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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7648/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18 febbraio 2025, alle ore 12:25, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Serena Belingheri per delega orale dell'avv. Manfè; per parte convenuta il procuratore dello Stato dott. Pt_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 7648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7648/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'avv. Irene Manfè, del Foro di Bergamo
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore P.IVA_2
entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 18.2.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio il e la Parte_2 Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ex art. 2049 c.c.
[...]
A tal fine, ha dedotto che nell'anno 2014 era stato destinatario di un provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di un anno e che tuttavia, a causa di un'errata annotazione a sistema da parte del personale amministrativo (999 mesi di sospensione anziché 12), non era tornato in possesso del titolo, così perdendo occasioni lavorative e subendo pregiudizi alla propria dimensione esistenziale.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, rappresentate ex lege dall'Avvocatura dello
Stato, eccependo la prescrizione del diritto e, in ogni caso, contestando an e quantum debeatur.
La causa, dopo la prima udienza, è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Nel caso in esame può farsi applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 20.5.2020, n. ord. 9309).
3 Ciò premesso, risulta incontestato l'errore commesso dal personale amministrativo della
, consistito nell'inserimento a sistema di un periodo di sospensione della patente di CP_2 guida superiore a quello effettivo (999 mesi anziché 12 - cfr. pag. 5 comp. cost. Avvocatura:
“pur essendo incontestato l'errore nel quale è incorsa la e il conseguente protrarsi delle CP_2 tempistiche per la sua risoluzione”).
Ciò che non risulta dimostrato, viceversa, sono i danni richiesti dall'attore e la loro riconducibilità a tale errore.
Sul punto, si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto dedotto da non può Pt_2 invocarsi un danno in re ipsa sulla sola scorta dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 18539 del 08/07/2024. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 1185 del 2017).
Passando, poi, ad analizzare le singole voci di danno indicate in citazione (cfr. pagg. 5-7), occorre rilevare quanto segue:
- in relazione al pregiudizio rappresentato dalla perdita di occasioni lavorative, l'attore non ha allegato né dimostrato l'impossibilità di reperire impieghi alternativi e comunque l'imprescindibilità della patente di guida, tanto più che, per sua stessa ammissione, nel lasso temporale in esame ha comunque stipulato contratti di lavoro.
A tal fine, non può assumere rilievo dirimente la dichiarazione prodotta sub doc. 11, in quanto priva di data e avente contenuto generico.
Quanto alle prove orali indicate dall'attore, oltre a non essere state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, trattasi comunque di capitoli inammissibili in quanto generici o valutativi (in particolare, quelli sub lett. F, G e J);
- il danno rappresentato dalla necessità di utilizzare i mezzi pubblici non rientra in nessuna delle ipotesi delineate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez.
U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605491 - 01: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato
(ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire
4 discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati
“ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice);
- in relazione all'asserita lesione del diritto alla salute (“algie e parestesie agli arti superiori bilateralmente” - pag. 5 citaz.), dovuta alla necessità di percorrere a piedi lunghi tragitti portando sulle spalle un pesante zaino, l'attore si è limitato a produrre il referto di una elettromiografia (cfr. doc. 10) senza tuttavia chiarire o specificare: la necessità di percorrere lunghi tragitti a piedi (avendo poco prima richiesto un danno per l'utilizzo di mezzi pubblici) e il collegamento tra la propria attività lavorativa e l'utilizzo di un pesante zaino, omettendo altresì di dimostrare il nesso di causalità tra tali circostanze e la diagnosi di “bilaterale entrampment del nervo Ulnare al gomito” (cfr. doc. 10 fasc. att.);
- il danno rappresentato dalla rinuncia alla propria vita in Italia e da ogni legame familiare è privo di qualsivoglia allegazione a supporto;
- l'esborso economico per il conseguimento della patente di guida svizzera non è in alcun modo documentato.
In conclusione, la domanda risarcitoria formulata dall'attore, così come articolata, non può trovare accoglimento per i motivi esposti, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sottoposte dalle parti all'attenzione del Tribunale.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: rigetta le domande risarcitorie proposte da parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
5 Brescia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18 febbraio 2025, alle ore 12:25, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Serena Belingheri per delega orale dell'avv. Manfè; per parte convenuta il procuratore dello Stato dott. Pt_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 7648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7648/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'avv. Irene Manfè, del Foro di Bergamo
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore P.IVA_2
entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
-PARTE CONVENUTA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 18.2.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio il e la Parte_2 Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ex art. 2049 c.c.
[...]
A tal fine, ha dedotto che nell'anno 2014 era stato destinatario di un provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di un anno e che tuttavia, a causa di un'errata annotazione a sistema da parte del personale amministrativo (999 mesi di sospensione anziché 12), non era tornato in possesso del titolo, così perdendo occasioni lavorative e subendo pregiudizi alla propria dimensione esistenziale.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, rappresentate ex lege dall'Avvocatura dello
Stato, eccependo la prescrizione del diritto e, in ogni caso, contestando an e quantum debeatur.
La causa, dopo la prima udienza, è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Nel caso in esame può farsi applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 20.5.2020, n. ord. 9309).
3 Ciò premesso, risulta incontestato l'errore commesso dal personale amministrativo della
, consistito nell'inserimento a sistema di un periodo di sospensione della patente di CP_2 guida superiore a quello effettivo (999 mesi anziché 12 - cfr. pag. 5 comp. cost. Avvocatura:
“pur essendo incontestato l'errore nel quale è incorsa la e il conseguente protrarsi delle CP_2 tempistiche per la sua risoluzione”).
Ciò che non risulta dimostrato, viceversa, sono i danni richiesti dall'attore e la loro riconducibilità a tale errore.
Sul punto, si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto dedotto da non può Pt_2 invocarsi un danno in re ipsa sulla sola scorta dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 18539 del 08/07/2024. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 1185 del 2017).
Passando, poi, ad analizzare le singole voci di danno indicate in citazione (cfr. pagg. 5-7), occorre rilevare quanto segue:
- in relazione al pregiudizio rappresentato dalla perdita di occasioni lavorative, l'attore non ha allegato né dimostrato l'impossibilità di reperire impieghi alternativi e comunque l'imprescindibilità della patente di guida, tanto più che, per sua stessa ammissione, nel lasso temporale in esame ha comunque stipulato contratti di lavoro.
A tal fine, non può assumere rilievo dirimente la dichiarazione prodotta sub doc. 11, in quanto priva di data e avente contenuto generico.
Quanto alle prove orali indicate dall'attore, oltre a non essere state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, trattasi comunque di capitoli inammissibili in quanto generici o valutativi (in particolare, quelli sub lett. F, G e J);
- il danno rappresentato dalla necessità di utilizzare i mezzi pubblici non rientra in nessuna delle ipotesi delineate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez.
U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605491 - 01: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato
(ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire
4 discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati
“ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice);
- in relazione all'asserita lesione del diritto alla salute (“algie e parestesie agli arti superiori bilateralmente” - pag. 5 citaz.), dovuta alla necessità di percorrere a piedi lunghi tragitti portando sulle spalle un pesante zaino, l'attore si è limitato a produrre il referto di una elettromiografia (cfr. doc. 10) senza tuttavia chiarire o specificare: la necessità di percorrere lunghi tragitti a piedi (avendo poco prima richiesto un danno per l'utilizzo di mezzi pubblici) e il collegamento tra la propria attività lavorativa e l'utilizzo di un pesante zaino, omettendo altresì di dimostrare il nesso di causalità tra tali circostanze e la diagnosi di “bilaterale entrampment del nervo Ulnare al gomito” (cfr. doc. 10 fasc. att.);
- il danno rappresentato dalla rinuncia alla propria vita in Italia e da ogni legame familiare è privo di qualsivoglia allegazione a supporto;
- l'esborso economico per il conseguimento della patente di guida svizzera non è in alcun modo documentato.
In conclusione, la domanda risarcitoria formulata dall'attore, così come articolata, non può trovare accoglimento per i motivi esposti, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sottoposte dalle parti all'attenzione del Tribunale.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: rigetta le domande risarcitorie proposte da parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
5 Brescia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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