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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE RITO LAVORO nella causa civile iscritta al n° 696 /2025 R.G.A.C., Oggetto: Comodato di immobile urbano
promossa da:
, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Parte_1
Notari ed elettivamente domiciliato presso e nel suo in IE, Via dei Rossi, 2,
come da procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” RICORRE al Controparte_1
Tribunale di IE Ecc.mo, ai sensi degli artt. 447 bis e 415 c.p.c., perché, fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notificazione del ricorso e del decreto, voglia, ogni contraria istanza disattesa condannare la signora nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), residente in [...] a restituire al C.F._1
ricorrente ( ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
1 residente in [...], l'immobile situato in IE, Via Caserma Lamarmora n. 22 identificato catastalmente al NCEU di detto comune al Foglio 39, Particella 209, sub 9. Con vittoria di spese e compensi della presente procedura..”.
Nessuno si è costituito in giudizio per che all'udienza del 10 Controparte_1
giugno 2025 è stata dichiarata contumace, previa verifica della ritualità delle notifiche
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale e, ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione e decisione.
All'udienza del 24 luglio 2025 tenuta ex art. 127ter c.p.c. la causa è stata discussa mediante deposito di note scritte e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, usufruttuario Parte_2
di un appartamento posto in IE, Via Caserma La Marmora 22, identificato catastalmente al NCEU di detto comune al Foglio 39, Particella 209, sub 9 e concesso in comodato alla signora ha chiesto al Tribunale di IE Controparte_1
che quest'ultima fosse condannata alla restituzione dell'immobile. A tal fine il ricorrente ha assunto di aver comunicato la volontà di rientrare in possesso dell'immobile alla resistente in data 25 gennaio 2021, mediante raccomandata notificata per compiuta giacenza, intimandole la restituzione di detto immobile entro e non oltre il 31.01.2022. Detta comunicazione è stata reiterata ma nonostante ciò
l'immobile non è stato ancora restituito. Inoltre, il ricorrente ha dedotto un uso improprio di detto immobile che è stato tenuto in condizioni di degrado e pericolose
2 per la salute pubblica, senza che la provvedesse al pagamento delle utenze, CP_1
giustificando, anche sotto questo profilo la richiesta di restituzione avanzata.
Nessuno si è costituito per che all'udienza del 10 giugno Controparte_1
2025 è stata dichiarata contumace.
Questi, in estrema sintesi i fatti di causa
Sul diritto alla restituzione
Emerge dalla documentazione versata in atti che la resistente ha ottenuto in comodato gratuito l'immobile per cui è giudizio, ad uso abitativo, dall'agosto 2016 e soggetto a tacito rinnovo annuale rendendo di fatto il contratto de quo senza un termine effettivo. A ciò si aggiunga che sempre dalla documentazione versta in atti emerge che la resistente ha fatto un uso improprio di detto immobile riducendolo in precarie condizioni di igiene non adempiendo agli obblighi derivanti dal contratto di comodato e gravanti sulla rendendo applicabile la norma ex art. 1804, comma CP_1
III, c.c.
Il rilascio dell'immobile è stato ritualmente intimato e comunque conosciuto o conoscibile dalla resistente con l'ordinaria diligenza.
Il ricorso è pertanto fondato e merita pieno accoglimento dovendosi ordinare alla resistente e condannare la medesima all'immediata restituzione di detto immobile al ricorrente.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in conformità alla nota spese depositata, verificatane la congruità sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata, che non ha visto istruttoria e nemmeno il deposito di memorie istruttorie a fronte del rito azionato,
3 risultano poi dovute anche le spese relative alla fase di mediazione obbligatoria stante l'ingiustificata assenza della resistente, quindi in complessivi ai minimi previsti, in considerazione delle effettive difficoltà della causa ad oggetto e del valore della stessa, in complessivi €. 4.005,40 di cui €. 3.174,00 per onorari ex D.M.
147/22, compresi quelli per l'assistenza nella fase della mediazione obbligatoria, ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP
come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie il ricorso, come sopra motivato e per l'effetto condanna nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._1
residente in [...] a restituire al ricorrente
), nato a [...] il 6 Parte_2 C.F._2
gennaio 1945 e residente in [...], l'immobile situato in
IE, Via Caserma Lamarmora n. 22 identificato catastalmente al NCEU
di detto comune al Foglio 39, Particella 209, sub 9;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
€. 4.005,40 di cui €. 3.174,00 per onorari ex D.M. 147/22, compresi quelli per l'assistenza nella fase della mediazione obbligatoria, ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP
come per legge;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma
4 provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
IE lì 25 luglio 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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