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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/11/2024, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile-
In composizione monocratica ed in persona del giudice deIGnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 2255/19 RG, vertente
TRA
(CF: , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente Parte_1 C.F._1 tra loro, dagli Avv.ti Giuseppe Ferrante e Rita Mastrangeli.
ATTRICE E
(CF: ) in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosita Lioi. CONVENUTO
Avente ad OGGETTO domanda di risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
ha concluso come da note scritte depositate in data 3 luglio 2024 (il Parte_1 sottoscritto procuratore nell'interesse della SI.ra si riporta a tutti i propri Parte_1 scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento nonché a tutta la documentazione ivi depositata in atti. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito dalla controparte per essere del tutto infondato in fatto ed in diritto. A questo punto, rilevata la mancata disponibilità del comune di alla conciliazione circa l'invito formulato CP_1 dall'Ill.mo SI.re Giudice Incaricato, il sottoscritto procuratore, nel far proprie le conclusioni delle CTU depositate in atti, precisa le proprie conclusioni così come ritualmente formulate nelle proprie memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. -1° termine- depositate in atti il 28/3/2020, conclusioni che qui devono intendersi integralmente riportate e fedelmente trascritte. Chiede infine che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) giusta il provvedimento del Tribunale in data 17 maggio 2024, ritualmente comunicato (così come è stato regolarmente comunicato il provvedimento in data 03.07.2024 con cui il Tribunale ha assunto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 comma I cpc).
-Il ha concluso come da note scritte depositate in data Controparte_1 28.06.2024 (Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, nonché in punto di prova. 2) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, rideterminare il danno subito in misura inferiore a quella richiesta, del tutto incongrua e sproporzionata rispetto alla lesione riportata;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa) giusta il provvedimento del Tribunale in data 17 maggio 2024 ritualmente comunicato (così come è stato regolarmente comunicato il provvedimento in data 03.07.2024 con cui il Tribunale ha assunto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 comma I cpc).
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in giudizio il , chiedendo al Parte_1 Controparte_1
Tribunale intestato di: 1) accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla SI.ra Pt_1
in data 9/2/2018 lungo la scalinata situata all'interno del Palazzo del Comune di
[...]
sito in Piazza Matteotti si è verificato a causa e per colpa esclusiva del CP_1 [...]
, in persona del Suo Sindaco pro-tempore, a causa della mancanza di CP_1 corrimano e di dispositivi antisdrucciolo sui gradini lungo tutta la detta scalinata, così come previsto e stabilito dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei pubblici uffici, cagionando alla stessa il microdistacco malleolo peroneale destro, come Parte_1 documentato in atti, con postumi invalidanti determinati nella misura di giorni 30 di
Invalidità Temporanea Totale, giorni 20 di Invalidità Temporanea Parziale al 50%, giorni
25 di Invalidità Temporanea Parziale al 25%, 5% di Danno Biologico e del Danno
Morale; 2) condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni fisici, morali, patrimoniali, alla vita di relazione, subiti dalla attrice SI.ra nel sinistro occorso ed ammontanti a complessivi Euro 9.541,28, Parte_1 come meglio descritti e determinati in premessa, e/o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
A fondamento l'attrice Parte_2
-il giorno 9 Febbraio 2018, verso le ore 11.00 circa, mentre scendeva le scale principali del palazzo comunale di sito in Piazza Matteotti, cadeva lungo i gradini resi umidi e CP_1 scivolosi a causa della pioggia nonché per la totale assenza e mancanza sui detti gradini dei dispositivi anti-sdrucciolo e dei corrimano, in totale violazione della normativa vigente;
-a causa della violenta caduta, poiché accusava subito forti dolori al piede destro, veniva soccorso e accompagnata presso il PS dove le veniva diagnosticato il microdistacco del malleolo-peroneale destro con postumi temporanei e permanenti;
-più precisamente, una volta dichiarata clinicamente guarita, le venivano riconosciuti i seguenti postumi, come da allegata CTP: a) Invalidità Temporanea Totale di giorni 30, b)
Invalidità Tempora1nea Parziale al 50% di giorni 20, c) Invalidità Temporanea Parziale al 25% di giorni 25 e d) Invalidità Permanente nella misura del 5%, e) spese Mediche Euro 465,53, per un importo complessivo di € 9.541,28, oltre interessi, rivalutazione e spese.
Tanto premesso, dunque, l'attrice concludeva come sopra visto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il che Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea perché reputata del tutto infondata in fatto e in diritto, e, in subordine, in caso di accoglimento, chiedeva la rideterminazione del danno subito in misura inferiore rispetto a quella richiesta in citazione.
Indi, si contestava -punto per punto- sia la dinamica del sinistro, sia il fatto che piovesse, sia la violazione da parte del di qualsivoglia norma e/o inosservanza di leggi, CP_1 regolamenti, ordini o discipline, indi ritenendo in conclusione che nessuna colpa poteva essere imputata al per omessa osservanza delle norme in materia di sicurezza CP_1 degli edifici pubblici, poiché la scala rispettava in toto tutte le prescrizioni in materia risultando assolutamente sicura. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, come detto, si chiedeva al Tribunale di rideterminare il danno subito in misura inferiore a quella richiesta, del tutto incongrua e sproporzionata rispetto alla lesione riportata.
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Con provvedimento del 24/07/2019 il Tribunale differiva l'udienza di comparizione al
28/02/2020.
Alla predetta udienza venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie e si rinviava la causa all'udienza del 29/09/2020.
Depositate le memorie istruttorie, con Ordinanza del 29/09/2020 il Tribunale ammetteva la prova testimoniale diretta e contraria e riservava, all'esito della stessa, ogni ulteriore valutazione sulle restanti istanze, rinviando per l'espletamento della prova al 09/04/2021, poi rinviata d'ufficio al 12/04/2021 (a causa del Covid).
All'udienza del 12/04/2021, venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Alla successiva udienza del 12/07/2021, veniva escusso il teste Testimone_3
Indi, esaminate le prove orali, il Tribunale disponeva CTU medico-legale nominando la
Dott.ssa . Persona_1
Depositata la CTU, con Ordinanza del 17.10.2022, il Tribunale invitava le parti a valutare la possibilità di una definizione bonaria -ex artt. 185 e 185 bis cpc- che tenga conto di dette emergenze istruttorie (prova orale e CTU medico-legale), e ciò anche al fine di evitare un aggravio in termini di tempi e costi (ed ulteriori gradi di giudizio), alle seguenti condizioni: pagamento da parte del all'attrice dell'importo di complessivi € CP_1
4.135,89 e altresì con refusione delle spese di lite a carico di detta convenuta, nella misura complessiva di € 1.378,00, oltre C.U. ed oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, come per legge ed altresì con spese di CTU a carico della medesima convenuta.
Poiché il rifiutava di aderire alla suddetta proposta Comune, il Tribunale, CP_1 ritenuta conferente la richiesta di CTU tecnica, nominava l'Arch. fissando la Persona_2 data del 13/07/2023 per il giuramento. Indi, il Tribunale conferiva l'incarico al CTU ed assegnava i termini per la redazione della Relazione, rinviando al 25/01/2024 per l'esame della CTU ed il prosieguo del giudizio.
Il Tribunale indi concedeva al CTU nuovi termini per rispondere alle osservazioni del fissando nuova udienza al 29/04/2024. CP_1
Indi, rinviava al 04/07/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza CARTOLARE del 04/07/2024, sulle conclusioni delle PARTI, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ebbene, tanto premesso in fatto, nel merito, occorre subito rilevare come i testi escussi abbiano puntualmente confermato i fatti così come analiticamente ricostruiti dall'attrice in citazione.
In particolare, il primo teste ( , del tutto indifferente, ha Testimone_1 testualmente riferito: ”… ho notato la SI.ra he scivolava sulle scale del palazzo Pt_1 comunale, e posso dire che non vi era il corrimano dal lato dove è scivolata la SI.ra e non vi erano neanche i dispositivi anti-scivolo. Ricordo che il giorno precedente e anche
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durante la notte aveva piovuto molto, mentre quella mattina pioveva ad intervalli. Era una giornata uggiosa, con tempo variabile, quindi ricordo che le scale erano abbastanza umide. Posso dire che la SI.ra tava scendendo le scale, per andare via, mentre io Pt_1 mi trovavo sul pianerottolo del piano terra e stavo per andare all'ufficio postale, che si trovava al piano T sulla destra. Riconosco nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice le scale dov'è caduta la SI Se non sbaglio la SI è caduta lungo la rampa Pt_1 che porta dal primo piano al piano terra. Lei stava scendendo mentre io mi trovavo sul pianerottolo all'entrata e stavo passando lì davanti per recarmi presso l'ufficio postale che si trova più avanti sulla destra … posso confermare che i gradini infatti, come detto sopra, erano ancora umidi e scivolosi, a causa della pioggia. Infatti, gli utenti, entrando con le scarpe bagnate e/o con gli ombrelli/impermeabili gocciolanti, avevano portato l'acqua all'interno dei locali in questione. Come detto, e come si vede nelle foto, non mi risulta che ci fossero dei dispositivi antisdrucciolo/antiscivolo.“; Sul Cap. 4: ”posso dire che da un lato della scalinata vi è il muro e dall'altro vi è il parapetto (con corrimano), come peraltro si vede nelle foto;
la scalinata in questione è tutta uguale: era ed è così come si vede nelle foto.”; ADR: “preciso che -a mio parere- mentre quelli che salgono possono reggersi al corrimano, per chi scende invece è poco agevole mantenersi dal lato dove c'è il muro.“. ADR: “ricordo che quel giorno vi erano delle persone che salivano per le scale.”. ADR: “posso dire che le scale quel giorno erano così come si vedono nelle fotografie allegate.”. Sul Cap. 6: “ricordo che io ed altre persone l'abbiamo aiutata a rialzarsi, ricordo che l'attrice era molto dolorante al piede destro e quindi l'abbiamo aiutata a sedersi su una sedia, poi la SI.ra ha chiamato il marito e, quando è Pt_1 arrivato il marito, io sono andata via.“; ADR: “ricordo che appena ho visto la IG.ra che cadeva mi sono fermata e sono salita ad aiutarla.”. ADR: “se non ricordo Pt_1 male, quando è caduta la IG.ra si trovava sugli ultimi tre gradini scendendo le Pt_1 scale.”. Sul Cap. 7: ”è vero che dopo la caduta la IG. aveva un forte dolore al piede Pt_1 destro e non riusciva a camminare.“; Sul Cap. 8: “ricordo che quando il marito della IG. è arrivato ha detto che l'avrebbe accompagnata presso il P.S. dell'ospedale di Pt_1 Alatri.“.
Il teste dipendente comunale che lavora presso l'Ufficio Tributi Testimone_3 del Comune di ) ha reso dichiarazioni analoghe, di fatto, sostanzialmente CP_1 confermando quanto dichiarato dal primo teste.
L'ultimo teste ossia , Comandante della Polizia Locale di Testimone_2
, non era presente al momento del sinistro, ma, per quanto ivi rileva, ha CP_1
CONFERMATO: che non vi è un dispositivo antisdrucciolo, come del resto si vede nelle foto; e posso dire che “a scendere” o meglio dal lato sinistro per chi sale, non vi è il corrimano, bensì il muro come si vede nelle foto allegate dall'attrice.
Trattasi di testimonianze di rassicurante attendibilità, tenuto conto della qualifica dei testi, della specificità e coerenza delle deposizioni, nonché della loro concordanza: per cui, per tali ragioni, la domanda deve essere accolta (nei termini di cui sotto) configurandosi nella fattispecie una evidente responsabilità ex art. 2051 cc.
Difatti, la responsabilità civile per danni causati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., per quanto ivi rileva, va esclusa solo qualora l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente, e, quindi, sia conseguenza del comportamento colposo del danneggiato e tale comportamento sia idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., S.U. sent. n. 24406/2011; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24793/2013; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11946/2013; Cass. Civ., Sez. III, sent. n.
Pag. 4 a 8 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
3662/2013; Cass. Civile, Sez. VI - 3, ordinanza n. 6811/13 depositata il 19 marzo 2013;
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 39011/2008; Cass. Civ., sent. n. 4279/2008; Cass. Civ. Sez. VI,
n. 15196/2013; Cass. Civ. Sez. III, n. 3793/2014; Cass. Civ, Sez. VI, n. 12174/2016): solo in casi del genere, infatti, gli effetti dannosi dell'evento (cagionato dalla RES inanimata) possono imputarsi al fatto e alla colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di "auto- responsabilità", segnato dall'art.1227 c.c. (siffatto principio è dettato per la responsabilità contrattuale dall'art. 1227 c.c. ma è esteso dall'art. 2056 c.c. alla responsabilità aquiliana), in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza eIGibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
Nel caso di specie, però, alcuna responsabilità può essere addebitata all'attrice, come peraltro confermato in sede di prova orale dai suddetti testi, i quali hanno infatti dichiarato che -come si vede oltretutto anche nelle foto- non vi era il corrimano dal lato dove è scivolata la SI.ra e non vi erano neanche i dispositivi anti-scivolo.
Del resto, come bene evidenziato nella (seconda) CTU (quella a firma dell'Arch il Per_2 corrimano, che secondo la legge -recte: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, art. 4.1.10- negli edifici pubblici, deve essere installato su entrambi i lati, nella scala oggetto di cause non è stato previsto. Oltretutto, dalle indagini effettuate
è RISULTATO che la scala non è stata mai interessata da interventi di ristrutturazione, pertanto a distanza di 79 anni si presume che il materiale abbia subito un'alterazione delle proprietà.
Né vi era la possibilità di utilizzare il corrimano posto dall'altro lato poiché vi era un notevole afflusso di persone (infatti, come dichiarato dal teste quel giorno vi Tes_1 erano delle persone che salivano per le scale).
Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, che non possano esserci dubbi sulla ricostruzione dei fatti di causa così come prospettati dalla parte attrice e che quindi nessuna responsabilità possa essere addossata alla medesima;
si tratta allora di quantificare (in moneta corrente) i danni alla persona subiti dall'attrice.
Ebbene, in relazione ad essi, alla luce della documentazione in atti, il (primo) Consulente ha appurato che, a seguito del sinistro, l'attrice ha riportato un trauma distorsivo della caviglia destra con microdistacco del malleolo peroneale, trattato con immobilizzazione con colla di zinco. Tale lesione è da reputarsi senza dubbio compatibile con la dinamica come si rileva agli atti e dall'espletata istruttoria;
e indi sussistono, in conseguenza del sinistro in oggetto, postumi permanenti a carico dell'arto inferiore destro consistenti in: lieve stato tumefattivo della caviglia con modesta sindrome algo-disfunzionale, andatura digitigrada e sui talloni difficoltose e deambulazione con lieve limitazione del rotolamento del passo a destra: cfr. pagine 6 e 7 della suddetta CTU medico-legale, in uno alla documentazione allegata dalla parte attrice.
Pertanto, quanto ai postumi invalidanti residuati, come ben evidenziato dal Perito, il danno biologico, incidente sulla complessiva integrità psicofisica, va determinato nella misura di
2% (2 PUNTI). Tale valutazione in percentuale si determina attraverso il rapporto tra la modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto così come precedentemente obiettivata e descritta, secondo consuetudini valutative e tabelle vigenti di legge del danno biologico in RCA (L.57/2001 e successivi D.M. luglio 2003, D. Lgs. 209/05) trattandosi di
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lesioni tutte suscettibili di valutazione clinica, ben corredata da accertamenti diagnostico strumentali (cfr. le conclusioni della CTU).
Sulla scorta di quanto precede, può ivi senza dubbio riconoscersi un danno biologico permanente nella misura del 2% (tenuto conto che all'epoca l'attrice aveva solo 39 anni).
Parimenti può ritenersi corretta la determinazione circa: la inabilità temporanea assoluta, della durata di giorni 30, la inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 20: il tutto sempre ex art. 1226 cc.
Pertanto, tenendo conto della valutazione complessiva del danno, dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (39 anni), e tenuto conto di quanto riconosciuto ed accertato in sede di CTU, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali di cui sopra, trattandosi di cd. micro-permanente, deve ivi farsi applicazione dei parametri di legge e nella specie del DM 16/10/23 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023.
Ne segue che il danno subito dall'attrice va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità (20 novembre 2024), di € 5.787,36, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (39 anni) e dei postumi accertati (pari al 2%). Detto importo è già comprensivo del danno non patrimoniale da invalidità temporanea: SI VEDA la Tabella esplicativa all'uopo sotto allegata.
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni Percentuale di invalidità permanente 2% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.781,87
Invalidità temporanea totale € 1.657,20 Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 Totale danno biologico temporaneo € 2.209,60
Danno morale (33,33%) € 1.330,36
Spese mediche € 465,53
TOTALE GENERALE: € 5.787,36
In assenza di allegazioni specifiche, puntuali ed analitiche, NON si può procedere ad alcuna personalizzazione del danno, con relativo aumento percentuale;
infatti, per la uniforme giurisprudenza di legittimità, ivi condivisa, in tema di danno non patrimoniale, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito -nella specie, le tabelle milanesi- può essere incrementata dal giudice, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze
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ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; cfr. altresì l'Ordinanza nr. 27621 pubblicata il 3 dicembre 2020 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, che, rispetto al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno ha confermato la decisione dei giudici di merito osservando che: «il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche che possano giustificare una personalizzazione, essendosi limitato ad allegare a tal fine l'età del danneggiato e la gravità delle lesioni, elementi che la corte di merito ha ritenuto insufficienti per una personalizzazione, costituendo invece elementi che entrano nel calcolo della liquidazione standard» prevista dalle tabelle;
cfr anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018, etc.).
Deve essere invece riconosciuto il danno morale nella sua misura massima (vedi tabella di cui sopra): cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 17/02/2023.
Dunque, il danno NON PATRIMONIALE che deve essere liquidato è pari a € 5.787,36 (vedi Tabella) = danno biologico + danno morale + danno biologico temporaneo + spese mediche (per complessivi € 465,53).
Ne consegue che la parte convenuta va condannata al pagamento della suddetta somma, pari ad € 5.787,36 a titolo di integrale ristoro dei danni patiti dalla parte attrice.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.17\2\1995 n.1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la parte convenuta dovrà corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo complessivamente liquidato devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT FOI, e cioè al 09.02.18 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 09.02.19 e fino alla data di pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra
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precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Non resta che disciplinare le spese del presente grado di giudizio, che indi devono seguire la soccombenza, ex art. 91 cpc, e che devono essere liquidate nella misura fissata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al DM 55/14 s. m. (e relativa Tabella), in applicazione quindi dei parametri di cui a detto D.M. sulla base dei criteri ivi previsti, ex art. 4 comma 1 (cfr. Cass., SU n. 19014/07, secondo cui il valore della controversia va fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata- sulla base del criterio del cd. "decisum”; e cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; ed anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018; circa i poteri del giudice in ordine alla determinazione del compenso cfr. invece: Cass. 89/21,
Cass. 19989/21; nonché Cass. 30286/17, Cass. 2386/17, Cass. 11601/18, Cass. 5798/19 e Cass. 8399/19; si veda infine Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), senza alcuna compensazione e/o riduzione anche in considerazione del fatto che il a CP_1 differenza dell'attrice, ha rifiutato tutte le proposte conciliative.
Le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta, per intero, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico, all'uopo deIGnato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'interesse di nei confronti del , ogni istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa:
1) ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione la domanda proposta dalla parte attrice, e, per l'effetto, condanna il ivi convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, CP_1 della somma di € 5.787,36, a titolo di risarcimento dei danni, già rivalutati ad oggi, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. calcolati anno per anno sulle suddette somme come sopra liquidate e devalutate alla data del 09.02.2018 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato, sino al saldo;
2) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, indi liquidandole in € 300,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze Parte_3 legali, oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali (del 15%) nella misura e sulle voci come per legge;
3) PONE le spese delle due CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente e interamente a carico della parte oggi convenuta.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Frosinone, addì 20 novembre 2024.
Il giudice deIGnato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile-
In composizione monocratica ed in persona del giudice deIGnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 2255/19 RG, vertente
TRA
(CF: , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente Parte_1 C.F._1 tra loro, dagli Avv.ti Giuseppe Ferrante e Rita Mastrangeli.
ATTRICE E
(CF: ) in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosita Lioi. CONVENUTO
Avente ad OGGETTO domanda di risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
ha concluso come da note scritte depositate in data 3 luglio 2024 (il Parte_1 sottoscritto procuratore nell'interesse della SI.ra si riporta a tutti i propri Parte_1 scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento nonché a tutta la documentazione ivi depositata in atti. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito dalla controparte per essere del tutto infondato in fatto ed in diritto. A questo punto, rilevata la mancata disponibilità del comune di alla conciliazione circa l'invito formulato CP_1 dall'Ill.mo SI.re Giudice Incaricato, il sottoscritto procuratore, nel far proprie le conclusioni delle CTU depositate in atti, precisa le proprie conclusioni così come ritualmente formulate nelle proprie memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. -1° termine- depositate in atti il 28/3/2020, conclusioni che qui devono intendersi integralmente riportate e fedelmente trascritte. Chiede infine che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) giusta il provvedimento del Tribunale in data 17 maggio 2024, ritualmente comunicato (così come è stato regolarmente comunicato il provvedimento in data 03.07.2024 con cui il Tribunale ha assunto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 comma I cpc).
-Il ha concluso come da note scritte depositate in data Controparte_1 28.06.2024 (Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, nonché in punto di prova. 2) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, rideterminare il danno subito in misura inferiore a quella richiesta, del tutto incongrua e sproporzionata rispetto alla lesione riportata;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa) giusta il provvedimento del Tribunale in data 17 maggio 2024 ritualmente comunicato (così come è stato regolarmente comunicato il provvedimento in data 03.07.2024 con cui il Tribunale ha assunto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 comma I cpc).
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in giudizio il , chiedendo al Parte_1 Controparte_1
Tribunale intestato di: 1) accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla SI.ra Pt_1
in data 9/2/2018 lungo la scalinata situata all'interno del Palazzo del Comune di
[...]
sito in Piazza Matteotti si è verificato a causa e per colpa esclusiva del CP_1 [...]
, in persona del Suo Sindaco pro-tempore, a causa della mancanza di CP_1 corrimano e di dispositivi antisdrucciolo sui gradini lungo tutta la detta scalinata, così come previsto e stabilito dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei pubblici uffici, cagionando alla stessa il microdistacco malleolo peroneale destro, come Parte_1 documentato in atti, con postumi invalidanti determinati nella misura di giorni 30 di
Invalidità Temporanea Totale, giorni 20 di Invalidità Temporanea Parziale al 50%, giorni
25 di Invalidità Temporanea Parziale al 25%, 5% di Danno Biologico e del Danno
Morale; 2) condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni fisici, morali, patrimoniali, alla vita di relazione, subiti dalla attrice SI.ra nel sinistro occorso ed ammontanti a complessivi Euro 9.541,28, Parte_1 come meglio descritti e determinati in premessa, e/o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
A fondamento l'attrice Parte_2
-il giorno 9 Febbraio 2018, verso le ore 11.00 circa, mentre scendeva le scale principali del palazzo comunale di sito in Piazza Matteotti, cadeva lungo i gradini resi umidi e CP_1 scivolosi a causa della pioggia nonché per la totale assenza e mancanza sui detti gradini dei dispositivi anti-sdrucciolo e dei corrimano, in totale violazione della normativa vigente;
-a causa della violenta caduta, poiché accusava subito forti dolori al piede destro, veniva soccorso e accompagnata presso il PS dove le veniva diagnosticato il microdistacco del malleolo-peroneale destro con postumi temporanei e permanenti;
-più precisamente, una volta dichiarata clinicamente guarita, le venivano riconosciuti i seguenti postumi, come da allegata CTP: a) Invalidità Temporanea Totale di giorni 30, b)
Invalidità Tempora1nea Parziale al 50% di giorni 20, c) Invalidità Temporanea Parziale al 25% di giorni 25 e d) Invalidità Permanente nella misura del 5%, e) spese Mediche Euro 465,53, per un importo complessivo di € 9.541,28, oltre interessi, rivalutazione e spese.
Tanto premesso, dunque, l'attrice concludeva come sopra visto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il che Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea perché reputata del tutto infondata in fatto e in diritto, e, in subordine, in caso di accoglimento, chiedeva la rideterminazione del danno subito in misura inferiore rispetto a quella richiesta in citazione.
Indi, si contestava -punto per punto- sia la dinamica del sinistro, sia il fatto che piovesse, sia la violazione da parte del di qualsivoglia norma e/o inosservanza di leggi, CP_1 regolamenti, ordini o discipline, indi ritenendo in conclusione che nessuna colpa poteva essere imputata al per omessa osservanza delle norme in materia di sicurezza CP_1 degli edifici pubblici, poiché la scala rispettava in toto tutte le prescrizioni in materia risultando assolutamente sicura. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, come detto, si chiedeva al Tribunale di rideterminare il danno subito in misura inferiore a quella richiesta, del tutto incongrua e sproporzionata rispetto alla lesione riportata.
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Con provvedimento del 24/07/2019 il Tribunale differiva l'udienza di comparizione al
28/02/2020.
Alla predetta udienza venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie e si rinviava la causa all'udienza del 29/09/2020.
Depositate le memorie istruttorie, con Ordinanza del 29/09/2020 il Tribunale ammetteva la prova testimoniale diretta e contraria e riservava, all'esito della stessa, ogni ulteriore valutazione sulle restanti istanze, rinviando per l'espletamento della prova al 09/04/2021, poi rinviata d'ufficio al 12/04/2021 (a causa del Covid).
All'udienza del 12/04/2021, venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Alla successiva udienza del 12/07/2021, veniva escusso il teste Testimone_3
Indi, esaminate le prove orali, il Tribunale disponeva CTU medico-legale nominando la
Dott.ssa . Persona_1
Depositata la CTU, con Ordinanza del 17.10.2022, il Tribunale invitava le parti a valutare la possibilità di una definizione bonaria -ex artt. 185 e 185 bis cpc- che tenga conto di dette emergenze istruttorie (prova orale e CTU medico-legale), e ciò anche al fine di evitare un aggravio in termini di tempi e costi (ed ulteriori gradi di giudizio), alle seguenti condizioni: pagamento da parte del all'attrice dell'importo di complessivi € CP_1
4.135,89 e altresì con refusione delle spese di lite a carico di detta convenuta, nella misura complessiva di € 1.378,00, oltre C.U. ed oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, come per legge ed altresì con spese di CTU a carico della medesima convenuta.
Poiché il rifiutava di aderire alla suddetta proposta Comune, il Tribunale, CP_1 ritenuta conferente la richiesta di CTU tecnica, nominava l'Arch. fissando la Persona_2 data del 13/07/2023 per il giuramento. Indi, il Tribunale conferiva l'incarico al CTU ed assegnava i termini per la redazione della Relazione, rinviando al 25/01/2024 per l'esame della CTU ed il prosieguo del giudizio.
Il Tribunale indi concedeva al CTU nuovi termini per rispondere alle osservazioni del fissando nuova udienza al 29/04/2024. CP_1
Indi, rinviava al 04/07/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza CARTOLARE del 04/07/2024, sulle conclusioni delle PARTI, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ebbene, tanto premesso in fatto, nel merito, occorre subito rilevare come i testi escussi abbiano puntualmente confermato i fatti così come analiticamente ricostruiti dall'attrice in citazione.
In particolare, il primo teste ( , del tutto indifferente, ha Testimone_1 testualmente riferito: ”… ho notato la SI.ra he scivolava sulle scale del palazzo Pt_1 comunale, e posso dire che non vi era il corrimano dal lato dove è scivolata la SI.ra e non vi erano neanche i dispositivi anti-scivolo. Ricordo che il giorno precedente e anche
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durante la notte aveva piovuto molto, mentre quella mattina pioveva ad intervalli. Era una giornata uggiosa, con tempo variabile, quindi ricordo che le scale erano abbastanza umide. Posso dire che la SI.ra tava scendendo le scale, per andare via, mentre io Pt_1 mi trovavo sul pianerottolo del piano terra e stavo per andare all'ufficio postale, che si trovava al piano T sulla destra. Riconosco nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice le scale dov'è caduta la SI Se non sbaglio la SI è caduta lungo la rampa Pt_1 che porta dal primo piano al piano terra. Lei stava scendendo mentre io mi trovavo sul pianerottolo all'entrata e stavo passando lì davanti per recarmi presso l'ufficio postale che si trova più avanti sulla destra … posso confermare che i gradini infatti, come detto sopra, erano ancora umidi e scivolosi, a causa della pioggia. Infatti, gli utenti, entrando con le scarpe bagnate e/o con gli ombrelli/impermeabili gocciolanti, avevano portato l'acqua all'interno dei locali in questione. Come detto, e come si vede nelle foto, non mi risulta che ci fossero dei dispositivi antisdrucciolo/antiscivolo.“; Sul Cap. 4: ”posso dire che da un lato della scalinata vi è il muro e dall'altro vi è il parapetto (con corrimano), come peraltro si vede nelle foto;
la scalinata in questione è tutta uguale: era ed è così come si vede nelle foto.”; ADR: “preciso che -a mio parere- mentre quelli che salgono possono reggersi al corrimano, per chi scende invece è poco agevole mantenersi dal lato dove c'è il muro.“. ADR: “ricordo che quel giorno vi erano delle persone che salivano per le scale.”. ADR: “posso dire che le scale quel giorno erano così come si vedono nelle fotografie allegate.”. Sul Cap. 6: “ricordo che io ed altre persone l'abbiamo aiutata a rialzarsi, ricordo che l'attrice era molto dolorante al piede destro e quindi l'abbiamo aiutata a sedersi su una sedia, poi la SI.ra ha chiamato il marito e, quando è Pt_1 arrivato il marito, io sono andata via.“; ADR: “ricordo che appena ho visto la IG.ra che cadeva mi sono fermata e sono salita ad aiutarla.”. ADR: “se non ricordo Pt_1 male, quando è caduta la IG.ra si trovava sugli ultimi tre gradini scendendo le Pt_1 scale.”. Sul Cap. 7: ”è vero che dopo la caduta la IG. aveva un forte dolore al piede Pt_1 destro e non riusciva a camminare.“; Sul Cap. 8: “ricordo che quando il marito della IG. è arrivato ha detto che l'avrebbe accompagnata presso il P.S. dell'ospedale di Pt_1 Alatri.“.
Il teste dipendente comunale che lavora presso l'Ufficio Tributi Testimone_3 del Comune di ) ha reso dichiarazioni analoghe, di fatto, sostanzialmente CP_1 confermando quanto dichiarato dal primo teste.
L'ultimo teste ossia , Comandante della Polizia Locale di Testimone_2
, non era presente al momento del sinistro, ma, per quanto ivi rileva, ha CP_1
CONFERMATO: che non vi è un dispositivo antisdrucciolo, come del resto si vede nelle foto; e posso dire che “a scendere” o meglio dal lato sinistro per chi sale, non vi è il corrimano, bensì il muro come si vede nelle foto allegate dall'attrice.
Trattasi di testimonianze di rassicurante attendibilità, tenuto conto della qualifica dei testi, della specificità e coerenza delle deposizioni, nonché della loro concordanza: per cui, per tali ragioni, la domanda deve essere accolta (nei termini di cui sotto) configurandosi nella fattispecie una evidente responsabilità ex art. 2051 cc.
Difatti, la responsabilità civile per danni causati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., per quanto ivi rileva, va esclusa solo qualora l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente, e, quindi, sia conseguenza del comportamento colposo del danneggiato e tale comportamento sia idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., S.U. sent. n. 24406/2011; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24793/2013; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11946/2013; Cass. Civ., Sez. III, sent. n.
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3662/2013; Cass. Civile, Sez. VI - 3, ordinanza n. 6811/13 depositata il 19 marzo 2013;
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 39011/2008; Cass. Civ., sent. n. 4279/2008; Cass. Civ. Sez. VI,
n. 15196/2013; Cass. Civ. Sez. III, n. 3793/2014; Cass. Civ, Sez. VI, n. 12174/2016): solo in casi del genere, infatti, gli effetti dannosi dell'evento (cagionato dalla RES inanimata) possono imputarsi al fatto e alla colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di "auto- responsabilità", segnato dall'art.1227 c.c. (siffatto principio è dettato per la responsabilità contrattuale dall'art. 1227 c.c. ma è esteso dall'art. 2056 c.c. alla responsabilità aquiliana), in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza eIGibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
Nel caso di specie, però, alcuna responsabilità può essere addebitata all'attrice, come peraltro confermato in sede di prova orale dai suddetti testi, i quali hanno infatti dichiarato che -come si vede oltretutto anche nelle foto- non vi era il corrimano dal lato dove è scivolata la SI.ra e non vi erano neanche i dispositivi anti-scivolo.
Del resto, come bene evidenziato nella (seconda) CTU (quella a firma dell'Arch il Per_2 corrimano, che secondo la legge -recte: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, art. 4.1.10- negli edifici pubblici, deve essere installato su entrambi i lati, nella scala oggetto di cause non è stato previsto. Oltretutto, dalle indagini effettuate
è RISULTATO che la scala non è stata mai interessata da interventi di ristrutturazione, pertanto a distanza di 79 anni si presume che il materiale abbia subito un'alterazione delle proprietà.
Né vi era la possibilità di utilizzare il corrimano posto dall'altro lato poiché vi era un notevole afflusso di persone (infatti, come dichiarato dal teste quel giorno vi Tes_1 erano delle persone che salivano per le scale).
Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, che non possano esserci dubbi sulla ricostruzione dei fatti di causa così come prospettati dalla parte attrice e che quindi nessuna responsabilità possa essere addossata alla medesima;
si tratta allora di quantificare (in moneta corrente) i danni alla persona subiti dall'attrice.
Ebbene, in relazione ad essi, alla luce della documentazione in atti, il (primo) Consulente ha appurato che, a seguito del sinistro, l'attrice ha riportato un trauma distorsivo della caviglia destra con microdistacco del malleolo peroneale, trattato con immobilizzazione con colla di zinco. Tale lesione è da reputarsi senza dubbio compatibile con la dinamica come si rileva agli atti e dall'espletata istruttoria;
e indi sussistono, in conseguenza del sinistro in oggetto, postumi permanenti a carico dell'arto inferiore destro consistenti in: lieve stato tumefattivo della caviglia con modesta sindrome algo-disfunzionale, andatura digitigrada e sui talloni difficoltose e deambulazione con lieve limitazione del rotolamento del passo a destra: cfr. pagine 6 e 7 della suddetta CTU medico-legale, in uno alla documentazione allegata dalla parte attrice.
Pertanto, quanto ai postumi invalidanti residuati, come ben evidenziato dal Perito, il danno biologico, incidente sulla complessiva integrità psicofisica, va determinato nella misura di
2% (2 PUNTI). Tale valutazione in percentuale si determina attraverso il rapporto tra la modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto così come precedentemente obiettivata e descritta, secondo consuetudini valutative e tabelle vigenti di legge del danno biologico in RCA (L.57/2001 e successivi D.M. luglio 2003, D. Lgs. 209/05) trattandosi di
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lesioni tutte suscettibili di valutazione clinica, ben corredata da accertamenti diagnostico strumentali (cfr. le conclusioni della CTU).
Sulla scorta di quanto precede, può ivi senza dubbio riconoscersi un danno biologico permanente nella misura del 2% (tenuto conto che all'epoca l'attrice aveva solo 39 anni).
Parimenti può ritenersi corretta la determinazione circa: la inabilità temporanea assoluta, della durata di giorni 30, la inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 20: il tutto sempre ex art. 1226 cc.
Pertanto, tenendo conto della valutazione complessiva del danno, dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro (39 anni), e tenuto conto di quanto riconosciuto ed accertato in sede di CTU, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali di cui sopra, trattandosi di cd. micro-permanente, deve ivi farsi applicazione dei parametri di legge e nella specie del DM 16/10/23 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023.
Ne segue che il danno subito dall'attrice va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità (20 novembre 2024), di € 5.787,36, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (39 anni) e dei postumi accertati (pari al 2%). Detto importo è già comprensivo del danno non patrimoniale da invalidità temporanea: SI VEDA la Tabella esplicativa all'uopo sotto allegata.
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni Percentuale di invalidità permanente 2% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.781,87
Invalidità temporanea totale € 1.657,20 Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 Totale danno biologico temporaneo € 2.209,60
Danno morale (33,33%) € 1.330,36
Spese mediche € 465,53
TOTALE GENERALE: € 5.787,36
In assenza di allegazioni specifiche, puntuali ed analitiche, NON si può procedere ad alcuna personalizzazione del danno, con relativo aumento percentuale;
infatti, per la uniforme giurisprudenza di legittimità, ivi condivisa, in tema di danno non patrimoniale, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito -nella specie, le tabelle milanesi- può essere incrementata dal giudice, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze
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ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; cfr. altresì l'Ordinanza nr. 27621 pubblicata il 3 dicembre 2020 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, che, rispetto al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno ha confermato la decisione dei giudici di merito osservando che: «il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche che possano giustificare una personalizzazione, essendosi limitato ad allegare a tal fine l'età del danneggiato e la gravità delle lesioni, elementi che la corte di merito ha ritenuto insufficienti per una personalizzazione, costituendo invece elementi che entrano nel calcolo della liquidazione standard» prevista dalle tabelle;
cfr anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018, etc.).
Deve essere invece riconosciuto il danno morale nella sua misura massima (vedi tabella di cui sopra): cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 17/02/2023.
Dunque, il danno NON PATRIMONIALE che deve essere liquidato è pari a € 5.787,36 (vedi Tabella) = danno biologico + danno morale + danno biologico temporaneo + spese mediche (per complessivi € 465,53).
Ne consegue che la parte convenuta va condannata al pagamento della suddetta somma, pari ad € 5.787,36 a titolo di integrale ristoro dei danni patiti dalla parte attrice.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.17\2\1995 n.1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la parte convenuta dovrà corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo complessivamente liquidato devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT FOI, e cioè al 09.02.18 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 09.02.19 e fino alla data di pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra
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precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Non resta che disciplinare le spese del presente grado di giudizio, che indi devono seguire la soccombenza, ex art. 91 cpc, e che devono essere liquidate nella misura fissata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al DM 55/14 s. m. (e relativa Tabella), in applicazione quindi dei parametri di cui a detto D.M. sulla base dei criteri ivi previsti, ex art. 4 comma 1 (cfr. Cass., SU n. 19014/07, secondo cui il valore della controversia va fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata- sulla base del criterio del cd. "decisum”; e cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; ed anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018; circa i poteri del giudice in ordine alla determinazione del compenso cfr. invece: Cass. 89/21,
Cass. 19989/21; nonché Cass. 30286/17, Cass. 2386/17, Cass. 11601/18, Cass. 5798/19 e Cass. 8399/19; si veda infine Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), senza alcuna compensazione e/o riduzione anche in considerazione del fatto che il a CP_1 differenza dell'attrice, ha rifiutato tutte le proposte conciliative.
Le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta, per intero, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico, all'uopo deIGnato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'interesse di nei confronti del , ogni istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa:
1) ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione la domanda proposta dalla parte attrice, e, per l'effetto, condanna il ivi convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, CP_1 della somma di € 5.787,36, a titolo di risarcimento dei danni, già rivalutati ad oggi, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. calcolati anno per anno sulle suddette somme come sopra liquidate e devalutate alla data del 09.02.2018 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato, sino al saldo;
2) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, indi liquidandole in € 300,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze Parte_3 legali, oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali (del 15%) nella misura e sulle voci come per legge;
3) PONE le spese delle due CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente e interamente a carico della parte oggi convenuta.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Frosinone, addì 20 novembre 2024.
Il giudice deIGnato
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