Articolo 65 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 64Articolo 66
Versione
4 gennaio 1966
Art. 65.
L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianita' che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la pro mozione.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966