Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e 1981 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e 1981 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.