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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 36 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a , Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. Tindaro Giusto 98066
Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
301BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c., la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto all'inserimento/aggiornamento della posizione assicurativa con accredito dei contributi figurativi relativi ai periodi di disoccupazione agricola e trattamento speciale agricolo per gli anni 2009, 2010 e 2011 (nonché, per quanto allegato, profili relativi al 2012), a seguito della precedente sentenza n. 1820/2016 di questo Tribunale, passata in giudicato, che aveva riconosciuto le giornate lavorative agricole in suo favore e l'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura.
Si costituiva l' eccependo, tra l'altro: improponibilità/improcedibilità CP_1 per mancata previa domanda/ricorso amministrativo;
difetto di interesse ad agire per asserita insussistenza di utilità pratica (essendo stata liquidata alla ricorrente una pensione VO con decorrenza 01/2016) e per avere l'ente comunque già proceduto ad aggiornare gli estratti contributivi per gli anni 2009–2012, con esclusione della prestazione DS 2012, ritenuta non più esaminabile per decadenza.
DIRITTO
1. Sulle eccezioni preliminari dell' CP_1
1.1. Condizione di procedibilità ex art. 443 c.p.c. – Nel rito previdenziale la domanda giudiziale è condizionata al previo esperimento del procedimento amministrativo solo nei casi in cui la legge lo preveda;
inoltre la relativa verifica va effettuata dal giudice alla prima udienza (art. 443, co. 2, c.p.c.). Nel caso di specie, la pretesa azionata ha ad oggetto l'esatto aggiornamento della posizione assicurativa derivante da un titolo giudiziale passato in giudicato, non già
l'attribuzione ex novo di una prestazione. In tale configurazione, la domanda si connota come azione di accertamento e di condanna al facere strumentale all'esatta tenuta degli archivi assicurativi e non risulta soggetta a una previa domanda specifica né a ricorso amministrativo, atteso che l'obbligo di recepire gli effetti del giudicato nell'anagrafe contributiva è immanente all'ente gestore. Ne discende il rigetto dell'eccezione di improcedibilità/improponibilità.
1.2. Interesse ad agire. – L'interesse ad agire sussiste ogniqualvolta l'attore persegua un'utilità giuridicamente apprezzabile che non sia meramente teorica.
Anche in presenza di pensione già liquidata, permane l'interesse alla correttezza e completezza della posizione assicurativa, sia ai fini del diritto (per eventuali futuri istituti, cumuli, supplementi o ricalcoli), sia ai fini della misura (ove la normativa valorizzi – in tutto o in parte – la contribuzione figurativa), oltre che per l'eliminazione di possibili pregiudizi riflessi (es. su estratti certificativi, totalizzazioni, ricostituzioni). Pertanto, anche a prescindere dalla concreta incidenza immediata sulla pensione in godimento, l'interesse della ricorrente è attuale e concreto. L'eccezione di carenza di interesse va, dunque, disattesa.
2. Sul merito
2.1. Portata del giudicato e obblighi dell'ente. – La sentenza n. 1820/2016 ha accertato le giornate lavorative per gli anni 2009–2012 e l'obbligo di iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dell'agricoltura. Da tale giudicato discende, in via conseguenziale, il dovere dell' di allineare la posizione CP_1 assicurativa recependo tutti i riflessi contributivi ed assicurativi coerenti (ivi compresi, ove spettanti, i contributi figurativi connessi alle prestazioni temporanee effettivamente riconosciute e liquidate per gli anni 2009–2011).
L'eventuale aggiornamento parziale non soddisfa integralmente il comando giudiziale e l'interesse della ricorrente.
2.2. Contributi figurativi da disoccupazione agricola e trattamento speciale
(anni 2009–2011). – Dalla documentazione in atti risulta che le prestazioni di disoccupazione agricola per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono state richieste e liquidate alla ricorrente. Ne consegue il diritto all'accredito figurativo corrispondente nei conti individuali, quale riflesso tipico delle prestazioni temporanee, dovuto dall'ente gestore in via automatica, previa verifica delle giornate riconosciute e della legittimazione anagrafica. L' è, pertanto, tenuto CP_1
a completare/validare l'accredito figurativo per tali annualità qualora non ancora integralmente registrato.
2.3. Annualità 2012. – Diversa è la sorte dell'anno 2012, rispetto al quale l' ha rappresentato un rigetto dell'istanza di DS per mancata iscrizione negli CP_1 elenchi all'epoca, con successiva decadenza dalla riproponibilità della domanda amministrativa e/o dell'azione giudiziaria sulla prestazione. In assenza di prova della tempestiva attivazione amministrativa o giudiziale specifica avverso tale diniego, la pretesa all'accredito figurativo per il 2012, quale riflesso di una prestazione non accolta, va rigettata per intervenuta decadenza e, in ogni caso, per difetto del presupposto sostanziale.
2.4. Natura dell'obbligo invocato. – Non coglie nel segno l'argomento dell'ente secondo cui l'aggiornamento dell'estratto conto costituirebbe un facere sottratto al comando giudiziale. Nel contenzioso previdenziale il giudice può accertare il diritto all'accredito figurativo e ordinare all'ente gli adempimenti tecnici conseguenti entro termini congrui, trattandosi di attività dovuta e predeterminata nei suoi contenuti, senza ingerenza nell'autonomia organizzativa.
3. Spese
La parziale soccombenza dell' e la natura delle questioni trattate CP_1 impongono la condanna dell'ente alle spese di lite in favore della ricorrente. Le spese vengono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, scaglione di valore corrispondente, tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, come indicato in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
R.G.36/19 proposto da contro Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'accredito Parte_1 dei contributi figurativi correlati alle prestazioni di disoccupazione agricola e trattamento speciale agricolo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, per l'effetto, ordina all' di procedere all'inserimento/aggiornamento CP_1 della posizione assicurativa della ricorrente, con annotazione negli estratti contributivi individuali, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente, dando riscontro scritto alla parte.
2. Rigetta la domanda nella parte in cui è riferita all'anno 2012, per le ragioni di cui in motivazione.
3. Condanna l' a rifondere Controparte_2 alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi Parte_1
€ 800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge;
con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario, se ed in quanto dichiarato in atti.
Così deciso in Patti 02/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo