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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 2105/2025 All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 10:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. AMETRANO GIUSEPPE
Appellato/i
Controparte_1 Avv.
***
Nessuno compare per l'appellante alle ore 10:33, in seconda chiamata
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc, trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere rel. dott. Luca Ponzillo Consigliere
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 2 2 / 1 0 / 2 0 2 5 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2105 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (C.F./P.IVA – , procuratrice antistataria e, per essa, P.IVA_1 Email_1 dall'avv. Giuseppe Ametrano (C.F. – ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, Via Antonio Sogliano n.
70, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede in Ladispoli (Rm), Via del Gambero n. 4/B, in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1402/24 emessa dal Tribunale di Civitavecchia a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 1916/20, pubblicata in data 24/10/24
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n. 1402/24, pubblicata dal Tribunale di Civitavecchia in data 24/10/24, a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 1916/20, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
485/20, promossa dalla nei confronti dell'attuale Controparte_1 appellante;
§ 2. — in data 8/10/2025 il procuratore dell'appellante ha depositato agli atti del fascicolo telematico della corrispondenza pec tra la e la ai Pt_1 Controparte_1 fini dell'abbandono del giudizio;
§ 3. — Alla prima udienza del 15/10/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna. Il rinvio è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alla parte costituita.
§ 4. — All'odierna udienza nessuno è comparso e, conseguentemente, l'appello è stato posto in decisione, dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c..
Si versa, infatti, nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. — Spese irripetibili.
§ 6. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza n. 1402/24 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Civitavecchia, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del processo;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali del grado;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico . Parte_1
Roma 22/10/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli pagina 4 di 4
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 2105/2025 All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 10:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. AMETRANO GIUSEPPE
Appellato/i
Controparte_1 Avv.
***
Nessuno compare per l'appellante alle ore 10:33, in seconda chiamata
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc, trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere rel. dott. Luca Ponzillo Consigliere
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 2 2 / 1 0 / 2 0 2 5 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2105 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (C.F./P.IVA – , procuratrice antistataria e, per essa, P.IVA_1 Email_1 dall'avv. Giuseppe Ametrano (C.F. – ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, Via Antonio Sogliano n.
70, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede in Ladispoli (Rm), Via del Gambero n. 4/B, in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1402/24 emessa dal Tribunale di Civitavecchia a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 1916/20, pubblicata in data 24/10/24
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n. 1402/24, pubblicata dal Tribunale di Civitavecchia in data 24/10/24, a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 1916/20, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
485/20, promossa dalla nei confronti dell'attuale Controparte_1 appellante;
§ 2. — in data 8/10/2025 il procuratore dell'appellante ha depositato agli atti del fascicolo telematico della corrispondenza pec tra la e la ai Pt_1 Controparte_1 fini dell'abbandono del giudizio;
§ 3. — Alla prima udienza del 15/10/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna. Il rinvio è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alla parte costituita.
§ 4. — All'odierna udienza nessuno è comparso e, conseguentemente, l'appello è stato posto in decisione, dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c..
Si versa, infatti, nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. — Spese irripetibili.
§ 6. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza n. 1402/24 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Civitavecchia, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del processo;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali del grado;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico . Parte_1
Roma 22/10/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli pagina 4 di 4