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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2195/2024 avente ad oggetto Cessazione
degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Giuliano Terme (PI), loc. Asciano Pisano, via San Rocco n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Bini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pisa alla via Oberdan n. 60;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vivaldi n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maura Banti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme alla Piazza
XXIV Maggio 7/8/9;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 16.11.2024, Parte_1
premetteva di avere contratto matrimonio in Pisa il 11.10.1979 con CP_1
e che, dalla loro unione, nasceva il figlio (nato il [...]) maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente.
Le parti, in data 13.7.2023, sottoscrivevano accordo di negoziazione assistita, munito di nulla osta della Procura in data 28.7.2023.
Il ricorrente richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e domandava di rivedere quanto previsto a titolo di mantenimento a suo carico in sede di separazione, riducendo il relativo importo in € 400 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.12.2024, si costituiva in giudizio la quale domandava anch'essa il divorzio, CP_1 ma richiedeva prevedersi assegno divorzile in proprio favore pari ad € 1.200 mensili.
All'udienza del 14.1.2025, il Tribunale riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Si dispone, quindi, sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
11.10.1979 nel Comune di Pisa dei coniugi nato a Parte_1
ER (TO) il 18.6.1951 e nata a [...] il [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto N. 331, P. II, serie A, anno 1979);
3) spese al definitivo;
4) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2195/2024 avente ad oggetto Cessazione
degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Giuliano Terme (PI), loc. Asciano Pisano, via San Rocco n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Bini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pisa alla via Oberdan n. 60;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vivaldi n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maura Banti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme alla Piazza
XXIV Maggio 7/8/9;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 16.11.2024, Parte_1
premetteva di avere contratto matrimonio in Pisa il 11.10.1979 con CP_1
e che, dalla loro unione, nasceva il figlio (nato il [...]) maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente.
Le parti, in data 13.7.2023, sottoscrivevano accordo di negoziazione assistita, munito di nulla osta della Procura in data 28.7.2023.
Il ricorrente richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e domandava di rivedere quanto previsto a titolo di mantenimento a suo carico in sede di separazione, riducendo il relativo importo in € 400 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.12.2024, si costituiva in giudizio la quale domandava anch'essa il divorzio, CP_1 ma richiedeva prevedersi assegno divorzile in proprio favore pari ad € 1.200 mensili.
All'udienza del 14.1.2025, il Tribunale riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Si dispone, quindi, sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
11.10.1979 nel Comune di Pisa dei coniugi nato a Parte_1
ER (TO) il 18.6.1951 e nata a [...] il [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto N. 331, P. II, serie A, anno 1979);
3) spese al definitivo;
4) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3