulati fra le parti e dedotti in lite;
U. con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse della società “ voglia il Tribunale: “a) accertare che i tassi Controparte_2 applicati in forza dei contratti stipulati, rispettivamente, il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e 30 maggio 2006, tutti anticipatamente estinti, sono di misura superiore a quella consentita dalla legge;
b) accertare e dichiarare che le condizioni contenute nei suindicati contratti violano la normativa vigente e, conseguentemente, sono nulle, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1185 c.c.; c) dichiarare che in forza dei predetti contratti, non sono dovuti interessi;
d) accertare che la CP_6 in forza del contratto stipulato il 14 giungo 2000 ha corrisposto al la somma Controparte_3 di euro 823.586,09, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
e) accertare che la in forza del contratto stipulato il 3 novembre 2005 ha corrisposto al CP_6
la somma di euro 1.018.661,41, ovvero quell'altra maggiore o minore che Controparte_3 verrà accertata nel corso di causa, f) accertare che la in forza del contratto stipuplato il CP_6
30 maggio 2006, ha corrisposto al la somma di euro 426.197,32, ovvero Controparte_3 quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
g) determinare l'esatto ammontare delle somme che sarebbero spettate al ad estinzione dei contratti Controparte_3 stipulati il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e il 30 maggio 2006; h) accertare che gli importi pagati dalla al sono superiori a queli dovuti per complessivi euro CP_6 Controparte_3 346.617,44, ovvero per quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
i) conseguentemente condannare il a rimborsare e, quindi, a pagare in favore Controparte_3 della la somma di euro 346.617,44, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà CP_6 accertata in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione dalle date in cui la ha CP_7 estinto i mutui;
j) accertare e dichiarare che il contratto in data 27 ottobre 2011 è nullo in quanto ha per oggetto l'erogazione di una somma determinata in violazione di espresse previsioni di legge;
k) comunque, accertare e dichiarare che il è illegittimamente receduto dal Controparte_3 contratto in data 27 ottobre 2011 e, quindi, non aveva il diritto di dichiarare l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
l) ordinare al di rimettere in termini la Controparte_3 CP_6 concedendole di pagare la somma dovuta con lo stesso numero di rate originariamente previste nel contratto del 27 ottobre 2011, a decorrere dalla data dell'emanazione della sentenza;
m) accertare e determinare l'ammontare dei danni, patrimoniali e non , subiti e subendi dalla a causa CP_6 del comportamento tenuto dal;
n) condannare il al CP_3 Controparte_3 Controparte_3 pagamento in favore di della somma determinata a titolo di risarcimento dei danni, con CP_6 gli interessi e la rivalutazione monetaria;
o) accertare e determinare l'ammontare dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla a causa del comportamento tenuto Controparte_2 dal;
p) condannare il al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_3 [...] della somma determinata a a titolo di risarcimento dei danni, con gli interessi e la CP_2 rivalutazione monetaria;
q) ordinare l'estinzione del processo di esecuzione;
r) ordinare la
pagina 4 di 27 cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare;
s) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse del voglia il Tribunale: “nel procedimento iscritto al n. Controparte_3
147/2015 r.g.: in rito, in via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente nanti il Tribunale Civile di Oristano al n. 154/2015 – Giudice Dott.ssa Consuelo Mighela;
nel merito, in via preliminare;
concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
accertare l'autonomia della garanzia prestata dalle Sigg.re Pt_1
e rispetto all'obbligazione della debitrice principale, e per l'effetto rigettare
[...] Persona_1 l'opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'opponente con conferma del decreto opposto;
nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione perché infondata, con la conseguente conferma del decreto opposto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, condannare nei limiti della fideiussione prestata di €120.000,00, le Sigg.re e a pagare in solido, in favore del Parte_1 Persona_1 Controparte_3 la somma di €120.000,00, o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di
[...] causa;
in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio. nel procedimento iscritto al n. 154/2015 r.g.: in rito, in via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente nanti il Tribunale Civile di Oristano al n. 147/2015 – Giudice Dott.ssa Consuelo Mighela;
nel merito, in via preliminare;
concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
accertare l'autonomia della garanzia prestata dal Sig. rispetto all'obbligazione della debitrice principale, e per l'effetto CP_1 rigettare l'opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'opponente con conferma del decreto opposto;
nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione perché infondata, con la conseguente conferma del decreto opposto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, condannare il Sig. a pagare, in favore del CP_1
la somma di euro 1.641.740,05 nei limiti della fideiussione prestata di Controparte_3
€2.160.000,00, oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente convenuto, in ogni caso nei limiti di cui alla l. 108/1996, a decorrere da ciascuna scadenza al saldo, o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio;
nel procedimento iscritto al n. 1214/2015 r.g.: in via principale: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nel caso di accoglimento, anche parziale, delle domande delle odierne attrici, effettuare il ricalcolo dell'esposizione derivante dal contratto di mutuo fondiario con contestuale erogazione per €1.600.000,00 del 27.10.2011, rogito Notaio Dott.ssa
[...]
(repertorio n. 25387, raccolta n. 10466), spedito in forma esecutiva il 28.10.2011, rogito Per_2 notaio Dott. (raccolta n. 7492, repertorio n. 13434), registrato a Iglesias il Persona_3
09.4.2003 al n. 584, spedito in forma esecutiva il 29.4.2003, anche a seguito di un'eventuale espletanda consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi di mora entro i limiti di cui alla l.108/96 e successive modifiche, dalle singole scadenze fino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Motivi della decisione
e hanno proposto opposizione, iscritta in data 11 febbraio 2015 al Persona_1 Parte_1
n. 147/2015 r.g., avverso il decreto ingiuntivo n. 500/14 del 22 dicembre 2024 (procedimento monitorio n. 1538/2014 r.g.), con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore del
[...] dell'importo di euro 120.000, oltre alle spese di procedura, in ragione della qualità di Controparte_3 fideiubenti, unitamente a della in relazione alle obbligazioni di CP_1 Controparte_8 cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27 ottobre 2011, per atto rep. Per_2
25387/10466.
pagina 5 di 27 Le opponenti hanno dedotto che la Banca ricorrente aveva lamentato in sede monitoria il mancato pagamento, da parte della di quattro rate semestrali scadute dal 31.12.2012 al 30.06.2014, CP_6 per un complessivo importo di euro 247.141,04: morosità, che aveva comportato altresì la decadenza dal beneficio del termine quanto al capitale residuo, ammontante a euro 1.394.599,01.
Le opponenti hanno premesso una ricostruzione dei rapporti intercorsi con l'istituto bancario opposto anche precedenti alla conclusione del mutuo fondiario stipulato in data 27 ottobre 2011, che costituiva l'ultima tappa di una lunga relazione avviata con la stipulazione di un primo contratto di finanziamento ai sensi della L.R. n. 28/84 (atto rog. Loriga in data 14.06.2000, rep. 410139/26754), effettivamente erogato per il complessivo importo di euro 722.905,00, proseguita con la stipulazione di un contratto di mutuo fondiario (atto rog. in data 03.11.2005), erogato per il complessivo importo di Persona_4 euro 842.220,00 e quindi con la stipulazione di un ulteriore contratto di mutuo fondiario (atto rog. in data 30.05.2006 rep.19920/6577) erogato per l'importo di euro 354.230,00. Per_2
Secondo la ricostruzione proposta, la mutuataria, poiché, a causa di difficoltà finanziarie anche connesse alla notoria crisi economica, si era trovata in un dato momento a non riuscire più a far fronte con regolarità alle obbligazioni contrattuali, aveva dovuto accettare, obtorto collo, la pretesa del
[...] di stipulare un quarto mutuo, destinato, sostanzialmente nella sua totalità, all'estinzione CP_3 anticipata dei precedenti tre mutui: l'indicata finalità del mutuo del 27.10.2011 era pacifica e documentale, siccome richiamata non soltanto nella deliberazione dell'organo amministrativo del datata 10.10.2011, ma anche dalla comunicazioni ASCOMFIDI in data 28 settembre Controparte_3 e 24 ottobre 2011, costituenti l'allegato “I” del detto contratto di mutuo;
invero, immediatamente dopo la stipulazione del contratto di mutuo del 27.10.2011, in attuazione della suindicata finalità, si era proceduto all'anticipata estinzione dei tre precedenti mutui in essere.
Con un primo motivo di opposizione, è stata quindi dedotta la nullità del contratto di mutuo del 27 ottobre 2011, posto a fondamento dell'ingiunzione, per illiceità della causa o per carenza della causa in concreto, in ragione del collegamento negoziale esistente tra il medesimo contratto di mutuo del 27 ottobre 2011 e i contratti di finanziamento e mutuo precedentemente stipulati: collegamento, derivante dall'interdipendenza funzionale tra i vari negozi, che ne aveva condizionato l'esecuzione, l'efficacia e la validità.
Le opponenti hanno infatti allegato che dalla relazione di consulenza contabile, a firma del dr.
[...]
era emerso che in tutti e tre i contratti, le cui esposizioni debitorie erano stati estinte per il Per_5 tramite del mutuo posto a fondamento dell'ingiunzione, erano stati pattuiti e applicati interessi usurari.
In particolare, le opponenti hanno lamentato che:
- con riguardo al mutuo del 14.06.2000, il tasso effettivo (comprensivo del tasso di mora, delle spese e delle commissioni) era stato pari al 10.150% a fronte di un tasso-soglia pari all'8,730%, sicché, poiché a fronte di una erogazione di euro 722.905,00 il aveva Controparte_3 percepito l'importo di euro 823.586,09, era stato indebitamente ricevuto l'importo indebito di euro 98.209,01;
- con riferimento al mutuo del 03.11.2005, il tasso effettivo (calcolato tenendo conto del tasso di mora, delle spese delle commissioni) applicato all'operazione era stato pari al 6,920%, a fronte di un tasso-soglia del 5,730%, con la conseguenza che l'istituto, ricevendo l'importo di euro
1.018.661,41 a fronte del credito effettivo pari al solo capitale di euro 842.220,00, aveva percepito l'indebita somma di euro 176.441,41;
- con riguardo al mutuo del 30.05.2006, 1'interesse effettivo era stato pari al 7,650%, a fronte di un da tasso-soglia del 6,240%, con la conseguenza che l'istituto, ricevendo l'importo di euro
426.197,32 a fronte del credito effettivo pari al solo capitale di euro 354.230,00, aveva percepito l'indebita somma di euro 71.967,32; pagina 6 di 27 - dall'operazione negoziale, valutata nella sua interezza, era stata dunque percepita l'indebita somma di euro 346.617,74.
Secondo la prospettazione ora descritta, la fittizia erogazione dell'ultimo mutuo si era di fatto concretizzata, per la Banca, in una operazione contabile di azzeramento dei mutui precedenti con addebito di capitale residuo e interessi, che aveva comportato come conseguenza che la stessa Banca aveva lucrato, a fronte di una erogazione globalmente unica, un tasso di interesse complessivo
(determinato dalla somma fra gli interessi originari e quelli previsti dal mutuo del 27.10.2011) di gran lunga maggiore rispetto al tasso-soglia, e peraltro calcolato anche sulla quota del debito precedente ricomprendente l'importo degli interessi.
A avviso delle opponenti, la nullità del contratto di mutuo si era riverberata sulla validità delle fideiussioni prestate, determinandone la nullità e/o l'inefficacia ai sensi dell'art. 1939, c.c.; inoltre, le originarie fideiussioni prestate dalle odierne opponenti avrebbero dovuto essere ritenute estinte ai sensi dell'art. 1956 cod. civile, dal momento che la Banca aveva fatto successivo credito, e per somme ingenti, alla “ ben conoscendone lo stato di crescente difficoltà finanziaria, e ciò in danno delle CP_6 fideiubenti.
Con un ulteriore motivo di doglianza, è stata censurata l'annullabilità del titolo della pretesa monitoria opposta perché viziato da errore essenziale riconoscibile, posto che negli ultimi mesi dell'anno 2011 il Per_
principalmente nella persona del funzionario dr. , aveva richiesto e preteso da Controparte_3
la stipulazione del mutuo di ripianamento, richiedendo altresì espressamente la prestazione CP_6 di apposita garanzia fideiussoria (inizialmente fino a concorrenza dell'importo di euro 1.600.000,00) da parte di e con l'esplicito avvertimento che, in difetto di loro Persona_1 Parte_1 adesione, la posizione sarebbe stata volturata a sofferenza anche relativamente alle posizioni delle odierne opponenti quali garanti della medesima società in forza delle rispettive Controparte_6 fideiussioni anteriormente prestate e si sarebbe agito per il recupero: per tale motivo, le garanti del tutto ignare delle somme indebitamente richieste, ben note viceversa alla Banca, si erano determinate alla concessione delle nuove fideiussioni.
Infine, in subordine, sono state domandate la compensazione del controcredito della “ nei CP_6 confronti del a titolo di indebito oggettivo con il credito della Banca per i ratei Controparte_3 scaduti del mutuo del 27.10.2011 e la conseguente dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti per l'affermata decadenza dal beneficio del termine.
Alla luce di quanto esposto, le opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale
“previa revoca del decreto opposto e rigettata ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: A) accertare e dichiarare l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi e di mora previsti nei contratti di mutuo 14.06.2000, 3.11.2005 e 30.05.2006 di cui in premessa;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle relative pattuizioni, e la non debenza di interessi da parte della mutuataria e dei garanti, ex art. 1815 c.c., in dipendenza dei predetti contratti;
C) consecutivamente accertare e dichiarare che la mutuataria ha corrisposto al che indebitamente lo ha Controparte_3 percepito, l'importo di €. 346.617,74, o quello diverso, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa, a titolo di interessi sui mutui di cui alla conclusione sub A che precede;
D) accertati e dichiarati, per quanto occorra, il collegamento negoziale intercorrente fra il mutuo 27.10.2011 e i tre precedenti e la natura usuraria ed anatocistica degli interessi pattuiti nel mutuo 27.10.2011, e in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del primo per violazione di norme imperative e/o per illiceità della causa diretta e derivata, per le ragioni di cui all'espositiva che precede;
E) accertare e dichiarare per l'effetto, ex art. 1939 cod. civile, la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate in atto 27.10.2011 dalle opponenti;
F) in subordine pronunciare l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile in capo alle odierne opponenti, delle fideiussioni pattuite dalle odierne opponenti in sede di stipula dell'atto di mutuo 27.10.2011; G) in gravando subordine rispetto alle conclusioni che
pagina 7 di 27 precedono, accertare e dichiarare che in esito all'indebito percepito dalla Banca opposta nei termini di cui alla conclusione sub C che precede, e al conseguente diritto alla relativa ripetizione da parte della mutuataria e della conseguente accertanda compensazione fra il relativo credito e quello vantato dalla Banca in esito al mancato pagamento delle rate scadute del mutuo 27.10.2011, il mutuo
27.10.2011 si trovava, al momento della domanda avversa, in regolare ammortamento, con conseguente illegittimità della affermata ed attuata decadenza dal beneficio del termine ed insussistenza del credito azionato;
H) in esito alla pronuncia sulle conclusioni che precedono, rigettare ogni avversa domanda proposta nei confronti delle opponenti e Persona_1 Pt_1
I) ordinare e disporre che la Banca opposta provveda alla corretta segnalazione alla Centrale
[...] Rischi della Banca d'IA e/o ad ogni ulteriore Ente e/o Organismo eventualmente interessato, sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi della Circolare Bankitalia 11.2.1991 n.139 s.m.i., e, all'esito del giudizio, disporre per ogni conseguente segnalazione ai medesimi Enti e/o Organismi da parte della Banca opposta;
L) Con vittoria di spese”.
Con separata opposizione, iscritta al n. 154/2015 r.g. avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 500/14 del 22 dicembre 2014, premessa una analitica ricostruzione delle vicende negoziali CP_1 che avevano caratterizzato i rapporti tra il da un lato, e i garanti della Società Controparte_3
quest'ultima società e successivamente la società “ dall'altro, Controparte_6 Controparte_2 con riguardo ai contratti datati 14.06.2000, 3.11.2005, 30.05.2006 e 27.10.2011, ha offerto una prospettazione difensiva, di segno analogo a quella proposta dalle opponenti e Parte_1
in ordine alla finalità, pressoché esclusiva, perseguita dal mutuo del 27.10.2011, di Persona_1 estinzione delle esposizioni debitorie derivanti dai precedenti contratti, alla pattuizione di interessi usurari accertata dal consulente di parte, dott. con riguardo ai tre contratti, le cui esposizioni Per_5 debitorie erano state estinte grazie alla provvista erogata con il contratto concluso nell'anno 2011, al collegamento negoziale esistente tra l'indicato contratto datato 27.10.2011 e i precedenti negozi, alla conseguente opponibilità alla parte mutuante, da parte dei garanti, dell'eccezione fondata sulla nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative e per illiceità della causa e, infine, alla annullabilità per errore del contratto posto a fondamento dell'ingiunzione.
Alla luce di quanto dedotto, ha formulato conclusioni del seguente tenore: voglia il CP_1 Tribunale “in via principale: a) revocare il decreto opposto;
b) accertare che i tassi applicati in forza dei contratti stipulati, rispettivamente, il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e 30 maggio 2006, tutti anticipatamente estinti, sono di misura superiore a quella consentita dalla legge;
c) accertare e dichiarare che le condizioni contenute nei suindicati contratti violano la normativa vigente e, conseguentemente, sono nulle, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.; d) dichiarare che in forza dei predetti contratti non sono dovuti interessi;
e) accertare che la CP_6 in forza del contratto stipulato il 14 giugno 2000 ha corrisposto al la
[...] Controparte_3 somma di euro 823.586,09, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
f) accertare che la in forza del contratto stipulato il 3 novembre 2005 ha CP_6 corrisposto al la somma di euro 1.018.661,41, ovvero quell'altra maggiore o Controparte_3 minore che verrà accertata nel corso di causa;
g) accertare che la in forza del contratto CP_6 stipulato il 30 maggio 2006 ha corrisposto al la somma di euro 426.197,32, Controparte_3 ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
h) accertare che gli importi pagati dalla al sono superiori a quelli dovuti per CP_6 Controparte_3 complessivi euro 346.617,44, ovvero per quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
i) determinare l'esatto ammontare delle somme che sarebbero spettate al
[...] ad estinzione dei predetti contratti;
l) accertare e dichiarare che il contratto in data Controparte_3 27 ottobre 2011 è nullo in quanto ha per oggetto l'erogazione in violazione di espresse previsioni di legge;
m) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata da CP_1 per il pagamento della somma erogata con il contratto in data 27 ottobre 2011; n) accertare e
[...]
pagina 8 di 27 dichiarare che l'ammontare della garanzia fideiussoria prestata da è, comunque, CP_1 frutto di un errore causato dal comportamento tenuto dal e, per l'effetto, Controparte_3 annullare la stessa garanzia;
o) quindi, dichiarare che non può essere escussa la garanzia fideiussoria prestata da e che quest'ultimo non è tenuto a pagare somma alcuna in quanto libero CP_1 da qualsiasi obbligazione;
p) accertare e determinare l'ammontare dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da a causa del comportamento tenuto dal CP_1 Controparte_3
q) condannare il al pagamento in favore di della somma Controparte_3 CP_1 determinata a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
r) con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via subordinata: a) revocare il decreto opposto;
b) accertare che i tassi applicati in forza dei contratti stipulati, rispettivamente, il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e 30 maggio 2006, tutti anticipatamente estinti, sono di misura superiore a quella consentita dalla legge;
c) accertare e dichiarare che le condizioni contenute nei suindicati contratti violano la normativa vigente e, conseguentemente, sono nulle, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.; d) dichiarare che in forza dei predetti contratti non sono dovuti interessi;
e) accertare che la in forza del contratto stipulato il 14 giugno 2000 ha CP_6 corrisposto al la somma di euro 823.586,09, ovvero quell'altra maggiore o Controparte_3 minore che verrà accertata nel corso di causa;
f) accertare che la in forza del contratto CP_6 stipulato il 3 novembre 2005 ha corrisposto al la somma di euro Controparte_3
1.018.661,41, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
g) accertare che la in forza del contratto stipulato il 30 maggio 2006 ha corrisposto al CP_6 la somma di euro 426.197,32, ovvero quell'altra maggiore o minore che
Controparte_3 verrà accertata nel corso di causa;
h) accertare che gli importi pagati dalla al CP_6 [...] sono superiori a quelli dovuti per complessivi euro 346.617,44, ovvero per quell'altra
Controparte_3 somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
i) determinare l'esatto ammontare delle somme che sarebbero spettate al ad estinzione dei predetti contratti: l)
Controparte_3 determinare l'ammontare dei danni subiti e subendi dalla a causa del comportamento CP_6 tenuto dal anche con riferimento al tipo di contratto stipulato il 27 ottobre
Controparte_3
2011; m) condannare il a rimborsare e, quindi, a pagare in favore della Controparte_3 le somme da questa corrisposte in misura maggiore rispetto a quella dovuta per CP_6 l'estinzione dei predetti contratti nonché la somma determinata a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla stessa il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria da ogni singola data CP_6 di maturazione dei crediti;
n) effettuare una compensazione tra reciproci debiti e crediti, all'esito della stessa determinare quale delle due parti sia creditrice nei confronti dell'altra e, conseguentemente condannare chi risulterà debitore al pagamento in favore dell'altra parte della somma accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria solo qualora la condanna sia in favore della .; o) per CP_9 l'ipotesi che risulti debitrice la rideterminare l'ammontare della garanzia fideiussoria CP_6 prestata da in proporzione alla somma che verrà accertata;
p) accertare e dichiarare CP_1 che il è illegittimamente receduto dal contratto in data 27 ottobre 2011 e, Controparte_3 quindi, non aveva il diritto di dichiarare l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
q) ordinare al di rimettere in termini la concedendole lo stesso numero di Controparte_3 CP_6 rate originariamente previste nel contratto del 27 ottobre 2011, a decorrere dalla data dell'emanazione della sentenza;
r) conseguentemente, dichiarare che, allo stato, non può essere escussa la garanzia fideiussoria prestata da s) accertare e determinare l'ammontare CP_1 dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da a causa del comportamento tenuto CP_1 dal t) condannare il al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_3 della somma determinata a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti con gli CP_1 interessi e la rivalutazione monetaria;
u) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
La società e la società “ quest'ultima nella sua qualità di terza Controparte_6 Controparte_2 datrice di ipoteca e entrambe in persona del loro amministratore pro tempore, hanno CP_1 pagina 9 di 27 proposto un'ulteriore opposizione, iscritta al n. 1214/2015 r.g. in data 25 settembre 2015, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nei confronti del esponendo: Controparte_3
- di aver previamente domandato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 129/2014 promossa dal con ricorso ex art. 615 c.p.c., comma secondo, e istanza di Controparte_3 sospensione ex art. 624 c.p.c.;
- che con provvedimento del 07.04.2015 il giudice dell'esecuzione aveva stabilito l'udienza per la comparizione delle parti dando termine per la notifica del ricorso e del decreto;
- all'esito dell'udienza di comparizione, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito;
- che la medesima società “ era cliente del ., per aver CP_6 CP_6 Controparte_3 sottoscritto i seguenti contratti di mutuo: 1) contratto a tasso variabile n. Rep. 25.387, stipulato in data 27.10.2011 per € 1.600.000,00; 2) contratto a tasso fisso n. Rep. 410139, stipulato in data 14.06.2000 per € 772.905,38; 3) contratto a tasso variabile n. Rep. 19.920, stipulato in data 30.05.2006 per € 1.000.000,00 di cui erogati € 354.230,00; 4) contratto a tasso variabile n. Rep. 14657, stipulato in data 03.11.2005 per € 920.000,00 di cui erogati € 842.220,00;
- di aver commissionato lo svolgimento di perizie tecniche dalle quali era emersa la corresponsione in favore della banca di somme non dovute e, precisamente: l'importo di euro € 45.653,07 quanto al contratto di cui al precedente punto 1); € 358.816,34, quanto al contratto di cui al punto 2); € 88.191,59, quanto al contratto di cui al precedente punto 3); € 210.428,82, quanto al contratto di cui al precedente punto 4);
- che il contratto sottoscritto in data 27.10.2011 era stato sottoscritto al solo fine di procedere all'estinzione anticipata dell'esposizione debitoria dei precedenti contratti di mutuo, atteso che la medesima opponente aveva utilizzato, pressoché interamente (erano residuati infatti circa 11.000 euro), l'ammontare del prestito per l'estinzione anticipata dei tre mutui sopra descritti.
Tanto esposto, le società opponenti, premessa una analitica ricostruzione delle condizioni contrattuali che erano state previste nei quattro contratti di mutuo, hanno proposto, sulla scorta degli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti, quattro separate ipotesi di calcolo, dalle quali era risultato, in ogni caso, l'addebito a carico delle società clienti di somme non dovute.
Nella prima ipotesi ricostruttiva è stata svolta una verifica del tasso soglia alla stipula dei contratti con riferimento ai soli interessi di mora, all'esito della quale, senza considerare la maggiorazione media di 2,10 punti, era emersa la previsione, con riferimento al contratto n. 410139 stipulato il 14.06.2000, di un tasso di mora pari al 10,15% contro un tasso soglia dell'8,73.
La seconda ipotesi proposta ha verificato il superamento del tasso soglia vigente alla stipula prendendo in considerazione i tassi previsti da contratto e rapportandoli al tasso soglia vigente alla stipula, nonché alla luce del tasso effettivo di mora (T.E.M.O.): tale ipotesi ricostruttiva, esaminando le previsioni di cui agli articoli 3, del contratto sottoscritto in data 27.10.2011, 5 del contratto del 14.06.2000 e 4, dei contratti del 30.05.2006 e del 3.11.2005, ha condotto a accertare il superamento del tasso effettivo di mora rispetto al tasso vigente alla stipula in relazione a tutti i contratti oggetto di esame, mediante la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori.
La terza analisi suggerita ha riscontrato il superamento del tasso soglia, calcolato applicando la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, cumulando gli interessi corrispettivi e moratori.
La quarta ipotesi ricostruttiva ha riscontrato il superamento del tasso soglia vigente alla stipula prendendo in considerazione gli interessi di mora calcolati in base al tasso indicato dal contratto e la quota di interessi di ciascuna rata e rapportando tale “cumulo” alla quota capitale di ciascuna rata.
pagina 10 di 27 In ultima analisi, il contratto oggetto del procedimento risultava connotato da usura, in qualsiasi ipotesi ricostruttiva proposta dalle società opponenti, le quali hanno domandato la declaratoria di gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ., e la compensazione delle somme indebitamente corrisposte con quanto ancora dovuto.
Le società e la società “ hanno inoltre lamentato: a) l'anatocismo Controparte_6 Controparte_2 determinato dal meccanismo di ammortamento alla francese, in ragione del quale, con riferimento al contratto n. rep. 410139 del 14.06.2000, le somme indebitamente pagate ammontavano a euro
23.561,96, che avrebbero dovuto essere restituite ovvero compensate con le rate future;
b) l'integrazione della c.d. usura “in concreto”, per cui avrebbero dovuto essere considerati usurari anche gli interessi e gli altri vantaggi o compensi che, in relazione alle concrete modalità del fatto, fossero risultati sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li aveva dati o promessi si fosse trovato in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
c) l'indeterminatezza del t.a.e.g.; d) la nullità del contratto di mutuo che era stato stipulato con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente, frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute;
e) l'errata segnalazione degli stati dei rapporti creditori presso la centrale rischi come in “sofferenza” e “non contestati”, anziché con il codice 901. CP_ CP_ Sulla scorta di quanto dedotto, le società “ e la società “ hanno così CP_6 Controparte_2 concluso: voglia il Tribunale: “in via preliminare: 1) ordinarsi al di Controparte_3 effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce
“stato del rapporto” contestato, ai sensi della Circolare Banca D'IA 11.02.91 n. 139 14° aggiornamento e successive modifiche ed integrazioni e condannare il al Controparte_3 risarcimento del danno a favore della derivato dalla predetta mancata modifica della CP_6
Segnalazione e liquidato in via equitativa. Nel merito: 2) dichiarare la nullità parziale dei contratti di cui in narrativa relativamente alle clausole sugli interessi in quanto stipulate in violazione della normativa antiusura e, di conseguenza, disporre che i medesimi contratti siano derubricati a contratti a titolo gratuito ex art.1815 II comma c.c.. 3) Accertare la pattuizione e l'applicazione di tassi e condizioni “in concreto” usurari e, per l'effetto, applicare l'art. 1815, c. 2, c.c.. 4) Dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 - 1419
c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9, co. 3, legge 192/1998 (divieto di abuso di dipendenza economica), individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere in relazione al contratto di mutuo n. Rep. 25.387 del 27.10.2011. 5) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. Rep. 25.387 del 27.10.2011, in quanto lo stesso aveva come sola finalità di azzeramento dell'esposizione debitoria generata dai contratti di mutuo n. Rep. 410139 del 14.06.2000, n. Rep. 19.920 del 30.05.2006 e n. Rep. 14657 del 03.11.2005, frutto di illecita applicazione di interessi usurari. 6) Previo accertamento degli importi effettivamente esborsati da in relazione ai contratti di mutuo n. Rep. 410139 del 14.06.2000, n. Rep. 19.920 del CP_6 30.05.2006 e n. Rep. 14657 del 03.11.2005, rideterminare l'importo che effettivamente CP_6 doveva versare in relazione ai contratti di mutuo n. Rep. 410139 del 14.06.2000, n. Rep. 19.920 del 30.05.2006 e n. Rep. 14657 del 03.11.2005. In caso di accertamento di maggiori esborsi da parte della portare dette somme in compensazione con l'eventuale credito residuo della CP_6 [...] relativo al contratto di mutuo n. Rep 25.387 del 27.10.2011 7) Rideterminare Controparte_3 l'importo delle rate relative al contratto di mutuo n. Rep 25.387 del 27.10.2011 di sola restituzione del capitale erogato, decurtando i versamenti già eseguiti – in ciò confermando le perizie in atti – e conseguentemente accertare e dichiarare che la vanta un credito (il cui importo andrà CP_6 determinato dal CTU) da portarsi in compensazione delle rate non ancora scadute. 8) Col favore delle
pagina 11 di 27 spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Il si è costituito in ciascuno dei procedimenti di opposizione proposti, Controparte_3 contestando ogni motivo di doglianza sollevato dalle parti opponenti e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 15 giugno 2015 è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 154/2015 r.g. a quello iscritto al n. 147/2015 r.g..
Con ordinanza datata 22 marzo 2017 è stata disposta la riunione del procedimento distinto al n.
1214/2015 r.g. al procedimento iscritto al n. 147/2015 r.g.
All'udienza del 19 dicembre 2019 è stata dichiarata l'interruzione del processo, in ragione della dichiarazione di fallimento della società Controparte_6
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2020, le opponenti e hanno Parte_1 Persona_1 riassunto i due procedimenti riuniti (n. 147/2015 e 154/2015 r.g.).
Con separati ricorsi depositati rispettivamente in data 14 aprile 2020 e 27 aprile 2020 CP_1 CP_ e la società “ hanno riassunto il medesimo procedimento n. 147/2015 r.g., con Controparte_2 specifico riferimento anche agli ulteriori procedimenti già riuniti nn. 154/2015 e 1214/2015 r.g.
Il fallimento della società “ in liquidazione non è comparso nel giudizio riassunto da CP_6 [...]
e dalla CP_1 Controparte_2
Con le note di trattazione scritta depositate in data 25.02.2022 le opponenti e Parte_1 Per_1
sulla scorta della sopravvenuta pronuncia n. 41994 del 30.12.2021 della Corte di Cassazione
[...]
a Sezioni Unite che aveva affermato la parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante “in relazione alle sole clausole contrastanti agli artt. 2, comma 2, lett. A), della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” ai sensi degli artt. 2, comma 3 della predetta L. n. 287/1990 e dell'articolo 1419, cod.civ., relativamente alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, hanno eccepito la nullità della clausola di cui alla lett. d) dell'art. 5 bis del contratto di mutuo posto a fondamento dell'ingiunzione, anche sotto questo ulteriore profilo.
Con ordinanza resa in data 28 agosto 2023, essendo stato dalla parte opponente dichiarato l'intervenuto decesso di idoneo a provocare l'interruzione delle sole cause che erano state iscritte Persona_1 al n. 147/2015 e al n. 154/2015 r.g., è stata disposta la separazione del procedimento iscritto al n. 1214/2015 r.g., rinviato a altra udienza, dal procedimento iscritto al n. 147/2015 r.g., che è stato dichiarato interrotto.
Con separati ricorsi per riassunzione depositati rispettivamente in data 28 novembre 2023 e 30 novembre 2023 e hanno riassunto il procedimento iscritto al n. 147/2015 r.g. Pt_1 CP_1
In data 20 giugno 2024, il procedimento iscritto al n. 1214/2015 r.g. è stato nuovamente riunito al presente procedimento iscritto al n. 147/2015 r.g..
La causa, istruita con produzioni documentali, previo espletamento di consulenza contabile d'ufficio, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c..
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Tutte le opposizioni proposte devono essere rigettate, in quanto infondate.
1. Usura.
1.1. Occorre premettere che, ai sensi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 1815, c.c.:
pagina 12 di 27 “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284”; il secondo comma dell'indicata disposizione, nella formulazione modificata dalla legge n. 108/1996, stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Nel regime anteriore alla legge n. 108/1996 il negozio di mutuo veniva considerato illecito, ove venisse convenuta la pattuizione di interessi a tasso elevato, solo nel caso di ricorrenza degli estremi del delitto di usura di cui all'art. 644, c.p., come precedentemente formulato. A seguito della riformulazione del reato di usura operata dalla l. n. 108/1996, è stato soppresso l'elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno e è stato previsto che è la legge a stabilire “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai” (cfr. art. 644, comma terzo, c.p.) con determinazione del tasso massimo delegata al Ministero del tesoro (cd. “tasso soglia”).
Con riguardo al tema dell'usura e degli interessi moratori, sono oramai intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U., n. 19597/2020), articolando i seguenti principi di diritto: 1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
2) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché
“fuori mercato”, da cui la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; 3) ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
4) si applica l'art. 1815, comma secondo, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma primo, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
5) anche in corso di rapporto sussiste l'interesse a agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento e il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento; 6) nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma primo, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.; 7) l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697, si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
1.2. Ciò premesso, l'intera prospettazione difensiva offerta nelle tre opposizioni che sono state riunite nella presente vertenza deve essere disattesa, in ragione del dirimente rilievo secondo cui le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento hanno condotto a negare la presenza di condizioni usurarie nei quattro contratti che hanno interessato i rapporti negoziali tra le parti del giudizio.
L'analisi compiuta dalla consulente tecnica d'ufficio nominata, dott.ssa nella relazione Persona_7 depositata in data 7 novembre 2017, come successivamente integrata in data 15 giugno 2018, ha escluso la sussistenza di tassi usurari in ciascuno dei quattro contratti che sono stati oggetto delle pagina 13 di 27 censure delle parti opponenti.
1.2.1. Muovendo dalla disamina del contratto, rogato dal Notaio Loriga in data 14 giugno 2000 (rep.
410139/racc.26754), che ha previsto un importo finanziato di euro 722.905,38, occorre premettere che il piano di ammortamento dell'operazione è stato sviluppato mediante l'applicazione della metodologia
“alla francese”, con previsione di rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
è stato stabilito un periodo di preammortamento pari a 36 mesi, con un tasso di interesse fisso per tale periodo fisso pari al 6,15%, e un periodo di ammortamento di 120 mesi, con previsione di 2 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 14/12/2003, e con un tasso di interesse fisso del 6,15. È stato inoltre convenuto un tasso di mora fisso, nella misura del 10,15%, previsto da contratto pari al tasso corrispettivo maggiorato di 4,00 punti percentuali, da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.
Ai fini del calcolo del TAEG, nella relazione tecnica d'ufficio, sulla scorta del tasso di interesse iniziale, pari al 6,150%, rilevato al momento della stipula del contratto e con riferimento al periodo di preammortamento, sono state considerate le spese iniziali, eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc. e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata (le prime per un totale di euro 1.718,94, e le seconde con un'incidenza su ciascuna rata per euro 1,02; cfr. relazione tecnica depositata in data 15 giugno 2018, pagine 7, 8 e 9).
Alla stregua dei calcoli eseguiti, è stato possibile accertare come il TAEG fosse pari alla misura percentuale del 6,352%.
La Consulente ha quindi concluso che: “il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'IA per il periodo 01/04/2000 - 30/06/2000 per le operazioni classificate come altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (oltre 5000 euro)” (tasso soglia su base annua pari a 6,67: cfr. d.m. 23.03.2000 e pag. 8, relazione cit.).
La C.t.u. ha inoltre accertato come il tasso di mora, di cui al contratto in disamina, nella misura inizialmente convenuta, fosse pari a 10,150% e come tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 14 giugno 2000, risultasse inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'IA per il periodo e la classe di operazioni su menzionati, secondo il metodo conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'IA e alle indicazioni delle S.U. sopra citate.
Sulla base dei rilievi tracciati, è stato possibile concludere che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 14 giugno 2000, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, e escluse solo le imposte e le tasse, e considerati gli interessi di mora, non risultavano usurari, siccome non superiori al limite indicato dalla legge (cfr. relazione cit.).
1.2.2. Quanto all'analisi del contratto rogato dal Notaio in data 3 novembre 2005 (rep. Per_4
14657) per un importo finanziato di euro 842.220,00, si osserva che il piano di ammortamento dell'operazione è stato sviluppato mediante l'applicazione di una variante della metodologia “alla francese” nel senso che sono state previste quote di capitale predeterminate sulla base del tasso di ingresso e quote di interessi variabili in funzione del tasso applicato sulla singola rata, calcolate sul numero di giorni effettivi di decorrenza dell'interesse: è stato quindi stabilito un periodo di preammortamento pari a 138 mesi, con riferimento al quale il tasso di interesse era variabile sulla base del parametro del tasso Euribor Media 6 mesi e con l'aggiunta di uno spread dell'1,50%; è stato, inoltre, previsto un periodo di ammortamento di 144 mesi, con previsione di 2 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 30/11/2016: il tasso di interesse per il periodo di ammortamento risultava soggetto a variazioni pagina 14 di 27 periodiche e aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor Media 6 mesi e aggiungendo uno spread dell'1,50%. Il tasso di mora fisso da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento è stato stabilito nella misura del 5,70%.
L'analisi condotta dalla Consulente nominata dall'Ufficio ai fini della determinazione e della verifica del Taeg ha rilevato, sulla base delle condizioni ora indicate, come il tasso di interesse iniziale al momento della stipula del contratto fosse pari alla misura percentuale del 3,922% e come il tasso per il periodo di preammortamento fosse pari alla misura percentuale del 3,472%: nel calcolo sono state considerate le spese iniziali, come le eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc., e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata (le prime per un totale di euro 2.330,00, e le seconde con un'incidenza su ciascuna rata per euro 3,10; cfr. relazione tecnica depositata in data 15 giugno 2018, pagine da 23 a 42).
Alla stregua dei calcoli eseguiti, è stato possibile accertare che il TAEG è stato pari alla misura percentuale del 3,696%.
La Consulente ha quindi accertato che: “il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'IA per il periodo 01/10/2005 - 31/12/2005 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso variabile” (tasso soglia su base annua pari a 3,82: cfr. d.m. 21.09.2005 e cfr. pag. 25, relazione cit.).
La C.t.u. ha infine rilevato come il tasso di mora, di cui al contratto in disamina, nella misura inizialmente convenuta, fosse pari a 5,700% e come tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 3 novembre 2005, risultasse inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'IA per il periodo e la classe di operazioni su menzionati, secondo il metodo conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'IA e alle indicazioni delle S.U. sopra citate.
Anche con riferimento al contrato concluso in data 3 novembre 2005 è stato quindi possibile concludere che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, e escluse solo le imposte e le tasse, e considerati gli interessi di mora, non risultavano usurari, siccome non superiori al limite legale (cfr. pag. 25, relazione cit.).
1.2.3. In relazione al contratto, rogato dalla Notaia in data 30 maggio 2006 Per_2
(rep.19920/racc.6577), con previsione di un importo finanziato di euro 354.230,00, si rileva che il piano di ammortamento dell'operazione è stato sviluppato mediante l'applicazione della metodologia
“alla francese”, con previsione di rate variabili costituite da una quota di interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi: è stato altresì stabilito un periodo di preammortamento pari a 48 mesi, con un tasso di interesse per tale periodo di entità variabile, rilevato assumendo come parametro di base il tasso Euribor Media 6 mesi e aggiungendo uno spread del 1,50%, e un periodo di ammortamento di 228 mesi, con previsione di 2 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 31/01/2010, e con un tasso di interesse per tale periodo soggetto a variazioni periodiche e aggiornato assumendo come parametro di base il tasso
Euribor Media 6 mesi e aggiungendo uno spread del 1,50%; infine, è stato convenuto un tasso di mora fisso nella misura del 6,20% da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento e è stato stabilito l' nella misura percentuale pari al 4,088%. CP_10
Con riguardo alla determinazione e alla verifica del Taeg, nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato che il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto è stato pari alla misura percentuale del 4,180%, mentre per il periodo di preammortamento il tasso è stato pari al 4,176%: nel calcolo sono state considerate le spese iniziali, come le eventuali spese pagina 15 di 27 di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc., e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata
(le prime per un totale di euro 2.190,00, e le seconde con un'incidenza su ciascuna rata per euro 3,10; cfr. relazione tecnica depositata in data 15 giugno 2018, pagine da 43 a 62).
Alla stregua dei calcoli eseguiti, è stato possibile accertare che il TAEG è stato pari alla misura percentuale del 4,303%. La Consulente ha quindi accertato che: “il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'IA per il periodo 01/04/2006 - 30/06/2006 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso variabile” (tasso soglia su base annua pari a 4,14: cfr. d.m. 15.03.2006 e cfr. pag. 44, relazione cit.).
La C.t.u. ha infine rilevato come il tasso di mora, di cui al contratto in disamina, nella misura inizialmente convenuta, fosse pari a 6,200% e come tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 30 maggio 2006, risultasse inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di
2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'IA per il periodo e la classe di operazioni su menzionati, secondo il metodo conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'IA e alle indicazioni delle S.U. sopra citate.
In ultima analisi, gli interessi pattuiti nel contratto concluso in data 30 maggio 2006, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, e escluse solo le imposte e le tasse,
e considerati gli interessi di mora, non sono risultati usurari, siccome non superiori al limite legale (cfr. pagine 44 e 45, relazione cit.).
1.2.4. Il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27 ottobre 2011, rogato dalla Notaia Per_2
(rep. 25387/racc.10466) ha previsto un importo finanziato di euro 1.600.000,00 e un piano di ammortamento sviluppato mediante l'applicazione della metodologia “alla francese” con rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Il contratto ora indicato ha previsto un periodo di preammortamento pari a 66 giorni, con un tasso di interesse variabile riferito al parametro di base del tasso Euribor 6 mesi e aggiungendo uno spread del 2,20%, e un periodo di ammortamento di 180 mesi, con previsione di 2 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal
31/12/2011, e con un tasso di interesse per il periodo di ammortamento soggetto a variazioni periodiche e aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 6 mesi e aggiungendo uno spread del
2,20%.
Nel contratto concluso in data 27 ottobre 2011 è stato inoltre convenuto un tasso di mora variabile da aggiornare per ciascun periodo di decorrenza sulla base della quotazione del tasso Euribor 6 mesi su base 365 maggiorato di 2,20 punti percentuali. Il valore alla stipula di detto tasso, applicabile in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento, è pari al 4,013%.
Orbene l'analisi condotta dalla Consulente nominata dall'Ufficio ai fini della determinazione e della verifica del Taeg ha rilevato, sulla base delle condizioni ora indicate, come il tasso di interesse iniziale al momento della stipula del contratto fosse pari alla misura percentuale del 4,029% e come il tasso per il periodo di preammortamento fosse pari alla misura percentuale del 3,989%: nel calcolo sono state considerate le spese iniziali, come le eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc., e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata (le prime per un totale di euro 10.306,00, e le seconde con un'incidenza su ciascuna rata per euro 1,00; cfr. relazione tecnica depositata in data 15 giugno 2018, pagine da 63 a 81).
Alla stregua dei calcoli eseguiti, è stato possibile accertare che il TAEG è stato pari alla misura percentuale del 4,163%.
La Consulente ha quindi accertato che: “il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia
pagina 16 di 27 usura rilevato da Banca d'IA per il periodo 01/10/2011 - 31/12/2011 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso variabile” (tasso soglia su base annua pari a 3,30: cfr. d.m. 26.09.2011 e pag. 64, relazione cit.).
La C.t.u. ha infine rilevato come il tasso di mora, di cui al contratto in disamina, nella misura inizialmente convenuta, fosse pari a 4,013% e come tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 27 ottobre 2011, risultasse inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'IA per il periodo e la classe di operazioni su menzionati, secondo il metodo conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'IA e alle indicazioni delle S.U. sopra citate.
Anche con riferimento al contrato concluso in data 27 ottobre 2011 è stato quindi possibile concludere che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, e escluse solo le imposte e le tasse, e considerati gli interessi di mora, non risultavano usurari, perché non superiori al limite legale (cfr. pag. 64, relazione cit.).
Conclusivamente, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, come integrata in data 15 giugno 2018, ha escluso la sussistenza di alcuna somma da recuperare a favore delle parti opponenti in relazione ai quattro contratti oggetto di accertamento.
1.3. Le conclusioni cui è pervenuta la Consulente dell'Ufficio devono essere condivise in quanto logicamente lineari e ampiamente argomentate alla luce della ricostruzione dei costi e delle condizioni negoziali e poiché conformi ai principi di diritto enunciati dalla pronuncia delle S.U., sopra ricostruiti.
Invero, le considerazioni tecniche di segno differente proposte da tutte le parti opponenti hanno costituito il risultato di conteggi erronei, ottenuti, per un verso, tenendo in considerazione oneri e costi non rilevanti ai fini della verifica usuraria e, per un altro, ricorrendo a una metodologia di calcolo oramai definitivamente superata alla luce dei principi di diritto che sono stati enunciati.
Ciò vale tanto con riferimento alle contestazioni proposte dagli opponenti e e CP_1 Parte_1 dalla defunta quanto con riguardo alle censure avanzate dalle “ e la Persona_1 CP_6 società nell'opposizione introdotta ai sensi dell'art. 616, c.p.c.. Controparte_2
Infatti, anche le prime due ipotesi ricostruttive che sono state tracciate nell'opposizione ex art. 616,
c.p.c., si fondano su una verifica delle condizioni usurarie operata senza considerare la maggiorazione nella misura percentuale del 2,1 del tasso base (cfr. pagine da 7 a 27, dell'opposizione originariamente iscritta al n. 1214/2015 r.g.).
Sul punto, deve invece essere richiamato il principio di diritto secondo cui la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, da cui la formula corretta:
“T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”, e per cui, ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista (cfr. Cass. S.U., n. 19597/2020).
1.4. Non meritano condivisione neppure le ultime due ipotesi ricostruttive che sono state proposte, posto che le stesse si fondano sull'erroneo assunto in forza del quale, ai fini della verifica sull'usura, deve essere tenuto in considerazione, come parametro di riferimento, il valore risultante dalla sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori.
pagina 17 di 27 Tale approccio interpretativo è stato infatti disatteso dall'orientamento della Corte di Cassazione, confermato anche di recente, a mente del quale, allo scopo di valutare l'avvenuto rispetto della soglia di usura, è illegittima la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, attesa la diversità di funzione tra gli stessi: ferma, infatti, l'applicabilità a ciascuno di essi della disciplina antiusura, i primi assumono funzione di remunerazione per la messa a disposizione del denaro e operano dunque nella fase di regolare esecuzione del contratto, mentre i secondi costituiscono una forma convenzionale di penale per l'inadempimento, venendo in rilievo nella fase patologica dell'inadempimento (cfr. Cass. civ. 19 marzo 2025, n. 7384; Cass. n. 14214/2022; Cass. n. 31615/2021).
È stato quindi ritenuto che: “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi” (cfr. Cass., 4 novembre 2021, n. 31615).
Tutte le ipotesi ricostruttive prospettate dalle società opponenti devono dunque essere respinte per aver illegittimamente verificato il rispetto della soglia di usura, cumulando gli interessi corrispettivi con quelli moratori.
1.5. É parimenti infondata la pretesa sostenuta dalle parti opponenti e recepita CP_1 Parte_1 nella consulenza tecnica di parte dai medesimi allegata a corredo dei rispettivi atti di opposizione (cfr. relazioni a firma del dott. doc. lett. b), fasc. processuale parti e Per_5 Parte_1 Per_1 e docc. nn. 68, 69 e 70, fascicolo processuale , per cui l'indagine volta alla
[...] CP_1 verifica del superamento delle soglie di usura potrebbe svolgersi tenendo in considerazione l'incidenza del costo della penale di estinzione anticipata del mutuo.
La tesi avanzata dalle parti opponenti si pone in contrasto con l'orientamento recepito dalla Corte di Cassazione, cui il Tribunale intende conformarsi, secondo cui gli interessi moratori non devono essere cumulati con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. n. 7384/2025; Cass. n. 27139/2024; Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 23866/2022;
Cass. n. 7352/2022).
Si è infatti affermata l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e/o moratori, poiché la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
mentre i secondi costituiscono –quelli corrispettivi –la remunerazione fisiologica della prestazione della somma accordata –quelli moratori –una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro ricevuto, atti a sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi (cfr. Cass. cit.).
Da ciò deriva che l'incidenza degli oneri della penale di estinzione anticipata non possa essere tenuta in considerazione ai fini della verifica dell'usura.
1.6. Devono inoltre essere disattese le contestazioni delle parti opponenti in ordine all'anatocismo determinato dal meccanismo di ammortamento “alla francese”, per violazione del disposto dell'art. 1283, c.c., e in ragione della nullità derivante dall'indeterminatezza o dall'indeterminabilità dell'oggetto negoziale: fenomeno, che si sarebbe verificato con riguardo al contratto rogato dal Notaio Loriga in data 14 giugno 2000 (rep. 410139/racc.26754).
Il contratto ora indicato, contempla un piano di ammortamento dell'operazione, sviluppato mediante pagina 18 di 27 l'applicazione della metodologia “alla francese”, con previsione di rate costanti costituite da una quota di interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
tanto in relazione al periodo di preammortamento che in relazione al successivo periodo di ammortamento previsto è stato convenuto un tasso di interesse fisso.
Orbene, l'orientamento prevalente, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'ammortamento “alla francese” non ha alcuna attinenza con l'anatocismo in quanto, a ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri.
È stato anche di recente affermato che l'ammortamento “alla francese” costituisce espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora, o non interamente, esigibile, come, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale (Cass. n. 1168/2025; Cass.
Sez. Un. n. 15130/2024).
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Pertanto anche la censurata nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto non è fondata.
2. Usura soggettiva.
Non meritano condivisione le doglianze delle parti opponenti afferenti alla lamentata usurarietà degli interessi e degli ulteriori vantaggi o compensi, posto che gli stessi, in relazione alle concrete modalità del fatto, risulterebbero sproporzionati rispetto alla prestazione del denaro, in quanto chi li aveva dati o promessi si era trovato in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
La relativa censura è stata dedotta in modo del tutto generico e è rimasta al livello di mera allegazione di parte, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Non sono emerse infatti né la sproporzione tra la prestazione resa dall'istituto bancario e gli interessi, o altri vantaggi o compensi, corrisposti dal correntista, né la situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui si sarebbe dovuto trovare il debitore.
Si consideri peraltro che neppure è stato specificamente individuato e determinato il momento, rilevante sotto il profilo cronologico, in cui, nel corso della lunga relazione commerciale tra le parti del giudizio, sarebbe iniziata la situazione di difficoltà economica.
Né è stato indicato alcun indice che, in concreto, renda evidenza della sproporzione tra le prestazioni.
3. Indeterminatezza del Taeg.
È infondato anche l'ulteriore motivo di opposizione afferente alla censurata illegittimità della richiesta CP_1 di pagamento avanzata per l'indeterminatezza del Taeg concordato o per errata indicazione dell'
In relazione a tale censura, deve essere richiamato l'orientamento recepito, anche di recente, dalla Corte di Cassazione a mente del quale l'indice sintetico di costo, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), costituisce un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, avente solamente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, con la conseguenza che la sua inesatta pagina 19 di 27 indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, tale indice non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui erronea indicazione, o la cui mancata indicazione nella forma scritta, è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. n. 39169/2021; Cass. 3 luglio 2024, n. 18235).
4. Collegamento negoziale: illiceità della causa e carenza della causa in concreto.
Le parti opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo sottoscritto il 27 ottobre 2011, in ragione del collegamento negoziale esistente tra il medesimo contratto e i contratti di mutuo precedentemente stipulati: collegamento, derivante dall'interdipendenza funzionale esistente tra i vari negozi, che ne aveva condizionato esecuzione, efficacia e validità.
Nella ricostruzione sostanzialmente proposta da tutte le parti opponenti –che pure hanno evidenziato profili e aspetti distinti di invalidità –il negozio concluso nell'anno 2011, avente natura di mutuo solutorio, era stato stipulato con la sola finalità di azzerare l'esposizione debitoria di cui ai precedenti finanziamenti conclusi tra le stesse parti: la natura usuraria degli interessi convenuti nei precedenti contratti si era dunque riverberata sulla liceità dell'ultimo contratto che era stata sottoscritto, funzionalmente collegato ai precedenti.
La descritta finalità, inoltre, aveva consentito all'istituto bancario di lucrare, a fronte di una erogazione globalmente unica, un tasso di interesse complessivo, determinato dalla somma fra gli interessi originari e quelli previsti dal mutuo del 27.10.2011, di gran lunga superiore rispetto al tasso-soglia.
È stata quindi dedotta la nullità del mutuo fondiario sottoscritto il 27 ottobre 2011 per illiceità della causa o per carenza della causa in concreto.
Nelle memorie di replica depositate nell'interesse dell'opponente è stato infine più Parte_1 precisamente osservato che il mutuo rogato nell'anno 2011, per la parte solutoria, da ritenersi –secondo la difesa della medesima opponente –assolutamente preponderante, aveva una causa concreta diversa da quella del mutuo, avendo natura sostanziale di dilazione o di pactum de non petendo ad tempus, e era pertanto privo del requisito essenziale della realità per difetto di traditio: il mutuo risultava quindi affetto da nullità e conseguente inefficacia per difetto di causa, non sussistendo la causa tipica del mutuo ma vertendosi in una fattispecie di mera pattuizione accessoria, di dilazione o pactum de non petendo ad tempus, priva di carattere novativo e inidonea, conseguentemente, a costituire obbligazioni nuove e autonome, siccome risolventesi, sotto il profilo sostanziale, in una mera operazione contabile con la quale la Banca aveva azzerato contabilmente i debiti pregressi mediante un nuovo piano di ammortamento e l'applicazione di nuovi interessi.
Le doglianze delle parti opponenti sono infondate.
Il cosiddetto mutuo solutorio, concluso per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico. Né può ipotizzarsi, in relazione al negozio di mutuo stipulato nell'anno 2011, la carenza in concreto di un fondamento causale.
Sulla questione sono intervenute –recentemente e con considerazioni estendibili anche al negozio oggetto del presente giudizio –le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, assicurando continuità all'orientamento tradizionale e prevalente (cfr. Cass. n. 5151/2024; Cass. n. 2779/2024; Cass. n. 31560/2023; Cass. n. 16377/2023; Cass. n. 23149/2022; Cass. n. 37654/2021; Cass. n. 724/2021; Cass.
n. 1945/1999; Cass. n. 11116/1992; Cass. n. 5193/1991), secondo cui non vi è ragione che possa giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale (cfr. Cass.,
pagina 20 di 27 Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841).
A avviso delle Sezioni Unite, infatti, la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate a estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976, convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142; art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765).
La Corte di Cassazione non ha escluso che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, osservando tuttavia che una tale finalizzazione dell'operazione possa rilevare esclusivamente sotto il profilo dell'inefficacia, in sede revocatoria ordinaria o fallimentare, e non sotto il profilo dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative, e affermando che, ove si tratti di mutuo fondiario –come nel caso del contratto oggetto della presente vertenza –la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi non può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento (cfr. Sez. Un., n. 5841/2025).
È stato altresì chiarito che: “la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata. Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo” (cfr. Sez. Un., n. 5841/2025).
Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto come non sia possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è e è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente: componendosi il patrimonio di ogni soggetto di beni materiali, beni immateriali e crediti, chi usa il denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa (cfr. Sez. Un. cit.).
Chiarito quindi che la finalità di azzerare l'esposizione debitoria di cui ai precedenti contratti di finanziamento e mutuo concessi dal non costituisce certamente ragione di Controparte_3 invalidità del contratto concluso in data 27 ottobre 2011, per carenza o illiceità della sua causa, le doglianze di parte opponente devono essere respinte anche per la dirimente considerazione per cui le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio abbiano condotto a escludere la previsione di condizioni usurarie tanto nei precedenti contratti stipulati dalle parti quanto in quello rogato nell'anno 2011, posto a fondamento dell'ingiunzione e dell'esecuzione per cui è causa.
Resta dunque precluso in radice di ritenere che l'illiceità dei contratti precedenti –che è stato accertato essere insussistente –possa essersi riverberata nella validità del negozio successivamente stipulato.
Neppure persuade la tesi, avvallata anche negli scritti conclusivi depositati nell'interesse dell'opponente per cui la verifica delle condizioni usurarie andrebbe svolta Parte_1 considerando un tasso di interesse complessivo, determinato dalla sommatoria fra gli interessi originari e quelli previsti dal mutuo del 27 ottobre 2011: il risultato di tale operazione –a giudizio dell'opponente, che ha anche sollecitato un'integrazione di consulenza tecnica a tal fine –risulterebbe così indubbiamente superiore rispetto al tasso-soglia.
Una simile verifica, per un verso, stride con la stessa nozione di collegamento negoziale, in forza della quale il vincolo di reciproca dipendenza che lega una pluralità di negozi, orientati a perseguire un risultato economico unitario e complesso e per cui le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia e alla pagina 21 di 27 risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri contratti, non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma rende evidenza di una relazione esistente tra una pluralità di negozi i quali conservano tuttavia una loro causa autonoma e mantengono una propria individualità giuridica (cfr. Cass. n.
20726/2014; Cass. n. 7255/2013): ove gli interessi convenuti nel mutuo venissero sommati a quelli stabiliti in uno o più contratti precedenti e fossero confrontati con l'ammontare del tasso soglia stabilito dalla legge per un unico negozio si giungerebbe a negare del tutto al singolo mutuo la sua individualità.
Per altro verso, la metodologia suggerita dalla parte opponente finirebbe per privare il mutuo della sua natura onerosa e comunque per negare ogni rilievo all'intervenuta erogazione delle somme prestate dall'istituto bancario, in netto contrasto rispetto all'insegnamento delle recenti Sezioni Unite.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'accredito delle somme su conto corrente, indipendentemente dalla programmata destinazione al ripianamento di una precedente esposizione debitoria, determina di per sé un effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico e giuridico venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell'intestatario del conto, da quella appostazione derivando sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario.
Essendosi perfezionata, attraverso l'accredito delle somme concesse in prestito, la datio rei giuridica propria del mutuo, ai fini della verifica dell'usura delle condizioni previste in contratto, il confronto tra la misura degli interessi che il mutuatario si impegna a corrispondere e il tasso soglia usura deve essere svolto separatamente rispetto alla verifica afferente ai contratti precedentemente conclusi, in conformità al metodo correttamente adoperato dalla Consulente.
5. Nullità delle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. A) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.02.2022 nell'interesse di e Persona_1
è stata richiamata la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, con la quale la Corte di Parte_1
Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito la parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante “in relazione alle sole clausole contrastanti agli artt. 2 comma 2 lett. A) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” ai sensi degli artt.2, comma 3 della predetta L.n.287/1990 e dell'articolo 1419 cod.civ., relativamente alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”; è stato dunque rilevato che il provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 aveva ritenuto illegittime le disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modulo uniforme predisposto dall'ABI nell'anno 2003, in particolare, l'art. 6 di detto schema uniforme, che prevedeva la deroga espressa all'art.1957 cod. civ..
Le opponenti hanno quindi lamentato che la clausola di cui all'art. 6 dello schema ABI era stata testualmente riportata nel contratto di mutuo fondiario del 27 ottobre 2011, all'art. 5 bis lett. D), dalle medesime opponenti sottoscritto, così come nelle fideiussioni anteriori, anche in esse unilateralmente imposta, senza alcuna preventiva trattativa specifica.
L'eccezione è, per un verso, tardiva e, per un altro, infondata.
Deve osservarsi che, anche di recente e proprio con riferimento al tema della contrarietà alla normativa antitrust del contratto di fideiussione posto a valle di intese anticoncorrenziali, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “la rilevazione della nullità –sia pure d'ufficio –presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024,
Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a pagina 22 di 27 proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019,
Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati” (cfr. Cass. 25 novembre 2024, n. 30383; Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024 e Cass. n.
20713/ 2023).
Occorre rilevare che l'eccezione è stata sollevata dalle predette opponenti nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.02.2022, contestualmente alla produzione del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA e dello schema ABI del 2003, ovvero in un momento nel quale le preclusioni assertive e istruttorie erano già maturate nel presente giudizio da oltre 5 anni.
L'indicata eccezione e le produzioni allegate a corredo delle note di trattazione scritta sono inammissibili in quanto tardive e resta precluso l'intervento officioso del Tribunale ai fini della rilevazione della nullità.
Anche volendo trascurare tale dirimente profilo, l'eccezione risulterebbe comunque infondata.
La Corte di Cassazione, all'indomani della pronunzia delle Sezioni Unite richiamata dalle parti opponenti, ha chiarito come, ai fini della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, sia richiesto che dagli atti risultino tutte le circostanze fattuali necessarie per la sua integrazione, ovvero: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IA è riferito solo e esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole a essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (cfr. Cass. 25 novembre 2024, n. 30383).
Nella presente vertenza si rileva che: a) il provvedimento della Banca d'IA che è stato prodotto – quandanche fosse ammissibile la relativa produzione –riguarda il periodo antecedente all'anno 2005, laddove il contratto oggetto di causa è riferito all'anno 2011, ossia a un periodo di molto successivo pagina 23 di 27 alla rilevazione svolta;
b) lo stesso provvedimento ha riguardato le fideiussioni omnibus, laddove la garanzia accordata da e ha riguardato un affare particolare;
c) non Persona_1 Parte_1
è stata offerta alcuna specifica deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale successivo a quello posto a base del provvedimento prodotto;
d) difetta l'allegazione e la dimostrazione di una compresenza di clausole dal contenuto esattamente corrispondente a quello delle clausole esaminate dalla Banca d'IA; e) non è emersa la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore nei termini descritti dalla pronuncia sopra citata.
L'eccezione deve quindi essere respinta.
6. Errore. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
6.1.È infondato anche il motivo di opposizione sollevato dai garanti, afferente alla lamentata annullabilità del titolo azionato in via monitoria perché viziato da errore essenziale riconoscibile, causato dal comportamento tenuto dal comportamento, in ragione del quale i Controparte_3 fideiubenti, del tutto ignari delle somme indebitamente richieste, ben note invece alla Banca, si erano determinati alla concessione delle nuove fideiussioni.
Sul punto, sarà sufficiente osservare che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento hanno escluso che, nei rapporti negoziali precedenti alla conclusione del mutuo stipulato nell'anno 2011 e alle garanzie a esso accessorie, fossero state previste condizioni usurarie.
Deve quindi escludersi la sussistenza di alcun errore, atteso che la rappresentazione del fatto che, secondo la prospettazione delle parti opponenti, avrebbe dovuto averle indotte a concedere la garanzia non è stata falsa: i rapporti pregressi della erano infatti effettivamente in sofferenza, né CP_6 sussisteva alcun diritto alla ripetizione a favore della debitrice principale.
6.2. La difesa delle opponenti e ha lamentato l'annullabilità del Parte_1 Persona_1 titolo per errore anche con riferimento a un differente profilo: la volontà negoziale delle garanti era stata altresì viziata per avere le stesse confidato nell'efficacia delle fideiussioni prestate anteriormente a quella concessa nell'anno 2011: le fideiussioni precedentemente accordate invece avrebbero dovuto essere considerate già estinte ai sensi dell'art. 1956, c.c..
Nella memoria depositata in data 17 giugno 2016, ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c., la difesa delle predette opponenti aveva specificato che l'eccezione proposta ai sensi dell'art. 1956, c.c., doveva intendersi riferita alle fideiussioni concesse nell'anno 2004 e non a quelle accordate nell'anno 2011 e azionate con l'ingiunzione oggetto dell'odierno giudizio.
L'eccezione è infondata.
L'istituto di cui all'art. 1956, c.c., non può essere opportunamente richiamato con riguardo alle garanzie concesse in seno al contratto stipulato il 27 ottobre 2011, azionate con la pretesa monitoria oggetto della presente opposizione, atteso che l'obbligazione garantita non riveste i caratteri dell'obbligazione futura ex art. 1938, c.c., avuto riguardo al contenuto della clausola di cui all'art. 5 bis del negozio ora indicato, del seguente tenore: “i signori e CP_1 Parte_1 Per_1 prestano fideiussione, secondo quanto di seguito specificato. I garanti dichiarano di
[...] costituirsi fidejussori solidali (tra loro e, a nel caso di due o più fidejussori) della parte mutuataria e dei suoi successori o aventi causa, nei confronti del per tutte le obbligazioni derivanti dal CP_3 presente mutuo e dalle sue eventuali proroghe, per l'importo massimo di Euro 2.400.000,00”.
La lettura della previsione ora riportata conduce a ritenere che la garanzia assunta da Persona_1 e nell'anno 2011 fosse stata specificamente riferita all'obbligazione sorta in capo alla Parte_1 società debitrice principale contestualmente alla prestazione della garanzia.
pagina 24 di 27 Secondo la ricostruzione della parte opponenti l'effetto liberatorio previsto dall'art. 1956, c.c., si sarebbe invece verificato con riguardo alle fideiussioni contratte da e Persona_1 Pt_1 nell'anno 2004, in ragione del credito successivamente accordato alla società debitrice negli
[...] anni 2005 e 2006: l'effetto liberatorio si sarebbe riverberato sulla validità della garanzia fideiussoria accordata nell'anno 2011, oggetto della pretesa monitoria della Banca, in quanto la volontà negoziale delle garanti era stata viziata per avere le stesse erroneamente supposto che le fideiussioni precedentemente concesse fossero state efficaci.
La descritta tesi difensiva non merita accoglimento, in primo luogo, poiché la deduzione del vizio del consenso che avrebbe inficiato il processo formativo della volontà negoziale delle garanti è rimasta al livello di mera allegazione di parte, sfornita di qualsivoglia iniziativa istruttoria.
In particolare, nella prospettazione difensiva di parte opponente era stato affermato che negli ultimi Per_ mesi dell'anno 2011 il principalmente nella persona del funzionario dr. , Controparte_3 aveva richiesto e preteso da la stipulazione del mutuo di ripianamento, richiedendo altresì CP_6 espressamente la prestazione di apposita garanzia fideiussoria da parte delle predette garanti, con l'esplicito avvertimento che, in difetto di loro adesione, la posizione sarebbe stata volturata a sofferenza anche relativamente alle posizioni delle odierne opponenti quali garanti della in forza delle CP_6 rispettive fideiussioni anteriormente prestate e si sarebbe agito per il recupero (cfr. punto n. 18, atto di citazione proposta da e . Persona_1 Parte_1
Tale deduzione –inizialmente descritta, tra l'altro, nei termini di un avvertimento espresso –non soltanto non è stata oggetto di alcuna utile iniziativa probatoria, di natura orale o documentale, ma –in difetto di qualsivoglia allegazione di un deterioramento dei rapporti esistenti tra le due garanti e
[...]
legale rappresentante della società debitrice –risulta anche non convincente, potendosi CP_1 presumere –in considerazione dell'incontestata relazione familiare, particolarmente stretta, esistente tra le garanti e il legale rappresentante della società debitrice –che le ragioni che avevano indotto le due garanti a prestare fideiussione nell'anno 2011 fossero sostanzialmente analoghe a quelle che le avevano indotte a prestare garanzia in precedenza e che le opponenti avessero partecipato nelle veste di garanti al mutuo stipulato nell'anno 2011 con l'intento di favorire l'erogazione del credito a favore della società debitrice, senza che la mera possibilità di un'azione esecutiva della Banca nei loro confronti avesse assunto un ruolo determinante nel processo formativo della loro determinazione (arg. ex art. 1429, c.c.).
In secondo luogo, deve considerarsi che la garanzia prestata da nell'anno 2004, Parte_1 avente natura di fideiussione specifica, non era destinata a garantire l'adempimento di un'obbligazione futura (cfr. doc. allegata alla memoria di parte opponente depositata in data 18 luglio 2016) e che, con riferimento alla garanzia concessa nello stesso anno da deve escludersi che la Persona_1 garante non fosse in condizione di conoscere le condizioni patrimoniali della società debitrice.
Infatti, ai fini dell'operatività della liberazione di cui all'art. 1956, c.c., è necessario che il fideiussore non fosse già in condizione di conoscere l'avvenuto mutamento peggiorativo della situazione patrimoniale del debitore prima della concessione dell'ulteriore credito. La liberazione del fideiussore è stata infatti negata qualora questi— per la sua posizione di comunanza di interessi con il debitore — abbia avuto la possibilità di conoscere tempestivamente l'evolversi della situazione patrimoniale del debitore e, nonostante ciò, abbia continuato a garantirne le obbligazioni senza esercitare le legittime cautele concessegli dall'ordinamento.
In siffatte ipotesi, grava sul fideiussore l'onere di preventivo controllo delle condizioni patrimoniali del debitore, con esonero del creditore dal dovere di chiedere la preventiva autorizzazione.
Nella vertenza, dalla disamina del verbale di assemblea della società di cui all'allegato, Controparte_6 lettera “A”, del contratto di mutuo del 3 novembre 2005, si evince che anche a tacere Persona_1
pagina 25 di 27 della stretta relazione familiare che la legava al aveva rivestito la qualità di segretario Pt_1 dell'assemblea societaria, sicché deve presumersi che la medesima garante fosse pienamente nelle condizioni di conoscere le condizioni patrimoniali della società.
L'infondatezza delle eccezioni trattate nel presente paragrafo 6 rende superflua la qualificazione delle fideiussioni nei termini di contratti autonomi di garanzia.
7. Risarcimento del danno e ordine di segnalazione alla centrale dei rischi.
Le ulteriori domande –alcune peraltro neppure espressamente reiterate nel corso del giudizio anche in ragione della mancata costituzione in giudizio del fallimento della società –tese a Controparte_6 ottenere la correzione della segnalazione del rapporto debitorio alla centrale dei rischi e la condanna del al risarcimento del danno risultano, in esito alla lite e agli accertamenti tecnici Controparte_3 disposti, manifestamente infondate.
8. Conclusioni.
Conclusivamente, le opposizioni proposte da e Persona_1 Parte_1 CP_1 devono essere rigettate in quanto infondate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 500/14, che deve essere dichiarato esecutivo.
Deve infine essere rigettata in quanto infondata l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 616, c.p.c., CP_ dalle società “ e “ per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del CP_6 Controparte_2 di procedere a esecuzione forzata in forza del contratto di mutuo fondiario Controparte_3 stipulato in data 27 ottobre 2011, rogato dalla Notaia (rep. 25387/racc.10466). Persona_8
9. Regolamento delle spese processuali.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse devono essere interamente compensate tra le parti, dovendo trovare applicazione nella vertenza il disposto dell'art. 92, secondo comma, ultima parte, c.p.c..
Occorre considerare che, rispetto al momento nel quale sono state introdotte le tre opposizioni riunite nel presente procedimento, risalente all'anno 2015, sono intervenute nel corso del giudizio tre pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che hanno composto diversi contrasti interpretativi risultati dirimenti in relazione alla decisione qui adottata, oltre alle pronunce a sezioni semplici che hanno risolto alcuni nodi problematici rilevanti ai fini del decidere (si richiamano, in proposito, le precedenti considerazioni espresse in punto di corretta metodologia ai fini del calcolo dell'usura, di ammortamento alla francese, sulla causa del mutuo solutorio, sui limiti della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, etc.).
La soluzione adottata in ordine al regolamento delle spese processuali trova inoltre giustificazione con riferimento alla posizione della in ragione della mancata costituzione in CP_2 Controparte_6 giudizio del fallimento della medesima società a seguito della riassunzione del giudizio.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto reso in data 28 agosto 2023, ferma la responsabilità solidale di tutte le parti nei rapporti con la Consulente, devono, nei rapporti interni tra i contendenti, essere poste definitivamente a carico di di CP_1 Pt_1 e della che, con la loro condotta processuale, hanno dato
[...] Controparte_2 causa al relativo incombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le opposizioni proposte da e e, per Persona_1 Parte_1 CP_1 l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 500/14, che dichiara esecutivo. pagina 26 di 27 2. Rigetta l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 616, c.p.c., dalle società “ e CP_6 [...] CP_
e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del di CP_2 Controparte_3 procedere a esecuzione forzata in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27 ottobre 2011, rogato dalla Notaia (rep. 25387/racc.10466), spedito in forma Persona_8 esecutiva il 28.10.2011.
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
4. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto reso in data 28 agosto 2023, definitivamente a carico di di e della CP_1 Parte_1 [...]
Controparte_2
Oristano, 3 luglio 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 147/2015, alla quale sono state riunite le cause originariamente iscritte ai nn. r.g. 154/2015 e 1214/2015, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1 in proprio e nella sua qualità di erede di (C.F. ), nata Persona_1 C.F._2 a Oristano il 27.02.1941, deceduta in data 11 luglio 2022, con il patrocinio dell'Avv. MARCELLO SEQUI;
opponente
(nel procedimento n. 147/2015 r.g.)
nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...], in proprio e nella sua qualità di chiamato all'eredità di Per_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], deceduta in data 11 luglio
[...] C.F._2 2022, con il patrocinio dell'Avv. Rosa Chiericati;
opponente
(nel procedimento n. 154/2015 r.g.)
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 [...]
con sede legale in Santa Giusta (09096), località Commerciale Zinnigas s.n.c. (p. iva CP_1
), nella sua qualità di terza datrice di ipoteca, con il patrocinio dell'Avv. Rosa Chiericati;
P.IVA_1
opponente
(nel procedimento n. 1214/2015 r.g.) nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3 legale in Cagliari, viale Bonaria, 33 (Cod. Fisc. ), con il patrocinio dell'Avv. STEFANO P.IVA_2
BAGHINO;
opposta
e di
(C.F. , con sede in Santa Giusta, Controparte_4 P.IVA_3 località commerciale Zinniga s.r.l., in persona del suo curatore, Dott. ; Controparte_5
contumace in riassunzione pagina 1 di 27
CONCLUSIONI
Nell'interesse di voglia il Tribunale: “previa revoca del decreto opposto: in via Parte_1 principale: A) Accertare e dichiarare la nullità, per violazione dell'art. 2 L. 287/90 e provvedimenti consequenziali e dell'art. 1419 cod. civ., della clausola di cui alla lett. D) dell'art. 5 bis del contratto di mutuo 27.10.2011 per cui è causa;
B) per l'effetto, accertato e dichiarato l'inutile decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ., dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate dalle opponenti, e, revocato il decreto opposto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti delle Signore e siccome infondata;
In subordine: C) Persona_1 Parte_1
Accertato e dichiarato, per quanto occorra, il collegamento negoziale intercorrente fra il mutuo 27.10.2011 ed i tre precedenti e la conseguente natura usuraria ed anatocistica degli interessi pattuiti nel mutuo 27.10.2011, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del primo per violazione di norme imperative e/o per difetto e/o illiceità della causa diretta e derivata, anche in quanto mutuo di scopo finalizzato ad estinguere operazioni precedenti invalide e in quanto avente ad oggetto erogazione di somme in violazione di legge, e comunque per le ragioni tutte di cui all'atto di citazione ed alle conclusioni che precedono;
D) Accertare e dichiarare per l'effetto, ex art. 1939 cod. civile, la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate in atto 27.10.2011 dalle opponenti;
E) In subordine, previe le declaratorie di cui alle conclusioni che precedono e sulla base delle stesse, nonché, per quanto occorra, previo accertamento dell'intervenuta estinzione, ex art. 1956 cod. civile, delle fideiussioni prestate dalle opponenti relativamente al mutuo dell'anno 2000, pronunciare l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile in capo alle opponenti dei contratti di fideiussione dalle medesime stipulati in sede di contratto di mutuo sottoscritto in data 27.10.2011; F) In esito alla pronuncia sulle conclusioni che precedono, e in ogni caso, rigettare l'avversa domanda di condanna al pagamento della somma di €. 120.000,00 (originariamente in solido con ) proposta nei confronti Persona_1 dell'opponente anche quale erede di;
G) Ordinare e disporre che Parte_1 Persona_1 la banca opposta provveda alla corretta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'IA e/o ad ogni ulteriore Ente e/o Organismo eventualmente interessato, sotto la voce, “stato del rapporto” contestato, ai sensi della Circolare Bankitalia 11.2.1991 n. 139 s.m.i., e, all'esito del giudizio, disporre per ogni conseguente segnalazione ai medesimi Enti e/o Organismi da parte della Banca opposta. In via ulteriormente subordinata ed istruttoria, sospeso il giudizio su merito e spese: H) Disporre supplemento di CTU (ovvero in subordine il richiamo a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio) al fine di rispondere ai quesiti e di apportare le opportune integrazioni e modifiche all'elaborato peritale in dipendenza delle questioni sollevate nell'interesse delle opponenti in sede di osservazioni alla relazione provvisoria di CTU ed alle udienze in data 15.12.2017, 26.11.2018, 17.06.2019 e 5.10.2020, da ritenersi qui integralmente riportate e ritrascritte. In ogni caso: I) con vittoria di spese”.
Nell'interesse di voglia il Tribunale: “a) revocare il decreto opposto;
b) accertare CP_1 che i tassi pattuiti e applicati in forza dei contratti stipulati, rispettivamente, il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e 30 maggio 2006, tutti anticipatamente estinti, sono di misura superiore a quella consentita dalla legge;
c) accertare e dichiarare che le condizioni contenute nei suindicati contratti violano la normativa vigente e, conseguentemente, sono nulle, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.; d) dichiarare che in forza dei predetti contratti, non sono dovuti interessi;
e) accertare che la in forza del contratto stipulato il 14 giungo 2000 ha corrisposto al CP_6 [...] la somma di euro 823.586,09, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà Controparte_3 accertata nel corso di causa;
f) accertare che la in forza del contratto stipulato il 3 CP_6 novembre 2005 ha corrisposto al la somma di euro 1.018.661,41, ovvero Controparte_3 quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa, g) accertare che la CP_6
in forza del contratto stipulato il 30 maggio 2006, ha corrisposto al la
[...] Controparte_3 somma di euro 426.197,32, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di pagina 2 di 27 causa; h) accertare che gli importi pagati dalla al sono CP_6 Controparte_3 superiori a quelli dovuti per complessivi euro346.617,44 ovvero per quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
i) determinare l'esatto ammontare delle somme che sarebbero spettate al ad estinzione dei predetti contratti;
j) accertare e Controparte_3 dichiarare che il contratto in data 27/10/11 è nullo in quanto ha per oggetto l'erogazione di una somma determinata in violazione di espresse previsioni di legge;
k) accertare e dichiarare che il contratto in data 27/10/11 è nullo anche in quanto concretizzante mutuo di scopo erogato al solo fine di estinguere rapporti negoziali viziati dall'applicazione di interessi commissioni e spese non validamente pattuiti;
l) conseguentemente, ai punti j) e k), accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata da per il pagamento della somma erogata con il contratto in CP_1 data 27 ottobre 2011; m) accertare e dichiarare che l'ammontare della garanzia fideiussoria prestata da è, comunque, frutto di un errore causato dal comportamento tenuto dal CP_1 [...]
e, per l'effetto, annullare la stessa garanzia;
n) dichiarare che non può essere escussa Controparte_3 la garanzia prestata da e che quest'ultimo non è tenuto a pagare somma alcuna in CP_1 quanto libero da qualsiasi obbligazione;
o) accertare e determinare l'ammontare dei danni, patrimoniali e non , subiti e subendi da a causa del comportamento tenuto da CP_1 [...]
p) condannare il al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_3 CP_1 della somma determinata a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti con gli interessi e la
[...] rivalutazione monetaria;
q) in ogni caso accertare l'esatto dare avere fra le parti in forza di tutti i citati contratti di finanziamento stipulati fra le parti e dedotti in lite;
r) con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via subordinata: A. Revocare il decreto opposto;
B. accertare che i tassi applicati in forza dei contratti stipulati, rispettivamente, il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e
30maggio 2006, sono di misura superiore a quella consentita dalla legge;
C. accertare e dichiarare che le condizioni contenute nei suindicati contratti violano la normativa vigente e, conseguentemente, sono nulle, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.; D. dichiarare che in forza dei predetti contratti non sono dovuti interessi;
E. accertare che la in forza del contratto CP_6 stipulato il 14/6/2000 ha corrisposto al la somma di euro 823,586,09, ovvero Controparte_3 quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
F. accertare che la CP_6 in forza del contratto stipulato il 3/11/2005 ha corrisposto al la somma di Controparte_3 Euro 1.018.661,41, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
G. accertare che la in forza del contratto stipulato il 30/05/06 ha corrisposto al CP_6 [...] la somma di Euro 426.197,32, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà Controparte_3 accertata nel corso di causa;
H. accertare che gli importi pagati dalla al CP_6 [...] sono superiori a quelli dovuti per complessivi Euro 346.617,44, ovvero per quell'altra Controparte_3 somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
I. determinare l'esatto ammontare delle somme che sarebbero spettate al ad estinzione dei predetti contratti;
J. Controparte_3 accertare e dichiarare che il contratto in data 27/10/11 è nullo, anche solo parzialmente, in quanto concretizzante mutuo di scopo erogato al solo fine di estinguere rapporti negoziali viziati dall'applicazione di interessi, commissioni e spese non validamente pattuiti;
K. determinare l'ammontare dei danni subiti e subendi dalla a causa del comportamento tenuto dal CP_6
anche con riferimento al tipo di contratto stipulato il 27/10/11; L. Controparte_3 condannare il a rimborsare, e quindi, a pagare in favore della Controparte_3 CP_6 le somme da questa corrisposte in misura maggiore rispetto a quella dovuta per l'estinzione dei predetti contratti non ché la somma determinata, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla stessa il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria da ogni CP_6 singola data di maturazione dei crediti;
M. effettuare una compensazione tra reciproci debiti e crediti, all'esito della stessa determinare quale delle due parti sia creditrice nei confronti dell'altra, e, conseguentemente, solo in caso sia debitore il condannarlo al pagamento in Controparte_3 favore dell'altra parte della somma accertata;
N. qualora risulti debitrice la CP_6
pagina 3 di 27 rideterminare l'ammontare della garanzia fideiussoria prestata da in proporzione CP_1 alla somma che verrà accertata;
O. accertare e dichiarare che il è Controparte_3 illegittimamente receduto dal contratto in data 27/11/11 e quindi non aveva il diritto di dichiarare l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
P. ordinare al di rimettere Controparte_3 in termini la concedendole lo stesso numero di rate originariamente previste nel CP_6 contratto del 27/10/11, a decorrere dalla data dell'emanazione della sentenza;
Q. conseguentemente, dichiarare che, allo stato, non può essere escussa la garanzia fideiussoria prestata da CP_1
R. accertare e determinare l'ammontare dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da
[...]
a causa del comportamento tenuto dal S. condannare il CP_1 Controparte_3 al pagamento in favore di della somma determinata a titolo Controparte_3 CP_1 di risarcimento dei danni da lui subiti con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
T. in ogni caso accertare l'esatto dare avere tra le parti in forza di tutti i citati contratti di finanziamento stipulati fra le parti e dedotti in lite;
U. con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse della società “ voglia il Tribunale: “a) accertare che i tassi Controparte_2 applicati in forza dei contratti stipulati, rispettivamente, il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e 30 maggio 2006, tutti anticipatamente estinti, sono di misura superiore a quella consentita dalla legge;
b) accertare e dichiarare che le condizioni contenute nei suindicati contratti violano la normativa vigente e, conseguentemente, sono nulle, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1185 c.c.; c) dichiarare che in forza dei predetti contratti, non sono dovuti interessi;
d) accertare che la CP_6 in forza del contratto stipulato il 14 giungo 2000 ha corrisposto al la somma Controparte_3 di euro 823.586,09, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
e) accertare che la in forza del contratto stipulato il 3 novembre 2005 ha corrisposto al CP_6
la somma di euro 1.018.661,41, ovvero quell'altra maggiore o minore che Controparte_3 verrà accertata nel corso di causa, f) accertare che la in forza del contratto stipuplato il CP_6
30 maggio 2006, ha corrisposto al la somma di euro 426.197,32, ovvero Controparte_3 quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
g) determinare l'esatto ammontare delle somme che sarebbero spettate al ad estinzione dei contratti Controparte_3 stipulati il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e il 30 maggio 2006; h) accertare che gli importi pagati dalla al sono superiori a queli dovuti per complessivi euro CP_6 Controparte_3 346.617,44, ovvero per quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
i) conseguentemente condannare il a rimborsare e, quindi, a pagare in favore Controparte_3 della la somma di euro 346.617,44, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà CP_6 accertata in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione dalle date in cui la ha CP_7 estinto i mutui;
j) accertare e dichiarare che il contratto in data 27 ottobre 2011 è nullo in quanto ha per oggetto l'erogazione di una somma determinata in violazione di espresse previsioni di legge;
k) comunque, accertare e dichiarare che il è illegittimamente receduto dal Controparte_3 contratto in data 27 ottobre 2011 e, quindi, non aveva il diritto di dichiarare l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
l) ordinare al di rimettere in termini la Controparte_3 CP_6 concedendole di pagare la somma dovuta con lo stesso numero di rate originariamente previste nel contratto del 27 ottobre 2011, a decorrere dalla data dell'emanazione della sentenza;
m) accertare e determinare l'ammontare dei danni, patrimoniali e non , subiti e subendi dalla a causa CP_6 del comportamento tenuto dal;
n) condannare il al CP_3 Controparte_3 Controparte_3 pagamento in favore di della somma determinata a titolo di risarcimento dei danni, con CP_6 gli interessi e la rivalutazione monetaria;
o) accertare e determinare l'ammontare dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla a causa del comportamento tenuto Controparte_2 dal;
p) condannare il al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_3 [...] della somma determinata a a titolo di risarcimento dei danni, con gli interessi e la CP_2 rivalutazione monetaria;
q) ordinare l'estinzione del processo di esecuzione;
r) ordinare la
pagina 4 di 27 cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare;
s) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse del voglia il Tribunale: “nel procedimento iscritto al n. Controparte_3
147/2015 r.g.: in rito, in via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente nanti il Tribunale Civile di Oristano al n. 154/2015 – Giudice Dott.ssa Consuelo Mighela;
nel merito, in via preliminare;
concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
accertare l'autonomia della garanzia prestata dalle Sigg.re Pt_1
e rispetto all'obbligazione della debitrice principale, e per l'effetto rigettare
[...] Persona_1 l'opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'opponente con conferma del decreto opposto;
nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione perché infondata, con la conseguente conferma del decreto opposto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, condannare nei limiti della fideiussione prestata di €120.000,00, le Sigg.re e a pagare in solido, in favore del Parte_1 Persona_1 Controparte_3 la somma di €120.000,00, o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di
[...] causa;
in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio. nel procedimento iscritto al n. 154/2015 r.g.: in rito, in via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente nanti il Tribunale Civile di Oristano al n. 147/2015 – Giudice Dott.ssa Consuelo Mighela;
nel merito, in via preliminare;
concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
accertare l'autonomia della garanzia prestata dal Sig. rispetto all'obbligazione della debitrice principale, e per l'effetto CP_1 rigettare l'opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'opponente con conferma del decreto opposto;
nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione perché infondata, con la conseguente conferma del decreto opposto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, condannare il Sig. a pagare, in favore del CP_1
la somma di euro 1.641.740,05 nei limiti della fideiussione prestata di Controparte_3
€2.160.000,00, oltre agli interessi al tasso di mora contrattualmente convenuto, in ogni caso nei limiti di cui alla l. 108/1996, a decorrere da ciascuna scadenza al saldo, o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio;
nel procedimento iscritto al n. 1214/2015 r.g.: in via principale: rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nel caso di accoglimento, anche parziale, delle domande delle odierne attrici, effettuare il ricalcolo dell'esposizione derivante dal contratto di mutuo fondiario con contestuale erogazione per €1.600.000,00 del 27.10.2011, rogito Notaio Dott.ssa
[...]
(repertorio n. 25387, raccolta n. 10466), spedito in forma esecutiva il 28.10.2011, rogito Per_2 notaio Dott. (raccolta n. 7492, repertorio n. 13434), registrato a Iglesias il Persona_3
09.4.2003 al n. 584, spedito in forma esecutiva il 29.4.2003, anche a seguito di un'eventuale espletanda consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi di mora entro i limiti di cui alla l.108/96 e successive modifiche, dalle singole scadenze fino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Motivi della decisione
e hanno proposto opposizione, iscritta in data 11 febbraio 2015 al Persona_1 Parte_1
n. 147/2015 r.g., avverso il decreto ingiuntivo n. 500/14 del 22 dicembre 2024 (procedimento monitorio n. 1538/2014 r.g.), con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore del
[...] dell'importo di euro 120.000, oltre alle spese di procedura, in ragione della qualità di Controparte_3 fideiubenti, unitamente a della in relazione alle obbligazioni di CP_1 Controparte_8 cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27 ottobre 2011, per atto rep. Per_2
25387/10466.
pagina 5 di 27 Le opponenti hanno dedotto che la Banca ricorrente aveva lamentato in sede monitoria il mancato pagamento, da parte della di quattro rate semestrali scadute dal 31.12.2012 al 30.06.2014, CP_6 per un complessivo importo di euro 247.141,04: morosità, che aveva comportato altresì la decadenza dal beneficio del termine quanto al capitale residuo, ammontante a euro 1.394.599,01.
Le opponenti hanno premesso una ricostruzione dei rapporti intercorsi con l'istituto bancario opposto anche precedenti alla conclusione del mutuo fondiario stipulato in data 27 ottobre 2011, che costituiva l'ultima tappa di una lunga relazione avviata con la stipulazione di un primo contratto di finanziamento ai sensi della L.R. n. 28/84 (atto rog. Loriga in data 14.06.2000, rep. 410139/26754), effettivamente erogato per il complessivo importo di euro 722.905,00, proseguita con la stipulazione di un contratto di mutuo fondiario (atto rog. in data 03.11.2005), erogato per il complessivo importo di Persona_4 euro 842.220,00 e quindi con la stipulazione di un ulteriore contratto di mutuo fondiario (atto rog. in data 30.05.2006 rep.19920/6577) erogato per l'importo di euro 354.230,00. Per_2
Secondo la ricostruzione proposta, la mutuataria, poiché, a causa di difficoltà finanziarie anche connesse alla notoria crisi economica, si era trovata in un dato momento a non riuscire più a far fronte con regolarità alle obbligazioni contrattuali, aveva dovuto accettare, obtorto collo, la pretesa del
[...] di stipulare un quarto mutuo, destinato, sostanzialmente nella sua totalità, all'estinzione CP_3 anticipata dei precedenti tre mutui: l'indicata finalità del mutuo del 27.10.2011 era pacifica e documentale, siccome richiamata non soltanto nella deliberazione dell'organo amministrativo del datata 10.10.2011, ma anche dalla comunicazioni ASCOMFIDI in data 28 settembre Controparte_3 e 24 ottobre 2011, costituenti l'allegato “I” del detto contratto di mutuo;
invero, immediatamente dopo la stipulazione del contratto di mutuo del 27.10.2011, in attuazione della suindicata finalità, si era proceduto all'anticipata estinzione dei tre precedenti mutui in essere.
Con un primo motivo di opposizione, è stata quindi dedotta la nullità del contratto di mutuo del 27 ottobre 2011, posto a fondamento dell'ingiunzione, per illiceità della causa o per carenza della causa in concreto, in ragione del collegamento negoziale esistente tra il medesimo contratto di mutuo del 27 ottobre 2011 e i contratti di finanziamento e mutuo precedentemente stipulati: collegamento, derivante dall'interdipendenza funzionale tra i vari negozi, che ne aveva condizionato l'esecuzione, l'efficacia e la validità.
Le opponenti hanno infatti allegato che dalla relazione di consulenza contabile, a firma del dr.
[...]
era emerso che in tutti e tre i contratti, le cui esposizioni debitorie erano stati estinte per il Per_5 tramite del mutuo posto a fondamento dell'ingiunzione, erano stati pattuiti e applicati interessi usurari.
In particolare, le opponenti hanno lamentato che:
- con riguardo al mutuo del 14.06.2000, il tasso effettivo (comprensivo del tasso di mora, delle spese e delle commissioni) era stato pari al 10.150% a fronte di un tasso-soglia pari all'8,730%, sicché, poiché a fronte di una erogazione di euro 722.905,00 il aveva Controparte_3 percepito l'importo di euro 823.586,09, era stato indebitamente ricevuto l'importo indebito di euro 98.209,01;
- con riferimento al mutuo del 03.11.2005, il tasso effettivo (calcolato tenendo conto del tasso di mora, delle spese delle commissioni) applicato all'operazione era stato pari al 6,920%, a fronte di un tasso-soglia del 5,730%, con la conseguenza che l'istituto, ricevendo l'importo di euro
1.018.661,41 a fronte del credito effettivo pari al solo capitale di euro 842.220,00, aveva percepito l'indebita somma di euro 176.441,41;
- con riguardo al mutuo del 30.05.2006, 1'interesse effettivo era stato pari al 7,650%, a fronte di un da tasso-soglia del 6,240%, con la conseguenza che l'istituto, ricevendo l'importo di euro
426.197,32 a fronte del credito effettivo pari al solo capitale di euro 354.230,00, aveva percepito l'indebita somma di euro 71.967,32; pagina 6 di 27 - dall'operazione negoziale, valutata nella sua interezza, era stata dunque percepita l'indebita somma di euro 346.617,74.
Secondo la prospettazione ora descritta, la fittizia erogazione dell'ultimo mutuo si era di fatto concretizzata, per la Banca, in una operazione contabile di azzeramento dei mutui precedenti con addebito di capitale residuo e interessi, che aveva comportato come conseguenza che la stessa Banca aveva lucrato, a fronte di una erogazione globalmente unica, un tasso di interesse complessivo
(determinato dalla somma fra gli interessi originari e quelli previsti dal mutuo del 27.10.2011) di gran lunga maggiore rispetto al tasso-soglia, e peraltro calcolato anche sulla quota del debito precedente ricomprendente l'importo degli interessi.
A avviso delle opponenti, la nullità del contratto di mutuo si era riverberata sulla validità delle fideiussioni prestate, determinandone la nullità e/o l'inefficacia ai sensi dell'art. 1939, c.c.; inoltre, le originarie fideiussioni prestate dalle odierne opponenti avrebbero dovuto essere ritenute estinte ai sensi dell'art. 1956 cod. civile, dal momento che la Banca aveva fatto successivo credito, e per somme ingenti, alla “ ben conoscendone lo stato di crescente difficoltà finanziaria, e ciò in danno delle CP_6 fideiubenti.
Con un ulteriore motivo di doglianza, è stata censurata l'annullabilità del titolo della pretesa monitoria opposta perché viziato da errore essenziale riconoscibile, posto che negli ultimi mesi dell'anno 2011 il Per_
principalmente nella persona del funzionario dr. , aveva richiesto e preteso da Controparte_3
la stipulazione del mutuo di ripianamento, richiedendo altresì espressamente la prestazione CP_6 di apposita garanzia fideiussoria (inizialmente fino a concorrenza dell'importo di euro 1.600.000,00) da parte di e con l'esplicito avvertimento che, in difetto di loro Persona_1 Parte_1 adesione, la posizione sarebbe stata volturata a sofferenza anche relativamente alle posizioni delle odierne opponenti quali garanti della medesima società in forza delle rispettive Controparte_6 fideiussioni anteriormente prestate e si sarebbe agito per il recupero: per tale motivo, le garanti del tutto ignare delle somme indebitamente richieste, ben note viceversa alla Banca, si erano determinate alla concessione delle nuove fideiussioni.
Infine, in subordine, sono state domandate la compensazione del controcredito della “ nei CP_6 confronti del a titolo di indebito oggettivo con il credito della Banca per i ratei Controparte_3 scaduti del mutuo del 27.10.2011 e la conseguente dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti per l'affermata decadenza dal beneficio del termine.
Alla luce di quanto esposto, le opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale
“previa revoca del decreto opposto e rigettata ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: A) accertare e dichiarare l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi e di mora previsti nei contratti di mutuo 14.06.2000, 3.11.2005 e 30.05.2006 di cui in premessa;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle relative pattuizioni, e la non debenza di interessi da parte della mutuataria e dei garanti, ex art. 1815 c.c., in dipendenza dei predetti contratti;
C) consecutivamente accertare e dichiarare che la mutuataria ha corrisposto al che indebitamente lo ha Controparte_3 percepito, l'importo di €. 346.617,74, o quello diverso, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa, a titolo di interessi sui mutui di cui alla conclusione sub A che precede;
D) accertati e dichiarati, per quanto occorra, il collegamento negoziale intercorrente fra il mutuo 27.10.2011 e i tre precedenti e la natura usuraria ed anatocistica degli interessi pattuiti nel mutuo 27.10.2011, e in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del primo per violazione di norme imperative e/o per illiceità della causa diretta e derivata, per le ragioni di cui all'espositiva che precede;
E) accertare e dichiarare per l'effetto, ex art. 1939 cod. civile, la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate in atto 27.10.2011 dalle opponenti;
F) in subordine pronunciare l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile in capo alle odierne opponenti, delle fideiussioni pattuite dalle odierne opponenti in sede di stipula dell'atto di mutuo 27.10.2011; G) in gravando subordine rispetto alle conclusioni che
pagina 7 di 27 precedono, accertare e dichiarare che in esito all'indebito percepito dalla Banca opposta nei termini di cui alla conclusione sub C che precede, e al conseguente diritto alla relativa ripetizione da parte della mutuataria e della conseguente accertanda compensazione fra il relativo credito e quello vantato dalla Banca in esito al mancato pagamento delle rate scadute del mutuo 27.10.2011, il mutuo
27.10.2011 si trovava, al momento della domanda avversa, in regolare ammortamento, con conseguente illegittimità della affermata ed attuata decadenza dal beneficio del termine ed insussistenza del credito azionato;
H) in esito alla pronuncia sulle conclusioni che precedono, rigettare ogni avversa domanda proposta nei confronti delle opponenti e Persona_1 Pt_1
I) ordinare e disporre che la Banca opposta provveda alla corretta segnalazione alla Centrale
[...] Rischi della Banca d'IA e/o ad ogni ulteriore Ente e/o Organismo eventualmente interessato, sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi della Circolare Bankitalia 11.2.1991 n.139 s.m.i., e, all'esito del giudizio, disporre per ogni conseguente segnalazione ai medesimi Enti e/o Organismi da parte della Banca opposta;
L) Con vittoria di spese”.
Con separata opposizione, iscritta al n. 154/2015 r.g. avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 500/14 del 22 dicembre 2014, premessa una analitica ricostruzione delle vicende negoziali CP_1 che avevano caratterizzato i rapporti tra il da un lato, e i garanti della Società Controparte_3
quest'ultima società e successivamente la società “ dall'altro, Controparte_6 Controparte_2 con riguardo ai contratti datati 14.06.2000, 3.11.2005, 30.05.2006 e 27.10.2011, ha offerto una prospettazione difensiva, di segno analogo a quella proposta dalle opponenti e Parte_1
in ordine alla finalità, pressoché esclusiva, perseguita dal mutuo del 27.10.2011, di Persona_1 estinzione delle esposizioni debitorie derivanti dai precedenti contratti, alla pattuizione di interessi usurari accertata dal consulente di parte, dott. con riguardo ai tre contratti, le cui esposizioni Per_5 debitorie erano state estinte grazie alla provvista erogata con il contratto concluso nell'anno 2011, al collegamento negoziale esistente tra l'indicato contratto datato 27.10.2011 e i precedenti negozi, alla conseguente opponibilità alla parte mutuante, da parte dei garanti, dell'eccezione fondata sulla nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative e per illiceità della causa e, infine, alla annullabilità per errore del contratto posto a fondamento dell'ingiunzione.
Alla luce di quanto dedotto, ha formulato conclusioni del seguente tenore: voglia il CP_1 Tribunale “in via principale: a) revocare il decreto opposto;
b) accertare che i tassi applicati in forza dei contratti stipulati, rispettivamente, il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e 30 maggio 2006, tutti anticipatamente estinti, sono di misura superiore a quella consentita dalla legge;
c) accertare e dichiarare che le condizioni contenute nei suindicati contratti violano la normativa vigente e, conseguentemente, sono nulle, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.; d) dichiarare che in forza dei predetti contratti non sono dovuti interessi;
e) accertare che la CP_6 in forza del contratto stipulato il 14 giugno 2000 ha corrisposto al la
[...] Controparte_3 somma di euro 823.586,09, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
f) accertare che la in forza del contratto stipulato il 3 novembre 2005 ha CP_6 corrisposto al la somma di euro 1.018.661,41, ovvero quell'altra maggiore o Controparte_3 minore che verrà accertata nel corso di causa;
g) accertare che la in forza del contratto CP_6 stipulato il 30 maggio 2006 ha corrisposto al la somma di euro 426.197,32, Controparte_3 ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
h) accertare che gli importi pagati dalla al sono superiori a quelli dovuti per CP_6 Controparte_3 complessivi euro 346.617,44, ovvero per quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
i) determinare l'esatto ammontare delle somme che sarebbero spettate al
[...] ad estinzione dei predetti contratti;
l) accertare e dichiarare che il contratto in data Controparte_3 27 ottobre 2011 è nullo in quanto ha per oggetto l'erogazione in violazione di espresse previsioni di legge;
m) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata da CP_1 per il pagamento della somma erogata con il contratto in data 27 ottobre 2011; n) accertare e
[...]
pagina 8 di 27 dichiarare che l'ammontare della garanzia fideiussoria prestata da è, comunque, CP_1 frutto di un errore causato dal comportamento tenuto dal e, per l'effetto, Controparte_3 annullare la stessa garanzia;
o) quindi, dichiarare che non può essere escussa la garanzia fideiussoria prestata da e che quest'ultimo non è tenuto a pagare somma alcuna in quanto libero CP_1 da qualsiasi obbligazione;
p) accertare e determinare l'ammontare dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da a causa del comportamento tenuto dal CP_1 Controparte_3
q) condannare il al pagamento in favore di della somma Controparte_3 CP_1 determinata a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
r) con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via subordinata: a) revocare il decreto opposto;
b) accertare che i tassi applicati in forza dei contratti stipulati, rispettivamente, il 14 giugno 2000, il 3 novembre 2005 e 30 maggio 2006, tutti anticipatamente estinti, sono di misura superiore a quella consentita dalla legge;
c) accertare e dichiarare che le condizioni contenute nei suindicati contratti violano la normativa vigente e, conseguentemente, sono nulle, giusta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.; d) dichiarare che in forza dei predetti contratti non sono dovuti interessi;
e) accertare che la in forza del contratto stipulato il 14 giugno 2000 ha CP_6 corrisposto al la somma di euro 823.586,09, ovvero quell'altra maggiore o Controparte_3 minore che verrà accertata nel corso di causa;
f) accertare che la in forza del contratto CP_6 stipulato il 3 novembre 2005 ha corrisposto al la somma di euro Controparte_3
1.018.661,41, ovvero quell'altra maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
g) accertare che la in forza del contratto stipulato il 30 maggio 2006 ha corrisposto al CP_6 la somma di euro 426.197,32, ovvero quell'altra maggiore o minore che
Controparte_3 verrà accertata nel corso di causa;
h) accertare che gli importi pagati dalla al CP_6 [...] sono superiori a quelli dovuti per complessivi euro 346.617,44, ovvero per quell'altra
Controparte_3 somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
i) determinare l'esatto ammontare delle somme che sarebbero spettate al ad estinzione dei predetti contratti: l)
Controparte_3 determinare l'ammontare dei danni subiti e subendi dalla a causa del comportamento CP_6 tenuto dal anche con riferimento al tipo di contratto stipulato il 27 ottobre
Controparte_3
2011; m) condannare il a rimborsare e, quindi, a pagare in favore della Controparte_3 le somme da questa corrisposte in misura maggiore rispetto a quella dovuta per CP_6 l'estinzione dei predetti contratti nonché la somma determinata a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla stessa il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria da ogni singola data CP_6 di maturazione dei crediti;
n) effettuare una compensazione tra reciproci debiti e crediti, all'esito della stessa determinare quale delle due parti sia creditrice nei confronti dell'altra e, conseguentemente condannare chi risulterà debitore al pagamento in favore dell'altra parte della somma accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria solo qualora la condanna sia in favore della .; o) per CP_9 l'ipotesi che risulti debitrice la rideterminare l'ammontare della garanzia fideiussoria CP_6 prestata da in proporzione alla somma che verrà accertata;
p) accertare e dichiarare CP_1 che il è illegittimamente receduto dal contratto in data 27 ottobre 2011 e, Controparte_3 quindi, non aveva il diritto di dichiarare l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
q) ordinare al di rimettere in termini la concedendole lo stesso numero di Controparte_3 CP_6 rate originariamente previste nel contratto del 27 ottobre 2011, a decorrere dalla data dell'emanazione della sentenza;
r) conseguentemente, dichiarare che, allo stato, non può essere escussa la garanzia fideiussoria prestata da s) accertare e determinare l'ammontare CP_1 dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da a causa del comportamento tenuto CP_1 dal t) condannare il al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_3 della somma determinata a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti con gli CP_1 interessi e la rivalutazione monetaria;
u) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
La società e la società “ quest'ultima nella sua qualità di terza Controparte_6 Controparte_2 datrice di ipoteca e entrambe in persona del loro amministratore pro tempore, hanno CP_1 pagina 9 di 27 proposto un'ulteriore opposizione, iscritta al n. 1214/2015 r.g. in data 25 settembre 2015, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nei confronti del esponendo: Controparte_3
- di aver previamente domandato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 129/2014 promossa dal con ricorso ex art. 615 c.p.c., comma secondo, e istanza di Controparte_3 sospensione ex art. 624 c.p.c.;
- che con provvedimento del 07.04.2015 il giudice dell'esecuzione aveva stabilito l'udienza per la comparizione delle parti dando termine per la notifica del ricorso e del decreto;
- all'esito dell'udienza di comparizione, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito;
- che la medesima società “ era cliente del ., per aver CP_6 CP_6 Controparte_3 sottoscritto i seguenti contratti di mutuo: 1) contratto a tasso variabile n. Rep. 25.387, stipulato in data 27.10.2011 per € 1.600.000,00; 2) contratto a tasso fisso n. Rep. 410139, stipulato in data 14.06.2000 per € 772.905,38; 3) contratto a tasso variabile n. Rep. 19.920, stipulato in data 30.05.2006 per € 1.000.000,00 di cui erogati € 354.230,00; 4) contratto a tasso variabile n. Rep. 14657, stipulato in data 03.11.2005 per € 920.000,00 di cui erogati € 842.220,00;
- di aver commissionato lo svolgimento di perizie tecniche dalle quali era emersa la corresponsione in favore della banca di somme non dovute e, precisamente: l'importo di euro € 45.653,07 quanto al contratto di cui al precedente punto 1); € 358.816,34, quanto al contratto di cui al punto 2); € 88.191,59, quanto al contratto di cui al precedente punto 3); € 210.428,82, quanto al contratto di cui al precedente punto 4);
- che il contratto sottoscritto in data 27.10.2011 era stato sottoscritto al solo fine di procedere all'estinzione anticipata dell'esposizione debitoria dei precedenti contratti di mutuo, atteso che la medesima opponente aveva utilizzato, pressoché interamente (erano residuati infatti circa 11.000 euro), l'ammontare del prestito per l'estinzione anticipata dei tre mutui sopra descritti.
Tanto esposto, le società opponenti, premessa una analitica ricostruzione delle condizioni contrattuali che erano state previste nei quattro contratti di mutuo, hanno proposto, sulla scorta degli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti, quattro separate ipotesi di calcolo, dalle quali era risultato, in ogni caso, l'addebito a carico delle società clienti di somme non dovute.
Nella prima ipotesi ricostruttiva è stata svolta una verifica del tasso soglia alla stipula dei contratti con riferimento ai soli interessi di mora, all'esito della quale, senza considerare la maggiorazione media di 2,10 punti, era emersa la previsione, con riferimento al contratto n. 410139 stipulato il 14.06.2000, di un tasso di mora pari al 10,15% contro un tasso soglia dell'8,73.
La seconda ipotesi proposta ha verificato il superamento del tasso soglia vigente alla stipula prendendo in considerazione i tassi previsti da contratto e rapportandoli al tasso soglia vigente alla stipula, nonché alla luce del tasso effettivo di mora (T.E.M.O.): tale ipotesi ricostruttiva, esaminando le previsioni di cui agli articoli 3, del contratto sottoscritto in data 27.10.2011, 5 del contratto del 14.06.2000 e 4, dei contratti del 30.05.2006 e del 3.11.2005, ha condotto a accertare il superamento del tasso effettivo di mora rispetto al tasso vigente alla stipula in relazione a tutti i contratti oggetto di esame, mediante la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori.
La terza analisi suggerita ha riscontrato il superamento del tasso soglia, calcolato applicando la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, cumulando gli interessi corrispettivi e moratori.
La quarta ipotesi ricostruttiva ha riscontrato il superamento del tasso soglia vigente alla stipula prendendo in considerazione gli interessi di mora calcolati in base al tasso indicato dal contratto e la quota di interessi di ciascuna rata e rapportando tale “cumulo” alla quota capitale di ciascuna rata.
pagina 10 di 27 In ultima analisi, il contratto oggetto del procedimento risultava connotato da usura, in qualsiasi ipotesi ricostruttiva proposta dalle società opponenti, le quali hanno domandato la declaratoria di gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ., e la compensazione delle somme indebitamente corrisposte con quanto ancora dovuto.
Le società e la società “ hanno inoltre lamentato: a) l'anatocismo Controparte_6 Controparte_2 determinato dal meccanismo di ammortamento alla francese, in ragione del quale, con riferimento al contratto n. rep. 410139 del 14.06.2000, le somme indebitamente pagate ammontavano a euro
23.561,96, che avrebbero dovuto essere restituite ovvero compensate con le rate future;
b) l'integrazione della c.d. usura “in concreto”, per cui avrebbero dovuto essere considerati usurari anche gli interessi e gli altri vantaggi o compensi che, in relazione alle concrete modalità del fatto, fossero risultati sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li aveva dati o promessi si fosse trovato in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
c) l'indeterminatezza del t.a.e.g.; d) la nullità del contratto di mutuo che era stato stipulato con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente, frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute;
e) l'errata segnalazione degli stati dei rapporti creditori presso la centrale rischi come in “sofferenza” e “non contestati”, anziché con il codice 901. CP_ CP_ Sulla scorta di quanto dedotto, le società “ e la società “ hanno così CP_6 Controparte_2 concluso: voglia il Tribunale: “in via preliminare: 1) ordinarsi al di Controparte_3 effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce
“stato del rapporto” contestato, ai sensi della Circolare Banca D'IA 11.02.91 n. 139 14° aggiornamento e successive modifiche ed integrazioni e condannare il al Controparte_3 risarcimento del danno a favore della derivato dalla predetta mancata modifica della CP_6
Segnalazione e liquidato in via equitativa. Nel merito: 2) dichiarare la nullità parziale dei contratti di cui in narrativa relativamente alle clausole sugli interessi in quanto stipulate in violazione della normativa antiusura e, di conseguenza, disporre che i medesimi contratti siano derubricati a contratti a titolo gratuito ex art.1815 II comma c.c.. 3) Accertare la pattuizione e l'applicazione di tassi e condizioni “in concreto” usurari e, per l'effetto, applicare l'art. 1815, c. 2, c.c.. 4) Dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 - 1419
c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9, co. 3, legge 192/1998 (divieto di abuso di dipendenza economica), individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere in relazione al contratto di mutuo n. Rep. 25.387 del 27.10.2011. 5) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. Rep. 25.387 del 27.10.2011, in quanto lo stesso aveva come sola finalità di azzeramento dell'esposizione debitoria generata dai contratti di mutuo n. Rep. 410139 del 14.06.2000, n. Rep. 19.920 del 30.05.2006 e n. Rep. 14657 del 03.11.2005, frutto di illecita applicazione di interessi usurari. 6) Previo accertamento degli importi effettivamente esborsati da in relazione ai contratti di mutuo n. Rep. 410139 del 14.06.2000, n. Rep. 19.920 del CP_6 30.05.2006 e n. Rep. 14657 del 03.11.2005, rideterminare l'importo che effettivamente CP_6 doveva versare in relazione ai contratti di mutuo n. Rep. 410139 del 14.06.2000, n. Rep. 19.920 del 30.05.2006 e n. Rep. 14657 del 03.11.2005. In caso di accertamento di maggiori esborsi da parte della portare dette somme in compensazione con l'eventuale credito residuo della CP_6 [...] relativo al contratto di mutuo n. Rep 25.387 del 27.10.2011 7) Rideterminare Controparte_3 l'importo delle rate relative al contratto di mutuo n. Rep 25.387 del 27.10.2011 di sola restituzione del capitale erogato, decurtando i versamenti già eseguiti – in ciò confermando le perizie in atti – e conseguentemente accertare e dichiarare che la vanta un credito (il cui importo andrà CP_6 determinato dal CTU) da portarsi in compensazione delle rate non ancora scadute. 8) Col favore delle
pagina 11 di 27 spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Il si è costituito in ciascuno dei procedimenti di opposizione proposti, Controparte_3 contestando ogni motivo di doglianza sollevato dalle parti opponenti e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 15 giugno 2015 è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 154/2015 r.g. a quello iscritto al n. 147/2015 r.g..
Con ordinanza datata 22 marzo 2017 è stata disposta la riunione del procedimento distinto al n.
1214/2015 r.g. al procedimento iscritto al n. 147/2015 r.g.
All'udienza del 19 dicembre 2019 è stata dichiarata l'interruzione del processo, in ragione della dichiarazione di fallimento della società Controparte_6
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2020, le opponenti e hanno Parte_1 Persona_1 riassunto i due procedimenti riuniti (n. 147/2015 e 154/2015 r.g.).
Con separati ricorsi depositati rispettivamente in data 14 aprile 2020 e 27 aprile 2020 CP_1 CP_ e la società “ hanno riassunto il medesimo procedimento n. 147/2015 r.g., con Controparte_2 specifico riferimento anche agli ulteriori procedimenti già riuniti nn. 154/2015 e 1214/2015 r.g.
Il fallimento della società “ in liquidazione non è comparso nel giudizio riassunto da CP_6 [...]
e dalla CP_1 Controparte_2
Con le note di trattazione scritta depositate in data 25.02.2022 le opponenti e Parte_1 Per_1
sulla scorta della sopravvenuta pronuncia n. 41994 del 30.12.2021 della Corte di Cassazione
[...]
a Sezioni Unite che aveva affermato la parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante “in relazione alle sole clausole contrastanti agli artt. 2, comma 2, lett. A), della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” ai sensi degli artt. 2, comma 3 della predetta L. n. 287/1990 e dell'articolo 1419, cod.civ., relativamente alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, hanno eccepito la nullità della clausola di cui alla lett. d) dell'art. 5 bis del contratto di mutuo posto a fondamento dell'ingiunzione, anche sotto questo ulteriore profilo.
Con ordinanza resa in data 28 agosto 2023, essendo stato dalla parte opponente dichiarato l'intervenuto decesso di idoneo a provocare l'interruzione delle sole cause che erano state iscritte Persona_1 al n. 147/2015 e al n. 154/2015 r.g., è stata disposta la separazione del procedimento iscritto al n. 1214/2015 r.g., rinviato a altra udienza, dal procedimento iscritto al n. 147/2015 r.g., che è stato dichiarato interrotto.
Con separati ricorsi per riassunzione depositati rispettivamente in data 28 novembre 2023 e 30 novembre 2023 e hanno riassunto il procedimento iscritto al n. 147/2015 r.g. Pt_1 CP_1
In data 20 giugno 2024, il procedimento iscritto al n. 1214/2015 r.g. è stato nuovamente riunito al presente procedimento iscritto al n. 147/2015 r.g..
La causa, istruita con produzioni documentali, previo espletamento di consulenza contabile d'ufficio, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c..
*******
Tutte le opposizioni proposte devono essere rigettate, in quanto infondate.
1. Usura.
1.1. Occorre premettere che, ai sensi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 1815, c.c.:
pagina 12 di 27 “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284”; il secondo comma dell'indicata disposizione, nella formulazione modificata dalla legge n. 108/1996, stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Nel regime anteriore alla legge n. 108/1996 il negozio di mutuo veniva considerato illecito, ove venisse convenuta la pattuizione di interessi a tasso elevato, solo nel caso di ricorrenza degli estremi del delitto di usura di cui all'art. 644, c.p., come precedentemente formulato. A seguito della riformulazione del reato di usura operata dalla l. n. 108/1996, è stato soppresso l'elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno e è stato previsto che è la legge a stabilire “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai” (cfr. art. 644, comma terzo, c.p.) con determinazione del tasso massimo delegata al Ministero del tesoro (cd. “tasso soglia”).
Con riguardo al tema dell'usura e degli interessi moratori, sono oramai intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U., n. 19597/2020), articolando i seguenti principi di diritto: 1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
2) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché
“fuori mercato”, da cui la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; 3) ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
4) si applica l'art. 1815, comma secondo, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma primo, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
5) anche in corso di rapporto sussiste l'interesse a agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento e il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento; 6) nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma primo, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.; 7) l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697, si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
1.2. Ciò premesso, l'intera prospettazione difensiva offerta nelle tre opposizioni che sono state riunite nella presente vertenza deve essere disattesa, in ragione del dirimente rilievo secondo cui le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento hanno condotto a negare la presenza di condizioni usurarie nei quattro contratti che hanno interessato i rapporti negoziali tra le parti del giudizio.
L'analisi compiuta dalla consulente tecnica d'ufficio nominata, dott.ssa nella relazione Persona_7 depositata in data 7 novembre 2017, come successivamente integrata in data 15 giugno 2018, ha escluso la sussistenza di tassi usurari in ciascuno dei quattro contratti che sono stati oggetto delle pagina 13 di 27 censure delle parti opponenti.
1.2.1. Muovendo dalla disamina del contratto, rogato dal Notaio Loriga in data 14 giugno 2000 (rep.
410139/racc.26754), che ha previsto un importo finanziato di euro 722.905,38, occorre premettere che il piano di ammortamento dell'operazione è stato sviluppato mediante l'applicazione della metodologia
“alla francese”, con previsione di rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
è stato stabilito un periodo di preammortamento pari a 36 mesi, con un tasso di interesse fisso per tale periodo fisso pari al 6,15%, e un periodo di ammortamento di 120 mesi, con previsione di 2 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 14/12/2003, e con un tasso di interesse fisso del 6,15. È stato inoltre convenuto un tasso di mora fisso, nella misura del 10,15%, previsto da contratto pari al tasso corrispettivo maggiorato di 4,00 punti percentuali, da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.
Ai fini del calcolo del TAEG, nella relazione tecnica d'ufficio, sulla scorta del tasso di interesse iniziale, pari al 6,150%, rilevato al momento della stipula del contratto e con riferimento al periodo di preammortamento, sono state considerate le spese iniziali, eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc. e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata (le prime per un totale di euro 1.718,94, e le seconde con un'incidenza su ciascuna rata per euro 1,02; cfr. relazione tecnica depositata in data 15 giugno 2018, pagine 7, 8 e 9).
Alla stregua dei calcoli eseguiti, è stato possibile accertare come il TAEG fosse pari alla misura percentuale del 6,352%.
La Consulente ha quindi concluso che: “il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'IA per il periodo 01/04/2000 - 30/06/2000 per le operazioni classificate come altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (oltre 5000 euro)” (tasso soglia su base annua pari a 6,67: cfr. d.m. 23.03.2000 e pag. 8, relazione cit.).
La C.t.u. ha inoltre accertato come il tasso di mora, di cui al contratto in disamina, nella misura inizialmente convenuta, fosse pari a 10,150% e come tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 14 giugno 2000, risultasse inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'IA per il periodo e la classe di operazioni su menzionati, secondo il metodo conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'IA e alle indicazioni delle S.U. sopra citate.
Sulla base dei rilievi tracciati, è stato possibile concludere che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 14 giugno 2000, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, e escluse solo le imposte e le tasse, e considerati gli interessi di mora, non risultavano usurari, siccome non superiori al limite indicato dalla legge (cfr. relazione cit.).
1.2.2. Quanto all'analisi del contratto rogato dal Notaio in data 3 novembre 2005 (rep. Per_4
14657) per un importo finanziato di euro 842.220,00, si osserva che il piano di ammortamento dell'operazione è stato sviluppato mediante l'applicazione di una variante della metodologia “alla francese” nel senso che sono state previste quote di capitale predeterminate sulla base del tasso di ingresso e quote di interessi variabili in funzione del tasso applicato sulla singola rata, calcolate sul numero di giorni effettivi di decorrenza dell'interesse: è stato quindi stabilito un periodo di preammortamento pari a 138 mesi, con riferimento al quale il tasso di interesse era variabile sulla base del parametro del tasso Euribor Media 6 mesi e con l'aggiunta di uno spread dell'1,50%; è stato, inoltre, previsto un periodo di ammortamento di 144 mesi, con previsione di 2 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 30/11/2016: il tasso di interesse per il periodo di ammortamento risultava soggetto a variazioni pagina 14 di 27 periodiche e aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor Media 6 mesi e aggiungendo uno spread dell'1,50%. Il tasso di mora fisso da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento è stato stabilito nella misura del 5,70%.
L'analisi condotta dalla Consulente nominata dall'Ufficio ai fini della determinazione e della verifica del Taeg ha rilevato, sulla base delle condizioni ora indicate, come il tasso di interesse iniziale al momento della stipula del contratto fosse pari alla misura percentuale del 3,922% e come il tasso per il periodo di preammortamento fosse pari alla misura percentuale del 3,472%: nel calcolo sono state considerate le spese iniziali, come le eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc., e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata (le prime per un totale di euro 2.330,00, e le seconde con un'incidenza su ciascuna rata per euro 3,10; cfr. relazione tecnica depositata in data 15 giugno 2018, pagine da 23 a 42).
Alla stregua dei calcoli eseguiti, è stato possibile accertare che il TAEG è stato pari alla misura percentuale del 3,696%.
La Consulente ha quindi accertato che: “il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'IA per il periodo 01/10/2005 - 31/12/2005 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso variabile” (tasso soglia su base annua pari a 3,82: cfr. d.m. 21.09.2005 e cfr. pag. 25, relazione cit.).
La C.t.u. ha infine rilevato come il tasso di mora, di cui al contratto in disamina, nella misura inizialmente convenuta, fosse pari a 5,700% e come tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 3 novembre 2005, risultasse inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'IA per il periodo e la classe di operazioni su menzionati, secondo il metodo conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'IA e alle indicazioni delle S.U. sopra citate.
Anche con riferimento al contrato concluso in data 3 novembre 2005 è stato quindi possibile concludere che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, e escluse solo le imposte e le tasse, e considerati gli interessi di mora, non risultavano usurari, siccome non superiori al limite legale (cfr. pag. 25, relazione cit.).
1.2.3. In relazione al contratto, rogato dalla Notaia in data 30 maggio 2006 Per_2
(rep.19920/racc.6577), con previsione di un importo finanziato di euro 354.230,00, si rileva che il piano di ammortamento dell'operazione è stato sviluppato mediante l'applicazione della metodologia
“alla francese”, con previsione di rate variabili costituite da una quota di interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi: è stato altresì stabilito un periodo di preammortamento pari a 48 mesi, con un tasso di interesse per tale periodo di entità variabile, rilevato assumendo come parametro di base il tasso Euribor Media 6 mesi e aggiungendo uno spread del 1,50%, e un periodo di ammortamento di 228 mesi, con previsione di 2 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 31/01/2010, e con un tasso di interesse per tale periodo soggetto a variazioni periodiche e aggiornato assumendo come parametro di base il tasso
Euribor Media 6 mesi e aggiungendo uno spread del 1,50%; infine, è stato convenuto un tasso di mora fisso nella misura del 6,20% da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento e è stato stabilito l' nella misura percentuale pari al 4,088%. CP_10
Con riguardo alla determinazione e alla verifica del Taeg, nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato che il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto è stato pari alla misura percentuale del 4,180%, mentre per il periodo di preammortamento il tasso è stato pari al 4,176%: nel calcolo sono state considerate le spese iniziali, come le eventuali spese pagina 15 di 27 di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc., e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata
(le prime per un totale di euro 2.190,00, e le seconde con un'incidenza su ciascuna rata per euro 3,10; cfr. relazione tecnica depositata in data 15 giugno 2018, pagine da 43 a 62).
Alla stregua dei calcoli eseguiti, è stato possibile accertare che il TAEG è stato pari alla misura percentuale del 4,303%. La Consulente ha quindi accertato che: “il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'IA per il periodo 01/04/2006 - 30/06/2006 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso variabile” (tasso soglia su base annua pari a 4,14: cfr. d.m. 15.03.2006 e cfr. pag. 44, relazione cit.).
La C.t.u. ha infine rilevato come il tasso di mora, di cui al contratto in disamina, nella misura inizialmente convenuta, fosse pari a 6,200% e come tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 30 maggio 2006, risultasse inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di
2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'IA per il periodo e la classe di operazioni su menzionati, secondo il metodo conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'IA e alle indicazioni delle S.U. sopra citate.
In ultima analisi, gli interessi pattuiti nel contratto concluso in data 30 maggio 2006, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, e escluse solo le imposte e le tasse,
e considerati gli interessi di mora, non sono risultati usurari, siccome non superiori al limite legale (cfr. pagine 44 e 45, relazione cit.).
1.2.4. Il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27 ottobre 2011, rogato dalla Notaia Per_2
(rep. 25387/racc.10466) ha previsto un importo finanziato di euro 1.600.000,00 e un piano di ammortamento sviluppato mediante l'applicazione della metodologia “alla francese” con rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Il contratto ora indicato ha previsto un periodo di preammortamento pari a 66 giorni, con un tasso di interesse variabile riferito al parametro di base del tasso Euribor 6 mesi e aggiungendo uno spread del 2,20%, e un periodo di ammortamento di 180 mesi, con previsione di 2 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal
31/12/2011, e con un tasso di interesse per il periodo di ammortamento soggetto a variazioni periodiche e aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 6 mesi e aggiungendo uno spread del
2,20%.
Nel contratto concluso in data 27 ottobre 2011 è stato inoltre convenuto un tasso di mora variabile da aggiornare per ciascun periodo di decorrenza sulla base della quotazione del tasso Euribor 6 mesi su base 365 maggiorato di 2,20 punti percentuali. Il valore alla stipula di detto tasso, applicabile in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento, è pari al 4,013%.
Orbene l'analisi condotta dalla Consulente nominata dall'Ufficio ai fini della determinazione e della verifica del Taeg ha rilevato, sulla base delle condizioni ora indicate, come il tasso di interesse iniziale al momento della stipula del contratto fosse pari alla misura percentuale del 4,029% e come il tasso per il periodo di preammortamento fosse pari alla misura percentuale del 3,989%: nel calcolo sono state considerate le spese iniziali, come le eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc., e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata (le prime per un totale di euro 10.306,00, e le seconde con un'incidenza su ciascuna rata per euro 1,00; cfr. relazione tecnica depositata in data 15 giugno 2018, pagine da 63 a 81).
Alla stregua dei calcoli eseguiti, è stato possibile accertare che il TAEG è stato pari alla misura percentuale del 4,163%.
La Consulente ha quindi accertato che: “il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia
pagina 16 di 27 usura rilevato da Banca d'IA per il periodo 01/10/2011 - 31/12/2011 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso variabile” (tasso soglia su base annua pari a 3,30: cfr. d.m. 26.09.2011 e pag. 64, relazione cit.).
La C.t.u. ha infine rilevato come il tasso di mora, di cui al contratto in disamina, nella misura inizialmente convenuta, fosse pari a 4,013% e come tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 27 ottobre 2011, risultasse inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'IA per il periodo e la classe di operazioni su menzionati, secondo il metodo conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'IA e alle indicazioni delle S.U. sopra citate.
Anche con riferimento al contrato concluso in data 27 ottobre 2011 è stato quindi possibile concludere che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, e escluse solo le imposte e le tasse, e considerati gli interessi di mora, non risultavano usurari, perché non superiori al limite legale (cfr. pag. 64, relazione cit.).
Conclusivamente, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, come integrata in data 15 giugno 2018, ha escluso la sussistenza di alcuna somma da recuperare a favore delle parti opponenti in relazione ai quattro contratti oggetto di accertamento.
1.3. Le conclusioni cui è pervenuta la Consulente dell'Ufficio devono essere condivise in quanto logicamente lineari e ampiamente argomentate alla luce della ricostruzione dei costi e delle condizioni negoziali e poiché conformi ai principi di diritto enunciati dalla pronuncia delle S.U., sopra ricostruiti.
Invero, le considerazioni tecniche di segno differente proposte da tutte le parti opponenti hanno costituito il risultato di conteggi erronei, ottenuti, per un verso, tenendo in considerazione oneri e costi non rilevanti ai fini della verifica usuraria e, per un altro, ricorrendo a una metodologia di calcolo oramai definitivamente superata alla luce dei principi di diritto che sono stati enunciati.
Ciò vale tanto con riferimento alle contestazioni proposte dagli opponenti e e CP_1 Parte_1 dalla defunta quanto con riguardo alle censure avanzate dalle “ e la Persona_1 CP_6 società nell'opposizione introdotta ai sensi dell'art. 616, c.p.c.. Controparte_2
Infatti, anche le prime due ipotesi ricostruttive che sono state tracciate nell'opposizione ex art. 616,
c.p.c., si fondano su una verifica delle condizioni usurarie operata senza considerare la maggiorazione nella misura percentuale del 2,1 del tasso base (cfr. pagine da 7 a 27, dell'opposizione originariamente iscritta al n. 1214/2015 r.g.).
Sul punto, deve invece essere richiamato il principio di diritto secondo cui la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, da cui la formula corretta:
“T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”, e per cui, ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista (cfr. Cass. S.U., n. 19597/2020).
1.4. Non meritano condivisione neppure le ultime due ipotesi ricostruttive che sono state proposte, posto che le stesse si fondano sull'erroneo assunto in forza del quale, ai fini della verifica sull'usura, deve essere tenuto in considerazione, come parametro di riferimento, il valore risultante dalla sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori.
pagina 17 di 27 Tale approccio interpretativo è stato infatti disatteso dall'orientamento della Corte di Cassazione, confermato anche di recente, a mente del quale, allo scopo di valutare l'avvenuto rispetto della soglia di usura, è illegittima la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, attesa la diversità di funzione tra gli stessi: ferma, infatti, l'applicabilità a ciascuno di essi della disciplina antiusura, i primi assumono funzione di remunerazione per la messa a disposizione del denaro e operano dunque nella fase di regolare esecuzione del contratto, mentre i secondi costituiscono una forma convenzionale di penale per l'inadempimento, venendo in rilievo nella fase patologica dell'inadempimento (cfr. Cass. civ. 19 marzo 2025, n. 7384; Cass. n. 14214/2022; Cass. n. 31615/2021).
È stato quindi ritenuto che: “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi” (cfr. Cass., 4 novembre 2021, n. 31615).
Tutte le ipotesi ricostruttive prospettate dalle società opponenti devono dunque essere respinte per aver illegittimamente verificato il rispetto della soglia di usura, cumulando gli interessi corrispettivi con quelli moratori.
1.5. É parimenti infondata la pretesa sostenuta dalle parti opponenti e recepita CP_1 Parte_1 nella consulenza tecnica di parte dai medesimi allegata a corredo dei rispettivi atti di opposizione (cfr. relazioni a firma del dott. doc. lett. b), fasc. processuale parti e Per_5 Parte_1 Per_1 e docc. nn. 68, 69 e 70, fascicolo processuale , per cui l'indagine volta alla
[...] CP_1 verifica del superamento delle soglie di usura potrebbe svolgersi tenendo in considerazione l'incidenza del costo della penale di estinzione anticipata del mutuo.
La tesi avanzata dalle parti opponenti si pone in contrasto con l'orientamento recepito dalla Corte di Cassazione, cui il Tribunale intende conformarsi, secondo cui gli interessi moratori non devono essere cumulati con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. n. 7384/2025; Cass. n. 27139/2024; Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 23866/2022;
Cass. n. 7352/2022).
Si è infatti affermata l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e/o moratori, poiché la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
mentre i secondi costituiscono –quelli corrispettivi –la remunerazione fisiologica della prestazione della somma accordata –quelli moratori –una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro ricevuto, atti a sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi (cfr. Cass. cit.).
Da ciò deriva che l'incidenza degli oneri della penale di estinzione anticipata non possa essere tenuta in considerazione ai fini della verifica dell'usura.
1.6. Devono inoltre essere disattese le contestazioni delle parti opponenti in ordine all'anatocismo determinato dal meccanismo di ammortamento “alla francese”, per violazione del disposto dell'art. 1283, c.c., e in ragione della nullità derivante dall'indeterminatezza o dall'indeterminabilità dell'oggetto negoziale: fenomeno, che si sarebbe verificato con riguardo al contratto rogato dal Notaio Loriga in data 14 giugno 2000 (rep. 410139/racc.26754).
Il contratto ora indicato, contempla un piano di ammortamento dell'operazione, sviluppato mediante pagina 18 di 27 l'applicazione della metodologia “alla francese”, con previsione di rate costanti costituite da una quota di interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, e una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
tanto in relazione al periodo di preammortamento che in relazione al successivo periodo di ammortamento previsto è stato convenuto un tasso di interesse fisso.
Orbene, l'orientamento prevalente, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'ammortamento “alla francese” non ha alcuna attinenza con l'anatocismo in quanto, a ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri.
È stato anche di recente affermato che l'ammortamento “alla francese” costituisce espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora, o non interamente, esigibile, come, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale (Cass. n. 1168/2025; Cass.
Sez. Un. n. 15130/2024).
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Pertanto anche la censurata nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto non è fondata.
2. Usura soggettiva.
Non meritano condivisione le doglianze delle parti opponenti afferenti alla lamentata usurarietà degli interessi e degli ulteriori vantaggi o compensi, posto che gli stessi, in relazione alle concrete modalità del fatto, risulterebbero sproporzionati rispetto alla prestazione del denaro, in quanto chi li aveva dati o promessi si era trovato in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
La relativa censura è stata dedotta in modo del tutto generico e è rimasta al livello di mera allegazione di parte, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Non sono emerse infatti né la sproporzione tra la prestazione resa dall'istituto bancario e gli interessi, o altri vantaggi o compensi, corrisposti dal correntista, né la situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui si sarebbe dovuto trovare il debitore.
Si consideri peraltro che neppure è stato specificamente individuato e determinato il momento, rilevante sotto il profilo cronologico, in cui, nel corso della lunga relazione commerciale tra le parti del giudizio, sarebbe iniziata la situazione di difficoltà economica.
Né è stato indicato alcun indice che, in concreto, renda evidenza della sproporzione tra le prestazioni.
3. Indeterminatezza del Taeg.
È infondato anche l'ulteriore motivo di opposizione afferente alla censurata illegittimità della richiesta CP_1 di pagamento avanzata per l'indeterminatezza del Taeg concordato o per errata indicazione dell'
In relazione a tale censura, deve essere richiamato l'orientamento recepito, anche di recente, dalla Corte di Cassazione a mente del quale l'indice sintetico di costo, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), costituisce un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, avente solamente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, con la conseguenza che la sua inesatta pagina 19 di 27 indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, tale indice non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui erronea indicazione, o la cui mancata indicazione nella forma scritta, è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. n. 39169/2021; Cass. 3 luglio 2024, n. 18235).
4. Collegamento negoziale: illiceità della causa e carenza della causa in concreto.
Le parti opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo sottoscritto il 27 ottobre 2011, in ragione del collegamento negoziale esistente tra il medesimo contratto e i contratti di mutuo precedentemente stipulati: collegamento, derivante dall'interdipendenza funzionale esistente tra i vari negozi, che ne aveva condizionato esecuzione, efficacia e validità.
Nella ricostruzione sostanzialmente proposta da tutte le parti opponenti –che pure hanno evidenziato profili e aspetti distinti di invalidità –il negozio concluso nell'anno 2011, avente natura di mutuo solutorio, era stato stipulato con la sola finalità di azzerare l'esposizione debitoria di cui ai precedenti finanziamenti conclusi tra le stesse parti: la natura usuraria degli interessi convenuti nei precedenti contratti si era dunque riverberata sulla liceità dell'ultimo contratto che era stata sottoscritto, funzionalmente collegato ai precedenti.
La descritta finalità, inoltre, aveva consentito all'istituto bancario di lucrare, a fronte di una erogazione globalmente unica, un tasso di interesse complessivo, determinato dalla somma fra gli interessi originari e quelli previsti dal mutuo del 27.10.2011, di gran lunga superiore rispetto al tasso-soglia.
È stata quindi dedotta la nullità del mutuo fondiario sottoscritto il 27 ottobre 2011 per illiceità della causa o per carenza della causa in concreto.
Nelle memorie di replica depositate nell'interesse dell'opponente è stato infine più Parte_1 precisamente osservato che il mutuo rogato nell'anno 2011, per la parte solutoria, da ritenersi –secondo la difesa della medesima opponente –assolutamente preponderante, aveva una causa concreta diversa da quella del mutuo, avendo natura sostanziale di dilazione o di pactum de non petendo ad tempus, e era pertanto privo del requisito essenziale della realità per difetto di traditio: il mutuo risultava quindi affetto da nullità e conseguente inefficacia per difetto di causa, non sussistendo la causa tipica del mutuo ma vertendosi in una fattispecie di mera pattuizione accessoria, di dilazione o pactum de non petendo ad tempus, priva di carattere novativo e inidonea, conseguentemente, a costituire obbligazioni nuove e autonome, siccome risolventesi, sotto il profilo sostanziale, in una mera operazione contabile con la quale la Banca aveva azzerato contabilmente i debiti pregressi mediante un nuovo piano di ammortamento e l'applicazione di nuovi interessi.
Le doglianze delle parti opponenti sono infondate.
Il cosiddetto mutuo solutorio, concluso per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico. Né può ipotizzarsi, in relazione al negozio di mutuo stipulato nell'anno 2011, la carenza in concreto di un fondamento causale.
Sulla questione sono intervenute –recentemente e con considerazioni estendibili anche al negozio oggetto del presente giudizio –le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, assicurando continuità all'orientamento tradizionale e prevalente (cfr. Cass. n. 5151/2024; Cass. n. 2779/2024; Cass. n. 31560/2023; Cass. n. 16377/2023; Cass. n. 23149/2022; Cass. n. 37654/2021; Cass. n. 724/2021; Cass.
n. 1945/1999; Cass. n. 11116/1992; Cass. n. 5193/1991), secondo cui non vi è ragione che possa giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale (cfr. Cass.,
pagina 20 di 27 Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841).
A avviso delle Sezioni Unite, infatti, la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate a estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976, convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142; art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765).
La Corte di Cassazione non ha escluso che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, osservando tuttavia che una tale finalizzazione dell'operazione possa rilevare esclusivamente sotto il profilo dell'inefficacia, in sede revocatoria ordinaria o fallimentare, e non sotto il profilo dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative, e affermando che, ove si tratti di mutuo fondiario –come nel caso del contratto oggetto della presente vertenza –la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi non può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento (cfr. Sez. Un., n. 5841/2025).
È stato altresì chiarito che: “la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata. Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo” (cfr. Sez. Un., n. 5841/2025).
Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto come non sia possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è e è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente: componendosi il patrimonio di ogni soggetto di beni materiali, beni immateriali e crediti, chi usa il denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa (cfr. Sez. Un. cit.).
Chiarito quindi che la finalità di azzerare l'esposizione debitoria di cui ai precedenti contratti di finanziamento e mutuo concessi dal non costituisce certamente ragione di Controparte_3 invalidità del contratto concluso in data 27 ottobre 2011, per carenza o illiceità della sua causa, le doglianze di parte opponente devono essere respinte anche per la dirimente considerazione per cui le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio abbiano condotto a escludere la previsione di condizioni usurarie tanto nei precedenti contratti stipulati dalle parti quanto in quello rogato nell'anno 2011, posto a fondamento dell'ingiunzione e dell'esecuzione per cui è causa.
Resta dunque precluso in radice di ritenere che l'illiceità dei contratti precedenti –che è stato accertato essere insussistente –possa essersi riverberata nella validità del negozio successivamente stipulato.
Neppure persuade la tesi, avvallata anche negli scritti conclusivi depositati nell'interesse dell'opponente per cui la verifica delle condizioni usurarie andrebbe svolta Parte_1 considerando un tasso di interesse complessivo, determinato dalla sommatoria fra gli interessi originari e quelli previsti dal mutuo del 27 ottobre 2011: il risultato di tale operazione –a giudizio dell'opponente, che ha anche sollecitato un'integrazione di consulenza tecnica a tal fine –risulterebbe così indubbiamente superiore rispetto al tasso-soglia.
Una simile verifica, per un verso, stride con la stessa nozione di collegamento negoziale, in forza della quale il vincolo di reciproca dipendenza che lega una pluralità di negozi, orientati a perseguire un risultato economico unitario e complesso e per cui le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia e alla pagina 21 di 27 risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri contratti, non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma rende evidenza di una relazione esistente tra una pluralità di negozi i quali conservano tuttavia una loro causa autonoma e mantengono una propria individualità giuridica (cfr. Cass. n.
20726/2014; Cass. n. 7255/2013): ove gli interessi convenuti nel mutuo venissero sommati a quelli stabiliti in uno o più contratti precedenti e fossero confrontati con l'ammontare del tasso soglia stabilito dalla legge per un unico negozio si giungerebbe a negare del tutto al singolo mutuo la sua individualità.
Per altro verso, la metodologia suggerita dalla parte opponente finirebbe per privare il mutuo della sua natura onerosa e comunque per negare ogni rilievo all'intervenuta erogazione delle somme prestate dall'istituto bancario, in netto contrasto rispetto all'insegnamento delle recenti Sezioni Unite.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'accredito delle somme su conto corrente, indipendentemente dalla programmata destinazione al ripianamento di una precedente esposizione debitoria, determina di per sé un effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico e giuridico venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell'intestatario del conto, da quella appostazione derivando sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario.
Essendosi perfezionata, attraverso l'accredito delle somme concesse in prestito, la datio rei giuridica propria del mutuo, ai fini della verifica dell'usura delle condizioni previste in contratto, il confronto tra la misura degli interessi che il mutuatario si impegna a corrispondere e il tasso soglia usura deve essere svolto separatamente rispetto alla verifica afferente ai contratti precedentemente conclusi, in conformità al metodo correttamente adoperato dalla Consulente.
5. Nullità delle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. A) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.02.2022 nell'interesse di e Persona_1
è stata richiamata la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, con la quale la Corte di Parte_1
Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito la parziale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante “in relazione alle sole clausole contrastanti agli artt. 2 comma 2 lett. A) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” ai sensi degli artt.2, comma 3 della predetta L.n.287/1990 e dell'articolo 1419 cod.civ., relativamente alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”; è stato dunque rilevato che il provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 aveva ritenuto illegittime le disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modulo uniforme predisposto dall'ABI nell'anno 2003, in particolare, l'art. 6 di detto schema uniforme, che prevedeva la deroga espressa all'art.1957 cod. civ..
Le opponenti hanno quindi lamentato che la clausola di cui all'art. 6 dello schema ABI era stata testualmente riportata nel contratto di mutuo fondiario del 27 ottobre 2011, all'art. 5 bis lett. D), dalle medesime opponenti sottoscritto, così come nelle fideiussioni anteriori, anche in esse unilateralmente imposta, senza alcuna preventiva trattativa specifica.
L'eccezione è, per un verso, tardiva e, per un altro, infondata.
Deve osservarsi che, anche di recente e proprio con riferimento al tema della contrarietà alla normativa antitrust del contratto di fideiussione posto a valle di intese anticoncorrenziali, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “la rilevazione della nullità –sia pure d'ufficio –presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024,
Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a pagina 22 di 27 proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019,
Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive e istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati” (cfr. Cass. 25 novembre 2024, n. 30383; Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024 e Cass. n.
20713/ 2023).
Occorre rilevare che l'eccezione è stata sollevata dalle predette opponenti nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.02.2022, contestualmente alla produzione del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA e dello schema ABI del 2003, ovvero in un momento nel quale le preclusioni assertive e istruttorie erano già maturate nel presente giudizio da oltre 5 anni.
L'indicata eccezione e le produzioni allegate a corredo delle note di trattazione scritta sono inammissibili in quanto tardive e resta precluso l'intervento officioso del Tribunale ai fini della rilevazione della nullità.
Anche volendo trascurare tale dirimente profilo, l'eccezione risulterebbe comunque infondata.
La Corte di Cassazione, all'indomani della pronunzia delle Sezioni Unite richiamata dalle parti opponenti, ha chiarito come, ai fini della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, sia richiesto che dagli atti risultino tutte le circostanze fattuali necessarie per la sua integrazione, ovvero: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IA è riferito solo e esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole a essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (cfr. Cass. 25 novembre 2024, n. 30383).
Nella presente vertenza si rileva che: a) il provvedimento della Banca d'IA che è stato prodotto – quandanche fosse ammissibile la relativa produzione –riguarda il periodo antecedente all'anno 2005, laddove il contratto oggetto di causa è riferito all'anno 2011, ossia a un periodo di molto successivo pagina 23 di 27 alla rilevazione svolta;
b) lo stesso provvedimento ha riguardato le fideiussioni omnibus, laddove la garanzia accordata da e ha riguardato un affare particolare;
c) non Persona_1 Parte_1
è stata offerta alcuna specifica deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale successivo a quello posto a base del provvedimento prodotto;
d) difetta l'allegazione e la dimostrazione di una compresenza di clausole dal contenuto esattamente corrispondente a quello delle clausole esaminate dalla Banca d'IA; e) non è emersa la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore nei termini descritti dalla pronuncia sopra citata.
L'eccezione deve quindi essere respinta.
6. Errore. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
6.1.È infondato anche il motivo di opposizione sollevato dai garanti, afferente alla lamentata annullabilità del titolo azionato in via monitoria perché viziato da errore essenziale riconoscibile, causato dal comportamento tenuto dal comportamento, in ragione del quale i Controparte_3 fideiubenti, del tutto ignari delle somme indebitamente richieste, ben note invece alla Banca, si erano determinati alla concessione delle nuove fideiussioni.
Sul punto, sarà sufficiente osservare che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento hanno escluso che, nei rapporti negoziali precedenti alla conclusione del mutuo stipulato nell'anno 2011 e alle garanzie a esso accessorie, fossero state previste condizioni usurarie.
Deve quindi escludersi la sussistenza di alcun errore, atteso che la rappresentazione del fatto che, secondo la prospettazione delle parti opponenti, avrebbe dovuto averle indotte a concedere la garanzia non è stata falsa: i rapporti pregressi della erano infatti effettivamente in sofferenza, né CP_6 sussisteva alcun diritto alla ripetizione a favore della debitrice principale.
6.2. La difesa delle opponenti e ha lamentato l'annullabilità del Parte_1 Persona_1 titolo per errore anche con riferimento a un differente profilo: la volontà negoziale delle garanti era stata altresì viziata per avere le stesse confidato nell'efficacia delle fideiussioni prestate anteriormente a quella concessa nell'anno 2011: le fideiussioni precedentemente accordate invece avrebbero dovuto essere considerate già estinte ai sensi dell'art. 1956, c.c..
Nella memoria depositata in data 17 giugno 2016, ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c., la difesa delle predette opponenti aveva specificato che l'eccezione proposta ai sensi dell'art. 1956, c.c., doveva intendersi riferita alle fideiussioni concesse nell'anno 2004 e non a quelle accordate nell'anno 2011 e azionate con l'ingiunzione oggetto dell'odierno giudizio.
L'eccezione è infondata.
L'istituto di cui all'art. 1956, c.c., non può essere opportunamente richiamato con riguardo alle garanzie concesse in seno al contratto stipulato il 27 ottobre 2011, azionate con la pretesa monitoria oggetto della presente opposizione, atteso che l'obbligazione garantita non riveste i caratteri dell'obbligazione futura ex art. 1938, c.c., avuto riguardo al contenuto della clausola di cui all'art. 5 bis del negozio ora indicato, del seguente tenore: “i signori e CP_1 Parte_1 Per_1 prestano fideiussione, secondo quanto di seguito specificato. I garanti dichiarano di
[...] costituirsi fidejussori solidali (tra loro e, a nel caso di due o più fidejussori) della parte mutuataria e dei suoi successori o aventi causa, nei confronti del per tutte le obbligazioni derivanti dal CP_3 presente mutuo e dalle sue eventuali proroghe, per l'importo massimo di Euro 2.400.000,00”.
La lettura della previsione ora riportata conduce a ritenere che la garanzia assunta da Persona_1 e nell'anno 2011 fosse stata specificamente riferita all'obbligazione sorta in capo alla Parte_1 società debitrice principale contestualmente alla prestazione della garanzia.
pagina 24 di 27 Secondo la ricostruzione della parte opponenti l'effetto liberatorio previsto dall'art. 1956, c.c., si sarebbe invece verificato con riguardo alle fideiussioni contratte da e Persona_1 Pt_1 nell'anno 2004, in ragione del credito successivamente accordato alla società debitrice negli
[...] anni 2005 e 2006: l'effetto liberatorio si sarebbe riverberato sulla validità della garanzia fideiussoria accordata nell'anno 2011, oggetto della pretesa monitoria della Banca, in quanto la volontà negoziale delle garanti era stata viziata per avere le stesse erroneamente supposto che le fideiussioni precedentemente concesse fossero state efficaci.
La descritta tesi difensiva non merita accoglimento, in primo luogo, poiché la deduzione del vizio del consenso che avrebbe inficiato il processo formativo della volontà negoziale delle garanti è rimasta al livello di mera allegazione di parte, sfornita di qualsivoglia iniziativa istruttoria.
In particolare, nella prospettazione difensiva di parte opponente era stato affermato che negli ultimi Per_ mesi dell'anno 2011 il principalmente nella persona del funzionario dr. , Controparte_3 aveva richiesto e preteso da la stipulazione del mutuo di ripianamento, richiedendo altresì CP_6 espressamente la prestazione di apposita garanzia fideiussoria da parte delle predette garanti, con l'esplicito avvertimento che, in difetto di loro adesione, la posizione sarebbe stata volturata a sofferenza anche relativamente alle posizioni delle odierne opponenti quali garanti della in forza delle CP_6 rispettive fideiussioni anteriormente prestate e si sarebbe agito per il recupero (cfr. punto n. 18, atto di citazione proposta da e . Persona_1 Parte_1
Tale deduzione –inizialmente descritta, tra l'altro, nei termini di un avvertimento espresso –non soltanto non è stata oggetto di alcuna utile iniziativa probatoria, di natura orale o documentale, ma –in difetto di qualsivoglia allegazione di un deterioramento dei rapporti esistenti tra le due garanti e
[...]
legale rappresentante della società debitrice –risulta anche non convincente, potendosi CP_1 presumere –in considerazione dell'incontestata relazione familiare, particolarmente stretta, esistente tra le garanti e il legale rappresentante della società debitrice –che le ragioni che avevano indotto le due garanti a prestare fideiussione nell'anno 2011 fossero sostanzialmente analoghe a quelle che le avevano indotte a prestare garanzia in precedenza e che le opponenti avessero partecipato nelle veste di garanti al mutuo stipulato nell'anno 2011 con l'intento di favorire l'erogazione del credito a favore della società debitrice, senza che la mera possibilità di un'azione esecutiva della Banca nei loro confronti avesse assunto un ruolo determinante nel processo formativo della loro determinazione (arg. ex art. 1429, c.c.).
In secondo luogo, deve considerarsi che la garanzia prestata da nell'anno 2004, Parte_1 avente natura di fideiussione specifica, non era destinata a garantire l'adempimento di un'obbligazione futura (cfr. doc. allegata alla memoria di parte opponente depositata in data 18 luglio 2016) e che, con riferimento alla garanzia concessa nello stesso anno da deve escludersi che la Persona_1 garante non fosse in condizione di conoscere le condizioni patrimoniali della società debitrice.
Infatti, ai fini dell'operatività della liberazione di cui all'art. 1956, c.c., è necessario che il fideiussore non fosse già in condizione di conoscere l'avvenuto mutamento peggiorativo della situazione patrimoniale del debitore prima della concessione dell'ulteriore credito. La liberazione del fideiussore è stata infatti negata qualora questi— per la sua posizione di comunanza di interessi con il debitore — abbia avuto la possibilità di conoscere tempestivamente l'evolversi della situazione patrimoniale del debitore e, nonostante ciò, abbia continuato a garantirne le obbligazioni senza esercitare le legittime cautele concessegli dall'ordinamento.
In siffatte ipotesi, grava sul fideiussore l'onere di preventivo controllo delle condizioni patrimoniali del debitore, con esonero del creditore dal dovere di chiedere la preventiva autorizzazione.
Nella vertenza, dalla disamina del verbale di assemblea della società di cui all'allegato, Controparte_6 lettera “A”, del contratto di mutuo del 3 novembre 2005, si evince che anche a tacere Persona_1
pagina 25 di 27 della stretta relazione familiare che la legava al aveva rivestito la qualità di segretario Pt_1 dell'assemblea societaria, sicché deve presumersi che la medesima garante fosse pienamente nelle condizioni di conoscere le condizioni patrimoniali della società.
L'infondatezza delle eccezioni trattate nel presente paragrafo 6 rende superflua la qualificazione delle fideiussioni nei termini di contratti autonomi di garanzia.
7. Risarcimento del danno e ordine di segnalazione alla centrale dei rischi.
Le ulteriori domande –alcune peraltro neppure espressamente reiterate nel corso del giudizio anche in ragione della mancata costituzione in giudizio del fallimento della società –tese a Controparte_6 ottenere la correzione della segnalazione del rapporto debitorio alla centrale dei rischi e la condanna del al risarcimento del danno risultano, in esito alla lite e agli accertamenti tecnici Controparte_3 disposti, manifestamente infondate.
8. Conclusioni.
Conclusivamente, le opposizioni proposte da e Persona_1 Parte_1 CP_1 devono essere rigettate in quanto infondate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 500/14, che deve essere dichiarato esecutivo.
Deve infine essere rigettata in quanto infondata l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 616, c.p.c., CP_ dalle società “ e “ per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del CP_6 Controparte_2 di procedere a esecuzione forzata in forza del contratto di mutuo fondiario Controparte_3 stipulato in data 27 ottobre 2011, rogato dalla Notaia (rep. 25387/racc.10466). Persona_8
9. Regolamento delle spese processuali.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse devono essere interamente compensate tra le parti, dovendo trovare applicazione nella vertenza il disposto dell'art. 92, secondo comma, ultima parte, c.p.c..
Occorre considerare che, rispetto al momento nel quale sono state introdotte le tre opposizioni riunite nel presente procedimento, risalente all'anno 2015, sono intervenute nel corso del giudizio tre pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che hanno composto diversi contrasti interpretativi risultati dirimenti in relazione alla decisione qui adottata, oltre alle pronunce a sezioni semplici che hanno risolto alcuni nodi problematici rilevanti ai fini del decidere (si richiamano, in proposito, le precedenti considerazioni espresse in punto di corretta metodologia ai fini del calcolo dell'usura, di ammortamento alla francese, sulla causa del mutuo solutorio, sui limiti della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, etc.).
La soluzione adottata in ordine al regolamento delle spese processuali trova inoltre giustificazione con riferimento alla posizione della in ragione della mancata costituzione in CP_2 Controparte_6 giudizio del fallimento della medesima società a seguito della riassunzione del giudizio.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto reso in data 28 agosto 2023, ferma la responsabilità solidale di tutte le parti nei rapporti con la Consulente, devono, nei rapporti interni tra i contendenti, essere poste definitivamente a carico di di CP_1 Pt_1 e della che, con la loro condotta processuale, hanno dato
[...] Controparte_2 causa al relativo incombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le opposizioni proposte da e e, per Persona_1 Parte_1 CP_1 l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 500/14, che dichiara esecutivo. pagina 26 di 27 2. Rigetta l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 616, c.p.c., dalle società “ e CP_6 [...] CP_
e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del di CP_2 Controparte_3 procedere a esecuzione forzata in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27 ottobre 2011, rogato dalla Notaia (rep. 25387/racc.10466), spedito in forma Persona_8 esecutiva il 28.10.2011.
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
4. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto reso in data 28 agosto 2023, definitivamente a carico di di e della CP_1 Parte_1 [...]
Controparte_2
Oristano, 3 luglio 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
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