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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1080/2023
Dott. Vittoria Gabriele Presidente est.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1080/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 novembre 2023 e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza
collegiale del 29 gennaio 2025
OGGETTO: d a
Fideiussione – polizza
con il patrocinio dell'avv. Raffaele Pellicanò CP_1
fideiussoria APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 (già Controparte_2 [...]
quale mandataria di con il Controparte_3 Controparte_4
patrocinio dell'avv. Giovanni Simone
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 26 aprile 2023,
n. 858/2023.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
858/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, Se zione Terza Civile,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 8208/2019, depositata in cancelleria in data
26.4.2023, mai notificata:
- per quanto in narrativa, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni
specifiche n. 447447 e 447448 del 3.06.2016;
- revocare e/o dichiarare nullo o annullare il decreto opposto;
- per le ragioni di fatto e diritto esposte nell'opposizione, dichiarare, in ogni
caso, che nulla è dovuto alla , in qualità di Controparte_2
mandataria di da parte della Sig.ra Controparte_4 CP_1
- conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
Dell'appellata
“nel merito:
-respingere il presente appello e, per l'effetto, confermare integralmente la
Sentenza n. 858/23, emessa dal Tribunale di Bergamo in data 26.04.2023”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 858/2023 pubblicata in data 26 aprile 2023, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato l'opposizione proposta da CP_1
fideiussore dalla società fallita avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento della somma di €
23.853,13, in favore di quale saldo debitore del c/c n. Controparte_4
17639 intestato alla predetta società.
1.1. In particolare, il Tribunale: ha evidenziato che parte opposta aveva comunicato a in data 21 maggio 2018, di aver risolto il Parte_1
rapporto di c/c, intimando il pagamento di € 23.853,13; ha ritenuto provata la fondatezza del credito, non contestato dall'opponente; ha esaminato le domande di nullità relative alle fideiussioni prestate dall'attrice in favore di per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990, e Parte_1
l'eccezione relativa allo spirare dei termini di cui all'art. 1957 c.c.,
ritenendole infondate.
1.2. Il Tribunale ha rilevato come l'opponente non abbia indicato quali delle clausole contenute nei contratti di fideiussione corrispondessero alle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, precisando, peraltro, come tale modello riguardi solamente le fideiussioni omnibus e non contempli la rinuncia del fideiussore a proporre eccezioni relative al rapporto principale, mentre nel caso di specie le fideiussioni n. 447447 e n. 447448, datate 3 giugno 2016 sono specifiche in quanto rilasciate a garanzia della sola esposizione debitoria derivante dal contratto di c/c intestato alla società garantita e, pertanto, non possono essere
3 ricondotte alle intese anticoncorrenziali denunciate da Banca d'Italia con riferimento allo schema ABI (Cass. Sez. Un. N. 41994/2021).
Inoltre, il Tribunale ha osservato che grava sull'opponente dar prova che le clausole contrattuali sono state redatte in conseguenza di intese vietate e che tale onere probatorio non può, in specie, ritenersi soddisfatto con la sola produzione del provvedimento n. 55/2005, considerato che l'esame operato dall'Autorità Garante ha riguardato le sole fideiussioni omnibus.
Pertanto, pur contenendo le fideiussioni predette clausole similari a quelle censurate, ha escluso che esse siano nulle.
1.3. In merito all'eccezione relativa alla decadenza del termine ex art. 1957
c.c., il Tribunale ha rilevato come la banca abbia tempestivamente documentato di aver intimato il pagamento del debito alla società con una comunicazione del 21 maggio 2018 e di aver depositato, altresì, domanda di ammissione al passivo del fallimento in data 19 febbraio 2019; ha, quindi,
osservato che, facendo coincidere l'atto di risoluzione del contratto di c/c con la dichiarazione di fallimento della debitrice, intervenuta il 26 novembre
2018, la richiesta di pagamento invitata il 21 maggio 2018 deve considerarsi effettuata nel termine semestrale ai sensi dell'art. 1957 c.c.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla CP_1
scorta di quattro motivi.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_2
rigetto del gravame.
4 4. Concessi dal Consigliere Istruttore i termini di cui all'art. 352
cod.proc.civ., all'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è rimessa al Collegio
per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce di aver indicato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, quali clausole contrattuali corrispondono a quelle contenute agli artt. 2, 6 e 9 dello schema ABI;
espone di aver indicato nell'atto di opposizione che le fideiussioni “…contengono identiche clausole
di “reviviscenza”, di deroga all'art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza” che di
seguito si riportano. - All'art. 2) è prevista la reviviscenza della fideiussione,
ed infatti il garante rimane tenuto “a rimborsare alla banca le somme che
dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni
garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; -
All'art. 6) è poi stabilito che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione
restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore o
il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”; - All'art. 9) si prevede,
infine, l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo,
ossia che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la
fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le
somme allo stesso erogate”.
Inoltre, deduce che Banca d'Italia, nel provvedimento n. 55/2005, ha
5 dichiarato che “gli articoli 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto
dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui
vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 comma
2, lettera a) della Legge 287/1990”.
2. Con il secondo motivo l'appellante critica la statuizione del Giudice per cui lo schema ABI non conterrebbe alcuna rinuncia ad opporre eccezioni relativamente al rapporto principale e la statuizione per cui lo schema ABI
non riguarderebbe le fideiussioni di cui è causa, non trattandosi di fideiussioni omnibus.
Espone che l'unica differenza sussistente tra le fideiussioni specifiche e le fideiussioni omnibus atterrebbe all'oggetto della garanzia, in quanto le prime ineriscono ad obbligazioni nascenti da una o più specifiche operazioni,
mentre le seconde a tutte le obbligazioni facenti capo al soggetto debitore;
tuttavia, lo schema usato per entrambe le tipologie sarebbe il medesimo,
sicché ritenere illegittime le sole fideiussioni omnibus per conformità allo schema ABI consentirebbe alla banca di eludere il precetto dell'Antitrust,
quando, in realtà, ciò che dovrebbe rilevare è l'aderenza del contratto allo schema ritenuto “frutto” di un accordo illecito anticoncorrenziale e non il tipo contrattuale.
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante attraverso la produzione del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia; deduce come esso costituisca prova privilegiata e che, attraverso di esso è stata dimostrata
6 l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, gravando, invece, sulla controparte l'onere di dimostrare il contrario.
4. Con il quarto motivo l'appellante contesta il capo di sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto che la banca abbia rispettato il termine semestrale ex
art. 1957 c.c.
Deduce che il fallimento del debitore principale comporta la scadenza automatica del debito garantito dal fideiussore ex art. 55 co. 2 L.F. e che il creditore deve proporre le proprie istanze avverso il debitore entro il termine decorrente dalla data di dichiarazione di fallimento, precisando come tale regola valga solamente per le obbligazioni non ancora scadute alla data del fallimento.
In specie, l'obbligazione principale sarebbe scaduta e divenuta esigibile, al più tardi, a partire dal 23 maggio 2018, cioè dalla data di ricezione da parte della società garantita della comunicazione di risoluzione del contratto di apertura di credito, se non già alla data di scadenza dei singoli pagamenti avvenuta nel 2017. Tuttavia, controparte non avrebbe intrapreso iniziative giudiziarie nel termine di sei mesi per soddisfare il proprio credito.
Inoltre, la sentenza di fallimento del 26 novembre 2018 sarebbe posteriore,
anche se di pochi giorni, al decorso del termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.,
pertanto la banca sarebbe incorsa in decadenza.
5. L'appello è infondato.
6. Il Collegio rileva come, nel caso di specie, la qualificazione delle garanzie prestate da in favore di è dirimente ai fini CP_1 Parte_1
della decisione.
7 Concordemente con quanto ritenuto dal Tribunale, si rileva che i contratti di garanzia oggetto di causa n. 447447 e n. 447448 sono qualificabili come fideiussioni specifiche, in quanto entrambe recano nell'intestazione la dicitura “fideiussione specifica” e state prestate in data 3 giugno 2016 per garantire un “apertura di credito per anticipi su accrediti salvo buon fine” e
“apertura di credito per anticipi fatture Italia vs terzi” con di € 57.500,00
ciascuna.
La Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento, rileva che le presenti fideiussioni, essendo qualificabili come fideiussioni specifiche, non rientrano fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto con la normativa antitrust dall'ABI, in quanto, come già affermato dal Tribunale, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 è riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione ha trovato di recente riscontro nella pronuncia n.
1851/2025 della Corte di Cassazione:<
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine,
evidenziata dall'associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce>>.
8 Non rientrando le fideiussioni oggetto di causa fra gli schemi di fideiussione considerati dal provvedimento ABI n. 55/2005 è preclusa l'analisi nel merito della questione.
In ogni caso, va rilevato che, con riferimento alla produzione del provvedimento di Banca d'Italia, non può essere attribuito ad esso valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo a fideiussioni stipulate in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di delle relative clausole nei contratti di garanzia, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica,
ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c.,
senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 (cfr. Cass.
1851/2025) o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
9 In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Tali considerazioni impongono, quindi, il rigetto dei motivi di gravame, non potendosi l'appellante dolere, a fronte della predetta qualificazione delle garanzie prestate, della legittimità della clausola di cui all'art. 6 del contratto
(clausola posta in deroga all'art. 1957 c.c.) alla luce anche delle considerazioni che precedono.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità alla nota basata sui parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
10 8. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Bergamo n. 858/2023, pubblicata in data 26 aprile 2023;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.701,00 per la “fase di studio”, € 1.204,00
per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase di trattazione” ed € 2.905,00
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1080/2023
Dott. Vittoria Gabriele Presidente est.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1080/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 novembre 2023 e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza
collegiale del 29 gennaio 2025
OGGETTO: d a
Fideiussione – polizza
con il patrocinio dell'avv. Raffaele Pellicanò CP_1
fideiussoria APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 (già Controparte_2 [...]
quale mandataria di con il Controparte_3 Controparte_4
patrocinio dell'avv. Giovanni Simone
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 26 aprile 2023,
n. 858/2023.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
858/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo, Se zione Terza Civile,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 8208/2019, depositata in cancelleria in data
26.4.2023, mai notificata:
- per quanto in narrativa, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni
specifiche n. 447447 e 447448 del 3.06.2016;
- revocare e/o dichiarare nullo o annullare il decreto opposto;
- per le ragioni di fatto e diritto esposte nell'opposizione, dichiarare, in ogni
caso, che nulla è dovuto alla , in qualità di Controparte_2
mandataria di da parte della Sig.ra Controparte_4 CP_1
- conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
Dell'appellata
“nel merito:
-respingere il presente appello e, per l'effetto, confermare integralmente la
Sentenza n. 858/23, emessa dal Tribunale di Bergamo in data 26.04.2023”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 858/2023 pubblicata in data 26 aprile 2023, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato l'opposizione proposta da CP_1
fideiussore dalla società fallita avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento della somma di €
23.853,13, in favore di quale saldo debitore del c/c n. Controparte_4
17639 intestato alla predetta società.
1.1. In particolare, il Tribunale: ha evidenziato che parte opposta aveva comunicato a in data 21 maggio 2018, di aver risolto il Parte_1
rapporto di c/c, intimando il pagamento di € 23.853,13; ha ritenuto provata la fondatezza del credito, non contestato dall'opponente; ha esaminato le domande di nullità relative alle fideiussioni prestate dall'attrice in favore di per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990, e Parte_1
l'eccezione relativa allo spirare dei termini di cui all'art. 1957 c.c.,
ritenendole infondate.
1.2. Il Tribunale ha rilevato come l'opponente non abbia indicato quali delle clausole contenute nei contratti di fideiussione corrispondessero alle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, precisando, peraltro, come tale modello riguardi solamente le fideiussioni omnibus e non contempli la rinuncia del fideiussore a proporre eccezioni relative al rapporto principale, mentre nel caso di specie le fideiussioni n. 447447 e n. 447448, datate 3 giugno 2016 sono specifiche in quanto rilasciate a garanzia della sola esposizione debitoria derivante dal contratto di c/c intestato alla società garantita e, pertanto, non possono essere
3 ricondotte alle intese anticoncorrenziali denunciate da Banca d'Italia con riferimento allo schema ABI (Cass. Sez. Un. N. 41994/2021).
Inoltre, il Tribunale ha osservato che grava sull'opponente dar prova che le clausole contrattuali sono state redatte in conseguenza di intese vietate e che tale onere probatorio non può, in specie, ritenersi soddisfatto con la sola produzione del provvedimento n. 55/2005, considerato che l'esame operato dall'Autorità Garante ha riguardato le sole fideiussioni omnibus.
Pertanto, pur contenendo le fideiussioni predette clausole similari a quelle censurate, ha escluso che esse siano nulle.
1.3. In merito all'eccezione relativa alla decadenza del termine ex art. 1957
c.c., il Tribunale ha rilevato come la banca abbia tempestivamente documentato di aver intimato il pagamento del debito alla società con una comunicazione del 21 maggio 2018 e di aver depositato, altresì, domanda di ammissione al passivo del fallimento in data 19 febbraio 2019; ha, quindi,
osservato che, facendo coincidere l'atto di risoluzione del contratto di c/c con la dichiarazione di fallimento della debitrice, intervenuta il 26 novembre
2018, la richiesta di pagamento invitata il 21 maggio 2018 deve considerarsi effettuata nel termine semestrale ai sensi dell'art. 1957 c.c.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla CP_1
scorta di quattro motivi.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_2
rigetto del gravame.
4 4. Concessi dal Consigliere Istruttore i termini di cui all'art. 352
cod.proc.civ., all'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è rimessa al Collegio
per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce di aver indicato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, quali clausole contrattuali corrispondono a quelle contenute agli artt. 2, 6 e 9 dello schema ABI;
espone di aver indicato nell'atto di opposizione che le fideiussioni “…contengono identiche clausole
di “reviviscenza”, di deroga all'art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza” che di
seguito si riportano. - All'art. 2) è prevista la reviviscenza della fideiussione,
ed infatti il garante rimane tenuto “a rimborsare alla banca le somme che
dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni
garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; -
All'art. 6) è poi stabilito che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione
restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore o
il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”; - All'art. 9) si prevede,
infine, l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo,
ossia che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la
fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le
somme allo stesso erogate”.
Inoltre, deduce che Banca d'Italia, nel provvedimento n. 55/2005, ha
5 dichiarato che “gli articoli 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto
dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui
vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 comma
2, lettera a) della Legge 287/1990”.
2. Con il secondo motivo l'appellante critica la statuizione del Giudice per cui lo schema ABI non conterrebbe alcuna rinuncia ad opporre eccezioni relativamente al rapporto principale e la statuizione per cui lo schema ABI
non riguarderebbe le fideiussioni di cui è causa, non trattandosi di fideiussioni omnibus.
Espone che l'unica differenza sussistente tra le fideiussioni specifiche e le fideiussioni omnibus atterrebbe all'oggetto della garanzia, in quanto le prime ineriscono ad obbligazioni nascenti da una o più specifiche operazioni,
mentre le seconde a tutte le obbligazioni facenti capo al soggetto debitore;
tuttavia, lo schema usato per entrambe le tipologie sarebbe il medesimo,
sicché ritenere illegittime le sole fideiussioni omnibus per conformità allo schema ABI consentirebbe alla banca di eludere il precetto dell'Antitrust,
quando, in realtà, ciò che dovrebbe rilevare è l'aderenza del contratto allo schema ritenuto “frutto” di un accordo illecito anticoncorrenziale e non il tipo contrattuale.
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante attraverso la produzione del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia; deduce come esso costituisca prova privilegiata e che, attraverso di esso è stata dimostrata
6 l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, gravando, invece, sulla controparte l'onere di dimostrare il contrario.
4. Con il quarto motivo l'appellante contesta il capo di sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto che la banca abbia rispettato il termine semestrale ex
art. 1957 c.c.
Deduce che il fallimento del debitore principale comporta la scadenza automatica del debito garantito dal fideiussore ex art. 55 co. 2 L.F. e che il creditore deve proporre le proprie istanze avverso il debitore entro il termine decorrente dalla data di dichiarazione di fallimento, precisando come tale regola valga solamente per le obbligazioni non ancora scadute alla data del fallimento.
In specie, l'obbligazione principale sarebbe scaduta e divenuta esigibile, al più tardi, a partire dal 23 maggio 2018, cioè dalla data di ricezione da parte della società garantita della comunicazione di risoluzione del contratto di apertura di credito, se non già alla data di scadenza dei singoli pagamenti avvenuta nel 2017. Tuttavia, controparte non avrebbe intrapreso iniziative giudiziarie nel termine di sei mesi per soddisfare il proprio credito.
Inoltre, la sentenza di fallimento del 26 novembre 2018 sarebbe posteriore,
anche se di pochi giorni, al decorso del termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.,
pertanto la banca sarebbe incorsa in decadenza.
5. L'appello è infondato.
6. Il Collegio rileva come, nel caso di specie, la qualificazione delle garanzie prestate da in favore di è dirimente ai fini CP_1 Parte_1
della decisione.
7 Concordemente con quanto ritenuto dal Tribunale, si rileva che i contratti di garanzia oggetto di causa n. 447447 e n. 447448 sono qualificabili come fideiussioni specifiche, in quanto entrambe recano nell'intestazione la dicitura “fideiussione specifica” e state prestate in data 3 giugno 2016 per garantire un “apertura di credito per anticipi su accrediti salvo buon fine” e
“apertura di credito per anticipi fatture Italia vs terzi” con di € 57.500,00
ciascuna.
La Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento, rileva che le presenti fideiussioni, essendo qualificabili come fideiussioni specifiche, non rientrano fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto con la normativa antitrust dall'ABI, in quanto, come già affermato dal Tribunale, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 è riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione ha trovato di recente riscontro nella pronuncia n.
1851/2025 della Corte di Cassazione:<
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine,
evidenziata dall'associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce>>.
8 Non rientrando le fideiussioni oggetto di causa fra gli schemi di fideiussione considerati dal provvedimento ABI n. 55/2005 è preclusa l'analisi nel merito della questione.
In ogni caso, va rilevato che, con riferimento alla produzione del provvedimento di Banca d'Italia, non può essere attribuito ad esso valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo a fideiussioni stipulate in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di delle relative clausole nei contratti di garanzia, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica,
ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c.,
senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 (cfr. Cass.
1851/2025) o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
9 In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Tali considerazioni impongono, quindi, il rigetto dei motivi di gravame, non potendosi l'appellante dolere, a fronte della predetta qualificazione delle garanzie prestate, della legittimità della clausola di cui all'art. 6 del contratto
(clausola posta in deroga all'art. 1957 c.c.) alla luce anche delle considerazioni che precedono.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità alla nota basata sui parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00) ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
10 8. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Bergamo n. 858/2023, pubblicata in data 26 aprile 2023;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.701,00 per la “fase di studio”, € 1.204,00
per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase di trattazione” ed € 2.905,00
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
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