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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3949 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Zara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Tamponi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Beirut (Libano) in data 03/08/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Beirut (Libano) in data
03/08/2017 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Assemini, anno 2018, numero 26, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Libano a Beirut il 03/08/2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio nel comune di Assemini nell'anno 2018 n. 26 parte II serie C.
2) Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Assemini di procedere all'annotazione della sentenza.
Pag. 2 di 3 3) Affidare il figlio minore, , ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Per_1 domicilio prevalente del minore presso l'abitazione della madre.
4) Salvo diverso accordo tra i coniugi, al fine di favorire e consentire la prosecuzione del rapporto col genitore non convivente, il signor CP_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio, dal venerdì alla domenica sera, mentre dalla domenica sera al venerdì mattina starà con la madre. Per_1
Le parti di comune accordo decideranno la suddivisione dei periodi festivi, Natale, Capodanno, Pasqua, vacanze estive.
5) Il figlio , in considerazione dell'età e fino almeno agli anni 12, quando Per_1 potrà capire ed esprimere consapevolmente una propria volontà, salvo diversa concorde decisione, non potrà viaggiare all'estero né con uno né con l'altro genitore.
6) Vista la permanenza del minore in maniera prevalente con la madre e la temporanea perdita di lavoro del Sig. , lo stesso si impegna a Persona_2 corrispondere alla Sig.ra quale contributo per il Parte_1 mantenimento di la somma di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT comprensiva della somma di € 100,00 quale contributo del 50% delle spese che andrà ad affrontare la Sig.ra Pt_1 per la babysitter per la sera dall'uscita di scuola al suo rientro da Per_1 lavoro.
L'assegno di mantenimento per il figlio sarà integrato di ulteriori € Per_1
100,00 appena il Sig. troverà un'altra occupazione lavorativa. Persona_2
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'istruzione del figlio, salvo quelle urgenti e indefettibili, previamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, saranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno.
7) L'assegno unico universale sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3949 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Zara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Tamponi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Beirut (Libano) in data 03/08/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Beirut (Libano) in data
03/08/2017 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Assemini, anno 2018, numero 26, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Libano a Beirut il 03/08/2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio nel comune di Assemini nell'anno 2018 n. 26 parte II serie C.
2) Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Assemini di procedere all'annotazione della sentenza.
Pag. 2 di 3 3) Affidare il figlio minore, , ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Per_1 domicilio prevalente del minore presso l'abitazione della madre.
4) Salvo diverso accordo tra i coniugi, al fine di favorire e consentire la prosecuzione del rapporto col genitore non convivente, il signor CP_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio, dal venerdì alla domenica sera, mentre dalla domenica sera al venerdì mattina starà con la madre. Per_1
Le parti di comune accordo decideranno la suddivisione dei periodi festivi, Natale, Capodanno, Pasqua, vacanze estive.
5) Il figlio , in considerazione dell'età e fino almeno agli anni 12, quando Per_1 potrà capire ed esprimere consapevolmente una propria volontà, salvo diversa concorde decisione, non potrà viaggiare all'estero né con uno né con l'altro genitore.
6) Vista la permanenza del minore in maniera prevalente con la madre e la temporanea perdita di lavoro del Sig. , lo stesso si impegna a Persona_2 corrispondere alla Sig.ra quale contributo per il Parte_1 mantenimento di la somma di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT comprensiva della somma di € 100,00 quale contributo del 50% delle spese che andrà ad affrontare la Sig.ra Pt_1 per la babysitter per la sera dall'uscita di scuola al suo rientro da Per_1 lavoro.
L'assegno di mantenimento per il figlio sarà integrato di ulteriori € Per_1
100,00 appena il Sig. troverà un'altra occupazione lavorativa. Persona_2
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'istruzione del figlio, salvo quelle urgenti e indefettibili, previamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, saranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno.
7) L'assegno unico universale sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3