Sentenza 4 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2018, n. 17519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17519 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 18740-2016 proposto da: NI NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
QUIRINO MAJORANA
9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FAZZARI, rappresentato e difeso dall'avvocato AURORA FRANCESCA NOTARIANNI giusta delega in atti;
2018
- ricorrente -
1471
contro
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.
FARAVELLI
22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSA PINO giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 163/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/03/2016 R.G.N. 271/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato NOTARIANNI AURORA FRANCESCA;
udito l'Avvocato MARESCA ARTURO. RG 18740/2016 Fatti di causa 1. Il Tribunale di Messina, in accoglimento del ricorso proposto da AN AN nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana spa, ha dichiarato l'illegittimità del primo dei contratti di arruolamento stipulati tra le parti, la sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 28.6.1999, con condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata ex art. 32 legge n. 183/2010. Il primo giudice ha ritenuto, rigettando le eccezioni di risoluzione per mutuo consenso e di prescrizione, che non potesse considerarsi la validità dei contratti a causa dell'incertezza sul termine finale in essi riportato.
2. La Corte di appello di Messina, in riforma di tale pronuncia, ha invece rigettato la originaria domanda proposta dal lavoratore.
3. A fondamento del decisum i giudici di secondo grado, per quello che interessa in questa sede, hanno rilevato che: 1) non erano emersi elementi probatori per ritenere che vi fosse stata una volontà, anche tacita, di porre definitivamente fine al rapporto;
2) l'apposizione del termine ben poteva avvenire attraverso la fissazione del termine massimo e che, in tal caso, il contratto era da considerare a tempo determinato, rientrante nella tipologia di quelli ammessi dal codice della navigazione, 3) la formula "max giorni....." non poteva ritenersi in violazione dell'art. 332 comma 4 cod. nav.; 4) secondo quanto affermato nella sentenza del 3.7.2014 della GU e in linea con quanto precisato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 60/2015), la previsione della natura ininterrotta del rapporto nella ipotesi in cui fra un contratto a termine ed il successivo fosse intercorso un periodo inferiore a 60 giorni e la previsione del diritto alla conversione nel caso in cui il lavoratore fosse stato ininterrottamente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (in forza di diversi contratti a tempo determinato), per un tempo superiore ad un anno, costituiva misura idonea a prevenire gli abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;
5) nel caso di specie, andava, poi, esclusa -in considerazione dell'arco temporale in cui erano stati stipulati i contratti (uno all'anno) e del lasso di tempo intercorso per la conclusione di ciascuno di essi e la stipula di quello successivo, la presenza di circostanze sintomatiche di un intento fraudolento RG 18740/2016 di frantumare un unico reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in plurimi apparenti rapporti a temine;
6) il rispetto della clausola di contingentamento, di cui all'art. 19 CCNL del settore ferroviario del 16.4.2003, non era applicabile alla fattispecie de qua non rientrando nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del predetto articolo.
4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione AN AN affidato a cinque motivi;
è stata depositata memoria ex art. 378 cpc ove sono state presentate, altresì, istanze di pregiudizialità ex art. 267 comma 3 del TUEF per sei questioni.
5. Rete Ferroviaria Italiana spa ha resistito con controricorso, anche esso illustrato con memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 274 cpc e dell'art. 151 disp att. cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 4 cpc, per non avere la Corte di merito disposto, come richiesto con specifica istanza, la riunione dei procedimenti tutti tra loro connessi per identità della questione giuridica ai fini della prova positiva del sistema di abuso in frode alla legge.
3. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 325 30 comma, 332 comma 4, 340 e 341 cod. nav. nonché degli artt. 1336 e 1370 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere i giudici territoriali deciso la questione sulla nullità dei contratti a viaggio e sulla nullità del termine in violazione delle norme del codice della navigazione che prevedono il favor per il contratto a tempo indeterminato ed individuano i requisiti della durata. Il ricorrente critica, poi, l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione su tale tematica sostenendo che, a differenza di quanto statuito in precedenza, requisito necessario ed indefettibile del contratto a tempo determinato non era la data di scadenza ma la durata certa, predeterminata, attraverso un elemento esterno ed indipendente dalla volontà dei contraenti.
4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 326 e 332 comma 4 cod. nav., la violazione della RG 18740/2016 direttiva 70/99/CE, della clausola 5, comma 2 lett. b) dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della sentenza della GU 3.7.2014 C - 362-13 (Fiamingo punto 72) nonché dell'art. 1344 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale deciso la questione di diritto sui contratti successivi in violazione del principio di favor per il lavoro a tempo indeterminato desumibile dagli artt. 332 comma 4 e 326 cod. nav. e in violazione dei principi della direttiva 70/99/CE espressi anche dalla Corte di Giustizia sulle misure per prevenire gli abusi e, in particolare, sulla durata massima dei contratti;
infine, per avere deciso senza accertare né presumere la frode oggettiva alla legge ai sensi dell'art. 1344 cc secondo il principio espresso dalla Corte di cassazione.
5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 437 2° comma cpc e 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3) e n. 5) cpc, per avere errato i giudici di seconde cure nel non avere esaminato i contratti e i documenti successivi ritualmente prodotti ed indispensabili per la decisione sulla frode alla legge intesa in modo oggettivo e alla valutazione in concreto, secondo le indicazioni espresse dalle Alte Corti (GU 3.7.2014 e Cass. n. 59/2015), in violazione delle norme sul giusto processo ed omettendo appunto l'esame di un fatto decisivo per il giudizio e ritualmente dedotto.
6. Con il quinto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 CCNL attività ferroviarie, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello escluso la sussistenza della dedotta violazione della clausola di contingentamento offrendo una interpretazione errata della norma ed omettendo l'esame di un fatto decisivo per il giudizio e ritualmente dedotto costituito dalla attestazione prodotta da RFI spa da cui risultava la violazione del limite di contingentamento avendo riguardo alle assunzioni avvenute in ogni mese dell'anno.
7. Il primo motivo del ricorso non è fondato.
8. Invero, per risalente e costante insegnamento di questa Corte la decisione del giudice di merito, anche in grado di appello, di non procedere alla riunione delle cause non è censurabile in cassazione (cfr. Cass.3 RG 18740/2016 18.8.1983 n. 5384; Cass. 15.6.1985 n. 3602; Cass.
9.10.2017 n. 23530; Cass. 27.5.2010 n. 12989).
9. Ciò posto, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali nella sostanza investono, sotto vari profili, la decisione impugnata nella parte in cui è stata esclusa l'esistenza di una condotta fraudolenta da parte della società Ferrovie dello Stato con riguardo alla reiterata conclusione di contratti a termine, non meritano accoglimento. 10. Ai fini di una migliore comprensione del contesto normativo nell'ambito del quale deve essere verificato l'intento elusivo da parte della società datrice delle regole dettate in tema di apposizione del termine al contratto di arruolamento, appare utile tracciare i lineamenti essenziali della disciplina dettata in proposito dal codice della navigazione ed in particolare delle disposizioni che regolano la stipulazione di contratti di arruolamento a termine, a viaggio e a tempo indeterminato. Va in primo luogo rammentato che l'art. 325 cod.nav. dispone in via generale che il contratto di arruolamento può essere stipulato per un dato viaggio o per più viaggi (lett. a), a tempo determinato (lett. b), a tempo indeterminato (lett. c). Precisa poi che per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di imbarco e quello di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere nuovamente il porto di imbarco. L'art. 326 cod. nav., poi, stabilisce che il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi "non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno" e che "se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato" (1° comma). Anche il rapporto con il quale "in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo" l'arruolato presti ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno è regolato dalle norme sull'arruolamento a tempo indeterminato (2° comma). La disposizione citata al terzo comma precisa inoltre che si deve considerare ininterrotta la prestazione del servizio "quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni." L'art. 374 cod. nav. al primo comma prevede poi che una serie di disposizioni e tra queste quelle RG 18740/2016 contenute nell'art. 325 cod. nav. non sono derogabili né dal contratto individuale di arruolamento né da norme collettive e al secondo comma dispone che, in sede collettiva, è possibile derogare al disposto dell'art. 326 cod. nav.. Al contratto individuale invece è consentita solo una deroga in termini più favorevoli all'arruolato. A norma dell'art. 374 cod. nav. ultimo comma è, comunque, preclusa alle norme collettive la possibilità di aumentare il termine di durata del contratto e diminuire l'intervallo tra un contratto e l'altro. Il contratto di arruolamento deve poi enunciare "il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è a viaggio;
la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo determinato;
la decorrenza del contratto, se l'arruolamento è a tempo indeterminato" (cfr.art. 332 n. 4 cod. nav.). Se dal contratto o dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. 11. All'art. 332 n. 4 cod. nav. si prevede che, in caso di arruolamento a tempo determinato, debba essere indicata la decorrenza e la durata del rapporto, ma non anche l'esatta data di scadenza del contratto stesso. Conseguentemente, si è ritenuto che l'indicazione di una durata con la formula "max 78 giorni" non violi la norma del codice della navigazione citata atteso che il lavoratore non è, perciò solo, posto nella condizione di non potere regolare il proprio futuro lavorativo e considerato altresì che neppure è ravvisabile un contrasto con l' accordo quadro, sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE ed, in particolare, con la clausola 2, punto 1 e con la clausola 3, punto 1 (cfr., tra le altre, Cass.
8.1.2015 n. 59; Cass.
4.3.2015 n.4348). La previsione di una durata del contratto con l'indicazione di un termine finale certo nell'an (massimo 78 giorni), ma incerto in ordine al quando è stata ritenuta compatibile con la citata direttiva (ed in tal senso è anche la sentenza del 3 luglio 2014 della GU, capo 2). Gli artt. 325, 326 e 332 cod. nav. non prevedono che debba essere esplicitata una causale specifica nel contratto di arruolamento a tempo determinato e l'applicabilità anche al lavoro nautico dell'accordo quadro allegato alla citata direttiva 1999/70/CE (sancita dalla più volte RG 18740/2016 ricordata sentenza del 3 luglio 2014 della GU) non implica tuttavia di per sé l'applicabilità della normativa nazionale in tema di contratti a temine - il D.Lgs. n. 368 del 2001 - che a tale direttiva ha dato esecuzione. 12. Invero, a partire dalle sentenze del Giudice delle leggi innanzi menzionate, è stato affermato che la disciplina del lavoro nautico costituisce un subsistema incentrato sul principio di specialità di cui all'art. 1 cod. nav., che regola le fonti del diritto della navigazione. In tale settore l'operatività del diritto comune presuppone, salvo che sia diversamente disposto, la mancanza di norme poste in via diretta o ricavabili per analogia dalla disciplina speciale (v. art. 1 cpv. cod. nav.). 13. In definitiva l'operatività del diritto comune presuppone, salvo che sia diversamente disposto, la mancanza di norme poste in via diretta o ricavabili per analogia dalla disciplina speciale (v. art. 1 cpv. cod. nav.). Ne consegue che laddove, al contrario, il codice della navigazione preveda un'apposita disciplina del lavoro a tempo determinato e dei suoi limiti, non sussistono spazi residui di applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001. 14. Esclusa da questa Corte l'applicazione, per le anzidette ragioni, del D. Lgs. n. 368 del 2001 (cfr., in termini, Cass.
8.1.2015 n. 59 e 4.3.2015 n. 4348) tuttavia la previsione di una presunzione legale di natura indeterminata del rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni (ai sensi dell'art. 326 cod. nav., u.c.) è stata ritenuta, in via generale e astratta, una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. La necessità, poi, di un intervallo di tempo superiore ai sessanta giorni fra un'assunzione a termine e quella successiva è stata ritenuta, in linea di massima, idonea ad ostacolare una preordinata volontà di aggirare quanto previsto dalla citata fonte comunitaria. Interruzioni superiori ai 60 giorni non consentirebbero infatti al datore di lavoro una valida programmazione dell'attività e disincentiverebbero la frantumazione dell'unico reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a termine.RG 18740/2016 15. Ciò non toglie che, pur ammessa, in linea di principio, la legittimità del termine apposto a contratti di arruolamento con la causale sopra ricordata e ribadita l'idoneità della disciplina dettata dal codice della navigazione a prevenire abusi, tuttavia non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344 cod. civ.. Va qui ribadito infatti che l'art. 1 cpv. cod. nav. non osta all'applicazione del generale principio civilistico previsto dall'art. 1344 c.c. (non esistendo nel codice della navigazione norme che diversamente regolino il fenomeno della frode alla legge). Sebbene, infatti, l'art. 326 ultimo comma cod. nav. preveda che la prestazione del servizio debba essere considerata ininterrotta, quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni, ciò non comporta, al contrario, che, di per sé, la circostanza che i contratti separati da intervalli superiori ai sessanta giorni siano sempre e comunque legittimi e che non si debba indagare circa l'esistenza di un eventuale intento fraudolento che riveli un abuso dello strumento pur astrattamente legittimo. 16. Ciò detto, all'accertamento dell'utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro il quale ripetutamente si sia avvalso di prestazioni di lavoro a termine. 17. Si tratta di una indagine demandata al giudice di merito il quale dovrà desumere, con procedimento logico deduttivo, da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e di ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine (per una accurata ricostruzione del procedimento di accertamento della prova attraverso presunzioni si veda Cass. 13.5.2014 n. 5787). La ricostruzione effettuata dal giudice di merito è censurabile in cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti dettati dall'art. 360 primo RG 18740/2016 comma n. 5 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, ovvero per violazione delle regole dettate dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ.. 18. La Corte di Appello di Messina ha proceduto ad un apprezzamento complessivo dei fatti acquisiti al processo in base alle direttive impartite dai principi di cui sopra. Ha dunque espresso il convincimento che, in sostanza, non sussistessero, nella fattispecie concreta, elementi riguardanti il concreto dinamismo dei rapporti, capaci di supportare la tesi del carattere fraudolento delle plurime relazioni negoziali, non ravvisando quel quid pluris rappresentato da circostanze di fatto o comportamenti oggettivamente o soggettivamente idonei a rappresentare il quadro, anche solo indiziario, di una macchinazione funzionale alla frode". 19. Orbene occorre ribadire come sia compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato (art. 2727 c.c.) che presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria e l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit è sottratto al controllo di legittimità (Cass. 10.11.2003 n. 16831; Cass.
5.12.2011 n. 26022; Cass. 16.5.2017 n. 12002). 20. Chi poi censura il risultato del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare, così come fatto nella specie da parte ricorrente, l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (applicabile anche alla pronuncia emessa in sede di rinvio v. Cass.18.12.2014 n. 26654; Cass. 24.5.2016 n. 10693), l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. 21. Invero, trattandosi di una decisione che è frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi asseritamente sintomatici dell'abusivo ricorso al contratto a termine, la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può semplicemente sostenere una diversa combinazione dei dati fattuali ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, con una censura generica e meramente contrappositiva RG 18740/2016 rispetto al giudizio operato nel grado pregresso. Infatti, per postulato indiscutibile, non è conferito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, mentre trascende i limiti di tale controllo la mera denuncia di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal giudice attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (v., tra le tante, Cass. SS.UU. 25.10.2013 n. 24148). 22. In definitiva rileva il Collegio che il ricorrente, con i motivi scrutinati, nel denunciare un'applicazione elusiva dell'art. 326 cod. nav. da parte del datore di lavoro, lungi dall'individuare un mancato esame di un fatto realmente decisivo - nel senso che ove fosse stato preso in considerazione avrebbe condotto ad un diverso esito della lite con prognosi di certezza e non di mera possibilità - sottopone invece alla Corte una serie di censure che, pur prospettate come violazione delle disposizioni che disciplinano i contratti di arruolamento anche attraverso un uso distorto e fraudolento dello strumento astrattamente legittimo, nella sostanza propongono un diverso e più favorevole apprezzamento dei fatti, anche con riguardo ai documenti prodotti in sede di rinvio, che si risolve in una richiesta di nuovo inammissibile esame non consentito in sede di legittimità. 23. Non sfugge a questa Corte l'eventualità (come già si è avuto modo di affermare: v. Cass. 12.12.2017 n. 29781, con la giurisprudenza ivi citata) che l'arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa fare sì che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio. 24. Tuttavia è noto che l'oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche RG 18740/2016 vincolate dall'ad. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione perché sono differenti sia le fattispecie concrete che hanno dato origine alla causa, sia gli sviluppi processuali del giudizio, sia le motivazioni delle sentenze impugnate, sia i motivi di gravame posti a fondamento del ricorso per cassazione, sia, infine, le molteplici combinazioni tra siffatti elementi. 25. Si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento. 26. Il quarto motivo è infondato. 27. In primo luogo va osservato che il vizio ex art. 360 n. 5 cpc è insussistente perché la problematica della documentazione prodotta successivamente (libretto di navigazione e contratti a termine) è stata valutata dalla Corte di merito e, pertanto, non si vede in una ipotesi tecnica di omesso esame di un fatto decisivo, come previsto invece dalla nuova formulazione della citata disposizione applicabile ratíone temporis. 28. In secondo luogo, deve evidenziarsi che la Corte territoriale ha considerato tali documenti privi di rilievo ai fini della decisione, in quanto non era ravvisabile dai dati in essi contenuti una maggiore frequenza di imbarco negli anni di riferimento e perché l'intento fraudolento doveva essere accertato con riferimento alla stipula dei contratti oggetto di censura nel giudizio e non al riguardo di contratti successivi che esulavano dalla cognizione del processo de quo. E' opportuno, a tal uopo, precisare che le prove nuove, che possono essere acquisite in appello, ovvero quelle oggetto dei poteri di ufficio del giudice (artt 421 2° comma cpc e art. 437 cpc) devono pur sempre essere relative a fatti allegati e non possono mai determinare un ampliamento del thema decídendum in relazione al quale va collegato il successivo thema probandum (cfr. Cass. 26.5.2010 n. 12856; Cass.
6.10.2016 n. 20055). Nel caso in esame, il periodo temporale, in relazione al quale era stato dedotto l'asserito intento fraudolento, era stato RG 18740/2016 ben determinato per cui correttamente, dai giudici di seconde cure, l'indagine è stata limitata, con riguardo ai fatti e alle relative prove, unicamente a quel particolare segmento storico. 29. In terzo ed ultimo luogo, va sottolineato che la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 30. Il quinto motivo è inammissibile perché non conferente alla ratio decidendi della gravata sentenza. 31. La Corte territoriale, con una disamina completa e articolata della disposizione contrattuale ha evidenziato come la clausola di contingentamento prevista dall'art. 19 del CCNL del settore ferroviario non si applicava ai contratti nautici di arruolamento, come quello del caso in esame, perché non rientrante nelle fattispecie dei contratti conclusi per le esigenze indicate sub lettere a), b), c), d) ed e) del citato articolo per le quali vigeva, invece, il limite del contingentamento. 32. A fronte di tali argomentazioni, parte ricorrente si è limitata a denunziare l'interpretazione adottata -perché determinante una ingiustificabile discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato comuni e marittimi- senza però specificare l'errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nella interpretazione (e conseguente falsa applicazione) della norma contrattuale nazionale (parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 cpc come modificato dall'art. 2 dei D.Igs 2 febbraio 2006 n. 40) e senza chiarire il perché della denunziata "ingiustificabile discriminazione" atteso che l'art. 19 CCNL citato si applica anche al personale non navigante del settore ferrovie, quest'ultimo soggetto anche esso al limite percentuale RG 18740/2016 nelle esclusive fattispecie di contratti a termine di cui alla previsione collettiva, pur non essendo i relativi rapporti disciplinati dal codice della navigazione. Per ciò che concerne, poi, l'asserito omesso esame della attestazione prodotta da RFI spa, giova anche rimarcare, oltre alla inconferenza del motivo per quanto sopra detto, un difetto di specificità della doglianza sulla indicazione dell'esatto meccanismo contabile adottato. 33. Possono essere esaminate da ultimo le istanze di rinvio pregiudiziale ex art. 267 comma 3 del Trattato per il funzionamento della Unione Europea, proposte dalla difesa dei lavoratore. 34. A tal proposito, giova premettere che l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. 26.3.2012 n. 4776); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. Sez. Un.
2.4.2007 n. 8095). 35. Invero è noto (v. Cass. Sez. Un., 10.9.2013, n. 20701) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea;
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché RG 18740/2016 proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. 24.3.2014, n. 6862; 24 Cass. 21.6.2011, n. 13603). 36. D'altro canto è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (da ultimo Cass. Sez. Un. 18.12.2017, n. 30301; in precedenza: Cass. Sez. Un., nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). 37. Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte claire" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (tra le altre: Cass., Sez. Un., 24.5.2007, n. 12067; Cass., 22.10.2007, n. 22103; Cass. 26.3.2012, n. 4776; Cass. 29.11.2013, n. 26924). 38. Ciò premesso, con il primo quesito della memoria si pone questione del "se, in relazione all'art. 4, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione europea e al principio di leale cooperazione, in combinato disposto con l'art. 267 del Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea, spetta al giudice nazionale del rinvio pregiudiziale e non alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, come è invece avvenuto al punto 15 della sentenza Fiamingo della Corte Ue del 3 luglio 2014 (ECLI:EU:C: 2014:2044), individuare e interpretare la normativa interna da applicare alla fattispecie del procedimento principale". 39. Orbene, posto che è chiaro il principio per il quale spetta al giudice nazionale l'interpretazione del diritto interno da sottoporre all'esame della Corte di Giustizia, rileva il Collegio che il problema, come sottoposto, non sussiste perché anche questa Corte di legittimità, quale giudice nazionale, RG 18740/2016 tra le altre con la sentenza n. 59/2015 qui ribadita, al punto 3.4 ha precisato che la fattispecie in esame è regolata dall'art. 326 cod. nav. e non dal D.Igs n. 368/2001 per cui non è ipotizzabile sollevare una questione pregiudiziale su di un presupposto - quello dell'applicabilità del D.Lgs. n. 368/2001 in luogo del codice della navigazione - che questa Corte non condivide e che quindi esclude che la prospettata questione pregiudiziale possa avere rilevanza nel caso che si decide. 40. Con seconda istanza si pone questione del "se, nel caso di riconoscimento di errore di fatto nella individuazione del lasso temporale intercorrente nella controversia principale tra due contratti
7.2.1986 n. 779; Cass. 23.4.1991 n. 4386). 43. Con il terzo e quarto quesito della memoria, già prospettati anche nel controricorso, si pongono le seguenti questioni: "(se la clausola 5, punto 1, lettera b) e punto 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta all'applicazione di una normativa nazionale, quale l'art. 326 del codice della navigazione- in vigore prima del decreto legislativo n. 368/2001 (normativa interna di recepimento della direttiva 1999/70/CE, abrogata con decorrenza dal 25 giugno 2015 dal d.lgs n. 81/2005) - che sanziona con la costituzione di un contratto a tempo indeterminato soltanto l'abusivo ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato in caso di superamento di un anno ininterrotto di servizio, comprendendo nella durata massima soltanto i contratti a tempo determinato con intervallo non lavorato l'uno rispetto all'altro pari o inferiore a 60 giorni, con lo stesso datore di lavoro, senza prevedere una durata massima "complessiva", cioè comprendente RG 18740/2016 anche i contatti a tempo determinato con intervallo non lavorato l'uno rispetto all'altro superiore a 60 giorni, così consentendo la precarizzazione indefinita dei rapporti di lavoro a tempo determinato, con modalità come quelle determinatesi nella fattispecie di causa di continuità e non interruzione di servizio pubblico di trasporto svolto utilizzando sulla stessa posizione lavorativa stabile personale precario per max 78 giorni"; "se la clausola 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la clausola 4, n. 1 dello stesso accordo quadro e il principio di uguaglianza e non discriminazione del diritto dell'Unione europea (garantito dall'art. 6 n. 2 del Trattato sull'Unione Europea) e gli artt. 20, 30 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, in quanto norme primarie del Trattato TUE, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano all'adozione, da parte di uno stato membro di una normativa nazionale, quale l'art. 326 del codice della navigazione, che differenzia i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato per i lavoratori marittimi da quelli stipulati per tutti gli altri lavoratori a tempo determinato con il solo ricorso ad una "clausola generale ed astratta"- limitando i poteri del Giudice nazionale perché non gli consente di verificare la sussistenza delle condizioni di fatto che giustificano le esigenze temporanee dell'impresa di apporre il termine al rapporto di lavoro-, rispetto ai contratti con datori di lavoro privati e pubblici, escludendo i lavoratori marittimi dalla tutela rappresentata dalla costituzione d'un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non consentendo, nel processo, l'applicazione delle misure equivalenti e preventive delle ragioni obiettive di cui alla clausola 5 n. 1, lettera a) dell'accordo quadro, senza nessuna legittima giustificazione o ragione oggettiva e in mancanza di altre misure preventive, come evidenziato dalla Commissione Ue nelle osservazioni scritte depositate il 19 ottobre 2017 nella causa pregiudiziale C-331/17 Sciotto)". 44. Ritiene il Collegio che la questione della compatibilità dell'art. 326 cod. nav. con la normativa comunitaria richiamata è stata, per quanto può RG 18740/2016 rilevare nella presente decisione, già chiarita dalla precedente pronuncia della GU 3.7.2012 resa nelle cause C-362/13, C- 363/13 e C- 497/13, ove è stato dichiarato che: 1) l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo stato membro;
2) le disposizioni dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale la quale prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato debbono indicare la loro durata ma non il loro termine;
3) la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale la quale prevede la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni, spettando, comunque, al giudice nazionale verificare se i presupposti per l'applicazione nonché l'effettiva attuazione della normativa costituiscano misura adeguata per prevenire e punire l'uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. 45. Non reputa il Collegio che le articolate difese di parte istante introducano nuovi elementi di valutazione, pertinenti rispetto alla materia del contendere, tali da giustificare un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia (cfr. Cass. Sez. un. 20.5.2016, n. 10501), fondandosi piuttosto sul mero auspicio che detta Corte Europea possa rivedere le conclusioni alle quali con la sentenza "Fiamingo" la stessa è giunta nonché sull'assunto, apertamente sostenuto da parte ricorrente, che tale sentenza sia errata;
analogamente RG 18740/2016 non offrono nuovi spunti di indagine le osservazioni scritte della Commissione UE, redatte nella causa pregiudiziale C-331/17 Sciotto perché, a differenza di quanto possa in astratto ipotizzarsi per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, la GU (con la più volte citata sentenza "Fiamingo") ha già escluso che il codice della navigazione non contenga norme per la prevenzione degli abusi nel ricorso alla contrattazione a termine. Del resto, le suddette osservazioni sono calibrate sulla particolare materia dei rapporti di lavoro presso le suindicate fondazioni -cui non si applicano, per espressa previsione normativa (art. 3 D.L. 30.4.2010 n. 64 convertito con modificazione nella legge 29.6.2010 n. 100, art. 11 D.Igs n. 368/2001 e art. 29 d.lgs n. 81/2015) le disposizioni degli artt. 1 commi 1 e 2, 4 e 5 D.Igs n. 368/2001 e dell'art. 19 commi da 1 a 3 e 21 D.Igs n. 81/2005- i quali rapporti si palesano, pertanto, sia sotto l'aspetto genetico che funzionale, ben diversi da quelli regolati dal codice della navigazione. 46. La quinta e la sesta richiesta di rinvio pregiudiziale contenute nella memoria appaiono manifestamente irrilevanti nella controversia all'attenzione del Collegio in quanto relative a norme di diritto interno - l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001, introdotto dalla legge n. 247/2007, nonché l'art. 32 commi 5, 6, e 7 della legge n. 183/2010, come interpretato dall'art. 1 comma 13 della legge n. 92/2012 - non applicate nella fattispecie concreta. 47. Alla stregua di quanto esposto vanno disattese tutte le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia, "non esistendo alcun diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse (Corte EDU, caso EN de TE & EK vs. Belgio) ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, caso ND UN vs. Italia, §36)" (in termini: Cass. Sez. Un. 8.7.2016, n. 14042). 48. Conclusivamente il ricorso va respinto. 49. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante RG 18740/2016 dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in eu