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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 8107 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8107/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to DE MARCO Parte_1
IO e dall'avv.to DI NOBILE GIULIANA
PARTE APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to FRANCIOSI GIOVANNI Controparte_1
e dall'avv.to BELLIZZI DI SAN LORENZO IACOPO
rappresentata e difesa dall'avv.to STRADA Parte_2
ES
PARTI APPELLATE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 16 agosto 2017 il Giudice di Pace di Firenze emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5167/2017 (nel procedimento monitorio incardinato al numero di RG 8416/2017) in forza del quale intimava a
[...]
Controparte_2
e a di
[...] Parte_2
pagare in favore di a somma di € 4.150,00 oltre interessi e spese. Controparte_1
1 A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto di Controparte_1
aver composto il brano “Oltremare” per orchestra sinfonica da eseguirsi in “prima assoluta mondiale” da parte della L'opera gli era stata Controparte_2
commissionata nella primavera del 2015 dal direttore d'orchestra il Parte_1
quale gli aveva assicurato che il compenso non sarebbe stato inferiore ai parametri ministeriali, dato che l'orchestra era un ente della CI TA di Bari.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione la
[...]
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_2
Parte opponente aveva affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
a. Incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze per essere competente il
Giudice di Pace di Pt_2
b. Improponibilità, inammissibilità nonché infondatezza del ricorso monitorio per assenza di conferimento di incarico da parte della CI metropolitana.
L'opponente eccepiva che non era mai intercorso nessun accordo tra la CI
TA di Bari e per la composizione del brano “Oltremare”. Controparte_1
Tale accordo, semmai, era intercorso tra e il direttore d'orchestra Controparte_1
Osservava che, in una nota interna, il direttore artistico dell' Parte_1 CP_2
, aveva già precisato al dirigente che l'inserimento della
[...] Persona_1 Pt_3
composizione di non avrebbe comportato oneri aggiuntivi ulteriori, come da CP_1
accordi con il direttore Parte_1
Aggiungeva pure che, ai sensi dell'art. 107 TUEL, solo i Dirigenti possono adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, compresa la stipula di contratti. non aveva alcun potere di assumere impegni e/o concludere negozi giuridici per Parte_1
conto della CI TA.
Peraltro, gli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 prescrivono la forma scritta ad substantiam dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
2 Si era costituito che aveva richiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, nonché l'autorizzazione alla chiamata del terzo
Parte_1
Parte convenuta opposta precisava che il direttore d'orchestra aveva effettuato Parte_1
una promessa di obbligazione della terza CI TA di Bari, ai sensi dell'art. 1381
c.c., a fronte della prestazione dell'opera di composizione del brano inedito. Poiché il compositore aveva adempiuto alla propria obbligazione, l'opposto sosteneva di avere diritto al pagamento del compenso da parte della CI TA o, quantomeno, un indennizzo da parte di che ha promesso l'adempimento della pubblica Parte_1
amministrazione senza rispettare il limite di impegno di spesa.
Inoltre, ha dedotto che il proprio credito era provato, in quanto non era stata contestata l'avvenuta esecuzione della prestazione, nonché fondato su prova scritta, in ragione dell'emissione della fattura, della documentazione attestante la programmazione e la pubblicità del concerto e dell'accoglimento positivo del brano da parte della critica.
Resa la sentenza non definitiva n. 3033/2018, depositata il 6 novembre 2018, in cui si statuiva la competenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze, quest'ultimo autorizzava in pari data la chiamata in causa del terzo formulata dal convenuto Parte_1
opposto.
Si costituiva he, contestando la fondatezza della domanda di Parte_1
parte convenuta opposta, ne chiedeva il rigetto.
Il terzo chiamato replicava che non aveva mai commissionato all'opposto la CP_1
composizione del brano di cui è causa, ma aveva proposto alla direzione artistica l'esecuzione di tale brano, anche in ragione del rapporto di amicizia tra i due e delle continue richieste di collaborazione da parte di CP_1
Il vantaggio derivante dall'esecuzione del brano inedito nelle date dei concerti del 7 e 8 ottobre 2015 sarebbe consistito nella fruizione dei diritti d'esecuzione che l'orchestra avrebbe pagato alla SIAE, nonché nel consistente aumento di punteggio che sarebbe stato assegnato per eventuali domande di insegnamento nei Conservatori di Musica.
3 Precisava che, quando un compositore senza editore, come nel caso di specie, manda la sua composizione all'orchestra o al direttore d'orchestra per l'eventuale esecuzione ne sta implicitamente autorizzando l'esecuzione senza pagamento di alcun onorario.
Aveva ribadito di non aver mai assunto obblighi economici nei confronti di ma CP_1
di averlo aiutato ad arricchire il curriculum vitae ai fini dell'insegnamento presso i
Conservatori, circostanza verificatasi, dato che l'opposto insegnava composizione presso il Conservatorio di Foggia anche per i titoli conseguiti grazie al terzo chiamato Parte_1
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 2911/2022, pubblicata il 27 dicembre 2022, corretta per errore materiale all'udienza del 13 ottobre 2023, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti della CI TA di Bari e accoglieva la domanda nei confronti del terzo chiamato, condannandolo al pagamento, in favore di della somma Controparte_1
di € 1.800,00, oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo, e delle spese legali pari a € 1.205,00 per compensi professionali.
A fondamento del proprio decisum, il Giudice di prime cure osservava che oggetto dell'opposizione era il compenso per la prestazione d'opera intellettuale resa da
[...]
in ordine alla composizione musicale del brano “Oltremare” eseguito a CP_1 Pt_2
nell'Ottobre 2015 in occasione della stagione concertistica da parte dell'
[...]
diretta da Controparte_2 Parte_1
Evidenziava, inoltre, che dall'istruttoria svolta, risultava che avesse avuto Controparte_1
contatti solo con il direttore d'orchestra e che, perciò, l'eventuale obbligazione Parte_1
pecuniaria era sorta solo tra queste parti, senza alcun coinvolgimento della CI
TA di Bari, nei confronti della quale, quindi, andava revocato il decreto ingiuntivo.
Riteneva che fosse pacifico il conferimento di incarico da parte di nei confronti Parte_1
di Aggiungeva che, dall'escussione della testimone di parte convenuta opposta, CP_1
era stato confermato, sia pure de relato con provenienza dell'informazione direttamente da che l'incarico non era a titolo gratuito e che, invece, un compenso era stato CP_1
pattuito.
4 Tuttavia, quanto alla misura del compenso, il Giudice di prime cure non riteneva attendibile la testimone in ordine alla somma di € 4.000,00, tenuto conto che il direttore d'orchestra aveva percepito la minor somma di € 3.000,00.
Dunque, in assenza di prova diretta certa circa il quantum del compenso, il Giudice di primo grado liquidava in via equitativa l'importo di € 1.800,00 omnicomprensivi e attualizzati.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando Parte_1
le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Erronea valutazione degli atti di causa e omesso esame di fatti decisivi, nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che sia circostanza pacifica il conferimento di incarico da parte di e che Parte_1
dall'istruttoria svolta vi sono stati contatti diretti solamente tra e Parte_1 CP_1
motivo per cui l'obbligazione pecuniaria è sorta solo tra questi ultimi due.
Ha lamentato che il Giudice di Pace non ha considerato che aveva già ottenuto Parte_1
ingaggi negli anni precedenti con il medesimo cachet e che ha sempre inserito, a far data dal 2005, opere di senza corrispondere alcunché. Controparte_1
Ha aggiunto che l'attore in primo grado, aveva individuato nella CI Controparte_1
TA di Bari il proprio debitore, rimettendole fattura, in luogo di Parte_1
Inoltre, lo stesso aveva confermato la commissione del brano da parte CP_1
dell' nel proprio profilo insegnante del Conservatorio di Foggia. Controparte_2
Ha contestato l'omessa considerazione di fatti decisivi quali le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, per cui, oltre a esservi tra i due un CP_1 CP_3
rapporto di amicizia e stima, dal 2006 al 2015 non aveva mai richiesto il pagamento di alcun compenso per l'esecuzione di sue opere da parte di Il Giudice di prime Parte_1
cure non avrebbe neanche considerato l'ammissione di fatti sfavorevoli per che CP_1
confermava di aver percepito i diritti di esecuzione dalla SIAE e che tale esecuzione avesse
5 comportato l'acquisizione di titoli artistici e di punteggio utile ai fini delle graduatorie di insegnamento presso i conservatori.
2) Erronea interpretazione della prova testimoniale e travisamento dei fatti
L'appellante ha impugnato anche la parte della sentenza relativa all'attendibilità della testimonianza resa da richiesta dall'attore in quanto ha Testimone_1 CP_1
riferito di circostanze apprese de relato dallo stesso attore sulla pattuizione di un compenso economico per la composizione del brano.
Ha evidenziato che la deposizione dei testimoni de relato actoris, ossia su circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, non ha alcuna rilevanza, neanche indiziaria.
Peraltro, l'appellante ha sottolineato che quanto riferito dalla testimone non è neanche suffragato da altri elementi.
Inoltre, l'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure abbia ritenuto attendibile la testimonianza circa la conclusione del contratto di opera professionale, ma non attendibile sul quantum del compenso, pari a € 4.000,00, addirittura maggiore del cachet del Direttore
Colasanti.
Il compenso in misura equitativa di € 1.800,00 è stato individuato dal Giudice senza il supporto di alcun parametro e motivazione dei criteri adottati e, comunque, la stessa liquidazione in via equitativa è ammessa purché sia provato l'an della domanda.
L'appellante ha, infine, richiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellato per lite temeraria.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
L'appellato ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. In particolare, poiché non sono stati inseriti nell'atto di citazione gli avvertimenti circa le decadenze in cui l'appellato sarebbe incorso, l'atto di appello dovrebbe essere rinnovato. Poiché, però, il rinnovo comporterebbe
6 necessariamente il superamento del termine per la proposizione del gravame, l'appello deve essere rigettato.
Nel merito, l'appellato ha rilevato che l'infondatezza del primo motivo di gravame sulla ricostruzione dei fatti di causa.
Ha ribadito che nel corso della primavera 2015 chiedeva a di comporre Parte_1 CP_1
un brano da eseguirsi in “prima mondiale assoluta” dall' e che Controparte_2
il primo garantiva che sarebbe stato corrisposto un compenso. Ha aggiunto che Parte_1
aveva contattato il direttore artistico dell' e che si era Persona_1 Controparte_2
reso parte di contrattazione affinché fosse inserito il brano composto ad hoc da CP_1
Ha precisato che era stata taciuta da la circostanza che l'inserimento del brano Parte_1
di non avrebbe comportato oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione, CP_1
inducendo il in errore circa l'assunzione dell'obbligazione da parte Parte_4
dell'ente. Per questo motivo, quest'ultimo aveva rimesso la relativa fattura alla CI
TA.
L'appellato ha, parimenti, contestato l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame.
Ha evidenziato che la testimone ha riferito di aver accompagnato a Pt_2 Controparte_1
e che era a conoscenza dei fatti in quanto vicina di casa e stretta amica dello stesso. Inoltre, se suffragata da circostanze oggettive e soggettive o da risultanze probatorie che concorrano a suffragarne la credibilità, è valida anche la testimonianza de relato actoris.
L'appellato ha, dunque, ribadito che, ai sensi dell'art. 1381 c.c., è tenuto Parte_1
a indennizzare in quanto ha promesso l'assunzione di un'obbligazione da Controparte_1
parte dell'ente terzo, garantendo un compenso pari ai parametri ministeriali.
Poiché esiste una sola “prima assoluta mondiale” di una composizione musicale, cui corrisponde un onorario per tale composizione, mentre ogni successiva esecuzione genera solo diritti di esecuzione cd. SIAE, la CI TA di Bari si è avvantaggiata della prestazione intellettuale di cui corrisponde il diritto all'indennizzo nei confronti CP_1
del promittente Parte_1
7 Infine, circa la liquidazione in via equitativa, l'appellato ne ha evidenziato la correttezza e legittimità, poiché si tratta di un indennizzo che, al contrario del risarcimento del danno, non è sottoposto alla disciplina dell'art. 1226 c.c.
Si è costituita anche la he ha chiesto di accertare Parte_2
e dichiarare la definitività della sentenza n. 2911/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Firenze per quanto riguarda la posizione della pubblica amministrazione.
La CI TA ha evidenziato che non è stata impugnata la sentenza nella parte in cui il Giudice revoca il decreto ingiuntivo nei confronti della CI TA stabilendo l'estraneità dell'ente pubblico rispetto al rapporto intercorso tra e Parte_1
CP_1
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 18 Novembre 2025.
*****
Per i motivi di seguito illustrati, la sentenza appellata deve essere riformata.
a. Sulla nullità dell'atto di citazione in appello
Deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per omesso inserimento degli avvertimenti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., da riqualificarsi come domanda di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello.
Per quanto riguarda gli avvertimenti delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., si rileva che tale avvertimento è stato, in realtà, inserito nell'atto di citazione in appello
(«CITA Il M° Cesare Valentini, […] a comparire avanti il Tribunale Civile di Firenze, quale Giudice dell'Appello, Sezione e Giudice Relatore designandi, all'udienza del 23 novembre 2023 e seguenti presso il Palazzo di Giustizia di Viale Alessandro Guidoni 63 con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. e/o dell'art. 347 con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa le decadenze di cui di cui agli articoli 38, 167 e 343
c.p.c. ovvero che, in difetto di costituzione, si procederà in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni», atto di appello pag. 11) e pertanto la doglianza è destituita di fondamento.
8 Peraltro, è ormai orientamento consolidato che «l'art. 342 c.p.c. - che, nel testo (applicabile ratione temporis) quale sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 50, e prima dell'ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. 0a), conv. in L. 7 agosto 2012,
n. 134, prevede che l'appello si propone con citazione che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché "le indicazioni prescritte nell'art. 163" - non richiede altresì che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto d'appello debba contenere anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7, comma 3 dell'art. 163 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata» (Cass. SS.UU. n. 9407/2013, Cass. n.
7772/2022).
Gli avvertimenti dell'obbligatorietà della difesa tecnica e della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, invece, sono da ricollegarsi all'opportunità che colui che viene convenuto in giudizio sia reso edotto di tali circostanze e se ne possa avvalere. La costituzione nel giudizio di secondo grado a mezzo di difensore tecnico ha efficacia sanante. Né appare che sia stato leso alcun diritto dell'appellato rispetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, considerato pure che niente ha allegato in merito alla possibilità di giovarne e che la parte non risulta ammessa a tale patrocinio né nel primo né nel secondo grado di giudizio.
Nel merito, quanto ai motivi di gravame, preme una breve ricostruzione delle domande giudiziali promosse dall'odierno appellato CP_1
Invero, in sede di primo grado l'appellato attore in senso sostanziale nel CP_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva formulato nei confronti dell
[...]
domanda di condanna al pagamento del compenso per l'opera professionale CP_4
prestata e, nei confronti del terzo chiamato odierno appellante, in via Parte_1
subordinata e denegata domanda di accertamento della responsabilità , anche in solido con l'opponente CI TA di Bari, al pagamento delle prestazioni contrattuali rese dallo stesso inquadrando l'obbligazione cui era tenuto il sub specie di CP_1 Parte_1
9 obbligazione indennitaria ex art. 1381 c.c., in quanto il promittente avrebbe Parte_1
promesso l'obbligazione o il fatto del terzo in favore del promissario CP_5 CP_1
L'appellante ha impugnato la sentenza in relazione ai capi in cui è Parte_1
stata statuita la sussistenza di un rapporto contrattuale con e la Controparte_1
pattuizione di un compenso per la composizione musicale, nonché in relazione ai capi relativi alla valutazione dell'istruttoria e, in generale, dei fatti di causa.
Non è stato, invece, impugnato il capo della sentenza, relativo alla statuizione circa l'infondatezza della domanda attorea proposta nel ricorso monitorio nei confronti della
CI TA di Bari rispetto al diritto fatto valere dall'attore CP_1
Si premette che è stato chiamato in causa nel giudizio di primo grado Parte_1
su richiesta del convenuto opposto, ma attore in senso sostanziale, che, Controparte_1
in sede di comparsa di costituzione, ha proposto domanda subordinata di accertamento della responsabilità, anche in solido con la CI TA, per il pagamento delle prestazioni contrattuali rese nella misura di € 4.150,00.
Il convenuto opposto, ma attore in senso sostanziale, ha dedotto che la controparte fosse tenuta a indennizzarlo ai sensi dell'art. 1381 c.c. per aver quest'ultimo Parte_1
promesso che l'ente pubblico avrebbe adempiuto al pagamento del compenso per l'opera professionale (composizione di brano musicale per orchestra).
Si osserva, innanzitutto, che tale chiamata in causa sarebbe scaturita dalla difesa dell'opponente CI TA, che ha eccepito di non aver mai intrattenuto un rapporto contrattuale con ma di averlo avuto solo con Controparte_1 Parte_1
incaricato della direzione dell'orchestra per i concerti dell'Ottobre 2015.
[...]
A ben vedere, difatti, nel giudizio di primo grado l'attore in senso sostanziale, dapprima, deduce l'inadempimento della CI TA quanto all'obbligazione di pagamento dell'opera professionale resa in suo favore sulla scorta di un titolo ex contractu, in seguito all'opposizione della CI TA, dunque, deduce l'obbligazione indennitaria del direttore d'orchestra per il mancato fatto del terzo che gli Parte_1
sarebbe stato promesso (il pagamento del compenso) ex art. 1381 c.c..
Perciò, fermo il petitum di pagamento di somma di denaro, si tratta di due causae petendi diverse in diritto e in fatto, in quanto presuppongono circostanze di fatto e diritto opposte:
10 da un lato, si sostiene che la CI TA abbia assunto direttamente l'obbligazione e ne sia rimasta inadempiente, dall'altro si sostiene che il direttore d'orchestra sia debitore di un indennizzo ex art. 1381 c.c. proprio per la mancata assunzione dell'obbligazione da parte della terza CI TA.
Tra le obbligazioni del terzo e del promittente, poi, non corre un vincolo solidale, mancando l'eadem causa obligandi.
Quanto ai motivi di gravame, il primo motivo di gravame deve essere accolto, nella misura in cui non risulta dalle emergenze istruttorie che fosse provato né il conferimento di incarico, da parte dell'appellante per la composizione del brano “Oltremare” Parte_1
né la promessa di quest'ultimo circa l'obbligazione del terzo in favore dell'appellato
CP_1
L'attore in senso sostanziale, ossia il convenuto opposto in primo grado
[...]
aveva l'onere di provare che il direttore d'orchestra lo avesse incaricato di CP_1
comporre il brano con la promessa di adoperarsi affinché l'amministrazione locale tenesse il comportamento promesso di pagamento di un compenso per l'opera professionale svolta.
Si rammenta, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, che spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass.
SS.UU. n. 13533/2001). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tuttavia, a prova del proprio titolo, parte attrice si è limitata a produrre una fattura, peraltro rivolta all'amministrazione locale di e chiedere escussione di testimoni, di cui Pt_2
si dirà infra.
Come noto, la fattura commerciale, considerata la sua formazione unilaterale e funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, deve
11 essere inquadrata tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella
«dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova, ma, al più, un mero indizio»
(Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 9593/2004).
Tale prova non è stata fornita, in quanto la fattura non è rivolta al terzo chiamato che ha contestato specificamente l'asserito conferimento di incarico, Parte_1
proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti di causa: incontestata l'effettiva esecuzione del brano in occasione dei concerti dell'Ottobre 2015, ha negato di aver mai incaricato di comporre un brano ad hoc per i concerti e aver promesso il CP_1
pagamento di un compenso da parte della CI TA.
Anzi, l'odierno appellante ha allegato di aver proposto l'esecuzione del brano di per il legame di amicizia che stringeva le due controparti, nell'ottica di fornire un CP_1
aiuto all'amico che aveva lamentato ristrettezze economiche e il desiderio di insegnare presso un Conservatorio. Difatti, l'esecuzione del brano, oltre alla percezione dei diritti d'autore da parte della SIAE, avrebbe soprattutto comportato l'ottenimento di punteggio aggiuntivo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di insegnamento nei Conservatori.
Invece, la prospettazione dell'appellante è suffragata da vari elementi documentali e dallo stesso interrogatorio formale svoltosi in primo grado.
Nelle note del direttore artistico dell'orchestra sinfonica, e in quelle del Persona_1
dirigente si ricava che il direttore d'orchestra abbia proposto l'esecuzione del Pt_3
brano, nonché la pubblicizzazione dello stesso nel cartellone dei concerti, assicurando che ciò non avrebbe comportato oneri di spesa aggiuntivi per l'amministrazione. Già tali affermazioni della CI TA escludono l'assunzione da parte di di Parte_1
un'obbligazione ex art. 1381 c.c., che si fonda sull'obbligazione del promittente ad un facere consistente nell'attivarsi per far eseguire ad un terzo quanto promesso.
Soprattutto, in sede di interrogatorio formale, ha reso dichiarazioni Controparte_1
idonee a suffragare quanto allegato da Parte_1
Alla domanda se contattasse assiduamente chiedendogli di inserire CP_1 Parte_1
i suoi brani nella programmazione dei concerti, l'opposto rispondeva che non aveva
12 contattato assiduamente, senza però smentire i contatti con le richieste di inserimento dei brani nelle programmazioni concertistiche.
Ha inoltre confermato di avere avuto un rapporto di amicizia con la controparte, di non aver mai richiesto il pagamento di alcun compenso per l'esecuzione dei suoi brani dal 2006 al 2015 e di aver percepito diritti di esecuzione dell'opera anche rispetto ai concerti di cui si discute. Parimenti, ha confermato che l'esecuzione del brano ha consentito l'acquisizione di titoli artistici utilizzati ai fini della graduatoria della cattedra presso il
Conservatorio di Matera e, in seguito, di Foggia.
Neanche la testimonianza della teste oggetto di secondo gravame, Testimone_1
è elemento di prova del credito vantato.
La testimonianza de relato actoris attiene a fatti e circostanze di cui il teste è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio, «così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa» (Cass. n. 569/2015). È pur vero che la Corte di legittimità l'ha ritenuta liberamente valutabile e idonea ad assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità (Cass. n. 18352/2013).
La teste ha affermato di essere a conoscenza della vicenda in quanto amica stretta e vicina di casa dell'odierno appellato e di essere stata quotidianamente aggiornata da quest'ultimo durante lo svolgimento dell'asserito incarico, confermando pure che avrebbe garantito il pagamento di un compenso non inferiore ai parametri Parte_1
ministeriali di €4.000 oltre Iva.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi sono ulteriori risultanze probatorie che concorrono a far ritenere credibile quanto riferito da alla testimone, in ordine alla promessa CP_1
e al quantum dell'indennizzo, né del conferimento dell'incarico e del quantum del compenso.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, non risulta provato da parte attrice in senso sostanziale, ossia l'odierno appellato, il titolo fatto valere in giudizio e il relativo diritto di credito.
13 Tanto comporta l'accoglimento dell'appello proposto da e la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado nei soli capi in cui si accerta il conferimento di incarico professionale a e la promessa di un compenso, con il rigetto della CP_1
domanda proposta da Controparte_1
In accoglimento della domanda di provato il pagamento disposto Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. 3), si condanna alla Controparte_1
restituzione delle somme percepite, oltre interessi legali.
Quanto alla rivalutazione monetaria richiesta dall'appellante, questa non può essere riconosciuta. Si rammenta che «l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, da provarsi dal creditore, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.» (Cass. n. 22664/2015, Cass.
5639/2014).
Sulle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
Avuto riguardo alla posizione processuale di le spese del doppio Parte_1
grado di giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo, ai sensi del DM n. 127/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 (decisum di primo grado pari ad €
1.800,00), esclusa la fase istruttoria e di trattazione di secondo grado, che non si è svolta,
e operata una decurtazione del 50% sulla fase decisoria di secondo grado stante la semplificazione processuale (discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
Non si dà corso alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non ravvisandone i presupposti.
Sulle spese di lite della CI TA di Bari nel giudizio d'appello
Avuto riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, di cui la CI
TA ha chiesto la vittoria, si osserva che la citazione in appello da parte dell'appellante appare trattarsi, più propriamente, di litis denuntiatio ex art. 332 Parte_1
c.p.c..
Invero, la notifica dell'appello alla CI TA (parte vittoriosa in primo grado per un capo non gravato da impugnazione) ha il valore di mera litis denuntiatio, e non di
14 vocatio in ius. In assenza di una domanda contro la CI TA, da parte dell'appellante (ma anche dell'appellato in via incidentale), la costituzione della pubblica amministrazione non può condurre ad una condanna alle spese in suo favore.
Per un verso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, nonché la soccombenza di colui che ha citato in giudizio.
Per altro verso, la ratio dell'art. 332 c.p.c. nell'imporre la notificazione dell'appello nei confronti delle altre parti è da rinvenirsi nell'intento di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi di impugnazione. In questo senso, «la notificazione non ha valore di vocatio in ius, ma assolve alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza, con la conseguenza che il destinatario della stessa non diviene parte nella fase di impugnazione solo perché l'ha ricevuta» (Cass. n.
30624/2025).
In definitiva, la CI TA non può essere considerata né soccombente né vittoriosa nella questione risolta in appello su domanda dell'appellante, proprio perché in tale giudizio non residua alcuna domanda proposta contro la CI TA.
Ne deriva che, in applicazione del principio di causalità, non si debbano liquidare spese in favore della CI TA di Bari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 2911/2022 resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 27 dicembre 2022,
- RIGETTA la domanda proposta in via subordinata dall'opposto Controparte_1 nei confronti del terzo chiamato confermando, per il resto, Parte_1
l'impugnata sentenza;
- DA parte appellata a restituire a parte Controparte_1 appellante uanto pagato in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento sino al saldo;
- DA parte appellata alla rifusione, in favore di Controparte_1 parte appellante delle spese processuali del doppio Parte_1 grado di giudizio che si liquidano, rispettivamente e complessivamente, in € 1.205,00 per compenso quanto al primo grado di giudizio, in € 174,00 per esborsi ed € 1.275,50 per compensi quanto al presente giudizio di secondo grado oltre, su
15 entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra CI TA di Bari Parte_1 relativamente al presente giudizio.
Firenze, 15 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
16
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8107/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to DE MARCO Parte_1
IO e dall'avv.to DI NOBILE GIULIANA
PARTE APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to FRANCIOSI GIOVANNI Controparte_1
e dall'avv.to BELLIZZI DI SAN LORENZO IACOPO
rappresentata e difesa dall'avv.to STRADA Parte_2
ES
PARTI APPELLATE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 16 agosto 2017 il Giudice di Pace di Firenze emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5167/2017 (nel procedimento monitorio incardinato al numero di RG 8416/2017) in forza del quale intimava a
[...]
Controparte_2
e a di
[...] Parte_2
pagare in favore di a somma di € 4.150,00 oltre interessi e spese. Controparte_1
1 A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto di Controparte_1
aver composto il brano “Oltremare” per orchestra sinfonica da eseguirsi in “prima assoluta mondiale” da parte della L'opera gli era stata Controparte_2
commissionata nella primavera del 2015 dal direttore d'orchestra il Parte_1
quale gli aveva assicurato che il compenso non sarebbe stato inferiore ai parametri ministeriali, dato che l'orchestra era un ente della CI TA di Bari.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione la
[...]
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_2
Parte opponente aveva affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
a. Incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze per essere competente il
Giudice di Pace di Pt_2
b. Improponibilità, inammissibilità nonché infondatezza del ricorso monitorio per assenza di conferimento di incarico da parte della CI metropolitana.
L'opponente eccepiva che non era mai intercorso nessun accordo tra la CI
TA di Bari e per la composizione del brano “Oltremare”. Controparte_1
Tale accordo, semmai, era intercorso tra e il direttore d'orchestra Controparte_1
Osservava che, in una nota interna, il direttore artistico dell' Parte_1 CP_2
, aveva già precisato al dirigente che l'inserimento della
[...] Persona_1 Pt_3
composizione di non avrebbe comportato oneri aggiuntivi ulteriori, come da CP_1
accordi con il direttore Parte_1
Aggiungeva pure che, ai sensi dell'art. 107 TUEL, solo i Dirigenti possono adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, compresa la stipula di contratti. non aveva alcun potere di assumere impegni e/o concludere negozi giuridici per Parte_1
conto della CI TA.
Peraltro, gli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 prescrivono la forma scritta ad substantiam dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
2 Si era costituito che aveva richiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, nonché l'autorizzazione alla chiamata del terzo
Parte_1
Parte convenuta opposta precisava che il direttore d'orchestra aveva effettuato Parte_1
una promessa di obbligazione della terza CI TA di Bari, ai sensi dell'art. 1381
c.c., a fronte della prestazione dell'opera di composizione del brano inedito. Poiché il compositore aveva adempiuto alla propria obbligazione, l'opposto sosteneva di avere diritto al pagamento del compenso da parte della CI TA o, quantomeno, un indennizzo da parte di che ha promesso l'adempimento della pubblica Parte_1
amministrazione senza rispettare il limite di impegno di spesa.
Inoltre, ha dedotto che il proprio credito era provato, in quanto non era stata contestata l'avvenuta esecuzione della prestazione, nonché fondato su prova scritta, in ragione dell'emissione della fattura, della documentazione attestante la programmazione e la pubblicità del concerto e dell'accoglimento positivo del brano da parte della critica.
Resa la sentenza non definitiva n. 3033/2018, depositata il 6 novembre 2018, in cui si statuiva la competenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze, quest'ultimo autorizzava in pari data la chiamata in causa del terzo formulata dal convenuto Parte_1
opposto.
Si costituiva he, contestando la fondatezza della domanda di Parte_1
parte convenuta opposta, ne chiedeva il rigetto.
Il terzo chiamato replicava che non aveva mai commissionato all'opposto la CP_1
composizione del brano di cui è causa, ma aveva proposto alla direzione artistica l'esecuzione di tale brano, anche in ragione del rapporto di amicizia tra i due e delle continue richieste di collaborazione da parte di CP_1
Il vantaggio derivante dall'esecuzione del brano inedito nelle date dei concerti del 7 e 8 ottobre 2015 sarebbe consistito nella fruizione dei diritti d'esecuzione che l'orchestra avrebbe pagato alla SIAE, nonché nel consistente aumento di punteggio che sarebbe stato assegnato per eventuali domande di insegnamento nei Conservatori di Musica.
3 Precisava che, quando un compositore senza editore, come nel caso di specie, manda la sua composizione all'orchestra o al direttore d'orchestra per l'eventuale esecuzione ne sta implicitamente autorizzando l'esecuzione senza pagamento di alcun onorario.
Aveva ribadito di non aver mai assunto obblighi economici nei confronti di ma CP_1
di averlo aiutato ad arricchire il curriculum vitae ai fini dell'insegnamento presso i
Conservatori, circostanza verificatasi, dato che l'opposto insegnava composizione presso il Conservatorio di Foggia anche per i titoli conseguiti grazie al terzo chiamato Parte_1
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 2911/2022, pubblicata il 27 dicembre 2022, corretta per errore materiale all'udienza del 13 ottobre 2023, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti della CI TA di Bari e accoglieva la domanda nei confronti del terzo chiamato, condannandolo al pagamento, in favore di della somma Controparte_1
di € 1.800,00, oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo, e delle spese legali pari a € 1.205,00 per compensi professionali.
A fondamento del proprio decisum, il Giudice di prime cure osservava che oggetto dell'opposizione era il compenso per la prestazione d'opera intellettuale resa da
[...]
in ordine alla composizione musicale del brano “Oltremare” eseguito a CP_1 Pt_2
nell'Ottobre 2015 in occasione della stagione concertistica da parte dell'
[...]
diretta da Controparte_2 Parte_1
Evidenziava, inoltre, che dall'istruttoria svolta, risultava che avesse avuto Controparte_1
contatti solo con il direttore d'orchestra e che, perciò, l'eventuale obbligazione Parte_1
pecuniaria era sorta solo tra queste parti, senza alcun coinvolgimento della CI
TA di Bari, nei confronti della quale, quindi, andava revocato il decreto ingiuntivo.
Riteneva che fosse pacifico il conferimento di incarico da parte di nei confronti Parte_1
di Aggiungeva che, dall'escussione della testimone di parte convenuta opposta, CP_1
era stato confermato, sia pure de relato con provenienza dell'informazione direttamente da che l'incarico non era a titolo gratuito e che, invece, un compenso era stato CP_1
pattuito.
4 Tuttavia, quanto alla misura del compenso, il Giudice di prime cure non riteneva attendibile la testimone in ordine alla somma di € 4.000,00, tenuto conto che il direttore d'orchestra aveva percepito la minor somma di € 3.000,00.
Dunque, in assenza di prova diretta certa circa il quantum del compenso, il Giudice di primo grado liquidava in via equitativa l'importo di € 1.800,00 omnicomprensivi e attualizzati.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando Parte_1
le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Erronea valutazione degli atti di causa e omesso esame di fatti decisivi, nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che sia circostanza pacifica il conferimento di incarico da parte di e che Parte_1
dall'istruttoria svolta vi sono stati contatti diretti solamente tra e Parte_1 CP_1
motivo per cui l'obbligazione pecuniaria è sorta solo tra questi ultimi due.
Ha lamentato che il Giudice di Pace non ha considerato che aveva già ottenuto Parte_1
ingaggi negli anni precedenti con il medesimo cachet e che ha sempre inserito, a far data dal 2005, opere di senza corrispondere alcunché. Controparte_1
Ha aggiunto che l'attore in primo grado, aveva individuato nella CI Controparte_1
TA di Bari il proprio debitore, rimettendole fattura, in luogo di Parte_1
Inoltre, lo stesso aveva confermato la commissione del brano da parte CP_1
dell' nel proprio profilo insegnante del Conservatorio di Foggia. Controparte_2
Ha contestato l'omessa considerazione di fatti decisivi quali le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, per cui, oltre a esservi tra i due un CP_1 CP_3
rapporto di amicizia e stima, dal 2006 al 2015 non aveva mai richiesto il pagamento di alcun compenso per l'esecuzione di sue opere da parte di Il Giudice di prime Parte_1
cure non avrebbe neanche considerato l'ammissione di fatti sfavorevoli per che CP_1
confermava di aver percepito i diritti di esecuzione dalla SIAE e che tale esecuzione avesse
5 comportato l'acquisizione di titoli artistici e di punteggio utile ai fini delle graduatorie di insegnamento presso i conservatori.
2) Erronea interpretazione della prova testimoniale e travisamento dei fatti
L'appellante ha impugnato anche la parte della sentenza relativa all'attendibilità della testimonianza resa da richiesta dall'attore in quanto ha Testimone_1 CP_1
riferito di circostanze apprese de relato dallo stesso attore sulla pattuizione di un compenso economico per la composizione del brano.
Ha evidenziato che la deposizione dei testimoni de relato actoris, ossia su circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, non ha alcuna rilevanza, neanche indiziaria.
Peraltro, l'appellante ha sottolineato che quanto riferito dalla testimone non è neanche suffragato da altri elementi.
Inoltre, l'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure abbia ritenuto attendibile la testimonianza circa la conclusione del contratto di opera professionale, ma non attendibile sul quantum del compenso, pari a € 4.000,00, addirittura maggiore del cachet del Direttore
Colasanti.
Il compenso in misura equitativa di € 1.800,00 è stato individuato dal Giudice senza il supporto di alcun parametro e motivazione dei criteri adottati e, comunque, la stessa liquidazione in via equitativa è ammessa purché sia provato l'an della domanda.
L'appellante ha, infine, richiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellato per lite temeraria.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
L'appellato ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. In particolare, poiché non sono stati inseriti nell'atto di citazione gli avvertimenti circa le decadenze in cui l'appellato sarebbe incorso, l'atto di appello dovrebbe essere rinnovato. Poiché, però, il rinnovo comporterebbe
6 necessariamente il superamento del termine per la proposizione del gravame, l'appello deve essere rigettato.
Nel merito, l'appellato ha rilevato che l'infondatezza del primo motivo di gravame sulla ricostruzione dei fatti di causa.
Ha ribadito che nel corso della primavera 2015 chiedeva a di comporre Parte_1 CP_1
un brano da eseguirsi in “prima mondiale assoluta” dall' e che Controparte_2
il primo garantiva che sarebbe stato corrisposto un compenso. Ha aggiunto che Parte_1
aveva contattato il direttore artistico dell' e che si era Persona_1 Controparte_2
reso parte di contrattazione affinché fosse inserito il brano composto ad hoc da CP_1
Ha precisato che era stata taciuta da la circostanza che l'inserimento del brano Parte_1
di non avrebbe comportato oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione, CP_1
inducendo il in errore circa l'assunzione dell'obbligazione da parte Parte_4
dell'ente. Per questo motivo, quest'ultimo aveva rimesso la relativa fattura alla CI
TA.
L'appellato ha, parimenti, contestato l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame.
Ha evidenziato che la testimone ha riferito di aver accompagnato a Pt_2 Controparte_1
e che era a conoscenza dei fatti in quanto vicina di casa e stretta amica dello stesso. Inoltre, se suffragata da circostanze oggettive e soggettive o da risultanze probatorie che concorrano a suffragarne la credibilità, è valida anche la testimonianza de relato actoris.
L'appellato ha, dunque, ribadito che, ai sensi dell'art. 1381 c.c., è tenuto Parte_1
a indennizzare in quanto ha promesso l'assunzione di un'obbligazione da Controparte_1
parte dell'ente terzo, garantendo un compenso pari ai parametri ministeriali.
Poiché esiste una sola “prima assoluta mondiale” di una composizione musicale, cui corrisponde un onorario per tale composizione, mentre ogni successiva esecuzione genera solo diritti di esecuzione cd. SIAE, la CI TA di Bari si è avvantaggiata della prestazione intellettuale di cui corrisponde il diritto all'indennizzo nei confronti CP_1
del promittente Parte_1
7 Infine, circa la liquidazione in via equitativa, l'appellato ne ha evidenziato la correttezza e legittimità, poiché si tratta di un indennizzo che, al contrario del risarcimento del danno, non è sottoposto alla disciplina dell'art. 1226 c.c.
Si è costituita anche la he ha chiesto di accertare Parte_2
e dichiarare la definitività della sentenza n. 2911/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Firenze per quanto riguarda la posizione della pubblica amministrazione.
La CI TA ha evidenziato che non è stata impugnata la sentenza nella parte in cui il Giudice revoca il decreto ingiuntivo nei confronti della CI TA stabilendo l'estraneità dell'ente pubblico rispetto al rapporto intercorso tra e Parte_1
CP_1
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 18 Novembre 2025.
*****
Per i motivi di seguito illustrati, la sentenza appellata deve essere riformata.
a. Sulla nullità dell'atto di citazione in appello
Deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per omesso inserimento degli avvertimenti di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., da riqualificarsi come domanda di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello.
Per quanto riguarda gli avvertimenti delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., si rileva che tale avvertimento è stato, in realtà, inserito nell'atto di citazione in appello
(«CITA Il M° Cesare Valentini, […] a comparire avanti il Tribunale Civile di Firenze, quale Giudice dell'Appello, Sezione e Giudice Relatore designandi, all'udienza del 23 novembre 2023 e seguenti presso il Palazzo di Giustizia di Viale Alessandro Guidoni 63 con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. e/o dell'art. 347 con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa le decadenze di cui di cui agli articoli 38, 167 e 343
c.p.c. ovvero che, in difetto di costituzione, si procederà in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni», atto di appello pag. 11) e pertanto la doglianza è destituita di fondamento.
8 Peraltro, è ormai orientamento consolidato che «l'art. 342 c.p.c. - che, nel testo (applicabile ratione temporis) quale sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 50, e prima dell'ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. 0a), conv. in L. 7 agosto 2012,
n. 134, prevede che l'appello si propone con citazione che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché "le indicazioni prescritte nell'art. 163" - non richiede altresì che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto d'appello debba contenere anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7, comma 3 dell'art. 163 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata» (Cass. SS.UU. n. 9407/2013, Cass. n.
7772/2022).
Gli avvertimenti dell'obbligatorietà della difesa tecnica e della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, invece, sono da ricollegarsi all'opportunità che colui che viene convenuto in giudizio sia reso edotto di tali circostanze e se ne possa avvalere. La costituzione nel giudizio di secondo grado a mezzo di difensore tecnico ha efficacia sanante. Né appare che sia stato leso alcun diritto dell'appellato rispetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, considerato pure che niente ha allegato in merito alla possibilità di giovarne e che la parte non risulta ammessa a tale patrocinio né nel primo né nel secondo grado di giudizio.
Nel merito, quanto ai motivi di gravame, preme una breve ricostruzione delle domande giudiziali promosse dall'odierno appellato CP_1
Invero, in sede di primo grado l'appellato attore in senso sostanziale nel CP_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva formulato nei confronti dell
[...]
domanda di condanna al pagamento del compenso per l'opera professionale CP_4
prestata e, nei confronti del terzo chiamato odierno appellante, in via Parte_1
subordinata e denegata domanda di accertamento della responsabilità , anche in solido con l'opponente CI TA di Bari, al pagamento delle prestazioni contrattuali rese dallo stesso inquadrando l'obbligazione cui era tenuto il sub specie di CP_1 Parte_1
9 obbligazione indennitaria ex art. 1381 c.c., in quanto il promittente avrebbe Parte_1
promesso l'obbligazione o il fatto del terzo in favore del promissario CP_5 CP_1
L'appellante ha impugnato la sentenza in relazione ai capi in cui è Parte_1
stata statuita la sussistenza di un rapporto contrattuale con e la Controparte_1
pattuizione di un compenso per la composizione musicale, nonché in relazione ai capi relativi alla valutazione dell'istruttoria e, in generale, dei fatti di causa.
Non è stato, invece, impugnato il capo della sentenza, relativo alla statuizione circa l'infondatezza della domanda attorea proposta nel ricorso monitorio nei confronti della
CI TA di Bari rispetto al diritto fatto valere dall'attore CP_1
Si premette che è stato chiamato in causa nel giudizio di primo grado Parte_1
su richiesta del convenuto opposto, ma attore in senso sostanziale, che, Controparte_1
in sede di comparsa di costituzione, ha proposto domanda subordinata di accertamento della responsabilità, anche in solido con la CI TA, per il pagamento delle prestazioni contrattuali rese nella misura di € 4.150,00.
Il convenuto opposto, ma attore in senso sostanziale, ha dedotto che la controparte fosse tenuta a indennizzarlo ai sensi dell'art. 1381 c.c. per aver quest'ultimo Parte_1
promesso che l'ente pubblico avrebbe adempiuto al pagamento del compenso per l'opera professionale (composizione di brano musicale per orchestra).
Si osserva, innanzitutto, che tale chiamata in causa sarebbe scaturita dalla difesa dell'opponente CI TA, che ha eccepito di non aver mai intrattenuto un rapporto contrattuale con ma di averlo avuto solo con Controparte_1 Parte_1
incaricato della direzione dell'orchestra per i concerti dell'Ottobre 2015.
[...]
A ben vedere, difatti, nel giudizio di primo grado l'attore in senso sostanziale, dapprima, deduce l'inadempimento della CI TA quanto all'obbligazione di pagamento dell'opera professionale resa in suo favore sulla scorta di un titolo ex contractu, in seguito all'opposizione della CI TA, dunque, deduce l'obbligazione indennitaria del direttore d'orchestra per il mancato fatto del terzo che gli Parte_1
sarebbe stato promesso (il pagamento del compenso) ex art. 1381 c.c..
Perciò, fermo il petitum di pagamento di somma di denaro, si tratta di due causae petendi diverse in diritto e in fatto, in quanto presuppongono circostanze di fatto e diritto opposte:
10 da un lato, si sostiene che la CI TA abbia assunto direttamente l'obbligazione e ne sia rimasta inadempiente, dall'altro si sostiene che il direttore d'orchestra sia debitore di un indennizzo ex art. 1381 c.c. proprio per la mancata assunzione dell'obbligazione da parte della terza CI TA.
Tra le obbligazioni del terzo e del promittente, poi, non corre un vincolo solidale, mancando l'eadem causa obligandi.
Quanto ai motivi di gravame, il primo motivo di gravame deve essere accolto, nella misura in cui non risulta dalle emergenze istruttorie che fosse provato né il conferimento di incarico, da parte dell'appellante per la composizione del brano “Oltremare” Parte_1
né la promessa di quest'ultimo circa l'obbligazione del terzo in favore dell'appellato
CP_1
L'attore in senso sostanziale, ossia il convenuto opposto in primo grado
[...]
aveva l'onere di provare che il direttore d'orchestra lo avesse incaricato di CP_1
comporre il brano con la promessa di adoperarsi affinché l'amministrazione locale tenesse il comportamento promesso di pagamento di un compenso per l'opera professionale svolta.
Si rammenta, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, che spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass.
SS.UU. n. 13533/2001). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tuttavia, a prova del proprio titolo, parte attrice si è limitata a produrre una fattura, peraltro rivolta all'amministrazione locale di e chiedere escussione di testimoni, di cui Pt_2
si dirà infra.
Come noto, la fattura commerciale, considerata la sua formazione unilaterale e funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, deve
11 essere inquadrata tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella
«dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova, ma, al più, un mero indizio»
(Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 9593/2004).
Tale prova non è stata fornita, in quanto la fattura non è rivolta al terzo chiamato che ha contestato specificamente l'asserito conferimento di incarico, Parte_1
proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti di causa: incontestata l'effettiva esecuzione del brano in occasione dei concerti dell'Ottobre 2015, ha negato di aver mai incaricato di comporre un brano ad hoc per i concerti e aver promesso il CP_1
pagamento di un compenso da parte della CI TA.
Anzi, l'odierno appellante ha allegato di aver proposto l'esecuzione del brano di per il legame di amicizia che stringeva le due controparti, nell'ottica di fornire un CP_1
aiuto all'amico che aveva lamentato ristrettezze economiche e il desiderio di insegnare presso un Conservatorio. Difatti, l'esecuzione del brano, oltre alla percezione dei diritti d'autore da parte della SIAE, avrebbe soprattutto comportato l'ottenimento di punteggio aggiuntivo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di insegnamento nei Conservatori.
Invece, la prospettazione dell'appellante è suffragata da vari elementi documentali e dallo stesso interrogatorio formale svoltosi in primo grado.
Nelle note del direttore artistico dell'orchestra sinfonica, e in quelle del Persona_1
dirigente si ricava che il direttore d'orchestra abbia proposto l'esecuzione del Pt_3
brano, nonché la pubblicizzazione dello stesso nel cartellone dei concerti, assicurando che ciò non avrebbe comportato oneri di spesa aggiuntivi per l'amministrazione. Già tali affermazioni della CI TA escludono l'assunzione da parte di di Parte_1
un'obbligazione ex art. 1381 c.c., che si fonda sull'obbligazione del promittente ad un facere consistente nell'attivarsi per far eseguire ad un terzo quanto promesso.
Soprattutto, in sede di interrogatorio formale, ha reso dichiarazioni Controparte_1
idonee a suffragare quanto allegato da Parte_1
Alla domanda se contattasse assiduamente chiedendogli di inserire CP_1 Parte_1
i suoi brani nella programmazione dei concerti, l'opposto rispondeva che non aveva
12 contattato assiduamente, senza però smentire i contatti con le richieste di inserimento dei brani nelle programmazioni concertistiche.
Ha inoltre confermato di avere avuto un rapporto di amicizia con la controparte, di non aver mai richiesto il pagamento di alcun compenso per l'esecuzione dei suoi brani dal 2006 al 2015 e di aver percepito diritti di esecuzione dell'opera anche rispetto ai concerti di cui si discute. Parimenti, ha confermato che l'esecuzione del brano ha consentito l'acquisizione di titoli artistici utilizzati ai fini della graduatoria della cattedra presso il
Conservatorio di Matera e, in seguito, di Foggia.
Neanche la testimonianza della teste oggetto di secondo gravame, Testimone_1
è elemento di prova del credito vantato.
La testimonianza de relato actoris attiene a fatti e circostanze di cui il teste è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio, «così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa» (Cass. n. 569/2015). È pur vero che la Corte di legittimità l'ha ritenuta liberamente valutabile e idonea ad assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità (Cass. n. 18352/2013).
La teste ha affermato di essere a conoscenza della vicenda in quanto amica stretta e vicina di casa dell'odierno appellato e di essere stata quotidianamente aggiornata da quest'ultimo durante lo svolgimento dell'asserito incarico, confermando pure che avrebbe garantito il pagamento di un compenso non inferiore ai parametri Parte_1
ministeriali di €4.000 oltre Iva.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi sono ulteriori risultanze probatorie che concorrono a far ritenere credibile quanto riferito da alla testimone, in ordine alla promessa CP_1
e al quantum dell'indennizzo, né del conferimento dell'incarico e del quantum del compenso.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, non risulta provato da parte attrice in senso sostanziale, ossia l'odierno appellato, il titolo fatto valere in giudizio e il relativo diritto di credito.
13 Tanto comporta l'accoglimento dell'appello proposto da e la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado nei soli capi in cui si accerta il conferimento di incarico professionale a e la promessa di un compenso, con il rigetto della CP_1
domanda proposta da Controparte_1
In accoglimento della domanda di provato il pagamento disposto Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. 3), si condanna alla Controparte_1
restituzione delle somme percepite, oltre interessi legali.
Quanto alla rivalutazione monetaria richiesta dall'appellante, questa non può essere riconosciuta. Si rammenta che «l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, da provarsi dal creditore, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.» (Cass. n. 22664/2015, Cass.
5639/2014).
Sulle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
Avuto riguardo alla posizione processuale di le spese del doppio Parte_1
grado di giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo, ai sensi del DM n. 127/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 (decisum di primo grado pari ad €
1.800,00), esclusa la fase istruttoria e di trattazione di secondo grado, che non si è svolta,
e operata una decurtazione del 50% sulla fase decisoria di secondo grado stante la semplificazione processuale (discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
Non si dà corso alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non ravvisandone i presupposti.
Sulle spese di lite della CI TA di Bari nel giudizio d'appello
Avuto riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, di cui la CI
TA ha chiesto la vittoria, si osserva che la citazione in appello da parte dell'appellante appare trattarsi, più propriamente, di litis denuntiatio ex art. 332 Parte_1
c.p.c..
Invero, la notifica dell'appello alla CI TA (parte vittoriosa in primo grado per un capo non gravato da impugnazione) ha il valore di mera litis denuntiatio, e non di
14 vocatio in ius. In assenza di una domanda contro la CI TA, da parte dell'appellante (ma anche dell'appellato in via incidentale), la costituzione della pubblica amministrazione non può condurre ad una condanna alle spese in suo favore.
Per un verso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, nonché la soccombenza di colui che ha citato in giudizio.
Per altro verso, la ratio dell'art. 332 c.p.c. nell'imporre la notificazione dell'appello nei confronti delle altre parti è da rinvenirsi nell'intento di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi di impugnazione. In questo senso, «la notificazione non ha valore di vocatio in ius, ma assolve alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza, con la conseguenza che il destinatario della stessa non diviene parte nella fase di impugnazione solo perché l'ha ricevuta» (Cass. n.
30624/2025).
In definitiva, la CI TA non può essere considerata né soccombente né vittoriosa nella questione risolta in appello su domanda dell'appellante, proprio perché in tale giudizio non residua alcuna domanda proposta contro la CI TA.
Ne deriva che, in applicazione del principio di causalità, non si debbano liquidare spese in favore della CI TA di Bari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 2911/2022 resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 27 dicembre 2022,
- RIGETTA la domanda proposta in via subordinata dall'opposto Controparte_1 nei confronti del terzo chiamato confermando, per il resto, Parte_1
l'impugnata sentenza;
- DA parte appellata a restituire a parte Controparte_1 appellante uanto pagato in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento sino al saldo;
- DA parte appellata alla rifusione, in favore di Controparte_1 parte appellante delle spese processuali del doppio Parte_1 grado di giudizio che si liquidano, rispettivamente e complessivamente, in € 1.205,00 per compenso quanto al primo grado di giudizio, in € 174,00 per esborsi ed € 1.275,50 per compensi quanto al presente giudizio di secondo grado oltre, su
15 entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra CI TA di Bari Parte_1 relativamente al presente giudizio.
Firenze, 15 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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