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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2022
Appello sentenza Tribunale di Taranto n.2872 del 01.12.2021 Oggetto: benefici ex L.n.210/1992 (danni da vaccino)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia assistenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Maraglino Parte_1
Appellante
e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso del 13.01.2020 , premesso di aver eseguito la Parte_1 vaccinazione antipolio OPV, di “Tipo Sabin”, all'epoca obbligatoria per legge, nelle date del
27.02.1965, 29.03.1965 e 29.04.1965, e che dopo la somministrazione di tale vaccino si era verificata la comparsa della poliomielite a carico degli arti inferiori, certificata il 03.03.1966 dal
“Centro Recupero Poliomielitici” di Trieste, aveva dedotto di aver invano presentato in data
25.03.20218 istanza amministrativa per il riconoscimento dei benefici previsti dalle leggi n.210/92 e n.229/05. Aveva pertanto adito il Tribunale di Taranto chiedendo l'accertamento dei danni irreversibili conseguiti alle predette vaccinazioni obbligatorie e il riconoscimento delle prestazioni indennitarie previste per legge.
Costituitosi in giudizio, il , premesso che all'epoca indicata Controparte_1 dal ricorrente la vaccinazione antipolio non era ancora obbligatoria, aveva eccepito preliminarmente l'intempestività della domanda di indennizzo presentata nel 2018, oltre il termine perentorio di quattro anni dall'entrata in vigore della L.n.362/1999, previsto dall'art. 3 della stessa legge. Aveva contestato l'infondatezza del ricorso per mancanza di nesso causale tra vaccino e patologia lamentata, e ne aveva chiesto il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU, il quale aveva evidenziato, sotto un primo aspetto, che il ricorrente aveva avuto consapevolezza della correlazione tra malattia e vaccinazione con il raggiungimento della maggiore età, quindi già nel 1979, e, sotto altro aspetto, che la malattia denunciata era molto probabilmente già presente nel corso del 1963, e dunque non era sorta a causa delle vaccinazioni OPV. Il Tribunale ha quindi rilevato la decadenza dall'azione e, in ogni caso, ha escluso il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno patito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui aveva aderito acriticamente alle conclusioni di una CTU lacunosa sul piano medico-legale e non esaustiva nel merito delle valutazioni tecniche;
ha censurato l'illogicità della motivazione che dapprima, laddove aveva fatto riferimento alla conoscibilità della correlazione tra vaccino e patologia, aveva accolto l'ipotesi dell'esistenza del nesso causale tra le vaccinazioni e la poliomielite, e poi lo aveva invece escluso. Ha quindi chiesto il rinnovo della
CTU, reiterando le domande proposte in primo grado.
Costituitosi in appello, il ha eccepito l'infondatezza del Controparte_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza dell'11.10.2023 questa Corte ha disposto l'acquisizione di documenti e informazioni ex artt.210 e 213 cpc presso l' , con Controparte_2 sede in Trieste, e, in particolare, della copia integrale delle cartelle cliniche dei ricoveri effettuati da presso tale struttura, incluso il “Centro Ricupero Polio”, negli anni tra la Parte_1 nascita del ricorrente e il 1969.
Pervenuta tale documentazione, alla luce delle relative risultanze il ha eccepito la CP_1 temerarietà della lite coltivata in appello, insistendo per il rigetto del gravame, con condanna alle spese di giudizio nonché alla corresponsione di una somma determinata equitativamente ex art.96 cpc.
si è opposto, deducendo di non aver mai avuto contezza né memoria dei fatti Pt_1 emergenti da tale documentazione medica e contestandone nel merito la fondatezza, in ragione delle successive somministrazioni del vaccino antipolio.
All'udienza di discussione del 27.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato. Nell'atto introduttivo del giudizio ha dedotto che la malattia Parte_1 poliomielitica era comparsa successivamente alla somministrazione di tre dosi di vaccino antipolio di tipo Sabin avvenuta nelle date del 27.2.1965, 29.3.1965 e 29.4.1965 e a causa del vaccino medesimo.
Nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice del primo grado il consulente medico-legale, dott. , aveva evidenziato che dalla documentazione sanitaria Per_1 depositata in atti emergevano dati dai quali poteva desumersi che probabilmente già nel 1963 era stato ricoverato presso l'Ospedale Infantile “Burlo-Garofolo” di Trieste. Parte_1
Ed invero, dal modulo datato 02.03.2018, si rileva che il sottoscrittore
[...]
ha chiesto alla Direzione Sanitaria del predetto Istituto Burlo il rilascio di copia della Parte_1
“cartella clinica dei ricoveri effettuati dal 1963 al 1971 per cure alla poliomielite”. La presenza di tale elemento probatorio incompleto ha reso indispensabile disporre, ai sensi dell'art.437 c.p.c., l'acquisizione d'ufficio di informazioni e documenti integrativi presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico- sito in Trieste. Controparte_2
Dalla documentazione fornita da tale Istituto, in passato denominato “Ospedale Infantile e Pie Fondazioni”, e specificamente dalla copia della cartella clinica relativa al ricovero effettuato presso il relativo “Centro Recupero Poliomielitici” dal 12.6.1963 al 21.12.1963 emerge che già all'ingresso aveva una diagnosi di “esiti di poliomielite arto infer.sn.”; Parte_1 nelle notizie anamnestiche-epidemiologiche della medesima cartella si trova annotato: “
6-7 mesi fa poliomielite a.a. I genitori non se ne accorsero fino a quando il bambino cominciò a reggersi”.
In sostanza è documentato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, i sintomi della poliomielite si erano manifestati nel 1963, circa due anni prima della somministrazione del vaccino indicato dal ricorrente come causa dei lamentati effetti iatrogeni.
La domanda giudiziale diretta ad ottenere l'indennizzo previsto dalla l.n.210/1992 per i soggetti danneggiati da vaccini risulta pertanto evidentemente infondata, mancando radicalmente e sicuramente, nel caso di specie, il nesso eziologico tra vaccino e poliomielite e, in particolare, il fondamentale criterio cronologico di anteriorità della causa rispetto alla conseguenza.
A ciò si aggiunga che avendo chiesto all'Istituto Burlo in data Parte_2
02.03.2018 copia della “cartella clinica dei ricoveri effettuati dal 1963 al 1971 per cure alla poliomielite”, al momento della proposizione del giudizio, avvenuta con il ricorso del 13.1.2020, era a conoscenza della preesistenza della sua malattia rispetto alle somministrazioni del vaccino antipolio. Pertanto, stante la temerarietà della lite, ai sensi del combinato disposto degli artt.96 c.p.c.
e 152 comma 1 disp. att. c.p.c. si deve in concreto escludere l'esonero dell'appellante dalle spese processuali, le quali gravano su quest'ultimo in base all'ordinario principio di soccombenza;
inoltre, vista l'istanza formulata dal , e rilevata la sussistenza dei relativi presupposti, l'appellante CP_1
è tenuto al versamento dell'ulteriore somma equitativamente determinata in € 1.000,00 ai sensi del comma 3 del predetto art.96.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/02/2022 da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del 01/12/2021 n.2872 del Controparte_1
Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 2.906,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, nonché al pagamento, in favore del predetto, di € 1.000,00 ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Taranto n.2872 del 01.12.2021 Oggetto: benefici ex L.n.210/1992 (danni da vaccino)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia assistenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Maraglino Parte_1
Appellante
e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso del 13.01.2020 , premesso di aver eseguito la Parte_1 vaccinazione antipolio OPV, di “Tipo Sabin”, all'epoca obbligatoria per legge, nelle date del
27.02.1965, 29.03.1965 e 29.04.1965, e che dopo la somministrazione di tale vaccino si era verificata la comparsa della poliomielite a carico degli arti inferiori, certificata il 03.03.1966 dal
“Centro Recupero Poliomielitici” di Trieste, aveva dedotto di aver invano presentato in data
25.03.20218 istanza amministrativa per il riconoscimento dei benefici previsti dalle leggi n.210/92 e n.229/05. Aveva pertanto adito il Tribunale di Taranto chiedendo l'accertamento dei danni irreversibili conseguiti alle predette vaccinazioni obbligatorie e il riconoscimento delle prestazioni indennitarie previste per legge.
Costituitosi in giudizio, il , premesso che all'epoca indicata Controparte_1 dal ricorrente la vaccinazione antipolio non era ancora obbligatoria, aveva eccepito preliminarmente l'intempestività della domanda di indennizzo presentata nel 2018, oltre il termine perentorio di quattro anni dall'entrata in vigore della L.n.362/1999, previsto dall'art. 3 della stessa legge. Aveva contestato l'infondatezza del ricorso per mancanza di nesso causale tra vaccino e patologia lamentata, e ne aveva chiesto il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU, il quale aveva evidenziato, sotto un primo aspetto, che il ricorrente aveva avuto consapevolezza della correlazione tra malattia e vaccinazione con il raggiungimento della maggiore età, quindi già nel 1979, e, sotto altro aspetto, che la malattia denunciata era molto probabilmente già presente nel corso del 1963, e dunque non era sorta a causa delle vaccinazioni OPV. Il Tribunale ha quindi rilevato la decadenza dall'azione e, in ogni caso, ha escluso il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno patito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui aveva aderito acriticamente alle conclusioni di una CTU lacunosa sul piano medico-legale e non esaustiva nel merito delle valutazioni tecniche;
ha censurato l'illogicità della motivazione che dapprima, laddove aveva fatto riferimento alla conoscibilità della correlazione tra vaccino e patologia, aveva accolto l'ipotesi dell'esistenza del nesso causale tra le vaccinazioni e la poliomielite, e poi lo aveva invece escluso. Ha quindi chiesto il rinnovo della
CTU, reiterando le domande proposte in primo grado.
Costituitosi in appello, il ha eccepito l'infondatezza del Controparte_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza dell'11.10.2023 questa Corte ha disposto l'acquisizione di documenti e informazioni ex artt.210 e 213 cpc presso l' , con Controparte_2 sede in Trieste, e, in particolare, della copia integrale delle cartelle cliniche dei ricoveri effettuati da presso tale struttura, incluso il “Centro Ricupero Polio”, negli anni tra la Parte_1 nascita del ricorrente e il 1969.
Pervenuta tale documentazione, alla luce delle relative risultanze il ha eccepito la CP_1 temerarietà della lite coltivata in appello, insistendo per il rigetto del gravame, con condanna alle spese di giudizio nonché alla corresponsione di una somma determinata equitativamente ex art.96 cpc.
si è opposto, deducendo di non aver mai avuto contezza né memoria dei fatti Pt_1 emergenti da tale documentazione medica e contestandone nel merito la fondatezza, in ragione delle successive somministrazioni del vaccino antipolio.
All'udienza di discussione del 27.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato. Nell'atto introduttivo del giudizio ha dedotto che la malattia Parte_1 poliomielitica era comparsa successivamente alla somministrazione di tre dosi di vaccino antipolio di tipo Sabin avvenuta nelle date del 27.2.1965, 29.3.1965 e 29.4.1965 e a causa del vaccino medesimo.
Nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice del primo grado il consulente medico-legale, dott. , aveva evidenziato che dalla documentazione sanitaria Per_1 depositata in atti emergevano dati dai quali poteva desumersi che probabilmente già nel 1963 era stato ricoverato presso l'Ospedale Infantile “Burlo-Garofolo” di Trieste. Parte_1
Ed invero, dal modulo datato 02.03.2018, si rileva che il sottoscrittore
[...]
ha chiesto alla Direzione Sanitaria del predetto Istituto Burlo il rilascio di copia della Parte_1
“cartella clinica dei ricoveri effettuati dal 1963 al 1971 per cure alla poliomielite”. La presenza di tale elemento probatorio incompleto ha reso indispensabile disporre, ai sensi dell'art.437 c.p.c., l'acquisizione d'ufficio di informazioni e documenti integrativi presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico- sito in Trieste. Controparte_2
Dalla documentazione fornita da tale Istituto, in passato denominato “Ospedale Infantile e Pie Fondazioni”, e specificamente dalla copia della cartella clinica relativa al ricovero effettuato presso il relativo “Centro Recupero Poliomielitici” dal 12.6.1963 al 21.12.1963 emerge che già all'ingresso aveva una diagnosi di “esiti di poliomielite arto infer.sn.”; Parte_1 nelle notizie anamnestiche-epidemiologiche della medesima cartella si trova annotato: “
6-7 mesi fa poliomielite a.a. I genitori non se ne accorsero fino a quando il bambino cominciò a reggersi”.
In sostanza è documentato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, i sintomi della poliomielite si erano manifestati nel 1963, circa due anni prima della somministrazione del vaccino indicato dal ricorrente come causa dei lamentati effetti iatrogeni.
La domanda giudiziale diretta ad ottenere l'indennizzo previsto dalla l.n.210/1992 per i soggetti danneggiati da vaccini risulta pertanto evidentemente infondata, mancando radicalmente e sicuramente, nel caso di specie, il nesso eziologico tra vaccino e poliomielite e, in particolare, il fondamentale criterio cronologico di anteriorità della causa rispetto alla conseguenza.
A ciò si aggiunga che avendo chiesto all'Istituto Burlo in data Parte_2
02.03.2018 copia della “cartella clinica dei ricoveri effettuati dal 1963 al 1971 per cure alla poliomielite”, al momento della proposizione del giudizio, avvenuta con il ricorso del 13.1.2020, era a conoscenza della preesistenza della sua malattia rispetto alle somministrazioni del vaccino antipolio. Pertanto, stante la temerarietà della lite, ai sensi del combinato disposto degli artt.96 c.p.c.
e 152 comma 1 disp. att. c.p.c. si deve in concreto escludere l'esonero dell'appellante dalle spese processuali, le quali gravano su quest'ultimo in base all'ordinario principio di soccombenza;
inoltre, vista l'istanza formulata dal , e rilevata la sussistenza dei relativi presupposti, l'appellante CP_1
è tenuto al versamento dell'ulteriore somma equitativamente determinata in € 1.000,00 ai sensi del comma 3 del predetto art.96.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/02/2022 da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del 01/12/2021 n.2872 del Controparte_1
Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 2.906,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, nonché al pagamento, in favore del predetto, di € 1.000,00 ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Gennaro Lombardi