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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Corte d' Appello di Palermo
Sezione per le controversie di lavoro
Il Consigliere Delegato nel procedimento camerale n. 53/2025 promosso da
E Parte_1 Parte_2
(avv. Barbara Ferro)
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 ha pronunciato il seguente
DECRETO Letto il ricorso depositato in data 24.02.2025 con il quale E Parte_1 Parte_2
hanno chiesto l'indennizzo per la non ragionevole durata del processo civile
[...] instaurato dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, sez. unica civile, r.g.n. 3943/2016 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.11.2016 e definito con sentenza n. 338/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 22.03.2023; rilevato che dalla documentazione emerge che:
- il giudizio presupposto r.g.n. 3943/2016, iniziato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.11.2016 e definito con sentenza n. 338/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 22.03.2023, ha avuto una durata complessiva di 6 anni, 4 mesi 4 e 1 giorno;
considerato che, l'art. 4 della l. 4 marzo 2001, n. 89, rubricato “Termine di proponibilità”, prevede che “La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”; rilevato che la sentenza n. 338/2023, pubblicata il 22.03.2023, è divenuta definitiva per stessa ammissione dei ricorrenti, il 23.10.2023 e che, pertanto, il suddetto termine di proposizione è scaduto il 23.04.2024; considerato, che, ai fini della tempestività dell'odierno giudizio, gli istanti dichiarano di avere provveduto al deposito telematico di analoga domanda di indennizzo il 22.04.2024, ma che tale deposito “per mero errore del sistema come da documentazione che si allega non andava a buon fine ragione per cui chiedono la rimessione nei termini di legge, non essendo certamente imputabile all'odierna ricorrente il deposito tardivo e malgrado la Cancelleria si sia attivata per la risoluzione del problema ed il recupero del deposito rilevato che dalla documentazione in atti non emerge il motivo per cui il predetto deposito non sia andato a buon fine, essendo stati depositati esclusivamente i messaggi pec di accettazione, consegna ed esito del deposito telematico senza allegare la quarta pec, ossia quella che materialmente, essendo lavorata dalla Cancelleria, contiene le ragioni dell'eventuale errore tecnico;
rilevato, altresì, che gli odierni ricorrenti hanno formulato istanza di rimessione in termini con l'odierno ricorso del 05.03.2025 a distanza di quasi un anno dal predetto deposito telematico senza documentare la dedotta circostanza che malgrado la Cancelleria si sia attivata per la risoluzione del problema ed il recupero del deposito; considerato che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato afferma che “In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/01/2024, n. 1348). rilevato, altresì, che nella specie non è stato neanche allegato che sia stata formulata tempestiva istanza di rimessione in termini precedentemente all'odierno giudizio;
ritenuto pertanto che la domanda deve ritenersi tardiva per intervenuta decadenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Palermo, 27 marzo 2025
Il Consigliere Delegato Cinzia Alcamo
Sezione per le controversie di lavoro
Il Consigliere Delegato nel procedimento camerale n. 53/2025 promosso da
E Parte_1 Parte_2
(avv. Barbara Ferro)
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 ha pronunciato il seguente
DECRETO Letto il ricorso depositato in data 24.02.2025 con il quale E Parte_1 Parte_2
hanno chiesto l'indennizzo per la non ragionevole durata del processo civile
[...] instaurato dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, sez. unica civile, r.g.n. 3943/2016 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.11.2016 e definito con sentenza n. 338/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 22.03.2023; rilevato che dalla documentazione emerge che:
- il giudizio presupposto r.g.n. 3943/2016, iniziato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.11.2016 e definito con sentenza n. 338/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 22.03.2023, ha avuto una durata complessiva di 6 anni, 4 mesi 4 e 1 giorno;
considerato che, l'art. 4 della l. 4 marzo 2001, n. 89, rubricato “Termine di proponibilità”, prevede che “La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”; rilevato che la sentenza n. 338/2023, pubblicata il 22.03.2023, è divenuta definitiva per stessa ammissione dei ricorrenti, il 23.10.2023 e che, pertanto, il suddetto termine di proposizione è scaduto il 23.04.2024; considerato, che, ai fini della tempestività dell'odierno giudizio, gli istanti dichiarano di avere provveduto al deposito telematico di analoga domanda di indennizzo il 22.04.2024, ma che tale deposito “per mero errore del sistema come da documentazione che si allega non andava a buon fine ragione per cui chiedono la rimessione nei termini di legge, non essendo certamente imputabile all'odierna ricorrente il deposito tardivo e malgrado la Cancelleria si sia attivata per la risoluzione del problema ed il recupero del deposito rilevato che dalla documentazione in atti non emerge il motivo per cui il predetto deposito non sia andato a buon fine, essendo stati depositati esclusivamente i messaggi pec di accettazione, consegna ed esito del deposito telematico senza allegare la quarta pec, ossia quella che materialmente, essendo lavorata dalla Cancelleria, contiene le ragioni dell'eventuale errore tecnico;
rilevato, altresì, che gli odierni ricorrenti hanno formulato istanza di rimessione in termini con l'odierno ricorso del 05.03.2025 a distanza di quasi un anno dal predetto deposito telematico senza documentare la dedotta circostanza che malgrado la Cancelleria si sia attivata per la risoluzione del problema ed il recupero del deposito; considerato che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato afferma che “In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/01/2024, n. 1348). rilevato, altresì, che nella specie non è stato neanche allegato che sia stata formulata tempestiva istanza di rimessione in termini precedentemente all'odierno giudizio;
ritenuto pertanto che la domanda deve ritenersi tardiva per intervenuta decadenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Palermo, 27 marzo 2025
Il Consigliere Delegato Cinzia Alcamo