Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.1712 - 1/2023
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 1712 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma alla Via Bruno Buozzi n. 77 presso lo studio degli avv.ti Nicolò Grisolia e
Emanuela Bracchi che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (C.F. ), con sede in CP_1 P.IVA_1
Roma alla Via Archimede n. 207,
RESISTENTE
Con ricorso depositato il 15/12/2023 ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale di CP_1
E' comparsa la “in persona del Curatore speciale” ex art. 78 c.p.c. … Avv. Francesco CP_1
Vaccaro” la quale “si [è rimessa] alle valutazioni” del Tribunale.
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Archimede n. 207, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto servizi di ingegneria ed architettura, la produzione e vendita di programmi informatici,
l'organizzazione di eventi, manifestazioni culturali, sportive, turistiche e sociali, nonchè
l'organizzazione e lo svolgimento di congressi e convegni, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato assolto.
Il credito azionato dalla parte ricorrente, oggetto di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, è
pari ad oltre € 52.000,00, mentre dall'istruttoria espletata sono emersi oltre € 90.000,00 di debiti fiscali (cfr. informazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 364 e 367 D. Lgs. n.
14/19), con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19. Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza della società resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con la parte ricorrente, dai tentativi infruttuosi di recupero forzoso del credito posti in essere dalla medesima, dall'esistenza di pignoramenti e debiti tributari e dal mancato deposito dei bilanci dal 2018 in poi.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
In ragione dell'intervenuto decesso del legale rappresentante della predetta società va nominato quale curatore speciale per la procedura concorsuale il dott. Persona_1
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con sede in Roma alla Via CP_1 P.IVA_1
Archimede n. 207;
NOMINA Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale l'avv. Daniela Campus;
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza dell'1/4/2025
ore 11,15;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/1/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente