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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1910 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Scarpa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nata a [...], il [...] CP_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in CA (Marocco) il 1.10.2018,
tra i coniugi ordinando all'ufficiale di stato civile l'annotazione della sentenza;
2. Assegnazione della casa coniugale al;
Parte_1
3. Null'altro disporre.
4. Con vittoria o compensazione di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/03/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in CA (Marocco) data 1/10/2018, e che dall'unione coniugale CP_1
non sono nati figli;
che dopo quattro mesi dalla celebrazione del matrimonio la convenuta è tornata in Marocco per tutto l'anno 2019, rientrando in Italia nel 2020 per andare ad abitare definitivamente presso la sorella nel 2021; che con sentenza n. 525 del 7/03/2023, il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la separazione dei coniugi e che la convivenza tra loro non è mai ripresa;
che entrambi coniugi sono autosufficienti, il marito pensionato e la moglie occupata quale badante e domestica;
tanto premesso, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale fra le parti,
assegnando a esso ricorrente la casa coniugale.
La convenuta regolarmente chiamata in giudizio, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
Sentito il ricorrente, il Giudice delegato ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Il ricorrente ha infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, alla data di introduzione di questo giudizio, erano decorsi termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi. Nulla può disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale in assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente (art. 337sexies cc.), dovendo trovare applicazione la generale disciplina in tema di proprietà immobiliare.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a CA (Marocco) in data 1/10/2018,
fra i coniugi , nato a [...] il [...], e il Parte_1 CP_1
25/06/1973, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 25, parte II, Serie C, anno 2018 - Comune di Carloforte);
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 29/09/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti