Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/05/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 72/2024 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I civile-Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, in persona dei giudici:
Dott. Agostino Abate - PRESIDENTE
Dott. Marco Mancini - GIUDICE
Dott. Luciano Pietro Aliquò - GIUDICE REL. EST. nel procedimento di omologa del concordato preventivo iscritto al n. 72-1/2024 P.U., promosso da
(CF/P.IVA: Parte_1
), in persona del liquidatore (C.F.: ) con P.IVA_1 Controparte_1 C.F._1
sede legale in Erba (CO), in via Fiume n. 14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Marcinkiewicz
e Marco Franzini;
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 16.05.2024, Parte_1
” (CF/P.IVA: ), in persona del liquidatore
[...] P.IVA_1 Controparte_1
(C.F.: ) con sede legale in Erba (CO), in via Fiume n. 14, ha proposto C.F._1
domanda ex art. 44 CCII, riservandosi di presentare entro il termine concesso dal Tribunale, una proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39
CCII.
Con decreto del 21.05.2024, questo Tribunale: ha concesso alla società ricorrente termine fino al 15 luglio 2024 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 39 CCII, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità); nominato il Commissario Giudiziale nella persona della Dott.ssa ha disposto il deposito della somma di € 5.000 a titolo di compenso dovuto al Persona_1
commissario, per il caso di arresto della procedura, e di altre spese di procedura;
ha assegnato i termini periodici per il deposito di relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché
1
Con decreto del 24.05.2024, il Giudice delegato ha confermato le misure protettive ex artt. 54, co. 2, primo e secondo periodo, CCII, fissandone la durata in mesi quattro, decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
Con decreto del 15.07.2024, su istanza della ricorrente, è stato prorogato di ulteriori sessanta giorni il termine di cui all'art. 44, co. 1 lett. a CCII ed è stata fissata udienza al 23.09.2024 per la comparizione della parte e del P.M. e per la discussione in ordine all'apertura del concordato protettivo.
In data 13.09.2024, entro il termine concesso, la ricorrente ha depositato il piano, la proposta di concordato preventivo di tipo liquidatorio e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII, domandando, altresì, di prorogare la durata delle misure protettive concesse ai sensi dell'art. 55, co.
4, primo e secondo periodo, CCII nei confronti di tutti i creditori, fino all'omologazione del concordato preventivo, nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCI.
Con provvedimento del 19.09.2024, il Tribunale ha accolto la richiesta di proroga delle misure protettive già confermate e previste dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, nei confronti di tutti i creditori fino all'omologazione del concordato e, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCII.
Il Commissario Giudiziale, con parere depositato in data 20.09.2024, ha espresso parere favorevole in merito all'ammissibilità della proposta ed alla fattibilità del piano. All'udienza del 23.09.2024, il procuratore del ricorrente si è riportato ai propri atti, insistendo nella domanda di apertura del concordato preventivo ed il P.M. ha espresso parere favorevole.
Con decreto del 23-25 settembre 2024, il Tribunale ha: - dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;
-nominato il giudice delegato;
-confermato la dott.ssa quale Persona_1
Commissario Giudiziale;
- fissato i termini per l'espressione del voto dei creditori;
- posto a carico del debitore gli obblighi informativi;
- ordinato il deposito di una somma non inferiore al 20% delle spese presumibilmente necessarie per lo svolgimento della procedura. In data 16.12.2024 il
Commissario Giudiziale ha trasmesso ai creditori la relazione ex art. 105 CCII, nella quale ha concluso per l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano. In data 10.01.2025, il
Commissario Giudiziale ha depositato la relazione integrativa ed illustrativa ai sensi degli artt. 105, comma 3 e 5, e 107, comma 3, CCII, unitamente all'elenco dei creditori legittimati al voto. Con provvedimento del 22.01.2025, viste le osservazioni proposte dalla ricorrente, il Giudice Delegato ha
2 disposto l'esclusione dal voto e dal calcolo delle maggioranze della pretesa creditoria asseritamente vantata da In data 20.01.2025 è stata depositata la relazione definitiva del Controparte_2
Commissario ai sensi dell'art. 107, co. 6 CCII. Conclusesi le operazioni di voto, in data 07.02.2025, il Commissario Giudiziale ha presentato la relazione ex art. 110 CCII, dando atto del raggiungimento della maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato dall'art. 109 CCII.
Con decreto del 17.02.2025 (pubblicato il 18.02.2025), il Tribunale, rilevato che il concordato era stato approvato dai creditori, essendo state raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 109 CIII, ha fissato l'udienza del 31 marzo 2025 per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale ai sensi dell'art.48 CCII, onerando la società debitrice di notificare il provvedimento ai creditori dissenzienti e al Commissario Giudiziale entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dello stesso. Il parere motivato del Commissario Giudiziale è stato depositato in data 27.03.2025.
La società ricorrente ha ritualmente provveduto ad effettuare le notifiche ai creditori ed al
Commissario Giudiziale, ma non a la cui pretesa creditoria, come anticipato, era Controparte_2 stata esclusa dal voto e dal calcolo delle maggioranze dal giudice delegato ai sensi dell'art. 108 CCII.
Il Tribunale, pertanto, ha rinviato l'udienza di comparizione al 5.05.2025, onerando il debitore di notificare il provvedimento al creditore escluso dal voto. Entro il termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza, non sono pervenute opposizioni da parte dei creditori e/o degli interessati
All'udienza del 05.05.2025, il procuratore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di omologa del concordato preventivo ed il P.M. ha espresso parere favorevole. Il Tribunale, verificata la ritualità della notifica nei confronti del creditore escluso, si è riservato di provvedete.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo. Occorre premettere, infatti, che il Tribunale omologa il concordato verificati (art. 112 CCII): a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c)
l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
Conviene ribadire, in primo luogo, che sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCII, dal momento che il centro principale degli interessi del debitore (COMI) è sito in Erba (CO), ove la società ricorrente ha la propria sede legale.
La procedura si è svolta in modo regolare e la debitrice ha rispettato tutti gli adempimenti previsti dalla legge e disposti dal Tribunale, come si evince dalla ricostruzione del procedimento unitario di cui si è dato atto supra (sub. par. 1) e come confermato dal Commissario Giudiziale nel proprio parere. Gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dopo il decreto di apertura sono stati
3 autorizzati dal Giudice delegato, così come lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita relativo all'immobile sito in LF (SO) pendente ex art. 97 CCII. Non sono mersi atti di frode come definiti dall'art. 106 CCII.
Deve confermarsi, quindi, il giudizio positivo già espresso con il decreto di apertura circa la sussistenza in capo alla (nel prosieguo anche Parte_1
solo della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di Parte_1 cui all'art. 2, c. 1, lett. d), CCII, nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria.
è una società commerciale, avente il Parte_1 seguente oggetto sociale: “esercizio di un'impresa di costruzioni in conto proprio, per conto terzi e per enti pubblici, di diritto pubblico e parastatale, consistenti, in via esemplificativa e non tassativa, nella esecuzioni di lavori civili ed industriali, restauri e manutenzioni, lavori di terra, demolizioni, sterri, opere speciali in cemento armato, impianti tecnologici e speciali, costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari, pavimentazioni con materiali speciali, lavori ferroviari, lavori idraulici in genere… La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la concessione di garanzie reali o personali, anche per obbligazioni di terzi;
assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, anche estere, purché esse risultino strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e l'assunzione venga effettuata nei limiti previsti dalle norme vigenti e non sia esercitata nei confronti del pubblico;
l'assunzione, anche mediante accollo, di mutui e finanziamenti da banche o istituti di credito, da garantirsi anche in via reale con i beni di proprietà sociale”.
È stata verificata la completezza della documentazione depositata con il ricorso ex art. 39 CCII , ossia la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. La debitrice, inoltre, ha depositato una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, nonché una idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. Alla proposta ed al piano sono state allegate altresì la relazione resa da un professionista indipendente ex art. 87, co. 3 CCII. La
4 domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza risulta approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 CCII (cfr. cfr. verbale di decisione del liquidatore del 10.09.2024, redatto dal notaio , in atti sub doc. 30). Persona_2
ha proposto un concordato preventivo di Parte_1
tipo liquidatorio, in quanto è prevista la liquidazione di tutto il patrimonio della società, il cui ricavato
è destinato alla soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le tempistiche meglio descritte infra. Il piano contiene tutte le indicazioni richieste dall'art. 87 CCII.
L'attivo stimato a fini concordatari può essere riassunto, come da tabella che segue, predisposta dal
C.G.:
Il fabbisogno concordatario verrà alimentato dunque dal ricavato derivante dalla cessione di tutti i beni di proprietà della società, dall'incasso dei crediti, dalla liquidazione delle partecipazioni e dall'apporto di risorse esterne. In particolare, l'attivo deriva in misura prevalente dalla vendita dei beni immobili di proprietà della ricorrente, stimati dall'arch. come da perizie in Persona_3
atti. Al valore degli immobili risultante dalle perizie in atti, è stata apportata, in via prudenziale, una doppia riduzione (pari al 25 % ciascuna), ottenendo, quindi, un valore pari all'offerta minima al secondo esperimento di vendita. Sono stati stimati, altresì, i beni immobili di proprietà delle partecipate Immobiliare Besana 2 s.r.l. e Polo Produttivo Lombardo s.r.l., nonché i beni mobili di proprietà della ricorrente. Sono stati indicati, infine, i valori ai fini concordatari delle partecipazioni detenute e dei crediti vantati.
La proposta prevede, altresì, l'apporto di finanza esterna pari a 180.000,00 euro da parte dei soci e i quali si sono impegnati a versare le suddette somme Controparte_1 Parte_2
5 entro 30 giorni a far tempo dalla data dell'omologazione del concordato preventivo con provvedimento non più impugnabile. Tale apporto di finanza esterna consente di incrementare di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, come richiesto dall'art 84, co. 4 CCII.
I predetti soci si sono obbligati, inoltre, a versare senza obbligo di rimborso, a titolo di ulteriore finanza esterna, al fine di sostenere il concordato liquidatorio proposto dalla società l'ulteriore somma massima di 100.000,00 euro che verrebbe erogata al ricorrere delle seguenti condizioni: - il concordato preventivo venga omologato con provvedimento non più soggetto a gravame;
- allo scadere del secondo anno successivo all'omologazione definitiva, l'attivo realizzato sia inferiore ad euro 1.700.000,00 sempre che, nel medesimo biennio, il passivo non si riduca di almeno euro
1.700.000. A garanzia di tale impegno, i soci hanno consegnato al C.G. da due assegni circolari pari a complessivi €.100.000,00.
Il passivo concordatario assomma, infatti, a € 5.232.387,19, come meglio indicato nella seguente tabella predisposta dal C.G.:
Tenuto conto, dunque, dell'attivo che si prevede di realizzare, pari a 1.968.438, 62 euro, a fronte di un passivo pari a € 5.232.387,19, la proposta prevede il soddisfacimento integrale delle spese di giustizia, degli oneri prededucibili e dei creditori privilegiati.
I debiti di natura chirografaria, pari a complessivi 4.336.685, 49 euro, sono stati suddivisi in tre classi:
I) banca chirografaria, il cui credito è vantato anche nei confronti di coobbligato, che ha prestato garanzia ipotecaria, con previsione di soddisfacimento nella misura del 20%; II) – banche non garantite, con previsione di soddisfacimento nella misura del 25%; III) – altri debiti chirografari, con previsione di soddisfacimento nella misura del 40%.
6 È previsto, dunque, un soddisfacimento dei crediti chirografari non inferiore al 20 % del loro ammontare complessivo, come richiesto dall'art. 84, co. 4 CCII.
Sul punto, pertanto, deve confermarsi il giudizio positivo già espresso circa la corretta formazione delle classi, che risulta rispettosa dei criteri di identità della posizione giuridica ed omogeneità degli interessi economici, essendo stata rispettata altresì l'obbligatoria formazione della classe ricomprendente un creditore titolare di garanzie prestate da terzi, come previsto dall'art. 85, co. 2
CCII. Anche alla luce delle verifiche effettuate dal Commissario Giudiziale, deve ribadirsi che il trattamento offerto a ciascun creditore non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 85, co. 4 CCII. È rispettata, inoltre, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe
(art. 112, lett. e CCII).
La ricorrente ha indicato in circa due anni, decorrenti dalla data di omologazione del concordato, il tempo presumibilmente necessario per il completamento delle operazioni di liquidazione dell'attivo e dei conseguenti riparti, al fine di consentire il pagamento dei creditori secondo le tempistiche meglio indicate nello schema riepilogativo di cui alla domanda di ammissione al concordato (cfr. ricorso p.
30).
Alla domanda è stata allegata la relazione del professionista indipendente Dott. , con Persona_4
l'attestazione rilasciata ai sensi dell'art 87, co. 3 CCII avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Come anticipato, all'esito della votazione, risulta raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato richiesta dall'art. 109, c. 1 CCII, atteso che: - il concordato è stato approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi;
- è stata raggiunta la maggioranza anche per teste dei creditori ammessi al voto (necessaria, giacché il creditore Controparte_3
risulta titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei credi ammessi al voto); - la maggioranza è stata raggiunta, altresì, nel maggior numero di classi.
Deve ritenersi, infine, che sussista la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ex art. 112, co. 1 lett. g. CCII.
L'indagine prognostica circa la fattibilità del piano, così declinata, invero, risulta attestata, in primo luogo, dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 87, c. 3, CCII. Sul punto, deve osservarsi che la relazione risulta adeguatamente motivata, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto, avendo l'esperto eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle best practices. La relazione risulta pertanto sufficientemente analitica,
7 esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.
La valutazione circa la fattibilità del piano è stata, quindi, oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 105, c. 1, CCII da parte del Commissario Giudiziale, come confermato altresì nel parere rilasciato ai sensi dell'art. 48, co. 2 CCII. Sul punto, pertanto, il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni positive espresse dal Commissario Giudiziale. Deve evidenziarsi, in particolare, che è stato già incassato il credito vantato nei confronti della controllante ”, Controparte_4 pari a €.124.052,48. Inoltre, il valore dei beni immobili di proprietà della debitrice, come stimati dal perito incaricato dalla società, è stato ritenuto congruo dall'esperto stimatore incaricato dal
Commissario Giudiziale, previa autorizzazione del Giudice delegato. I soci, inoltre, hanno consegnato al Commissario due assegni circolari per un importo complessivo di €.100.000,00, a garanzia dell'impegno assunto di apportare ulteriore finanza nei termini di cui si è dato atto supra.
La dott.ssa inoltre, ha sottolineato come la società abbia prudenzialmente stanziato fondi Per_1 rischi “per spese di procedura, legali, per interessi e imprevisti anche, al fine di garantire la copertura dei debiti societari qualora dovessero verificarsi degli scostamenti futuri tra quanto indicato in bilancio e quanto precisato dai creditori, eventualmente dovuti per maggiori interessi e sanzioni”, ritenendo come la proposta risulti, pertanto, attendibile, sostenibile e coerente.
Non sono pervenute opposizioni da parte di creditori dissenzienti o da altri interessati, non dovendo, pertanto, il Tribunale valutare la convenienza della proposta, rispetto alla quale si sono già espressi i creditori.
Trattandosi di concordato di tipo liquidatorio, l'esecuzione del concordato deve essere affidata ad un liquidatore giudiziale che il Collegio indica nella persona della dott.ssa Deve Parte_3
confermarsi, infine, la nomina della dott.ssa quale Commissario Giudiziale. Persona_1
Entrambi, nell'esecuzione dell'incarico conferito, si atterranno a quanto analiticamente indicato nel dispositivo del presente provvedimento. Tali organi saranno coadiuvati dal comitato dei creditori composto dai creditori indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- omologa il concordato preventivo proposto da
[...]
(CF/P.IVA: , con sede legale in Erba (CO), Parte_1 P.IVA_1
in via Fiume n. 14;
8 - nomina Giudice Delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
- conferma la nomina quale Commissario Giudiziale della dott.ssa Persona_1
- nomina Liquidatore Giudiziale la dott.ssa la quale si atterrà alle seguenti Parte_3
disposizioni:
a. il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al
Commissario Giudiziale ed al nominando Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione ancora da porre in essere, con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
detto piano, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato;
b. Alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti legalmente posti in essere in esecuzione del concordato liquidatorio, si applicheranno le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale dettate dall'art. 216 CCII, in quanto compatibili;
c. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il
Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al
Giudice Delegato;
d. il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del
Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio e il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
e. il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali;
il Commissario giudiziale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
f. il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
g. il Commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata, anche per il tramite dello stesso organo della procedura, ai sensi dell'art. 119 CCII.;
h. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla Procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale ed al provvedimento del GD, alla cui
9 autorizzazione è vincolato ogni prelievo dai suddetti conti;
i. il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione relativa alla sua amministrazione in un apposito registro informatico secondo quanto previsto dall'art. 136 CCII;
j. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore dovrà comunicare al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale;
Il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia presso la cancelleria del tribunale;
1. nomina componenti del comitato dei creditori:
• Avv. Michele Re (Presidente)
• (Componente) Controparte_3
• (Componente) Controparte_5
Dispone la notificazione e l'iscrizione nel registro delle imprese della presente sentenza a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Como, il giorno 05.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò Dott. Agostino Abate
10