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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3561/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3561/2024 promossa da:
AN FI (CF. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Alessia Panichi
e
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessia Panichi
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 20/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/2/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 12/09/2024, i sig.ri e AN Controparte_1
FI chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
1 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Black River (isole Mauritius) il 26/10/2006 e di esser dalla loro unione nati in data 2.08.2012 i figli gemelli e Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 20.9.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19/12/2024, successivamente rinviata alla data del 20.2.2025 disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 20.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come da ultimo congiuntamente modificate con note depositate in pct in data 14.2.2025.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e AN FI ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1
CECINA (LIVORNO) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in in Black River (isole Mauritius) in data 26/10/2006 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cecina (LI) Atto
n. 8 – parte 2 – serie C – Anno 2007
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) La casa coniugale sita in Cecina, Piazza della Libertà n.12, con i beni e gli arredi ivi contenuti, in locazione alla madre, verrà assegnata alla stessa che ci vivrà e si accollerà per intero le spese relative al canone di locazione, (pari ad euro 700,00 mensili), nonché il pagamento delle utenze attinenti alla fornitura di energia elettrica e delle spese condominiali, quest'ultime comprensive altresì delle utenze relative a riscaldamento e fornitura di acqua (pari a circa
300,00 euro mensili);
3) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori. La collocazione dei figli avverrà secondo il seguente schema, che tiene conto del fatto che la sig.ra deputato della CP_1
Repubblica Italiana, è impegnata a Roma dal martedì al giovedì:
La prima settimana: Il padre terrà con sé i figli da martedì ( dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico) al giovedì ( all'entrata a scuola o fino alle ore 11,00 in periodo nono scolastico) e dalla domenica ( dalle ore 11.00 ) sino al lunedì(all'entrata a scuola o fino alle ore 11,00 in periodo non scolastico) , mentre la madre terrà con sé i figli dal lunedì ( dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico) al martedì ( dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico)e dal giovedì ( dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico) alla domenica ( alle ore 11.00).
La settimana successiva:
Il padre terrà con sé i figli dal martedì (dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico), fino al mercoledì (all'entrata di scuola o alle ore
11,00 in periodo non scolastico) e dal venerdì ( dall'uscita di scuola o dalle ore
11,00 nel periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 11,00) , mentre la
3 madre dal lunedì ( dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico) al martedì ( entrata di scuola o ore 11.00 nel periodo non scolastico)
e dal mercoledì ( entrata di scuola o ore 11.00 nel periodo non scolastico) al venerdì ( all'entrata a scuola o fino alle ore 11,00 in periodo non scolastico).
I figli saranno prelevati dal genitore che esercita il proprio turno di collocamento, o da soggetti incaricati, quali i nonni.
Sono salvi i diversi accordi tra i coniugi nel rispetto dei tempi e delle esigenze di studio e di svago dei minori.
Oltre alla programmazione sopra indicata, per le vacanze estive e invernali, entrambi i genitori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra loro che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorreranno con i figli:
• 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il primo anno i giorni saranno al massimo 4 consecutivi;
• 7 giorni consecutivi durante il periodo invernale, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno;
il primo anno i giorni saranno al massimo 4 consecutivi;
• Natale, Capodanno, Pasqua secondo il criterio dell'alternanza;
• Nei giorni di maggiore importanza per i figli, (quali il giorno del compleanno, della cresima, di recite scolastiche, di eventi sportivi etc..) i genitori si impegnano a decidere le modalità dei festeggiamenti ed a presenziare entrambi agli stessi, di comune accordo e in armonia;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente il pernottamento dei figli fuori dalla casa di residenza dei genitori e si impegnano altresì, per il primo anno successivi alla separazione, a non frequentare nuovi compagni/e alla presenza dei figli. Entrambi i genitori si impegnano e garantiscono che nessun nuovo compagno/a potrà pernottare insieme ai figli per i primi due anni successivi alla separazione.
4) Porre a carico dei coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate dal coniuge che le ha sostenute. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
5) Il Sig. UE continuerà a percepire l'assegno unico per i figli minori e la
OR si impegna sin da ora a fornire al Sig. UE la CP_1 documentazione necessaria per presentare la richiesta;
4 6) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
7) Il Sig. UE lascerà la casa coniugale entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo portando via con sé solo i propri effetti personali;
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 20/2/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3561/2024 promossa da:
AN FI (CF. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Alessia Panichi
e
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessia Panichi
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 20/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/2/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 12/09/2024, i sig.ri e AN Controparte_1
FI chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
1 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Black River (isole Mauritius) il 26/10/2006 e di esser dalla loro unione nati in data 2.08.2012 i figli gemelli e Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 20.9.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19/12/2024, successivamente rinviata alla data del 20.2.2025 disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 20.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come da ultimo congiuntamente modificate con note depositate in pct in data 14.2.2025.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e AN FI ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1
CECINA (LIVORNO) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in in Black River (isole Mauritius) in data 26/10/2006 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cecina (LI) Atto
n. 8 – parte 2 – serie C – Anno 2007
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) La casa coniugale sita in Cecina, Piazza della Libertà n.12, con i beni e gli arredi ivi contenuti, in locazione alla madre, verrà assegnata alla stessa che ci vivrà e si accollerà per intero le spese relative al canone di locazione, (pari ad euro 700,00 mensili), nonché il pagamento delle utenze attinenti alla fornitura di energia elettrica e delle spese condominiali, quest'ultime comprensive altresì delle utenze relative a riscaldamento e fornitura di acqua (pari a circa
300,00 euro mensili);
3) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori. La collocazione dei figli avverrà secondo il seguente schema, che tiene conto del fatto che la sig.ra deputato della CP_1
Repubblica Italiana, è impegnata a Roma dal martedì al giovedì:
La prima settimana: Il padre terrà con sé i figli da martedì ( dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico) al giovedì ( all'entrata a scuola o fino alle ore 11,00 in periodo nono scolastico) e dalla domenica ( dalle ore 11.00 ) sino al lunedì(all'entrata a scuola o fino alle ore 11,00 in periodo non scolastico) , mentre la madre terrà con sé i figli dal lunedì ( dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico) al martedì ( dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico)e dal giovedì ( dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico) alla domenica ( alle ore 11.00).
La settimana successiva:
Il padre terrà con sé i figli dal martedì (dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico), fino al mercoledì (all'entrata di scuola o alle ore
11,00 in periodo non scolastico) e dal venerdì ( dall'uscita di scuola o dalle ore
11,00 nel periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 11,00) , mentre la
3 madre dal lunedì ( dall'uscita di scuola o dalle ore 11,00 nel periodo non scolastico) al martedì ( entrata di scuola o ore 11.00 nel periodo non scolastico)
e dal mercoledì ( entrata di scuola o ore 11.00 nel periodo non scolastico) al venerdì ( all'entrata a scuola o fino alle ore 11,00 in periodo non scolastico).
I figli saranno prelevati dal genitore che esercita il proprio turno di collocamento, o da soggetti incaricati, quali i nonni.
Sono salvi i diversi accordi tra i coniugi nel rispetto dei tempi e delle esigenze di studio e di svago dei minori.
Oltre alla programmazione sopra indicata, per le vacanze estive e invernali, entrambi i genitori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra loro che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorreranno con i figli:
• 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il primo anno i giorni saranno al massimo 4 consecutivi;
• 7 giorni consecutivi durante il periodo invernale, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno;
il primo anno i giorni saranno al massimo 4 consecutivi;
• Natale, Capodanno, Pasqua secondo il criterio dell'alternanza;
• Nei giorni di maggiore importanza per i figli, (quali il giorno del compleanno, della cresima, di recite scolastiche, di eventi sportivi etc..) i genitori si impegnano a decidere le modalità dei festeggiamenti ed a presenziare entrambi agli stessi, di comune accordo e in armonia;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente il pernottamento dei figli fuori dalla casa di residenza dei genitori e si impegnano altresì, per il primo anno successivi alla separazione, a non frequentare nuovi compagni/e alla presenza dei figli. Entrambi i genitori si impegnano e garantiscono che nessun nuovo compagno/a potrà pernottare insieme ai figli per i primi due anni successivi alla separazione.
4) Porre a carico dei coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate dal coniuge che le ha sostenute. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
5) Il Sig. UE continuerà a percepire l'assegno unico per i figli minori e la
OR si impegna sin da ora a fornire al Sig. UE la CP_1 documentazione necessaria per presentare la richiesta;
4 6) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
7) Il Sig. UE lascerà la casa coniugale entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo portando via con sé solo i propri effetti personali;
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 20/2/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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